N. 292 ORDINANZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  - Sistema previdenziale forense - Pensione di invalidita'
  per  gli  avvocati  iscritti  alla Cassa nazionale di previdenza ed
  assistenza  forense  - Preclusione per coloro che si siano iscritti
  successivamente  al  compimento  del  quarantesimo  anno  di eta' -
  Lamentata  irragionevolezza  nonche'  violazione  del  principio di
  eguaglianza  e  di  quello solidaristico - Incompiuta ricostruzione
  del  quadro  normativo  di  riferimento, con conseguente difetto di
  motivazione  sulla  rilevanza  -  Manifesta  inammissibilita' della
  questione.
- Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo.
(GU n.31 del 23-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge  20  settembre  1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense),  promosso con ordinanza del 18 maggio 2007 dal Tribunale di
Bologna  nel  procedimento  civile  vertente  tra Cioffi Augusto e la
Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza forense, iscritta al
n. 778  del  registro  ordinanze  2007  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti  di  costituzione di Cioffi Augusto e della Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  forense  nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
   Uditi  gli  avvocati  Giorgio Antonini e Andrea Trentin per Cioffi
Augusto,  Massimo  Luciani  per  la  Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  18  maggio 2007, il Tribunale
ordinario   di   Bologna   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt.  4  e  5  della legge 20 settembre 1980,
n. 576  (Riforma  del  sistema previdenziale forense), per violazione
degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;
     che il rimettente riferisce che un avvocato, iscritto alla Cassa
nazionale  di previdenza e assistenza forense dal 1° luglio 1992, con
efficacia  retroattiva  dal  1 gennaio 1980, ha presentato alla Cassa
istanza  di  concessione  della pensione di invalidita', respinta, ai
sensi degli artt. 5, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), della
legge  n. 576 del 1980, risultando 1'istante iscritto alla Cassa solo
dopo il compimento del quarantesimo anno di eta';
     che  il dubbio di legittimita' costituzionale e' stato sollevato
con  riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata
disparita'  di  trattamento  fra  avvocati, a parita' di iscrizione e
contribuzione,  sulla  base  della  sola  circostanza che il rapporto
assicurativo  abbia  avuto  corso  prima  o  dopo  il  compimento del
quarantesimo  anno di eta'; nonche' all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione,  per l'assenza di tutela dell'assicurato al verificarsi
dell'evento  dannoso  oggetto  dell'assicurazione,  in violazione del
principio  solidaristico, in base al quale gli oneri previdenziali si
devono  adeguare  alla  capacita'  contributiva e l'attribuzione e la
distribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno;
     che  si  e' costituito in giudizio il professionista al quale e'
stata negata nel giudizio a quo la pensione di invalidita', chiedendo
che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata venga
accolta;
     che  si e' costituita altresi' in giudizio la Cassa nazionale di
previdenza  e  assistenza  forense,  chiedendo  che  la questione sia
dichiarata   inammissibile   e   infondata,   riservandosi  ulteriori
deduzioni nei successivi scritti difensivi;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata;
     che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha depositato memoria
la  Cassa  nazionale  di previdenza e assistenza forense, illustrando
ampiamente le ragioni di inammissibilita' e di manifesta infondatezza
della questione proposta.
   Considerato  che  il  Tribunale  ordinario di Bologna dubita della
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  4  e  5 della legge 20
settembre  1980,  n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
nella  parte  in  cui  negano il diritto alla pensione di invalidita'
agli   avvocati  che,  in  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti
contributivi, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza  forense  successivamente  al  compimento del quarantesimo
anno  di  eta', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la
ingiustificata  disparita'  di trattamento fra avvocati, a parita' di
data di iscrizione e di entita' della contribuzione, sulla base della
sola circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima
o  dopo  il  compimento  del  quarantesimo  anno di eta'; nonche' per
violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto
in  ogni  caso  il sistema previdenziale previsto per gli avvocati si
ispira  ad  un  principio  solidaristico  secondo  il quale non vi e'
necessaria  proporzionalita'  tra  contributi  versati  e pensione di
invalidita'  percepita,  quest'ultima  dovendo  invece assumere quale
parametro lo stato di bisogno;
     che  l'ordinanza  di rimessione non tiene conto che la normativa
censurata  e' stata sostanzialmente innovata dall'art. 14 della legge
11  febbraio  1992,  n. 141  (Modifiche ed integrazioni alla legge 20
settembre  1980,  n. 576,  in  materia  di  previdenza  forense  e di
iscrizione  alla  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
avvocati  e procuratori), che prevede la possibilita', per chi si sia
iscritto  alla Cassa dopo il quarantesimo anno di eta', di conseguire
ugualmente  la  pensione di invalidita' a condizione di provvedere ad
una   contribuzione   per   ciascun   anno   intercorrente   tra   il
trentanovesimo anno di eta' e l'anno anteriore all'iscrizione; con la
conseguenza  che  il  vigente  ordinamento  della  Cassa  forense non
preclude  la possibilita' di conseguire il trattamento di invalidita'
ai   lavoratori  iscritti  dopo  i  quarant'anni,  ma  lo  condiziona
semplicemente ad una regolarizzazione contributiva;
     che  il giudice a quo non ha compiutamente ricostruito il quadro
normativo  di  riferimento,  non  avendo  argomentato,  sia  pure per
escluderne  l'incidenza,  in  ordine  agli  effetti  sulla  normativa
denunciata del sopravvenuto art. 14 della legge n. 141 del 1992;
     che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente   inammissibile   per  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza (ex plurimis, sentenza n. 53 del 2008; ordinanza n. 167 del
2007).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  4  e  5  della  legge  20
settembre  1980,  n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione,  dal Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza in
epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
     Depositata in cancelleria il 18 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola