N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio - 14 aprile 2008

Ordinanza  del  14  aprile  2008  emessa dal Tribunale amministrativo
regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Energia Sud S.r.l.
ed altra contro Regione Basilicata

Ambiente   (Tutela   dell')   -   Regione   Basilicata   -  Procedure
  autorizzatorie in atto che non abbiano concluso il procedimento per
  l'autorizzazione   unica   (nella   specie,   autorizzazioni   alla
  costruzione  di  impianti  eolici)  -  Prevista sottoposizione alla
  valutazione   di   sostenibilita'   ambientale  e  paesaggistica  -
  Violazione  della  sfera di competenza statale in materia di tutela
  dell'ambiente   -   Adozione  di  normativa  regionale  in  materia
  ambientale  in assenza delle linee guida della Conferenza unificata
  Stato-Regioni,  prescritte  dall'art.  12,  comma  10,  del  d.lgs.
  n. 287/2003 - Irragionevolezza.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 6.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s).
(GU n.28 del 2-7-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  94  del 2005, proposto da: Energia Sud S.r.l., in
persona  del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso
dagli  avv.  Nicola  Bassi,  Mario  Bucello, Eduardo Giuliani, Simona
Viola,  con domicilio eletto presso Eduardo Giuliani avv. in Potenza,
piazzale L. Rizzo n. 12;
   Contro Regione Basilicata in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fernanda Cariati e Mirella
Viggiani,  con  domicilio  eletto  in Potenza presso l'Ufficio legale
della   Regione   Basilicata   e   con  l'intervento  di  A.P.E.R.  -
Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, rappresentato e
difeso  dagli  avv.  Eduardo Giuliani e Cristina Leone, con domicilio
eletto  presso  Eduardo  Giuliani  avv. in Potenza, piazzale L. Rizzo
n. 12,  per  l'annullamento  previa sospensione dell'efficacia, della
deliberazione  della  Giunta  regionale  Basilicata 13 dicembre 2004,
n. 2920,  avente  ad  oggetto  «atto  di  indirizzo  per  il corretto
inserimento   degli   impianti  eolici  sul  territorio  regionale  -
Modifiche  alla  d.G.R.  n. 1138  del  24 giugno 2002» pubblicata sul
B.U.R.  Basilicata  n. 92  del 22 dicembre 2004 nonche' di ogni altro
atto  antecedente,  consequenziale  o comunque connesso, anche se non
conosciuto nonche' il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto  di  motivi  aggiunti  di  impugnativa  della  nota
regionale  -  dipartimento  ambiente,  territorio  e  politiche della
sostenibilita'  - ufficio compatibilita' ambientale in data 20 luglio
2005,   prot.   n. 142521/75F  avente  ad  oggetto  «completamento  e
potenziamento del campo eolico nel comune di Corleto Perticara»;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
   Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'A.P.E.R.;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2008 il dott.
Giancarlo  Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale.
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   La  ricorrente  societa',  specializzata  nello sfruttamento delle
risorse energetiche rinnovabili, ha a suo tempo installato nel comune
di  Corleto  Perticara  un parco eolico composto di 11 aerogeneratori
dopo  aver dovuto temporaneamente rinunciare all'iniziale progetto di
19  aerogeneratori,  dato  che  solo  per  11  era  stata  dichiarata
l'esclusione  dalla  necessita'  di sottoposizione al provedimento di
V.I.A.  (determine dirigenziali prot. n. 75F2002D1300 dell'11 ottobre
2002 e prot. n. 75F2003D307 del 1° aprile 2003).
   Mentre  iniziava  la  realizzazione  degli  11  aerogeneratori  la
ricorrente  avviava pure la predisposizione d'un nuovo progetto volto
al completamento e potenziamento del suddetto parco eolico.
   Nelle  more  di  cio', pero', la Regione Basilicata approvava, con
deibera  di  Giunta  regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, un «atto di
indirizzo  per  il  corretto  inserimento  degli  impianti eolici sul
territorio  regionale -  Modifiche  alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno
2002».
   Precisa  l'istante che dette linee guida, mediante la creazione di
amplissime  fasce  di  rispetto  (larghe  dai  2  ai  10  km)  su una
moltitudine  assai  diversificata  e spesso genericamente indicata di
luoghi (p.e. aree di nidificazione, grotte, corridoi per l'avifauna e
i  mammiferi,  aree  SIC e ZPS, parchi in, via di istituzione, fiumi,
laghi  etc.  etc.),  sostanzialmente appongono un vincolo di assoluta
irrealizzabilita' delle iniziative eoliche, siano essi impianti nuovi
ovvero  per i quali pende la procedura di verifica (c.d. «screening»)
di valutazione di impatto ambientale.
   Precisa  la  ricorrente che il proprio progetto di ampliamento del
parco  eolico  di Corleto Perticara ricade su due fasce chilometriche
di  rispetto  riferite  a  due  siti del tipo SIC (siti ambientali di
importanza   comunitaria)   e   ZPS   (zone  di  protezione  speciale
dell'avifauna).
   Col  presente gravame, notificato il 24 febbraio 2005 e depositato
il 7 marzo 2005, si deduce quanto segue.
   1. - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 10, d.lgs.
n. 387/2003  -  violazione  articolo 41 Costituzione - violazione del
principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa - eccesso di
potere per contraddittorieta' intrinseca e per contraddittorieta' col
protocollo  di  intesa  tra  il Ministero dell'ambiente, il Ministero
delle  attivita'  produttive,  il Ministero per i beni e le attivita'
culturali  e  la  Conferenza delle regioni per favorire la diffusione
delle  centrali  eoliche,  siglato  nel  dicembre 2002 - violazione e
falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera
di C.R. n. 220/2001 - sviamento.
   L'atto  di  indirizzo,  in  violazione della normativa in rubrica,
favorevole   all'eolico,   scoraggerebbe  la  produzione  di  energia
elettrica   da  fonte  eolica  rendendo  in  pratica  impossibile  la
installazione di nuovi impianti eolici. La sezione B dell'atto elenca
infatti  una  serie di elementi del territorio (26 tipologie di aree)
che  rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici. Intorno
a  tali  aree  l'atto aggiungerebbe poi, in modo arbitrario, fasce di
rispetto  della  larghezza  variabile fra i 2 e i 10 chilometri nelle
quali   l'installazione   degli   impianti  eolici  e'  assolutamente
preclusa.
   Di  qui  pure  la  contraddittorieta'  di  tale  disciplina con le
premesse dell'atto che proclama il sostegno della regione all'energia
eolica.
   Inoltre,  in  violazione  dei  principi  di  proporzionalita' e di
ragionevolezza  dell'azione amministrativa, si assume che la delibera
in    questione    impone   aprioristiche   prescrizioni   inibitorie
dell'attivita' economica.
   Detto  sfavore  sostanziale  per  l'energia eolica sarebbe pure in
contrasto   con   gli   obiettivi   di  politica  energetica  al  cui
raggiungimento  la  regione si e' vincolata attraverso l'approvazione
del  piano  energetico  regionale  che  pure assegna un preciso ruolo
all'energia eolica;
   2.  -  Violazione  e  falsa  applicazione degli articoli 117 e 118
Costituzione  -  violazione  e  falsa  applicazione  dell'articolo 12
d.lgs.  n. 387/2003  -  violazione  e  falsa  applicazione della l.r.
n. 47/1998  -  incompetenza  -  violazione  dell'art.  3  della legge
n. 241/1990   -  difetto  assoluto  di  istruttoria  -  falsita'  dei
presupposti.
   L'atto  impugnato  non  terrebbe  conto dell'entrata in vigore del
nuovo  regime  procedimentale  autorizzatorio  di cui all'art. 12 del
d.lgs.  n. 387/2003  che,  in  pratica,  precluderebbe  alla  regione
l'adozione   di  proprie  linee  guida  prima  dell'intervento  della
conferenza  unificata  nonche'  l'elaborazione  d'una  disciplina del
procedimento de quo difforme dallo schema dell'autorizzazione unica.
   Secondo  l'art.  12  le  regioni hanno infatti la sola facolta' di
procedere    alla   indicazione   di   aree   e   siti   non   idonei
all'installazione  di impianti eolici in attuazione delle linee guida
della  Conferenza  e  non  prima.  Sul  punto,  anche a ipotizzare un
siffatto  potere  «anticipato»,  la ricorrente sostiene, che comunque
giammai esso potrebbe dare luogo a vincoli indiscriminati e generici;
in  ogni  caso  poi  eventuali divieti dovrebbero essere puntualmente
motivati e comunque avere dietro di se' una istruttoria tecnica; cose
queste, viceversa, ambedue assenti nella fattispecie.
   L'atto  impugnato  poi  individua  alcuni  adempimenti procedurali
ulteriori  rispetto  a  quanto  disciplinato  dal  citato articolo 12
contrastanti  col  principio  di  semplificazione e di incentivazione
delle fonti rinnovabili.
   Neppure,  le  linee  guida  in  questione, potrebbero considerarsi
disciplina attuativa delle norme regionali in tema di V.I.A. dato che
la  legge  regionale  n. 47/1998  gia'  se ne occupa ampiamente e non
affiderebbe  alla  Giunta  regionale  compiti  di  integrazione  o di
attuazione.
   3.  -  Violazione  del  principio  di  legalita'  - incompetenza -
violazione dei principi di partecipazione.
   In  base  all'articolo  12  citato la Giunta regionale, in assenza
d'una  legge  regionale  introduttiva  d'una disciplina specifica del
procedimento  di  individuazione  delle  aree  e  dei siti non idonei
all'installazione degli impianti eolici, non avrebbe potuto vincolare
parti  del  territorio per inibirvi l'installazione di aerogeneratori
senza  rispettare  le garanzie e le forme anche partecipative proprie
delle  varie materie che incidono sull'uso del territorio. In secondo
luogo la deliberazione violerebbe la sfera di competenza riservata ad
altri soggetti per la tutela di interessi (ambientale, paesaggistico,
urbanistico etc.,) che a vario titolo implicano un controllo sull'uso
del   territorio.   Infine   le  linee  guida  avrebbero  inibito  lo
sfruttamento del vento senza rispettare le garanzie di partecipazione
e   pubblicita'  proprie  e  tipiche  di  tutti  i  procedimenti  che
variamente condizionano l'uso del territorio;
   4.  -  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'articolo 117 della
Costituzione  -  violazione  e falsa applicazione degli articoli 135,
143 del d. lgs. n. 42/04 - violazione e falsa applicazione della l.r.
n. 3/1990 - violazione dell'art. 3 l.r. n. 47/1998 - violazione degli
articoli  11,  31  e  39  dello  Statuto  della  Regione Basilicata -
incompetenza.
   La  Giunta  Regionale  sembra  aver perseguito finalita' di tutela
paesaggistica  ma  l'articolo 135 del codice dei beni culturali e del
paesaggio  affida  la tutela e la valorizzazione di quest'ultimo alle
regioni, per mezzo dell'approvazione di specifici piani paesaggistici
che  contengono  la  specifica normativa d'uso del territorio. Con la
l.r.  n. 3/1990 la regione ha approvato una serie di piani paesistici
di   area   vasta   che  definiscono  i  diversi  modi  di  tutela  e
valorizzazione  precisando  gli  usi  compatibili  e  quelli  esclusi
formulando  pure  prescrizioni nella progettazione. Conseguentemente,
assume l'istante, l'ulteriore individuazione o estensione di aree che
si  traducano nelle citate fasce di rispetto entro cui non potrebbero
essere  realizzate determinate infrastrutture, spetta quindi ai piani
paesistici  che  dovrebbero  essere  approvati  con legge regionale e
conseguente incompetenza della giunta.
   5.  - Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 21 del
d.lgs. n. 42/2004 - incompetenza.
   La  delibera  impugnata violerebbe pure l'assetto delle competenze
fissato  dalla legge con riferimento alla tutela dei beni culturali e
archeologici  poiche',  attraverso  la  predisposizione  di  fasce di
rispetto, anche qui, sottrarrebbe alla valutazione del soprintendente
la scelta ubicativa.
   6.  -  Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione  -  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 29 del
d.lgs.  n. 112/1998 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del
d.lgs n. 79/1999 - violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e
8  della legge n. 36/2001 - violazione e falsa applicazione dell'art.
49  d.P.R.  n. 753/1980 - violazione e falsa applicazione dell'art. 4
del  d.m.  1°  aprile  1968  - eccesso di potere per travisamento dei
presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonche'
per sviamento - incompetenza.
   Con  l'atto  impugnato  sarebbero  state  invase  pure le sfere di
competenza   dei   seguenti   ulteriori  soggetti:  a)  dello  Stato,
competente   in   via  esclusiva  a  determinare  i  criteri  tecnico
costruttivi  degli  impianti  di generazione e le norme tecniche loro
riferibili;  b) sempre dello Stato in tema di individuazione di fasce
di  rispetto  di  strade  e ferrovie per evidenti ragioni unitarie di
sicurezza;  dei  soggetti  competenti in materia urbanistico-edilizia
dato  che  la  regione  andrebbe  ad  impingere  nella  materia delle
distanze.
   7.  -  Violazione  del  principio  di proporzionalita' dell'azione
amministrativa  sotto  ulteriori  profili  -  eccesso  di  potere per
difetto  d'istruttoria  e carenza di motivazione - irragionevolezza -
perplessita' - contraddittorieta' - indeterminatezza.
   Le   attivita'   economiche   dei  privati  operanti  nel  settore
energetico  eolico sarebbero compromesse dall'atto impugnato dato che
le limitazioni censurate non si legherebbero a esigenze necessarie di
salvaguardia   di   interessi  collettivi  superiori,  non  sarebbero
sorrette da adeguate giustificazioni scientifiche ne' contenute entro
i limiti dell'indispensabile;
   8. - Violazione della direttiva 2001/42/CE.
   La  G.R. non avrebbe sottoposto l'atto alla valutazione ambientale
strategica.
   Successivamente,  con  i  motivi  aggiunti notificati il 4 ottobre
2005  e  depositati  il  15  ottobre  2005, la ricorrente societa' fa
presente  di  avere  presentato  alla  Regione Basilicata, in data 20
giugno 2005, la domanda di autorizzazione unica regionale ex art. 12,
d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
completamento  e  potenziamento  del  campo eolico sito nel comune di
Corleto Perticara.
   Con  nota  del  20  luglio  2005,  prot.  n. 142521/75F, l'ufficio
compatibilita'  ambientale  della  Regione  Basilicata  ha comunicato
all'istante che il procedimento di V.I.A. del progetto avviato con la
predetta   domanda   non  avrebbe  potuto  avere  seguito  in  quanto
l'impianto  proposto  conterrebbe «elementi che rendono assolutamente
incompatibili    la    realizzazione   dell'impianto   eolico»   come
espressamente   previsto   nell'atto   di   indirizzo  del  2004;  in
particolare  alcuni  aerogeneratori  si  troverebbero  a  meno  di 10
chilometri  dai  siti  SIC-ZPS «Dolomiti di Pietrapertosa» e «Foresta
Gallipoli  Cognato»  e  a meno di 5 chilometri dal sito SIC «Bosco di
Montepiano», (capo B, n. 1, punto f dell'atto di indirizzo).
   L'amministrazione  regionale,  con  la  detta  nota,  faceva  pure
presente  che,  per  la  prosecuzione  della procedura, sarebbe stato
necessario rendere coerente il progetto con le prescrizioni dell'atto
di indirizzo.
   Avverso  tale  nota  sono stati appunto spiegati i seguenti motivi
aggiunti:
I) Illegittimita' in via autonoma.
   1.  - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l.r. Basilicata
n. 47/1998   -  eccesso  di  potere  per  difetto  di  motivazione  -
sviamento.
   Si   rileva   che,   in   base   alle  verifiche  effettuate,  gli
aerogeneratori incompatibili sarebbero solo 5 si' da residuarne altri
14  collocati  in  aree non precluse; in conseguenza non si comprende
perche'  il  procedimento  di  v.i.a.  non  sia proseguito per questi
ultimi aerogeneratori.
   2.  -  Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della direttiva
85/337/CEE  -  violazione  degli  articoli 1, 6 e 16, l.r. Basilicata
n.47/1998 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di
potere per contraddittorieta' - incompetenza - sviamento.
   L'atto   impugnato   non  indicherebbe  ne'  quali  aerogeneratori
sarebbero   incompatibili   ne'   il   termine   entro  cui  renderli
compatibili.   Inoltre,   l'atto   sarebbe   fondato  sulla  assenta,
automatica  e  immotivata  incompatibilita'  dell'intervento  con una
determinata   area   senza   riferimento  al  pregiudizio  ambientale
lamentato.   Infine   l'atto,  adottato  dal  dirigente  dell'ufficio
ambiente,  non  sarebbe  preceduto dal prescritto parere dei comitato
tecnico.
II) Illegittimita' in via derivata.
   3.  -  Violazione  e  falsa applicazione degli artt. 1 e 10 d.lgs.
n. 387/2003 - violazione dell'art. 41 della Costituzione - violazione
del   principio  di  proporzionalita'  dell'azione  amministrativa  -
eccesso   di   potere   per   contraddittorieta'   intrinseca  e  per
contraddittorieta'   col   protocollo  di  intesa  tra  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  il Ministero delle
attivita'  produttive,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  la  Conferenza delle Regioni per favorire la diffusione
delle  centrali  eoliche,  siglato  nel  dicembre 2002 - violazione e
falsa applicazione del P.E.R. della Basilicata approvato con delibera
C.R. 26 giugno 2001, n. 220 - sviamento.
   4.  -  Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione  -  violazione  e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs.
n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione della l.r. n. 47/1998 -
incompetenza  -  violazione  dell'art.  3  della  legge n. 241/1990 -
difetto assoluto di istruttoria - falsita' dei presupposti.
   5.   -  Violazione  del  principio  di  legalita -  incompetenza -
violazione dei principi di partecipazione.
   6.  - violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Costituzione -
violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  135,  143 del d.lgs
n. 42/2004  -  violazione e falsa applicazione della l.r. n. 3/1990 -
violazione  dell'art.  3  l.r. n. 47/1998 - violazione degli articoli
11, 31 e 39 dello statuto della Regione Basilicata - incompetenza.
   7.  -  Violazione  e  falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 21 del
d.lgs. n. 42/2004 - incompetenza.
   8.  -  Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del decreto
legislativo n. 112/1998 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3
del  d.lgs n. 99/1979 - violazione e falsa applicazione degli artt. 4
e  8  della  legge  n. 36/2001  -  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 - violazione e falsa applicazione
dell'art.  4  del  d.m.  1°  aprile  1968  -  eccesso  di' potere per
travisamento  dei  presupposti,  difetto  d'istruttoria  e carenza di
motivazione nonche' per sviamento - incompetenza.
   9.  -  Violazione  del  principio  di proporzionalita' dell'azione
amministrativa sotto ulteriori profili- eccesso di potere per difetto
d'istruttoria   e   carenza   di  motivazione  -  irragionevolezza  -
perplessita' - contraddittorieta' indeterminatezza.
   10. - Violazione direttiva 2001/42/CE.
   La ricorrente rinnova i motivi gia' formulati a carico delle linee
guida con l'atto introduttivo del giudizio.
   Si  e'  costituita  la  Regione  Basilicata  che  resiste e deduce
l'inammissibilita'   e   l'infondatezza  del  gravame  e  dei  motivi
aggiunti.
   Con  atto  notificato  e  depositato  in  data  3  ottobre 2007 e'
intervenuta  in  giudizio,  ad  adiuvandum, l'A.P.E.R. - Associazione
Produttori Energia da fonti rinnovabili che chiede l'accoglimento del
ricorso e dei motivi aggiunti.
   Alla  pubblica  udienza  del  10  gennaio 2008 il ricorso e' stato
ritenuto per la decisione.
   La  Regione  Basilicata, con la memoria difensiva depositata il 22
settembre  2007,  ha  eccepito  in primo luogo la carenza d'interesse
alla  dedotta  violazione  del  suddetto  art. 12 dato che, all'epoca
della  notifica  del  ricorso  (21  febbraio 2005), la ricorrente non
aveva  ancora  presentato  istanza  di autorizzazione in base a detta
disposizione.
   L'eccezione  deve  essere  rigettata  in  quanto  con i successivi
motivi  aggiunti,  proposti  quando  detta  istanza  era  stata ormai
presentata  alla  regione,  la ricorrente, nell'impugnare la nota con
cui  la p.a. rilevava l'incompatibilita' di alcuni aerogeneratori con
le  fasce  di rispetto previste dall'atto di indirizzo, ha dedotto la
censura   di  illegittimita'  derivata  per  tutti  i  vizi  rilevati
sull'atto regionale impugnato col ricorso introduttivo.
   Viceversa, in accoglimento di altra eccezione pure sollevata dalla
regione, vanno dichiarate inammissibili le censure mosse con i motivi
cinque, sei e in parte sette dato che toccano, la prima, la fascia di
rispetto  dalle  aree  archeologiche, la seconda quella dalle strade,
ferrovie  e  abitazioni e la terza l'estensione del divieto alle aree
visibili  da  strade e ferrovie, alle aree interessate dalla presenza
di  alberi  di  alto  fusto e di zone di modificazione e di caccia di
rapaci pregiato o altri uccelli rari.
   E'  evidente  che  non sussiste l'interesse a muovere tali censure
dato che la nota regionale del 20 luglio 2005 si limita a rilevare la
sola violazione del divieto inerente la fascia di rispetto dalle aree
S.I.C. e Z.P.S.
   Va poi pure disattesa l'eccezione regionale d'improcedibilita' dei
motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
   Secondo  la  regione  infatti  l'intervento  della successiva nota
prot.  n. 224903  in  data  8  novembre  2005  avrebbe  fatto cessare
l'arresto   procedimentale   censurato  con  i  motivi  aggiunti  con
conseguente  perdita  di  interesse  ad ottenere l'annullamento della
nota impugnata.
   Il Collegio deve invece osservare che detto interesse permane dato
che  la  nota  dell'8 novembre 2005, pur riattivando sotto il profilo
procedimentale  la  procedura di V.I.A. in base alla l.r. n. 47/1998,
conferma pero' pienamente «quanto statuito dall'Atto di indirizzo per
il   corretto   inserimento  degli  impianti  eolici  sul  territorio
regionale approvato con d.P.G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004».
   Cio'   chiarito,   occorre   ora   dare   atto   delle   eccezioni
d'illegittimita'   costituzionale   sollevate,  in  sede  di  memoria
conclusiva,  dalla ricorrente, con riferimento agli artt. 3 e 6 della
legge  regionale  Basilicata  26  aprile  2007, n. 9 (Disposizioni in
materia di energia), nel frattempo entrata in vigore.
   L'art. 3 (Limiti di produzione), al comma 1, dispone che:
     «Fino    all'approvazione   del   PIEAR,   non   e'   consentita
l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e
non  siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano
Energetico  regionale  della  Basilicata approvato con delib. C.R. 26
giugno 2001, n. 220».
   Sostiene  la  ricorrente che la pretesa di subordinare il rilascio
di  nuove  autorizzazioni  per  la  costruzione di parchi eolici alla
futura  approvazione  di  un  apposito  piano energetico regionale va
censurata sul piano della legittimita' costituzionale per le medesime
ragioni   riscontrate  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  9
novembre  2006,  n. 364  (con  riferimento  ad  una  legge  regionale
pugliese riguardante l'eolico), cioe' con riferimento al fatto che la
normativa  in  materia  di  produzione d'energia, quale quella di cui
all'art.  12  del  d.lgs.  n. 387/2003,  rientra  fra  le  competenze
concorrenti  Stato-regione e pertanto non e' derogabile in alcun modo
dal legislatore regionale.
   A  cio'  si  aggiungerebbe  poi,  secondo l'istante, un profilo di
irrazionalita'   della   norma   regionale  de  qua  dato  che,  dopo
l'approvazione   del   piano  energetico  regionale  del  2001,  sono
intervenute  importantissime  novita'  normative  che  hanno  segnato
un'ulteriore tappa dell'evoluzione legislativa della materia quali la
direttiva  CE n. 77/01, il d.lgs. n. 387/2003 di suo recepimento e lo
stesso  protocollo  di  Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005,
che   impone   all'Italia  l'obbligo  di  abbattere  pesantemente  le
emissioni in atmosfera di gas.
   Di  qui la presunta illogicita' della scelta di dare ancora valore
vincolante  a  detto  piano senza peraltro includere l'energia eolica
nel  regime  derogatorio  previsto  dal  comma  2  per altre forme di
energia; osserva pure al riguardo l'istante che risultano attualmente
gia'  esaurite  le  potenze installabili di parchi eolici contemplate
dal predetto piano.
   Cio'  detto, il Collegio giudica inammissibile detta eccezione per
evidente  irrilevanza della questione d'illegittimita' costituzionale
sollevata.
   Come infatti risulta dall'atto impugnato con i motivi aggiunti (ma
anche dall'atto di indirizzo cui la materia dell'art. 3 e' estranea),
la  regione non ha affatto opposto alla ricorrente un qualche diniego
per ragioni connesse alla compatibilita' del progetto con i limiti di
cui al piano energetico regionale del 2001.
   La   ricorrente   ipotizza   poi  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  6  (norma  finale)  della  legge regionale 26 aprile 2007,
n. 9, che recita: «Le procedure autorizzative in atto che non abbiano
concluso  il  procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte
alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo
quanto  previsto  dall'atto  di  indirizzo di cui alla delib. G.R. 13
dicembre 2004, n. 2920.».
   Secondo   l'istante   vi   sarebbe  violazione  del  principio  di
irretroattivita' (art. 11 disposizioni preliminari al codice civile);
stante  la  nullita'  dell'atto  di indirizzo per difetto assoluto di
attribuzione della Giunta, solo con l'art. 6 in parola si sarebbe per
la  prima volta manifestata in termini giuridicamente apprezzabili la
pretesa   regionale   di  subordinare  l'accoglimento  delle  domande
presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale stessa,
alla disciplina contenuta nell'atto di indirizzo del 2004. La portata
retroattiva  della  norma  sarebbe  inconfutabile  e,  con  essa,  la
contrarieta'  al  citato  principio  nel senso che dovrebbe ritenersi
illegittima  la  variazione  del  regime  valevole  per l'esame della
domanda  quando  questa  sia  gia'  stata presentata, soprattutto ove
l'innovazione determini l'irrealizzabilita' del progetto.
   Questa   l'eccezione,   che   il   Collegio  pero'  deve  ritenere
manifestamente  infondata avuto riguardo al fatto che il principio di
irretroattivita'   trova   ingresso   nella   Costituzione  solo  con
riferimento  alla  norme penali (art. 25, comma 2) con cio' dovendosi
ritenere  che  una  siffatta  disposizione  finisca  per ammettere la
retroattivita' delle leggi non penali.
   Tutto  cio' esposto, ritiene tuttavia il Collegio che la questione
di  legittimita'  costituzionale del citato art. 6 possa essere posta
sotto altro, diverso profilo.
   E infatti  da  ritenere che il richiamo del riportato art. 6 della
l.r.  n. 9/2007  alla  deliberazione  di G.R. n. 2920/2004, avente ad
oggetto «Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti
eolici sul territorio regionale. Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24
giugno  2002», abbia natura di rinvio materiale (o recettizio), avuto
riguardo  alla struttura linguistica della menzionata norma regionale
che  espressamente (e non genericamente) richiama l'atto di indirizzo
specificatamente approvato con la menzionata delibera di G.R.
   Ne  segue,  evidentemente, che detto rinvio recettizio ha prodotto
un'efficacia novatrice della fonte normativa regolamentare, della cui
natura non puo' invero dubitarsi trattandosi di disposizioni generali
ed  astratte  (preordinate  a  disciplinare  «il corretto inserimento
degli  impianti  eolici  sul  territorio  regionale»),  attribuendole
valore e forza di legge formale.
   Il  collegio  solleva quindi d'ufficio, a norma dell'art. 23 della
legge   11   marzo   1953,   n. 87,   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto dell'art. 6 della legge reg.
Basilicata  n. 9/2007  e  dell'atto  di  indirizzo  approvato  con la
delibera di G.R. n. 2920/2007.
   Quanto  alla rilevanza della questione, il collegio e' dell'avviso
che  il tenore testuale del riportato art. 6 (norma di chiusura della
intera  legge regionale, come il titolo dell'articolo indica) deponga
per  l'efficacia  retroattiva  della  norma, nel senso che essa trova
applicazione  per  tutte  le  «procedure autorizzative in atto»: tale
locuzione,  di ampia portata semantica, ricomprende ogni procedimento
volto   alla   installazione  di  impianti  eolici  che,  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della  legge reg. Basilicata n. 9/2007, sia
pendente,  perche'  la  regione  non si e' ancora pronunciata, ovvero
(ancora) perche' la pronuncia e' si' intervenuta ma e' sub judice.
   Nelle  fattispecie  oggetto  di  causa,  l'impugnativa e' diretta,
oltre  che nei confronti dell'atto di indirizzo in quanto tale, anche
nei  confronti  di un atto, impugnato con motivi aggiunti, che, sotto
le  forme  di  un  arresto  procedimentale,  nella sostanza segna una
definitiva  reiezione  del  progetto  presentato  stante la acclarata
incompatibilita' della localizzazione di alcuni aerogeneratori con le
fasce di rispetto cui si e' sopra accennato.
   Donde, la rilevanza della questione.
   Quanto   alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,  il
collegio  dubita  della  legittimita'  costituzionale  delle norme in
esame   in   relazione  agli  artt.  3  e  117  (nuovo  testo)  della
Costituzione.
   Con  riferimento al parametro da ultimo indicato, giova premettere
che  l'art.  117 della Costituzione, nel testo introdotto dall'art. 3
della  legge  cost.  18  ottobre  2001,  n. 3, affida alla competenza
legislativa    esclusiva    statale   (tra   l'altro),   la   «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
   Appartengono,  invece,  alla  competenza  legislativa  concorrente
dello Stato e delle Regioni le materie del «governo del territorio» e
della «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ...».
   Codesta  Corte  ha  ripetutamente avvertito (cfr., da ultimo e per
tutte,  Corte costituzionale sent. n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre
2007)  che  la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene
complesso ed unitario, da considerare alla stregua di valore primario
ed  assoluto,  rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, come
tale,  «precede  e  comunque  costituisce un limite alla tutela degli
altri  interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle
regioni  in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei
beni  culturali  ed  ambientali.  In  sostanza  vengono a trovarsi di
fronte   due   tipi   di  interessi  pubblici  diversi:  quello  alla
conservazione  del  paesaggio,  affidato  allo  Stato  e  quello alla
fruizione del territorio, affidato alle regioni».
   Orbene,  ad  avviso del collegio, il momento di composizione degli
interessi  indicati  nella  riportata  pronuncia della Corte e' stato
individuato  dal Legislatore nell'art. 12, comma 10 del citato d.lgs.
n. 387/2003,  a norma del quale «In Conferenza unificata, su proposta
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali,  si  approvano  le  linee  guida  per lo
svolgimento  del  procedimento  di  cui  al  comma  3  ...» (volto al
rilascio  dell'autorizzazione  unica per la costruzione e l'esercizio
degli  impianti  di  produzione  dell'energia elettrica alimentari da
fonti  rinnovabili). «.. Tali linee guida sono volte, in particolare,
ad  assicurare  un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo  agli  impianti  eolici nel paesaggio. In attuazione di tali
linee  guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti ...».
   Ora,  la  riportata  norma  non sembra lasciare apprezzabili dubbi
interpretativi   circa   l'univoca  scelta  legislativa  di  affidare
esclusivamente  alla  Conferenza  unificata  Stato-regioni l'adozione
delle  linee  guida  per  il corretto inserimento (in modo specifico)
degli  impianti  eolici, solo in attuazione delle quali, pertanto, le
regioni   possono  procedere  alla  individuazione  di  aree  e  siti
(ritenuti) inidonei alla installazione di «impianti».
   Laddove,  invece,  con  l'atto di indirizzo approvato nel dicembre
2004  e  «legificato»  con l'art. 6 della legge n. 9/2007, la Regione
Basilicata  ha, in difetto delle linee guida nazionali, (tra l'altro)
individuato   una   serie  di  «elementi  che  rendono  assolutamente
incompatibili  gli  impianti  eolici»  (cfr.  lett.  B  dell'atto  di
indirizzo),  si'  da  rendere di fatto inidoneo alla installazione di
detti impianti larga parte del territorio regionale.
   Pare,  quindi,  al  collegio  che, in assenza delle linee guida di
competenza della Conferenza unificata, una singola Regione non possa,
autonomamente,  adottarne  di  proprie, senza in tal modo incidere in
via   diretta   su   ambiti   materiali   (tutela   del  paesaggio  e
dell'ambiente),  la  cui  tutela  e' affidata, dall'art. 117, secondo
comma lett. s), alla competenza esclusiva dello Stato.
   Inoltre,  in  relazione  alla disposizione di cui al citato art. 6
della legge reg. Basilicata n. 9/2007, giova altresi' considerare che
il  Legislatore  regionale  non si e' neppure preoccupato di inserire
una  clausola  di  cedevolezza,  recante  previsione della cessazione
dell'efficacia  delle  disposizioni  dettate  con l'atto di indirizzo
approvato  con delibera n. 2920/2004 a seguito dell'entrata in vigore
delle  linee guida di competenza della Conferenza unificata di cui al
richiamato art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003.
   Alla  luce  di  quanto sin qui considerato, si e' dell'avviso che,
nelle  more dell'adozione delle linee guida da parte della Conferenza
unificata,  il  solo  spazio  di  intervento affidato alla competenza
regionale   in   tema  di  corretto  inserimento  degli  impianti  di
produzione  di  energia  (e,  segnatamente,  di  quelli  eolici)  nel
paesaggio   e'   quello  che  si  esercita,  nell'ambito  di  ciascun
procedimento  autorizzativo,  attraverso  le ordinarie valutazioni da
effettuarsi  in  applicazione  delle  norme  di  legge  regionale (in
particolare,  la  vigente  legge  reg.  Basilicata  14 dicembre 1998,
n. 47,  recante  disciplina della valutazione di impatto ambientale e
norme  per  la  tutela  dell'ambiente)  in  materia di valutazione di
impatto ambientale.
   I  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  non  sono fugati dal1a
modifica  apportata  al  comma  10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003  dall'art.  2,  comma  158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008).  Per  effetto di tale modifica, il citato
comma 10 e' stato cosi' integrato: «Le regioni adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee  guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali».
   In  tal  modo, il Legislatore si e' limitato a prendere atto di un
dato  storico e cioe' che, nelle more dell'adozione delle linee guida
da   parte   della   Conferenza  Unificata,  (talune)  regioni  hanno
autonomamente  adottato  proprie discipline in materia di inserimento
degli  impianti  (e,  segnatamente,  di quelli eolici) nel paesaggio,
stabilendo,  conseguentemente,  che  le  regioni  debbano adeguare le
rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro
un  termine  perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano
applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale.
   Cio'  non  vale,  evidentemente,  a  rendere conforme al parametro
costituzionale  qui  considerato la disciplina adottata dalla Regione
Basilicata,  perche',  si  ripete,  ad  avviso  del collegio, la sede
propria (ed unica) nella quale gli interessi implicati devono trovare
composizione e' quella della Conferenza Unificata.
   Il  che  non  esclude,  beninteso,  secondo  quanto  in precedenza
osservato, che, nell'ambito di ciascun procedimento volto al rilascio
dell'autorizzazione  unica per l'installazione di impianti eolici, la
regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione di impatto
ambientale,  nel  rispetto  della normativa dettata con la richiamata
legge reg. Basilicata n. 47 del 1998.
   Con  riferimento  all'altro  parametro  costituzionale  che assume
rilievo  ai  fini  dell'esame  della  presente questione (art. 3), il
collegio  dubita  della  ragionevolezza  di  specifiche  disposizioni
contenute  nell'atto  di  indirizzo regionale, di cui nella specie e'
stata fatta applicazione.
   In  particolare,  si  fa riferimento alla prescrizione di cui alla
lettera  B  («Elementi  che  rendono  assolutamente incompatibili gli
impianti  eolici»),  punto  1)  («Elementi  del  territorio»), la cui
lettera  f) indica le «... Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e
Z.P.S.)  comprensive  di una fascia di rispetto di Km 5,00 per i Siti
di  Importanza  Comunitaria  (S.I.C.)  e  di  Km  10,00 per le Zone a
Protezione   Speciali   (Z.P.S.)  ...  »,  richiamata  -  nella  nota
dell'ufficio  compatibilita'  ambientale del 20 luglio 2005 impugnata
con  i  motivi  aggiunti  - in relazione al progetto di ampliamento e
completamento di un impianto eolico nel Comune di Corleto Perticara.
   Premesso  che  la  ratio  sottesa,  alla  individuazione  ed  alla
istituzione  dei  siti  di  importanza  comunitaria  e  delle zone di
protezione  speciale  e'  quella  di  sottrarre  ambiti territoriali,
connotati  da  elevata  valenza paesaggistica, a possibili fattori di
disturbo ed interferenza con le precipue finalita' di conservazione e
protezione   degli   «habitat»,   non  e'  dato  di  scorgere  alcuna
ragionevole  giustificazione  del perche' il divieto di installazione
debba  essere  esteso al di fuori di detti ambiti, si' da interessare
aree  prive  di particolare valenza paesaggistica, in misura di cosi'
larga  incidenza  (fino  a  Km 10 per le zone a protezione speciale),
tale  da  rendere  di  fatto  assai  difficoltosa  l'installazione di
impianti  eolici  -  in  contrasto  con  la  normativa  comunitaria e
nazionale,  tesa  a  promuovere  la produzione di energia elettrica a
mezzo  di  fonti  rinnovabili  -  all'interno di un territorio, quale
quello   della   Regione   Basilicata,   la  cui  superficie  non  e'
particolarmente estesa.
   Per  le  esposte  ragioni,  ritiene  il  collegio  rilevante e non
manifestamente  infondata,  in  relazione  agli  artt.  3 e 117 della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6
della  legge  reg.  Basilicata  n. 9  del 26 aprile 2007 in combinato
disposto  con  la  delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920
del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell'atto di indirizzo per
il   corretto   inserimento  degli  impianti  eolici  sui  territorio
regionale.
   Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli. atti trasmessi alla Corte
costituzionale.
                              P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg.
Basilicata  n. 9  del  26  aprile  2007  in combinato disposto con la
delibera  di  Giunta  regionale di Basilicata n. 2920 del 13 dicembre
2004,  recante  approvazione  dell'atto  di indirizzo per il corretto
inserimento  degli  impianti  eolici  sul  territorio  regionale,  in
relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione;
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
   Dispone   la   sospensione  del  giudizio  ed  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale   di  Basilicata,  nonche'  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale di Basilicata.
   Cosi'  deciso  in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 10
gennaio 2008.
                       Il Presidente: Camozzi
                                   Il consigliere estensore: Pennetti