N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2008
del 19 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di Bellano nel procedimento penale a carico di Lazzari Adriano ed altro Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia, comunque, avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione - Mancata previsione - Indicazione numerica dei parametri costituzionali evocati. - Codice di procedura penale, art. 34. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.43 del 15-10-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Considerato che, sui fatti del 24 settembre 2004 il giudice ha gia' avuto modo di pronunciarsi in un procedimento parallelo introdotto con giudizio immediato dall'imputato Lazzari Adriano nei confronti dell'imputato Roncaletti Antonio e che solo per puro errore vi e' stata una scissione del giudizio allora instaurato tra i fatti del 20 settembre e quelli del 24 settembre del 2004, tanto che tali fatti appaiono comunque connessi nel presente giudizio; Considerato che, benche' la difesa dell'imputato Roncaletti all'udienza del 6 febbraio 2007 abbia posto all'evidenza del giudice la sostanziale identita' dei fatti per cui e' processo con quelli gia' oggetto del giudizio instaurato come sopra, all'epoca e' stata effettuata una richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 129 facendo intendere al giudice che vi era la volonta' che lo stesso giudice si pronunciasse su quei fatti; Considerato che, al contrario, all'odierna udienza vi e' una sostanziale univocita' di richieste da parte dei due difensori dell'imputato Lazzari Adriano e della parte civile Roncaletti Antonio, che il giudice risolva la questione di una sua eventuale incompatibilita' nel prendere la decisione finale relativa ai fatti del presente giudizio; Considerato che, non e' apparso opportuno ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera h) c.p.p. ne' una pronuncia di astensione all'inizio del presente giudizio ne, tanto meno, da parte delle difese una ricusazione del giudice ma che, tuttavia, le ragioni che avrebbero giustificato tali provvedimenti sembrano essersi esplicitate all'odierna udienza, evidentemente a seguito dell'evolversi della situazione tra le parti.
P. Q. M. Considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del giudice di astenersi in tutti i casi in cui abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti o abbia, comunque, avuto modo di conoscere tali fatti ai fini della decisione in relazione agli articoli 3, 24, 111 della Costituzione. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale. Bellano, addi' 19 febbraio 2008 Il giudice di pace: Tarulli