N. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2008
del 31 marzo 2008 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cascella Paola ed altro Reati e pene - Codice in materia di protezione dei dati personali - Trattamento illecito di dati - Trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare nell'esercizio di attivita' giornalistica - Previsto esonero dal consenso dell'interessato - Violazione del principio della inviolabilita' della liberta' e della segretezza della corrispondenza. - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, comma 2. - Costituzione, art. 15.(GU n.40 del 24-9-2008 )
IL TRIBUNALE Premesso che con decreto di citazione del p.m. i due imputati in atti generalizzati, (la prima quale giornalista il secondo quale direttore responsabile di quotidiano nazionale specificato in imputazione) sono stati tratti a giudizio dinanzi a questa A.G. per rispondere, rispettivamente, del reato di cui all'art. 167, comma 2 in riferimento all'art. 17 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 e del reato di cui agli artt. 57 c.p. e 167, comma 2 in riferimento all'art. 17, d.lgs. n. 196/2003 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, codice in materia di protezione dei dati personali), Sentite le parti all'odierna udienza di discussione ed esaminati gli atti del fascicolo del dibattimento, ivi compresa la memoria depositata dal difensore degli imputati nella quale si fa, tra l'altro, riferimento alla non necessita' dell' autorizzazione degli interessati alla pubblicazione dei dati personali (richiamata invece dal p.m. nell'imputazione); Ritenuto che la diffusione di corrispondenza epistolare ovvero il riferimento al contenuto di tale corrispondenza da parte di un giornalista effettuati tramite pubblicazione a mezzo stampa costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003 cit.; Considerato che il legislatore del 2003 nel richiedere, in termini generali, la necessita' del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali (artt. 23 e 26) ha previsto una specifica eccezione per 1' attivita' giornalistica stabilendo che «il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato» (art. 137, comma 2), nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca «e in particolare quello della essenzialita' dell'informazione ... » (comma 3). Rilevato che in base a tale disposizione qualsiasi trattamento di dati personali e' oggi possibile (salvo specifici divieti) se effettuato nell'esercizio della professione di giornalista da parte dei soggetti abilitati (art. 136) purche' venga effettuato nei limiti anzidetti (art. 137, comma 3); conseguentemente, con riferimento alla fattispecie concreta da giudicare, la giornalista redattrice dell'articolo di stampa in contestazione nel quale veniva riportata la corrispondenza epistolare intercorsa tra una detenuta e la sorella (e il direttore responsabile del quotidiano), attuali imputati, non dovevano essere autorizzati dalle interessate alla pubblicazione di tali dati personali laddove, come ritenuto dalla difesa, fossero stati rispettati i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialita' dell' informazione. Considerato dunque che nel contemperare i due diritti costituzionalmente protetti - da un lato, quelli strettamente connessi, della liberta' e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e, dall'altro, quello del diritto di cronaca e di liberta' di stampa, espressioni del piu' ampio diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) - il predetto legislatore, con la citata norma dell'art. 137, ha ritenuto di dare prevalenza a quest'ultimo diritto, ovvero all'interesse pubblico alla informazione rispetto ai diritti della/e personale interessatale alla protezione dei dati personali e, in particolare, di quelli contenuti in una corrispondenza epistolare; Osservato che la liberta' e segretezza della corrispondenza (e, soprattutto, di quella epistolare, piu' personale e intima) costituiscono diritti inviolabili della persona e sono stati ritenuti preminenti dal legislatore costituzionale il quale ha previsto all'art. 15 una espressa riserva - di carattere assoluto - sia di giurisdizione che di legge («La liberta' e segretezza della corrispondenza... e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge») ben diversamente da quanto stabilito all'art. 21 cit. (posto a fondamento del diritto di cronaca) per il quale e' stata invero prevista la possibilita' di intervento, straordinario, dell' Autorita' di pubblica sicurezza.; Ritenuto, alla luce delle considerazioni esposte, che deve essere sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 137, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) stante il dubbio di costituzionalita' di tale norma nella parte in cui non ritiene necessario il consenso dell'interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare quando esso venga effettuato nell'esercizio di attivita' giornalistica (nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico) e che sussiste, altresi', la rilevanza della questione nel presente giudizio essendo la sua definizione dipendente anche dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata (stante l'espresso riferimento del p.m. nel capo di imputazione al «difetto di autorizzazione» della giornalista alla pubblicazione dei dati personali di cui trattasi).
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 137, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione all'art. 15 della Costituzione per le considerazioni esposte in premessa, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 31 marzo 2008 Il giudice: Ruocco