N. 206 ORDINANZA 9 - 13 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contratto  -  Donazione  -  Donazione  fatta  da  persona incapace di
  intendere  e  volere  -  Possibilita'  per  gli  eredi di chiederne
  l'annullamento,  entro  il  termine  prescrizionale  di cinque anni
  dalla  data della donazione - Estensione della prescrizione anche a
  chi  sia divenuto erede successivamente alla decorrenza del termine
  -  Denunciata disparita' di trattamento rispetto a chi sia divenuto
  erede  prima  della decorrenza del termine - Esclusione - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. civ., art. 775, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.
Contratto  -  Donazione  -  Donazione  fatta  da  persona incapace di
  intendere  e  volere  -  Possibilita'  per  gli  eredi di chiederne
  l'annullamento,  entro  il  termine  prescrizionale  di cinque anni
  dalla  data della donazione - Estensione della prescrizione anche a
  chi  sia divenuto erede successivamente alla decorrenza del termine
  -  Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Omessa
  motivazione  in  ordine  alla  violazione  del parametro invocato -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. civ., art. 775, secondo comma.
- Costituzione, art. 2.
(GU n.26 del 18-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 775, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 22 febbraio 2007
dal  Tribunale  di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Vanoi
Ermanno  e  Vanoi  Anna  ed  altri,  iscritta  al n. 632 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di costituzione di Vanoi Ermanno e di Vanoi Anna
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
   Uditi  gli  avvocati Vittorio Angiolini e Giovanni Gobbi per Vanoi
Ermanno  e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
   Ritenuto  che, con ordinanza del 22 febbraio 2007, il Tribunale di
Sondrio  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  articoli  2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 775,
secondo  comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che, in
caso di decesso del donante, decorsi cinque anni dalla donazione, gli
eredi  del  donante  medesimo,  divenuti  tali  successivamente  alla
decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, non possono piu'
chiedere  l'annullamento  dell'atto  di  liberalita'  per incapacita'
d'intendere e di volere del donante al momento in cui la donazione e'
stata fatta;
     che,  secondo il rimettente, la questione e' rilevante in quanto
la  parte  attrice ha chiesto l'annullamento della donazione avvenuta
con  atto  pubblico del 18 aprile 1996, e tale domanda e' contrastata
dalla  controparte che ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art.
775, secondo comma, cod. civ.;
     che  la questione, inoltre, e', ad avviso del giudice a quo, non
manifestamente  infondata,  in  quanto  la  norma impugnata impedisce
all'erede,  divenuto tale successivamente alla decorrenza del termine
di    prescrizione    quinquennale,   «di   esercitare   la   propria
legittimazione  ad  agire», determinando un'ingiustificata disparita'
di  trattamento  rispetto  all'erede  che,  per  mera casualita', sia
divenuto tale prima della decorrenza del detto termine;
     che  tale  preclusione  sarebbe  in  contrasto con i principi di
uguaglianza  e non discriminazione sanciti dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione  e  cio'  a  fronte di una non sostanziale disparita' di
condizioni  fra  le  due  categorie  di eredi sopra individuate, alle
quali  viene  riservato  un  differente  trattamento,  con  evidente,
conseguente  danno  economico  per  la  categoria  svantaggiata,  per
un'evenienza meramente accidentale;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione
per   avere   il  rimettente  tralasciato  di  considerare  come  «la
legittimazione  dell'erede  non sia propria di tale figura giuridica»
ma  si  giustifichi  in  base  al  principio dell'universalita' della
successione,  con  conseguente  subentro  dell'erede  nei diritti che
avrebbe potuto esercitare il donante se fosse rimasto in vita;
     che,  secondo  l'Autorita'  intervenuta,  all'erede  non possono
essere  riconosciuti poteri ulteriori rispetto a quelli che sarebbero
spettati al de cuius;
     che  la  norma impugnata, inoltre, sarebbe ragionevole in quanto
diretta  a  contemperare  la  tutela  dell'incapace e la certezza dei
traffici giuridici;
     che   si  e'  costituito  Ermanno  Vanoi,  attore  nel  giudizio
principale,    chiedendo    la    declaratoria    di   illegittimita'
costituzionale  della norma impugnata per irragionevolezza, in quanto
impedisce   all'erede   del   donante   l'esercizio   dell'azione  di
annullamento della donazione;
     che,  osserva  la  parte  costituita,  il  momento  iniziale  di
decorrenza  del  termine  deve  essere individuato nel momento in cui
l'atto   da  impugnare  e'  stato  posto  nella  sfera  di  effettiva
conoscibilita' dell'interessato;
     che sarebbe, inoltre, compromesso il diritto dell'erede di agire
in  giudizio  a tutela dei propri diritti ed interessi, in violazione
dell'art. 24 della Costituzione;
     che,  infine, una eventuale disparita' di trattamento dell'erede
dovrebbe  essere  soggetta a riserva di legge come previsto dall'art.
42,  quarto  comma,  della  Costituzione, non potendo costituire mero
esito di procedimento ermeneutico nell'esercizio della giurisdizione;
     che  si e', altresi', costituita Anna Vanoi, parte convenuta nel
giudizio  a  quo,  concludendo  per  la  manifesta infondatezza della
questione,  in  quanto  l'art.  775,  secondo comma, cod. civ,. da un
lato,  e'  norma  perfettamente  coerente  con  l'art. 428 cod. civ.,
secondo cui l'azione di annullamento per gli atti compiuti da persona
incapace  di  intendere  e  di volere si prescrive in cinque anni dal
giorno  in cui l'atto e' stato compiuto e, dall'altro, e' espressione
dell'esigenza di certezza nei rapporti giuridici;
     che,   con  memoria  depositata  nell'imminenza  della  udienza,
Ermanno  Vanoi ha ribadito e sviluppato le sue ragioni a favore di un
accoglimento   della  questione  sottoposta  all'esame  della  Corte,
deducendo:  la  chiarezza  della sua proposizione; l'irragionevolezza
della  norma  impugnata,  per la disparita' di trattamento tra coloro
che  siano  divenuti  eredi di un soggetto incapace di intendere e di
volere  prima o dopo il decorso del termine prescrizionale dei cinque
anni; la necessita' che il momento iniziale di decorrenza del termine
sia individuato, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi descritta
dall'art.  1442  cod.  civ., in quello in cui l'atto da impugnare sia
stato posto nella sfera di effettiva conoscibilita' dell'interessato;
l'infondatezza degli argomenti contrari addotti dalla controparte;
     che,  con  memoria depositata nell'imminenza della udienza, Anna
Vanoi  ha  insistito  per  la manifesta infondatezza della questione,
sviluppando   le   argomentazioni   gia'  offerte  al  momento  della
costituzione in giudizio;
     che,  secondo  la  parte  convenuta  nel giudizio a quo, l'erede
«subentra»  nel  patrimonio  del  de  cuius  e,  di  conseguenza, nei
relativi diritti e poteri che il donante avrebbe potuto esercitare se
fosse rimasto in vita;
     che  non  e'  ravvisabile  alcuna  arbitraria  ed ingiustificata
disparita'  di trattamento tra eredi a seconda del momento della loro
successione;
     che  l'art.  775 cod. civ. e' espressione del principio generale
di  certezza  nei  rapporti  giuridici, proprio perche' l'incapacita'
naturale presuppone un'ordinaria capacita' di intendere e di volere e
il termine prescrizionale di cinque anni e' piu' che adeguato;
     che  non sarebbe corretto mettere a raffronto la norma impugnata
con  l'art.  1442  cod.  civ.,  trattandosi  di  situazioni diverse e
disomogenee;
     che,  osserva  ancora  la  parte  costituita, il legislatore, in
materia  di  fissazione del termine di prescrizione dei singoli atti,
gode  di  ampia  discrezionalita',  con l'unico limite dell'eventuale
irragionevolezza;
     che  non  sarebbe  ravvisabile  alcuna  lesione  del  diritto di
difesa, in quanto non si discute di strumenti di tutela giudiziale ma
dell'esistenza  o  meno  di  un diritto a seconda che lo si ritenga o
meno prescritto;
     che  in  ogni  caso  il  thema  decidendum  del giudizio sarebbe
cristallizzato  dall'ordinanza  di  rimessione  che  non  accenna  ad
un'ipotetica violazione dell'art. 24 della Costituzione.
   Considerato  che il Tribunale di Sondrio dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 775, secondo comma, del codice civile, nella
parte  in  cui  prevede  che  gli  eredi  del donante - i quali siano
divenuti   tali   successivamente  alla  decorrenza  del  termine  di
prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della
donazione  per incapacita' di intendere e di volere del donante - non
possano  piu'  chiedere  l'annullamento dell'atto di liberalita', per
violazione   dell'art.   3   Cost.,  in  quanto  la  norma  impugnata
impedirebbe    all'erede   di   agire   in   giudizio,   determinando
un'ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto all'erede che,
per  mera  casualita',  sia  divenuto tale prima della decorrenza del
detto termine, nonche' per violazione dell'art. 2 Cost.;
     che  la  posizione  dell'erede  che  sia  divenuto  tale dopo il
decorso  di cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta
non  e' comparabile con quella di chi sia divenuto tale prima di tale
termine,  dal  momento che solo il secondo e' titolare del diritto di
ottenere l'annullamento della donazione, laddove il primo non e' piu'
titolare di tale diritto, essendosi lo stesso prescritto gia' in capo
al suo dante causa;
     che  cio'  determina  la  manifesta infondatezza della questione
dedotta con riferimento all'art. 3 Cost.;
     che  la  questione sollevata con riferimento all'art. 2 Cost. e'
manifestamente  inammissibile  per  non  avere il rimettente in alcun
modo motivato la violazione di tale parametro.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  775,  secondo  comma,  del  codice civile,
sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
Tribunale di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dello  stesso  art. 775, secondo comma,
cod.  civ.,  sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione,
dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 2008.
                       Il cancelliere: Melatti