N. 237 ORDINANZA 23 - 27 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Appalti  pubblici - Legge della Regione siciliana - Appalti di valore
  inferiore  alla soglia comunitaria - Introduzione del sorteggio nel
  meccanismo  di  esclusione  automatica  delle  offerte di maggior o
  minor  ribasso - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e
  ragionevolezza,  di  buon  andamento e imparzialita' della pubblica
  amministrazione  e  di liberta' dell'iniziativa economica privata -
  Sopravvenuta  modifica  della  norma censurata - Restituzione degli
  atti al giudice rimettente.
- Legge  della  Regione  siciliana 2 agosto 2002, n. 7, art. 1; legge
  della medesima Regione 29 novembre 2005, n. 16, art. 1, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 97.
(GU n.28 del 2-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  Siciliana  2  agosto  2002, n. 7 (Norme in materia di
opere  pubbliche.  Disciplina  degli  appalti  di lavori pubblici, di
fornitura,  di servizi e nei settori esclusi) e dell'art. 1, comma 6,
della   legge   della  Regione  Siciliana  29  novembre  2005,  n. 16
(Modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa regionale in materia di
appalti),  promosso  con  ordinanza  del 30 luglio 2007 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Icogen
s.r.l.  contro  l'Azienda  Ospedaliera  S.  Antonio  Abate  ed  altro
iscritta  al  n. 749  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 44, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
   Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sede  di  Palermo, con ordinanza del 30 luglio 2007, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  3, 41 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11
febbraio  1994,  n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
introdotto  dalla  legge  della Regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7
(Norme  in  materia  di  opere pubbliche. Disciplina degli appalti di
lavori  pubblici,  di fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e
successive modifiche ed integrazioni e, da ultimo, dall'art. 1, comma
6,  della  legge  della  Regione  Siciliana  29  novembre 2005, n. 16
(Modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa regionale in materia di
appalti)  nella  parte  in  cui,  in relazione agli appalti di lavori
pubblici  di valore inferiore alla soglia comunitaria, introduce, nel
meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor
ribasso,  un  fattore del tutto autonomo, sganciato da qualsiasi dato
economico,  desumibile  in  via presuntiva dalle offerte pervenute ed
imponderabile quale quello del sorteggio;
     che  il  Tribunale  rimettente,  adito  con  ricorso  avverso il
verbale  del  12  settembre  2006  di  aggiudicazione  della gara per
l'affidamento    dei    lavori   di   abbattimento   delle   barriere
architettoniche dell'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani,
dubita   della   legittimita'  costituzionale  della  predetta  norma
regionale,  in quanto essa affiderebbe l'individuazione delle offerte
da escludere, perche' «anomale», ad un fattore sganciato da qualsiasi
dato  economico ed imponderabile quale il sorteggio, che ne determina
il  numero,  indipendentemente  dalla  individuazione  di  soglie  di
anomalia,   in   violazione   del  principio  di  buon  andamento  ed
imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  di  cui all'art. 97
Cost.;
     che -  secondo  il  giudice a quo - la norma regionale censurata
sarebbe  anche  lesiva  della  libera  manifestazione ed esplicazione
delle capacita' imprenditoriali delle imprese partecipanti alla gara,
la   cui  eventuale  esclusione  dalla  stessa  non  dipende  da  una
valutazione  di  inaffidabilita'  dell'offerta, ma da un mero fattore
numerico-casuale del tutto avulso dalle condizioni di mercato e dalla
bonta' dell'offerta formulata;
     che  la  medesima  norma  regionale violerebbe, infine, l'art. 3
della  Costituzione,  nella  parte in cui stabilisce un meccanismo di
esclusione automatica delle offerte contraddittorio ed irragionevole,
in quanto destinato a determinare l'esclusione di alcune offerte e la
permanenza   in   gara  di  altre  tra  loro  differenziate  solo  da
scostamenti  di  qualche  millesimo  di  percentuale  di  ribasso, ma
tutte -   almeno   potenzialmente -  economicamente  inaffidabili  ed
anomale;
     che  e'  intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo
che  la Corte restituisca gli atti al giudice rimettente, dal momento
che  la  questione attiene a normativa regionale in materia di lavori
pubblici  che  ha recepito in Sicilia la legislazione statale in tema
di  appalti  cosiddetti  sottosoglia,  ora  all'esame  della Corte di
giustizia  delle Comunita' europee, in considerazione della incidenza
della  soluzione  della  questione di conformita' della norma statale
interna   all'ordinamento  comunitario  sulla  controversia  pendente
innanzi al medesimo giudice rimettente, o comunque dichiari infondata
la questione sollevata.
   Considerato   che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Sicilia,  sede  di  Palermo, dubita della legittimita' costituzionale
dell'art.  1  della legge della Regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7
(Norme  in  materia  di  opere pubbliche. Disciplina degli appalti di
lavori  pubblici,  di fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e
successive  modifiche ed integrazioni, nella parte in cui, stabilendo
che  si  applica  nel  territorio della Regione Siciliana la legge 11
febbraio  1994,  n. 109  (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
«con  le  sostituzioni, modifiche ed integrazioni da essa apportate»,
ha introdotto l'art. 21, comma 1-bis, riportato all'appendice 1 della
citata  legge  regionale,  e  successivamente modificato dall'art. 1,
comma  6, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16
(Modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa regionale in materia di
appalti),  in quanto, in relazione agli appalti di lavori pubblici di
valore   inferiore   alla   soglia  comunitaria,  esso  assegnerebbe,
nell'ambito  del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di
maggiore o minor ribasso, ad un fattore del tutto autonomo, sganciato
da  qualsiasi  dato  economico  desumibile  in  via  presuntiva dalle
offerte  pervenute,  ed imponderabile, quale quello del sorteggio, il
compito di determinare l'esclusione di alcune offerte e la permanenza
in gara di altre, indipendentemente dalla individuazione di soglie di
anomalia;
     che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  la  norma
censurata  e'  stata  modificata  dall'art.  1, comma 10, della legge
della   Regione   siciliana  21  agosto  2007,  n. 20  (Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  11  febbraio 1994, n. 109, come introdotta
dalla  legge  regionale  2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni,   recante   norme   in   materia  di  lavori  pubblici.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e
convenzionata.  Disposizioni  in materia di finanziamenti agevolati e
contributi  del  POR  Sicilia  2007-2013), il quale ha introdotto una
disciplina, in parte diversa, del meccanismo di esclusione automatica
delle  offerte  di  maggiore o minor ribasso, precisandone peraltro i
criteri di applicazione;
     che,  pertanto,  alla  luce di tale sopravvenienza normativa, si
impone  la  restituzione  degli  atti  al giudice rimettente, per una
rinnovata   valutazione   della   rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione dallo stesso sollevata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sede di Palermo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 27 giugno 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella