N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 1 aprile 2008

Ordinanza  del  1°  aprile  2008  emessa  dal  Commissione tributaria
provinciale   di  Prato  sul  ricorso  proposto  dall'Amministrazione
provinciale di Prato contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato

Imposte   e   tasse   -  Imposta  catastale  -  Ricorso  proposto  da
  amministrazione   provinciale   avverso   avviso   di  liquidazione
  dell'imposta  catastale  suppletiva  dovuta in relazione ad atto di
  compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare da adibire
  a  sede  di  uffici  e servizi provinciali - Previsione legislativa
  dell'esenzione  dall'imposta per le volture eseguite nell'interesse
  dello  Stato  -  Omessa estensione della detta esenzione anche alle
  volture  eseguite  nell'interesse  delle  province, oltre che degli
  altri  enti  pubblici  territoriali  -  Denunciata  violazione  dei
  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  sotto  il profilo
  dell'ingiustificata  disparita' di trattamento fiscale tra lo Stato
  e  gli  altri  enti pubblici territoriali in relazione al regime di
  esenzione  previsto in materia di imposta catastale - Incidenza sul
  principio  costituzionale  di  equiparazione  degli  enti  pubblici
  territoriali  -  Asserita lesione dell'autonomia costituzionalmente
  garantita alle Province.
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5 e 114.
(GU n.28 del 2-7-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza n. 32/03/108 del 1° aprile 2008
sul  ricorso n. 237/2007 proposto dall'Amministrazione provinciale di
Prato  (avv. Leonardo Masi), contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
di Prato.
                          Rilevato in fatto
   1.   -   Con  ricorso  ritualmente  notificato,  l'Amministrazione
provinciale  di  Prato  ha  impugnato l'avviso di liquidazione emesso
dall'Agenzia  delle Entrate, Ufficio di Prato e notificato il 5 marzo
2007,  avente  ad oggetto l'imposta suppletiva catastale in relazione
all'atto  di  compravendita  notaio Lo Schiavo di Prato del 26 maggio
2005, Rep. 15442 - Racc. 10227, con il quale la Provincia di Prato ha
acquistato  dall'Arciconfraternita  della  Misericordia  di  Prato un
complesso  immobiliare  per  destinarvi  la sede di «Uffici e servizi
provinciali», al prezzo di Euro 4.760.000,00.
   All'atto della stipula, veniva liquidata l'imposta catastale nella
misura fissa di Euro 168,000.
   Con  l'avviso  di  liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate
riteneva  invece  che  l'imposta  suddetta  avrebbe dovuto applicarsi
nella  misura  proporzionale  dell'1%  (pari  ad  Euro  47.600,00) in
quanto,  secondo l'Ufficio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 347 sono soltanto le volture eseguite nell'interesse
dello  Stato  a  poter  godere dell'esenzione prevista dalla suddetta
norma,  e  non  anche,  quindi,  quelle eseguite nell'interesse degli
altri enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni).
   2.  -  Avverso l'avviso di liquidazione ha reagito la Provincia di
Prato, proponendo due motivi di ricorso.
   2.1.  -  Con  il  primo motivo, e' stata dedotta la violazione e/o
falsa  applicazione  dell'art.  10,  comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347.
   La ricorrente osserva che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 3,
d.lgs.   n. 347/1990   riguarda  non  soltanto  le  volture  eseguite
nell'interesse  dello Stato, ma anche, testualmente, quelle «relative
a  trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990,  n. 346,  salvo  quanto  disposto  nel  comma  3  dello  stesso
articolo»,  e  l'art. 3, d.lgs. n. 346/1990 contempla appunto anche i
trasferimenti  a  favore dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni.
   Prosegue   l'ente   ricorrente   rilevando  che  l'inciso  «Stato»
contenuto  nell'art.  10,  comma 3, d.lgs. n. 347/1990 e' comunque da
intendersi  come  riferito non soltanto allo Stato centrale, ma anche
agli  altri  enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni),
che  come  lo  Stato  risultano volti al perseguimento dell'interesse
generale  delle  rispettive  collettivita'.  In  tal  senso  dovrebbe
deporre  anche il nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione (quale
risultante  della  riforma  di cui all'art. 1, legge Cost. 18 ottobre
2001,  n. 3)  che  pone  su  di  un  piano di pari ordinazione Stato,
regioni, province e comuni.
   2.2. - Con il secondo motivo, la Provincia di Prato, per l'ipotesi
di  mancata  adesione  all'interpretazione estensiva proposta, invita
questa   Commissione   a  sollevare  una  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
per  contrasto  con  gli articoli 3, 5, 114 della Costituzione, nella
parte  in  cui  la censurata norma non estende l'esenzione anche alle
volture   eseguite   in   favore  delle  province.  Ad  avviso  della
ricorrente,   se   la   norma   in   discussione  deve  interpretarsi
letteralmente,  e  quindi  laddove  per  «Stato» il legislatore abbia
inteso  limitarsi,  nel  dettare  la disciplina di favore, allo Stato
centrale  e  non  anche  gli  altri  enti pubblici territoriali, essa
sarebbe  incostituzionale,  atteso  che non vi sarebbe ragione alcuna
per   operare  un  trattamento  fiscale  diverso  tra  enti  i  quali
perseguono  interessi di identica natura sul piano costituzionale. La
ricorrente intende rafforzare il proprio assunto citando la normativa
vigente in materia di altre imposte quali l'imposta di registro (art.
1,  parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131),
l'imposta  sulle  successioni e donazioni (art. 3, comma 1, d.lgs. 31
ottobre  1990,  n. 346),  l'imposta  ipotecaria (art. 2 della Tariffa
allegata  al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), l'INVIM (art. 25, comma
1, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), l'INVIM decennale (art.
25,  comma  2,  lett.  b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), l'imposta
sulla  pubblicita'  (art.  17,  comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre
1993,  n. 507),  la  TOSAP  (art.  49,  comma  1, lett. a), d.lgs. 15
novembre  1993,  n. 507),  l'imposta comunale sugli immobili (art. 7,
comma  1,  lett.  a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), ipotesi tutte
nelle   quali   il  legislatore  ha  operato  l'identico  trattamento
agevolativo sia per lo Stato centrale che per gli altri enti pubblici
territoriali, tra i quali le province.
   3. - Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
di  Prato,  osservando,  quanto  al  primo  motivo di ricorso, che il
rinvio,  finalizzato  alla  delimitazione  dell'ambito  di  esenzione
dall'imposta  catastale, rinvio operato dall'art. 10, comma 3, d.lgs.
n. 347/1990 all'art. 3, d.lgs. n. 346/1990, opererebbe esclusivamente
in  relazione  ai  trasferimenti  mortis causa o per donazione, e non
anche  per  quelli  a  titolo  oneroso,  e  cio'  in  quanto la norma
richiamata e' contenuta appunto nel testo unico in materia di imposta
sulle successioni e donazioni.
   Ad  avviso  dell'Agenzia  delle  Entrate non sarebbe poi possibile
ipotizzare un'interpretazione estensiva dell'art. 10, comma 3, d.lgs.
n. 347/1990,  nel  senso  cioe'  di  intendere  per  «Stato» anche le
regioni,  le  province  ed  i comuni, in quanto ove il legislatore ha
inteso  prevedere  esenzioni  d'imposta  per  tali  enti  minori l'ha
espressamente  stabilito.  L'Agenzia  delle  Entrate reputa quindi la
norma interpretabile solo in senso letterale, senza che cio' evidenzi
profili di legittimita' costituzionale della stessa, anche in ragione
del  fatto  che  lo  Stato centrale e' altro rispetto agli altri enti
pubblici   territoriali,   per   cui  si  giustifica  un  trattamento
differenziato.
                       Considerato in diritto
   1.   -  La  Commissione  reputa  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10,
comma  3, d.lgs. n. 347/1990, prospettata da parte della Provincia di
Prato, per i motivi che seguono.
   2.  -  La  questione,  ad  avviso  della  Commissione,  si profila
rilevante  nel giudizio a quo, posto che la decisione del ricorso non
puo'  prescindere  dalla  valutazione  della costituzionalita' o meno
dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nella parte in
cui  esso  si  limita  a stabilire l'esenzione dall'imposta catastale
delle  volture  eseguite  nell'interesse  dello  Stato e non anche di
quelle eseguite nell'interesse, tra l'altro, delle province, quale e'
appunto l'amministrazione ricorrente.
   L'Agenzia  delle Entrate di Prato pretende infatti di recuperare a
tassazione  una  voltura  catastale  -  conseguente  al  contratto di
compravendita  del 26 maggio 2005 - eseguita a favore della Provincia
di  Prato,  la  quale  invece, in sede di rogito, ha ritenuto di fare
applicazione della norma della cui costituzionalita' si dubita.
   La  rilevanza  della questione potrebbe essere superata qualora si
ritenesse  fondato l'argomento sollevato dalla Provincia di Prato nel
primo  motivo  di  ricorso,  in  cui  la  ricorrente  ritiene  che, a
prescindere  dalla  portata  del termine «Stato», l'esenzione ex art.
10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 opererebbe a favore delle province in
forza  del  richiamo  che la predetta norma opera - sempre al fine di
individuare  le  volture esenti - ai trasferimenti di cui all'art. 3,
d.lgs.   n. 346/1990  (Testo  unico  sull'imposta  di  successioni  e
donazioni).   Sennonche',   non   pare  che  tale  ricostruzione  sia
condivisibile  in quanto, se e' vero che l'art. 3, d.lgs. n. 346/1990
contempla,  tra  gli  altri, i trasferimenti a favore delle province,
tale  norma  non  puo'  che  riferirsi ai trasferimenti mortis causa,
oppure  a titolo di donazione o di altre liberalita' tra vivi, vale a
dire  a quelli oggetto dell'ambito applicativo del d.lgs. n. 346/1990
(quale  individuato  dal  suo  art. 1) all'interno del quale l'art. 3
citato e' collocato.
   Sempre   sotto   il  profilo  della  rilevanza  della  prospettata
questione,    la    Commissione   intende   recepire   l'insegnamento
costantemente ribadito dalla Corte costituzionale (da ultimo con ord.
n. 57  del 10 marzo 2008), secondo cui e' necessario che il giudice a
quo,   prima   d'interessare   la   Consulta   con   l'incidente   di
costituzionalita',  compia  un  tentativo  di  interpretare  in senso
conforme  a  Costituzione la norma sospetta di incostituzionalita', e
quindi  verifichi se in via interpretativa possa essere assicurata la
permanenza della norma nell'ordinamento.
   Tanto  premesso,  la  stessa  Provincia  ricorrente  ipotizza  una
lettura  costituzionalmente  orientata dell'inciso «Stato», contenuto
nell'art.  10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, nel senso di considerarlo
riferito  non  solo  allo  Stato centrale, bensi' allo Stato in senso
lato,  comprendente  quindi anche le regioni, le province e i comuni,
enti  questi  facenti  tutti parte della Repubblica italiana ai sensi
del  nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione. Pare tuttavia alla
Commissione  che una tale interpretazione adeguatrice della norma non
sia condivisibile, anche tenuto conto dell'art. 12 delle Disposizioni
sulla  legge  in  generale,  che impone all'interprete di basarsi sul
«significato  proprio  delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore». Il riferimento allo «Stato», quale
contenuto   nell'art.  10,  comma  3,  d.lgs.  n. 347/1990  non  puo'
intendersi  riferito  ad  altri enti diversi dallo Stato centrale, in
quanto - come peraltro osservato dall'Agenzia delle Entrate nel corso
del  processo - laddove il legislatore ha, in altre occasioni, inteso
destinare  alcune  disposizioni  fiscali agevolatrici, oltre che allo
Stato,  anche  alle  regioni,  alle  province o ai comuni, l'ha fatto
contemplando  espressamente  tali  enti  quali  destinatari effettivi
delle norme.
   Anche  in  via interpretativa, quindi, e fatte ovviamente salve le
eventuali   diverse   valutazioni   che   dovesse   fare   la   Corte
costituzionale,   non  pare  alla  Commissione  possibile  attribuire
all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990 un senso tale da consentirne
l'applicazione anche alle province.
   3. - Talche' si tratta di stabilire se l'omissione contenuta nella
disposizione in parola sia conforme alla carta costituzionale.
   La  questione  sollevata  pare  alla  Commissione non soltanto non
manifestamente infondata, ma anzi dotata di fondatezza.
   Come   rilevato  dall'amministrazione  ricorrente  nel  corso  del
processo,  la  ratio  dell'esenzione  fiscale  a  favore dello Stato,
contenuta  nell'art.  10,  comma  3,  d.lgs.  n. 347/1990, al pari di
quelle  contenute  in  norme  di  analogo  tenore  relative  ad altre
fattispecie  impositive,  e' da rinvenirsi nella natura pubblicistica
degli  interessi  perseguiti  dal soggetto di cui trattasi e quindi -
per   quanto   riguarda   piu'   da   vicino  l'imposta  catastale  -
nell'esigenza  di non gravare con il peso fiscale operazioni compiute
in un contesto di soddisfacimento di interessi della collettivita'.
   Tanto  premesso,  non  pare  alla Commissione che vi siano ragioni
giustificatrici  di  un trattamento differenziato, quanto all'imposta
catastale,   tra  le  volture  eseguite  nell'interesse  dello  Stato
centrale,  e  quelle  eseguite  nell'interesse  degli  enti  pubblici
territoriali minori.
   La Commissione ritiene poi di condividere le perplessita' avanzate
dalla  Provincia  di Prato circa la compatibilita' di un tale sistema
differenziato  con  il  nuovo assetto costituzionale risultante dalla
riforma  operata  dalla  legge cost. n. 3/2001, in particolare con il
nuovo  testo  dell'art.  114  della  Costituzione, il quale - pur nel
mantenimento  della  distinta soggettivita' giuridica tra i vari enti
pubblici  territoriali -  eleva  regioni,  province e comuni, al pari
dello Stato, quali componenti della Repubblica Italiana, configurando
un  rapporto  di pari ordinazione che la stessa Agenzia delle Entrate
ha, nel corso del processo, confermato.
   Le  regioni,  le  province  ed  i comuni, risultano, al pari dello
Stato,  istituzionalmente deputati al soddisfacimento degli interessi
generali  delle  rispettive  comunita', per cui appare oggettivamente
dissonante  con  tale  omogeneita' di funzioni un trattamento fiscale
agevolativo   limitato   ai   trasferimenti  immobiliari  intervenuti
nell'interesse  del  solo Stato centrale, e non anche esteso a quelli
intervenuti  nell'interesse  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni.
   La fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questa Commissione
contribuisce  ad evidenziare tale dissonanza, ove si consideri che il
trasferimento   immobiliare   di  cui  trattasi  e'  intervenuto  per
consentire   l'insediamento  nell'immobile  compravenduto  di  uffici
dell'Amministrazione  provinciale  ricorrente,  la  quale  quindi  li
utilizza  per  perseguire  l'interesse  pubblico  generale dei propri
cittadini.
   La  rassegna  normativa  compiuta  dalla  Provincia ricorrente nei
propri  atti,  dalla  quale  risulta  che  in effetti il legislatore,
allorquando ha inteso disporre agevolazioni fiscali, ha trattato alla
stessa  stregua  Stato,  regioni,  province e comuni, contribuisce ad
alimentare  i dubbi circa la costituzionalita' dell'art. 10, comma 3,
d.lgs.  31  ottobre  1990,  n. 347  ove  invece,  singolarmente, tale
uniformita' difetta.
   Si  ritiene quindi che l'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347, nella parte in cui non estende anche alle province (oltre che
alle  regioni  e  ai  comuni)  l'esenzione dall'imposta catastale ivi
prevista si ponga in contrasto:
     con   l'art.   3   della   Costituzione,   in  quanto  non  sono
riscontrabili  ragioni giustificatrici per differenziare, in punto di
imposta  catastale, il trattamento delle volture a favore dello Stato
rispetto  a  quelle  eseguite  a  favore  egli  altri  enti  pubblici
territoriali;
     con l'art. 114 della Costituzione (quale risultate dalla riforma
operata  dalla  legge  cost.  n. 3/2001),  in  quanto, ai sensi della
predetta  norma,  Stato,  regioni,  province  e comuni contribuiscono
tutti, allo stesso modo, a costituire la Repubblica italiana;
     con  l'art.  5  della  Costituzione, in quanto l'assoggettamento
all'imposta  catastale  delle  volture  eseguite nell'interesse delle
province,  quando  invece  quelle  eseguite a favore dello Stato sono
esenti,  profila una ingiustificata compromissione dell'autonomia dei
predetti enti.
                             P.  Q.  M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 31 ottobre
1990,  n. 347  sollevata  dalla Provincia di Prato, per contrasto con
gli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
     Prato, addi' 11 marzo 2008
                  Il Presidente estensore: Palazzo