N. 290 SENTENZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Impugnazione  di numerose
  disposizioni  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
  con  modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione
  delle  sole  questioni  relative  all'art.  28,  comma 1 - Rinvio a
  separate pronunce sulle altre questioni.
- D.L.   4   luglio  2006,  n. 223  (convertito,  con  modificazioni,
  dall'art.  1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 28,
  comma 1.
- Costituzione,  artt.  117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge
  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,  art.  10;  statuto della
  Regione  Valle  d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1,
  lettera f).
Impiego  pubblico  -  Riduzione  del  20%  delle  diarie per missioni
  all'estero   -   Applicabilita'   al  personale  appartenente  alle
  amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
  2001  -  Ricorso  della Regione Valle d'Aosta - Asserita estensione
  della  norma anche al personale della Regione e degli enti locali -
  Lamentata  introduzione di vincolo puntuale a singola voce di spesa
  con  violazione dell'autonomia finanziaria nonche' delle competenze
  statutarie  regionali  -  Esclusione  - Interpretazione restrittiva
  della  norma denunciata e conseguente inapplicabilita' della stessa
  al  personale  della  Regione  e  dei  Comuni della Valle d'Aosta -
  Inammissibilita'   delle  questioni  per  difetto  di  interesse  a
  ricorrere.
- D.L.   4   luglio  2006,  n. 223  (convertito,  con  modificazioni,
  dall'art.  1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 28,
  comma 1.
- Costituzione,  artt.  117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge
  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3,  art.  10;  statuto della
  Regione  Valle  d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1,
  lettera f).
(GU n.31 del 23-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1,
del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge 4 agosto 2006,
n. 248,  promosso  con  ricorso  della  Regione  Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste,  notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il
19 ottobre 2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il giudice relatore
Franco Gallo;
   Uditi  l'avvocato  Francesco  Saverio  Marini per la Regione Valle
d'Aosta  e  l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste, nell'impugnare
numerose   disposizioni  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223
(Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale),  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  4  agosto  2006, n. 248, ha promosso questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art. 28, comma 1, del suddetto decreto-legge, in
riferimento:  a)  agli  artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione, nonche' all'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione);  b) all'art. 2, lettera a), dello statuto speciale per
la Valle d'Aosta; c) agli artt. 3, lettera f), di detto statuto, 117,
terzo  comma,  e 119, secondo comma, Cost., nonche' all'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001.
   Ad  avviso  della  ricorrente,  la  norma  denunciata  -  la quale
prevede, nel primo periodo, che «Le diarie per le missioni all'estero
di  cui  alla  tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998,
e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 202  del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto» e, nel secondo
periodo,  che «La riduzione si applica al personale appartenente alle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165,  e successive modificazioni» -
fissa  vincoli  puntuali  a  singole  voci di spesa dei bilanci della
Regione  e degli enti locali e, cosi' facendo, lede la loro autonomia
finanziaria  di  spesa,  violando  gli artt. 117, terzo comma, e 119,
secondo  comma, Cost., «che garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della
legge  cost.  n. 3  del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria
della Regione Valle d'Aosta».
   Sempre  per  la  ricorrente,  la  norma  censurata,  imponendo una
riduzione  del  20 per cento delle diarie del personale della Regione
in  missione all'estero, viola, altresi', l'art. 2, lettera a), dello
statuto   speciale,   il  quale  riserva  alla  potesta'  legislativa
regionale  la  disciplina  nella  materia «ordinamento degli uffici e
degli  enti  dipendenti  dalla Regione e stato giuridico ed economico
del  personale».  La  determinazione  normativa  di  una  diaria o di
un'indennita'  di  trasferta  per  missioni  all'estero rientrerebbe,
infatti,  nell'ambito  materiale riguardante il trattamento economico
del dipendente regionale, complessivamente considerato.
   La  Regione sostiene, inoltre, che il denunciato art. 28, comma 1,
del  citato  d.l.  n. 223 del 2006 si pone in contrasto con l'art. 3,
lettera  f),  dello  statuto  di autonomia, il quale attribuisce alla
stessa  Regione  la  potesta'  di  introdurre  norme  legislative  di
integrazione  ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con
legge  dello  Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Ad
avviso  della  ricorrente, il combinato disposto di tale disposizione
statutaria  e  degli  artt.  117,  terzo comma, e 119, secondo comma,
Cost.  «qualifica la competenza normativa della Valle D'Aosta in tale
materia  (in forza della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3
del  2001)  non  piu'  come  meramente  suppletiva  rispetto a quella
statale,  ma  garantita  nell'ambito  dei  principi  di coordinamento
stabiliti   dallo  Stato,  il  quale  deve,  dunque,  limitarsi  alla
fissazione  di  tali principi». La potesta' legislativa in materia di
autonomia finanziaria locale si articolerebbe, cioe', su due livelli,
statale  e  regionale, con la conseguenza che la legislazione statale
non  potrebbe  vincolare, come invece fa la norma censurata, la spesa
per il personale delle amministrazioni comunali.
   Per  la  Regione  Valle  d'Aosta,  la  norma denunciata troverebbe
applicazione  anche  per le Regioni a statuto speciale, nonostante la
clausola contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso d.l. n. 223
del  2006, la quale stabilisce che quanto da esso disposto si applica
alle  Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano  «in  conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di  attuazione».  Tale  clausola di salvaguardia avrebbe, infatti, un
significato   ambiguo,   perche'  le  norme  censurate  prevedrebbero
espressamente  la  propria  applicabilita'  alle  Regioni  a  statuto
speciale  e  alle Province autonome di Trento e Bolzano e perche', in
ogni  caso,  il loro tenore letterale non consentirebbe di escluderne
con  certezza  l'applicabilita'  alle  suddette  Regioni  e  Province
autonome.  La  rilevata  ambiguita'  di significato della clausola di
salvaguardia consente, ad avviso della ricorrente, di interpretare la
norma  denunciata  in  senso lesivo delle attribuzioni della Regione,
con  la  conseguenza  che  le  norme stesse possono essere oggetto di
impugnazione,   sulla   scorta   della   giurisprudenza  della  Corte
costituzionale,  per  la  quale  «il  giudizio in via principale puo'
concernere   questioni   sollevate   sulla  base  di  interpretazioni
prospettate  dal  ricorrente  come possibili, a condizione che queste
ultime  non  siano  implausibili e irragionevolmente scollegate dalle
disposizioni  impugnate  cosi' da far ritenere le questioni del tutto
astratte o pretestuose».
   2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo, in via pregiudiziale, per l'inammissibilita', e,
nel  merito,  per l'infondatezza delle proposte questioni, osservando
che:  a)  «deve [...] dubitarsi che la norma in questione si applichi
al  personale  della  Regione  e che, pertanto, la censura sia, sotto
tale  profilo  ammissibile»;  b) la disposizione censurata risponde a
evidenti  finalita'  di  razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica  per  il  rispetto  del  patto di stabilita' ed e', percio',
riconducibile  alla  competenza  legislativa  statale  in  materia di
coordinamento della finanza pubblica.
   3.  -  Con  memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce quanto gia' affermato
nell'atto  di costituzione ed eccepisce la manifesta inammissibilita'
del   ricorso   per  «insussistenza  ab  origine  della  materia  del
contendere»,  sul  rilievo che l'art. 1, comma 1-bis, del citato d.l.
n. 223  del  2006 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti
delle   Regioni   a   statuto  speciale,  perche'  «ha  espressamente
subordinato   l'applicabilita'  della  disciplina  recata  dal  [...]
decreto [...] alla conformita' della suddetta disciplina agli statuti
speciali di siffatte regioni e alle relative norme di attuazione».
   4. - La discussione del giudizio di legittimita' costituzionale e'
stata  rinviata  a nuovo ruolo e poi nuovamente fissata per l'udienza
del 24 giugno 2008.
   5.  -  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza, la
ricorrente, senza rinunciare al ricorso, ha precisato che «il ricorso
aveva  una finalita' tuzioristica», perche' «la norma censurata [...]
effettivamente  sembra non doversi ritenere vincolante per la Regione
Valle  d'Aosta,  nella  quale il calcolo delle diarie in questione e'
sottoposto ad un regime contrattualizzato e non risponde ai parametri
tabellari fissati a livello statale».
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste, nell'impugnare
numerose   disposizioni  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223
(Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale),  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge   4   agosto   2006,  n. 248,  dubita,  in  particolare,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1.
   Ad  avviso  della  ricorrente, il denunciato art. 28, comma 1 - il
quale  prevede,  nel  primo  periodo,  che «Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 27
agosto  1998,  e  successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto» e,
nel  secondo  periodo,  che  «La  riduzione  si  applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n. 165,   e   successive
modificazioni»  -,  viola:  a)  gli  artt.  117,  terzo comma, e 119,
secondo  comma,  della  Costituzione  -  «che  garantiscono, ai sensi
dell'art.  10  della  legge  cost.  n. 3  del 2001, anche la sfera di
autonomia  finanziaria  della Regione Valle d'Aosta» -, perche' fissa
vincoli  puntuali a singole voci di spesa dei bilanci della Regione e
degli   enti   locali  e,  cosi'  facendo,  lede  la  loro  autonomia
finanziaria di spesa; b) l'art. 2, lettera a), dello statuto speciale
-  il quale riserva alla potesta' legislativa regionale la disciplina
in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione  e  stato giuridico ed economico del personale» -, perche' la
determinazione   normativa  di  una  diaria  o  di  un'indennita'  di
trasferta  per  missioni  all'estero  rientra  nell'ambito  materiale
riguardante  il trattamento economico del dipendente regionale; c) il
combinato disposto degli artt. 3, lettera f), dello statuto speciale,
117,  terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., che, sempre «in forza
della  clausola  di  cui  all'art.  10  legge  cost.  n. 3 del 2001»,
qualifica  -  nell'ambito  dei  principi  individuati con legge dello
Stato,  in  materia  di  finanze regionali e comunali - la competenza
normativa   della   Regione   ad   introdurre  norme  legislative  di
integrazione  ed  attuazione  «non  piu'  come  meramente  suppletiva
rispetto  a  quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di
coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve, dunque, limitarsi
alla fissazione di tali principi», non potendo vincolare la spesa per
il personale delle amministrazioni comunali.
   2.  -  La  trattazione  delle  indicate  questioni di legittimita'
costituzionale  viene qui separata da quella delle questioni relative
ad  altre  disposizioni  dello  stesso decreto-legge, promosse con il
medesimo  ricorso  e  per  le quali e' opportuno procedere a un esame
distinto.
   3.  - L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce che le questioni
sono  inammissibili  per difetto di interesse a ricorrere, osservando
che  «deve  [...]  dubitarsi che la norma in questione si applichi al
personale della Regione».
   L'eccezione  e'  fondata,  come  riconosce  la  stessa  ricorrente
affermando, nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza, che
«il  ricorso  aveva  una  finalita' tuzioristica» in quanto «la norma
censurata [...] effettivamente sembra non doversi ritenere vincolante
per la Regione».
   Il  censurato  comma  1  dell'art. 28 del decreto-legge n. 223 del
2006  prevede,  nel  primo  periodo,  che  «Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 27
agosto  1998,  e  successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto».
Detta tabella e' allegata al citato decreto ministeriale - intitolato
«Adeguamento  delle  diarie  di  missione  all'estero  del  personale
statale,  civile  e  militare,  delle universita' e della scuola» - e
riguarda,  in  particolare,  le  diarie nette per missioni all'estero
riferite  esclusivamente  ai «gruppi di personale dello Stato e delle
Universita»,  senza  menzionare  in  alcun  modo  il  personale delle
Regioni e degli enti locali.
   Di  conseguenza,  il secondo periodo dello stesso comma 1 - per il
quale  «La  riduzione  si  applica  al  personale  appartenente  alle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» - deve
essere   interpretato   restrittivamente,  in  conformita'  a  quanto
disposto  dal  primo  periodo  del  medesimo  comma, che, mediante il
richiamo   alla   indicata  tabella  B  allegata  al  citato  decreto
ministeriale,  circoscrive  l'ambito soggettivo di applicazione della
norma  denunciata  alle  categorie  di  personale menzionate in detta
tabella.  Tale  norma,  pertanto, non si riferisce al personale della
Regione  e  dei  Comuni  della  Valle  d'Aosta; e cio' ancorche' essa
contenga,  nel  secondo  periodo  del  comma  1,  il  richiamo  a una
disposizione  -  l'art.  1,  comma  2, del citato decreto legislativo
n. 165  del  2001  - che, al solo fine di definire in via generale le
amministrazioni pubbliche, comprende tra di esse anche le Regioni e i
Comuni.
   Tale  interpretazione trova, del resto, conferma nella circostanza
che   anche  la  legislazione  regionale  e  i  contratti  collettivi
applicabili  al  personale  regionale e comunale non contengono alcun
riferimento  al  citato  d.m.  27  agosto  1998  o  alla disposizione
censurata,  ai  fini  della  determinazione delle diarie per missioni
all'estero.
   Dalla   rilevata   inapplicabilita'   della  norma  denunciata  al
personale  della  Regione  e  dei  Comuni della Valle d'Aosta deriva,
dunque,  l'inammissibilita' delle sollevate questioni, per difetto di
interesse a ricorrere.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata   a   separate  pronunce  la  decisione  delle  restanti
questioni  di  legittimita' costituzionale del decreto-legge 4 luglio
2006,  n. 223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e
sociale,  per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto
all'evasione  fiscale),  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1,
comma  1,  della  legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse dalla Regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
del   comma  1  dell'art.  28  del  decreto-legge  n. 223  del  2006,
convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1 della legge n. 248 del
2006,  promosse,  in  riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119,
secondo  comma,  della  Costituzione,  agli artt. 2, lettera a), e 3,
lettera  f),  dello  statuto  speciale  per  la Valle d'Aosta nonche'
all'art.   10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla
Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  con  il ricorso indicato in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola