N. 320 SENTENZA 29 - 30 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Appalti   pubblici   -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Contratti
  concernenti  la  gestione  dei  servizi  integrati  del  patrimonio
  immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del  territorio  e
  dell'amministrazione  -  Autorizzazione  alla  Giunta  regionale  a
  prorogarli  per  espletare  le  procedure di nuova gara riguardante
  l'esternalizzazione dei servizi - Ricorso del Governo - Intervenuta
  sostituzione  abrogativa  della  norma censurata, medio tempore non
  ancora  attuata  - Dichiarazione di rinuncia al ricorso non seguita
  da  accettazione  della  controparte - Cessazione della materia del
  contendere.
- Legge  della  Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, art. 20, comma
  4.
- Costituzione,  art.  117,  primo comma, in relazione alla direttiva
  2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2, e al trattato istitutivo CE,
  artt. 43 e 49; art. 117, comma secondo, lettera e).
Appalti   pubblici   -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Contratti
  concernenti  la  gestione  dei  servizi  integrati  del  patrimonio
  immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del  territorio  e
  dell'amministrazione  -  Proroga  ex  lege  di  tali  contratti per
  espletare     le    procedure    di    nuova    gara    riguardante
  l'esternalizzazione dei servizi nonche' di quelli aventi ad oggetto
  la  gestione  del  servizio  di  elisoccorso  regionale  fino al 31
  dicembre 2007 - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilita'
  per difetto di motivazione delle censure - Reiezione.
- Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, artt. 1 e 2.
- Costituzione,  art.  117,  primo comma, in relazione alla direttiva
  2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2, e al trattato istitutivo CE,
  artt. 43 e 49; art. 117, comma secondo, lettera e).
Appalti   pubblici   -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Contratti
  concernenti  la  gestione  dei  servizi  integrati  del  patrimonio
  immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del  territorio  e
  dell'amministrazione  -  Proroga  ex  lege  di  tali  contratti per
  espletare     le    procedure    di    nuova    gara    riguardante
  l'esternalizzazione dei servizi - Ricorso del Governo - Intervenuta
  sostituzione  abrogativa  della  norma censurata, medio tempore non
  ancora  attuata  - Dichiarazione di rinuncia al ricorso non seguita
  da  accettazione  della  controparte - Cessazione della materia del
  contendere.
- Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, art. 1.
- Costituzione,  art.  117,  primo comma, in relazione alla direttiva
  2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2, e al trattato istitutivo CE,
  artt. 43 e 49; art. 117, comma secondo, lettera e).
Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Proroga ex lege dei
  contratti di gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al
  31   dicembre  2007  -  Ricorso  del  Governo  -  Violazione  della
  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  «tutela della
  concorrenza»  -  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle
  ulteriori censure.
- Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, art. 2.
- Costituzione,  art.  117,  comma secondo, lettera e) (Costituzione,
  art.  117,  primo  comma,  in  relazione alla direttiva 2004/18/CE,
  artt.  20,  28 e 35, par. 2 e al trattato istitutivo CE, artt. 43 e
  49).
(GU n.33 del 6-8-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 20, comma 4,
della   legge   della   Regione   Calabria   11   maggio  2007,  n. 9
(Provvedimento   generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario  - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) e degli artt.
1  e  2  della  legge  della  Regione  Calabria 20 giugno 2007, n. 12
(Modifica  alla  legge  regionale  11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori
disposizioni  di carattere ordinamentale e finanziario), promossi con
n. 2 ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il
12 luglio ed il 2 agosto 2007, depositati in cancelleria il 21 luglio
ed  il  6 agosto 2007 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del registro ricorsi
2007.
   Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore
Giuseppe Tesauro;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Carlo  Sica per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la
Regione Calabria.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso (n. 33 del 2007), notificato in data 12 luglio
2007  e  depositato  il  successivo  21  luglio,  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  20,  comma  4,  della  legge della Regione
Calabria  11  maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme
di  tipo  ordinamentale  e  finanziario -  collegato  alla manovra di
finanza  regionale  per  l'anno  2007,  art.  3, comma 4, della legge
regionale n. 8/2002), in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione  in  relazione  con gli artt. 20, 28 e 35, par. 2, della
direttiva 2004/18/CE, inerenti ai contratti «sopra soglia», e con gli
artt.  43  e 49 del Trattato istitutivo CE relativi a tutti i tipi di
contratto,  nonche'  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione.
   Il  ricorrente  sostiene  che  la norma regionale impugnata, nella
parte  in  cui  autorizza la Giunta regionale a prorogare i contratti
concernenti   la  gestione  dei  «servizi  integrati  del  patrimonio
immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del   territorio   e
dell'amministrazione»,   viola   l'art.   117,   primo  comma,  della
Costituzione,  che impone anche alle Regioni l'osservanza dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali,  essendo in contrasto con i citati artt. 20, 28 e 35,
par.  2, della direttiva 2004/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo
e   del  Consiglio  relativa  al  coordinamento  delle  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi), relativa ai contratti sopra soglia, e con gli artt. 43 e 49
del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi
di contratti.
   Detta  norma  violerebbe,  altresi',  l'art.  117,  secondo comma,
lettera   e),  della  Costituzione,  in  quanto  disciplinerebbe  una
materia,  la  tutela  della  concorrenza,  riservata  alla competenza
esclusiva  statale,  «ai  sensi  dell'art.  4 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 (recante il cd Codice dei contratti)».
   Nel  giudizio  si e' costituita la Regione Calabria, chiedendo che
la  Corte  costituzionale  dichiari inammissibile ovvero infondata la
questione   sollevata;   in  subordine,  che  venga  promosso  rinvio
pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia, ai sensi dell'art. 234 del
Trattato,  avente  ad  oggetto  l'interpretazione  delle disposizioni
comunitarie  in  materia  di appalti pubblici ed in particolare degli
artt. 20, 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE.
   1.2.  - Con memoria depositata in data 4 marzo 2008, il Presidente
del   Consiglio   dei   ministri   ha   rinunciato   all'impugnazione
dell'articolo  20,  comma  4, della legge regionale n. 9 del 2007, in
considerazione    dell'avvenuta    modificazione    della    suddetta
disposizione  ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Calabria
7   dicembre  2007,  n. 24  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
regionale 11 maggio 2007, n. 9).
   2.  -  Con  ricorso  (n. 35 del 2007), notificato in data 2 agosto
2007,  depositato il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  ha  promosso  questione  di legittimita' costituzionale degli
artt.  1 e 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12
(Modifica  alla  legge  regionale  11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori
disposizioni   di   carattere   ordinamentale   e   finanziario),  in
riferimento   all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione  con  gli  artt.  20,  28  e  35,  par.  2, della direttiva
2004/18/CE,  inerenti ai contratti «sopra soglia», e con gli artt. 43
e  49  del  Trattato  istitutivo  CE,  applicabili  a tutti i tipi di
contratto,  nonche'  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione.
   2.1.  -  Secondo  il ricorrente, le predette norme, nella parte in
cui,   rispettivamente,   autorizzano   la   proroga   dei  contratti
concernenti   la  gestione  dei  «servizi  integrati  del  patrimonio
immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del   territorio   e
dell'amministrazione» (art. 1), e dispongono la proroga dei contratti
per  la  gestione  del  servizio  di elisoccorso regionale fino al 31
dicembre  2007  (art. 2), sarebbero costituzionalmente illegittime in
quanto  disciplinerebbero  una  materia, la tutela della concorrenza,
riservata  alla  competenza  esclusiva statale, «ai sensi dell'art. 4
del  decreto  legislativo  n. 163  del 2006 (recante il cd Codice dei
contratti)».
   Esse   determinerebbero,   inoltre,   una  palese  violazione  del
principio  di  concorrenza,  pubblicita' e parita' di trattamento, di
cui  agli  artt.  20,  28  e  35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE,
relativa  ai  contratti  sopra soglia, nonche' agli artt. 43 e 49 del
Trattato  istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di
contratti,   in   contrasto   con  l'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione.
   2.2. -  Anche  in  tale  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione
Calabria,  che,  in  primo luogo, chiede che questa Corte dichiari il
ricorso inammissibile per carenza di motivazione.
   Nel  merito,  la  Regione  deduce  l'infondatezza  della questione
proposta,  ritenendo  le norme regionali impugnate riconducibili alla
competenza  legislativa  regionale  in  materia  di  organizzazione e
servizi regionali.
   Inoltre,  esse non contrasterebbero con la disciplina comunitaria,
ma  mirerebbero  proprio  a  favorirne l'applicazione e l'esecuzione,
contemperandola  con  la necessita', per quanto riguarda l'art. 1, di
non  frustrare  il  buon andamento dell'amministrazione e, per quanto
riguarda  l'art.  2,  di  fornire  in modo continuativo un servizio a
tutela della salute.
   D'altro canto, la Regione osserva che, nel caso di dubbi in ordine
all'interpretazione  delle  disposizioni  comunitarie  in  materia di
appalti  pubblici,  dovrebbe  essere disposto il rinvio pregiudiziale
alla  Corte di giustizia ex art. 234, primo comma, lettere a) e b), e
terzo comma, del Trattato CE.
   2.3.  - Con memoria depositata in data 4 marzo 2008, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ha rinunciato in parte al ricorso, con
riferimento  esclusivamente  all'impugnazione  dell'articolo  1 della
legge  regionale  n. 12  del  2007,  in  considerazione dell'avvenuta
modificazione  della suddetta disposizione ad opera dell'art. 1 della
legge regionale n. 24 del 2007.
   3. - All'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri
ha  insistito  per  l'accoglimento  delle conclusioni formulate nelle
difese scritte.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con  due  distinti
ricorsi, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in via
principale, di alcune disposizioni di leggi della Regione Calabria in
tema di appalti di servizi pubblici.
   1.1.  -  Con  il  primo  ricorso, ha impugnato l'art. 20, comma 4,
della   legge   della   Regione   Calabria   11   maggio  2007,  n. 9
(Provvedimento   generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario  - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
2007,  art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), nella parte
in  cui  autorizza  la  Giunta  regionale  a  prorogare  i  contratti
concernenti   la  gestione  dei  «servizi  integrati  del  patrimonio
immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del   territorio   e
dell'amministrazione».
   Tale  norma,  ad avviso del ricorrente, sarebbe costituzionalmente
illegittima  in  quanto  inciderebbe  su una materia, la tutela della
concorrenza,   riservata   alla   competenza   esclusiva   statale  e
contrasterebbe  con  i  gia'  citati artt. 20, 28 e 35, par. 2, della
direttiva  2004/18/CE,  relativa ai contratti sopra soglia, e con gli
artt.  43  e  49 del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione
per  tutti  i  tipi  di contratti, in violazione dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione, che impone anche alle Regioni l'osservanza
dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
   1.2.  - Con il secondo ricorso, sono stati impugnati gli artt. 1 e
2  della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica
alla  legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni
di  carattere  ordinamentale  e  finanziario),  nella  parte  in cui,
rispettivamente,  autorizzano la proroga dei contratti concernenti la
gestione  dei  «servizi  integrati  del patrimonio immobiliare, della
difesa  dell'ambiente,  del  territorio e dell'amministrazione» (art.
1), modificando il testo dell'art. 20, comma 4, della legge regionale
n. 9  del 2007, e dispongono la proroga dei contratti per la gestione
del  servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007 (art.
2).
   Secondo  il ricorrente, le norme suindicate sarebbero lesive della
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e
si   porrebbero   in  contrasto  con  il  principio  di  concorrenza,
pubblicita'  e parita' di trattamento, di cui agli artt. 20, 28 e 35,
par.  2,  della  direttiva  2004/18/CE,  relativa  ai contratti sopra
soglia,  nonche'  agli  artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo CE, che
trovano  applicazione  per tutti i tipi di contratti, determinando in
tal   modo   la   violazione   dell'art.   117,  primo  comma,  della
Costituzione.
   2.  -  Ponendo  i predetti ricorsi questioni analoghe, deve essere
disposta  la  riunione dei relativi giudizi ai fini di un trattazione
unitaria e di un'unica decisione.
   3.  -  In relazione alle censure sollevate nei confronti dell'art.
20,  comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, va rilevato
che sono venute meno le ragioni della controversia.
   Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, e' entrato
in  vigore  l'art.  1,  comma 1, della legge della Regione Calabria 7
dicembre 2007, n. 24 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale
11 maggio 2007, n. 9), che ha espressamente sostituito l'articolo 20,
comma  4,  della  legge  regionale  11  maggio 2007, n. 9. Proprio in
considerazione dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata, il
ricorrente  ha  rinunciato  al  ricorso,  ritenendo che, adottando la
nuova  norma,  il  legislatore  regionale  si sia adeguato ai rilievi
governativi.
   Secondo  la  giurisprudenza  di  questa Corte, la dichiarazione di
rinuncia  non accettata dalla controparte, pur non potendo comportare
l'estinzione   del   processo,  puo'  fondare,  unitamente  ad  altri
elementi,   una   dichiarazione   di  cessazione  della  materia  del
contendere (ordinanza n. 345 del 2006).
   Nella  specie,  la norma impugnata e' stata abrogata e non risulta
che abbia avuto medio tempore applicazione.
   Pertanto,  posto  che  il  suindicato  intervento  normativo  puo'
ritenersi  totalmente  satisfattivo  della  pretesa  avanzata  con il
ricorso,  anche  tenuto  conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di
rinuncia,  deve  dichiararsi  cessata  la  materia del contendere, in
conformita'  con  la  giurisprudenza  di  questa  Corte (ex plurimis,
ordinanze n. 345 del 2006, n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005).
   4.  -  In  relazione  alle questioni sollevate nei confronti degli
artt. 1 e 2 della legge regionale n. 12 del 2007, in via preliminare,
devono  essere  dichiarate infondate le eccezioni di inammissibilita'
del   ricorso  proposte  dalla  Regione  resistente  per  difetto  di
motivazione delle censure.
   Le   argomentazioni  svolte  a  sostegno  delle  censure,  sebbene
sintetiche,    consentono,   infatti,   l'inequivoca   determinazione
dell'oggetto  del  giudizio  e  delle  ragioni che fondano i dubbi di
legittimita'  costituzionale  sollevati, nonche' il vaglio, in limine
litis,  attraverso  l'esame  della  motivazione  e del suo contenuto,
della  sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione
alle disposizioni impugnate (sentenze n. 25 del 2008, n. 248 e n. 215
del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003).
   5.  -  Deve,  tuttavia,  essere  dichiarata cessata la materia del
contendere   in   relazione  alle  censure  sollevate  nei  confronti
dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 2007.
   Tale  norma,  che  aveva  modificato l'articolo 20, comma 4, della
legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, e' stata sostituita dall'art. 1
della  legge  regionale  n. 24  del  2007.  In  conseguenza  di  tale
modifica,  il  ricorrente  ha  proposto rinuncia parziale al ricorso,
ritenendola satisfattiva della pretesa avanzata con l'impugnazione.
   Pertanto,  posto  che  la  norma  impugnata e' stata modificata in
conformita'  ai  rilievi  espressi  dal  ricorrente e che non risulta
abbia  avuto medio tempore applicazione, devono ritenersi venute meno
le ragioni della controversia.
   6.  -  Nel  merito, le censure sollevate nei confronti dell'art. 2
della  legge  regionale  n. 12 del 2007, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, sono fondate.
   L'art.  2  della legge regionale n. 14 del 2007 va ricondotto alla
«tutela della concorrenza».
   Come  questa  Corte  ha gia' rilevato, per l'identificazione della
materia  nella  quale  si  collocano le norme impugnate, occorre fare
riferimento  all'oggetto  ed  alla disciplina stabilita dalle stesse,
per  cio'  che esse dispongono, alla luce della ratio dell'intervento
legislativo   nel  suo  complesso  e  nei  suoi  punti  fondamentali,
tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme
medesime,  cosi'  da identificare correttamente e compiutamente anche
l'interesse tutelato (sentenza n. 165 del 2007).
   Sulla  base di tali criteri, la disciplina delle procedure di gara
e,   in  particolare,  la  regolamentazione  della  qualificazione  e
selezione  dei  concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento e dei
criteri  di  aggiudicazione,  in  quanto mirano a consentire la piena
apertura del mercato nel settore degli appalti, sono state ricondotte
all'ambito  della  tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma,
lettera   e,   della   Costituzione),  di  esclusiva  competenza  del
legislatore  statale.  L'esclusivita'  di  tale competenza si traduce
nella  legittima  adozione,  da parte del legislatore statale, di una
disciplina  integrale  e  dettagliata  delle  richiamate  procedure e
nell'inderogabilita' delle relative disposizioni, idonee ad incidere,
nei  limiti  della loro specificita' e dei contenuti normativi che di
esse  sono  propri,  sulla  totalita'  degli ambiti materiali entro i
quali si applicano (sentenza n. 430 del 2007).
   La  norma regionale impugnata, disponendo la proroga dei contratti
di  gestione dei servizi di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre
2007,  disciplina  le  procedure  di  affidamento  dell'appalto di un
servizio  pubblico  regionale,  peraltro  in deroga alle procedure di
gara.  Per cio' stesso, la disposizione invade la sfera di competenza
esclusiva   del   legislatore  statale,  esercitata  con  il  decreto
legislativo  n. 163  del  2006 (sentenza n. 401 del 2007), fra le cui
disposizioni inderogabili si colloca l'art. 4, il quale espressamente
stabilisce,  fra l'altro, che «le Regioni, nel rispetto dell'articolo
117,  comma  secondo,  della  Costituzione, non possono prevedere una
disciplina  diversa  da quella del presente codice in relazione: alla
qualificazione   e  selezione  dei  concorrenti;  alle  procedure  di
affidamento [...]; ai criteri di aggiudicazione [...]».
   L'art.  2  della  legge  regionale  n. 14  del 2007, deve, quindi,
essere   dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
   2.5. -  Restano  assorbite le censure sollevate, nei confronti del
medesimo  art.  2,  in  riferimento  all'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2 della legge
della  Regione  Calabria  20  giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge
regionale   11  maggio  2007,  n. 9,  ed  ulteriori  disposizioni  di
carattere ordinamentale e finanziario);
   Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere relativamente alle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, della
legge  della  Regione  Calabria  11  maggio 2007, n. 9 (Provvedimento
generale   recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e  finanziario  -
collegato  alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3,
comma  4,  della legge regionale n. 8/2002), sollevate dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  in  relazione  all'art.  117, primo e
secondo  comma,  lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 33
del 2007;
   Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere relativamente alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della legge
della  Regione  Calabria  20  giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge
regionale   11  maggio  2007,  n. 9,  ed  ulteriori  disposizioni  di
carattere  ordinamentale e finanziario), sollevate dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  in relazione all'art. 117, primo e secondo
comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso n. 35 del 2007.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008
              Il direttore della cancelleria: Di Paola