N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 1 aprile 2008
Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Prato sul ricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di Prato contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato Imposte e tasse - Imposta catastale - Ricorso proposto da amministrazione provinciale avverso avviso di liquidazione dell'imposta catastale suppletiva dovuta in relazione ad atto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare da adibire a sede di uffici e servizi provinciali - Previsione legislativa dell'esenzione dall'imposta per le volture eseguite nell'interesse dello Stato - Omessa estensione della detta esenzione anche alle volture eseguite nell'interesse delle province, oltre che degli altri enti pubblici territoriali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fiscale tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali in relazione al regime di esenzione previsto in materia di imposta catastale - Incidenza sul principio costituzionale di equiparazione degli enti pubblici territoriali - Asserita lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province. - Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 5 e 114.(GU n.28 del 2-7-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza n. 32/03/108 del 1° aprile 2008 sul ricorso n. 237/2007 proposto dall'Amministrazione provinciale di Prato (avv. Leonardo Masi), contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato. Rilevato in fatto 1. - Con ricorso ritualmente notificato, l'Amministrazione provinciale di Prato ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Prato e notificato il 5 marzo 2007, avente ad oggetto l'imposta suppletiva catastale in relazione all'atto di compravendita notaio Lo Schiavo di Prato del 26 maggio 2005, Rep. 15442 - Racc. 10227, con il quale la Provincia di Prato ha acquistato dall'Arciconfraternita della Misericordia di Prato un complesso immobiliare per destinarvi la sede di «Uffici e servizi provinciali», al prezzo di Euro 4.760.000,00. All'atto della stipula, veniva liquidata l'imposta catastale nella misura fissa di Euro 168,000. Con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate riteneva invece che l'imposta suddetta avrebbe dovuto applicarsi nella misura proporzionale dell'1% (pari ad Euro 47.600,00) in quanto, secondo l'Ufficio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 sono soltanto le volture eseguite nell'interesse dello Stato a poter godere dell'esenzione prevista dalla suddetta norma, e non anche, quindi, quelle eseguite nell'interesse degli altri enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni). 2. - Avverso l'avviso di liquidazione ha reagito la Provincia di Prato, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. - Con il primo motivo, e' stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. La ricorrente osserva che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 riguarda non soltanto le volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma anche, testualmente, quelle «relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo», e l'art. 3, d.lgs. n. 346/1990 contempla appunto anche i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Prosegue l'ente ricorrente rilevando che l'inciso «Stato» contenuto nell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 e' comunque da intendersi come riferito non soltanto allo Stato centrale, ma anche agli altri enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni), che come lo Stato risultano volti al perseguimento dell'interesse generale delle rispettive collettivita'. In tal senso dovrebbe deporre anche il nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione (quale risultante della riforma di cui all'art. 1, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) che pone su di un piano di pari ordinazione Stato, regioni, province e comuni. 2.2. - Con il secondo motivo, la Provincia di Prato, per l'ipotesi di mancata adesione all'interpretazione estensiva proposta, invita questa Commissione a sollevare una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 per contrasto con gli articoli 3, 5, 114 della Costituzione, nella parte in cui la censurata norma non estende l'esenzione anche alle volture eseguite in favore delle province. Ad avviso della ricorrente, se la norma in discussione deve interpretarsi letteralmente, e quindi laddove per «Stato» il legislatore abbia inteso limitarsi, nel dettare la disciplina di favore, allo Stato centrale e non anche gli altri enti pubblici territoriali, essa sarebbe incostituzionale, atteso che non vi sarebbe ragione alcuna per operare un trattamento fiscale diverso tra enti i quali perseguono interessi di identica natura sul piano costituzionale. La ricorrente intende rafforzare il proprio assunto citando la normativa vigente in materia di altre imposte quali l'imposta di registro (art. 1, parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), l'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), l'imposta ipotecaria (art. 2 della Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), l'INVIM (art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), l'INVIM decennale (art. 25, comma 2, lett. b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), l'imposta sulla pubblicita' (art. 17, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), la TOSAP (art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), l'imposta comunale sugli immobili (art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), ipotesi tutte nelle quali il legislatore ha operato l'identico trattamento agevolativo sia per lo Stato centrale che per gli altri enti pubblici territoriali, tra i quali le province. 3. - Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Prato, osservando, quanto al primo motivo di ricorso, che il rinvio, finalizzato alla delimitazione dell'ambito di esenzione dall'imposta catastale, rinvio operato dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 all'art. 3, d.lgs. n. 346/1990, opererebbe esclusivamente in relazione ai trasferimenti mortis causa o per donazione, e non anche per quelli a titolo oneroso, e cio' in quanto la norma richiamata e' contenuta appunto nel testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate non sarebbe poi possibile ipotizzare un'interpretazione estensiva dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, nel senso cioe' di intendere per «Stato» anche le regioni, le province ed i comuni, in quanto ove il legislatore ha inteso prevedere esenzioni d'imposta per tali enti minori l'ha espressamente stabilito. L'Agenzia delle Entrate reputa quindi la norma interpretabile solo in senso letterale, senza che cio' evidenzi profili di legittimita' costituzionale della stessa, anche in ragione del fatto che lo Stato centrale e' altro rispetto agli altri enti pubblici territoriali, per cui si giustifica un trattamento differenziato. Considerato in diritto 1. - La Commissione reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, prospettata da parte della Provincia di Prato, per i motivi che seguono. 2. - La questione, ad avviso della Commissione, si profila rilevante nel giudizio a quo, posto che la decisione del ricorso non puo' prescindere dalla valutazione della costituzionalita' o meno dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nella parte in cui esso si limita a stabilire l'esenzione dall'imposta catastale delle volture eseguite nell'interesse dello Stato e non anche di quelle eseguite nell'interesse, tra l'altro, delle province, quale e' appunto l'amministrazione ricorrente. L'Agenzia delle Entrate di Prato pretende infatti di recuperare a tassazione una voltura catastale - conseguente al contratto di compravendita del 26 maggio 2005 - eseguita a favore della Provincia di Prato, la quale invece, in sede di rogito, ha ritenuto di fare applicazione della norma della cui costituzionalita' si dubita. La rilevanza della questione potrebbe essere superata qualora si ritenesse fondato l'argomento sollevato dalla Provincia di Prato nel primo motivo di ricorso, in cui la ricorrente ritiene che, a prescindere dalla portata del termine «Stato», l'esenzione ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 opererebbe a favore delle province in forza del richiamo che la predetta norma opera - sempre al fine di individuare le volture esenti - ai trasferimenti di cui all'art. 3, d.lgs. n. 346/1990 (Testo unico sull'imposta di successioni e donazioni). Sennonche', non pare che tale ricostruzione sia condivisibile in quanto, se e' vero che l'art. 3, d.lgs. n. 346/1990 contempla, tra gli altri, i trasferimenti a favore delle province, tale norma non puo' che riferirsi ai trasferimenti mortis causa, oppure a titolo di donazione o di altre liberalita' tra vivi, vale a dire a quelli oggetto dell'ambito applicativo del d.lgs. n. 346/1990 (quale individuato dal suo art. 1) all'interno del quale l'art. 3 citato e' collocato. Sempre sotto il profilo della rilevanza della prospettata questione, la Commissione intende recepire l'insegnamento costantemente ribadito dalla Corte costituzionale (da ultimo con ord. n. 57 del 10 marzo 2008), secondo cui e' necessario che il giudice a quo, prima d'interessare la Consulta con l'incidente di costituzionalita', compia un tentativo di interpretare in senso conforme a Costituzione la norma sospetta di incostituzionalita', e quindi verifichi se in via interpretativa possa essere assicurata la permanenza della norma nell'ordinamento. Tanto premesso, la stessa Provincia ricorrente ipotizza una lettura costituzionalmente orientata dell'inciso «Stato», contenuto nell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, nel senso di considerarlo riferito non solo allo Stato centrale, bensi' allo Stato in senso lato, comprendente quindi anche le regioni, le province e i comuni, enti questi facenti tutti parte della Repubblica italiana ai sensi del nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione. Pare tuttavia alla Commissione che una tale interpretazione adeguatrice della norma non sia condivisibile, anche tenuto conto dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, che impone all'interprete di basarsi sul «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Il riferimento allo «Stato», quale contenuto nell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 non puo' intendersi riferito ad altri enti diversi dallo Stato centrale, in quanto - come peraltro osservato dall'Agenzia delle Entrate nel corso del processo - laddove il legislatore ha, in altre occasioni, inteso destinare alcune disposizioni fiscali agevolatrici, oltre che allo Stato, anche alle regioni, alle province o ai comuni, l'ha fatto contemplando espressamente tali enti quali destinatari effettivi delle norme. Anche in via interpretativa, quindi, e fatte ovviamente salve le eventuali diverse valutazioni che dovesse fare la Corte costituzionale, non pare alla Commissione possibile attribuire all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 un senso tale da consentirne l'applicazione anche alle province. 3. - Talche' si tratta di stabilire se l'omissione contenuta nella disposizione in parola sia conforme alla carta costituzionale. La questione sollevata pare alla Commissione non soltanto non manifestamente infondata, ma anzi dotata di fondatezza. Come rilevato dall'amministrazione ricorrente nel corso del processo, la ratio dell'esenzione fiscale a favore dello Stato, contenuta nell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, al pari di quelle contenute in norme di analogo tenore relative ad altre fattispecie impositive, e' da rinvenirsi nella natura pubblicistica degli interessi perseguiti dal soggetto di cui trattasi e quindi - per quanto riguarda piu' da vicino l'imposta catastale - nell'esigenza di non gravare con il peso fiscale operazioni compiute in un contesto di soddisfacimento di interessi della collettivita'. Tanto premesso, non pare alla Commissione che vi siano ragioni giustificatrici di un trattamento differenziato, quanto all'imposta catastale, tra le volture eseguite nell'interesse dello Stato centrale, e quelle eseguite nell'interesse degli enti pubblici territoriali minori. La Commissione ritiene poi di condividere le perplessita' avanzate dalla Provincia di Prato circa la compatibilita' di un tale sistema differenziato con il nuovo assetto costituzionale risultante dalla riforma operata dalla legge cost. n. 3/2001, in particolare con il nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione, il quale - pur nel mantenimento della distinta soggettivita' giuridica tra i vari enti pubblici territoriali - eleva regioni, province e comuni, al pari dello Stato, quali componenti della Repubblica Italiana, configurando un rapporto di pari ordinazione che la stessa Agenzia delle Entrate ha, nel corso del processo, confermato. Le regioni, le province ed i comuni, risultano, al pari dello Stato, istituzionalmente deputati al soddisfacimento degli interessi generali delle rispettive comunita', per cui appare oggettivamente dissonante con tale omogeneita' di funzioni un trattamento fiscale agevolativo limitato ai trasferimenti immobiliari intervenuti nell'interesse del solo Stato centrale, e non anche esteso a quelli intervenuti nell'interesse delle regioni, delle province e dei comuni. La fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questa Commissione contribuisce ad evidenziare tale dissonanza, ove si consideri che il trasferimento immobiliare di cui trattasi e' intervenuto per consentire l'insediamento nell'immobile compravenduto di uffici dell'Amministrazione provinciale ricorrente, la quale quindi li utilizza per perseguire l'interesse pubblico generale dei propri cittadini. La rassegna normativa compiuta dalla Provincia ricorrente nei propri atti, dalla quale risulta che in effetti il legislatore, allorquando ha inteso disporre agevolazioni fiscali, ha trattato alla stessa stregua Stato, regioni, province e comuni, contribuisce ad alimentare i dubbi circa la costituzionalita' dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 ove invece, singolarmente, tale uniformita' difetta. Si ritiene quindi che l'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nella parte in cui non estende anche alle province (oltre che alle regioni e ai comuni) l'esenzione dall'imposta catastale ivi prevista si ponga in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non sono riscontrabili ragioni giustificatrici per differenziare, in punto di imposta catastale, il trattamento delle volture a favore dello Stato rispetto a quelle eseguite a favore egli altri enti pubblici territoriali; con l'art. 114 della Costituzione (quale risultate dalla riforma operata dalla legge cost. n. 3/2001), in quanto, ai sensi della predetta norma, Stato, regioni, province e comuni contribuiscono tutti, allo stesso modo, a costituire la Repubblica italiana; con l'art. 5 della Costituzione, in quanto l'assoggettamento all'imposta catastale delle volture eseguite nell'interesse delle province, quando invece quelle eseguite a favore dello Stato sono esenti, profila una ingiustificata compromissione dell'autonomia dei predetti enti.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 sollevata dalla Provincia di Prato, per contrasto con gli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Prato, addi' 11 marzo 2008 Il Presidente estensore: Palazzo