N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2008

Ordinanza  del  7  febbraio  2008  emessa  dal  Giudice  di  pace  di
Alessandria  nel  procedimento  civile  promosso  da Garipoli Barbara
contro Telecom Italia S.p.A.

Telecomunicazioni  -  Controversie tra utenti o categorie di utenti e
  un  soggetto  autorizzato  o  destinatario di licenze (nella specie
  Telecom   Italia   S.p.a.)   oppure   tra  soggetti  autorizzati  o
  destinatari  di  licenze tra loro - Obbligo di preventivo tentativo
  obbligatorio  di  conciliazione  al  CO.RE.COM  entro trenta giorni
  dalla proposizione dell'istanza all'Autorita' per le garanzie nelle
  comunicazioni  -  Violazione del principio di uguaglianza formale e
  sostanziale - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio
  - Violazione del principio del giudice naturale.
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(GU n.35 del 20-8-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Letto  l'atto  di  citazione  depositato  presso la cancelleria di
questo ufficio in data 25 maggio 2007, iscritto al n.r.g. 998/107 con
il  quale  l'avv.  Garipoli  in  propprio  vocava in giudizio Telecom
Italia  S.p.A.  innanti  questo  giudice  esponendo  di  essere stata
titolare  dell'abbonamento  telefonico  n. 0131/325129  e di non aver
ricevuto  nel termine di 90 giorni come previsto dall'art. 4.12 della
Carta  servizi  di  Telecom  il  rimborso  della somma di euro 133,61
risultante  a  suo  credito  dalla fattura n. 8A00254114 inviatale da
Telecom  Italia  stessa in data 10 gennaio 2006 a cessazione avvenuta
del contratto di utenza telefonica;
   Rilevato  che  all'udienza  del  26  ottobre  2007  parte  attrice
sollevava  eccezione  di incostituzionalita' ai sensi degli artt. 134
Cost.  e  23,  legge  n. 87/1953,  ritenuta  la  rilevanza  e  la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata  dall'attrice  dell'art.  1, comma 11 della legge 31 luglio
1997,  n. 249,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  25  della
Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede che
per  le  controversie tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto
autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati
o  destinatari di licenze tra loro non possa proporsi ricorso in sede
giurisdizionale  fino  a  che  non  sia  stato  esperito un tentativo
obbligatorio  di  conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'autorita' e conseguentemente sospendere
il presente giudizio, provvedendo l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
   Osservato  che  ad  avviso  di questo giudice la menzionata norma,
art.  1,  comma 11 della legge n. 249/1997, acquista rilievo sotto il
profilo dell'incostituzionalita', riportandosi alla memoria difensiva
dell'attore  e  cioe' incostituzionalita' della normativa di cui alla
legge  31  luglio  1997,  n. 249, ed in particolare art. 1, comma 11,
avverso  gli  artt.  3;  24  e  25  della  Costituzione  come  verra'
ulteriormente e specificatamente evidenziato ai punti 3 e 4.
   Preliminariamente occorre soffermarsi sul relativo iter di nascita
della norma concernente la risoluzione delle controversie insorte nei
rapporti  tra  organismi  di  telecomunicazioni  ed  utenti  e  sulle
conseguenze  portate al consumatore nel passaggio tra il vecchio e il
nuovo cui causa la presente eccezione:
     A)  nella citata legge del 97, all'art. 1, comma 11, viene detto
testualmente:  «L'autorita'  disciplina  con  propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che
possono  insorgere  fra  utenti  o categorie di utenti ed un soggetto
autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati
o  destinatari  di  licenze  tra  loro. Per le predette controversie,
individuate  con  provvedimenti  dell'autorita',  non  puo'  proporsi
ricorso  in  sede  giurisdizionale  finche' non sia stato esperito un
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare entro trenta
giorni  dalla  proposizione  dell'istanza all'autorita'. A tal fine i
termini  per  agire  in  sede  giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza   del   termine  per  la  conclusione  del  procedimento  di
conciliazione».
   Il    Legislatore   ha   di   fatto   delegato   l'autorita'   per
l'individuazione, con propri provvedimenti, di specifiche controvesie
tra  utenti e operatori ovvero tra questi ultimi da assoggettare alla
conciliazione «obbligatoria» pregiudiziale.
   Nonostante  la  norma,  sino  al  2002  le citate disposizioni non
avevano  alcun  riflesso  sulle  aule  di  giustizia sicuramente piu'
competenti  in  materia.  In  questo modo il diritto all'azione degli
utenti  della  telefonia  restava immutato al pari di quelli del gas,
dell'elettricita', dell'acqua o di altri servizi di pubblica utilita'
che, in caso di controversie con la societa' erogatrice, potevano far
valere  liberamente  le proprie ragioni innanzi al giudice competente
con il patrocinio del proprio difensore.
   Alle  maggiori compagnie telefoniche la suddetta normativa nemmeno
sembrava  vera,  infatti, neanche il tempo di istituire i Corecom che
gia'    le   compagnie   sollevavano   in   giudizio   eccezioni   di
improcedibilita'  innanzi  ai  tribunali e i giudici di pace di tutta
Italia  avverso  le  azioni  intentate  dei  consumatori  per le piu'
svariate motivazioni, come peraltro continua ad avvenire ancora.
   Appare   chiaro   che   vi   e'   nell'ordinamento  una  sorta  di
indiscriminata  improcedibilita'  dell'azione  giudiziaria  a  cui  i
soggetti  vengono  assoggettati  solo  ed  esclusivamente  in  quanto
clienti  di  un organismo di telecomunicazioni, in pratica gli utenti
di  organismi  di telecomunicazioni, siano essi consumatori o persone
giuridiche,  che  intendessero  agire  in  giudizio per la tutela dei
propri  diritti  si vedono di fatto assoggettati ad una conciliazione
obbligatoria,   a  differenza  di  altri  o  se  stessi  in  caso  di
controversie con societa' erogatrici del servizio elettrico o del gas
per  le  quali, a tutt'oggi, si puo' adire la competente giustizia di
riferimento. Tale conciliazione obbligatoria dovrebbe essere gratuita
ma  comporta  per  molti  utenti almeno due viaggi verso lo sportello
ubicato   esclusivamente   nel   capoluogo   di  regione.  Importante
sottolineare  che  dalla  suddetta  normativa  emerge chiaramente che
l'organismo   di   telecomunicazioni   non  e'  affatto  obbligato  a
partecipare   e  di  fatto  spesso  non  partecipa  al  tentativo  di
conciliazione   vanificando   la  ratio  della  norma  a  tutela  del
consumatore  dandole  esclusivamente  un  effetto  dilatorio  a  solo
vantaggio  delle grandi compagnie telefoniche che lucrano sulle somme
da  restituire,  che  anche  se  di  piccola  entita'  nella massa di
consumatori  raggiungono  la loro importanza economica. Senza contare
che  non  emerge dalla normativa l'obbligo da parte dell'organismo di
telecomunicazioni di adire il tentativo obbligatorio di conciliazione
nei  confronti  degli  utenti  e  questo  ampio  vuoto legislativo ha
permesso  che  l'autorita'  garante  per  le  telecomunicazioni abbia
interpretato  la  norma  regolamentandola a esclusivo vantaggio delle
compagnie  come  emerge  da  un attenta lettura dell'art. 3, comma 2,
della delibera n. 173/07/CONS.
   Ad  avviso  dello  scrivente, a pronte di quanto esposto risultano
discutibili gli effetti reali della normativa in confronto alla ratio
per cui era nata.
     B)  Le  ipotesi  di improcedibilita' della domanda giudiziale da
parte  di  soggetti  giuridici  rappresentano scelte da adottarsi con
particolari cautele dal legislatore in quanto comportano riflessi sul
principio   di  uguaglianza  dei  membri  della  comunita'  tali  che
l'inibizione o il differimento, del diritto di accesso alla giustizia
siano  assunte  con  il  dovuto rispetto delle norme costituzionali e
delle  norme  internazionali. Inoltre, a tutela del consumatore, tali
casi di improcedibilita' dell'azione devono essere codificati in modo
trasparente  e  lineare  per  l'utente  il  quale  non  deve  subirne
pregiudizio   a   causa  di  una  inadeguata  pubblicita'  e  di  una
farraginosa normativa.
     C)  Queste  brevi  ma  importanti  riflessioni  rappresentano la
doverosa  premessa  alle  perplessita'  in  relazione  all'ipotesi di
improcedibilita'  dell'azione  giudiziaria,  o  suo differimento, nei
confronti  dei  cosi'  detti  «organismi di telecomunicazioni», per i
profili e i motivi di incostituzionalita che ne seguono.
   1) La rilevanza della questione.
   Fermo  quanto  gia'  sopra  specificato  a  questo  punto  occorre
valutare quali sarebbero gli effetti pratici oggettivi, e di riflesso
sul  caso  in  oggetto, se l'art. 1, comma 11 della legge n. 249/1997
non prevedesse come obbligatorio il tentativo di conciliazione presso
la  Co.Re.Com.  E'  ovvio innanzitutto che non vi sarebbero dilazioni
temporali  per  la  proponibilita' dell'azione giudiziale dal momento
che  l'utente non sarebbe obbligato a dover attendere i trenta giorni
necessari  per  poter  adire il giudice competente. Trenta giorni che
nel  caso  in  oggetto sarebbero andati a sommarsi all'anno trascorso
dal termine dei 90 previsti dall'art. 4.12 della Carta servizi per il
rimborso  del  credito  per  cui  e' causa, periodo questo durante il
quale  Telecom non si e' mai attivata e neppure mai messa in contatto
con  parte attrice nonostante fosse stata sollecitata dalla stessa in
tal  senso. Nell'ottica del singolo sentirsi contestare dopo oltre un
anno  di totale silenzio che e' necessario attendere ulteriori trenta
giorni   per   poter   avere   la   possibilita'  di  adire  i  mezzi
costituzionalmente   garantiti  per  la  tutela  dei  propri  diritti
rappresenta  un'ingiustizia  considerando  anche  le  parti coinvolte
nella  controversia:  da  un  lato un'azienda di portata e dimensioni
sovranazionali  quale  Telecom  Italia S.p.A. e dall'altro il singolo
utente.
   Inoltre  il  tentativo  di conciliazione deve svolgersi davanti al
Co.Re.Com. il quale ha sede solo nei capoluoghi di regione obbligando
l'utente  a  spostamenti  che  non  necessariamente  sono  agevoli ed
economicamente  vantaggiosi,  quando  al  contrario  la presenza piu'
diffusa  e  capillare  dei tribunali su tutto il territorio nazionale
potrebbe  rivelarsi  la  soluzione  piu'  rapida  e  conveniente come
d'altronde risulta palesemente evidente proprio nel caso di specie.
   Pertanto  per  quanto  nato,  almeno  nelle  intenzioni,  come uno
strumento  ulteriore  e  piu'  veloce  a  favore  del consumatore, il
tentativo di conciliazione si e' rivelato nella pratica uno strumento
dilatorio   nelle  mani  delle  aziende  telefoniche,  tutto  a  loro
vantaggio.   Ben   piu'   corretto   sarebbe  che  fosse  fornita  al
consumatore,   in  base  alla  propria  individuale  convenienza,  la
possibilita' di scegliere se adire le vie legali o proporre tentativo
di  conciliazione  davanti al Co.Re.Com. senza che quest'ultimo venga
imposto  quale causa di improponibilita' dell'eventuale azione legale
ed  estendere  questa possibilita' a tutte le categorie di erogazione
di servizi.
   2) La non manifesta infondatezza.
   Sulla  base  di  quanto  sopra  specificato  risulta  evidente che
l'obbligatorieta'   del   tentativo   di   conciliazione  davanti  al
Co.Re.Com.  pone  alcune problematiche dai risvolti pratici piuttosto
considerevoli  e  di  non poco conto soprattutto in una visione della
questione   costituzionalmente   orientata.   Infatti  l'obbligo  del
tentativo  di conciliazione coinvolge i principi sanciti dall'art. 3,
24 e 25 della Costituzione.
   3)  La violazione dell'art 3 della Costituzione che recita: «Tutti
i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla
legge  senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di  opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che  limitano  di  fatto  la  liberta'  e l'uguaglianza dei cittadini
.....omissis......» risulta evidente la disuguaglianza della norma de
qua  nei  confronti  degli  altri  fornitori  di  servizi i quali non
soggiaciono  all'obbligo  del  tentativo  di conciliazione; sempre in
contrasto   con   l'art.   3   e'   la   non   disciplinata   ipotesi
dell'obbligatorieta'  del  tentativo  di conciliazione da parte delle
aziende  nei  confronti  dei  singoli utenti, che ha dato vita ad una
norma  da  considerarsi a senso unico e valida solo per una categoria
di  fornitori,  la  telefonia, che ne fa, inoltre, un uso improprio e
puramente   dilatorio   vuoi   non   presentandosi  ai  tentativi  di
conciliazione  dilazionando  conseguentemente  la  causa  per  almeno
trenta giorni e sperando nella desistenza dell'utente, vuoi facendoli
fallire.
   4)  L'art  24  della  Costituzione  recita  al  comma  1. «Tutti i
cittadini  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
ed interessi legittimi»; il seguente art. 25 garantisce quale diritto
inviolabile  che  «Nessuno  puo' essere distolto dal giudice naturale
precostituito  per  legge»  non  dimenticando  che all'art. 102 viene
fatto  divieto  di  costituire  giudici speciali o straordinari al di
fuori   degli   organi  giudiziari  ordinari,  se  non  come  sezioni
specializzate degli stessi.
   Senza  contare  che  anche a livello internazionale la Convenzione
europea  dei  diritti dell'uomo all'art. 6 riconosce come inviolabili
il   diritto   dell'individuo  a  ricorrere  ai  tribunali,  vietando
espressamente  di  designare  procedure  di soluzione extragiudiziale
delle controversie.
   5) Interpretazione secondo Costituzione.
   Si  ribadisce  pertanto che l'interpretazione secondo Costituzione
come  suggerita  al  punto  1  in  cui trattasi della rilevanza della
questione,  che qui si richiama, agevolerebbe effettivamente l'utente
nello  spirito  di avvantaggiare la parte economicamente piu' debole.
Inoltre  l'estensione  di  una  tale procedura a tutti i fornitori di
servizi come acqua, gas, luce renderebbe piu' chiara e snella, per il
consumatore,  la  procedura che deve attuare in caso di controversia,
essendo  sempre la stessa nei confronti delle categorie dei fornitori
ed  evitando  cosi'  che  si  creino  confusioni  sul  come agire nei
confronti   della   compagnia  telefonica  piuttosto  che  contro  la
compagnia  dell'acqua, oltre a fornire alle compagnie telefoniche uno
strumento  che,  nato  con  uno  spirito a favore del consumatore, e'
stato  piegato  a  produrre  effetti  dilatori,  anche economicamente
importanti   considerando   la   massa   dei   consumatori,  solo  ed
esclusivamente a loro vantaggio.
                              P. Q. M.
   Sospende il presente giudizio in corso;
   Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale in
Roma;
   Ordina  alla  cancelleria  di  notificare  con urgenza la presente
ordinanza  alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' di comunicarla al sig. Presidente del Senato della
Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati.
     Alessandria, addi' 7 febbraio 2008
                    Il giudice di pace: Vercelli