N. 291 SENTENZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Corte  dei  conti  -  Giudizio  di  conto  - Relazione del magistrato
  relatore  e  decreto di fissazione della conseguente udienza per la
  celebrazione del giudizio - Notifica al solo agente contabile e non
  anche  all'amministrazione  interessata  -  Ritenuta violazione dei
  principi del contraddittorio e di parita' processuale - Sufficienza
  dell'intervento  del  pubblico  ministero  contabile  a garanzia di
  detti principi - Non fondatezza della questione.
- R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. da 30 a 42.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.
(GU n.31 del 23-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli da 30 a 42
del   regio   decreto  13  agosto  1933,  n. 1038  (Approvazione  del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),
promosso  con  ordinanza  del  5  giugno  2007 dalla Corte dei conti,
sezione  giurisdizionale  per  la  Regione siciliana nel giudizio sul
conto  reso  dalla  Bipielle Societa' di gestione del credito s.p.a.,
nella  qualita'  di  cassiere dell'Azienda ospedaliera V. Cervello di
Palermo,  iscritta al n. 803 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  n. 49,  prima  serie
speciale, dell'anno 2007;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 25 giugno 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  del  5  giugno  2007, notificata in data 12
settembre  2007,  iscritta al n. 803 del registro ordinanze dell'anno
2007,  la  Corte  dei  conti,  sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana,  solleva,  in  riferimento  agli  artt.  24 e 111, secondo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
degli  articoli  da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038
(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
Corte  dei conti), nella parte in cui, «nel regolare la procedura del
giudizio  di  conto,  non  prevedono  che la relazione del magistrato
relatore  in  uno  al decreto di fissazione della conseguente udienza
per  la  celebrazione  del  giudizio  di conto stesso, sia notificata
anche all'Amministrazione».
   1.1.  -  Le disposizioni censurate prevedono la trasmissione della
suddetta  relazione  al  solo  procuratore generale (art. 30) e, piu'
complessivamente  (articoli  da  31 a 42), la partecipazione del solo
pubblico  ministero  contabile (e non della pubblica amministrazione)
al giudizio sul conto reso o omesso dal contabile.
   2.  -  In  punto  di  fatto, la rimettente sezione regionale della
Corte dei conti chiarisce:
    a)  che  il magistrato relatore, esaminando i conti dei tesorieri
di  diverse Aziende U.S.L. ed ospedaliere della Provincia di Palermo,
ha  contestato  la  legittimita'  della  liquidazione degli interessi
passivi  posti  a  carico  dell'Azienda  ospedaliera "V. Cervello" di
Palermo  per  anticipazioni  di  cassa  da  parte del tesoriere Banca
Popolare  Italiana  s.p.a., da cui risulta un debito finale, a carico
dell'Azienda ospedaliera, di € 646, 79;
    b)  che  il  magistrato  relatore  nella sua relazione ha chiesto
l'iscrizione  a ruolo del conto in questione, al fine di accertare il
«superiore  addebito a carico dell'Azienda ed in favore del contabile
"Banca  Popolare  Italiana  s.p.a.",  con  contestuale  discarico  di
quest'ultima»;
    c) che il Presidente di sezione ha fissato con decreto apposto in
calce  alla  suddetta  relazione  l'udienza  di  trattazione e che la
relazione,  unitamente  al  decreto  presidenziale,  e'  stata,  poi,
notificata alla societa' contabile;
    d)  che «Bipielle» Societa' di gestione del credito s.p.a., quale
mandataria  della  "Banca Popolare Italiana S.p.a." ha depositato una
memoria  di  costituzione,  aderendo  alle conclusioni del magistrato
relatore;
    e)  che  la relazione non risulta, invece, notificata all'Azienda
ospedaliera  «V.  Cervello» di Palermo, la quale non si e', pertanto,
costituta nel giudizio di conto.
   2.1.  - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il  giudice rimettente rileva che tale mancata notifica e, quindi, la
mancata  partecipazione dell'Azienda ospedaliera al giudizio derivano
dalla  disciplina positiva degli impugnati artt. da 30 a 42 del regio
decreto  n. 1038  del  1933, il quale configura il giudizio di conto,
«configurando  il  contraddittorio  esclusivamente  nei confronti del
contabile».
   Questa disciplina sarebbe, tuttavia, in contrasto con gli artt. 24
e 111, secondo comma, della Costituzione.
   Tali disposizioni costituzionali, secondo il rimettente, impongono
anzitutto   al   legislatore   che   ogni   processo  si  svolga  nel
contraddittorio e nella parita' processuale delle parti sostanziali.
   Parti  sostanziali sarebbero, nella specie, non solo il contabile,
ma  anche  l'amministrazione  interessata,  dato  che essa subisce le
conseguenze  giuridiche  «dell'accertamento giudiziale dell'eventuale
credito/debito  riconosciuto  ed  accertato  dalla  Corte  in capo al
contabile».
   La  mancata partecipazione di una parte sostanziale al giudizio di
conto varrebbe a negare il contraddittorio e a determinare una chiara
ed illegittima disparita' tra le parti.
   Ne'  «la  pur  necessaria  partecipazione  del p.m., quale garante
"dell'imparziale   buona   gestione   contabile"»   sarebbe,  per  il
remittente,  sufficiente  a  «soddisfare  di  per  se'  la  richiesta
condizione  di  parita' processuale e di contraddittorio tra le parti
sostanziali».
   A  conferma  di  tale  tesi  la rimettente sezione regionale della
Corte  dei  conti  richiama  la  sentenza  n. 1  del 2007 della Corte
costituzionale,  che, in materia di giudizio per il rimborso di quote
inesigibili  d'imposta, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli  articoli  52,  53  e 54 del medesimo regio decreto n. 1038 del
1933,  nella  parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore
sia  notificato  all'amministrazione  finanziaria e che anche ad essa
siano dati gli ulteriori avvisi.
   Alla luce della prospettata analogia tra le due questioni, secondo
la  rimettente  Corte  dei  conti,  dovrebbe  allora  dichiararsi  la
illegittimita'  costituzionale  pure degli artt. da 30 a 42 del regio
decreto  n. 1038  del  1933,  nella  parte  in  cui, «nel regolare la
procedura  del  giudizio di conto, non prevedono che la relazione del
magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente
udienza  per  la  celebrazione  del  giudizio  di  conto  stesso, sia
notificata anche all'Amministrazione».
   2.2.  -  Il  giudice  rimettente  chiarisce  di  stare  celebrando
l'udienza  del  giudizio  di  conto e, in ordine alla rilevanza della
questione,   sostiene  che  dall'accoglimento  di  essa  nei  termini
prospettati  «deriverebbe  la  necessita' di procedere ai surriferiti
adempimenti   processuali   per   la   corretta   instaurazione   del
contraddittorio  con l'Amministrazione e l'ulteriore regolare seguito
del giudizio di conto».
   2.3.  -  Il rimettente dispone, infine, la notifica dell'ordinanza
di  rimessione  alla  indicata  Azienda  ospedaliera,  affermando che
questa  sarebbe  portatrice  di  un  interesse  personale  e  diretto
strettamente legato al giudizio in corso, che potrebbe trovare tutela
solo attraverso un'eventuale costituzione nel giudizio incidentale di
costituzionalita'. Ed invoca, sul punto, le sentenze n. 42 del 1991 e
n. 314 del 1993 della Corte costituzionale.
   3.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  depositato  una  memoria, con la quale chiede che la
questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
   3.1. - La difesa erariale ricostruisce, anzitutto, il procedimento
del  giudizio  di conto, rilevando come in esso il pubblico ministero
intervenga  a  tutela  dell'ordinamento,  degli interessi generali ed
indifferenziati  della collettivita', ma, al contempo, agisca anche a
tutela  degli  interessi  concreti  e particolari dei singoli e delle
amministrazioni pubbliche.
   Proprio la necessaria partecipazione del pubblico ministero, quale
garante  imparziale non solo della buona gestione contabile, ma anche
degli   interessi  dei  singoli  e  delle  amministrazioni  pubbliche
interessate,  varrebbe, per l'Avvocatura dello Stato, a soddisfare la
condizione  di  parita' processuale e di contraddittorio tra le parti
sostanziali del rapporto.
   3.2.  -  Sotto  questo  profilo,  la  questione  sarebbe,  allora,
manifestamente infondata. Ma essa, per l'Avvocatura generale, sarebbe
pure  (e  prima ancora) inammissibile, dacche' la richiesta pronuncia
additiva    tesa    a    configurare   una   diretta   partecipazione
dell'amministrazione  interessata  al  giudizio di conto, piu' che ad
attuare  gli  evocati  principi  costituzionali, verrebbe piuttosto a
modificare  radicalmente  il  modello processuale esistente ovvero ad
effettuare  una  scelta  normativa non costituzionalmente obbligata e
rimessa unicamente alle scelte discrezionali del legislatore.
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana,  solleva,  in  riferimento  agli  artt.  24 e 111, secondo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
degli  articoli  da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038
(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
Corte  dei conti), nella parte in cui, «nel regolare la procedura del
giudizio  di  conto,  non  prevedono  che la relazione del magistrato
relatore  in  uno  al decreto di fissazione della conseguente udienza
per  la  celebrazione  del  giudizio  di conto stesso, sia notificata
anche all'Amministrazione».
   1.1.  - Il rimettente censura le disposizioni denunciate in quanto
esse  (art. 30) prevedono la trasmissione della suddetta relazione al
solo procuratore generale ed inoltre (articoli da 31 a 42), prevedono
la  partecipazione  del solo pubblico ministero contabile e non della
pubblica amministrazione al giudizio di conto.
   Il  rimettente sostiene che l'amministrazione interessata dovrebbe
essere  parte  del  giudizio  di  conto,  dato  che  essa  subisce le
conseguenze  giuridiche  «dell'accertamento giudiziale dell'eventuale
credito/debito  riconosciuto  ed  accertato  dalla  Corte  in capo al
contabile», e che la mancata partecipazione al giudizio di tale parte
sostanziale contrasterebbe con il diritto di difesa, con il principio
del  contraddittorio  e  con  il principio della parita' delle parti,
sanciti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.
   Ne'  «la  pur  necessaria  partecipazione  del p.m., quale garante
"dell'imparziale   buona   gestione   contabile"»   sarebbe,  per  il
rimettente,  sufficiente  a  «soddisfare  di  per  se'  la  richiesta
condizione  di  parita' processuale e di contraddittorio tra le parti
sostanziali».
   Il  giudice  a  quo  richiama, sul punto, il precedente costituito
dalla  sentenza  n. 1  del  2007  di  questa Corte, che ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del medesimo
regio  decreto  n. 1038  del  1933,  proprio  nella  parte in cui non
prevedono    che    il    ricorso    dell'esattore   sia   notificato
all'amministrazione  finanziaria  e  che anche ad essa siano dati gli
ulteriori  avvisi  nell'ambito del giudizio per rifiutato rimborso di
quote di imposta inesigibili.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1.  -  Il  rimettente  chiede,  in buona sostanza, una pronuncia
additiva  che  valga  ad  imporre  la  partecipazione  necessaria  al
giudizio   di   conto   dell'amministrazione  interessata,  ritenendo
insufficiente  la partecipazione del pubblico ministero contabile per
la rappresentazione degli interessi di quest'ultima.
   Questa  Corte ha piu' volte chiarito (si vedano le sentenze n. 104
del  1989  e  n. 65  del  1992)  che  il pubblico ministero contabile
interviene  a  tutela  dell'ordinamento e degli interessi generali ed
indifferenziati  della  collettivita'  e,  al  contempo,  agisce, per
questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei
singoli  e  delle  amministrazioni  pubbliche. Cio' vale, pertanto, a
ritenere  integrato  il principio del contraddittorio e rispettato il
principio di parita' processuale.
   2.2.  -  A tale consolidato indirizzo la recente sentenza n. 1 del
2007,  invocata  dal  rimettente, non apporta alcuna modifica che sia
rilevante ai fini del presente giudizio.
   Con  tale  pronuncia,  infatti,  si  e'  ritenuta l'illegittimita'
costituzionale  degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto n. 1038 del
1933,  proprio  perche'  si e' ritenuto che il giudizio per rifiutato
rimborso  di  quote  di  imposta  inesigibili  fuoriesca dallo schema
generale dei giudizi contabili.
   Si  e'  ritenuto,  in specie, che la peculiarita' di tale giudizio
discenda dal fatto che esso sia promosso ad istanza di parte, nonche'
nell'interesse  esclusivo  o  dell'esattore, o (caso meno frequente a
verificarsi)    dell'Amministrazione,    considerata   in   posizione
paritetica  a  quella  della  parte  privata. Ed in considerazione di
questa  specialita'  di  giudizio,  che  ha  ad  oggetto  un rapporto
paritetico  e  non  l'interesse  oggettivo  dell'ordinamento,  si  e'
ritenuto   necessario   estendere   la   legittimazione   processuale
all'Amministrazione  interessata, qualora sia l'esattore ad agire, ed
a quest'ultimo, qualora l'azione sia promossa dall'Amministrazione.
   Al  di  fuori  di  tale  ipotesi, pertanto, ed, in particolare, in
riferimento  al  giudizio  di  conto (che non presenta le evidenziate
peculiarita'  del giudizio per rifiutato rimborso di quote di imposta
inesigibili  e  che,  anzi,  presenta  specifici profili di controllo
giurisdizionale  automatico  ed  obiettivo)  il consolidato indirizzo
sopra richiamato deve essere espressamente confermato.
   2.3.  -  Alla  luce  di  quanto appena osservato, si deve, dunque,
escludere   qualsiasi   violazione   degli   artt.  24  e  111  della
Costituzione.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  articoli  da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038
(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
Corte  dei  conti),  sollevata,  in  riferimento agli artt. 24 e 111,
secondo  comma,  della  Costituzione,  dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola