N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 - 26 giugno 2008

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  giugno  2008  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ambiente  -  Norme della Regione Valle d'Aosta - Rifiuti - Ubicazione
  delle aree di stoccaggio attrezzate - Preferibile coincidenza con i
  siti  dismessi gia' adibiti ad attivita' di estrazione di materiali
  inerti  -  Possibilita'  che in tali casi la gestione dei materiali
  inerti  da  scavo  sia  assicurata  anche  avvalendosi dei soggetti
  gestori di detti impianti - Ricorso del Governo - Ritenuta indebita
  sottrazione  dello  stoccaggio dei materiali inerti alla disciplina
  sui  rifiuti  -  Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali,
  lesione  della  competenza  esclusiva  statale in materia di tutela
  dell'ambiente,  violazione  degli  standard  minimi  ed uniformi di
  tutela   dell'ambiente  validi  sull'intero  territorio  nazionale,
  violazione  del  vincolo  del  rispetto  del  diritto  comunitario,
  contrasto  con  direttive  comunitarie  e  con i principi elaborati
  dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee.
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64,
  modificativo dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Valle
  d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.
- Costituzione,  art.  117,  commi primo e secondo, lett. s); Statuto
  della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006,
  n. 152,  art.  186;  direttiva  del  15  luglio 1975, n. 75/442/CE;
  direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE.
(GU n.32 del 30-7-2008 )
   Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
   Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta in persona del Presidente
della   Giunta   regionale   pro   tempore,   per   la   declaratoria
dell'illegittimita'   costituzionale  dell'articolo  64  della  legge
regionale  13  marzo  2008,  n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 22
aprile  2008,  recante  «Disciplina delle cave, delle miniere e delle
acque minerali naturali, di sorgente e termali».
   La   presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  13  giugno  2008  (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
   La  legge  regionale n. 5 del 13 marzo 2008 della Regione autonoma
Valle  d'Aosta,  recante  la  disciplina  delle cave, delle miniere e
delle  acque  minerali  naturali,  di  sorgente  e  termali, presenta
profili  di  illegittimita'  costituzionale  relativamente alla norma
contenuta all'art. 64.
   Tale disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale  3  dicembre  2007,  n. 31,  recante «Nuove disposizioni in
materia  di  gestione  dei  rifiuti»  stabilendo,  in particolare che
l'ubicazione   delle   aree   di   stoccaccio  attrezzate,  alla  cui
individuazione  provvedono i comuni, deve preferibilmente coincidere,
tra  l'altro,  con  i  «siti  dimessi  gia'  adibiti  ad attivita' di
estrazione  di  materiali inerti» e che «in tali casi la gestione dei
materiali  inerti  da  scavo puo' essere assicurata anche avvalendosi
dei soggetti gestori di detti impianti».
   La  norma  sopra descritta eccede dalle competenze regionali per i
seguenti motivi.
   Si  premette  che,  nonostante  la  regione  abbia  una competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  «governo  del  territorio»
(competenza  riconosciuta  anche  alle  regioni  a  statuto  speciale
attraverso l'applicazione della cosiddetta clausola di maggior favore
di  cui  all'art.  10  delle  legge costituzionale n. 3 del 2001), la
materia   gestione   dei   rifiuti   rientra  invece  nella  potesta'
legislativa  esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera  s)  della  Costituzione.  Sono  altresi'  vincolanti  per il
legislatore  regionale  le disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela
dell'ambiente  validi  sull'intero  territorio nazionale. In materia,
inoltre,  e'  intervenuto  anche  il  legislatore  comunitario con le
direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle
Comunita'  Europee  che ha elaborato una consolidata giurisprudenza e
ha  delineato  dei principi generali, soprattutto per quanto concerne
la  nozione  di  «rifiuto».  Si  tratta  di regole e principi che non
possono  essere  derogati  dalla regione dato il vincolo del rispetto
del  diritto  comunitario  derivante  dal combinato disposto dell'art
117,   primo   comma   Cost.  e  dell'art  2,  comma  1  della  legge
costituzionale  n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione
Valle d'Aosta.
   Sulla  base  di  tali  premesse  la  norma  regionale  si  pone in
contrasto  con  la  normativa  statale  e comunitaria di riferimento,
consentendo  lo  stoccaggio  dei  materiali  inerti anche in aree non
attrezzate.  La  disposizione  regionale,  sottraendo alla disciplina
concernente  i  rifiuti, lo stoccaggio dei materiali inerti contrasta
in  primo  luogo  con  le  norme comunitarie, cosi' come interpretate
dalla  Corte  di  giustizia, secondo le quali, al fine di individuare
quando  una  sostanza rientri nella nozione di rifiuto, e' necessario
effettuare  una  valutazione  «caso  per  caso». In particolare nella
sentenza resa in causa C-9/00 il giudice comunitario ha precisato che
il  campo  di  applicazione  della  nozione  di  rifiuto  dipende dal
significato  del  termine «disfarsi», puntualizzando che l'esecuzione
di un'operazione menzionata negli allegati IIA o IIB della direttiva,
non  permette,  di  per se', di qualificare una sostanza o un oggetto
come  rifiuto, e che, inversamente, la nozione di rifiuto non esclude
sostanze  ed  oggetti  suscettibili  di riutilizzo economico. Da cio'
discende   che  non  e'  conforme  al  diritto  comunitario  adottare
esclusioni  generalizzate  o  presunzioni  assolute di esclusione dal
campo  di  applicazione  della normativa in materia di rifiuti, ma e'
necessario  effettuare  una  valutazione  caso  per  caso, al fine di
verificare  se  l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del
bene o della sostanza stessa, dal momento che la direttiva 2006/12/CE
stabilisce  che  per «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza od
oggetto  che rientri nelle categorie indicati negli allegati e di cui
il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
   Inoltre la norma regionale viola le disposizione dell'art. 186 del
decreto  legislativo  n. 152/2006, che disciplina in modo puntuale le
ipotesi  in cui le terre e le rocce da scavo che siano reimpiegate in
un   ciclo  produttivo,  non  siano  da  considerarsi  quali  rifiuti
subordinando   a   condizioni   e   procedure  molto  dettagliate  la
possibilita'  di  impiegare tali materiali in un regime di esclusione
dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. In
particolare l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 citato
prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie ed i residui
della  lavorazione della pietra, destinati all'effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti
e  sono esclusi dall'ambito di applicazione della relativa disciplina
(parte  quarta  del  citato decreto legislativo n. 152/2006) solo nel
caso  in cui - anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo,
da  sostanze  inquinanti  derivanti  dall'attivita'  di  escavazione,
perforazione  e  costruzione - siano utilizzati, senza trasformazioni
preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto, sottoposto a
valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia
sottoposto  a  valutazione  d'impatto  ambientale,  secondo modalita'
previste   nel   progetto   approvato  dall'autorita'  amministrativa
competente,  ove cio' sia espressamente previsto, previo parere delle
Agenzie  regionali  e  delle  province  autonome  per  la  protezione
dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa non
presenti  una  concentrazione  di  inquinanti superiore a determinati
limiti  massimi.  Si  tratta  di disposizioni finalizzate alla tutela
dell'ambiente;  pertanto  la  loro  violazione  determina una lesione
della   competenza   esclusiva   statale   in   materia   di   tutela
dell'ambiente,   ex   art.   117,   secondo  comma,  lett.  s)  della
Costituzione.
   Per  completezza  si rammenta che nello scorso febbraio il Governo
della  Repubblica  ha impugnato con analoghi motivi del ricorso altre
norme  contenute  nell'articolo  14 della legge regionale n. 31/2007,
oggetto in questa sede di nuova modifica da parte della Regione Valle
d'Aosta.
                              P. Q. M.
   Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo   64   della  legge  regionale  13  marzo  2008,  n. 5,
pubblicata  nel  B.U.R. n. 17 del 22 aprile 2008, recante «Disciplina
delle  cave,  delle  miniere  e  delle  acque  minerali  naturali, di
sorgente  e  termali»  e  si confida che, prima della discussione del
ricorso, la Regione autonoma della Valle d'Aosta faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
     Roma, addi' 14 giugno 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo