N. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio - 10 marzo 2008

del  10  marzo  2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di
Siracusa  sui ricorsi riuniti proposti da Erg Raffinerie Mediterranee
S.p.A.  contro  Agenzia  delle  Dogane  -  Direzione Regionale per la
Sicilia ed altro

Imposte  e tasse - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (c.d. tassa
  portuale)  -  Previsione, con norma autoqualificata interpretativa,
  ma  ritenuta  innovativa  con  efficacia  retroattiva, che le merci
  imbarcate  e  sbarcate  nell'ambito  di porti, rade o spiagge dello
  Stato,  in  zone  o  presso  strutture di ormeggio, quali banchine,
  moli,  pontili,  piattaforme,  boe,  torri  e punti di attracco, in
  qualsiasi  modo  realizzati, sono soggette alle tasse sulle merci -
  Ritenuto  ampliamento  retroattivo del presupposto impositivo della
  tassa   portuale,   in   quanto   sganciata  dall'effettuazione  di
  operazioni  nell'ambito  di  uno  dei porti debitamente individuati
  dalla previgente normativa - Ricorso avverso avvisi di accertamento
  emessi  per  il  recupero  della detta tassa in relazione a periodi
  anche  anteriori  all'entrata in vigore della riferita disposizione
  interpretativa,  e notificati a societa' che effettua operazioni di
  imbarco  e sbarco senza utilizzare alcuna infrastruttura o servizio
  portuale  e  servendosi  esclusivamente  di  proprio personale e di
  proprie  attrezzature  -  Denunciata  violazione  dei  principi  di
  uguaglianza    e    di    ragionevolezza,    sotto    il    profilo
  dell'ingiustificata   lesione   del   legittimo   affidamento   del
  contribuente  in  ordine  a  oneri  tributari certi e prevedibili -
  Asserita  interferenza con le funzioni giurisdizionali in relazione
  a   fattispecie   non   coperte  da  giudicato  e  intenzionalmente
  assoggettate alla sopravvenuta disciplina retroattiva.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.
(GU n.40 del 24-9-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza sui ricorsi riuniti iscritti ai
nn.  3041/07,  3813/07, 3814/07, 3815/07, 3816/07, 3817/07, 3818/07 e
3819/07  R.G., proposti da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., A.D. E
L.R.  ing.  Guglielmo  Landolfi ex Strada statale 114, KM 146 - 96010
Priolo  Gargallo, difesa da avv. Acquarore Lorenzo, Anselmi Daniela e
Milazzo  Massimo  c/o  dr.  Rundo  Pierdomenico, via Adige, 3 - 96100
Siracusa;
   Contro  Agenzia delle Dogane - Direzione regionale per la Sicilia,
in  persona  del  direttore  pro  tempore,  e Ufficio delle Dogane di
Siracusa,  in  persona  del  direttore pro tempore, difesa da avv. Di
Gesu Giuseppe c/o Avvocatura dello Stato, via Vecchia Ognina n. 149 -
95100 Catania.
                           I n  f a t t o
   Con  atto  notificato  l'11 maggio 2007 la societa' ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A. proponeva ricorso (iscritto al n. 304l/2007 R.G.)
per l'annullamento, previa sospensione, delle note dell'Agenzia delle
Dogane,  Ufficio delle Dogane di Siracusa prot. n. 81676 dell'8 marzo
2007  e  prot.  n. 13.213  del  2  maggio  2007  e di ogni altro atto
presupposto,  preparatorio, conseguente e comunque connesso, relativi
al  recupero  della  tassa sulle operazioni di imbarco e sbarco delle
merci effettuate attraverso il pontile della baia di Santa Panagia di
Siracusa ai sensi dell'art. 1, comma 986 della legge n. 296/2006.
   Sosteneva  la  ERG di non essere tenuta al pagamento di tale tassa
per  avere  sempre  effettuato  le  operazioni di imbarco e sbarco di
prodotti  petroliferi  attraverso  il  terminale  della baia di Santa
Panagia,  al di fuori dell'ambito territoriale del porto di Siracusa,
senza   utilizzare   alcuna  infrastruttura  o  servizio  portuale  e
servendosi   esclusivamente   di   personale  proprio  e  di  proprie
infrastrutture   ed   attrezzature   oltre   che   sotto  la  propria
responsabilita'.
   Successivamente  l'Agenzia  delle  Dogane, Ufficio delle Dogane di
Siracusa,  in  virtu'  del  citato  art.  1,  comma  986  della legge
n. 296/2006,  notificava alla ERG i seguenti avvisi di accertamento e
contestuale invito al pagamento:
     1)  Prot.  n. 20167 del 12 luglio 2007 per € . 2.063.021,46
(periodo dal 18 settembre 2001 al 31 dicembre 2001);
     2)  Prot.  n. 20166 del 12 luglio 2007 per € . 6.522.215,42
(anno 2002);
     3)  Prot.  n. 20165 del 12 luglio 2007 per € . 5.579.413,74
(anno 2003);
     4)  Prot.  n. 20164 del 12 luglio 2007 per € . 6.113.338,13
(anno 2004);
     5)  Prot.  n. 20163 del 12 luglio 2007 per € . 6.638.800,27
(anno 2005);
     6)  Prot.  n. 20162 del 12 luglio 2007 per € . 4.342.733,55
(anno 2006);
     7)  Prot.  n. 20160 del 12 luglio 2007 per € . 1.782.493,69
(periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2007).
   In  data  17  agosto 2007 la ERG impugnava anche i suddetti avvisi
con  separati  ricorsi  iscritti  al  ruolo  generale ai nn. 3813/07,
3814/07, 3815/07, 3816/07, 3817/07, 3818/07 e 3819/07 R.G.
   Rilevava  in particolare la societa' ricorrente: che in precedenza
la  ISAB,  oggi  ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., aveva contestato
giudizialmente  un'analoga  pretesa dell'Agenzia delle Dogane innanzi
al  Tribunale  di Catania che, con sentenza n. 386 del 27 marzo 2001,
aveva  riconosciuto  il  diritto  della  ricorrente all'esenzione del
pagamento della tassa in questione per avere effettuato le operazioni
di  imbarco  e  sbarco  delle  merci  fuori  dall'ambito del porto di
Siracusa;  che  tale  sentenza  era  stata  confermata dalla Corte di
appello  di Catania con sentenza n. 787 del 9 settembre 2004, gravata
del  ricorso  per  cassazione ancora pendente; che con sentenza del 5
luglio   2004,   passata  in  giudicato,  questa  stessa  Commissione
tributaria  aveva  disposto  il  rimborso  della  tassa in precedenza
pagata; che l'Agenzia delle Dogane aveva provveduto al rimborso.
   Conseguentemente  la  ricorrente  chiedeva  l'annullamento, previa
sospensione,  dei suddetti avvisi, in via principale, per difetto del
presupposto  legittimante  e  violazione  e  falsa applicazione delle
disposizioni  di  cui  all'art.  4  della legge n. 84/1994 ed, in via
subordinata,  per  la  violazione  degli  artt.  1  e  3  della legge
n. 212/2000.
   In  via  gradata la ERG chiedeva pure di accertare e dichiarare la
non   manifesta   infondatezza   della   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  986 della legge n. 296/2006 per
contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101 e 103 della Costituzione.
   Resisteva,  col  patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia
delle  Dogane,  Ufficio  delle  Dogane di Siracusa, deducendo: che la
tassa  in  oggetto e' dovuta in seguito all'interpretazione autentica
delle  disposizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 982
dell'art.  1  della legge n. 296/2006, effettuata dal legislatore con
il  comma  986  dello stesso articolo secondo cui «sono soggette alla
tassa  di ancoraggio e alle tasse sulle merci» le operazioni compiute
«nell'ambito  di  porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso
strutture  di  ormeggio,  quali banchine, moli, pontili, piattaforme,
boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati»; che in
ogni  caso  la baia di Santa Panagia rientra nell'ambito territoriale
del    porto   di   Siracusa;   che   la   sollevata   questione   di
incostituzionalita'   e'  irrilevante  ed  infondata  ai  fini  della
decisone del giudizio.
   Nel corso del giudizio la ERG depositava varie memorie.
   Disposta   la   sospensione  degli  atti  impugnati  con  separati
provvedimenti  del  15  ottobre  2007,  la  Commissione  riservava la
propria decisione all'udienza del 30 gennaio 2008.
                         I n  d i r i t t o
   Vanno  preliminarmente  riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 3041/07,
3813/07,  3814/07,  3815/07,  3816/07, 3817/07, 3818/07 e 3819/07 del
ruolo  generale  di questa Commissione, promossi dalla ERG Raffinerie
Mediterranee   S.p.A.  contro  l'Agenzia  delle  Dogane  -  Direzione
regionale  per  la  Sicilia  e l'Ufficio delle Dogane di Siracusa per
l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Termini della controversia.
   La  controversia  riguarda  il  pagamento della tassa per le merci
sbarcate  ed  imbarcate  (c.d.  tassa  portuale)  dalla  societa' ERG
Raffinerie  mediterranee S.p.A. attraverso il proprio pontile ubicato
nella  rada  aperta di Santa Panagia di Siracusa a norma dell'art. 1,
comma  986,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal
18 settembre 2001 al 30 aprile 2007.
   La  societa'  ricorrente  sostiene  che tale tassa, definita tassa
portuale,  a  differenza  della  c.d.  tassa erariale - dovuta per le
operazioni di sbarco ed imbarco effettuate in qualsiasi porto, rada o
spiaggia  dello Stato italiano - va pagata soltanto per le operazioni
effettuate nell'ambito di un porto individuato in forza di un decreto
del  Ministro  dei trasporti e della navigazione (adottato sulla base
del  procedimento  regolato  dall'art.  4  della  legge  n. 84/1994 e
seguito  dall'approvazione  di un piano regolatore portuale ex art. 5
dello stesso atto normativo).
   Conseguentemente la ERG, secondo quanto stabilito dal Tribunale di
Catania  con  sentenza  del  27 marzo 2001, confermata dalla Corte di
Appello  di  Catania  con  sentenza del 9 settembre 2004 (gravata del
ricorso   per   cassazione   ancora  pendente)  e  da  questa  stessa
Commissione  tributaria  (sentenza  del  5  luglio  2004  passata  in
giudicato),  ritiene  di  non  essere tenuta al pagamento della tassa
portuale,  ammontante  complessivamente  ad € .32.782.493,95, in
quanto  il  terminale  della  baia  di Santa Panagia, oltre ad essere
ubicato  al  di fuori dell'ambito territoriale del porto di Siracusa,
e'  gestito  con  proprio  personale  e con proprie infrastrutture ed
attrezzature.
   L'Agenzia  delle Dogane contesta tale pretesa sulla base del comma
986   dell'art.   1  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  che,
«interpretando  estensivamente  i  concetti di porti; rade, strutture
d'ormeggio  etc.,  e'  decisivo  per eliminare qualsiasi ambiguita' e
quindi  per  stroncare  sul nascere qualsiasi questione relativa alla
tipologia della zona in cui sono ubicati gli attracchi» (pag. 8 della
memoria di costituzione).
Quadro normativo di riferimento.
   Art.  1,  comma  986,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296: «Le
disposizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 982, nonche'
quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che
compiono  operazioni  commerciali  e  le  merci  imbarcate e sbarcate
nell'ambito  di  porti,  rade o spiagge dello Stato, in zone o presso
strutture  di  ormeggio,  quali banchine, moli, pontili, piattaforme,
boe,  torri  e  punti di attracco, in qualsiasi modi realizzati, sono
soggette alla tassa di ancoraggio e alle tassi sulle merci».
   Art.  1,  comma 982, lett. a): «... tassa erariale di cui all'art.
2,   primo   comma,   del  decreto-legge  28  febbraio  1974,  n. 47,
convertito,  con  modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni».
   Art.  1,  comma  982, lett. b): «... tassa di ancoraggio di cui al
capo   I   della   legge   9   febbraio  1963,  n. 82,  e  successive
modificazioni».
   Art.  27,  legge  9 febbraio 1963, n. 82: «sulle merci provenienti
dall'estero che vengono sbarcate nei pori, rade o spiagge dello Stato
per  essere  destinate  alla  importazione definitiva o temporanea si
applica una tassa di sbarco ...».
   Artt. 33-42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82: vengono indicati i
porti  in  cui  venivano  sbarcate  ed  imbarcate  le merci di cui al
precedente art. 2, comma 2 del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47.
   Art.  2,  comma  1  del  d.l. 28 febbraio 1974, n. 47: «In tutti i
porti,  rade e spiagge dello Stato e' dovuta una tassa erariale sulle
merci sbarcate ed imbarcate ...».
   Art.  2, comma 2 del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47: «Resta ferma la
tassa  sulle  merci  sbarcate  ed  imbarcate nei porti indicati nelle
disposizioni  di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio
1963, n. 82 ...».
   Art.  1,  comma  1  della  legge  5  maggio  1976, n. 355: vengono
aggiunti altri porti.
   Art.  28,  comma  6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84: «La tassa
sulle   merci   sbarcate   ed  imbarcate  nei  porti  indicati  nelle
disposizioni  di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio
1963,  n. 82,  e  all'art.  1  della  legge  5 maggio 1976, n. 355, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  viene  estesa a tutti i
porti a decorrere dal 1 gennaio 1994 ...».
Questione di costituzionalita'.
   La  societa'  ricorrente  sia  col ricorso introduttivo che con le
memorie  del  5  ottobre 2007 e del 17 gennaio 2008 ha evidenziato la
illegittimita'  costituzionale  del comma 986 dell'art. 1 della legge
n. 296/2006  per  contrasto  con  gli  artt. 3, 24, 41, 97, 101 e 113
della Costituzione.
   La  relativa  richiesta  di  rimessione  alla Corte costituzionale
appare  fondata  ricorrendo  sia  il  requisito della rilevanza della
questione  per  la  decisone  della controversia che la non manifesta
infondatezza della questione stessa.
   Quanto  al  primo  profilo  va  osservato che il citato comma 986,
disponendo  che  «sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tassi
sulle  merci  ... le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti,
rade  o  spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio,
quali  banchine,  moli,  pontili,  piattaforme, boe, torri e punti di
attracco,  in  qualsiasi  modi  realizzati»,  imporrebbe  alla ERG di
corrispondere  all'Erario  tasse  di rilevante importo; tasse che non
sarebbero  dovute  in  caso  di  integrale accoglimento della pretesa
della  ricorrente  sulla  base  della  normativa  come  applicata dai
suddetti giudici di merito.
   Quanto  al secondo profilo - della non manifesta infondatezza - va
evidenziato  che  il  comma  in  questione  non  risulta avere natura
sostanzialmente interpretativa, bensi' innovativa.
   Tale norma, definita dal legislatore di «interpretazione», amplia,
infatti,  ad  avviso di questa commissione, il presupposto impositivo
della tassa portuale estendendone il pagamento alle operazioni svolte
su qualsiasi struttura di ormeggio realizzata al di fuori dell'ambito
portuale,   laddove,   invece,  le  leggi  n. 82/1963  e  n. 355/1976
circoscrivono  il  pagamento della tassa alle operazioni di imbarco e
sbarco di merci svolte nell'ambito di porti debitamente classificati.
   La  Corte  costituzionale  ha chiarito che «si deve riconoscere il
carattere  interpretativo  a quelle norme che hanno il fine obiettivo
di  chiarire  il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di
enucleare   uno   dei   sensi  fra  quelli  ritenuti  ragionevolmente
riconducibili  alla norma interpretata allo scopo di imporre a chi e'
tenuto  ad  applicare  la  disposizione  considerata  un  determinato
significato normativo» (Corte cost. n. 424/1993).
   Nel  caso  in esame, invece, il legislatore, col comma 986, non ha
intesso chiarire la normativa vigente, ma ha esteso la tassa portuale
anche  alle  operazioni di imbarco e sbarco di merci in zone prive di
interventi  dell'autorita'  portuale  beneficiaria del «gettito della
tassa erariale».
   La  diversita'  tra  la  vecchia  disciplina e quella sopravvenuta
evidenzia  chiaramente  il carattere della novita' della disposizione
censurata  e  quindi l'illegittimita' costituzionale della stessa per
avere  oltrepassato  i  limiti  della ragionevolezza in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
   I  dubbi  sulla  legittimita'  costituzionale della norma appaiono
fondati  anche  con riferimento al suo carattere retroattivo (tale e'
la  portata  attribuita  al comma censurato dall'Agenzia delle Dogane
con la richiesta di pagamento della tassa portuale a decorrere dal 18
settembre 2001 fino al 30 aprile 2007).
   L'effetto  retroattivo  e  peggiorativo  della  norma in questione
rileverebbe infatti sul piano del legittimo affidamento sorto in capo
agli  interessati  con conseguente ulteriore violazione dei parametri
della ragionevolezza dell'uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.
   Come  e'  noto, il legislatore puo' emanare norme (non penali) con
efficacia  retroattiva  a  prescindere  dal  carattere interpretativo
delle    stesse,    purche'    la   retroattivita'   trovi   adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza (C. cost. n. 6/l994) e
non   si   ponga   in   contrasto   con  altri  valori  ed  interessi
costituzionalmente   protetti   quali   la   tutela  dell'affidamento
eventualmente sorto in capo agli interessati (C. Cost. n. 525/2000) e
la  coerenza  e  la  certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost.
n. 6/l994).
   Tali  condizioni  non sembrano rispettate nel caso in esame atteso
che  anche  una  societa'  di  rilevanti  dimensioni  come  la ERG ha
necessita' di potere confidare su oneri tributari certi e non gia' su
tasse  non  previste  o  imprevedibili,  introdotte,  per  altro, con
disposizioni    surrettiziamente    definite    interpretative,    ma
sostanzialmente   dirette   a   modificare   in  modo  sfavorevole  e
retroattivo la legislazione vigente.
   A  cio'  va  aggiunto  che,  quale  norma  diretta  ad incidere su
fattispecie  sub  iudice  (come  si  e'  detto  e' ancora pendente il
ricorso  per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Catania  del  9  settembre  2004),  il comma 986 invade pure la sfera
riservata al potere giudiziario e la non manifesta infondatezza della
questione  di  incostituzionalita' va, quindi, riconosciuta anche per
il contrasto con gli artt. 101,102 e 104 della Costituzione.
   Insegna  in  proposito  la  giurisprudenza  costituzionale  che il
legislatore   vulnera  le  funzioni  giurisdizionali  quando  risulti
l'intenzione  della  legge  interpretativa di vincolare il giudice ad
assumere  una  determinata  decisione  in  specifiche  ed individuate
controversie (Corte cost. n. 6 del 1994, 480 del 1992).
   A  parere  della commissione il legislatore, emanando il comma 986
dopo  la  pronuncia di ben tre sentenze favorevoli alla ERG (l'ultima
e'  quella  della Commissione tributaria provinciale di Siracusa gia'
passata   in   cosa   giudicata),   ha   inteso  interrompere  questa
giurisprudenza usando della sua prerogativa di interprete d'autorita'
del diritto (Corte cost. n. 123 del 1987).
   Per tutte le ragioni esposte si ritiene, pertanto, rilevante e non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale del comma 986 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
relazione agli artt. 3.101, 102, 104 della Costituzione.
                              P. Q. M.
   Dispone la riunione dei ricorsi iscritti ai nn., 3813/07, 3814/07,
3815/07,  3816/07,  3817/07,  3818/07 e 3819/07 del ruolo generale di
questa Commissione a quello iscritto al n. 3041/07 R.G.
   Visti  gli  artt.  134  Cost.  e  23,  legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione
di  illegittimita'  costituzionale  del  comma  986  della  legge  27
dicembre  2006,  n. 296,  per  violazione degli artt. 3.101, 102, 104
della Costituzione.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
   Sospende il giudizio in corso.
   Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria,  al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati.
     Siracusa, addi' 20 febbraio 2008
                 Il Presidente estensore: Tamburini