N. 205 ORDINANZA 9 - 13 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti
  della   compagnia   assicuratrice   -   Dedotta   esclusione  della
  possibilita' di agire nei confronti del vero responsabile del danno
  -   Lamentato  eccesso  di  delega  e  prospettata  violazione  del
  principio  di  uguaglianza  e  del  diritto  di  difesa  -  Mancata
  sperimentazione     della     possibilita'    di    pervenire    ad
  un'interpretazione    conforme    a    Costituzione   -   Manifesta
  inammissibilita' delle questioni.
- D.Lgs.  7  settembre  2005, n. 209, artt. 141, 143, 144, 148, 149 e
  150; d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, art. 9, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.
(GU n.26 del 18-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 141, 143, 144,
148,  149,  150  del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209
(Codice  delle  assicurazioni  private),  e dell'art. 9, comma 2, del
d.P.R.  18  luglio  2006,  n. 254 (Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a  norma  dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 -  Codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze
del  20 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano nel
procedimento  civile vertente tra Piscitelli Iolanda e Volandi Andrea
ed  altro e del 19 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Montepulciano
nel procedimento civile vertente tra Malfetti Gioia e Goti Samuele ed
altri,  iscritte  ai  nn.  633  e  670  del registro ordinanze 2007 e
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica numeri 37 e
39, 1ª serie speciale dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
   Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace di Pavullo nel Frignano - nel
corso  di  un  giudizio promosso per il risarcimento del danno subito
dalla parte attrice il giorno 7 marzo 2006, in Fellicarolo di Fanano,
in  un  incidente  stradale -  ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n. 209  (Codice delle assicurazioni
private),   e   dell'art.   9  del  d.P.R.  18  luglio  2006,  n. 254
(Regolamento  recante  disciplina  del risarcimento diretto dei danni
derivanti  dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del
decreto   legislativo   7   settembre  2005,  n. 209 -  Codice  delle
assicurazioni   private),   per   violazione   dell'art.   76   della
Costituzione,  e,  in  subordine,  dell'art.  143 dello stesso d.lgs.
n. 209  del  2005, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.
148, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 149,
comma  2,  per  violazione  degli  artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 149,
comma,  2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 149 e
150,  in combinato disposto con l'art. 9, del d.P.R. n. 254 del 2006,
per violazione dell'art. 3 Cost.;
     che  il  rimettente  dichiara  di  dubitare  che le procedure di
liquidazione  del danno previste dal codice delle assicurazioni siano
in  grado  di  eliminare  l'actio  generalis di cui all'art. 2054 del
codice  civile,  essendo sostenibile che la regolamentazione prevista
da  tale  codice  sia  non  conforme alla Carta costituzionale e che,
inoltre,  la  limitazione  alla  difesa  tecnica  legale  nella  fase
stragiudiziale   violerebbe  un  preciso  diritto  costituzionalmente
garantito;
     che  il  giudice  a  quo assume che, in ragione di tale dubbio e
applicando  la  normativa  vigente,  dovrebbe  respingere  la domanda
risarcitoria  cosi'  come proposta, anche in mancanza di una espressa
deroga  all'art.  2043  del  codice  civile,  che  stabilisce, in via
generale,  il  diritto  ad  agire  del  danneggiato nei confronti del
danneggiante;
     che,  in  punto  di  rilevanza, il rimettente assume che ove non
fosse   applicabile  l'art.  2054  codice  civile,  utilizzato  dalla
ricorrente,  sarebbe  applicabile  la  normativa contenuta nel d.lgs.
n. 209    del    2005,    della   quale,   appunto,   egli   «paventa
l'incostituzionalita»;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  deducendo l'inammissibilita' delle questioni, per non esserne
stata adeguatamente valutata e motivata la rilevanza e l'infondatezza
delle stesse;
     che  il  Giudice  di  pace  di  Montepulciano - nel  corso di un
giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte
attrice  in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale
trasportata  su  un  veicolo  di  proprieta' altrui e condotto da una
terza  persona, a seguito del tamponamento subito da detto veicolo ad
opera  di  altra  vettura -  ha  sollevato  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  141  del  decreto  legislativo 7 settembre
2005,  n. 209  (Codice  delle  assicurazioni private), per violazione
degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;
     che  il  rimettente riferisce che il convenuto, costituendosi in
giudizio,  ha  eccepito  la illegittimita' costituzionale della norma
censurata,  nella  parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo
trasportato,  la  risarcibilita' in capo alla compagnia assicuratrice
del   vettore,   indipendentemente  dalla  responsabilita'  di  detto
conducente;
     che  la nuova disciplina, rappresentata dall'art. 141 del Codice
delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal
1°  gennaio  2006 -  come  quello  oggetto  del  procedimento a quo -
prevede  che l'impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il
trasportato  risarcisca quest'ultimo indipendentemente dalla condotta
colposa  del  conducente,  e  che  il  terzo trasportato abbia azione
diretta solo contro l'assicurazione del vettore;
     che,  in  estrema  sintesi,  il trasportato deve necessariamente
rivolgere  la  richiesta di risarcimento dei danni al proprio vettore
ed alla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, indipendentemente da
qualsiasi  responsabilita'  dello stesso, cosi' stravolgendo i canoni
classici e tipici della responsabilita' civile;
     che  il  danneggiato  non  ha,  invece,  alcuna  possibilita' di
rivolgere    le   proprie   istanze   risarcitorie   alla   compagnia
assicuratrice  del  responsabile  civile,  in  spregio  ed  in aperto
contrasto  con  la  Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  dell'11  maggio  2005,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio  72/166/CEE,  88/357/CEE  e  la  direttiva  2000/26/CE  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio  sull'assicurazione  della
responsabilita'  civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il
cui  art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinche'
le  persone  lese  da  un sinistro, causato da un veicolo assicurato,
possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che
assicura contro la responsabilita' civile la persona responsabile del
sinistro;
     che,  secondo  il  rimettente,  con  la  legge di delegazione 29
luglio   2003,  n. 229  (Interventi  in  materia  di  qualita'  della
regolazione,   riassetto   normativo  e  codificazione.  -  Legge  di
semplificazione  2001),  si  intendeva  tutelare il consumatore ed il
contraente  piu' debole e non certo modificare i principi generali di
risarcimento  dei  danni,  con  la  conseguenza  che la tutela doveva
essere   riservata   a   tutti   i   rapporti   contrattuali  (e  non
extra-contrattuali),  ovvero  alle  cosiddette  garanzie  dirette,  a
favore  degli  assicurati-consumatori-contraenti, laddove, invece, il
censurato   art.   141,  al  pari  dell'art.  149  del  codice  delle
assicurazioni,   non  prende  assolutamente  in  considerazione  tali
soggetti, ma i danneggiati;
     che,  con  l'imporre al danneggiato la richiesta di risarcimento
del  danno  non  a chi e' responsabile dello stesso in base al codice
civile,  bensi'  alla  compagnia  assicuratrice  del  proprio vettore
indipendentemente  dalla sussistenza o meno in capo a quest'ultimo di
alcuna  responsabilita', anche in via meramente residuale, il decreto
legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i
diritti  dei danneggiati, facolta' questa non concessa dalla legge di
delegazione;
     che  il  codice delle assicurazioni ha altresi' ridotto i doveri
dei  responsabili  dei sinistri stradali, dal momento che costoro non
dovranno piu' neppure essere convenuti in giudizio e non saranno piu'
tenuti a rispondere in solido del danno cagionato;
     che,  infatti,  l'art.  141, comma 3, prevede che il danneggiato
possa  proporre  l'azione  diretta  di  cui  all'art.  145  nei  soli
confronti  dell'impresa  di  assicurazione  del  vettore,  senza  far
menzione  alcuna  del  responsabile  del  sinistro  (in contrasto con
quanto  previsto  dall'art.  144  dello stesso codice oltre che con i
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico), ed ovviamente della
compagnia  del  responsabile  civile  che,  del resto, fino ad allora
potrebbe,  anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta
di risarcimento, visto il richiamo operato all'art. 148;
     che  il  rimettente  deduce, altresi', la violazione dell'art. 3
Cost.,  dal  momento  che  il  terzo trasportato puo' agire, ai sensi
dell'art.  141,  nei  soli  confronti  dell'assicuratore  del proprio
vettore  e  non  anche nei confronti di altri eventuali responsabili,
nonche' dell'art. 24 Cost., per esservi lesione del diritto di difesa
in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, la quale non potra'
efficacemente   tutelarsi,   non  disponendo  di  elementi  idonei  a
dimostrare l'esclusiva responsabilita' dell'altro conducente, visto e
considerato  che  detto  altro  conducente,  qualora operi l'art. 149
codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia, con la
conseguenza che la compagnia del vettore avra' notevoli difficolta' a
dimostrare  la  colpa esclusiva dell'altro conducente ed far scattare
l'inoperativita' dell'art. 141;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione
sollevata.
   Considerato che le due ordinanze investono, sostanzialmente, sotto
vari   profili,   la  legittimita'  costituzionale  della  disciplina
dell'azione  diretta  del trasportato danneggiato nei confronti della
compagnia  assicuratrice  del  veicolo sul quale viaggiava al momento
del  sinistro,  quale  risultante  dagli  articoli 141 e seguenti del
decreto legislativo n. 209 del 2005;
     che,  pertanto,  deve  essere  disposta la riunione dei relativi
giudizi, perche' siano decisi con unica pronuncia;
     che, in particolare, le disposizioni citate sono impugnate nella
parte  in  cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la
compagnia  assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo
trasportato  possa  agire  nei  confronti  del  vero responsabile del
danno,  cosi' come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054
del codice civile;
     che,   peraltro,   i  giudici  rimettenti  non  hanno  adempiuto
l'obbligo    di   ricercare   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata delle norme impugnate, nel senso cioe' che esse si limitino
a  rafforzare  la  posizione  del  trasportato,  considerato soggetto
debole,  legittimandolo  ad  agire  direttamente  nei confronti della
compagnia  assicuratrice  del  veicolo,  senza peraltro togliergli la
possibilita'   di  fare  valere  i  diritti  derivanti  dal  rapporto
obbligatorio  nato dalla responsabilita' civile dell'autore del fatto
dannoso;
     che   tale   interpretazione   delle   norme  impugnate  avrebbe
consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalita';
     che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di questa Corte, la
mancata  sperimentazione  del  tentativo di interpretare la normativa
impugnata  in  modo  conforme  a  Costituzione  comporta la manifesta
inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale;
     che   rimane   cosi'   assorbito   ogni   ulteriore  profilo  di
inammissibilita'.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150
del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n. 209  (Codice delle
assicurazioni  private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio
2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto
dei   danni   derivanti   dalla   circolazione   stradale,   a  norma
dell'articolo  150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice  delle  assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli
artt.  3,  24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pavullo
nel Frignano, con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  141  del  medesimo  decreto
legislativo  n. 209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano, con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 2008.
                       Il cancelliere: Melatti