N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2008
Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di Alessandria nel procedimento civile promosso da Garipoli Barbara contro Telecom Italia S.p.A. Telecomunicazioni - Controversie tra utenti o categorie di utenti e un soggetto autorizzato o destinatario di licenze (nella specie Telecom Italia S.p.a.) oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro - Obbligo di preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione al CO.RE.COM entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione del principio del giudice naturale. - Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11. - Costituzione, artt. 3, 24 e 25.(GU n.35 del 20-8-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Letto l'atto di citazione depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 25 maggio 2007, iscritto al n.r.g. 998/107 con il quale l'avv. Garipoli in propprio vocava in giudizio Telecom Italia S.p.A. innanti questo giudice esponendo di essere stata titolare dell'abbonamento telefonico n. 0131/325129 e di non aver ricevuto nel termine di 90 giorni come previsto dall'art. 4.12 della Carta servizi di Telecom il rimborso della somma di euro 133,61 risultante a suo credito dalla fattura n. 8A00254114 inviatale da Telecom Italia stessa in data 10 gennaio 2006 a cessazione avvenuta del contratto di utenza telefonica; Rilevato che all'udienza del 26 ottobre 2007 parte attrice sollevava eccezione di incostituzionalita' ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'attrice dell'art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede che per le controversie tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro non possa proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'autorita' e conseguentemente sospendere il presente giudizio, provvedendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata norma, art. 1, comma 11 della legge n. 249/1997, acquista rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita', riportandosi alla memoria difensiva dell'attore e cioe' incostituzionalita' della normativa di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare art. 1, comma 11, avverso gli artt. 3; 24 e 25 della Costituzione come verra' ulteriormente e specificatamente evidenziato ai punti 3 e 4. Preliminariamente occorre soffermarsi sul relativo iter di nascita della norma concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti e sulle conseguenze portate al consumatore nel passaggio tra il vecchio e il nuovo cui causa la presente eccezione: A) nella citata legge del 97, all'art. 1, comma 11, viene detto testualmente: «L'autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale finche' non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'autorita'. A tal fine i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione». Il Legislatore ha di fatto delegato l'autorita' per l'individuazione, con propri provvedimenti, di specifiche controvesie tra utenti e operatori ovvero tra questi ultimi da assoggettare alla conciliazione «obbligatoria» pregiudiziale. Nonostante la norma, sino al 2002 le citate disposizioni non avevano alcun riflesso sulle aule di giustizia sicuramente piu' competenti in materia. In questo modo il diritto all'azione degli utenti della telefonia restava immutato al pari di quelli del gas, dell'elettricita', dell'acqua o di altri servizi di pubblica utilita' che, in caso di controversie con la societa' erogatrice, potevano far valere liberamente le proprie ragioni innanzi al giudice competente con il patrocinio del proprio difensore. Alle maggiori compagnie telefoniche la suddetta normativa nemmeno sembrava vera, infatti, neanche il tempo di istituire i Corecom che gia' le compagnie sollevavano in giudizio eccezioni di improcedibilita' innanzi ai tribunali e i giudici di pace di tutta Italia avverso le azioni intentate dei consumatori per le piu' svariate motivazioni, come peraltro continua ad avvenire ancora. Appare chiaro che vi e' nell'ordinamento una sorta di indiscriminata improcedibilita' dell'azione giudiziaria a cui i soggetti vengono assoggettati solo ed esclusivamente in quanto clienti di un organismo di telecomunicazioni, in pratica gli utenti di organismi di telecomunicazioni, siano essi consumatori o persone giuridiche, che intendessero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si vedono di fatto assoggettati ad una conciliazione obbligatoria, a differenza di altri o se stessi in caso di controversie con societa' erogatrici del servizio elettrico o del gas per le quali, a tutt'oggi, si puo' adire la competente giustizia di riferimento. Tale conciliazione obbligatoria dovrebbe essere gratuita ma comporta per molti utenti almeno due viaggi verso lo sportello ubicato esclusivamente nel capoluogo di regione. Importante sottolineare che dalla suddetta normativa emerge chiaramente che l'organismo di telecomunicazioni non e' affatto obbligato a partecipare e di fatto spesso non partecipa al tentativo di conciliazione vanificando la ratio della norma a tutela del consumatore dandole esclusivamente un effetto dilatorio a solo vantaggio delle grandi compagnie telefoniche che lucrano sulle somme da restituire, che anche se di piccola entita' nella massa di consumatori raggiungono la loro importanza economica. Senza contare che non emerge dalla normativa l'obbligo da parte dell'organismo di telecomunicazioni di adire il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti degli utenti e questo ampio vuoto legislativo ha permesso che l'autorita' garante per le telecomunicazioni abbia interpretato la norma regolamentandola a esclusivo vantaggio delle compagnie come emerge da un attenta lettura dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 173/07/CONS. Ad avviso dello scrivente, a pronte di quanto esposto risultano discutibili gli effetti reali della normativa in confronto alla ratio per cui era nata. B) Le ipotesi di improcedibilita' della domanda giudiziale da parte di soggetti giuridici rappresentano scelte da adottarsi con particolari cautele dal legislatore in quanto comportano riflessi sul principio di uguaglianza dei membri della comunita' tali che l'inibizione o il differimento, del diritto di accesso alla giustizia siano assunte con il dovuto rispetto delle norme costituzionali e delle norme internazionali. Inoltre, a tutela del consumatore, tali casi di improcedibilita' dell'azione devono essere codificati in modo trasparente e lineare per l'utente il quale non deve subirne pregiudizio a causa di una inadeguata pubblicita' e di una farraginosa normativa. C) Queste brevi ma importanti riflessioni rappresentano la doverosa premessa alle perplessita' in relazione all'ipotesi di improcedibilita' dell'azione giudiziaria, o suo differimento, nei confronti dei cosi' detti «organismi di telecomunicazioni», per i profili e i motivi di incostituzionalita che ne seguono. 1) La rilevanza della questione. Fermo quanto gia' sopra specificato a questo punto occorre valutare quali sarebbero gli effetti pratici oggettivi, e di riflesso sul caso in oggetto, se l'art. 1, comma 11 della legge n. 249/1997 non prevedesse come obbligatorio il tentativo di conciliazione presso la Co.Re.Com. E' ovvio innanzitutto che non vi sarebbero dilazioni temporali per la proponibilita' dell'azione giudiziale dal momento che l'utente non sarebbe obbligato a dover attendere i trenta giorni necessari per poter adire il giudice competente. Trenta giorni che nel caso in oggetto sarebbero andati a sommarsi all'anno trascorso dal termine dei 90 previsti dall'art. 4.12 della Carta servizi per il rimborso del credito per cui e' causa, periodo questo durante il quale Telecom non si e' mai attivata e neppure mai messa in contatto con parte attrice nonostante fosse stata sollecitata dalla stessa in tal senso. Nell'ottica del singolo sentirsi contestare dopo oltre un anno di totale silenzio che e' necessario attendere ulteriori trenta giorni per poter avere la possibilita' di adire i mezzi costituzionalmente garantiti per la tutela dei propri diritti rappresenta un'ingiustizia considerando anche le parti coinvolte nella controversia: da un lato un'azienda di portata e dimensioni sovranazionali quale Telecom Italia S.p.A. e dall'altro il singolo utente. Inoltre il tentativo di conciliazione deve svolgersi davanti al Co.Re.Com. il quale ha sede solo nei capoluoghi di regione obbligando l'utente a spostamenti che non necessariamente sono agevoli ed economicamente vantaggiosi, quando al contrario la presenza piu' diffusa e capillare dei tribunali su tutto il territorio nazionale potrebbe rivelarsi la soluzione piu' rapida e conveniente come d'altronde risulta palesemente evidente proprio nel caso di specie. Pertanto per quanto nato, almeno nelle intenzioni, come uno strumento ulteriore e piu' veloce a favore del consumatore, il tentativo di conciliazione si e' rivelato nella pratica uno strumento dilatorio nelle mani delle aziende telefoniche, tutto a loro vantaggio. Ben piu' corretto sarebbe che fosse fornita al consumatore, in base alla propria individuale convenienza, la possibilita' di scegliere se adire le vie legali o proporre tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com. senza che quest'ultimo venga imposto quale causa di improponibilita' dell'eventuale azione legale ed estendere questa possibilita' a tutte le categorie di erogazione di servizi. 2) La non manifesta infondatezza. Sulla base di quanto sopra specificato risulta evidente che l'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com. pone alcune problematiche dai risvolti pratici piuttosto considerevoli e di non poco conto soprattutto in una visione della questione costituzionalmente orientata. Infatti l'obbligo del tentativo di conciliazione coinvolge i principi sanciti dall'art. 3, 24 e 25 della Costituzione. 3) La violazione dell'art 3 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini .....omissis......» risulta evidente la disuguaglianza della norma de qua nei confronti degli altri fornitori di servizi i quali non soggiaciono all'obbligo del tentativo di conciliazione; sempre in contrasto con l'art. 3 e' la non disciplinata ipotesi dell'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione da parte delle aziende nei confronti dei singoli utenti, che ha dato vita ad una norma da considerarsi a senso unico e valida solo per una categoria di fornitori, la telefonia, che ne fa, inoltre, un uso improprio e puramente dilatorio vuoi non presentandosi ai tentativi di conciliazione dilazionando conseguentemente la causa per almeno trenta giorni e sperando nella desistenza dell'utente, vuoi facendoli fallire. 4) L'art 24 della Costituzione recita al comma 1. «Tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi»; il seguente art. 25 garantisce quale diritto inviolabile che «Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» non dimenticando che all'art. 102 viene fatto divieto di costituire giudici speciali o straordinari al di fuori degli organi giudiziari ordinari, se non come sezioni specializzate degli stessi. Senza contare che anche a livello internazionale la Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'art. 6 riconosce come inviolabili il diritto dell'individuo a ricorrere ai tribunali, vietando espressamente di designare procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie. 5) Interpretazione secondo Costituzione. Si ribadisce pertanto che l'interpretazione secondo Costituzione come suggerita al punto 1 in cui trattasi della rilevanza della questione, che qui si richiama, agevolerebbe effettivamente l'utente nello spirito di avvantaggiare la parte economicamente piu' debole. Inoltre l'estensione di una tale procedura a tutti i fornitori di servizi come acqua, gas, luce renderebbe piu' chiara e snella, per il consumatore, la procedura che deve attuare in caso di controversia, essendo sempre la stessa nei confronti delle categorie dei fornitori ed evitando cosi' che si creino confusioni sul come agire nei confronti della compagnia telefonica piuttosto che contro la compagnia dell'acqua, oltre a fornire alle compagnie telefoniche uno strumento che, nato con uno spirito a favore del consumatore, e' stato piegato a produrre effetti dilatori, anche economicamente importanti considerando la massa dei consumatori, solo ed esclusivamente a loro vantaggio.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati. Alessandria, addi' 7 febbraio 2008 Il giudice di pace: Vercelli