N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2008
Ordinanza dell'11 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Voghera nel procedimento civile promosso da M. F. contro Ministero delle finanze ed altri Straniero - Indennita' di accompagnamento per inabilita' - Condizione - Possesso della carta di soggiorno (rilasciabile solo in caso di dimostrato possesso di redditi non inferiori all'assegno sociale) - Violazione di diritto fondamentale della persona e dei doveri di solidarieta' sociale - Lesione del principio di uguaglianza e della garanzia assistenziale - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 10, commi primo e secondo, 38, primo comma, e 117, primo comma.(GU n.35 del 20-8-2008 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede; Rilevato che F. M., cittadina albanese residente in Italia dal 27 aprile 1999 e munita di permesso di soggiorno dal 15 gennaio 2003, ha formulato in data 15 marzo 2003 domanda amministrativa di riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento a favore del figlio minore C. M. nella seduta del 1° luglio 2003 la Commissione medica di prima istanza istituita presso 1'A.S.L. della Provincia di Pavia ha riconosciuto C. M. invalido con totale e permanente inabilita' e con necessita' di assistenza continua, non essendo il medesimo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; con comunicazione in data 3 ottobre 2003 l'A.S.L. della Provincia di Pavia ha richiesto a F. M. la presentazione della carta di soggiorno, quale documento necessario per la concessione dell'indennita' di accompagnamento ai sensi dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388; detta disposizione di legge stabilisce che «ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno»; la norma in esame ha portata innovativa e modifica in senso restrittivo l'ambito di applicazione dei benefici di cui all'art. 41, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (a mente del quale «gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»), nel senso di escludere da detti benefici gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ma privi di carta di soggiorno; F. M. e' - ed era al momento di presentazione della domanda amministrativa - titolare di permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno (nel quale e' iscritto il figlio minore C. M.), ma non di carta di soggiorno, non possedendo i requisiti previsti per ottenerne il rilascio ai sensi dell'art. 9 legge 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni; per tale ragione C. M. risulta escluso dal beneficio dell'indennita' di accompagnamento, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti stabiliti al riguardo dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18; la difesa di F. M., che agisce per il riconoscimento giudiziale del diritto del proprio figlio di percepire l'indennita' di accompagnamento, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388. La questione appare rilevante ai fini della decisione, in quanto: l'indennita' di accompagnamento costituisce provvidenza economica di assistenza sociale oggetto di un diritto soggettivo in presenza dei requisiti previsti dalla legge; essa e' dunque compresa tra le prestazioni che, ai sensi dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere concesse ai soli cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno; si ritiene che la norma si riferisca a tutte le provvidenze economiche assistenziali, senza distinguere tra erogazioni previste dalla disciplina statale (quali l'indennita' di accompagnamento) e prestazioni aggiuntive erogate ai medesimi scopi assistenziali dagli enti territoriali; la norma e' applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, considerato che la domanda amministrativa e' stata presentata il 15 marzo 2003, ossia dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388; un'eventuale pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - nella parte in cui limita ai soli cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno le provvidenze economiche previste dalla legislazione sociale nazionale - determinerebbe l'accoglimento delle domande oggetto di causa, atteso che C. M. e' in possesso di tutti gli altri requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto, ivi compresa - ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - la titolarita', in capo alla madre esercente la potesta', di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; la sentenza 2-6 ottobre 2006, n. 324 - con la quale la Corte costituzionale si e' pronunciata sulla questione di costituzionalita' della norma in esame sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 15 marzo 2004 e dal Tribunale di Monza con ordinanza del 2 marzo 2005 - ha dichiarato l'inammissibilita' della questione stessa in considerazione del fatto che i giudici remittenti non avevano considerato la possibilita' di adottare un'interpretazione irretroattiva della norma (seguita invece dalla prevalente giurisprudenza), la quale avrebbe portato ad escluderne l'applicazione nei giudizi a quibus; la sentenza anzidetta non preclude pertanto la riproposizione della questione di costituzionalita' (fatta eccezione evidentemente per i profili attinenti all'ipotizzata efficacia retroattiva della disciplina, peraltro irrilevanti nella presente fattispecie), atteso che il Giudice delle leggi non si e' pronunciato sul merito della stessa. La questione appare non manifestamente infondata, considerato che: come evidenziato anche dalle citate ordinanze dei Tribunali di Milano e Monza, che per prime hanno sollevato questione di costituzionalita' in relazione all'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'accesso alle prestazioni assistenziali e' espressione della tutela di diritti fondamentali della persona, che l'art. 2 della Costituzione garantisce in via universale; esso non puo' pertanto - pena la violazione della citata norma costituzionale - soffrire limitazioni nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti in Italia, in ragione del solo titolo di permanenza (permesso o carta di soggiorno). Questo a maggior ragione se si considera che, ai sensi dell'art. 9, legge 25 luglio 1998, n. 286, condizione per ottenere la carta di soggiorno e' - accanto alla permanenza in Italia per un certo numero di anni - il possesso di una determinata capacita' reddituale, con la conseguenza che il riconoscimento di un diritto fondamentale della persona (quello all'accesso alle prestazioni di assistenza sociale) viene ad essere subordinato alla titolarita' di un determinato reddito, in evidente contrasto con il principio di solidarieta' sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione; la previsione di legge in esame appare altresi' in conflitto con la finalita' essenziale delle prestazioni di assistenza sociale che, alla luce dell'art. 38, primo comma, della Costituzione, risulta essere quella di garantire un sostentamento a chi e' inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Incongrua rispetto a tale finalita' appare la scelta di limitare l'accesso alle provvidenze assistenziali a favore dei soli cittadini extracomunitari che abbiano dimostrato di possedere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (condizione necessaria, come si e' detto, per ottenere il rilascio della carta di soggiorno), avendo semmai costoro minor esigenza di beneficiare di misure di sostegno, rispetto a chi un simile reddito non possiede; le considerazioni svolte ai paragrafi che precedono evidenziano inoltre un profilo di contrasto tra la disposizione di legge in esame e l'art. 3, primo comma, della Costituzione, atteso che la disparita' di trattamento tra cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, sulla sola base del titolo legittimante la permanenza in Italia, appare irragionevole e dunque lesiva del principio di eguaglianza, poiche' essa risulta almeno in parte fondata su di un criterio - il possesso di una certa capacita' reddituale - non pertinente, ed anzi semmai contrario, rispetto alla ratio di sostentamento sottesa ai benefici assistenziali in parola; e configurabile altresi' un conflitto della disciplina in esame rispetto all'art. 10, primo e secondo comma della Costituzione (secondo cui, rispettivamente, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e la condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali) e all'art. 117, primo comma, della Costituzione, a mente del quale la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Vengono in rilievo, quali norme di diritto internazionale, l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, stipulata dagli Stati membri del Consiglio di Europa il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 (il quale dispone che il godimento dei diritti e delle liberta' stabiliti dalla Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione per ragioni attinenti - tra le altre - all'origine nazionale) e l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione del 20 marzo 1952, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni, tra i quali devono ritenersi compresi, alla luce dell'interpretazione elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo attraverso una serie di pronunce susseguitesi a partire dalla sentenza 16 settembre 1996 Gaygusuz contro Austria, anche le prestazioni sociali, comprese quelle di tipo non contributivo. La disposizione dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 appare in contrasto con il divieto di discriminazione per ragioni di origine nazionale in ordine al godimento dei diritti alle prestazioni di assistenza sociale, sancito dalle norme sopra richiamate, poiche' essa introduce, nella sostanza, un differente trattamento nell'accesso alle provvidenze assistenziali tra cittadini stranieri e cittadini italiani, a parita' di ogni altra condizione ed in assenza - per quanto precedentemente evidenziato - di giustificazioni obiettive e ragionevoli. Il contrasto della norma interna rispetto alle richiamate norme di diritto internazionale si risolve nella violazione degli artt. 10, commi 1 e 2, e 117, primo comma, della Costituzione (il Tribunale di Pistoia con sentenza 4 maggio 2007 e la Corte d'appello di Firenze con sentenza 9 giugno 2007, ravvisato un conflitto tra la norma in esame e l'art. 14 della Convenzione europea, hanno ritenuto di disapplicare la disciplina nazionale, quantunque argomenti in senso contrario al potere di disapplicazione siano stati espressi dalla Corte di cassazione con ordinanza 20 maggio 2006 n. 11887). Osservato incidentalmente che la modifica dell'art. 9, legge 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (che ha abolito la carta di soggiorno e introdotto in sua vece il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo che «quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») non incide sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione esaminata, tenuto conto che, sotto il profilo della rilevanza, nella fattispecie opera il richiamo alla norma nella precedente formulazione vigente all'epoca della domanda (quantomeno per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), e che, sotto il profilo del dubbio di costituzionalita' dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, i requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli gia' previsti per il rilascio della carta di soggiorno. Ritenuta conclusivamente, alla luce delle argomentazioni esposte, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della normativa di cui all'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in combinato disposto con l'art. 9, legge 25 luglio 1998, n. 286 e con l'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18, in relazione agli artt. 2, 3 primo comma, 10, commi primo e secondo, 38, primo comma e 117, primo comma della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1958, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in combinato disposto con l'art. 9, legge 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18, per contrasto con gli artt. 2, 3, primo comma, 10, commi primo e secondo, 38, primo comma e 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell'indennita' di accompagnamento; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Voghera, addi' 11 luglio 2007 Il giudice: Dossi