N. 204 ORDINANZA 9 - 13 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Circolazione  stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza
  -  Sanzione  accessoria  della  decurtazione  di cinque punti dalla
  patente  -  Omessa previsione della graduazione di detta sanzione -
  Asserita  lesione  del  diritto  di  difesa - Omessa motivazione in
  ordine   alla   violazione   del   parametro  evocato  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis
  (comma  introdotto  dall'art.  7  del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
  come  modificato  dal  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2003, n. 214) e art. 172,
  commi 1 e 8, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato d.l.
  n. 151 del 2003.
- Costituzione, art. 24.
Circolazione  stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza
  -  Prevista  sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti
  dalla  patente  -  Omessa  previsione  della  graduazione  di detta
  sanzione - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di
  gradualita'  della  sanzione  - Esclusione - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis
  (comma  introdotto  dall'art.  7  del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
  come  modificato  dal  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2003, n. 214) e art. 172,
  commi 1 e 8, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato d.l.
  n. 151 del 2003.
- Costituzione, art. 3.
Circolazione  stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza
  -  Sanzione  accessoria  della  decurtazione  di cinque punti dalla
  patente  -  Denunciata  lesione  del  principio  di  uguaglianza  -
  Asserita  violazione  del  principio  di  ragionevolezza  sotto  il
  particolare profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla
  violazione  commessa  -  Incompleta descrizione della fattispecie -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis
  (comma  introdotto  dall'art.  7  del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
  come  modificato  dal  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2003, n. 214) e art. 172,
  commi 1 e 8, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato d.l.
  n. 151 del 2003.
- Costituzione, artt. 2 e 3.
(GU n.26 del 18-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada)  -  introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative e correttive del nuovo codice
della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo
2001,  n. 85),  come  modificato  dal  decreto-legge  27 giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e
dell'art.  172,  commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285
del   1992,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  12,  del  citato
decreto-legge n. 151 del 2003, promossi con ordinanze del 19 dicembre
2006  dal  Giudice  di pace di Rieti nel procedimento civile vertente
tra  D'Onofrio  Roberto  e il Prefetto di Rieti e del 5 febbraio 2007
dal  Giudice  di  pace di Assisi nel procedimento civile vertente tra
Piombini  Stefania  e  l'Ufficio territoriale del Governo di Perugia,
iscritte  ai  nn.  458 e 717 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  25 e 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
   Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della
Regione  Carabinieri  Lazio, elevato il 3 luglio 2005, per violazione
dell'artt.  126-bis  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  codice  della  strada)  -  introdotto dall'art. 7 del decreto
legislativo   15  gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma  1,  della  legge  22  marzo  2001, n. 85), come modificato dal
decreto-legge  27  giugno  2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214  -  e  dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso
decreto  legislativo  n. 285  del  1992, come modificato dall'art. 3,
comma  12,  del citato decreto-legge n. 151 del 2003, per mancato uso
della  cintura  di  sicurezza, promosso da D'Onofrio Roberto - in cui
l'opponente  eccepiva,  oltre  alla mancata indicazione a verbale del
luogo   del   rilevamento,   all'inesistenza   della   via  indicata,
all'assenza  del ricorrente nella stessa via, al disinserimento della
cintura  nell'approssimarsi alla fermata, anche l'incostituzionalita'
degli  artt.  172  e  126-bis del codice della strada - il Giudice di
pace  di  Rieti  (reg.  ord.  n. 458/07)  ha  sollevato  questione di
legittimita' costituzionale degli stessi artt. 126-bis e 172, commi 1
e  8,  di  detto  codice,  per  violazione  degli  artt. 3 e 24 della
Costituzione;
     che  il  giudice a quo espone le difese dell'opponente dirette a
censurare   il   sistema   della   legge,   che  non  istituisce  una
proporzionale    graduazione    della   sanzione   accessoria   della
decurtazione dei punti-patente, in relazione ai diversificati momenti
e  situazioni  concrete della circolazione del veicolo e quindi della
condotta di guida, in contrasto con il principio di uguaglianza;
     che  la  sanzione  fissa,  prevista  dalla  normativa indicata -
rileva  il  giudice  a quo - e' in contrasto con il principio proprio
della  materia  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie, regolata
dalla  legge  n. 689 del 1981, che stabilisce, in linea generale, una
commisurazione tra minimo e massimo nell'applicazione delle sanzioni,
nell'intento  di  adattare e personalizzare, per quanto possibile, la
sanzione  al  caso  concreto,  e  perseguire  cosi'  lo  scopo  della
adeguatezza  della  sanzione  stessa,  che  deve risultare eticamente
giusta ed evitare comportamenti devianti nel trasgressore;
     che,   si  rileva  ancora  nella  ordinanza  di  rimessione,  il
meccanismo  di graduazione e', d'altra parte, previsto nella medesima
norma  sospettata,  nella  parte  in  cui commina la pena pecuniaria,
applicabile in una misura ricompresa tra un minimo ed un massimo;
     che,  a  parere  del  Giudice  di  pace rimettente, la questione
sollevata  dall'istante-ricorrente  soddisfa  sia  il  criterio della
rilevanza,  «essendo  il  problema  sollevato  riscontrabile in molte
parti   del   codice   della   strada,  soprattutto  nella  normativa
decurtatoria  dei punti-patente», sia il criterio della non manifesta
infondatezza,    «visto    che   tutta   la   materia   sanzionatoria
amministrativa e' permeata dal criterio di proporzionalita' tra fatto
colposo  e  sanzione  e  di  adeguatezza  della  sanzione, nonche' da
quell'altro,   strettamente   correlato   al  primo,  di  graduazione
dell'intensita'  dell'effetto deterrente, indotto dalla sanzione, sui
comportamenti futuri»;
     che   tali   principi,   che   sono  a  fondamento  del  sistema
sanzionatorio   penalistico,  sono  richiamati  indirettamente  dalla
stessa  Carta  costituzionale  laddove (art. 27, terzo comma) prevede
che  «la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» e quindi
-  secondo  il  rimettente - «non deve essere sentita come estranea e
neppure   quale  frutto  di  un'imposizione  astratta  ed  arbitraria
dell'Autorita'  e  percio' stesso rifiutata o foriera di rifiuto e di
iniziative di sottrazione, pur nel rispetto della garanzia insita nel
sistema processuale»;
     che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  dichiararsi  l'inammissibilita' o
comunque  l'infondatezza  della  questione, in quanto gia' dichiarata
manifestamente  infondata con l'ordinanza n. 169 del 2006 della Corte
costituzionale,  alla  stregua della considerazione che rientra nella
discrezionalita'  del legislatore sia l'individuazione delle condotte
punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni,
con  la  conseguenza che tale discrezionalita' puo' essere oggetto di
censura,  in  sede di scrutinio di costituzionalita', soltanto ove il
suo  esercizio  ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da
confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che,
nella specie, non risulta violato;
     che,  nel  corso  di  giudizio  di  opposizione  a  verbale  dei
Carabinieri di Assisi, Nucleo radiomobile, elevato il 29 maggio 2006,
per violazione dell'art. 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285
del   1992,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  12,  del  citato
decreto-legge  n. 151  del  2003,  per  mancato  uso della cintura di
sicurezza,  promosso  da  Giombini  Stefania  -  in  cui  l'opponente
eccepiva  l'incostituzionalita'  degli artt. 172 e 126-bis del codice
della strada - il Giudice di pace di Assisi ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale dei citati articoli 126-bis e 172, commi
1   e  8,  di  detto  codice,  per  contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
     che il giudice a quo si fa carico di esaminare la giurisprudenza
della Corte costituzionale che, con riferimento alla previsione della
decurtazione  di  cinque  punti della patente di guida per il mancato
uso  della  cintura  di  sicurezza,  evoca  la  discrezionalita'  del
legislatore  sia  nell'individuazione  delle  condotte  punibili, sia
nella  scelta  e  nella quantificazione delle relative sanzioni, e ne
ammette la censurabilita', in sede di scrutinio di costituzionalita',
soltanto  ove  il  suo  esercizio  ne  rappresenti  un uso distorto o
arbitrario,  cosi'  da  confliggere  in  modo manifesto con il canone
della  ragionevolezza (sentenza n. 169 del 2006), e che, confrontando
il comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta
a  decurtazione  di punteggio) e il comportamento del passeggero che,
munito  o  no  di  patente,  e'  chiamato  a  rispondere  solo in via
pecuniaria,   conclude  trattarsi  di  condotte  palesemente  diverse
(sentenza n. 109 del 2005 e ordinanze n. 45 del 2006, n. 401 e n. 212
del 2005);
     che,  ad  avviso  del  rimettente, la sanzione accessoria per il
mancato  uso  delle  cinture  e' irragionevolmente piu' repressiva di
quella  prevista  per  comportamenti  oggettivamente piu' gravi, come
nell'ipotesi  in cui un automobilista, che debba rispettare il limite
di  velocita'  di  10 km all'ora in un centro storico, imposto magari
per  ragioni  di  incolumita'  pubblica,  superi di ben quattro volte
detto  limite  (ovvero  fino  a  40  km  in  piu)  e subisca solo una
decurtazione  di  2  punti,  pur mettendo a repentaglio, oltre che la
sua, anche l'incolumita' dei terzi;
     che,  secondo  il giudice a quo, cio' rispecchia un uso distorto
della   discrezionalita',   poiche'   viene   prevista  una  sanzione
macroscopicamente sproporzionata, irragionevole e immotivata rispetto
ad   altri   comportamenti   ben   piu'   gravi,  e  dimostra  palese
contraddittorieta'    e/o    scarsa    ponderazione    nell'attivita'
legislativa;
     che  la  rilevanza  della  decisione invocata sul giudizio a quo
risulterebbe per tabulas, nel senso che e' evidente l'interesse della
ricorrente a non vedersi decurtata la patente a punti.
   Considerato  che,  con  distinte  ordinanze, il Giudice di pace di
Rieti  e  quello di Assisi dubitano della legittimita' costituzionale
dell'art.  126-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  codice  della  strada)  -  introdotto dall'art. 7 del decreto
legislativo   15  gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma  1,  della  legge  22  marzo  2001, n. 85), come modificato dal
decreto-legge  27  giugno  2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214  -  e  dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso
decreto  legislativo  n. 285  del  1992, come modificato dall'art. 3,
comma  12,  del  citato  decreto-legge  n. 151  del 2003, la' dove si
prevedono  la  decurtazione  di  cinque  punti in caso di mancato uso
della   cintura  di  sicurezza,  per  violazione,  secondo  il  primo
rimettente,  degli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo del contrasto
con  il  principio  di  graduazione  in  relazione alle differenziate
situazioni  di  guida  e  alle  differenti  pericolosita'  e,  per il
secondo,  degli  artt. 2 e 3 della Costituzione, per contrasto con il
principio di ragionevolezza;
     che,  censurando  le  due  ordinanze le medesime norme, sia pure
sotto  profili  diversi,  va  disposta  la  riunione dei due giudizi,
perche' siano decisi con unica pronuncia;
     che, con riferimento all'ordinanza del Giudice di pace di Rieti,
la   doglianza   del   rimettente   relativa  all'art.  24  Cost.  e'
manifestamente  inammissibile  per  omessa  motivazione  in ordine al
parametro  di  cui deduce la violazione (ex plurimis: ordinanze n. 72
del 2007 e n. 414 del 2005);
     che,   con   riguardo   alla   violazione   dell'art.   3  della
Costituzione,   dedotta   dallo   stesso   Giudice  di  pace,  devono
confermarsi  le  precedenti  decisioni  di  questa  Corte  che  hanno
dichiarato  la  manifesta infondatezza della questione, relativamente
ai  parametri  di cui agli artt. 2 e 3 Cost., specificamente riguardo
all'irragionevolezza   del  trattamento  sanzionatorio  (decurtazione
punti patente), atteso che l'individuazione delle condotte punibili e
la  scelta  e  la  quantificazione  delle relative sanzioni rientrano
nella  discrezionalita'  del  legislatore (ordinanze nn. 45 e 169 del
2006);
     che  e', del pari, manifestamente infondata, in riferimento allo
stesso  art.  3  Cost.,  la  censura  con  la  quale  si  contesta la
incostituzionalita'  della  misura fissa della decurtazione dei punti
(5   punti   per   la   specifica   ipotesi  contravvenzionale),  che
contrasterebbe con il principio di necessaria gradualita' della pena,
essendosi  sempre  ammesso,  anche in sede penale, che un trattamento
sanzionatorio  in  misura  fissa  non  e'  di  per  se'  contrario al
principio  di  ragionevolezza  (ordinanze n. 401 del 2005, n. 282 del
2001, n. 159 del 1994).
     che l'ordinanza del Giudice di pace di Assisi omette la compiuta
descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi
il  rimettente  ad  affermare  la  rilevanza  della  questione atteso
l'interesse  della  ricorrente  a  non vedersi decurtata la patente a
punti:   cio'   che   rende   impossibile  il  vaglio  dell'effettiva
applicabilita' delle norme censurate al caso dedotto, determinando la
manifesta  inammissibilita'  della questione sollevata (ordinanze nn.
353, 333 e 317 del 2007 e n. 374 del 2006).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo   126-bis  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo codice della strada) -
introdotto  dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
come  modificato  dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed   integrazioni   al   codice   della   strada),   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172,
commi  1  e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del
2003,  sollevata,  in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Rieti, con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  stessi  articoli  126-bis e 172,
commi  1  e  8,  del  citato  decreto  legislativo  n. 285  del 1992,
sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Assisi, con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, del predetto
decreto  legislativo  n. 285  del  1992,  sollevata,  in  riferimento
all'articolo  3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rieti, con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 2008.
                       Il cancelliere: Melatti