N. 271 SENTENZA 7 - 11 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita'  pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Riduzione
  della  rimborsabilita'  dei  «farmaci  con un ruolo non essenziale»
  (ivi compresi i farmaci di classe A terapeuticamente equivalenti ad
  altri  piu'  economici)  - Potere esercitabile dalle Regioni (solo)
  mediante provvedimenti amministrativi, secondo le modalita' e per i
  fini  indicati  dal  legislatore  statale  -  Compatibilita' con il
  principio di uguaglianza e con il diritto alla salute.
- Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13.
- Costituzione,  artt.  3  e  32;  d.l.  18  settembre  2001,  n. 347
  (convertito  con  modificazioni,  nella  legge  16  novembre  2001,
  n. 405), art. 6.
Sanita'  pubblica  -  Contenimento  della  spesa farmaceutica - Legge
  della Regione Liguria - Limitazione del costo dei farmaci inibitori
  della  pompa  protonica  - Addebito a carico del servizio sanitario
  regionale  del  solo  costo  del  farmaco  generico incluso in tale
  categoria terapeutica - Esercizio del potere regionale di riduzione
  della  rimborsabilita'  dei  farmaci  mediante legge-provvedimento,
  anziche'  con provvedimento amministrativo - Violazione delle forme
  dell'atto e delle modalita' procedurali determinate dal legislatore
  statale  nella  materia dei livelli essenziali di assistenza di sua
  esclusiva competenza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
  di ulteriori censure.
- Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera m) (artt. 24 e 113);
  d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito con modificazioni, nella
  legge 16 novembre 2001, n. 405), art. 6.
(GU n.30 del 16-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 13 della
legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge  finanziaria 2007), promossi con n. 5 ordinanze del 15 novembre
2007   dal   Tribunale   amministrativo   regionale   della   Liguria
rispettivamente  iscritte  ai  nn.  da 79 a 83 del registro ordinanze
2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª
serie speciale, dell'anno 2008;
   Visti  gli atti di costituzione della Societa' Astra Zeneca s.p.a.
ed  altra,  della  Farmindustria -  Associazione  delle  imprese  del
farmaco,  della  Janssen  Cilag  S.p.a.  e  della  Malesci - Istituto
Farmacobiologico S.p.a. e della Regione Liguria;
   Udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2008 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
   Uditi  gli  avvocati Giuseppe Franco Ferrari per la Societa' Astra
Zeneca S.p.a. ed altra, Giuseppe Franco Ferrari e Diego Vaiano per la
Farmindustria - Associazione delle imprese del farmaco, Antonio Romei
per  la  Janssen Cilag S.p.a., Diego Vaiano per la Malesci - Istituto
Farmacobiologico S.p.a. e Giuseppe Morbidelli per la Regione Liguria.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con cinque ordinanze del 15 novembre 2007 (r.o. nn. 79, 80,
81, 82 e 83 del 2008), di contenuto pressoche' identico, il Tribunale
amministrativo  regionale  della  Liguria  ha  sollevato questioni di
legittimita'  costituzionale dell'art. 6 (recte:13) della legge della
Regione  Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della Regione Liguria - Legge
finanziaria  2007),  in  riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117,
comma secondo, lettera m), e comma terzo, della Costituzione.
   1.1.  -  La  vicenda  ha  origine dai ricorsi presentati da alcune
societa'  farmaceutiche  avverso  alcuni provvedimenti amministrativi
della  Regione  Liguria  che, al fine di contenere la spesa sanitaria
complessiva,  hanno individuato una categoria terapeutica omogenea di
farmaci  (quella  degli inibitori di pompa protonica), in ordine alla
quale,  sul  presupposto della sostanziale equipollenza tra i farmaci
appartenenti  a  tale  categoria,  la spesa addebitabile a carico del
servizio  sanitario  regionale e' stata limitata al costo del farmaco
cosiddetto   generico.   A   tali   atti   (e,  principalmente,  alla
deliberazione  della Giunta regionale della Liguria 29 dicembre 2006,
n. 1666)  sono state mosse censure concernenti la violazione di norme
costituzionali  e  legislative,  nonche'  l'eccesso  di  potere sotto
diversi profili.
   Il  rimettente  ha  disposto, con ordinanza cautelare dell'8 marzo
2007,  la  sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, in specie
sotto  il  dedotto profilo della insufficienza istruttoria effettuata
dall'amministrazione  regionale  in merito alla effettiva equivalenza
tra il farmaco generico ed i restanti farmaci presenti nella relativa
categoria terapeutica.
   Successivamente, e' intervenuta la legge regionale n. 15 del 2007,
il  cui  art.  13  stabilisce  che,  «ai  sensi  dell'articolo  6 del
decreto-legge  18  settembre  2001,  n. 347,  convertito  in legge 16
novembre  2001,  n. 405  (Interventi  urgenti  in  materia  di  spesa
sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica
dell'Agenzia  Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed
ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007
con  il  Ministero  della  salute  e con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  relativamente  agli  interventi  per il contenimento
della   spesa   farmaceutica,   per   quanto  concerne  la  categoria
terapeutica degli inibitori di pompa protonica, e' posto a carico del
Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale
categoria  terapeutica,  salvo  le deroghe previste con provvedimenti
amministrativi.   La   Giunta   regionale   puo'   altresi'  derogare
dall'applicazione  delle  disposizioni di cui al presente articolo in
presenza  di  atti  nazionali  o  regionali finalizzati a garantire i
medesimi effetti economici».
   La  delibera  attuativa  di tale disposizione e' stata oggetto del
ricorso per motivi aggiunti con i quali sono stati dedotti anche vizi
specifici,  contestandosi  pure  la  legittimita'  costituzionale del
sistema derivante dalla norma regionale.
   Il  giudice  a  quo riferisce di essersi nuovamente pronunciato in
sede  cautelare, disponendo l'acquisizione, presso l'Agenzia italiana
del  farmaco,  dell'atto  col quale la commissione consultiva tecnico
scientifica    avrebbe   espresso   parere   favorevole   in   ordine
all'applicazione delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge
n. 347   del  2001.  Con  la  medesima  ordinanza  e'  stata  sospesa
l'esecuzione  del  provvedimento  attuativo  impugnato  con  i motivi
aggiunti.
   1.2.  -  In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, in caso
di  accoglimento  della questione di costituzionalita', deriverebbero
effetti  immediati  e  diretti sull'atto attuativo gravato dai motivi
aggiunti,  che  verrebbe  a perdere il proprio parametro normativo di
riferimento.  D'altro  canto,  a  fronte  della eventuale caducazione
della  legge  regionale  e  del  suo  atto  applicativo,  permarrebbe
l'interesse  alla decisione del ricorso principale avente per oggetto
la delibera originaria, la quale riprenderebbe efficacia, non essendo
stata annullata ma unicamente sospesa.
   1.3.1.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo procede ad una ricostruzione del quadro normativo in
cui si inserisce la censurata disposizione legislativa regionale.
   Ai   sensi   dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione  rientra  nella competenza legislativa esclusiva statale
la   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio  nazionale  ed in quella concorrente la materia
della  tutela  della  salute  (art.  117, terzo comma). La tutela dei
diritti  fondamentali  in  materia  sanitaria sarebbe quindi affidata
contestualmente  allo  Stato  ed alle Regioni, secondo il noto schema
per  cui il primo detta i principi fondamentali e le seconde le norme
di attuazione.
   Sul  piano  della  legislazione ordinaria, il Tribunale rimettente
richiama   l'art.   6   del  decreto-legge  n. 347  del  2001.  Detta
disposizione,  per  un  verso,  demanda  ad un successivo decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la definizione dei livelli
essenziali  di  assistenza  e,  per  un  altro  verso,  rimette ad un
provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco l'individuazione
dei  farmaci  che,  in  relazione  al loro ruolo non essenziale, alla
presenza  fra  i  medicinali concedibili di prodotti aventi attivita'
terapeutica   sovrapponibile  secondo  il  criterio  delle  categorie
terapeutiche  omogenee,  possono  essere  totalmente  o  parzialmente
esclusi dalla rimborsabilita' (comma 1).
   Lo  stesso  art. 6, comma 2, poi, prevede che la totale o parziale
esclusione  dalla  rimborsabilita'  dei  farmaci di cui al comma 1 e'
disposta,  anche  con  provvedimento  amministrativo  della  Regione,
tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto
al   tetto   di  spesa  programmato.  Inoltre  si  ricorda  che  sono
intervenuti  rispettivamente il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante la
definizione dei livelli essenziali di assistenza in cui rientra anche
quella  farmaceutica  erogata attraverso le farmacie territoriali per
la   fornitura   di   specialita'   medicinali  e  prodotti  galenici
classificati  in classe A, nonche' il decreto della Commissione unica
del   farmaco   datato  4  dicembre  2001  (peraltro  successivamente
abrogato).
   Secondo  il  rimettente, il meccanismo di cui all'art. 6, comma 2,
risulta  in  parte  superato  in  virtu'  del  successivo art. 48 del
decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24
novembre  2003,  n. 326.  Tale  disposizione  ha  istituito l'Agenzia
italiana  del  farmaco,  con  effetto dal 1° gennaio 2004, al fine di
garantire  l'unitarieta'  delle  attivita' in materia di farmaceutica
oltre  che  di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in ricerca e
sviluppo.   Tra   i  compiti  di  tale  organismo  viene  individuato
espressamente  quello  di  «provvedere  [...] a redigere l'elenco dei
farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei
criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua,
il  rispetto  dei  livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica» e di «procedere in caso di superamento
del  tetto  di  spesa  di  cui  al  comma 1 [...] a ridefinire, anche
temporaneamente,  nella  misura  del 60 per cento del superamento, la
quota di spettanza al produttore». (comma 5, lettere c) ed f).
   Nelle  ordinanze  di rinvio si rammenta che, ai sensi dell'art. 1,
comma 796, lettera l), numero 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2007), in caso di superamento del
tetto di spesa indicato, «le regioni interessate, in alternativa alla
predetta  applicazione  di  una  quota  fissa per confezione, possono
adottare  anche  diverse misure regionali di contenimento della spesa
farmaceutica  convenzionata,  purche' di importo adeguato a garantire
l'integrale contenimento del 40 per cento».
   1.3.2.  -  Nel descritto quadro normativo nazionale si inscrive la
censurata disposizione legislativa regionale.
   Prendendo  le  mosse  dalla  parte motiva, per il giudice a quo la
censurata  disposizione  disattenderebbe  l'art.  6 del decreto-legge
n. 347  del  2001 nella parte in cui consente il descritto meccanismo
di  cui  al  comma  2  solo per i farmaci non essenziali, tra i quali
quindi  non  rientrerebbero  quelli di fascia A, fra i quali sono gli
inibitori della pompa protonica in oggetto.
   La   Regione   avrebbe   fondato  l'applicabilita'  del  descritto
meccanismo    normativo    in    base    alla   ritenuta   esclusione
dell'essenzialita'  dei  farmaci  in questione, statuita dall'Agenzia
italiana  del farmaco con l'atto richiamato. Peraltro l'atto indicato
nella norma regionale avrebbe solo valore procedimentale e prodromico
rispetto  al  necessario  atto  conclusivo del procedimento. In altri
termini,  alla data di entrata in vigore della impugnata disposizione
sarebbe intervenuto solo un mero parere.
   Secondo  il  rimettente,  poi, l'amministrazione regionale sarebbe
«caduta in errore» allorquando, dopo aver finalmente preso cognizione
di  tale  atto (in epoca successiva all'approvazione della norma), ha
ritenuto   di   poter   trarre  l'indicazione  sulla  certezza  della
equivalenza tra i farmaci estrapolando una singola frase del parere.
   Per  il  rimettente, invece, la contestata disposizione non appare
compatibile  con  i  parametri  legislativi nazionali che, sul punto,
assumono  evidente  rilievo  in termini di determinazione dei livelli
essenziali  di assistenza sanitaria, per cui l'esclusione dalla piena
rimborsabilita'  presuppone una valutazione dell'Agenzia italiana del
farmaco   avente   carattere   di   provvedimento  efficace  adottato
dall'organo competente, mentre nel caso di specie sarebbe intervenuto
in epoca successiva all'approvazione della norma regionale.
   Al  riguardo,  il  giudice a quo deduce altresi' la violazione del
principio  di  eguaglianza, in quanto il provvedimento della suddetta
Agenzia  ha  approvato  l'allineamento  del  prezzo  di  rimborso dei
farmaci   in  oggetto  reputando  necessario  assicurare  sull'intero
territorio  nazionale la unitarieta' prescrittiva e la disponibilita'
a  carico  del  Servizio sanitario nazionale della categoria omogenea
degli inibitori di pompa.
   1.3.3.  -  Nell'ordinanza  di  rimessione  si  prospetta  anche la
violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza
e   tutela   della   salute.   La  disposizione  oggetto  di  censura
attribuirebbe,  infatti,  in  termini generici, una «delega in bianco
agli  organi  amministrativi  per  la deroga alla disposizione, senza
l'individuazione  di  alcun  criterio  o parametro per l'esercizio di
tale  potere  di  deroga».  D'altro  canto, l'asserita violazione dei
principi  di  ragionevolezza  e  di eguaglianza affiorerebbe altresi'
dalla  natura di legge-provvedimento della norma regionale censurata,
«essendo la stessa produttiva di effetti nei confronti di destinatari
chiaramente   individuabili,   aziende   farmaceutiche  ricorrenti  e
pazienti  che  necessitano di tale farmaco, con la conseguenza che si
impone  uno  scrutinio rigoroso di legittimita' costituzionale per il
pericolo  di  disparita'  di trattamento insito in previsioni di tipo
particolare  o  derogatorio, anche territoriale, oltre che in termini
di ragionevolezza».
   1.3.4.  -  Per  il  giudice  rimettente, la censurata disposizione
violerebbe altresi' gli artt. 24 e 113 della Costituzione, «in quanto
la  norma  provvedimento risulta approvata dalla regione all'evidente
fine  di  riproporre  in via legislativa un atto amministrativo i cui
effetti  risultano  essere  stati  sospesi  in  via  cautelare  nella
naturale  sede  giurisdizionale».  Il rimettente, a questo proposito,
paventa anche i rischi di elusione della tutela assicurata in termini
di  principio  fondamentale  dalle  norme  costituzionali  evocate, a
seguito  del  sempre  maggior  ricorso,  in  ambito  regionale,  alle
leggi-provvedimento  in  pendenza  di  giudizi ed al fine di superare
provvedimenti giurisdizionali.
   2.  - E'  intervenuto  nel  presente  giudizio il Presidente della
Giunta della Regione Liguria, che ha sostenuto la inammissibilita' e,
comunque,    l'infondatezza    delle    questioni   di   legittimita'
costituzionale.
   2.1.  -  In  via  preliminare,  la  difesa  regionale evidenzia le
finalita' sottese alla disposizione censurata.
   A  fronte  del  superamento  del tetto di spesa, negli anni 2005 e
2006,  in  ordine  all'assistenza farmaceutica, la Regione Liguria ha
adottato una serie di misure: in particolare, e' stato incentivato il
ricorso  ai  farmaci equivalenti. Proprio in relazione agli inibitori
di  pompa  protonica,  malgrado  la presenza di un principio attivo a
brevetto scaduto, si e' registrata una tendenza a prescrivere farmaci
piu'  costosi  a  fronte  di una sostanziale equivalenza terapeutica.
Pertanto,  la  Regione  Liguria,  con  l'impugnata delibera di Giunta
n. 1666  del 2006, ha posto a carico del Servizio sanitario nazionale
il  solo  costo  del  farmaco  generico,  salvi  i  casi di specifica
prescrizione medica attestante l'insostituibilita'.
   Una   volta  disposta,  da  parte  del  Tribunale  rimettente,  la
sospensione della predetta delibera, la Regione Liguria ha costituito
un   apposito  gruppo  tecnico,  che  ha  confermato  la  sostanziale
equivalenza   di   efficacia   terapeutica  dei  vari  inibitori.  La
congruita'  della  misura  disposta  in  ambito  regionale  e'  stata
positivamente vagliata dall'Agenzia italiana del farmaco, la quale ha
espresso  parere favorevole a che le condizioni previste dall'art. 6,
comma   1,  del  decreto-legge  n. 347  del  2001  fossero  applicate
«esclusivamente  alla  categoria  degli inibitori di pompa». Oltre al
parere  della  suddetta Agenzia, il contestato intervento legislativo
si  basa anche sull'accordo nel frattempo intervenuto tra i Ministeri
dell'economia  e  delle  finanze,  e  della salute, del 6 marzo 2007,
accordo  finalizzato  all'approvazione  del  Piano  di  rientro  e di
individuazione  degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio
economico  ai  sensi  dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2005). In questo accordo
si  legge  che «il potenziamento dell'utilizzo di farmaci generici e'
un  obiettivo  imprescindibile,  per ricondurre la spesa farmaceutica
all'interno   delle  percentuali  del  13%  e  del  16%  della  spesa
sanitaria» e che «uno degli esempi piu' significativi e' quello della
categoria degli inibitori di pompa acida».
   2.2. - Quanto alle specifiche censure, la difesa regionale obietta
che  l'art.  6  del  decreto-legge  n. 347  del 2001, al primo comma,
attribuisce  (ora) all'Agenzia italiana del farmaco l'identificazione
dei farmaci che, in presenza di altri prodotti provvisti di efficacia
terapeutica   sovrapponibile   purche'   appartenenti  alla  medesima
categoria,  possono  essere  totalmente  o parzialmente esclusi dalla
rimborsabilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale, e, al
secondo  comma,  riconosce  alle  stesse  Regioni  tale  facolta'  di
esclusione in relazione ai farmaci (rispetto il cui ruolo essenziale)
non  sia stato riconosciuto dalla predetta Agenzia: «vi e' quindi una
valutazione  a livello centrale, che accerta l'osservanza del livello
minimo  di  prestazioni».  Nel  caso  di specie, la stessa Agenzia ha
espresso  un  parere  favorevole  circa  le limitazioni introdotte in
ambito regionale alla rimborsabilita' dei farmaci qui considerati.
   Sicche'  -  a detta della Regione interveniente - cadrebbero anche
le  doglianze  basate  sulla  pretesa  violazione dell'art. 32 Cost.,
anche  alla  luce  di alcune pronunce rese dai giudici amministrativi
che  hanno  escluso la compromissione del diritto alla salute in caso
di preferenza accordata al farmaco meno costoso.
   Per  quanto  concerne  la  dedotta  illegittima configurazione, da
parte   del   legislatore   regionale,   del  potere  di  deroga  ivi
contemplato,  che  non sarebbe assistito da idonei criteri direttivi,
la   difesa   regionale   replica  sottolineando  che,  a  fronte  di
valutazioni  eminentemente  tecniche, la genericita' della previsione
in oggetto e' la conseguenza della eterogeneita' delle ipotesi che si
possono, in concreto, delineare.
   La  Regione  interveniente,  infine,  nega la natura asseritamente
provvedimentale  della  censurata  disciplina,  attesa la sua portata
generale  e  astratta.  D'altronde  -  conclude la difesa regionale -
l'unico  limite  del giudicato non risulterebbe superato, trattandosi
di contenzioso ancora in corso.
   3.  -  Si  sono  costituite  nel presente giudizio di legittimita'
costituzionale  quattro  societa' farmaceutiche (che erano) parti nei
giudizi a quibus, nonche' la Farmindustria-Associazione delle imprese
del  farmaco,  (che  era)  intervenuta ad adiuvandum in uno di questi
giudizi.
   3.1.  -  Nel  merito,  la  Astra  Zeneca s.p.a. e la Bracco s.p.a.
contestano la competenza della Regione Liguria ad escludere, sia pure
parzialmente,  dal  regime  di  rimborsabilita'  assicurato a livello
nazionale  farmaci  che  siano classificati dall'Agenzia italiana del
farmaco  in  fascia  A  e  che,  come  tali,  rientrano tra i livelli
essenziali  di  assistenza, con conseguente violazione degli artt. 3,
32 e 117 Cost.
   Per la difesa di queste societa', all'Agenzia italiana del farmaco
«e'  devoluta  una  competenza  esclusiva  in punto di valutazione ed
approvazione dei farmaci e ad essa sola spetta stabilire le categorie
di  rimborsabilita'  dei  medesimi». Sicche', una volta ricondotto un
farmaco  tra  i  medicinali  di  fascia  A,  trattandosi  di  farmaci
ascrivibili  ex  lege  ai  livelli essenziali di assistenza, esso non
puo' formare oggetto di alcun intervento limitativo regionale.
   Pertanto, l'art. 117 Cost. non ammette alcuna disciplina regionale
differenziata quanto ai livelli essenziali di assistenza, giacche' la
discrezionalita'  di  cui  dispongono  le Regioni puo' esprimersi sul
piano   meramente   organizzativo.   Ne'   l'art.  6,  comma  2,  del
decreto-legge  n. 347  del  2001  potrebbe  giustificare l'intervento
legislativo  regionale, dal momento che la possibilita' di escludere,
in  tutto  o  in parte, la rimborsabilita' e' circoscritta ai farmaci
aventi  un  ruolo  non essenziale o sovrapponibili. D'altro canto, il
legislatore  statale,  con  il  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale),  convertito,  con  modificazioni, dall'art. 1
della  legge  29  novembre  2007,  n. 222, ha inserito, nel testo del
succitato  art.  6, un comma 2-bis, il quale sancisce la nullita' dei
provvedimenti  regionali di cui al comma 2, assunti in difformita' da
quanto  deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del
farmaco  o,  successivamente  alla  istituzione  dell'Agenzia,  dalla
Commissione  consultiva  tecnico-scientifica,  fatte  salve eventuali
ratifiche  adottate  dall'Agenzia  medesima  antecedentemente  al  1°
ottobre 2007.
   Nel  caso  di  specie,  l'Agenzia  non  ha  ratificato  le  misure
limitative disposte dalla Regione Liguria.
   In definitiva, nel settore farmaceutico la legislazione nazionale,
come   si   evince   dalla   stessa   giurisprudenza  costituzionale,
rifletterebbe  l'esigenza di una disciplina necessariamente uniforme,
potendo  le Regioni semmai prevedere ulteriori prestazioni o servizi,
facendovi fronte con risorse proprie.
   Ne'  la legittimazione della contestata determinazione legislativa
potrebbe  derivare  dalla  volonta' di contenere in tal modo la spesa
pubblica.  Infatti,  l'individuazione  in  sede nazionale dei livelli
essenziali  di  assistenza  ha  gia'  avuto luogo in applicazione del
principio  di  economicita'.  Spetta  solo  all'Agenzia  italiana del
farmaco il compito di monitorare il consumo e la spesa farmaceutica e
di  intervenire  su  quest'ultima in caso di superamento del tetto di
spesa.
   3.2. - La violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. discenderebbe, a
detta  delle  costituite  societa',  dalla  illegittima disparita' di
trattamento   cosi'   determinata,  da  un  lato,  tra  patologie  e,
dall'altro,  tra singoli principi attivi che verrebbero differenziati
solo   sulla   base   del   fattore  costo.  Senza  trascurare,  poi,
l'ingiustificata   disparita'  di  trattamento  tra  le  aziende  che
commercializzano farmaci appartenenti alla categoria in oggetto.
   Diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze di rinvio, per la
difesa  delle  parti  private  l'elevato  numero  di prescrizioni del
farmaco  in parola non e' indice di inappropriatezza prescrittiva, in
quanto la piu' diffusa prescrizione di tali farmaci ancora coperti da
brevetto  poggerebbe  su  ragioni prettamente scientifiche e mediche,
non sindacabili dall'amministrazione regionale.
   Replicando  alla  difesa regionale - secondo cui non sussisterebbe
la  contestata  violazione  dell'art.  32  Cost.,  dal momento che ai
pazienti  sarebbero  comunque  garantite  le  cure  necessarie  -  le
predette  societa' sottolineano come a tale assunto si contrappongano
i  restrittivi  criteri  applicativi  della  denunciata disposizione,
dettati  dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2749 del 2007.
La  totale  rimborsabilita'  di  farmaci  essenziali  e di comprovata
efficacia  clinica,  quali  quelli  commercializzati  dalle Societa',
sarebbe espressione del principio di cui all'art. 32 Cost.
   3.3.  -  Infine,  la  censurata disposizione sarebbe qualificabile
come  legge-provvedimento, risultando idonea ad incidere su un numero
determinato  e  limitato di destinatari. Anzi, si aggiunge, che detta
disposizione  cela l'intendimento di traslare in sede legislativa una
determinazione  amministrativa,  gia'  sospesa, in via cautelare, dal
competente giudice amministrativo.
   Pertanto,  la  censurata  disposizione  deve essere sindacata alla
stregua  del  consolidato  indirizzo  giurisprudenziale  secondo  cui
l'ammissibilita'  di leggi-provvedimento incontra un limite specifico
nel  rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione
delle  cause  in  corso,  o  che, per le circostanze di tempo, per le
modalita'  e  per il contesto di riferimento, si rivelino adottate al
solo  scopo  di eludere l'obbligo di dare esecuzione ad una decisione
giurisdizionale,   con   conseguente   lesione   del   principio   di
effettivita' della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa.
   3.4.  -  Nel merito, la Farmindustria - Associazione delle imprese
del farmaco e la Malesi - Istituto farmacobiologico s.p.a. sostengono
anzitutto  la  violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera m), e
comma  terzo,  Cost.:  la  censurata  disposizione  inciderebbe nella
materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti  diritti  civili  e sociali, affidata in via esclusiva al
legislatore  statale  in  vista  della  definizione di una disciplina
uniforme  su  tutto il territorio nazionale. Attraverso la fissazione
dei   livelli   essenziali   ad  opera  del  legislatore  statale  si
definirebbero  i  limiti  inviolabili  del  diritto fondamentale alla
salute  e  si  garantirebbe  l'eguaglianza  degli  utenti nelle varie
Regioni  quanto  alla disponibilita' dei farmaci essenziali di classe
A.
   Pertanto,  il  potere  regionale di deroga e' destinato ad operare
solo  con  riferimento  ad  altre  classi di rimborsabilita'. D'altro
canto, l'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 non potrebbe essere
richiamato  dalla  disposizione denunciata, innanzitutto in quanto si
tratta   di   «un   sistema   superato  dall'evoluzione  normativa  e
provvedimentale  determinatasi  dopo  il  settembre 2002»; in secondo
luogo,  giacche'  il  suo  richiamo presupporrebbe una valutazione in
termini  di  non  essenzialita'  del  farmaco che, alla stregua della
vigente  normativa,  dovrebbe condurre alla radicale esclusione della
categoria  terapeutica  dalla  rimborsabilita'  stessa;  infine,  non
risulta  che  sia  stata  fatta  alcuna valutazione in termini di non
essenzialita',  sia  in  ambito  regionale, che da parte dell'Agenzia
italiana del farmaco.
   3.5.  -  Per quanto concerne l'asserita violazione degli artt. 3 e
32 Cost., si afferma che la censurata disposizione determinerebbe una
irragionevole  disparita'  di trattamento tra cittadini affetti dalla
medesima patologia ma residenti in Regioni diverse.
   3.6. - In ordine, infine, alla censura basata sugli artt. 24 e 113
Cost.,  viene  condivisa  la  tesi  del rimettente circa l'arbitrario
ricorso ad una legge-provvedimento allo scopo precipuo di eludere una
precisa statuizione giurisdizionale.
   3.7.  -  In  via preliminare, la Janssen Cilag s.p.a., afferma, in
punto  di  fatto, che la Regione Liguria avrebbe erroneamente imposto
la  prescrizione  di  un  inibitore  senza considerare che i suddetti
inibitori  non sono composti dal medesimo principio attivo, ne' hanno
un'equipollenza terapeutica.
   3.8.  -  In  termini  di  ricostruzione  del  quadro  normativo di
riferimento  afferente  alla  erogazione  dei  farmaci  a  carico del
Servizio sanitario nazionale, la difesa della societa' ritiene che la
legislazione  statale  sia  sorretta  da due finalita': la garanzia a
tutti  i  cittadini  dei  livelli essenziali di prestazioni sanitarie
omogenee,   il  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  vista  del
conseguimento  di tali obiettivi fondamentali, il legislatore statale
ha  configurato  penetranti  poteri  di  controllo  e di regolazione,
valorizzando il ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco.
   Quanto al regime di rimborsabilita', la predetta difesa ricorda la
originaria  suddivisione dei farmaci in tre classi (classe A: farmaci
essenziali  e  per  le  malattie  croniche;  classe  B:  farmaci, non
compresi  nella  classe A, di rilevante interesse terapeutico; classe
C:  altri  farmaci,  privi delle suindicate caratteristiche, a totale
carico  dell'assistito)  e la successiva soppressione della classe B.
L'organo  deputato  ad operare la predetta classificazione e' proprio
l'Agenzia italiana del farmaco.
   I   farmaci  inclusi  nella  classe  A  costituiscono  un  livello
essenziale di assistenza.
   Quindi  in  quest'ambito,  secondo  la  difesa della Janssen Cilag
s.p.a., alle Regioni «residua soltanto il potere di adottare norme di
dettaglio   per   la  determinazione  e  la  disciplina  dei  sistemi
organizzativi,   necessari   per  rendere  concrete  ed  efficaci  le
previsioni statali in tema di livelli essenziali di assistenza».
   3.9.  -  Per  la  costituita  societa', l'art. 6 del decreto-legge
n. 347  del  2001  va  inteso nel senso di riservare in via esclusiva
all'autorita'  centrale - piu' precisamente, all'Agenzia italiana del
farmaco  -  il  compito  di  individuare  le  categorie  terapeutiche
omogenee  e,  all'interno  di  queste,  i farmaci aventi un ruolo non
essenziale  ed attivita' terapeutica sovrapponibile, i quali, quindi,
possono essere esclusi dalla rimborsabilita'.
   Alla  data  di  adozione  dei  provvedimenti regionali oggetto del
ricorso nei giudizi principali, nel Prontuario farmaceutico nazionale
2006  (adottato con deliberazione dell'Agenzia italiana del farmaco 3
luglio  2006), risultava inclusa soltanto la categoria omogenea degli
inibitori  di pompa protonica A02BC, mentre non risulta esservi alcun
provvedimento  definitivo  della  stessa  Agenzia  che  riconosca  ai
farmaci  in oggetto una «attivita' terapeutica sovrapponibile». Anche
il  successivo  mutamento  del  quadro  normativo avrebbe ribadito, a
detta  della  parte  privata,  le  suesposte preclusioni in ordine ai
poteri regionali sulla rimborsabilita' dei farmaci.
   In  conclusione,  la  costituita  societa' afferma che i farmaci a
carico   del   Servizio  sanitario  nazionale  costituiscono  livelli
essenziali  di  assistenza;  lo  Stato garantisce l'unitaria gestione
delle attivita' in materia farmaceutica attraverso l'Agenzia italiana
del  farmaco;  l'elenco dei farmaci rimborsabili viene periodicamente
stabilito  dalla  predetta  Agenzia  sulla  base  di  un  criterio di
costo-efficacia,  nel  rispetto  dei  programmati  limiti  di  spesa;
eventuali sforamenti del tetto di spesa, nei limiti del 40 per cento,
possono  essere  dalle  Regioni  ripianati con il ricorso alle misure
previste  dall'art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge n. 269
del  2003, «che escludono categoricamente l'adozione di provvedimenti
come quelli qui avversati».
   3.10.  -  Per  quanto  attiene,  in  particolare,  al parere della
Commissione  tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco 20
febbraio  2007,  la  difesa  della Janssen Cilag s.p.a. aderisce alla
qualificazione  dello  stesso,  operata  dal giudice a quo, come mero
atto   endoprocedimentale  e  prodromico  rispetto  ad  un  eventuale
provvedimento della medesima Agenzia.
   Peraltro,   la   stessa   difesa   sottolinea   come  la  predetta
Commissione,  con  la successiva nota 3-4 aprile 2007, abbia proposto
al  Consiglio  di amministrazione dell'Agenzia di assumere, a livello
nazionale,  un  prezzo  unico  di  riferimento per la categoria degli
inibitori  di  pompa  protonica,  allineando il costo al giorno degli
inibitori  ancora  protetti  da  brevetto  al  prezzo  piu'  basso ed
escludendo  il  prezzo del generico, l'unico per il quale il brevetto
era scaduto.
   Il suddetto Consiglio di amministrazione ha recepito tale proposta
e,  con  delibera  n. 13  del  19 aprile 2007, l'Agenzia italiana del
farmaco  ha  disposto  l'allineamento del prezzo di rimborso al costo
giornaliero  piu'  basso  dei  medicinali  ancora coperti da brevetto
nell'ambito   della   categoria   in  oggetto,  mantenendo  il  costo
giornaliero  del  lansoprazolo  generico  al  valore di 0,79 euro. La
costituita  societa'  inferisce  dal  mutato  contesto  che il parere
richiamato   dalla   censurata  disposizione  sia  stato  «ampiamente
superato»,  attesa  la  conseguente  impossibilita' per le Regioni di
imporre  prezzi  di  riferimento  inferiori al costo giornaliero piu'
basso  dei  farmaci  coperti  da  brevetto  all'interno  della stessa
categoria terapeutica omogenea.
   3.11.  -  La  difesa  della  parte privata conclude richiamando le
argomentazioni   svolte  nell'ordinanza  di  rinvio  in  ordine  alla
illegittima  previsione di una «delega in bianco» all'amministrazione
regionale  ed  in ordine alla asserita configurazione della censurata
disposizione come «norma-provvedimento».
   4. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Liguria ha depositato
in  ciascuno  dei  giudizi  una  memoria di identico contenuto, nella
quale   contesta  le  censure  svolte  dal  Tribunale  amministrativo
regionalerimettente.
   Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera  m),  Cost.,  la  difesa  della Regione sostiene che la legge
regionale  avrebbe  rispettato i presupposti previsti dall'art. 6 del
decreto-legge  n. 347  del  2001,  dal  momento  che  la  Commissione
dell'AIFA   aveva  espresso  parere  favorevole,  ritenendo  che  gli
inibitori  di  pompa  protonica  fossero  da  ritenere medicinali non
essenziali e sovrapponibili ai sensi del citato art. 6. Il limite dei
livelli essenziali, dunque, sarebbe stato rispettato, dal momento che
l'intervento   regionale   sarebbe   avvenuto   in  conformita'  alla
valutazione tecnica espressa dall'organo a cio' preposto dalla legge.
Inoltre,  la  sovrapponibilita'  dell'efficacia  clinica di tutti gli
inibitori  di  pompa  protronica  sarebbe confermata anche da recenti
studi della Societa' italiana di medicina generale.
   Inoltre,   la   disposizione  regionale  censurata  sarebbe  stata
adottata  in  conformita'  all'accordo  intercorso  con  i  Ministeri
dell'economia e delle finanze, e della salute in data 6 marzo 2007 il
quale   prevedeva,   tra   le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica,  il  potenziamento  dell'utilizzo dei farmaci generici,
tra cui, in particolare, i suddetti inibitori.
   Con  riguardo alla dedotta violazione del principio di uguaglianza
e  del  diritto  alla  salute,  la  Regione osserva che, ricorrendo i
presupposti  previsti dalla legge, le Regioni possono adottare misure
come quelle previste dalla disposizione censurata, mentre la garanzia
di  uniformita'  tra  le  varie  realta'  regionali competerebbe alla
Conferenza Stato-Regioni, ovvero all'amministrazione statale.
   D'altra parte, non vi sarebbe alcuna compressione del diritto alla
salute,  posto  che i farmaci generici avrebbero, per definizione, le
stesse  proprieta'  terapeutiche dei prodotti piu' costosi. La stessa
giurisprudenza  amministrativa avrebbe ritenuto in piu' decisioni che
rientra  nella discrezionalita' politico-finanziaria delle Regioni la
scelta  delle  modalita'  di intervento per la riduzione obbligatoria
della spesa farmaceutica.
   Quanto  alla  dedotta  violazione  degli  artt.  3  e  32 Cost. in
conseguenza  della  delega  in  bianco  conferita  dalla disposizione
censurata agli organi amministrativi, osserva la difesa regionale che
la  questione sarebbe irrilevante, dal momento che nel giudizio a quo
non  sarebbe  contestato il corretto esercizio o il non esercizio del
potere  di deroga. Precisamente, la prima deroga, contenuta nell'art.
13  della legge regionale n. 15 del 2007 sarebbe in melius, in quanto
volta  a non applicare il criterio della equipollenza-sostituibilita'
di  cui  all'art.  6  del  decreto-legge  n. 347  del 2001; pertanto,
l'eccezione  di  incostituzionalita' sarebbe non solo irrilevante, ma
anche  contraddittoria, «perche' non si puo' censurare una disciplina
per  incostituzionalita'  e  poi nel contempo censurare l'eccezione a
tale  disciplina».  La  seconda deroga, nel richiamare eventuali atti
nazionali  o  regionali  finalizzati  a  garantire gli stessi effetti
economici,  lascerebbe spazio ad altre soluzioni e dunque non avrebbe
effetto lesivo.
   La   difesa  della  Regione  esclude,  poi,  che  la  disposizione
regionale  censurata abbia natura di legge-provvedimento, dal momento
che  i  destinatari  di  essa,  cioe'  i pazienti che necessitano dei
farmaci  in  questione,  non sarebbero individuati ne' individuabili;
inoltre,  la  menzionata legge regionale n. 15 del 2007 presenterebbe
il  carattere  dell'astrattezza, trovando applicazione tutte le volte
in  cui  vi  sara'  la  prescrizione  di  un farmaco rientrante nella
categoria degli inibitori di pompa protronica.
   Quanto,  infine,  alla  asserita  violazione  degli artt. 24 e 113
Cost.,   la   Regione  Liguria  nega  che  scopo  della  disposizione
denunciata  fosse quello di superare provvedimenti giurisprudenziali,
avendo   come  fine  solo  quello  di  stabilire  i  presupposti  per
l'applicazione   dell'art.  6  del  decreto-legge  n. 347  del  2001.
Inoltre,  detta  disposizione  opererebbe  solo  per  il futuro e non
inciderebbe,  pertanto,  sulle fattispecie sub iudice dal momento che
le  vicende  pregresse sono regolate dalla normativa vigente al tempo
della loro verificazione.
   L'adozione  di  una  legge  per  disciplinare  la  fattispecie  in
questione,  d'altra  parte,  non  comporterebbe una diminuzione della
tutela  giurisdizionale,  essendo sempre possibile il sindacato della
Corte costituzionale.
   5. - Con memorie di identico contenuto la Astra Zeneca s.p.a. e la
Bracco s.p.a., ribadiscono la fondatezza della censura prospettata in
relazione  all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., osservando
che  il  d.P.C.m.  23  aprile 2008, all'art. 8, avrebbe ulteriormente
confermato  che  l'accesso ai farmaci di classe A costituisce livello
essenziale  di  assistenza e non puo' essere arbitrariamente limitato
dalle  Regioni.  Queste  potrebbero  soltanto  individuare la formula
organizzativa  ritenuta  piu'  adeguata per garantire l'erogazione di
tali   prestazioni,  ovvero  ampliare  il  novero  delle  prestazioni
garantite,  prevedendo  la  erogazione  gratuita  di  un farmaco, non
previsto dalla legislazione nazionale.
   Pertanto,   mentre   l'inclusione   di  un  farmaco  in  fascia  A
costituirebbe  principio  fondamentale,  non altrettanto varrebbe per
l'esclusione da tale fascia.
   L'esigenza  di  contenere  la  spesa  farmaceutica dovrebbe essere
assolta dalle Regioni con strumenti e modalita' diverse.
   Entrambe  le  societa'  ribadiscono,  poi, che la deroga in bianco
contenuta  nel  censurato art. 13 della legge regionale si fonderebbe
sull'art.  6  del decreto-legge n. 347 del 2001, che sarebbe in parte
superato e non applicabile, nonche' su un atto endoprocedimentale non
conosciuto all'epoca dell'emanazione della legge.
   Quanto  alla  censura sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113
Cost.,  le  parti  private  sostengono che la successione cronologica
degli  eventi  attesterebbe  come la disposizione censurata sia stata
emanata  proprio  allo scopo di eludere l'ordinanza cautelare con cui
il  Tribunale amministrativo regionaleaveva sospeso l'efficacia della
delibera  della  Giunta  regionale  n. 1666 del 2006. Cio' troverebbe
conferma  anche  nel comunicato stampa diramato dall'Assessorato alla
salute  della  Regione  Liguria  nel  quale  si  legge  che  la legge
regionale  avrebbe  «ripristinato»  quanto  deciso  dalla  precedente
delibera.
   6.  -  Anche  la  societa'  Janssen  Cilag  s.p.a., in prossimita'
dell'udienza,   ha   depositato   una  memoria  nella  quale  osserva
innanzitutto  che,  a  differenza  di  quanto sostenuto dalla Regione
Liguria,  gli  inibitori  di  pompa  protronica non sarebbero farmaci
generici, dal momento che tra di essi vi sarebbero ben cinque diverse
molecole  e  che  solo  per  una  di  queste  esisterebbe  un farmaco
generico.
   Osserva,  inoltre,  che la Commissione unica per il farmaco (e poi
l'AIFA)  non  avrebbe  mai  adottato  un provvedimento definitivo che
stabilisca  che  gli  inibitori  di pompa protronica sono farmaci non
essenziali  o  sovrapponibili e che, pertanto, la Regione non avrebbe
potuto   adottare   alcuna  misura  al  riguardo,  non  ricorrendo  i
presupposti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001.
   D'altra  parte,  il  prezzo dei farmaci soggetti a rimborso, tra i
quali  rientrano  appunto  gli  inibitori  di  pompa protronica, deve
essere   unico  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  deve  essere
contrattato  solo  con  l'AIFA,  mentre  le  Regioni  non  potrebbero
intervenire su tale prezzo se non nei limiti fissati dall'art. 48 del
decreto-legge n. 269 del 2003.
   Quanto  poi  alla  nota  dell'AIFA  21  febbraio 2007, posta dalla
Regione  Liguria  a  fondamento  della  legge n. 15 del 2007, essa si
sarebbe  limitata a richiamare il contenuto del parere espresso il 20
febbraio  2007  dalla Commissione dell'AIFA, organo consultivo, senza
entrare  nel  merito  delle analisi svolte. Tale parere, inoltre, non
sarebbe  mai  stato  recepito  in  un atto definitivo. Sull'argomento
sarebbe  intervenuta  la  stessa  Commissione  con  provvedimento 3-4
aprile  2007,  con  il  quale  ha  deciso di proporre al Consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  di  assumere  un  prezzo  unico a livello
nazionale  per la categoria degli inibitori di pompa protronica. Tale
proposta  e'  stata  approvata  dal  Consiglio di amministrazione con
delibera  n. 13  del  19  aprile  2007, nella quale viene ribadita la
necessita'  di  assicurare  un  prezzo  unico  sull'intero territorio
nazionale.
   Infine,  la  parte  privata  sostiene  che  le modifiche apportate
all'art.   6   del   decreto-legge  n. 347  del  2001  da  parte  del
decreto-legge  n. 159 del 2007 confermerebbero la competenza centrale
e  non  regionale  a  decidere  in  ordine  alla  rimborsabilita' dei
farmaci;  a  cio' conseguirebbe che le singole Regioni non potrebbero
incidere sui livelli essenziali di assistenza.
   7.  -  Nella  memoria  depositata  in prossimita' dell'udienza, la
societa'    Malesci -   Istituto   farmacobiologico   S.p.a.   rileva
innanzitutto  come  sia  necessario  distinguere  tra  il concetto di
sostanziale sovrapponibilita' di farmaci che appartengono alla stessa
categoria  terapeutica ma che assumono a propria base principi attivi
diversi,  e  il concetto di perfetta sovrapponibilita' di farmaci che
hanno  il  medesimo principio attivo di cui sia scaduto il brevetto e
sia stato commercializzato il cosiddetto «generico».
   Sostiene  la  parte privata che solo con riguardo a questa seconda
ipotesi  opera  la  regola  della  sostituibilita'  della specialita'
medicinale  con  il  farmaco equivalente a piu' basso costo, ai sensi
dell'art. 7 del decreto-legge n. 347 del 2001. La legge della Regione
Liguria,   invece,   per   la   prima   volta  avrebbe  affermato  la
sostituibilita'  di  un  prodotto  con altro avente a propria base un
diverso principio attivo.
   La  societa'  contesta,  inoltre, che la legge regionale n. 15 del
2007  abbia  dato  corretta  attuazione  all'art. 6 del decreto-legge
n. 347  del  2001,  dal momento che la disposizione censurata sarebbe
stata  adottata  sulla  base  di un semplice parere della Commissione
dell'AIFA,  il quale non sarebbe stato recepito in uno specifico atto
del  direttore  dell'AIFA, ne' sarebbe intervenuta alcuna ratifica da
parte di tale Agenzia dei provvedimenti regionali.
   La  parte  privata ritiene, infine, che il sistema elaborato dalla
disposizione   regionale   sia  intrinsecamente  contraddittorio,  in
quanto, da un lato, presume la perfetta sovrapponibilita' del farmaco
commercializzato  dalla  societa'  con  il  generico  di  cui  assume
l'identica efficacia terapeutica; dall'altro lato, pero', prevede che
la spesa necessaria per l'acquisto del farmaco piu' costoso rimanga a
carico  del  S.S.N. qualora il medico abbia indicato che tale farmaco
sia insostituibile.
   In  realta',  solo ragioni economiche avrebbero indotto la Regione
Liguria  ad adottare la disposizione censurata la quale violerebbe il
principio di uniformita' dei livelli essenziali di assistenza.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Con  cinque  analoghe ordinanze il Tribunale amministrativo
regionale  della  Liguria  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  6  (recte:  13)  della legge della Regione
Liguria  3  aprile  2007,  n. 15  (Disposizioni per la formazione del
bilancio   annuale   e  pluriennale  della  Regione  Liguria -  Legge
finanziaria  2007),  in  riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117,
secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.
   In  pendenza  di  cinque  giudizi  relativi  ad  un  provvedimento
amministrativo  della  Regione Liguria - che ha limitato al costo del
farmaco  cosiddetto  «generico»  la  spesa  addebitabile a carico del
Servizio  sanitario  regionale per una categoria terapeutica omogenea
di   farmaci   (quella  degli  inibitori  di  pompa  protonica),  sul
presupposto  della sostanziale equipollenza terapeutica tra i farmaci
appartenenti   a   tale  categoria  -,  il  Tribunale  amministrativo
regionalerimettente  ha  disposto  in  via  cautelare  la sospensione
dell'efficacia  dell'atto  impugnato,  in  specie  sotto  il  dedotto
profilo      della      insufficienza      istruttoria     effettuata
dall'amministrazione  regionale  in merito alla effettiva equivalenza
del  farmaco  generico con i restanti farmaci presenti nella relativa
categoria terapeutica.
   Successivamente,   nelle  more  del  giudizio  amministrativo,  e'
intervenuta  la  impugnata  legge  regionale  n. 15  del 2007, il cui
censurato  art.  13  stabilisce  che,  «ai  sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge  18  settembre  2001,  n. 347,  convertito  in legge 16
novembre  2001,  n. 405  (Interventi  urgenti  in  materia  di  spesa
sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica
dell'Agenzia  Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed
ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007
con  il  Ministero  della  salute  e con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  relativamente  agli  interventi  per il contenimento
della   spesa   farmaceutica,   per   quanto  concerne  la  categoria
terapeutica degli inibitori di pompa protonica, e' posto a carico del
Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale
categoria  terapeutica,  salvo  le deroghe previste con provvedimenti
amministrativi.   La   Giunta   regionale   puo'   altresi'  derogare
dall'applicazione  delle  disposizioni di cui al presente articolo in
presenza  di  atti  nazionali  o  regionali finalizzati a garantire i
medesimi effetti economici».
   Il  giudice  a  quo riferisce di essersi nuovamente pronunciato in
sede  cautelare,  sospendendo, a seguito della proposizione di motivi
aggiunti, anche l'esecuzione del provvedimento della Giunta regionale
attuativo  della  disposizione legislativa denunciata, ma di dubitare
della  legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge regionale
n. 15  del  2007  in  relazione  ai  profili  che  cosi'  sintetizza:
«violazione  degli  artt.  117,  secondo  comma, lettera m) e comma 3
[della  Costituzione],  nella parte in cui non e' conforme alle norme
nazionali  di  determinazione  dei livelli essenziali di assistenza e
dei   principi  fondamentali  in  tema  della  tutela  della  salute;
violazione degli artt. 3 e 32 della [Costituzione] nella parte in cui
comporta  una  disparita' di trattamento rispetto alle altre Regioni,
irragionevolmente  si  fonda  su  di  una  norma  nazionale  in parte
superata  ed  inapplicabile  nella  specie,  nonche'  su  di  un atto
endoprocedimentale  oltretutto  travisato nel suo [...] contenuto, ed
altresi'  nella  parte in cui irragionevolmente prevede una delega in
bianco per l'eventuale deroga al proprio disposto in capo agli organi
amministrativi  senza  alcun  criterio  per  l'esercizio della deroga
stessa;  violazione  degli  artt.  24 e 113 della Costituzione, nella
parte  in  cui la legge provvedimento viene direttamente a vanificare
la  tutela  cautelare  assicurata  dal giudice competente rispetto ai
provvedimenti  amministrativi  impugnati  e  che  confluiscono  nella
stessa legge-provvedimento».
   Si  sono  costituite,  per argomentare nel senso dell'accoglimento
della   questione,   alcune   delle   parti  ricorrenti  nei  giudizi
principali,  mentre  il Presidente della Giunta della Regione Liguria
si  e'  interamente  costituito  in tutti i giudizi, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
   I  giudizi  pongono  all'esame  della  Corte  analoghe questioni e
possono,  pertanto,  essere  riuniti  per  essere decisi con un'unica
sentenza.
   2.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionalericorrente  solleva
anzitutto la questione della compatibilita' della norma censurata con
l'art.   117,  secondo  comma,  lettera  m),  e  terzo  comma,  della
Costituzione,  in  quanto  non  «conforme  alle  norme  nazionali  di
determinazione  dei  livelli  essenziali di assistenza e dei principi
fondamentali in tema di tutela della salute».
   Si pone pertanto, in via preliminare, il problema della competenza
del  legislatore regionale ad intervenire in una materia riservata al
legislatore statale ai sensi del secondo comma, lettera m), dell'art.
117  della  Costituzione,  o  comunque  modellata  sulla legislazione
statale  di  principio  avente  ad oggetto la tutela della salute, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
   A  tal  fine,  occorre  individuare  in  quali  ambiti  e  come il
legislatore  statale abbia finora esercitato, nel settore dei farmaci
destinati  all'utilizzazione  nel  Servizio  sanitario  nazionale, la
propria  competenza in tema di «determinazione dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere  garantiti  su  tutto  il  territorio nazionale»: e', infatti,
evidente  che  il  limite  della  competenza esclusiva statale appena
ricordata rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di
«tutela  della  salute»  puo' essere relativamente mobile e dipendere
concretamente dalle scelte legislative operate.
   Sotto  questo  profilo, va rimarcato che, ai sensi del d.P.C.m. 29
novembre 2001 (come ora del d.P.C.m. 23 aprile 2008), l'erogazione di
farmaci  rientra  nei  livelli essenziali di assistenza (LEA), il cui
godimento  e'  assicurato  a  tutti  in condizioni di uguaglianza sul
territorio  nazionale  (sentenza  n. 282  del 2002), affinche' non si
verifichi  che  in  parti  di  esso, «gli utenti debbano, in ipotesi,
assoggettarsi  ad  un  regime  di assistenza sanitaria inferiore, per
quantita'  e  qualita',  a  quello  ritenuto intangibile dallo Stato»
(sentenza n. 387 del 2007).
   In  particolare,  la legislazione statale (art. 8, comma 14, della
legge  24  dicembre  1993,  n. 537, recante «Interventi correttivi di
finanza  pubblica»)  assicura  a  tutti la totale rimborsabilita' dei
farmaci  collocati  in  classe  A  nel  prontuario  farmaceutico,  ma
aggiunge  (art.  6 del decreto-legge n. 347 del 2001) che, entro tale
categoria,   la   comprovata  equipollenza  terapeutica  dei  farmaci
consente,  nelle forme ivi previste, che possa essere esclusa in modo
totale  o parziale la rimborsabilita' dei medicinali piu' onerosi per
le finanze pubbliche alle condizioni fissate dallo stesso legislatore
statale.
   E'  evidente  che per tale via la legislazione in punto di livelli
essenziali   delle   prestazioni  coniuga  una  necessaria  opera  di
contenimento della spesa farmaceutica (da ultimo, sentenza n. 279 del
2006)  con  la  garanzia che continuino peraltro ad erogarsi a carico
del  Servizio  sanitario  nazionale  i  farmaci  reputati, secondo un
apprezzamento  tecnico-scientifico, idonei a salvaguardare il diritto
alla salute degli assistiti.
   Nel contempo, l'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 non manca
di   attribuire  alle  singole  Regioni,  anche  nel  rispetto  delle
rilevanti  competenze di cui esse godono nella materia concernente la
tutela  della  salute,  una sfera di competenza, esercitabile tramite
«provvedimento   amministrativo»,   in   punto  di  esclusione  della
rimborsabilita'   del   farmaco   essenziale,   ma   terapeuticamente
equipollente  ad  altro  piu'  economico, che consente di adeguare il
regime   vigente   di  rimborsabilita'  alla  particolare  condizione
finanziaria di ciascuna Regione.
   Per  quanto  concerne in particolare la determinazione della quota
della   rimborsabilita'  dei  prezzi  farmaceutici,  il  primo  comma
dell'art.  6  del  decreto-legge  n. 347  del  2001,  convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1, della legge 16 novembre 2001,
n. 405,  facendo espresso riferimento alle procedure di ridefinizione
dei  LEA,  prevede infatti un'apposita procedura mediante la quale la
Commissione  unica  del  farmaco  (ora  sostituita  dalla Commissione
tecnico scientifica dell'AIFA, ai sensi dell'art. 2, comma 349, della
legge   24  dicembre  2007,  n. 244,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2008»)  puo' individuare «i farmaci che, in relazione al
loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili
di  prodotti  aventi  attivita' terapeutica sovrapponibile secondo il
criterio   delle  categorie  terapeutiche  omogenee,  possono  essere
totalmente  o  parzialmente esclusi dalla rimborsabilita». Il secondo
comma  del  medesimo articolo, a sua volta, prevede espressamente che
«la totale o parziale esclusione della rimborsabilita' dei farmaci di
cui  al  comma  1 e' disposta, anche con provvedimento amministrativo
della  Regione,  tenuto  conto  dell'andamento  della  propria  spesa
farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato».
   L'espressione  «farmaci  con  un  ruolo  non essenziale» in questo
testo,  cosi'  come  nell'art. 1 del d.m. - ora abrogato - 4 dicembre
2001  (Riclassificazione  dei  medicinali  ai  sensi  della  legge 16
novembre   2001,   n. 405,   di   conversione,   con  modifiche,  del
decreto-legge  18  settembre 2001, n. 347), non comporta, ovviamente,
che  l'intervento  in  questione  non  cada  sui farmaci di classe A,
definiti come essenziali o necessari per malattie croniche, giacche',
al   contrario,   presupposto   di  siffatto  intervento  e'  proprio
l'inclusione  del  medicinale  nella fascia di piena rimborsabilita',
riservata a questi ultimi.
   E'  invece  il  «ruolo»  dello  specifico  prodotto farmaceutico a
rivelarsi,  ad  un  successivo  esame  tecnico-scientifico,  non piu'
essenziale,  in  quanto  sovrapponibile  per  efficacia terapeutica a
medicinali di minor prezzo.
   Questa  legislazione  rende,  quindi,  evidente che il legislatore
nazionale  non  esclude  che, nell'ambito dei LEA, che pure hanno una
generale  finalizzazione  di  tipo  egualitario,  una  Regione  possa
differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilita' dei
farmaci, purche' la eventuale determinazione amministrativa regionale
sia  preceduta dal procedimento individuato nel primo comma dell'art.
6  del  decreto-legge  n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del
contenimento della propria spesa farmaceutica.
   Da  questo punto di vista, e' infondata la doglianza relativa alla
violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute che
deriverebbe  da  una  simile  articolazione  regionale  del potere di
riduzione  della  rimborsabilita'  dei  farmaci,  dal  momento che la
procedura  di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del
2001  e'  finalizzata  alla verifica della «presenza fra i medicinali
concedibili  di  prodotti aventi attivita' terapeutica sovrapponibile
secondo  il  criterio  delle  categorie terapeutiche omogenee» e deve
pertanto  garantire  l'equivalenza terapeutica sull'intero territorio
nazionale del farmaco interamente rimborsabile con quello oggetto del
provvedimento.
   Ne' la perdurante vigenza di questa legislazione puo' essere messa
in  dubbio  a  causa  della  successiva  adozione  dell'art.  48  del
decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della
legge  24  novembre  2003,  n. 326, che - tra l'altro - ha nuovamente
modificato  le conseguenze degli «sfondamenti del tetto di spesa» per
l'assistenza  farmaceutica,  previsto  la rimborsabilita' dei farmaci
«sulla  base  dei  criteri  di  costo  e di efficacia» e disciplinato
l'Agenzia italiana del farmaco.
   Fondamentalmente diverso e', infatti, rispetto alla determinazione
del  prezzo  dei  farmaci  di  classe A (e quindi in via di principio
rimborsabili) e degli sconti imposti in caso di sfondamento del tetto
della  spesa  farmaceutica,  il regime della parziale rimborsabilita'
dei  farmaci  inseriti  nella  classe  A,  in  quanto  si accerti che
esistano farmaci equivalenti e meno cari. Su quest'ultimo piano resta
in vigore l'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001, seppur in parte
integrato  dalla  piu'  recente  legislazione  in tema di funzioni ed
assetto dell'AIFA.
   D'altra  parte,  in epoca successiva alla legge che e' oggetto del
presente   giudizio,  il  legislatore  nazionale,  con  un  ulteriore
intervento normativo relativo al governo della spesa farmaceutica (si
veda  l'art.  5,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  1° ottobre 2007,
n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico finanziaria,
per  lo sviluppo e l'equita' sociale», convertito, con modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  29  novembre 2007, n. 222, ha
integrato  il succitato art. 6, aggiungendovi un comma 2-bis, secondo
il  quale  «sono  nulli  i provvedimenti regionali di cui al comma 2,
assunti  in  difformita'  da quanto deliberato, ai sensi del comma 1,
dalla   Commissione   unica   del  farmaco  o,  successivamente  alla
istituzione      dell'AIFA,      dalla     Commissione     consultiva
tecnico-scientifica  di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche
adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007».
   Il  potere  previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001
resta  pertanto  in  vigore ed e' esercitabile, per espressa volonta'
del  legislatore  statale, anche dalla Regione tramite «provvedimento
amministrativo».
   3.  -  L'impugnato art. 13 della legge della Regione Liguria n. 15
del  2007  e'  stato  approvato  in  sostituzione  del  provvedimento
amministrativo  di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge
n. 347  del  2001,  tanto da essere caratterizzato anche da una parte
motiva, in evidente analogia con la motivazione che sorregge in linea
di principio gli atti amministrativi.
   Cio' si pone in espresso contrasto con quanto previsto nel secondo
comma  dell'art.  6,  nell'ambito  di  una  materia,  concernente  la
determinazione  dei  livelli  essenziali delle prestazioni sanitarie,
riservata  in  via  esclusiva  al  legislatore statale, che quindi e'
pienamente  competente  anche a determinare le forme tramite le quali
la  Regione  puo'  esercitare  le attribuzioni riconosciutele in tale
ambito  dalla  normativa  dello  Stato, quando esse rispondano in via
immediata  ad esigenze, connesse al livello di tutela garantito nella
fruizione  della  prestazione,  di  cui la stessa legge statale si fa
carico.
   Nel  caso di specie, l'esercizio da parte della Regione del potere
di  escludere  in  tutto o in parte la rimborsabilita' dei farmaci e'
configurato  dal  legislatore  statale come il punto di arrivo di uno
speciale  procedimento  amministrativo, in particolare caratterizzato
dal  determinante  ruolo  valutativo  di  un  apposito organo tecnico
nazionale sulla base dei criteri determinati dal legislatore statale.
Procedimento   che   evidentemente   garantisce   pure   i   soggetti
direttamente   interessati,   anche  attraverso  la  possibilita'  di
ricorrere   agli   ordinari   strumenti  di  tutela  giurisdizionale,
consentendo  il soddisfacimento delle tutele richieste fin dalla fase
cautelare,   ove   ne   ricorrano   i  presupposti,  e  comunque  con
immediatezza  da  parte  del  giudice  competente  a  conoscere della
legittimita'  dell'atto  amministrativo  (ed ora mediante la sanzione
della nullita' dei provvedimenti amministrativi regionali difformi da
quanto deliberato dall'organo tecnico statale).
   Sostituire  con  un atto legislativo quanto puo' essere realizzato
dalla  Regione  mediante  un  apposito  provvedimento  amministrativo
rappresenta quindi una violazione di quanto espressamente determinato
dal  legislatore  statale nell'ambito di una materia di sua esclusiva
competenza  (nel  caso di specie, secondo quanto previsto nel secondo
comma,  lettera  m),  dell'art.  117 della Costituzione) ed e' quindi
contrario al dettato costituzionale.
   Per  tale  ragione,  la  norma  impugnata  deve  essere dichiarata
costituzionalmente  illegittima,  con  assorbimento  delle  ulteriori
censure qui non esaminate.
   Resta  evidentemente possibile alla Regione adottare, per i motivi
indicati  nel  secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del
2001,  il  provvedimento  amministrativo  ivi  previsto,  secondo  le
modalita' determinate dal legislatore statale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 13 della
legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge finanziaria 2007).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
                        Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola