N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 - 3 luglio 2008

Ricorso  per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio
2008 (della Regione Marche)

Amministrazione  pubblica  - Cerimoniale - Decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 16 aprile 2008, recante «Aggiornamento delle
  disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra
  le  cariche  pubbliche»  -  Ampliamento  e  innovazione  di diverse
  disposizioni  del  d.P.C.m.  14  aprile  2006  -  Disciplina  della
  posizione  protocollare  degli  organi  della Regione e degli altri
  enti  autonomi territoriali - Ricorso per conflitto di attribuzione
  della  Regione Marche - Ritenuta competenza residuale delle Regioni
  nella  disciplina  delle precedenze delle cariche nelle cerimonie a
  carattere locale in base all'assetto costituzionale successivo alla
  riforma  del  Titolo  V  -  Asserito  illegittimo  esercizio  della
  funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
  regionali  per  carenza  di  fondamento  legislativo,  incidenza in
  ambiti affidati alla potesta' legislativa regionale, unilateralita'
  e  mancanza  di  coinvolgimento  delle Regioni - Denunciata lesione
  della  sfera  di  competenza  legislativa  regionale,  lesione  dei
  principi  di  sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, e del
  principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarare che non
  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al Presidente del Consiglio dei
  ministri,  disciplinare  la  materia  di  cui  all'atto impugnato e
  conseguentemente di annullare l'atto medesimo.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2008.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, 118.
(GU n.38 del 10-9-2008 )
   Ricorso  della  Regione  Marche,  in  persona  del  Presidente pro
tempore  della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione
della  Giunta  regionale  n. 853  del 27 giugno 2008, rappresentato e
difeso  dall'avv.  prof.  Stefano  Grassi  del  Foro  di  Firenze  ed
elettivamente  domiciliato presso lo studio in Roma, piazza Barberini
n. 12,  come da procura speciale per atto del notaio Stefano Sabatini
di Ancona n. rep. 46.891 del 2 luglio 2008;
   Contro  lo  Stato,  in  persona  del  Presidente del Consiglio dei
ministri  pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato
e  per  esso  al  Presidente  del Consiglio dei ministri disciplinare
l'«Aggiornamento   delle   disposizioni   generali   in   materia  di
cerimoniale  e di precedenze tra le cariche pubbliche» nei termini di
cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile
2008  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale n. 107
dell'8  maggio  2008,  p. 4), nonche' per il conseguente annullamento
del  suddetto  decreto per violazione degli artt. 117, quarto e sesto
comma Cost., 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
   1.  -  Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 e' stato emanato, secondo quanto
riportato  espressamente nel preambolo, «considerata la necessita' di
procedere ad alcune modificazioni al fine di correggere taluni errori
materiali  e  di  integrare le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  aprile  2006», recante
«Disposizioni  generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra
le  cariche pubbliche», che disciplina, in particolare, «le posizioni
protocollari  che  regolano  le  cerimonie  d'iniziativa dello Stato,
delle  regioni, degli enti locali e di ogni altra autorita' pubblica,
nonche' quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero,
in  forma  ufficiale,  autorita' che rivestono cariche comprese nella
prima  categoria  di  cui  all'art.  5 - Presidenti delle due Camere,
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  Presidente  della  Corte
costituzionale,   Presidenti  emeriti  della  Repubblica  -  o  nella
categoria  "A"  di  cui  all'art.  9  -  Vicepresidenti  ovvero altri
rappresentanti  ufficiali  degli  Organi  costituzionali,  Presidente
della  Giunta  regionale  e  Presidente  della  Provincia autonoma di
Trento  o di Bolzano, Presidente del Consiglio regionale e Presidente
del   Consiglio   provinciale  di  Trento  o  di  Bolzano,  Ministri,
Viceministri   e  Sottosegretari  di  Stato,  Membri  del  Parlamento
nazionale  e  del  Parlamento  europeo, Sindaco, Prefetto, Presidente
della  provincia,  Presidente  della  Corte di appello, Vescovo della
Diocesi».
   1.1.  -  Il  d.P.C.m.  16  aprile 2008 interviene in particolare a
modifica e integrazione delle seguenti disposizioni:
     l'art.  2  de  d.P.C.m.  14  aprile 2006 prevede che «1. Ai fini
della  presente  disciplina:  a)  sono cerimonie nazionali quelle che
hanno  luogo  in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del
territorio  della  Repubblica  si svolgano, nonche' le cerimonie alle
quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorita' che
rivestono  cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo
5;  b)  sono  cerimonie  territoriali  quelle che non rientrano nella
definizione  di cui alla lettera a)». L'art. 1 del d.P.C.m. 16 aprile
2008  amplia  la  nozione  di  cerimonie nazionali di cui all'art. 2,
lettera   a),  ricomprendendovi  anche  quelle  che  si  svolgono  in
occasione «di esequie di Stato»;
     l'art.  4,  terzo  comma,  primo periodo, del d.P.C.m. 14 aprile
2006  prevedeva  che  «in  assenza  di diverse prescrizioni e ove non
espressamente  stabilito,  per l'individuazione della posizione delle
autorita'  non  comprese  negli  ordini  di  precedenza  di  cui agli
articoli  5  e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonche' il
grado».  L'art.  2  del d.P.C.m. 16 aprile 2008, sostituendo il primo
periodo  del terzo comma dell'art. 4, ha introdotto specifici criteri
di  valutazione  per  poter individuare le posizioni protocollari non
espressamente   indicate,  prevedendo  che  «in  assenza  di  diverse
prescrizioni,  la  definizione  della  posizione  protocollare  delle
autorita'  non  espressamente  indicate negli ordini di precedenza di
cui  agli  articoli  5  e  9  si  raggiunge  mediante l'apprezzamento
analogico-comparato  della  carica,  delle  funzioni  e  del grado di
questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini»;
     la  posizione protocollare stabilita dall'art. 5 del d.P.C.m. 14
aprile 2006 (Ordine nazionale di precedenza) viene innovata dall'art.
3 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che, fra l'altro, prevede: al comma 4,
la  sostituzione  della  nota  10  all'art. 5, comma 1, relativa alla
posizione del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente del
Consiglio  Provinciale  di  Trento  o  di  Bolzano,  fuori  sede, che
prevedeva  «Tra  essi  precede  il  Presidente  della  Conferenza dei
Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento
e  di Bolzano» e che diviene, nel testo sostituito, «Tra essi precede
il  Coordinatore  della  Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei
Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
l'inserimento  di ulteriori posizioni, tra cui: «all'art. 5, comma 1,
dopo la posizione E2, si inserisce la seguente posizione: "Presidenti
titolari   di   sezione  delle  magistrature  superiori,  Procuratore
aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica
presso  la  Corte  d'appello"»  (art. 3, comma 14, d.P.C.m. 16 aprile
2008); «all'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice
gia'  E4,  si  inserisce  la  seguente  posizione:  "Capo  del  Corpo
forestale  dello  Stato,  Comandante  generale  delle  Capitanerie di
Porto.   Direttore   AISE,   Direttore   AISI.   Ispettori   generali
dell'Esercito  e  incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate"»
(art. 3, comma 15, d.P.C.m. 16 aprile 2008); «all'art. 5, comma 1, di
seguito  alla  posizione di cui al capoverso precedente si inserisce,
secondo  la  nuova  numerazione  sequenziale,  la seguente posizione:
"Presidente  del  Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale
di  sorveglianza,  in  sede"»  (art.  3, comma 30, d.P.C.m. 16 aprile
2008);
     la  posizione protocollare stabilita dall'art. 9 del d.P.C.m. 14
aprile  2006  (Ordine  territoriale  di  precedenza)  viene  innovata
dall'art.  4  del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che, fra l'altro, prevede:
«all'art. 9, comma 1, categoria C
,  di  seguito alla posizione indicata con il codice 38, si inserisce
la  seguente  posizione:  "Presidente  del Tribunale per i minorenni,
Presidente  del  Tribunale  di Sorveglianza"» (art. 4, primo comma) e
che  «all'art.  9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione di
cui   al   capoverso  precedente,  si  inserisce,  secondo  la  nuova
numerazione  sequenziale,  la  seguente posizione: "Procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  per i minorenni"» (art. 4, secondo
comma);
     l'art.  5  del  d.P.C.m.  16  aprile 2008 sostituisce l'art. 22,
comma  5  del  d.P.C.m.  14 aprile 2006, che prevedeva che «gli onori
militari,   se  previsti,  sono  resi  al  Prefetto  in  sede  quando
interviene  in  quanto  espressamente  delegato  dalla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in
assenza  di  autorita'  di  maggior  rango  tra  quelle  indicate dal
presente articolo» e che, nel testo sostituito, diviene «In occasione
delle festivita' nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme
previsti,  sono  da  riconoscere al prefetto, in assenza di carica di
maggior rango tra quelle indicate nei precedenti commi 1 e 3»;
     l'art.  6  del  d.P.C.m.  16  aprile 2008 sostituisce l'art. 24,
comma  1,  del  d.P.C.m. 14 aprile 2006, che prevedeva che «gli onori
militari  vengono  resi,  una  sola volta, alla prima delle autorita'
civili  elencate  nell'art.  22,  salve le prerogative del Presidente
della  Repubblica»  e  che,  nel testo sostituito, diviene «gli onori
militari  vengono  resi, una sola volta, alla carica di maggior rango
presente  tra  quelle  indicate  nell'art. 22 e secondo i criteri ivi
stabiliti.  Sono  salve  in  ogni  caso le prerogative del Presidente
della Repubblica».
   2.  - La Regione Marche, con deliberazione della Giunta n. 853 del
2008 ha deliberato di impugnare davanti a questa Corte il d.P.C.m. 16
aprile 2008, con tutte le disposizioni generali da esso dettate, « in
materia  di  cerimonie  e  di  precedenze  delle  cariche pubbliche»,
perche'   illegittimo   e  lesivo  dell'autonomia  costituzionalmente
riconosciuta  e  garantita  alla  stessa  Regione  ricorrente, per le
seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
   3.  -  In via preliminare si osserva che il ricorso e' ammissibile
dal  momento  che  il  d.P.C.m.  16 aprile 2008, come evidenziato nel
paragrafo  1.1  del  presente  ricorso,  non  ripete identicamente il
contenuto del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che la regione a suo tempo non
aveva impugnato, ne' tantomeno ne rappresenta una mera esecuzione, ma
al contrario ne amplia e innova diverse disposizioni. Questa Corte in
merito  ha  chiarito  che «secondo la giurisprudenza di questa Corte,
perche'  possa sorgere conflitto di attribuzione fra Stato e Regione,
occorre  che  la  negazione  o  la  lesione della competenza derivino
immediatamente e direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel
senso  che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il
precedente  logico  e  giuridico,  non  ne  ripeta  identicamente  il
contenuto  e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione (v.,
da  ultimo,  sentenza  n. 215  del  1996)»  (Corte costituzionale, 20
maggio  1999,  n. 181,  punto 3 del Considerato in diritto) e che «la
giurisprudenza    di    questa   Corte   ha   costantemente   escluso
l'applicabilita'   dell'istituto  dell'acquiescenza  ai  giudizi  per
conflitto   di   attribuzione   tra  enti,  trattandosi  di  istituto
incompatibile  con  l'indisponibilita'  delle  competenze  di  cui si
controverte nei medesimi giudizi (sentenze n. 389 del 1995, n. 58 del
1993 e n. 278 del 1991)» (Corte costituzionale, 28 marzo 2003, n. 95,
punto 2 del Considerato in diritto).
   Peraltro,  conferma della non acquiescenza della Regione Marche e'
data dall'approvazione del regolamento regionale n. 4 del 15 novembre
2007  (Ordine  delle  precedenze nelle cerimonie a carattere locale),
impugnato  dallo  Stato  con  ricorso che e' stato discusso davanti a
questa Corte all'udienza del 24 giugno 2008.
   4.  - Illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008 per lesione della
sfera   di  competenza  legislativa  regionale,  particolarmente  per
violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.
   4.1.  -  Si  deve  rilevare  che  la  disciplina dell'ordine delle
precedenze  nelle  cerimonie pubbliche non rientra - in quanto tale e
nella  sua  totalita'  -  tra  le materie per le quali lo Stato possa
esercitare potesta' legislativa esclusiva.
   Nessuna  delle materie elencate nella disposizione di cui all'art.
117,  secondo  comma,  Cost. infatti e' in grado di costituire per il
legislatore  statale  titolo  legittimante  all'esercizio di potesta'
legislativa  nella  disciplina delle precedenze di tutte le cerimonie
pubbliche.
   Come  del  resto aveva a suo tempo evidenziato questa Corte, nella
sentenza  n. 496  del  1989,  solo  il  quadro  costituzionale  delle
competenze  risulta decisivo, mentre tale non puo' essere considerato
in  alcun  modo il riferimento al cerimoniale come ad «una delle piu'
tradizionali prerogative dello Stato». La Corte, in quella occasione,
nel  vigore del precedente testo costituzionale, ha infatti affermato
la   competenza   dello   Stato   solo  perche'  «non  esiste  alcuna
disposizione  che  abbia  attribuito alle regioni siffatta competenza
ne'  legislativa  ne'  amministrativa», in un quadro istituzionale in
cui  le  regioni esercitavano potesta' legislative nelle sole materie
espressamente  enumerate  dalle  norme costituzionali (criterio, come
noto,  ribaltato  dal nuovo art. 117 Cost., introdotto con la riforma
di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001).
   L'indiscutibile  mutamento  radicale  dell'assetto  costituzionale
delle  competenze  normative  e  amministrative  dello  Stato e delle
Regioni  dopo  la riforma del 2001 rende per cio' solo impossibile la
pedissequa  applicazione  al  caso  di specie della soluzione accolta
dalla Corte in quel precedente.
   Al  legislatore  statale  e'  riservata  la sola disciplina di cui
all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., relativa alla materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici  nazionali»,  come  affermato da questa Corte costituzionale
(sentenza  19  dicembre  2003  n. 363,  punto  4  del  Considerato in
diritto).  Ne  deriva  la  legittima  discrezionalita' dell'autorita'
statale  nel disciplinare in via esclusiva le cerimonie «nazionali» e
«internazionali».
   La    corrispondente   materia   «ordinamento   e   organizzazione
amministrativa delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici
substatali»,   non  essendo  contemplata  in  nessuno  degli  elenchi
contenuti nello stesso art. 117 Cost., spetta inequivocabilmente alla
competenza residuale del legislatore regionale.
   Ne deriva che la regione e' titolare di competenza esclusiva nella
disciplina delle precedenze delle cariche nelle cerimonie a carattere
locale,  in  quanto  attinenti  all'ordinamento ed all'organizzazione
amministrativa delle regioni.
   Di qui l'illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che incide in
ambiti   di   sicura   competenza  legislativa  regionale,  quali  la
disciplina  della posizione protocollare degli organi della regione o
degli  enti  da essa dipendenti, oppure la disciplina della posizione
protocollare  degli  organi  degli altri enti autonomi territoriali o
agli organi da questi dipendenti, laddove introduce specifici criteri
di  valutazione  per  poter individuare le posizioni protocollari non
espressamente  indicate  (v.  art.  2,  d.P.C.m.  16  aprile 2008 che
sostituisce il primo periodo del terzo comma dell'art. 4, d.P.C.m. 14
aprile  2006)  o  inserisce  organi  statali come ulteriori posizioni
nell'ordine  territoriale  di  precedenza (v. art. 4, primo e secondo
comma  d.P.C.m.  16  aprile  2008 a modifica dell'art. 9, d.P.C.M. 14
aprile 2006).
   5.  - Illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008 per lesione della
sfera   di  competenza  legislativa  regionale,  particolarmente  per
violazione  dell'art.  117,  commi  quarto  e  sesto, Cost., sotto il
profilo  del corretto esercizio della funzione statale di indirizzo e
coordinamento  (anche in relazione all'art. 8 legge n. 131 del 2003),
nonche' per violazione del principio di leale collaborazione.
   5.1.  -  Il  d.P.C.m.  16  aprile  2008,  con  il quale sono state
aggiornate   e  innovate  le  disposizioni  generali  in  materia  di
cerimoniale  e di precedenze tra le cariche pubbliche, e' illegittimo
sotto altro profilo perche' introduce una disciplina non contenuta in
una  legge  e  neppure in un atto formalmente regolamentare, ma in un
atto  amministrativo  che  fa,  peraltro,  espresso  riferimento, nel
preambolo,   alla   legge   n. 13   del   12  gennaio  1991  (recante
«Determinazione degli atti amministrativi da emanarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica»).
   In  particolare,  dal  momento  che  tale atto amministrativo puo'
essere  qualificato  come  espressivo  - almeno nella parte in cui si
rivolge  alla  regolamentazione  delle  cerimonie  organizzate  dalle
regioni  e  dagli  enti  dipendenti  -  della funzione di indirizzo e
coordinamento  delle  funzioni amministrative regionali, esso risulta
gravemente illegittimo per molteplici ragioni.
   La  funzione  di  indirizzo e coordinamento e' ammissibile solo se
non  incidente  in  alcun  modo  su  competenze regionali di cui alle
materie  del terzo e quarto comma dell'art. 117 Cost., secondo quanto
prevede  espressamente  l'art. 8, sesto comma, della legge n. 131 del
2003,   mentre   il   d.P.C.m.  16  aprile  2008  viene  ad  incidere
innegabilmente  su  ambiti  affidati  alla potesta' legislativa delle
regioni.
   Si  osserva,  inoltre,  che gli atti di indirizzo e coordinamento,
secondo  quanto  questa  Corte  ha affermato a partire dalla sentenza
n. 150 del 1982, sono soggetti al principio di legalita' sostanziale,
ossia  necessitano  di  un  fondamento legislativo esplicito anche in
relazione  al  loro  contenuto,  il  che  non e' avvenuto nel caso di
specie.
   Il  d.P.C.m.  16 aprile 2008 non e' stato poi adottato dal Governo
nella   sua   collegialita',   come  sarebbe  stato  necessario:  per
consolidata  giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l'esercizio in
via  non  legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle Regioni e' soggetto a precisi requisiti di procedura,
dovendo  far  capo  all'organo  collegiale  di Governo (cfr. sentenze
n. 338  del 1989, n. 453 del 1991, n. 124 del 1994 e n. 18 del 1997).
Essa   infatti  non  puo'  identificarsi  con  una  funzione  propria
dell'amministrazione  statale  volta  a  volta competente per materia
(che,  anzi,  va  ad  incidere  per  definizione  in ambiti di azione
amministrativa  che  spettano  alle  regioni,  ma  e' espressione del
potere,  demandato  in  concreto dalla legge al Governo nazionale, di
assicurare  la  salvaguardia  di  interessi unitari non frazionabili»
(sentenza n. 408 del 1998).
   Infine,  il  decreto  impugnato non e' stato adottato con le forme
previste  per  gli  atti  di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative  regionali  dall'art.  8  della  legge n. 59 del 1997,
forme   specificamente   finalizzate  a  garantire  l'osservanza  del
principio costituzionale di leale collaborazione.
   Non  solo  non  e'  stata  neppure  avviata  la procedura volta al
conseguimento   dell'intesa   con   la  Conferenza  Stato-regioni  o,
quantomeno, all'ottenimento del parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali (come espressamente stabiliscono i commi 1
e  2  del  citato  art.  8  della  legge  n. 59  del  1997),  ma  nel
procedimento  di formazione del d.P.C.m. 16 aprile 2008, con il quale
lo  Stato  ha  unilateralmente provveduto a correggere e integrare il
precedente decreto, le Regioni non sono state in alcun modo coinvolte
(neppure  attraverso  l'utilizzo di quelle «sedi informali» e di quei
«tavoli   tecnici»  che  avevano  caratterizzato  l'elaborazione  dei
contenuti dell'originario d.P.C.m. 14 aprile 2006).
   6. - Illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008, per lesione della
sfera  di  competenza  regionale,  particolarmente  per la violazione
degli  artt.  117,  sesto  comma,  Cost.,  dell'art.  118 Cost. e del
principio di leale collaborazione.
   6.1. - I profili di illegittimita' evidenziati non verrebbero meno
anche  qualora si volesse negare al d.P.C.m. 16 aprile 2008 la natura
di  atto  di  indirizzo e coordinamento, sia che si trattasse di atto
amministrativo che di atto regolamentare, perche' si porrebbe in ogni
caso  in  palese  contrasto con quanto stabilito dall'art. 117, sesto
comma, Cost. e dall'art. 118 Cost., i quali fissano, rispettivamente,
una  ripartizione  rigida  della potesta' regolamentare e i parametri
costituzionali   per   la  corretta  allocazione/distribuzione  delle
funzioni   amministrative   tra   gli  enti  che  «costituiscono»  la
Repubblica.
   Allo  Stato la potesta' regolamentare spetta solo nella materia di
legislazione  esclusiva statale; alle regioni spetta, invece «in ogni
altra  materia».  Poiche'  l'oggetto  della  disciplina  del  decreto
impugnato  e'  riconducibile  -  almeno  in  parte  -  ad una materia
ricompresa   nell'art.  117,  comma  quarto,  Cost.,  e'  altrettanto
innegabile   che   la   potesta'   di   dettare   norme  a  contenuto
regolamentare,  in tale ambito disciplinare, deve essere riconosciuta
anche  alla  regione  (si  puo' citare la sentenza di questa Corte 27
ottobre  2003,  n. 329,  punto  4  del Considerato in diritto, per la
quale «deve escludersi la possibilita' per lo Stato di intervenire in
tale   materia   con  atti  normativi  di  rango  sublegislativo,  in
considerazione  di  quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della
Costituzione»).
   6.2.  -  Ne  deriva  la  violazione,  nel  caso  di  specie, anche
dell'art.  118,  primo  comma,  Cost. In proposito, l'art. 118, primo
comma   Cost.   stabilisce   che  «le  funzioni  amministrative  sono
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano  conferite  a  province, citta' metropolitane, regioni e Stato,
sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed
adeguatezza».
   La  norma  costituzionale  non contiene un'attribuzione diretta di
funzioni  amministrative  ai diversi livelli territoriali di governo;
fissa  semplicemente,  criteri e principi per la ripartizione di tali
funzioni  da parte dell'ente che risulti, di volta in volta, titolare
di  una potesta' legislativa nella specifica materia. Di conseguenza,
l'art.   118,   primo  comma,  costituisce  necessario  parametro  di
legittimita'  costituzionale di ogni intervento normativo finalizzato
ad allocare funzioni amministrative.
   Tale   parametro   e'  individuato  nell'esigenza  che  sussistano
specifiche ragioni di esercizio unitario della funzione, puntualmente
motivate  in  base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza, tali da giustificare nei singoli casi l'attrazione della
competenza ad un livello di governo superiore rispetto a quello «piu'
vicino» al cittadino (v. la sentenza di questa Corte 1° ottobre 2003,
n. 303,   punto  16  del  Considerato  in  diritto,  secondo  cui  la
disciplina  statale  di  dettaglio a carattere suppletivo deve essere
finalizzata   «ad   assicurare   l'immediato  svolgersi  di  funzioni
amministrative  che  lo  Stato  ha  attratto  per soddisfare esigenze
unitarie   e   che  non  possono  essere  esposte  al  rischio  della
ineffettivita»).
   Di  qui  il  necessario rigore nel valutare ogni norma dalla quale
consegua  l'attribuzione delle competenze al livello di governo «piu'
lontano» dal cittadino, ossia al livello statale.
   Vi  e'  dunque  un obbligo per il legislatore, particolarmente per
quello  statale,  di  accompagnare qualunque scelta di allocazione di
funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale, con
un'analisi  ed  una  verifica  sostanziale dell'effettiva rispondenza
della  scelta  (pur sempre discrezionale) ai parametri indicati dalla
norma  costituzionale.  Cio'  implica  che  la  norma  che  alloca le
funzioni  dovra'  anche  enunciare  le circostanze e le finalita' che
rendono legittima la scelta effettuata.
   Anche  se  questa  Corte  volesse  ritenere  che  lo  Stato  possa
autoattribuirsi  funzioni  amministrative nella materia in oggetto (a
prescindere   dall'illegittimita'   del  riconoscimento  di  una  sua
potesta'  legislativa,  denunciata  nei  paragrafi  precedenti) senza
sottostare  ad  alcun  vincolo  formale  di  espressa indicazione dei
presupposti  che  ne  motivano  la scelta, il d.P.C.m. 16 aprile 2008
deve  comunque  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo  in quanto
lesivo dei limiti sostanziali che l'art. 118, primo comma, stabilisce
per     la     distribuzione    delle    competenze    amministrative
nell'ordinamento.
   6.3.  -  Anche  qualora  si  volesse  ritenere  che lo Stato fosse
abilitato all'esercizio in via esclusiva della potesta' regolamentare
o   all'autoattribuzione  di  una  semplice  potesta'  amministrativa
(priva, si osservi, nel caso di specie, di qualunque base legislativa
anche solo formale), la innegabile incidenza della disciplina oggetto
del  decreto  impugnato  in  ambiti  di  sicura  competenza regionale
avrebbe   reso   necessario   il  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione,  che  avrebbe  imposto  l'adozione dell'atto almeno a
seguito di una procedura finalizzata al conseguimento dell'intesa con
il sistema delle autonomie regionali.
   Come  si  e' gia' posto in evidenza, non solo non e' stato neppure
avviato  il  tentativo  di  conseguire  l'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  ma nessuna forma di coinvolgimento regionale e' stata
di  fatto  promossa,  con  la conseguenza che il decreto in questione
risulta  il  frutto di una unilaterale determinazione dello Stato, in
palese  violazione  di tutta la giurisprudenza di questa Corte che ha
piu' volte ribadito la necessita' di adeguate forme di partecipazione
e   di  collaborazione  regionale  ai  processi  decisionali  statali
allorche'  vengano  in  gioco situazioni di competenze reciprocamente
incidenti  o  interferenti  (cfr., da ultimo, sentt. nn. 63, 94 e 168
del 2008).
                              P. Q. M.
   Si  chiede  che  questa Corte costituzionale voglia dichiarare che
non  spetta  allo  Stato  e  per esso al Presidente del Consiglio dei
ministri disciplinare l'«Aggiornamento delle disposizioni generali in
materia  di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche» nei
termini  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16  aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 107 dell'8 maggio 2008, p. 4), nonche' il conseguente annullamento
del  suddetto  decreto per violazione degli artt. 117, quarto e sesto
comma, Cost., 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
     Firenze-Roma, addi' 3 luglio 2008
                      Prof. avv. Stefano Grassi