N. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2008

del  31  marzo  2008  emessa  dal  Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Cascella Paola ed altro

Reati  e  pene - Codice in materia di protezione dei dati personali -
  Trattamento  illecito  di dati - Trattamento dei dati relativi alla
  corrispondenza epistolare nell'esercizio di attivita' giornalistica
  -  Previsto  esonero dal consenso dell'interessato - Violazione del
  principio  della  inviolabilita'  della liberta' e della segretezza
  della corrispondenza.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, comma 2.
- Costituzione, art. 15.
(GU n.40 del 24-9-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Premesso  che  con decreto di citazione del p.m. i due imputati in
atti  generalizzati,  (la  prima  quale  giornalista il secondo quale
direttore   responsabile   di  quotidiano  nazionale  specificato  in
imputazione)  sono  stati tratti a giudizio dinanzi a questa A.G. per
rispondere,  rispettivamente,  del reato di cui all'art. 167, comma 2
in riferimento all'art. 17 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 e del reato di
cui  agli  artt.  57  c.p. e 167, comma 2 in riferimento all'art. 17,
d.lgs. n. 196/2003 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, codice
in materia di protezione dei dati personali),
   Sentite  le  parti all'odierna udienza di discussione ed esaminati
gli  atti  del  fascicolo  del  dibattimento, ivi compresa la memoria
depositata  dal  difensore  degli  imputati  nella  quale  si fa, tra
l'altro,  riferimento  alla non necessita' dell' autorizzazione degli
interessati  alla pubblicazione dei dati personali (richiamata invece
dal p.m. nell'imputazione);
   Ritenuto  che la diffusione di corrispondenza epistolare ovvero il
riferimento  al  contenuto  di  tale  corrispondenza  da  parte di un
giornalista   effettuati   tramite   pubblicazione   a  mezzo  stampa
costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 del
d.lgs. n. 196/2003 cit.;
   Considerato che il legislatore del 2003 nel richiedere, in termini
generali,   la   necessita'  del  consenso  dell'interessato  per  il
trattamento  dei  dati  personali  (artt.  23  e  26) ha previsto una
specifica eccezione per 1' attivita' giornalistica stabilendo che «il
trattamento  dei  dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il
consenso  dell'interessato»  (art.  137,  comma  2), nel rispetto dei
limiti  del  diritto  di  cronaca  «e  in  particolare  quello  della
essenzialita' dell'informazione ... » (comma 3).
   Rilevato  che in base a tale disposizione qualsiasi trattamento di
dati  personali  e'  oggi  possibile  (salvo  specifici  divieti)  se
effettuato  nell'esercizio  della professione di giornalista da parte
dei soggetti abilitati (art. 136) purche' venga effettuato nei limiti
anzidetti (art. 137, comma 3); conseguentemente, con riferimento alla
fattispecie   concreta   da   giudicare,  la  giornalista  redattrice
dell'articolo  di  stampa in contestazione nel quale veniva riportata
la corrispondenza epistolare intercorsa tra una detenuta e la sorella
(e  il  direttore responsabile del quotidiano), attuali imputati, non
dovevano  essere  autorizzati dalle interessate alla pubblicazione di
tali  dati  personali  laddove,  come  ritenuto dalla difesa, fossero
stati rispettati i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialita'
dell' informazione.
   Considerato   dunque   che   nel   contemperare   i   due  diritti
costituzionalmente   protetti  -  da  un  lato,  quelli  strettamente
connessi,  della  liberta' e segretezza della corrispondenza (art. 15
Cost.)  e, dall'altro, quello del diritto di cronaca e di liberta' di
stampa,  espressioni  del  piu'  ampio  diritto di manifestazione del
pensiero  (art.  21  Cost.)  - il predetto legislatore, con la citata
norma  dell'art.  137,  ha ritenuto di dare prevalenza a quest'ultimo
diritto,  ovvero all'interesse pubblico alla informazione rispetto ai
diritti  della/e  personale  interessatale  alla  protezione dei dati
personali   e,   in   particolare,   di   quelli   contenuti  in  una
corrispondenza epistolare;
   Osservato  che  la  liberta' e segretezza della corrispondenza (e,
soprattutto,   di   quella   epistolare,  piu'  personale  e  intima)
costituiscono diritti inviolabili della persona e sono stati ritenuti
preminenti  dal  legislatore  costituzionale  il  quale  ha  previsto
all'art.  15  una  espressa  riserva - di carattere assoluto - sia di
giurisdizione   che   di  legge  («La  liberta'  e  segretezza  della
corrispondenza...  e  di  ogni  altra  forma  di  comunicazione  sono
inviolabili.  La  loro  limitazione  puo'  avvenire soltanto per atto
motivato  dell'Autorita'  giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge»)  ben diversamente da quanto stabilito all'art. 21 cit. (posto
a  fondamento  del  diritto  di cronaca) per il quale e' stata invero
prevista   la   possibilita'   di  intervento,  straordinario,  dell'
Autorita' di pubblica sicurezza.;
   Ritenuto,  alla luce delle considerazioni esposte, che deve essere
sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 137,
comma  2,  d.lgs.  30  giugno  2003,  n. 196  (Codice  in  materia di
protezione  dei dati personali) stante il dubbio di costituzionalita'
di  tale  norma nella parte in cui non ritiene necessario il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza
epistolare  quando  esso venga effettuato nell'esercizio di attivita'
giornalistica   (nel  rispetto  dell'essenzialita'  dell'informazione
riguardo  a fatti di interesse pubblico) e che sussiste, altresi', la
rilevanza  della  questione  nel  presente  giudizio  essendo  la sua
definizione  dipendente  anche  dalla  risoluzione della questione di
legittimita'  costituzionale sollevata (stante l'espresso riferimento
del p.m. nel capo di imputazione al «difetto di autorizzazione» della
giornalista alla pubblicazione dei dati personali di cui trattasi).
                              P. Q. M.
   Visti gli articoli 134 Cost, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   137,   comma  2,  decreto
legislativo  30  giugno  2003, n.196 (Codice in materia di protezione
dei  dati  personali) in relazione all'art. 15 della Costituzione per
le considerazioni esposte in premessa, sospende il giudizio e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata   al   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
     Roma, addi' 31 marzo 2008
                         Il giudice: Ruocco