N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2008

Ordinanza  del  15  febbraio  2008  emessa  dal  Giudice  di  pace di
Cittadella nel procedimento civile promosso da Gastaldi Andrea contro
Polizia locale di Cittadella


Circolazione  stradale  - Violazione non contestata immediatamente al
  responsabile di un'infrazione stradale - Notificazione del relativo
  verbale  al  proprietario  del veicolo - Ricorso al giudice di pace
  proposto  dal conducente autore della violazione - Ritenuto difetto
  di  legittimazione  attiva  -  Omessa  previsione  che,  in caso di
  identificazione dell'effettivo trasgressore o di altro dei soggetti
  obbligati  al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in
  data  successiva  alla  commissione  della  violazione, l'autorita'
  amministrativa  debba,  anziche'  possa,  notificare  il verbale di
  contestazione  a  tutti  gli interessati - Incidenza sul diritto di
  difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di
  giusto processo.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 201,
  comma 1.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.36 del 27-8-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE

   Nel procedimento civile promosso da Gastaldi Andrea contro sindaco
del  comune  di  Cittadella  iscritto  al  n. 438/2007  A  del  ruolo
generale,  sciogliendo  la  riserva  che  precede,  letti gli atti di
causa,  sulla  eccezione  di  illegittimita' costituzionale dell'art.
204-bis,  comma  1,  c.d.s.  e  art.  22  della  legge n. 689/1981 in
relazione  all'art.  196  del  c.d.s.,  in  cui  non e' espressamente
consentito  al  trasgressore non destinatario del verbale di proporre
opposizione, osserva questo giudice che in caso in ispecie il verbale
di contestazione della violazione prevista dall'art. 142, comma 8 del
d.lgs.  n. 285/1992,  commessa  nel Comune di Cittadella il giorno 30
aprile  2007,  e'  stato  notificato  a  mezzo servizio postale il 18
giugno   2007   alla  sig.ra  Piovesan  Renza,  residente  in  Fosso'
(Venezia),  via  Roma n. 96, nella veste e qualita' di intestataria e
proprietaria del veicolo targato BG481MA, condotto nell'occasione dal
sig. Gastaldi Andrea odierno ricorrente.
   L'art. 204-bis comma 1 del c.d.s. consente al trasgressore, o agli
altri  soggetti indicati nell'art. 196 c.d.s., di proporre ricorso al
giudice  di  pace in alternativa del prefetto. I soggetti legittimati
sono, per il disposto dell'art. 196 c.d.s. citato il proprietario del
veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio
o   l'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria,  che  sono
obbligati in solido con l'autore della violazione.
   Per  l'art.  201, comma 1, c.d.s., qualora la violazione non possa
essere  immediatamente  contestata, il verbale deve essere notificato
all'effettivo   trasgressore   o,   quando   questi   non  sia  stato
identificato  e si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo  a  motore  munito  di  targa,  a  uno  dei soggetti indicati
nell'art. 196. Qualora l'effettivo trasgressore, o altro dei soggetti
obbligati,  sia  identificato  successivamente alla commissione della
violazione, la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro
150  giorni  dalla  data  in  cui  risultano  dai pubblici registri o
nell'archivio  nazionale dei veicoli, l'intestazione del veicolo e le
altre  indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla
data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado di
provvedere alla loro identificazione.
   Nel   caso  in  esame  il  sig.  Gastaldi  Andrea  risulta  essere
conducente   del   veicolo  e  l'effettivo,  unico  trasgressore.  La
circostanza  emerge  dal  modulo spedito al Comando di Polizia locale
del  comune  di  Cittadella  in  data  6  agosto 2007 con il quale la
proprietaria  del  veicolo  informa  che il conducente e autore della
violazione  e'  il  suddetto  Gastaldi Andrea. Corretta e completa in
tutti  i  suoi  dati  la  compilazione  del documento ne consegue che
l'autorita'  oggi  opposta  e' venuta a conoscenza della trasmissione
del  fax  in data 6 agosto 2007 e che per la avvenuta identificazione
del  soggetto  poteva  procedere  alla  notifica a questi dei verbali
impugnati.
   Non ignora questo giudice che la giurisprudenza, sia di merito che
di  legittimita',  individua  nel  solo  destinatario  del verbale il
soggetto   legittimato  a  proporre  ricorso,  non  attribuendo  tale
facolta',  a  chi, pur autore della violazione, non abbia ricevuto la
notifica  dell'atto  per  un  difetto  di  interesse  giuridico  alla
rimozione  di  un provvedimento del quale non e' diretto destinatario
ricordando il vincolo di solidarieta' che esiste, a norma dell'art. 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra l'autore della violazione e
il  proprietario  del  mezzo  per  cui il primo non e' legittimato ad
impugnare  il  verbale  qualora non ne sia destinatario. Il principio
per cui puo' essere contestata, nei confronti del proprietario che lo
convenga  in  via di regresso, la sussistenza della violazione non e'
condivisibile  (Cassazione  civile,  30  giugno  1997,  n. 5833).  Le
ragioni  dell'uno  pero'  non  sempre  possono  coincidere con quelle
dell'altro.  In  buona  sostanza  sia l'effettivo trasgressore che il
soggetto  obbligato  in  solido  hanno  diritto  di  essere portati a
conoscenza  del provvedimento sanzionatorio qualora la p.a. sia stata
in  grado  di  procedere alla loro identificazione onde consentire ad
entrambi l'esercizio del diritto di difesa.
   L'art.  201,  comma  1,  del  c.d.s.  potrebbe  essere  viziato di
illegittimita'  in  relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Non  si  condividono  le censure mosse all'art. 204-bis, comma 1, del
c.d.s.,  che  individua  esclusivamente  i  soggetti  legittimati  al
promovimento  dell'azione, come pure all'art. 196, comma 1 del c.d.s.
che  enuncia  il  principio di solidarieta' ed infine l'art. 22 della
legge n. 689/1981 che parla genericamente di interessati.
                              P. Q. M.

   Ritenuta  rilevante  ai  fini  del  decidere,  ammissibile  e  non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  201,  comma  1,  c.d.s., in relazione agli
artt.  204-bis,  comma  1,  196,  comma 1, del c.d.s. e art. 22 della
legge  24  novembre  1981, n. 689, nella parte in cui e' disposto che
l'autorita' amministrativa puo', anziche' deve, notificare il verbale
di  contestazione  della  violazione  a  tutti  soggetti interessati,
solleva d'ufficio eccezione d'illegittimita' costituzionale del comma
1  dell'art.  201 del c.d.s. in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione,   dichiarando  manifestamente  infondate  le  eccezioni
sollevate  dal ricorrente nel verbale di udienza del 25 gennaio 2008,
relative  agli  artt.  204-bis,  comma  1, 196 c.d.s. e art. 22 legge
n. 689/1981  , non ritenuta corretta l'individuazione e l'indicazione
delle norme dall'opponente citate.
   Visto  l'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che a
cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa unitamente
agli  atti  alla  Corte costituzionale e sia notificata alle parti in
causa,  nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai Presidenti della due Camere del Parlamento.
   Sospende il giudizio in corso.
     Cittadella, addi' 15 febbraio 2008
                     Il giudice di pace: Zuliani