N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2008
Ordinanza del 15 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di Cittadella nel procedimento civile promosso da Gastaldi Andrea contro Polizia locale di Cittadella Circolazione stradale - Violazione non contestata immediatamente al responsabile di un'infrazione stradale - Notificazione del relativo verbale al proprietario del veicolo - Ricorso al giudice di pace proposto dal conducente autore della violazione - Ritenuto difetto di legittimazione attiva - Omessa previsione che, in caso di identificazione dell'effettivo trasgressore o di altro dei soggetti obbligati al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in data successiva alla commissione della violazione, l'autorita' amministrativa debba, anziche' possa, notificare il verbale di contestazione a tutti gli interessati - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.36 del 27-8-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento civile promosso da Gastaldi Andrea contro sindaco del comune di Cittadella iscritto al n. 438/2007 A del ruolo generale, sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa, sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, c.d.s. e art. 22 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 196 del c.d.s., in cui non e' espressamente consentito al trasgressore non destinatario del verbale di proporre opposizione, osserva questo giudice che in caso in ispecie il verbale di contestazione della violazione prevista dall'art. 142, comma 8 del d.lgs. n. 285/1992, commessa nel Comune di Cittadella il giorno 30 aprile 2007, e' stato notificato a mezzo servizio postale il 18 giugno 2007 alla sig.ra Piovesan Renza, residente in Fosso' (Venezia), via Roma n. 96, nella veste e qualita' di intestataria e proprietaria del veicolo targato BG481MA, condotto nell'occasione dal sig. Gastaldi Andrea odierno ricorrente. L'art. 204-bis comma 1 del c.d.s. consente al trasgressore, o agli altri soggetti indicati nell'art. 196 c.d.s., di proporre ricorso al giudice di pace in alternativa del prefetto. I soggetti legittimati sono, per il disposto dell'art. 196 c.d.s. citato il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, che sono obbligati in solido con l'autore della violazione. Per l'art. 201, comma 1, c.d.s., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, a uno dei soggetti indicati nell'art. 196. Qualora l'effettivo trasgressore, o altro dei soggetti obbligati, sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro 150 giorni dalla data in cui risultano dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli, l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Nel caso in esame il sig. Gastaldi Andrea risulta essere conducente del veicolo e l'effettivo, unico trasgressore. La circostanza emerge dal modulo spedito al Comando di Polizia locale del comune di Cittadella in data 6 agosto 2007 con il quale la proprietaria del veicolo informa che il conducente e autore della violazione e' il suddetto Gastaldi Andrea. Corretta e completa in tutti i suoi dati la compilazione del documento ne consegue che l'autorita' oggi opposta e' venuta a conoscenza della trasmissione del fax in data 6 agosto 2007 e che per la avvenuta identificazione del soggetto poteva procedere alla notifica a questi dei verbali impugnati. Non ignora questo giudice che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', individua nel solo destinatario del verbale il soggetto legittimato a proporre ricorso, non attribuendo tale facolta', a chi, pur autore della violazione, non abbia ricevuto la notifica dell'atto per un difetto di interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale non e' diretto destinatario ricordando il vincolo di solidarieta' che esiste, a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra l'autore della violazione e il proprietario del mezzo per cui il primo non e' legittimato ad impugnare il verbale qualora non ne sia destinatario. Il principio per cui puo' essere contestata, nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, la sussistenza della violazione non e' condivisibile (Cassazione civile, 30 giugno 1997, n. 5833). Le ragioni dell'uno pero' non sempre possono coincidere con quelle dell'altro. In buona sostanza sia l'effettivo trasgressore che il soggetto obbligato in solido hanno diritto di essere portati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio qualora la p.a. sia stata in grado di procedere alla loro identificazione onde consentire ad entrambi l'esercizio del diritto di difesa. L'art. 201, comma 1, del c.d.s. potrebbe essere viziato di illegittimita' in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Non si condividono le censure mosse all'art. 204-bis, comma 1, del c.d.s., che individua esclusivamente i soggetti legittimati al promovimento dell'azione, come pure all'art. 196, comma 1 del c.d.s. che enuncia il principio di solidarieta' ed infine l'art. 22 della legge n. 689/1981 che parla genericamente di interessati.
P. Q. M. Ritenuta rilevante ai fini del decidere, ammissibile e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 201, comma 1, c.d.s., in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, 196, comma 1, del c.d.s. e art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui e' disposto che l'autorita' amministrativa puo', anziche' deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti soggetti interessati, solleva d'ufficio eccezione d'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 201 del c.d.s. in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dichiarando manifestamente infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente nel verbale di udienza del 25 gennaio 2008, relative agli artt. 204-bis, comma 1, 196 c.d.s. e art. 22 legge n. 689/1981 , non ritenuta corretta l'individuazione e l'indicazione delle norme dall'opponente citate. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa unitamente agli atti alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio in corso. Cittadella, addi' 15 febbraio 2008 Il giudice di pace: Zuliani