N. 239 ORDINANZA 23 - 27 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato   per   commettere  un  reato  (in  specie,  guida  sotto
  l'influenza  dell'alcool)  -  Denunciata violazione dei principi di
  uguaglianza     e    di    ragionevolezza    sotto    il    profilo
  dell'ingiustificato  deteriore  trattamento riservato ai conducenti
  di  ciclomotori  o  motoveicoli  rispetto  ai  conducenti  di altri
  veicoli  a motore - Questione identica ad altra gia' dichiarata non
  fondata  -  Assenza  di  argomenti  nuovi  o diversi da quelli gia'
  valutati - Manifesta infondatezza della questione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
  c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante
  dalla  relativa  legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), come
  modificato dall'art. 2, comma 169, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262,
  comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  1,  della  relativa legge di
  conversione 24 novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.28 del 2-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30  aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art.  2,  comma  169,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria), comma
aggiunto  dall'art.  1, comma 1, della relativa legge di conversione,
24  novembre  2006, n. 286, promosso con ordinanza del 19 luglio 2007
dal Giudice di pace di Morbegno, nel procedimento civile vertente tra
B.  M.  ed  il  Prefetto  di  Sondrio, iscritta al n. 25 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
   Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di Morbegno, con l'ordinanza
indicata  in  epigrafe,  ha sollevato - in riferimento all'articolo 3
della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto dall'art. 5-bis,
comma  1,  lettera  c,  numero  2,  del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  nella parte in cui prevede - nel testo modificato dall'art.
2,  comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti   in   materia  tributaria  e  finanziaria),  comma  aggiunto
dall'art.  1,  comma  1,  della  relativa  legge  di  conversione, 24
novembre  2006, n. 286 - che e' «sempre disposta la confisca in tutti
i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere  un  reato, sia che il reato sia commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;
     che  il  rimettente  -  nel  premettere  di  dover giudicare del
ricorso  proposto  dal  proprietario  di  un  motociclo, sottoposto a
sequestro  in  vista  della  successiva  confisca,  per  essere stata
contestata  al  conducente la realizzazione del reato di cui all'art.
186,  comma 2, del medesimo codice della strada - deduce che la norma
censurata  «palesa  una  rilevante  e  non  manifestamente  infondata
violazione  dell'art.  3 della Costituzione, in quanto, disponendo la
confisca  obbligatoria  nella sola ipotesi di violazione commessa con
ciclomotore o motoveicolo, realizza una disparita' di trattamento nei
confronti dei conducenti di altri veicoli a motore»;
     che,  in  particolare,  il  giudice a quo contesta la scelta del
legislatore  di  limitare la confisca - nel caso in cui si accerti la
commissione del reato di guida in stato di ebbrezza - ai soli veicoli
di  cui  alle  lettere e) ed f) dell'art. 47 del codice della strada,
escludendone,  invece,  l'applicazione quando la medesima fattispecie
criminosa  venga  realizzata mediante un'autovettura, cioe' un «mezzo
di trasporto potenzialmente piu' pericoloso per massa e velocita' che
sviluppa»;
     che  su  tali basi, pertanto, il rimettente ha chiesto che venga
dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
suddetta «nei termini e per le ragioni sopra esposte»;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   chiedendo   che  la  questione  sollevata  venga  dichiarata
manifestamente  infondata,  alla luce di quanto affermato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 345 del 2007.
   Considerato  che  il  Giudice di pace di Morbegno, con l'ordinanza
indicata  in  epigrafe,  ha sollevato - in riferimento all'articolo 3
della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto dall'art. 5-bis,
comma  1,  lettera  c,  numero  2,  del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  nella parte in cui prevede - nel testo modificato dall'art.
2,  comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti   in   materia  tributaria  e  finanziaria),  comma  aggiunto
dall'art.  1,  comma  1,  della  relativa  legge  di  conversione, 24
novembre  2006, n. 286 - che e' «sempre disposta la confisca in tutti
i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere  un  reato, sia che il reato sia commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;
     che  questione  pressoche'  identica  a  quella  in esame - come
rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato - e' stata ritenuta non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 345 del 2007;
     che  tale  pronuncia  -  nel  premettere che e' da ritenere «non
irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu' intensa
risposta  punitiva, allorche' un reato sia commesso mediante l'uso di
ciclomotori  o  motoveicoli,  con  riferimento  all'adozione  di  una
sanzione  accessoria,  quale  e' la confisca, idonea a scongiurare la
reiterata  utilizzazione illecita del mezzo» (specie quando sussiste,
«come  avviene  proprio nel caso contemplato dall'art. 186 del codice
della   strada»,   un  «rapporto  di  necessaria  strumentalita'  tra
l'impiego  del  veicolo e la consumazione del reato») - ha escluso la
fondatezza  della  censura  di  «disparita' di trattamento tra utenti
della  strada», basata sul rilievo che «l'operativita' della confisca
e'  stata  limitata  ad  una sola categoria di veicoli e non e' stata
invece prevista a carico dei conducenti degli altri mezzi»;
     che  la  citata sentenza, per un verso, ha evidenziato «che tale
disparita'  non  e'  neppure  assoluta»,  in  quanto,  «per  tutte le
tipologie  di  veicoli,  sempre  adoperati  per  commettere un reato,
l'applicazione  della  confisca» potrebbe «comunque avvenire ai sensi
dell'art.  240  del codice penale» (sebbene «essa, in tal caso, operi
solo facoltativamente ed alla stregua non di una sanzione accessoria,
bensi' di una misura di sicurezza reale»);
     che  questa Corte, per altro verso, ha ribadito che «rimodellare
il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni essenziali al
fine   di   evitare  che  l'applicazione  giudiziale  della  sanzione
amministrativa  produca  disparita'  di  trattamento» costituisce, in
ogni   caso,   un   intervento   «riservato   alla   discrezionalita'
legislativa»;
     che   non  essendo  stati  prospettati  dall'odierno  rimettente
argomenti  nuovi e diversi rispetto a quelli gia' esaminati da questa
Corte  con  la  sentenza  n. 345  del  2007 deve essere dichiarata la
manifesta  infondatezza  della  questione dal medesimo sollevata, non
senza, peraltro, rilevare che il legislatore - con norma sopravvenuta
nelle  more  del  presente  giudizio (art. 4, comma 1, lettera b, del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 92,  recante  «Misure urgenti in
materia  di  sicurezza  pubblica»)  -  ha  inteso  novellare il testo
dell'art.  186,  comma  2,  lettera  c),  del  codice  della  strada,
stabilendo  che  «e'  sempre  disposta la confisca del veicolo con il
quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2,
del  codice  penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato».
   Visti gli  artt.  26,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale   dell'art.  213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto
dall'art.  5-bis,  comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30
giugno  2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita'  di  settori della pubblica amministrazione», nel testo
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione  17  agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  nella  parte  in  cui prevede - nel testo modificato
dall'art.  2,  comma  169,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria), comma
aggiunto  dall'art.  1, comma 1, della relativa legge di conversione,
24  novembre  2006,  n. 286  - che e' «sempre disposta la confisca in
tutti  i  casi  in  cui  un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato
adoperato  per  commettere un reato, sia che il reato sia commesso da
un   conducente  maggiorenne,  sia  che  sia  stato  commesso  da  un
conducente minorenne», questione sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con l'ordinanza
in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 27 giugno 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella