N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 - 26 agosto 2008

depositato  in  cancelleria  il  26  agosto  2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

Commercio   -   Norme   della   Regione  Molise  -  Disciplina  delle
  manifestazioni    fieristiche   -   Autorizzazione   amministrativa
  necessaria  per  soggetti  nazionali  e  comunitari, rilasciata dal
  dirigente  della  struttura  regionale  competente  su  domanda  da
  presentare  nei  termini  e  con  le modalita' previste in apposito
  provvedimento della Giunta - Contrasto con la normativa comunitaria
  che  vieta  l'autorizzazione  -  Ricorso  del  Governo - Denunciata
  restrizione   alla  libera  circolazione  dei  servizi,  violazione
  dell'obbligo  di  rispettare  i  vincoli derivanti dall'ordinamento
  comunitario,  violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di rapporti dello Stato con l'unione europea.
- Legge della Regione Molise 10 giugno 2008, n. 16, art. 5.
- Costituzione,  art. 117, commi primo e secondo, lett. a); direttiva
  2006/123/CE  del  12  dicembre  2006,  art.  16, comma 2, lett. b);
  trattato CE, art. 59 (vigente art. 49).
Commercio   -   Norme   della   Regione  Molise  -  Disciplina  delle
  manifestazioni  fieristiche  -  Manifestazione fieristica svolta in
  mancanza  di  autorizzazione  o  con  modalita'  diverse  da quelle
  autorizzate   -   Adozione   dei  provvedimenti  atti  ad  impedire
  l'apertura o a disporre la chiusura, nonche' previsione di sanzioni
  amministrative  pecuniarie - Contrasto con la normativa comunitaria
  che  vieta  il  rilascio di autorizzazione amministrativa - Ricorso
  del  Governo  - Denunciata restrizione alla libera circolazione dei
  servizi,  violazione dell'obbligo di rispettare i vincoli derivanti
  dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza esclusiva
  statale in materia di rapporti dello Stato con l'unione europea.
- Legge della Regione Molise 10 giugno 2008, n. 16, art. 12.
- Costituzione,  art. 117, commi primo e secondo, lett. a); direttiva
  2006/123/CE  del  12  dicembre  2006,  art.  16, comma 2, lett. b);
  trattato CE, art. 59 (vigente art. 49).
Commercio   -   Norme   della   Regione  Molise  -  Disciplina  delle
  manifestazioni fieristiche - Istituzione del fondo regionale per le
  manifestazioni  fieristiche  -  Lamentata  introduzione di aiuto di
  Stato  senza  la  preventiva  notifica alla Commissione europea per
  l'assenso  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata restrizione alla
  libera   circolazione   dei  servizi,  violazione  dell'obbligo  di
  rispettare   i   vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,
  violazione   della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  rapporti dello Stato con l'unione europea.
- Legge della Regione Molise 10 giugno 2008, n. 16, art. 11.
- Costituzione,  art. 117, commi primo e secondo, lett. a); direttiva
  2006/123/CE  del  12  dicembre  2006,  art.  16, comma 2, lett. b);
  trattato CE, artt. 59 (vigente art. 49), 87 e 88.
(GU n.43 del 15-10-2008 )
   Ricorso   del   Presidente  del  Consiglio dei  ministri -  giusta
delibera  del Consiglio dei ministri 1 agosto 2008  - rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;
   Contro  la  Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Molise  19 giugno 2008,
n. 16,  artt.  5,  12 e 11, pubblicata sul Bollettino ufficiale della
regione  16  giugno  2008,  n. 13  recante  «Disciplina  del  settore
fieristico» per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. a) Cost.
in  ragione  della  violazione  di  principi  comunitari,  come  piu'
specificatamente illustrato infra.
   1.  -  Bollettino  ufficiale  della Regione Molise 16 giugno 2008,
n. 13  e'  apparsa  la  legge  r. 10  giugno 2008, n. 16, che reca la
«Disciplina del settore fieristico».
   Con  detto  provvedimento legislativo, composto da 13 articoli, la
Regione Molise, in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale,
prevede  un  riassetto normativo della materia fieristica, allo scopo
di  favorire  le  produzioni  regionali,  lo  sviluppo  del commercio
nonche' le relazioni nazionali e internazionali (art. 1).
   Al  riguardo,  viene  definito  cosa si intende per manifestazioni
fieristiche  e  vengono  elencate  le varie tipologie: fiere generali
rappresentative di piu' settori merceologici, con vendita al pubblico
di  prodotti;  fiere  specializzate,  limitate  a  uno o piu' settori
merceologici  omogenei; mostre mercato, dirette anche alla vendita di
beni  e  servizi.  Vengono,  inoltre,  individuate  le manifestazioni
escluse  dalla  normativa fieristica (esposizioni permanenti, vendite
di   beni   esposti   nei   locali   di   produzione,  feste  locali,
manifestazioni  nelle quali prevale lo scopo artistico e culturale su
quello economico etc. - artt. 2 e 3).
   L'art. 4, stabilisce la qualifica delle manifestazioni fieristiche
come  sopra  individuate.  In  particolare,  la qualifica di fiera di
rilevanza  nazionale  ed internazionale viene attribuita dalla giunta
regionale,  mentre  la  qualifica  di fiera di rilevanza locale viene
attribuita dal comune dove si svolge.
   L'art.   5  disciplina  il  procedimento  di  autorizzazione  allo
svolgimento    delle    manifestazioni   fieristiche   nazionali   ed
internazionali,   mentre   l'art.   6  prevede  l'istituzione  di  un
calendario  ufficiale  regionale da pubblicare sul B.U.R.M. nel quale
vengono   iscritti   tutti  gli  eventi  che  si  terranno  nell'anno
successivo  (artt.  5  e  6  ).  La  regione  svolge,  poi, attivita'
promozionali   al   fine   di  valorizzare  le  produzioni  agricole,
artigianali   ed   industriali   sui  mercati  nazionali  ed  esteri,
attraverso  programmi  pluriennali  e annuali. Si impegna, inoltre, a
partecipare  alle  iniziative  di coordinamento e ad eventuali intese
con le altre regioni, per una disciplina omogenea in materia (artt. 7
e 9).
   Tra gli atti attuativi della giunta regionale, vengono previste le
modalita'  per  la  creazione  di  un  sistema omogeneo di controllo,
vengono  stabiliti  i  requisiti  di idoneita' e di adeguatezza delle
sedi  fieristiche  per  lo  svolgimento delle fiere, etc. (art.8.) La
regione,   inoltre,   sostiene   ed   eventualmente   partecipa  alla
costituzione  di enti fieristici nella forma di societa' di capitali.
Il  progetto di costituzione viene presentato alla giunta regionale e
puo'  prevedere  apporti  finanziari  da  parte  di  enti  pubblici e
soggetti privati (art. 10).
   E'  previsto,  infine, un fondo per le manifestazioni fieristiche,
costituito  con  legge  di  bilancio  (art.  11) e vengono fissate le
misure sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni dettate
dal  testo,  il  cui accertamento e' demandato al comune del luogo in
cui si svolge la manifestazione (art. 12).
   Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge in
rassegna e' prevista la norma finanziaria (art. 13).
   2. - Come si puo' vedere da questo rapido e sommario excursus, con
la  legge  in esame la regione disciplina compiutamente le iniziative
del  settore  fieristico  che si svolgano sul territorio molisano, ma
nel  far  questo  eccede per alcuni aspetti dalle proprie competenze,
prestando  il  fianco  a  censure  d'ordine costituzionale in ragione
della violazione di norme comunitarie.
   La legge, invero, e' censurabile per i seguenti motivi.
   2.1.  -  L'art.  5  subordina  lo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche,   di  rilevanza  nazionale  ed  internazionale,  ad  una
autorizzazione  amministrativa  necessaria  per  soggetti nazionali e
comunitari  (oltre  che  per  soggetti  extracomunitari,  ma  la loro
posizione  non riguarda questa causa), rilasciata dal dirigente della
struttura  regionale competente, previa domanda da presentare entro i
termini  e  con  le  modalita'  previste  in  apposito  provvedimento
amministrativo della giunta.
   Il  successivo art. 12 dispone, poi, che in caso di manifestazione
fieristica  svolta  in  mancanza  dell'autorizzazione  prevista o con
modalita'   diverse  da  quelle  autorizzate,  il  sindaco  assuma  i
provvedimenti  atti  ad  impedire l'apertura o a disporre la chiusura
della    manifestazione;    e'   prevista   altresi'   una   sanzione
amministrativa   pecuniaria,  con  le  modalita'  di  accertamento  e
riscossione indicate nei comma 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo.
   Il  sistema,  conseguentemente, nelle varie disposizioni in cui si
articola, e' illegittimo perche' e' in contrasto con l'art. 16, comma
2, lett. b) della direttiva 2006/123/CE, il quale fa espresso divieto
della   previsione   di   un   obbligo  per  l'operatore  di  munirsi
un'autorizzazione dalle autorita' competenti in tali fattispecie.
   Al  riguardo,  e'  d'uopo  notare  che la Corte di Giustizia della
Comunita'  europea,  ai  puliti 26 e 27 della sentenza del 15 gennaio
2002,  resa  nella causa C-439/99, ha disposto l'incompatibilita' con
il  diritto  comunitario di disposizioni contenute in leggi regionali
italiane in materia di disciplina del settore fieristico, che infatti
sono  state  successivamente  abrogate  (cfr.  l.r.  n. 43/1980 della
Regione  Emilia  Romagna;  l.p. n. 35/1978 della Provincia di Trento;
l.r. n. 36/1988 della Regione Veneto).
   Secondo   la   giurisprudenza  costante,  infatti,  una  normativa
nazionale    che   subordini   al   rilascio   di   un'autorizzazione
amministrativa  l'esercizio  di  talune  prestazioni  di  servizi nel
territorio  nazionale da parte di una impresa avente sede in un altro
Stato  membro,  costituisce  restrizione alla libera circolazione dei
servizi, ai sensi dell'art. 59 (vigente art. 49) del Trattato CE.
   Per  tali  ragioni,  le  disposizioni  sopra  viste  si pongono in
contrasto con l'art. 117, primo comma (rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario) e 2 lett. a) (rapporti dello Stato con
l'unione europea) della Costituzione.
   2.2.  - L'art. 11 della legge istituisce il fondo regionale per le
manifestazioni  fieristiche,  prevedendo,  al comma 3 , una quota del
fondo riservata a favore di esse. Tale disposizione comporta un aiuto
di  stato,  senza  la necessaria previsione della preventiva notifica
alla  Commissione europea per l'assenso, ai sensi degli artt. 87 e 88
del Trattato CE.
   Anche  in  cio',  la  norma  risulta in contrasto con la normativa
comunitaria  succitata  e  quindi  viola, anche sotto questo profilo,
l'art. 117, primo comma (e 2 lett. a).
                              P. Q. M.
   Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiche' la legge eccede
i  limiti  di  competenza  assegnati  alla regione, il Presidente del
Consiglio dei ministri conclude perche' l'ecc.ma Corte costituzionale
voglia  dichiarare  l'illegittimita' costituzionale della legge della
regione  Molise  19  giugno 2008, n. 16, artt. 5, 12 e 11, pubblicata
sul  Bollettino ufficiale della regione 16 giugno 2008, n. 13 recante
«Disciplina  del  settore  fieristico»  in  relazione agli artt. 117,
commi 1  e  2,  lett. a) Cost. per violazione di principi comunitari,
come sopra illustrato.
     Roma, addi' 7 agosto 2008
        Il vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta