N. 285 SENTENZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione di iniziative proprie
  della  Regione  nell'ambito della cooperazione internazionale con i
  Paesi  in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione - Ricorso
  del   Governo   -   Lamentata   interferenza  nella  materia  della
  cooperazione    allo    sviluppo,   attinente   alla   cooperazione
  internazionale   quale  «parte  integrante  della  politica  estera
  dell'Italia»  -  Eccepita  inammissibilita' della questione perche'
  rivolta  avverso  una  legge  contenente  disposizioni di contenuto
  normativo eterogeneo - Reiezione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale
  per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione di iniziative proprie
  della  Regione  nell'ambito della cooperazione internazionale con i
  Paesi  in  via  di  sviluppo  e  i  Paesi  in  via di transizione -
  Definizione   degli   ambiti  di  intervento,  dei  soggetti  delle
  iniziative di cooperazione e di solidarieta', delle tipologie delle
  azioni,  incluse  quelle  straordinarie  di carattere umanitario, e
  dell'attivita'   di   programmazione   -   Ricorso  del  Governo  -
  Limitazione  dello  scrutinio alle sole disposizioni specificamente
  censurate.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, artt. 2, 3,
  4, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale
  per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione di iniziative proprie
  della  Regione  nell'ambito  della  cooperazione  internazionale  -
  Progetti  volti  al  sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile
  delle   popolazioni   destinatarie   ovvero  programmi  volti  alla
  realizzazione   di  azioni  di  cooperazione  o  di  iniziative  di
  partenariato  territoriale  tra  le  comunita'  destinatarie  e  la
  comunita'  valdostana  o  diretti  all'assistenza  alle istituzioni
  pubbliche  locali  dei  Paesi  destinatari  - Ricorso del Governo -
  Interferenza  con  la  politica estera dello Stato - Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della Regione Valle d'Aosta - Previsione di attivita' straordinarie
  di  emergenza  e  di  carattere umanitario assunte dalla Regione di
  iniziativa  propria  o in adesione ad iniziative promosse a livello
  statale  o  internazionale - Ricorso del Governo - Interferenza con
  la politica estera dello Stato - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della   Regione   Valle  d'Aosta  -  Previsione,  in  generale,  di
  interventi della Regione in tema di cooperazione internazionale con
  i  Paesi  in  via  di  sviluppo e i Paesi in via di transizione; di
  educazione,  formazione  e  studio; di emergenze straordinarie e di
  carattere umanitario - Ricorso del Governo - Previsioni conseguenti
  a  disposizioni  gia' dichiarate costituzionalmente illegittime per
  interferenza  con  la  politica estera dello Stato - Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 2,
  comma 2, lettere a) e c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione  di  interventi della
  Regione  in  tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via
  di  sviluppo  e  i  Paesi  in  via  di  transizione  e di emergenze
  straordinarie  e  di  carattere umanitario - Clausola di necessaria
  sintonia   con   la   cooperazione   governativa  e  comunitaria  -
  Insufficienza  a  garantire  le  prerogative  statali in materia di
  politica  estera  -  Preesistenza  di  leggi regionali in materia -
  Rilevanza    ai    fini    dell'esclusione   della   illegittimita'
  costituzionale  di  disposizioni  contenute in una successiva legge
  regionale - Esclusione.
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 1,
  comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione  di  interventi della
  Regione  in  tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via
  di  sviluppo  e  i  Paesi  in  via  di  transizione  e di emergenze
  straordinarie  e  di  carattere  umanitario  -  Individuazione  dei
  soggetti  della  cooperazione  allo  sviluppo  e della solidarieta'
  internazionale  -  Ricorso del Governo - Lamentata interferenza con
  la politica estera dello Stato - Applicabilita' della norma ai soli
  soggetti  che attuano iniziative di educazione, formazione e studio
  da  svolgere  nell'ambito  del  territorio regionale e dirette alla
  comunita' regionale - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale
  per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione  di  interventi della
  Regione  in  tema di cooperazione internazionale con i Paesi in via
  di  sviluppo  e  i  Paesi  in  via  di  transizione  e di emergenze
  straordinarie  e  di  carattere  umanitario  - Programmazione delle
  attivita'  -  Ricorso  del  Governo - Lamentata interferenza con la
  politica  estera dello Stato - Applicabilita' della norma alla sola
  programmazione  delle  attivita' di educazione, formazione e studio
  da  svolgere  nell'ambito  del  territorio regionale e dirette alla
  comunita' regionale - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6, art. 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a); statuto speciale
  per la Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.
(GU n.31 del 23-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
   nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6
e  7  della  legge  della  Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6
(Nuove   disposizioni   in   materia   di   interventi  regionali  di
cooperazione   allo   sviluppo  e  di  solidarieta'  internazionale),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il 13 luglio 2007, depositato in cancelleria il 17 luglio
2007 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
   Uditi  l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la
Regione Valle d'Aosta.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  proposto in via
principale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a),
della  Costituzione,  e  2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4  (Statuto  speciale  per  la Valle d'Aosta), questioni di
legittimita'  costituzionale  della legge della Regione Valle d'Aosta
17  aprile  2007,  n. 6  (Nuove disposizioni in materia di interventi
regionali   di   cooperazione   allo   sviluppo   e  di  solidarieta'
internazionale),  e  «in  particolare -  a  titolo  indicativo  e non
esaustivo -» degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge.
   Ad  avviso  del  ricorrente,  la  Regione  Valle  d'Aosta,  con il
prevedere,   all'art.   2   della   legge  impugnata,  iniziative  di
cooperazione  allo  sviluppo e di solidarieta' internazionale rivolte
prioritariamente  ai  Paesi  in  via di sviluppo e ai Paesi in via di
transizione e che la Regione opera attuando iniziative proprie oppure
valorizzando  e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui
all'art.   3   della  stessa  legge  nell'ambito  della  cooperazione
internazionale  con  i  Paesi  in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione,   ha   legiferato -   oltre   che  nella  materia  della
cooperazione  decentrata -  anche  e  direttamente  in  quella  della
cooperazione    allo    sviluppo,    attinente    alla   cooperazione
internazionale   quale   parte   integrante   della  politica  estera
dell'Italia  e,  dunque,  in  un  campo di competenza esclusiva dello
Stato,  in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione.
   Il  Presidente  del Consiglio dei ministri aggiunge che la materia
nella  quale  ricade la legge impugnata esula altresi' da quelle che,
in  base  agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle
d'Aosta, sono attribuite alla Regione medesima.
   Ne',  secondo  l'Avvocatura  generale,  si potrebbe invocare nella
fattispecie  l'art.  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3  (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
e  rivendicare  cosi'  la maggiore autonomia assegnata alle Regioni a
statuto  ordinario  dall'art.  117, terzo comma, Cost., in materia di
«rapporti  internazionali».  Infatti, nella sentenza n. 211 del 2006,
la  Corte  costituzionale ha affermato che l'art. 117, secondo comma,
lettera  a), Cost., nel delineare la competenza legislativa spettante
in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra
meri  "rapporti  internazionali"  da  un  lato  e  "politica  estera"
dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117,
che   individua   la  competenza  regionale  concorrente  in  materia
internazionale.  La  politica  estera,  pertanto,  e'  una componente
peculiare  e tipica dell'attivita' dello Stato, che ha un significato
diverso  e  specifico  rispetto al termine "rapporti internazionali":
mentre   questi   ultimi  sono  astrattamente  riferibili  a  singole
relazioni,  dotate  di  elementi  di  estraneita'  rispetto al nostro
ordinamento, la "politica estera" concerne l'attivita' internazionale
dello  Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalita'
ed al suo indirizzo.
   Ad  avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le attivita'
e  le  iniziative  di  cooperazione internazionale disciplinate nella
legge  impugnata  (ed in particolare negli articoli indicati a titolo
non  esaustivo),  sono  destinate  ad  incidere nella politica estera
nazionale,  prerogativa  esclusiva  dello  Stato,  come e' confermato
dall'art.  1  della  legge  26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), che
dispone  che la «cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della
politica  estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra
i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo,
ispirandosi   ai   principi  sanciti  dalle  Nazioni  Unite  e  dalle
convenzioni CEE-ACP».
   La  difesa  erariale  sottolinea, in particolare, che il combinato
disposto  degli  artt.  2,  6 e 7 della legge regionale Valle d'Aosta
n. 6 del 2007 - che disciplina i modi di intervento nell'ambito della
cooperazione  internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla
tipologia  delle  azioni previste - e l'art. 3 della medesima legge -
che  individua  i  soggetti  delle  iniziative  di  cooperazione e di
solidarieta -  si  pongono in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2,
della  citata  legge  n. 49  del  1987, che rimette al Ministro degli
affari  esteri la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei
singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito deve essere
attuata la cooperazione allo sviluppo e l'indicazione degli strumenti
di intervento.
   Inoltre, l'art. 4 della legge impugnata, nel prevedere contenuto e
modi  di  attuazione delle iniziative e dei programmi di cooperazione
internazionale, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 3 della
legge   n. 49  del  1987  (a  norma  del  quale  «La  politica  della
cooperazione  allo  sviluppo  e' competenza del Ministro degli affari
esteri.   Per   la  determinazione  degli  indirizzi  generali  della
cooperazione   allo   sviluppo   e   le   conseguenti   funzioni   di
programmazione  e  coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il
Comitato  interministeriale  per la cooperazione allo sviluppo»), ne'
di  quanto  affermato nell'art. 5 della stessa legge, che attribuisce
alla  competenza  del  Ministro  degli  affari  esteri la funzione di
promuovere  e  coordinare  ogni iniziativa in materia di cooperazione
allo sviluppo.
   Il ricorrente deduce che le norme impugnate prevedono un potere di
determinazione   degli  obiettivi  di  cooperazione  solidale,  degli
interventi  di emergenza e dei destinatari dei benefici sulla base di
criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla
stessa Regione.
   Esse,  inoltre,  implicando  anche  l'impiego  diretto  di risorse
(umane  e  finanziarie)  in  progetti  destinati  a  offrire vantaggi
socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando
in   tal   modo   pienamente   nella   materia   della   cooperazione
internazionale,  autorizzano  e  disciplinano  una serie di attivita'
tipiche  della  politica  estera,  riservate  in  modo esclusivo allo
Stato.
   Ad  avviso  del Presidente del Consiglio dei ministri, la semplice
affermazione   di   principio,  contenuta  nell'art.  1  della  legge
impugnata,  in  base  alla quale gli «interventi di cooperazione allo
sviluppo  e  di solidarieta' internazionale» dovranno sempre avvenire
«in  conformita'  a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della
Costituzione,  e  alla relativa normativa statale di attuazione [...]
nell'ambito  delle  proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi
di  politica  estera  dello  Stato», non vale ad escludere la lesione
della  sfera  di  competenza statale. Infatti, posto che la normativa
statale   richiamata  nella  citata  clausola  di  salvaguardia  deve
ritenersi  quella  dettata  dall'art.  6  della  legge 5 giugno 2003,
n. 131   (Disposizioni   per   l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella
citata  sentenza n. 211 del 2006 la Corte costituzionale ha precisato
che  il  predetto art. 6, lungi dal porsi in contrasto con la riserva
esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta,
proprio  sul  presupposto  della  inderogabilita'  della ripartizione
delle  competenze  legislative di cui al titolo V della parte seconda
della   Costituzione,   specifiche   e  particolari  cautele  per  lo
svolgimento   concreto   della  sola  condotta  internazionale  delle
Regioni.
   2.  -  La  Regione Valle d'Aosta si e' costituita ed ha contestato
quanto  dedotto  dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
   3.  -  In  una  memoria  successivamente  depositata la Regione ha
esposto le argomentazioni a sostegno delle proprie conclusioni.
   In  particolare,  per  quanto riguarda l'eccepita inammissibilita'
del  ricorso,  la resistente deduce che le censure del Presidente del
Consiglio  dei ministri sono generiche in relazione alla complessita'
ed  eterogeneita'  dei  contenuti  della  legge  impugnata,  la quale
disciplina,  oltre  ad  iniziative  di  vera  e  propria cooperazione
internazionale,   anche  iniziative  da  realizzarsi  sul  territorio
regionale   e   concernenti   materie   attribuite   alla  competenza
legislativa della Regione.
   Sarebbe   questo   il   caso,  in  particolare,  delle  iniziative
culturali, di educazione, di informazione, di formazione e di studio,
finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e
di  solidarieta'  tra  i  popoli,  previste  dall'art.  5 della legge
regionale  Valle  d'Aosta  n. 6  del  2007  e  rientranti, per alcuni
profili,   nell'ambito  delle  competenze  legislative  regionali  in
materia  di «istruzione» e di «promozione organizzazione di attivita'
culturali»  di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile alla
Regione  Valle  d'Aosta  in  virtu'  della clausola di maggior favore
contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), e, per altri
profili,   nella  materia  «istruzione  e  formazione  professionale»
sottoposta al regime di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e gia'
inclusa  tra  le materie di competenza legislativa primaria regionale
dall'art.   2,  lettera  r),  dello  statuto  speciale.  Inoltre,  le
iniziative  di  cui  al citato art. 5 sono destinate ad essere svolte
nel  territorio  regionale  e  non determinerebbero, pertanto, alcuna
interferenza con la politica estera dello Stato.
   Ad  avviso  della  Regione,  anche  l'art. 9 della legge censurata
interviene  in  un  ambito materiale estraneo a quello della politica
estera  dello  Stato,  concernendo,  invece, l'organizzazione interna
della  Regione  e l'ordinamento degli uffici da essa dipendenti. Tale
disposizione,  infatti,  prevede  l'istituzione, presso la Presidenza
della  Regione,  di  una  banca  dati  delle  iniziative regionali di
cooperazione  allo sviluppo e di solidarieta' internazionale; inoltre
affida  alla  Presidenza  della  Regione  i  compiti  di  reperire  e
diffondere le normative, la documentazione ed ogni altra informazione
inerente  alle  tematiche  della  cooperazione  allo sviluppo e della
solidarieta'   internazionale   e   di   assicurare   lo  scambio  di
informazioni  e  di  conoscenze sull'attuazione della legge impugnata
con  gli  organismi  operanti  sul  territorio  regionale nell'ambito
dell'assistenza  sociale,  del  volontariato  e  delle  problematiche
attinenti all'immigrazione.
   La  legge impugnata disciplina inoltre, a parere della resistente,
iniziative  (quali  quelle  straordinarie di emergenza e di carattere
umanitario  previste  dall'art. 6), che non rientrano necessariamente
nella sfera della politica estera.
   Infatti,  come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella
sentenza  n. 360  del  2005,  gli  interventi  in  casi  di emergenza
internazionale  si  traducono  in  attivita'  che  hanno  un  rilievo
meramente  potenziale  sul  piano internazionale e l'art. 6 impugnato
stabilisce  espressamente  che  gli  interventi  da  esso contemplati
avvengono  nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dalle competenti
autorita'  statali  e  delimita  gli  interventi  medesimi  in ambiti
afferenti  la  sfera  della  protezione  civile.  Quest'ultima, a sua
volta, e' oggetto di una specifica disciplina dettata dal legislatore
valdostano  e  le relative funzioni amministrative sono attribuite ad
organi  regionali  dall'art.  21  della  legge  16 maggio 1978 n. 196
(Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della Valle d'Aosta).
L'estraneita'  delle iniziative umanitarie rispetto alla cooperazione
allo  sviluppo  e'  confermata  dal  fatto che il comma 3 dell'art. 6
dispone  che  esse siano stabilite dalla Giunta regionale al di fuori
delle  procedure  di  programmazione  di  cui al successivo art. 7 e,
cioe',  del  documento programmatico triennale che indica obiettivi e
priorita'  con  riferimento  a  tutte  le  altre iniziative regionali
contemplate dalla legge impugnata.
   La    Regione   eccepisce   altresi'   la   contraddittorieta'   e
l'illogicita' della scelta degli articoli della legge regionale Valle
d'Aosta  n. 6  del  2007 individuati dal Presidente del Consiglio dei
ministri,  a  titolo  indicativo,  come particolarmente rilevanti sul
piano dell'illegittimita' costituzionale. Infatti, da un lato, l'art.
6  della  legge  impugnata  riguarda -  come  gia' detto - iniziative
straordinarie  di  carattere umanitario il cui rilievo internazionale
e'  solo  potenziale;  dall'altro  lato,  il  ricorrente ha omesso di
considerare  l'art.  1 della stessa legge regionale, che definisce le
finalita'  dell'intero  provvedimento  legislativo ed il ruolo che la
Regione si propone di svolgere per il loro perseguimento.
   La   difesa   regionale   individua   un   ulteriore   profilo  di
inammissibilita' delle censure formulate dal Presidente del Consiglio
dei ministri nel fatto che esse sono genericamente rivolte ai singoli
articoli  nella  loro  interezza,  senza considerare i diversi ambiti
materiali  di  volta in volta coinvolti dalla disciplina contenuta in
ciascun articolo.
   In  particolare, la resistente deduce che l'art. 4, comma 2, della
legge  impugnata  prevede  che  la Regione Valle d'Aosta «sostiene il
trasferimento  di  competenze  e  di  conoscenze,  anche favorendo il
contributo    delle   professionalita'   specifiche   del   personale
dell'Amministrazione  regionale e degli enti da essa dipendenti nella
progettazione, attuazione e valutazione delle iniziative, mediante la
concessione  di un periodo di aspettativa senza assegni, riconosciuto
ai   fini   giuridici   ed  economici,  con  oneri  previdenziali  ed
assistenziali  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza». Si
tratta   di   disciplina   che,  secondo  la  difesa  regionale,  non
interferisce  nella  politica  estera  dello  Stato  e  si  esaurisce
nell'esercizio   delle   competenze   legislative   in   materia   di
«ordinamento  degli  uffici  e  degli enti dipendenti dalla Regione e
stato giuridico ed economico del personale» spettanti alla Regione ai
sensi dell'art. 2, lettera a), dello statuto speciale.
   In  conclusione,  ad  avviso  della  Regione,  il  ricorso, per la
genericita' delle censure mosse alla legge impugnata, non individua i
termini della questione e deve pertanto ritenersi inammissibile.
   Nel  merito, la resistente afferma che, se lo statuto speciale non
contiene  alcun  riferimento  ne'  alla  politica  estera,  ne'  alla
cooperazione  allo sviluppo, ne' ai rapporti internazionali, tuttavia
le competenze della Regione Valle d'Aosta in tali ambiti debbono oggi
essere  individuate  alla  luce  del novellato art. 117 Cost., le cui
disposizioni relative all'attivita' internazionale delle Regioni sono
applicabili  anche  a  quelle  a  statuto  speciale  in  virtu' della
clausola  di  maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001.
   La  Regione  deduce  che,  proprio  per adeguarsi al mutato quadro
costituzionale,  ha  emanato  dapprima  la  legge della Regione Valle
d'Aosta  16  marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attivita' e
relazioni  europee  e  internazionali  della  Regione  autonoma Valle
d'Aosta),  non  impugnata  dallo  Stato,  e  successivamente la legge
oggetto del presente giudizio.
   Gia'  nella  prima  e'  stato  previsto  che  la  Giunta regionale
provvede   alla   realizzazione   di  iniziative  nel  settore  della
«cooperazione  allo  sviluppo,  solidarieta'  internazionale  e aiuto
comunitario» (art. 5, comma primo, lettera a).
   Con la seconda il legislatore regionale e' intervenuto ad innovare
la  precedente  disciplina  in  materia di cooperazione allo sviluppo
contenuta  nella  legge  della  Regione  Valle d'Aosta 9 luglio 1990,
n. 44  (Interventi  regionali  di  cooperazione  e solidarieta' con i
Paesi  in  via  di  sviluppo),  contestualmente abrogata dall'art. 10
della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007.
   Ad avviso della resistente, l'intento del legislatore regionale di
adeguarsi  alle  sopravvenute modifiche costituzionali e' esplicitato
anzitutto  nell'art.  1, comma 2, della legge impugnata, ai sensi del
quale,  «in conformita' a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono,
della  Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione,
la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene, utilizzando anche
proprie  risorse umane e finanziarie, interventi di cooperazione allo
sviluppo  e di solidarieta' internazionale, nell'ambito delle proprie
competenze  e  nel  rispetto degli indirizzi di politica estera dello
Stato».  Tale  affermazione  individua  il  quadro  costituzionale di
riferimento  e  quindi  anche  i  limiti  entro i quali la Regione e'
autorizzata  a  realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo e
di solidarieta' internazionale.
   La  Regione  Valle  d'Aosta  afferma  pertanto che la questione di
legittimita'  costituzionale e' infondata poiche' basata sull'erroneo
presupposto  che  la  disciplina  regionale  intervenga nella materia
«politica  estera» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma,
lettera  a), Cost., anziche' in quella dei «rapporti internazionali e
con  l'Unione  europea  delle  Regioni» ai sensi dell'art. 117, comma
terzo,  Cost., in relazione alla quale la potesta' legislativa spetta
alla   Regione   salvo   che   per  la  determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
   La resistente sostiene altresi' che non e' condivisibile l'assunto
secondo   cui   le   iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo  si
esauriscano   in   quanto  tali  nell'ambito  della  politica  estera
nazionale  e  non  possano,  quindi,  essere  realizzate  anche dalla
Regione,  nell'esercizio del potere estero ad essa riconosciuto dalla
Costituzione  e  sulla  base  di una disciplina legislativa regionale
rispettosa   dei  principi  fondamentali  stabiliti  dal  legislatore
statale.
   In  particolare, quanto all'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del
1987,  la  Regione deduce che tale disposizione non mira a ricondurre
la  cooperazione  allo  sviluppo  in un ambito materiale di esclusiva
competenza  statale,  bensi'  a definire la politica estera nazionale
come  rivolta  alla cooperazione allo sviluppo ed al perseguimento di
obiettivi di solidarieta' tra i popoli. Essa non esclude, quindi, che
le  Regioni possano legiferare in tema di cooperazione allo sviluppo:
cio'  sia nel vigore della originaria formulazione del titolo V della
parte   seconda  della  Costituzione  (come  dimostrato  dalla  legge
regionale  Valle  d'Aosta n. 44 del 1990, vigente sino all'entrata in
vigore  della  legge  impugnata),  sia nel novellato titolo V, che ha
rafforzato  le competenze regionali nella materia in esame attraverso
le previsioni contenute nei commi terzo e nono dell'art. 117.
   Dunque,  secondo  la  resistente, e' vero che la cooperazione allo
sviluppo  ricade anche nella "politica estera" nazionale, ma cio' non
esclude  che,  alla  luce  del  mutato  quadro  costituzionale,  essa
costituisca  una  delle modalita' attraverso cui si puo' esprimere il
potere  estero  delle  Regioni e che queste ultime siano competenti a
disciplinare,  nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo
Stato,  forme  di  cooperazione  allo  sviluppo sostenute con proprie
risorse.  Possono,  quindi,  coesistere  iniziative  di  cooperazione
promosse e realizzate dallo Stato ed iniziative promosse e realizzate
dalla  Regione,  purche'  la disciplina di queste ultime, concernendo
rapporti  internazionali,  sia  rispettosa  dei principi fondamentali
posti  dal  legislatore  statale e degli indirizzi di politica estera
nazionale.  E,  ad  avviso  della  resistente,  la legge impugnata e'
appunto  coerente  con i principi fondamentali ricavabili dalla legge
n. 49 del 1987.
   Rispetto  ai  singoli  articoli  della  legge impugnata oggetto di
specifiche  censure da parte del ricorrente, la Regione Valle d'Aosta
deduce  che  tali  specifiche doglianze assumono come riferimento una
disciplina  statale  di  dettaglio  ormai  incompatibile con il ruolo
internazionale  riconosciuto  alle Regioni dall'art. 117, nono comma,
Cost.,  e  da  ritenere  cedevole  rispetto  alla  sopravvenuta legge
regionale   adottata   nell'esercizio   della   potesta'  concorrente
spettante   alle  Regioni  in  materia  di  rapporti  internazionali.
Diversamente  opinando  (e  ritenendo,  quindi,  che  la  Regione sia
esclusa  dalle  scelte  in  ordine  alle aree geografiche ed ai Paesi
verso i quali rivolgere la cooperazione, ai settori in cui attuare la
cooperazione  medesima  ed  agli strumenti di intervento), la Regione
continuerebbe  ad  operare  come  mero  soggetto attuativo, a livello
periferico,  di  un'attivita' riservata esclusivamente allo Stato. Si
disconoscerebbero,  cosi',  le  competenze  di rilievo internazionale
attribuite   dal   novellato   art.  117  Cost.  alle  Regioni  e  si
determinerebbe  un'immotivata  compressione dell'autonomia regionale,
riconoscendo  al  potere ministeriale un ruolo esorbitante rispetto a
quello  delineato  nell'art.  6  della legge statale n. 131 del 2003,
secondo  la  lettura  che  di  tale  disposizione  ha  dato  la Corte
costituzionale nella sentenza n. 238 del 2004.
   In particolare, alle censure svolte dal ricorrente contro l'art. 4
della  legge  regionale  Valle  d'Aosta n. 6 del 2007, concernente la
tipologia  degli interventi di cooperazione realizzati dalla Regione,
la  resistente  replica che la funzione di promozione e coordinamento
riconosciuta  al  ministro  dall'art. 5 della legge n. 49 del 1987 si
collega  al  ruolo  meramente propositivo ed attuativo assegnato alle
Regioni  dall'art.  2,  commi  4  e  5,  della  medesima  legge. Tale
disciplina statale si basa, cioe', sul presupposto che, nonostante il
mutato quadro costituzionale di riferimento, le Regioni continuino ad
operare  nell'ambito  della  cooperazione allo sviluppo come delegate
dello   Stato  e  non  come  soggetti  autonomi  che  interloquiscono
direttamente con gli Stati esteri, vale a dire su un presupposto che,
ad  avviso  della  Regione,  la  Corte  costituzionale,  nella citata
sentenza   n. 238   del   2004,  ha  ritenuto  incompatibile  con  le
sopravvenute  modifiche  del  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione.
   Infine,  la Regione ribadisce, quanto agli artt. 4, comma secondo,
5, 6 e 9, che essi disciplinano aspetti estranei all'ambito materiale
della «politica estera».
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha impugnato la
legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  17  aprile  2007,  n. 6 (Nuove
disposizioni  in materia di interventi regionali di cooperazione allo
sviluppo  e  di  solidarieta'  internazionale), e «in particolare - a
titolo  indicativo  e non esaustivo -» gli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della
predetta  legge,  per  violazione  degli  artt.  117,  secondo comma,
lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
   Il  rimettente sostiene che, con la legge regionale n. 6 del 2007,
la   Regione   Valle   d'Aosta  ha  legiferato  nella  materia  della
cooperazione    allo    sviluppo,    attinente    alla   cooperazione
internazionale   quale   parte   integrante   della  politica  estera
dell'Italia  e,  dunque,  in  un  campo di competenza esclusiva dello
Stato.
   La  Regione  eccepisce  l'inammissibilita' del ricorso, poiche' le
censure  sarebbero  generiche  in relazione alla complessita' ed alla
eterogeneita' dei contenuti della legge impugnata; nel merito, deduce
che  la  questione e' infondata poiche' la legge impugnata interviene
nella  materia  dei  «rapporti  internazionali e con l'Unione europea
delle  Regioni» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione
alla  quale la potesta' legislativa spetta alla Regione salvo che per
la   determinazione   dei   principi   fondamentali,  riservata  alla
legislazione dello Stato.
   2.  -  L'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla
Regione non e' fondata.
   Essa   si   basa  sull'assunto  secondo  cui  la  legge  impugnata
conterrebbe  disposizioni  dal contenuto eterogeneo, ma tale premessa
non e' corretta.
   Infatti  la legge in questione contiene una disciplina unitaria di
una  serie  di iniziative regionali tra loro affini ed il ricorso del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo'  essere ritenuto
generico  perche'  alcune  di quelle iniziative potrebbero non essere
riconducibili   alla   materia  della  «politica  estera».  Il  thema
decidendum sottoposto alla Corte e' chiaro e delineato con precisione
nell'atto   introduttivo:   si   tratta  di  appurare  se  l'unitaria
disciplina  dettata  dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2007 con
riferimento  agli interventi regionali da essa previsti invada o meno
la  competenza  riservata  allo  Stato  dall'art. 117, secondo comma,
lettera  a), della Costituzione. Il fatto, poi, che quelle attivita',
in  tutto  o  in parte, non rientrino nella materia «politica estera»
costituisce  aspetto  attinente  al merito della questione e non alla
sua ammissibilita'.
   3. - Nel merito, le questioni sono in parte fondate.
   3.1. - Va premesso che l'impugnazione del Presidente del Consiglio
dei  ministri  deve  ritenersi circoscritta agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7
della  legge  regionale  n. 6  del  2007,  perche'  nel  ricorso sono
formulate specifiche censure solamente rispetto a tali norme.
   3.2.  -  Questa  Corte  ha  gia'  affermato  che sono lesive della
competenza  statale  in materia di politica estera le norme regionali
che  prevedano,  in  capo  alla  Regione, il potere di determinazione
degli  obiettivi della cooperazione internazionale e degli interventi
di  emergenza  ed  il  potere  di  individuazione dei destinatari dei
benefici  sulla  base  di  criteri fissati dalla stessa Regione. Tali
norme,  infatti,  implicando  l'impiego  diretto  di risorse, umane e
finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici
alle  popolazioni  e  agli  Stati beneficiari ed entrando in tal modo
nella   materia  della  cooperazione  internazionale,  autorizzano  e
disciplinano attivita' di politica estera (sentenze n. 131 del 2008 e
n. 211 del 2006).
   3.3.  -  La  legge censurata determina in generale, nell'art. 2, i
tre  possibili  ambiti  di  intervento  della  Regione («cooperazione
internazionale  con  i  Paesi  in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione»;   «educazione,   formazione   e   studio»;   «emergenze
straordinarie  e  di  carattere umanitario») e, negli artt. 4, 5 e 6,
definisce,   rispettivamente,  i  caratteri  di  ciascuna  delle  tre
predette categorie di iniziative.
   In  particolare,  l'art.  4  disciplina  attivita' di cooperazione
internazionale  consistenti in progetti che richiedono un intervento,
definito  nel  tempo  e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di
azioni  di  autosviluppo  sostenibile delle popolazioni destinatarie,
finalizzati  a  ricercare  la  partecipazione  attiva e diretta delle
popolazioni  medesime,  allo  scopo di valorizzarne le risorse umane,
culturali e materiali; ovvero consistenti in programmi che richiedono
un  intervento  complesso  e  protratto nel tempo che sono volti alla
realizzazione   di   azioni   di  cooperazione  o  di  iniziative  di
partenariato   territoriale   tra  le  comunita'  destinatarie  e  la
comunita'   valdostana   oppure   sono  diretti  all'assistenza  alle
istituzioni  pubbliche  locali  dei  Paesi  destinatari,  al  fine di
contribuire allo sviluppo delle capacita' amministrative e gestionali
locali.
   Tali   iniziative  rientrano  evidentemente  nella  materia  della
politica  estera  di  cui  all'art.  117,  secondo comma, lettera a),
Cost.,  cosi'  come  definita dalle sentenze n. 211 del 2006 e n. 131
del 2008.
   3.4.  -  L'art.  6  della  legge  reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2007
prevede,  a  sua  volta,  attivita'  straordinarie  di emergenza e di
carattere  umanitario.  La  norma stabilisce che, in quest'ambito, la
Regione puo' sia attuare iniziative proprie ai sensi della legge reg.
Valle  d'Aosta  18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita'
regionali di protezione civile), sia aderire ad iniziative promosse a
livello statale o internazionale.
   Circa la prima categoria di iniziative, la disposizione impugnata,
mediante  il  richiamo  alla  legge  reg.  n. 5  del 2001, abilita la
Regione Valle d'Aosta a promuovere ed attuare nel territorio di Stati
esteri  le  attivita'  di  protezione  civile previste dalla predetta
legge regionale.
   Anche  tale  disposizione invade la sfera di competenza statale di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
   Questa  Corte,  con  riferimento  ad  analoghe iniziative previste
dall'art.   6  della  legge  reg.  Calabria  10  gennaio  2007,  n. 4
(Cooperazione  e relazioni internazionali della Regione Calabria), ha
affermato  che  «rientrano  [...]  nella politica estera dello Stato,
come  iniziative  di  cooperazione,  sia la fornitura di materiali di
prima  necessita' e attrezzature alle popolazioni colpite, implicando
delle  scelte  nella  individuazione delle popolazioni da aiutare (si
pensi  al  conflitto  armato  tra  due  Stati); sia la collaborazione
tecnica,  anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale
coordinamento   delle   risorse   umane   messe   a  disposizione  da
associazioni,  istituti,  Enti  pubblici o privati, che presuppone la
scelta  delle  aree  geografiche  e  delle popolazioni cui offrire la
collaborazione  tecnica;  sia  il  sostegno  a  Enti  che operano per
finalita'  di cooperazione umanitaria e di emergenza; sia, infine, la
raccolta  e  la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche
sottoscrizioni  di  denaro  da  far  affluire su apposito capitolo di
bilancio  per  interventi  a  favore  delle  popolazioni  colpite  da
emergenze» (sentenza n. 131 del 2008).
   Identica   natura   hanno   le   attivita'  di  protezione  civile
disciplinate  dall'art.  6  della  legge impugnata, le quali, secondo
quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 6, sono finalizzate «a
fronteggiare  situazioni  eccezionali  causate da calamita' naturali,
conflitti   armati   e   processi  di  pacificazione,  situazioni  di
denutrizione   o   gravi  carenze  igienico-sanitarie»  e,  pertanto,
attribuiscono  alla  Regione  una larga autonomia nell'individuazione
dei  Paesi  beneficiari  e  nella  definizione  delle  iniziative  da
attuare.
   Passando  agli interventi stabiliti dalla Regione Valle d'Aosta in
adesione   ad  attivita'  di  protezione  civile  o  di  soccorso  ed
assistenza  promosse  a livello statale, il comma 3 dell'art. 6 della
legge  reg.  Valle  d'Aosta  n. 6  del  2007  dispone  che restano di
competenza regionale le scelte in ordine alle modalita' di attuazione
(ad   esempio,   la   scelta   dei  soggetti  destinati  ad  eseguire
concretamente  l'intervento, oppure quella del contributo concreto da
offrire).
   Questo,  sia  pur  limitato,  ambito  di autonomia attribuito alla
Regione  invade  la  sfera che l'art. 117, secondo comma, lettera a),
Cost., riserva allo Stato, poiche' attengono alla politica estera non
solamente  la  decisione circa l'attuazione o meno di un intervento a
favore  di  un  Paese  ed il tipo di iniziativa da adottare, ma anche
l'individuazione  delle  concrete  modalita'  di  attuazione  di  una
determinata iniziativa in favore di uno Stato estero.
   L'art.  6  della  legge  regionale  Valle  d'Aosta  n. 6  del 2007
prevede,  infine, che la Regione possa aderire ad iniziative promosse
«a    livello    internazionale».    Anche    tale    previsione   e'
costituzionalmente illegittima.
   Infatti,  la circostanza per la quale l'iniziativa di cui di volta
in  volta si tratti sia stata promossa da singoli Stati esteri ovvero
da  organizzazioni  internazionali non esclude affatto il rischio che
essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il
quale ben puo' avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da quegli
altri Stati o da quelle organizzazioni internazionali.
   In  conclusione,  l'art.  6  e' integralmente illegittimo, poiche'
tutte  le  iniziative  da esso disciplinate (sia quelle proprie della
Regione,  sia  quelle  attuate  in  adesione  di interventi statali o
internazionali) invadono la competenza statale in materia di politica
estera.
   3.5.   -   Dall'illegittimita'   degli   artt.  4  e  6,  discende
automaticamente  quella  dell'art. 2, comma 2, della legge censurata,
limitatamente  alle lettere a) e c), le quali prevedono, in generale,
rispettivamente,  le  iniziative di cooperazione internazionale con i
Paesi  in  via  di  sviluppo  e  con  i  Paesi  in via di transizione
(disciplinate  specificatamente  dall'art.  4)  e  quelle  in caso di
emergenze  straordinarie  e  di  carattere  umanitario  (disciplinate
specificatamente dall'art. 6).
   3.6.  -  L'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 2, comma 2,
lettere  a)  e c), 4 e 6 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del
2007  non e' esclusa per il fatto che l'art. 1, comma 2, della stessa
legge regionale stabilisca che le iniziative sono promosse ed attuate
dalla  Regione  «nell'ambito  delle proprie competenze e nel rispetto
degli  indirizzi di politica estera dello Stato». Infatti - come gia'
affermato  dalle  sentenze  n. 131  del  2008  e  n. 211 del 2006 con
riferimento a disposizioni di analogo tenore contenute in altre leggi
regionali -  una  simile  clausola  non  e' idonea a salvaguardare le
prerogative dello Stato in materia di politica estera.
   La  sentenza  n. 211 del 2006 ha chiarito, poi, che l'art. 6 della
legge   5   giugno   2003,  n. 131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento   della  Repubblica  alla  legge  costituzionale  18
ottobre  2001,  n. 3),  lungi  dal  porsi in contrasto con la riserva
esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta,
proprio  sul  presupposto  della  inderogabilita'  della ripartizione
delle  competenze  legislative di cui al titolo V della parte seconda
della   Costituzione,   specifiche   e  particolari  cautele  per  lo
svolgimento   concreto   della  sola  condotta  internazionale  delle
Regioni.
   Inoltre  non  costituisce un argomento a favore della legittimita'
della  legge  impugnata  il  fatto che la Regione Valle d'Aosta abbia
gia'  a  suo  tempo  emanato una legge in materia e, precisamente, la
legge  della  Regione  Valle d'Aosta 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi
regionali  di  cooperazione  e  solidarieta'  con  i  Paesi in via di
sviluppo).
   In  realta'  la  disciplina  dettata da quella legge (poi abrogata
dall'art.  10  della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007), si
collocava  nell'ambito  di  quanto previsto dalla legge statale n. 49
del  1987.  Essa,  infatti,  riguardava l'attivita' propositiva della
Regione  di cui all'art. 2 della menzionata legge statale (oltre alla
attivita'  di  formazione, informazione ed educazione da svolgere sul
territorio regionale).
   Infine,  irrilevante  e'  il  fatto  che  gia'  l'art. 5, comma 1,
lettera  a),  della  legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006,
n. 8  (Disposizioni  in  materia  di  attivita' e relazioni europee e
internazionali  della  Regione autonoma Valle d'Aosta), non impugnato
dallo  Stato,  dispone che la Giunta regionale provvede, tra l'altro,
alla  realizzazione  di  iniziative  nel  settore  «cooperazione allo
sviluppo, solidarieta' internazionale e aiuto umanitario».
   Invero,  secondo  tale  norma,  le  iniziative  in  questione sono
realizzate  «nell'ambito delle attivita' di rilievo internazionale ed
europeo   di  cui  all'articolo  2»  e  quest'ultimo,  a  sua  volta,
stabilisce  che  la  Regione opera «nell'esercizio delle attivita' di
rilievo   internazionale   nelle   materie  di  sua  competenza».  Le
disposizioni  della  legge  regionale  Valle  d'Aosta  n. 8 del 2006,
dunque,  riguardano  in  generale attivita' di rilievo internazionale
della  Regione  nelle  materie di competenza della Regione medesima e
non  anche  in  quelle, come appunto la politica estera, che tali non
sono.
   3.7. - Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e
7  della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 non sono fondate
perche'  si  riferiscono  a  disposizioni non lesive della competenza
statale in materia di politica estera.
   Infatti,    venuta    meno,    a   seguito   della   dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a)
e  c), 4 e 6, la possibilita' per la Regione di promuovere ed attuare
autonomamente   interventi   di   cooperazione  allo  sviluppo  e  di
solidarieta'  internazionale,  l'art.  3 -  che definisce i «soggetti
della    cooperazione    allo    sviluppo    e   della   solidarieta'
internazionale» -  si puo' applicare solamente al fine di individuare
i  soggetti  che  attuano  le  iniziative di educazione, formazione e
studio di cui all'art. 5 (norma non impugnata e concernente attivita'
da  svolgere  nell'ambito  del  territorio  regionale  e dirette alla
comunita' regionale).
   Analoghe  considerazioni  valgono  per  l'art.  7 disciplinante la
programmazione:  se  l'attivita'  consentita dalla legge e' solamente
quella di educazione, formazione e studio, la predetta programmazione
puo' avere ad oggetto solo tale attivita'.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 2, comma 2,
lettere  a)  e  c),  4 e 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 17
aprile  2007,  n. 6  (Nuove  disposizioni  in  materia  di interventi
regionali   di   cooperazione   allo   sviluppo   e  di  solidarieta'
internazionale);
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt.  3  e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 6 del
2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera
a),  della  Costituzione,  e  2  e  3  della  legge costituzionale 26
febbraio  1948,  n. 4  (Statuto  speciale  per la Valle d'Aosta), dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso indicato in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola