N. 235 SENTENZA 23 - 27 giugno 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Sicurezza  pubblica - Esercizi pubblici - Sospensione immediata della
  licenza  di  esercizio relativa a una sala da ballo-night club, per
  motivi  di  ordine  pubblico  e  sicurezza disposta con decreto del
  Questore   della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Ricorso  per
  conflitto  di  attribuzione  della  medesima  Provincia  - Asserita
  lesione  delle  competenze  provinciali  in  materia  di  «esercizi
  pubblici» comprensive delle attribuzioni inerenti a detta materia e
  concernenti  la  pubblica sicurezza - Vizio riconducibile ad errata
  applicazione  di  legge - Insussistenza di materia per conflitto di
  attribuzione - Inammissibilita'.
- Decreto  del  Questore  della  Provincia autonoma di Bolzano del 28
  settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007.
- Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 7, 16
  e  20;  d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre
  1987,  n. 526,  art.  3, comma 3; legge della Provincia autonoma di
  Bolzano 14 dicembre 1988, n. 58, art. 59.
(GU n.28 del 2-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
Sentenzanel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a
seguito  del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano
del  28  settembre  2007  n. 11-A/A.S./2007,  recante sospensione per
cinque  giorni  della  licenza  di  esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f,
rilasciata in data 12 aprile 2007 dalla Provincia autonoma di Bolzano
alla  sig.ra  Ida  Rosa  Karlegger, legale rappresentante della «Riva
GmbH/Srl»,  promosso  con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
notificato  il  27  novembre  2007,  depositato  in cancelleria il 14
dicembre  2007  ed  iscritto  al n. 9 del registro conflitti tra enti
2007.
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore
Giuseppe Tesauro;
   Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 27 novembre 2007 e depositato il 14
dicembre   2007,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato
conflitto  di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al
decreto  del  Questore  di  detta  Provincia  del  28 settembre 2007,
n. 11-A/A.S./2007,  che ha disposto la sospensione per cinque giorni,
con  effetto  immediato  a  decorrere dalla data di notificazione del
decreto  medesimo, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f,
avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo.
   2. -   La  ricorrente,  nell'atto  introduttivo  e  nella  memoria
depositata  in  prossimita'  dell'udienza pubblica, deduce che l'atto
impugnato   sarebbe   stato   adottato   allo  scopo  di  intervenire
tempestivamente,  in  via  cautelare,  per  evitare il verificarsi di
situazioni  atte  a  turbare  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza, e
richiama  «nelle  proprie  premesse  una serie di vicende avvenute in
prossimita'  o  all'interno dei locali della sala da ballo, che hanno
reso   necessario  l'intervento  della  Polizia  di  Stato  nei  mesi
precedenti  l'adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire
un quadro fattuale idoneo a giustificare l'intervento del Questore».
   A suo avviso, il decreto violerebbe gli articoli 9, numero 7, 16 e
20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige), l'articolo 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° novembre 1973, n. 686
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto   Adige  concernente  esercizi  pubblici  e  spettacoli
pubblici),  l'articolo  3,  comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica   19   novembre  1987,  n. 526  (Estensione  alla  regione
Trentino-Alto  Adige  ed  alle  province autonome di Trento e Bolzano
delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n. 616),  anche in riferimento all'art. 59 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in
materia di esercizi pubblici).
   L'atto  realizzerebbe  una  illegittima invasione delle competenze
provinciali  in  materia  di «esercizi pubblici», in quanto l'art. 9,
numero   7,   dello  statuto  speciale  attribuisce  alla  competenza
legislativa  di  tipo  concorrente  della  Provincia la materia degli
esercizi  pubblici, ad eccezione dei «poteri di vigilanza dello Stato
ai   fini   della   pubblica   sicurezza»,  riservando  al  Ministero
dell'interno  il  potere  di  «annullare  d'ufficio,  ai  sensi della
legislazione  vigente,  i provvedimenti adottati nella materia, anche
se  definitivi».  L'art. 16 dello statuto speciale stabilisce poi che
«nelle  materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo'
emanare  norme  legislative, le relative potesta' amministrative, che
in  base  all'ordinamento  preesistente  erano attribuite allo Stato,
sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».
   Ad  avviso  della  ricorrente,  nella  materia «esercizi pubblici»
l'art.  20  dello  statuto  speciale  conferisce  al Presidente della
Provincia   poteri  di  pubblica  sicurezza,  disponendo  che  questi
esercita   «le   attribuzioni  spettanti  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia [...] di esercizi
pubblici»  (primo  comma)  e  che, ai fini dell'esercizio di siffatte
attribuzioni, si avvale degli organi di polizia statale, ovvero della
polizia locale, urbana e rurale (secondo comma).
   I  poteri  di  pubblica  sicurezza  spettanti  agli organi statali
sarebbero  limitati  e  di  natura residuale: l'art. 20, terzo comma,
dello   statuto   di  autonomia  conferisce  al  questore  le  «altre
attribuzioni»  (concernenti  materie  diverse  da quelle elencate nel
primo comma dello stesso articolo) che le leggi di pubblica sicurezza
demandano  al  prefetto, come risulterebbe confermato dall'art. 4 del
d.P.R.  n. 686  del  1973. Questa norma, nella lettera b), per quanto
riguarda le attribuzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza,
attribuisce,  infatti,  ai  questori,  nelle  Province  di  Trento  e
Bolzano,  le sole materie non di competenza di detti enti, diverse da
quelle indicate nel primo comma del citato art. 20 dello statuto.
   Nella   Provincia   di   Bolzano  il  riparto  di  competenze  non
sussisterebbe  soltanto in riferimento alla bipartizione tra funzioni
di  polizia  amministrativa  e  funzioni  di  pubblica  sicurezza, ma
interesserebbe   anche   quest'ultimo   settore,   al   cui   interno
occorrerebbe   distinguere   tra   le  diverse  competenze  a  questo
riconducibili, come risulterebbe dall'art. 3, primo comma, del d.P.R.
n. 686  del 1973, secondo il quale «nelle materie di cui all'art. 20,
primo   comma,   dello   statuto,   i   provvedimenti  che  le  leggi
attribuiscono  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  sono adottati,
nell'ambito  del  rispettivo  territorio, dal presidente della giunta
provinciale».
   La  limitazione ed il carattere tassativo delle funzioni riservate
allo  Stato  sarebbero  confortati  dall'art. 7 del d.P.R. n. 686 del
1973,  nella  parte in cui stabilisce che i poteri di vigilanza dello
Stato di cui al citato art. 9, numero 7, dello statuto speciale vanno
intesi  in  senso  stretto,  come  poteri  di  accesso nei locali. In
definitiva,   il  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
costituirebbe  l'Autorita' di pubblica sicurezza, titolare del potere
di   adottare   i  provvedimenti  necessari  a  garantire  l'ordinato
svolgersi della vita civile.
   L'art.  3,  comma  3, del d.P.R. n. 526 del 1987 dispone, infatti,
che,  «in  aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i
presidenti  delle  giunte  provinciali esercitano, ai sensi dell'art.
20,  primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorita'
di  pubblica  sicurezza  previste  dalle  leggi vigenti, in ordine ai
provvedimenti»  di  cui  all'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che rientrano tra le
materie  di  competenza provinciale di cui al comma 1, quindi, tra le
altre,  la  materia  degli  esercizi  pubblici,  latamente intesa nei
termini di cui agli artt. 9 e 20 dello statuto speciale.
   Pertanto, nella specie non risulterebbe applicabile il criterio di
risoluzione  del  conflitto  che  riposa sulla contrapposizione della
nozione  di  «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa
locale»,  che  riguarderebbe  soltanto  il  caso - non concernente la
ricorrente -  in cui non sia possibile operare una chiara separazione
tra  i  compiti  di polizia amministrativa locale e gli interventi di
pubblica   sicurezza   diretti   alla  prevenzione  dei  reati  o  al
mantenimento dell'ordine pubblico.
   Secondo   la   ricorrente,   l'individuazione   del   riparto   di
attribuzione  richiederebbe  di  accertare  se gli interessi o i beni
oggetto  di  tutela  mediante  i poteri di pubblica sicurezza abbiano
rilevanza  esterna  rispetto  alla  materia  «esercizi  pubblici»  ed
attengano  in  modo  diretto  e  rilevante all'ordine pubblico, o se,
invece,   rientrino   nell'ambito   della   materia   di   competenza
provinciale,  delimitata  non  solo  alla  stregua del citato art. 9,
numero  7,  ma  anche  ai  sensi dell'art. 20 dello statuto, il quale
attribuisce  al  Presidente della Provincia le attribuzioni spettanti
all'autorita'  di  pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in
materia, tra l'altro, di esercizi pubblici.
   Nella  specie, l'atto impugnato sarebbe espressione dell'esercizio
di  poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle
attribuzioni  provinciali  dirette  ad  amministrare, in applicazione
delle  disposizioni  statutarie e della normativa vigente, la materia
degli  «esercizi  pubblici», senza toccare quegli interessi ulteriori
che  e'  compito  dello  Stato  curare  attraverso  la  preservazione
dell'ordine pubblico.
   Questa conclusione sarebbe confortata dalla considerazione che, in
virtu'  dell'art.  59,  comma  1, lettera a), della legge provinciale
n. 58  del  1988, nel territorio provinciale, a far data dall'entrata
in  vigore  della  medesima legge, non e' piu' applicabile l'art. 100
del  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico   delle   leggi   di   pubblica   sicurezza),  con  conseguente
illegittimita'  dell'atto,  fondato  appunto  sul  richiamo  di detta
norma.
   3. - Non ha svolto attivita' difensiva il Presidente del Consiglio
dei ministri.
                       Considerato in diritto
   1. -  La  Provincia  autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei  confronti dello Stato, in relazione al decreto del
Questore di detta Provincia del 28 settembre 2007, n. 11-A/A.S./2007,
che  ha  disposto  la  sospensione  per  cinque  giorni,  con effetto
immediato  a  decorrere  dalla  data  di  notificazione  del  decreto
medesimo,   della   licenza   di   esercizio  n. 1.4/73.09684/07BA/f,
rilasciata  dalla  ricorrente,  avente  ad oggetto la gestione di una
sala da ballo.
   Secondo  la Provincia, il decreto richiama «nelle proprie premesse
una serie di vicende avvenute in prossimita' o all'interno dei locali
della  sala  da  ballo,  che hanno reso necessario l'intervento della
Polizia di Stato nei mesi precedenti l'adozione del decreto medesimo,
per  tentare  di  costruire  un quadro fattuale idoneo a giustificare
l'intervento del Questore».
   A  suo  avviso, l'atto impugnato violerebbe gli articoli 9, numero
7,  16  e  20  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti   lo   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),
l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1973,  n. 686  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per la
Regione   Trentino-Alto   Adige   concernente   esercizi  pubblici  e
spettacoli   pubblici),  l'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla
regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle province autonome di Trento e
Bolzano   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616), nonche' l'art. 59 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in
materia  di  esercizi  pubblici), e, conseguentemente, sarebbe lesivo
delle  competenze  provinciali  in  materia  di  «esercizi pubblici»,
comprensive  anche  delle  attribuzioni  inerenti  a  detta materia e
concernenti la pubblica sicurezza.
   2. - Il conflitto e' inammissibile.
   2.1. - La Provincia autonoma di Bolzano, nel ricorso, premette che
l'atto  impugnato  sarebbe  stato  emanato  allo  scopo di evitare il
verificarsi  di  situazioni  atte  a  turbare  l'ordine pubblico e la
sicurezza. La ricorrente espone, quindi, testualmente, che il decreto
del Questore, nella premessa, richiama «una serie di vicende avvenute
in  prossimita'  o  all'interno  dei  locali della sala da ballo, che
hanno  reso  necessario  l'intervento della Polizia di Stato nei mesi
precedenti  l'adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire
un quadro fattuale idoneo a giustificare l'intervento del Questore».
   A suo avviso, l'atto in esame indica, inoltre, quale norma in base
alla  quale e' stato adottato, l'art. 100 del regio decreto 18 giugno
1931,  n. 773  (Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) e, percio', sarebbe illegittimo, poiche' violerebbe l'art.
59,  comma  1, lettera a), della legge provinciale n. 58 del 1988, il
quale  stabilisce  che,  «a decorrere dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  cessano di avere applicazione nel territorio
provinciale»  una  serie  di norme, tra le quali anche il citato art.
100.
   Pertanto,   secondo   la   stessa   prospettazione   svolta  dalla
ricorrente,  l'atto impugnato sarebbe illegittimo, anzitutto, a causa
della  erronea  identificazione  dei presupposti che avrebbero potuto
permetterne  l'adozione,  quindi dell'interesse oggetto di tutela; e,
in  secondo  luogo,  in quanto sarebbe stato emanato in violazione di
una norma di una legge provinciale.
   La  tesi si sostanzia, in linea preliminare, nella denuncia di una
presunta  violazione  di  legge  da parte dell'atto impugnato, che ne
comporterebbe  l'illegittimita' e la lesione costituzionale lamentata
non  sarebbe  che il riflesso di tale violazione (sentenza n. 467 del
1997).
   Il   denunciato   pregiudizio   sarebbe,   infatti,  riconducibile
anzitutto  al  modo  erroneo in cui sarebbe stata applicata la legge.
Appunto  per questo, pero' secondo la giurisprudenza di questa Corte,
in  siffatta  ipotesi  «non  sussiste  materia  per  un  conflitto di
attribuzione,  restando  aperta  invece  all'ente  autonomo la strada
della  ordinaria  tutela  giurisdizionale  al  fine  di far valere la
illegittimita'  dell'atto  impugnato»  (tra le piu' recenti, sentenza
n. 380 del 2007).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Provincia   autonoma  di  Bolzano  nei  confronti  dello  Stato -  in
relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 28 settembre
2007,  n. 11-A/A.S./2007,  recante la sospensione, per cinque giorni,
della  licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, avente ad oggetto
la  gestione  di  una  sala  da  ballo -  con  il ricorso indicato in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il il 27 giugno 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella