N. 205 ORDINANZA 9 - 13 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice - Dedotta esclusione della possibilita' di agire nei confronti del vero responsabile del danno - Lamentato eccesso di delega e prospettata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Mancata sperimentazione della possibilita' di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 141, 143, 144, 148, 149 e 150; d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, art. 9, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 76.(GU n.26 del 18-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano nel procedimento civile vertente tra Piscitelli Iolanda e Volandi Andrea ed altro e del 19 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Malfetti Gioia e Goti Samuele ed altri, iscritte ai nn. 633 e 670 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 39, 1ª serie speciale dell'anno 2007. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che il Giudice di pace di Pavullo nel Frignano - nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento del danno subito dalla parte attrice il giorno 7 marzo 2006, in Fellicarolo di Fanano, in un incidente stradale - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, e, in subordine, dell'art. 143 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 148, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 149, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 149, comma, 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 149 e 150, in combinato disposto con l'art. 9, del d.P.R. n. 254 del 2006, per violazione dell'art. 3 Cost.; che il rimettente dichiara di dubitare che le procedure di liquidazione del danno previste dal codice delle assicurazioni siano in grado di eliminare l'actio generalis di cui all'art. 2054 del codice civile, essendo sostenibile che la regolamentazione prevista da tale codice sia non conforme alla Carta costituzionale e che, inoltre, la limitazione alla difesa tecnica legale nella fase stragiudiziale violerebbe un preciso diritto costituzionalmente garantito; che il giudice a quo assume che, in ragione di tale dubbio e applicando la normativa vigente, dovrebbe respingere la domanda risarcitoria cosi' come proposta, anche in mancanza di una espressa deroga all'art. 2043 del codice civile, che stabilisce, in via generale, il diritto ad agire del danneggiato nei confronti del danneggiante; che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che ove non fosse applicabile l'art. 2054 codice civile, utilizzato dalla ricorrente, sarebbe applicabile la normativa contenuta nel d.lgs. n. 209 del 2005, della quale, appunto, egli «paventa l'incostituzionalita»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilita' delle questioni, per non esserne stata adeguatamente valutata e motivata la rilevanza e l'infondatezza delle stesse; che il Giudice di pace di Montepulciano - nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte attrice in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale trasportata su un veicolo di proprieta' altrui e condotto da una terza persona, a seguito del tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.; che il rimettente riferisce che il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la risarcibilita' in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, indipendentemente dalla responsabilita' di detto conducente; che la nuova disciplina, rappresentata dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 - come quello oggetto del procedimento a quo - prevede che l'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest'ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l'assicurazione del vettore; che, in estrema sintesi, il trasportato deve necessariamente rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni al proprio vettore ed alla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi responsabilita' dello stesso, cosi' stravolgendo i canoni classici e tipici della responsabilita' civile; che il danneggiato non ha, invece, alcuna possibilita' di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinche' le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilita' civile la persona responsabile del sinistro; che, secondo il rimettente, con la legge di delegazione 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001), si intendeva tutelare il consumatore ed il contraente piu' debole e non certo modificare i principi generali di risarcimento dei danni, con la conseguenza che la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati-consumatori-contraenti, laddove, invece, il censurato art. 141, al pari dell'art. 149 del codice delle assicurazioni, non prende assolutamente in considerazione tali soggetti, ma i danneggiati; che, con l'imporre al danneggiato la richiesta di risarcimento del danno non a chi e' responsabile dello stesso in base al codice civile, bensi' alla compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendentemente dalla sussistenza o meno in capo a quest'ultimo di alcuna responsabilita', anche in via meramente residuale, il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facolta' questa non concessa dalla legge di delegazione; che il codice delle assicurazioni ha altresi' ridotto i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, dal momento che costoro non dovranno piu' neppure essere convenuti in giudizio e non saranno piu' tenuti a rispondere in solido del danno cagionato; che, infatti, l'art. 141, comma 3, prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, senza far menzione alcuna del responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall'art. 144 dello stesso codice oltre che con i principi generali dell'ordinamento giuridico), ed ovviamente della compagnia del responsabile civile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarcimento, visto il richiamo operato all'art. 148; che il rimettente deduce, altresi', la violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che il terzo trasportato puo' agire, ai sensi dell'art. 141, nei soli confronti dell'assicuratore del proprio vettore e non anche nei confronti di altri eventuali responsabili, nonche' dell'art. 24 Cost., per esservi lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, la quale non potra' efficacemente tutelarsi, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilita' dell'altro conducente, visto e considerato che detto altro conducente, qualora operi l'art. 149 codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia, con la conseguenza che la compagnia del vettore avra' notevoli difficolta' a dimostrare la colpa esclusiva dell'altro conducente ed far scattare l'inoperativita' dell'art. 141; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione sollevata. Considerato che le due ordinanze investono, sostanzialmente, sotto vari profili, la legittimita' costituzionale della disciplina dell'azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, quale risultante dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005; che, pertanto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi, perche' siano decisi con unica pronuncia; che, in particolare, le disposizioni citate sono impugnate nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, cosi' come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile; che, peraltro, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioe' che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilita' di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilita' civile dell'autore del fatto dannoso; che tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalita'; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione comporta la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale; che rimane cosi' assorbito ogni ulteriore profilo di inammissibilita'.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 13 giugno 2008. Il cancelliere: Melatti