N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2008

del  19  febbraio  2008  emessa  dal  Giudice  di pace di Bellano nel
procedimento penale a carico di Lazzari Adriano ed altro

Processo  penale - Incompatibilita' del giudice - Obbligo del giudice
  di  astenersi  in  tutti  i casi in cui abbia concorso a formare il
  giudizio  sugli  stessi  fatti  o  abbia,  comunque,  avuto modo di
  conoscere tali fatti ai fini della decisione - Mancata previsione -
  Indicazione numerica dei parametri costituzionali evocati.
- Codice di procedura penale, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.43 del 15-10-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Considerato  che,  sui  fatti  del 24 settembre 2004 il giudice ha
gia'   avuto  modo  di  pronunciarsi  in  un  procedimento  parallelo
introdotto  con  giudizio immediato dall'imputato Lazzari Adriano nei
confronti dell'imputato Roncaletti Antonio e che solo per puro errore
vi  e' stata una scissione del giudizio allora instaurato tra i fatti
del  20  settembre e quelli del 24 settembre del 2004, tanto che tali
fatti appaiono comunque connessi nel presente giudizio;
   Considerato   che,  benche'  la  difesa  dell'imputato  Roncaletti
all'udienza  del 6 febbraio 2007 abbia posto all'evidenza del giudice
la  sostanziale  identita'  dei  fatti per cui e' processo con quelli
gia'  oggetto  del giudizio instaurato come sopra, all'epoca e' stata
effettuata  una richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 129 facendo
intendere  al giudice che vi era la volonta' che lo stesso giudice si
pronunciasse su quei fatti;
   Considerato  che,  al  contrario,  all'odierna  udienza  vi e' una
sostanziale  univocita'  di  richieste  da  parte  dei  due difensori
dell'imputato   Lazzari  Adriano  e  della  parte  civile  Roncaletti
Antonio,  che  il  giudice  risolva la questione di una sua eventuale
incompatibilita'  nel  prendere la decisione finale relativa ai fatti
del presente giudizio;
   Considerato  che,  non e' apparso opportuno ai sensi dell'art. 36,
comma 1, lettera h) c.p.p. ne' una pronuncia di astensione all'inizio
del  presente  giudizio  ne,  tanto  meno,  da parte delle difese una
ricusazione  del  giudice  ma che, tuttavia, le ragioni che avrebbero
giustificato   tali   provvedimenti   sembrano   essersi  esplicitate
all'odierna  udienza,  evidentemente  a  seguito dell'evolversi della
situazione tra le parti.
                              P. Q. M.
   Considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  34 c.p.p. nella parte in cui
non prevede espressamente l'obbligo del giudice di astenersi in tutti
i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti
o  abbia,  comunque, avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della
decisione in relazione agli articoli 3, 24, 111 della Costituzione.
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
nonche'  la  notificazione della presente ordinanza al Presidente del
Consiglio   dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.  Sospende  il  giudizio,  all'esito della pronuncia della
Corte costituzionale.
     Bellano, addi' 19 febbraio 2008
                     Il giudice di pace: Tarulli