N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2008
Ordinanza del 14 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Anzio nel procedimento civile promosso da Speranza Anna Franca contro Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro - Disciplina dell'azione diretta del danneggiato terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del detto veicolo - Omessa previsione dell'accertamento delle rispettive responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento dei danni patiti dal terzo trasportato - Ritenuta preclusione della possibilita' di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile civile - Estraneita' ai principi e ai criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 141. - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 4 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229.(GU n.28 del 2-7-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 dicembre 2007, letti gli atti e le memorie depositate in merito alla sollevata questione di incostituzionalita' dell'art. 141, d.lgs. n. 209/2005, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Cost., all'eccepita connessione oggettiva del procedimento con altro iscritto al R.G.N. 1167/07 del medesimo ufficio giudiziario, all'eccezione di incompetenza territoriale ed, infine, l'inamissibilita' della domanda spiegata per violazione del disposto di cui all'art. 3, legge n. 102/2006 e artt. 414 e 415 c.p.c. Osserva La questione di legittimita' costituzionale e' ammissibile, non manifestatamene infondata e rilevante. L'art. 141, d.lgs. n. 209/2005, prevede che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro. La norma contempla, quindi, un caso di responsabilita' oggettiva ove la responsabilita' per fatto illecito prescinde dalla colpa potendo risponderne anche colui che non e' colpevole di negligenza, imperizia ed imprudenza. Il legislatore ha, infatti, gia' da tempo previsto diverse ipotesi di tale forma di responsabilita' come risposta al moltiplicarsi delle cause di pregiudizio a seguito dell'aumento di prestazioni, prodotti e attivita' fatalmente rischiose. In altre parole, si e' voluto apprestare una maggiore quanto intensa tutela nei confronti di persone e cose nella vita di relazione a carico di soggetti che creano situazioni di pericolosita' per i terzi. La previsione che si esamina, quindi, si inserisce in tale contesto politico-legislativo con il chiaro intento di fornire una tutela piu' intensa per il trasportato che in forza di un contratto gratuito di trasporto rimane vittima di un sinistro stradale cioe' di un fatto illecito perpetrato in suo danno. La norma a parere di questo giudice non appare in contrasto con la tutela costituzionale del diritto di difesa poiche' non esclude la possibilita' del soggetto danneggiato di adire la giurisdizione per ottenere ristoro del danno patito bensi' risponde ad un diverso criterio di allocazione dei danni rispetto al tradizionale fondato sulla colpa. Il sistema e' completato, tra l'altro, con la previsione del quarto comma del medesimo articolo che prevede la possibilita' di rivalsa dell'impresa che ha effettuato il pagamento nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Emerge, pertanto, la piena conformita' della disposizione dell'art. 141, d.lgs n. 209/2005 al dettato costituzionale ed, in particolare, agli artt. 24 e 3 risultando, cosi', salvaguardata l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini nell'accertamento della responsabilita' e comminatoria delle relative conseguenze alla luce della scelta legislativa di tutelare il soggetto «debole» e prevedere un sistema di rivalsa nei confronti del «colpevole». Tuttavia, l'articolo in esame non appare a questo giudice conforme ai principi e criteri direttivi previsti nella legge delega n. 229/2004. Il potere legislativo puo' essere, infatti, esercitato entro un limite temporale nell'ambito delineato dal Parlamento nella legge delega. Orbene, il codice delle Assicurazioni doveva, nel progetto del legislatore, rispondere alla necessita' di: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi; d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia: 1) affiancando alle ipotesi del ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione. Si dubita, quindi, della costituzionalita' della norma poiche' i richiamati criteri direttivi non concernono l'imputazione della responsabilita' per fatti illeciti ed, in alcun modo, sembrano riferirsi alla necessita' di ridisegnare un diverso sistema di responsabilita' quanto, piuttosto, in un'ottica di tutela del contraente debole ampliare l'onere di informazione e trasparenza a carico delle societa' assicurative armonizzando l'intera attivita' d'impresa. La questione sollevata ha un'indubbia rilevanza nel procedimento de quo la cui relativa pronuncia non puo' essere adottata prescindendo dalla risoluzione della costituzionalita' dell'art. 141, d.lgs n. 209/2005 in riferimento all'art. 76 Cost. Infatti, l'incostituzionalita' della detta disposizione determinerebbe l'applicazione del tradizionale criterio di responsabilita' fondato sulla colpa con domanda di accertamento e condanna al risarcimento da rivolgersi nei confronti del responsabile civile e, non nei confronti dell'impresa assicuratrice del mezzo su cui viaggiava il trasportato.
P. Q. M. Ritenuta la questione non manifestatamente infondata, sospende il procedimento tra le parti del presente giudizio in attesa della definizione del sindacato di costituzionalita' dell'art. 141, d.lgs. n. 209/2005 in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro. Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica italiana, alle parti del presente giudizio e ad ogni altro soggetto previsto dalla legge. Dispone la trasmissione della presente ordinanza nonche' degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale per quanto di competenza. Si comunichi. Anzio, addi' 14 marzo 2008 Il giudice: De Felice