N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2008

del 14 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Spoleto nel procedimento
penale a carico di Urbani Paolo ed altri

Reati  tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilita'
  per   determinati   reati,   nel   caso  di  perfezionamento  della
  definizione  dei processi verbali di constatazione da cui risultano
  i reati medesimi - Violazione delle norme costituzionali in materia
  di  amnistia  -  Irragionevolezza  -  Disparita' di trattamento tra
  cittadini  -  Violazione  del principio di capacita' contributiva -
  Incidenza sul dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi
  -   Lesione   del   principio  dell'obbligatorieta'  dell'esercizio
  dell'azione penale.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 53, 54, 79 e 112.
(GU n.43 del 15-10-2008 )
                            il TRIBUNALE
   Decidendo sulla sollevata questione di costituzionalita', osserva
                           Sulla rilevanza
   Con  particolare  riferimento  ai  reati  fiscali  contestati agli
imputati  Urbani  Paolo  e  Urbani Bruno, quali legali rappresentanti
della ditta «Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani s.n.c.», inerenti
l'evasione  Iva  e  quella delle II. DD. per gli anni di imposta 1998
(capi  F,  H,  I3, L3, M3, L4), 1999 (capi F, H, H3, I3, A4, C4, M4),
2000  (capi  F, H, I, L, D3, E3, H3, I3, T3, Z3, A4, B4, I4, M4, N4),
non  coperti  da  prescrizione,  i  difensori hanno chiesto emettersi
immediata   declaratoria   di  non  doversi  procedere  in  forza  di
intervenuta  definizione, ex art. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289,
del  processo  verbale  di  constatazione della G.d.F. Comando nucleo
provinciale  della  Polizia  tributaria  di  Perugia,  n. 107  del 16
settembre 2002.
   Si riportano di seguito per esteso gli indicati capi d'imputazione
(si allega, ad ogni buon conto, copia integrale del decreto di rinvio
a giudizio):
                              «omissis
     Urbani  Paolo, Urbani Bruno, Urbani Gianluca (per il quale si e'
proceduto  separatamente), Massaroni Laura, Mancini Stefano, Strinati
Roberto,  Viceconte Pietro Paolo, Spagliccia Achille (per il quale si
e'  proceduto  separatamente),  Guidarelli Rodolfo, Massarini Lello e
Massarini Rocco, inoltre:
                               omissis
     F)  per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), in concorso tra loro, i primi due quali
autori  materiali,  gli  altri nei ruoli specificati nel capo A), con
piu'  azioni  esecutive  di un medesimo disegno criminoso, al fine di
evadere  le  imposte  sui  redditi  e sul valore aggiunto, indicavano
nelle  dichiarazioni  annuali  ai  fini  I.R.Pe.F.  ed  I.V.A.  della
societa',   avvalendosi   delle   fatture   relative   ad  operazioni
inesistenti  di cui all'allegato n. 5, emesse dalla ditta individuale
"Galli  Luciano", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi
ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per   l'anno   1997,  per  L.  3.256.925.907,  cui  corrisponde
un'I.V.A. pari a L. 647.950.608;
      per   l'anno   1998,  per  L.  7.994.493.600,  cui  corrisponde
un'l.V.A. pari a L. 1.597.898.720;
      per   l'anno   1999,  per  L.  5.662.876.200,  cui  corrisponde
un'I.V.A. pari a L. 1.132.575.240;
      per   l'anno   2000,  per  L.  6.290.660.000,  cui  corrisponde
un'I.V.A. pari a L. 1.258.132.000;
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001.
                               omissis
     H) per  il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad  operazioni  inesistenti di cui all'allegato n. 7 emesse
dalla  "Ancaral  di  C.  De  Risio & C." S.a.s., elementi passivi
fittizi  di  reddito,  tutti  relativi ad acquisti di tartufi, per le
somme di seguito indicate:
      per  l'anno 1998, per L. 494.090.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 98.818.000;
      per   l'anno   1999,  per  L.  1.066.392.300,  cui  corrisponde
un'I.V.A. pari a L. 213.278.460;
      per   l'anno   2000,  per  L.  1.120.241.450,  cui  corrisponde
un'I.V.A. pari a L. 224.048.290.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001.
                               omissis
     I)  per  il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4 lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad  operazioni  inesistenti  di cui all'allegato n.8 emesse
dalla  ditta  individuale  "La  Foresta"  di  Orsini  Paolo, elementi
passivi  fittizi  di  reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi,
per le somme di seguito indicate:
     per  l'anno  2000,  per L. 12.600.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 2.520.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
     L)  per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad  operazioni  inesistenti di cui all'allegato n. 9 emesse
dalla  "Inter.Pro.Sys."  S.p.A., elementi passivi fittizi di reddito,
tutti  relativi  ad  acquisti  di  tartufi,  per  le somme di seguito
indicate:
     per  l'anno  2000,  per L. 13.585.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 2.717.000.
   In Sant'Anatolia di Nasco (Perugia), nel 2001.
                               omissis
     D3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f),  legge  n. 516/1982,  2, comma  primo  d.lgs.  n. 74/2000
perche',  nelle  qualita'  di  cui  sub  A), i primi due quali autori
materiali,  gli  altri  nei  ruoli  specificati nel capo A), con piu'
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere
le  imposte  sui  redditi  e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani
Tartufi   di   Paolo   e   Bruno  Urbani"  s.n.c.,  indicavano  nelle
dichiarazioni  annuali  ai  fini  I.R.Pe.F. ed I.V.A. della Societa',
avvalendosi  delle  fatture relative ad operazioni inesistenti di cui
all'allegato  n. 66,  emesse  dalla  ditta individuale "Pinna Antonio
Angelo",  elementi  passivi  fittizi  di  reddito,  tutti relativi ad
acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate:
     per  l'anno  2000,  per L. 19.200.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 3.840.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
     E3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 67, emesse
dalla  ditta  individuale  "Sottobosco" di Forletta Roberto, elementi
passivi  fittizi  di  reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi,
per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno 2000, per L. 555.727.500, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 111.145.500.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
                               omissis
     H3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad  operazioni inesistenti di cui all'allegato n.70, emesse
da  Marcone Antonio, a nome della propria ditta individuale "Agri zoo
56",  elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti
di tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno 1999, per L. 135.955.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 27.191.000;
      per  l'anno 2000, per L. 186.965.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 37.393.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001.
     I3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad  operazioni inesistenti di cui all'allegato n.71, emesse
da  Rupalti  Maurizio,  a  nome della ditta individuale «Bartolomeoli
Annamaria»,  elementi  passivi  fittizi di reddito, tutti relativi ad
acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno 1995, per L. 151.636.638, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 28.810.961;
      per  l'anno 1996, per L. 172.446.638, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 32.764.861;
      per  l'anno 1997, per L. 119.766.639, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 23.303.791;
      per  l'anno 1998, per L. 124.946.667, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 24.989.333;
      per  l'anno 1999, per L. 111.267.167, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 22.253.433;
      per  l'anno  2000, per L. 73.206.667, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 14.641.333.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001.
     L3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 72, emesse
dalla  ditta  individuale "Corsi Maddalena", elementi passivi fittizi
di  reddito,  tutti  relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di
seguito indicate:
      per  l'anno  1998, per L. 45.000.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 9.000.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 1999.
     M3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 73, emesse
dalla  ditta  individuale "Paparozzi Maris", elementi passivi fittizi
di  reddito,  tutti  relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di
seguito indicate:
      per  l'anno  1996,  per L. 2.201.680, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 418.320;
      per l'anno 1997, per L. 750.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari
a L. 150.000;
      per  l'anno  1998,  per L. 2.000.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 400.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 1999.
                               omissis
     T3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 80, emesse
dalla  ditta  individuale  "El.Cas."  di  Castagno  Elisa Margherita,
elementi  passivi  fittizi  di reddito, tutti relativi ad acquisti di
tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno 2000, per L. 190.430.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 38.086.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
                               omissis
     Z3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 83, emesse
dalla  ditta  individuale  "Drago"  di  Drago  Emilia Bruna, elementi
passivi  fittizi  di  reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi,
per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno  2000,  per L. 72.470.000, cui corrisponde un'I.VA.
pari a L. 14.494.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
     A4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 84, emesse
dalla  ditta individuale "Giovannini Luigi", elementi passivi fittizi
di  reddito,  tutti  relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di
seguito indicate:
      per  l'anno  1999, per L. 40.260.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 8.052.000;
      per  l'anno  2000,  per L. 87.620.000, cui corrisponde un'I.VA.
pari a L. 17.254.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001.
     B4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 85, emesse
dalla  ditta individuale "Molinari Augusta", elementi passivi fittizi
di  reddito,  tutti  relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di
seguito indicate:
      per  l'anno  2000, per L. 60.820.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 12.164.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
     C4)  per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4 lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 86, emesse
dall'azienda agricola "Di Martino Pasquale", elementi passivi fittizi
di  reddito,  tutti  relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di
seguito indicate:
      per  l'anno 1999, per L. 258.615.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 51.723.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2000.
                               omissis
   I4)  per  il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 92, emesse
da   Milazzo  Francesco,  a  nome  della  propria  ditta  individuale
"Valverde",  elementi  passivi  fittizi di reddito, tutti relativi ad
acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno  2000, per L. 47.715.000, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 9.543.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001.
     L4)  per  il  delitto  di  cui  agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4,
lettera  d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
perche',  nelle  qualita'  di  cui  sub  A), i primi due quali autori
materiali,  gli  altri  nei  ruoli  specificati nel capo A), con piu'
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere
le  imposte  sui  redditi  e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani
Tartufi   di   Paolo   e   Bruno  Urbani"  s.n.c.,  indicavano  nelle
dichiarazioni  annuali  ai  fini  I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa',
avvalendosi  delle  fatture relative ad operazioni inesistenti di cui
all'allegato  n. 93,  emesse  dalla  "Agricola  Sud" S. Coop. a r.l.,
elementi  passivi  fittizi  di reddito, tutti relativi ad acquisti di
tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per  l'anno 1998, per L. 694.398.500, cui corrisponde un'I.V.A.
pari a L. 138.879.700.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 1999.
     M4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett.
d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche',
nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli
altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  al  fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e
Bruno  Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini
I.R.Pe.F.   ed  I.V.A.  della  societa',  avvalendosi  delle  fatture
relative  ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 94, emesse
da  Milazzo Francesco e Forletta Maurizio, a nome della "Tuber House"
S.r.l,  elementi  passivi  fittizi  di  reddito,  tutti  relativi  ad
acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate:
      per   l'anno   1999,  per  L.  2.045.957.000,  cui  corrisponde
un'I.V.A. pari a L. 409.191.400;
      per  l'anno  2000, per L. 507.100.000, cui corrisponde un'I.VA.
pari a L. 101.420.000.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001.
     N4)  per  il  delitto  di  cui  agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4,
lettera  d)  ed  f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
perche',  nelle  qualita'  di  cui  sub  A), i primi due quali autori
materiali,  gli  altri  nei  ruoli  specificati nel capo A), con piu'
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere
le  imposte  sui  redditi  e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani
Tartufi   di   Paolo   e   Bruno  Urbani"  s.n.c.,  indicavano  nelle
dichiarazioni  annuali  ai  fini  I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa',
avvalendosi  delle  fatture relative ad operazioni inesistenti di cui
all'allegato n. 95, emesse da Milazzo Francesco e Cipollone Enrica, a
nome  della  "Cipollone Tartufi di Cipollone Enrica" S.n.c., elementi
passivi  fittizi  di  reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi,
per le somme di seguito indicate:
      per l'anno 2000, per L. 1.556.327.000, cui corrisponde un'I.VA.
pari a L. 311.265.400.
   In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001».
   I  suindicati  reati  rientrano  tutti  nell'elencazione tassativa
prevista dall'art. 15, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   In   proposito,   la  competente  amministrazione  finanziaria  ha
attestato   l'avvenuto   versamento  dell'importo  di  legge  per  la
definizione  (nota  7  dicembre  2004 in atti, allegata in copia alla
presente  ordinanza)  e  l'assenza  di carichi pendenti risultanti al
sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria  (nota 1 luglio 2003,
prot. 10608 in atti, allegata in copia alla presente ordinanza).
   L'esame   da   parte   del   Collegio   del  processo  verbale  di
constatazione  16  settembre  2002 (allegato alla presente ordinanza)
non  ha  evidenziato  elementi  (assenza di corrispondenza con i dati
contenuti  nel processo verbale) per far ritenere non perfezionata la
definizione,  in  quanto  le  maggiori  imposte  in  esso  contestate
corrispondono  a  quelle indicate nelle note Ag. Entrate di Spoleto 1
febbraio  2004,  7 dicembre 2004 e 12 novembre 2004 in atti, allegate
in  copia  alla  presente  ordinanza  ed il calcolo delle percentuali
appare corretto.
   Va,  altresi', evidenziato che il perfezionamento del condono (per
gli  anni  di  imposta  dal 1998 al 2000 che qui interessano) risulta
essere  avvenuto  (note  Ag.  Entrate di Spoleto 1 febbraio 2004 e 12
novembre 2004 in atti, allegate in copia alla presente ordinanza):
     ai  sensi dell'art. 15, legge n. 289/2002, in data 4 marzo 2003,
per  quel  che concerne la societa' "Urbani Tartufi s.n.c. di Paolo e
Bruno Urbani";
     ai   sensi   dell'art.   9,   legge   n. 289/2002   (definizione
automatica),  in  data  15  marzo  2003, per quel che concerne i soci
Urbani Paolo e Urbani Bruno.
   In  proposito,  l'azione penale risulta essere stata esercitata in
data  15  novembre  2002  (emissione  della  richiesta  di  rinvio  a
giudizio),  notificata  ad  Urbani  Paolo  e  Urbani Bruno unitamente
all'avviso  di  fissazione  dell'udienza preliminare in data 7 aprile
2003 e 19 marzo 2003.
   La  proponenda  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
15, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, fermo restando il potere
dell'adita   Corte  (ai  sensi  dell'art.  27, legge  n. 87/1953)  di
declaratoria    dell'illegittimita'   conseguenziale   di   parte   o
dell'intera  ulteriore  normativa  in  tema  di  condono,  si palesa,
quindi,  rilevante  ai  fini della decisione da emettere nel presente
procedimento.
                  Sulla non manifesta infondatezza
Violazione dell'art. 79 Cost.
   A questo tribunale non sfugge che l'adita Corte (sent. n. 369/88),
pronunziando  in  materia  di  condono edilizio, ha evidenziato che i
«moderni condoni penali», sostanziandosi in una complessa fattispecie
estintiva  (che  si  compone  della domanda di condono, del pagamento
delle rate di legge, della verifica amministrativa della definizione)
non  possono  essere  ricondotti  ai  «tradizionali  (forse  arcaici)
istituti  di  clemenza  o,  comunque,  estintivi  del reato», perche'
presuppongono   una   propria   particolare  ragion  d'essere  e,  in
particolare,  «una  netta  distinzione,  se  non una separazione, tra
reato  e  punibilita»,  utilizzando  quest'ultima  quale  «mezzo  per
orientare  condotte  susseguenti  all'illecito»,  utili a fini spesso
estranei  alla  tutela  del bene offeso dal reato, «sotto il miraggio
del premio dell'estinzione del reato».
   Non    sfugge,    parimenti,   che   (sent.   n. 427/95)   «esiste
nell'ordinamento  vigente  tutta  una  serie  di atti legislativi che
determinano  lo  stesso  effetto  estintivo  del  reato  prodotto dal
condono  edilizio,  e  per i quali, a differenza di quanto accade nel
caso  dell'amnistia,  non sono previste procedure legislative diverse
da  quelle  ordinarie»  (es.  oblazione  ex artt. 162 e 162-bis c.p.;
oblazioni   introdotte   dalla   legge   n. 689/1981;  previsione  di
estinzione  di  reati  collegata ad adempimenti richiesti agli autori
degli stessi).
   Occorre  tuttavia  evidenziare  che i condoni penali, a differenza
delle  altre  fattispecie  estintive da ultimo citate (che concernono
limitatissime  ipotesi di reati contravvenzionali con comminatoria di
una  sanzione  anticipata o, semmai, ipotesi, generali e speciali, di
ravvedimento  operoso,  rigorosamente  delimitate, dal punto di vista
spaziale  e  temporale,  dal  legislatore), appaiono essere gli unici
casi  di  procedimento  estintivo  (ovvero  di rinunzia all'esercizio
della potesta' punitiva nei confronti) di tutti i reati riconducibili
a  determinate  fattispecie  astratte,  commessi  sino  ad  una  data
prefissata,  subordinato  al pagamento di somme e/o ad altre condotte
del reo.
   Al  di  la'  di  qualsiasi  espediente  definitorio,  ed al di la'
dell'esistenza o meno di una mediazione fattuale tra norma ed effetto
estintivo, non e' dato, dunque, distinguere alcuna diversita' tra gli
effetti  concretamente  determinati  da  un'amnistia  condizionata  e
quelli  a  sua  volta determinati da un condono penale: in entrambi i
casi  viene  in  rilievo un generale effetto estintivo (o di rinunzia
all'esercizio  della  potesta' punitiva), limitato ad una determinata
«finestra  temporale»,  connesso  al  pagamento  di  somme  e/o altre
condotte del reo.
   E tuttavia, la Costituzione ha previsto che la produzione concreta
di  un siffatto generale effetto, comportando una eclatante eccezione
al  principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed al
principio  di  obbligatorieta' dell'azione penale, sia affidata ad un
(solo)  istituto,  appunto  l'amnistia,  in  forza di una particolare
procedura  deliberativa  parlamentare,  richiedente  una  maggioranza
qualificata.
   Nel   caso   di   specie,  l'avvenuta  previsione,  a  maggioranza
parlamentare  semplice,  della rinunzia alla punibilita' di un numero
impressionante  di condotte penalmente rilevanti, sanzionate con pene
edittali  elevate,  suscettibili finanche dell'applicazione di misure
cautelari   personali   detentive,   mai  prima  nella  storia  della
Repubblica  attuata  da un qualsiasi provvedimento c.d. «di condono»,
si  pone  pacificamente al di fuori dei rigorosi confini che la Carta
fondamentale,  con l'art. 79, ha, in concreto, posto all'esercizio di
tale rinunzia.
Violazione  degli  artt. 3 (sotto il profilo della irragionevolezza e
della disparita' di trattamento tra cittadini), 53, 54 e 112 Cost.
   Ferma  restando  la  questione di cui al punto precedente, osserva
questo Collegio che, la stessa Corte costituzionale, pur operando una
(non  condivisibile  alla luce di quanto in precedenza esposto) netta
distinzione  tra le figure dell'amnistia e del condono penale, ha, in
ogni  caso,  ritenuto  dette  figure  come  «specie»  di una generale
nozione  di  «misura  di  clemenza»,  che, comportando la rinunzia al
potere  punitivo  dello Stato, e' comunque soggetta a precisi vincoli
costituzionali.
   La Corte ha, quindi, evidenziato con chiarezza che «tutte le volte
in  cui  si  rompe  il  nesso  costante  tra  reato  e  punibilita' e
quest'ultima  viene  utilizzata  per  fini estranei a quelli relativi
alla  difesa  dei  beni  tutelati attraverso l'incriminazione penale,
tale uso, nell'incidere negativamente sul principio di uguaglianza ex
art.  3  Cost.,  deve  trovare  la  sua  giustificazione  nel  quadro
costituzionale,   che   determina   il   fondamento   ed   i   limiti
dell'intervento  punitivo  dello  Stato.  La non punibilita' o la non
procedibilita'  dovuta a situazioni successive al commesso reato deve
comunque  essere  valutata  in funzione delle finalita' proprie della
pena: ove l'estinzione della punibilita' irrazionalmente contrastasse
con  tali  finalita', ove risultasse variante arbitraria, tale ... da
svilire   il   senso  stesso  della  comminatoria  edittale  e  della
punizione, non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima».
   Ne  consegue  l'eccezionalita'  dei provvedimenti di clemenza e la
«necessita'  di contenere nei piu' ristretti limiti l'esercizio della
relativa  potesta»,  tanto  piu'  «quando  l'effetto  estintivo debba
spiegarsi  nei confronti di reati che, direttamente o indirettamente,
violano  precetti,  costituzionalmente  sanciti,  posti  a  tutela di
fondamentali esigenze della comunita».
   Cio'  posto,  sulla  totale  non  corrispondenza  del c.d. condono
fiscale di cui alla legge n. 289/2002 ai parametri sopra evidenziati,
giova evidenziare quanto segue.
   1. - Il condono di cui alla legge n. 289/2002 presenta le seguenti
caratteristiche (art. 15, ma non dissimili sono i meccanismi previsti
dall'art. 9):
     il  perfezionamento  della  definizione  delle  varie ipotesi di
accertamento  fiscale  comporta  l'esclusione, ad ogni effetto, della
punibilita'  per  i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e
10  del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti  dagli  articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492
del  codice  penale,  nonche'  dagli  articoli  2621, 2622 e 2623 del
codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od
occultare  i  citati  reati  tributari,  ovvero  per  conseguirne  il
profitto   e   siano  riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione
tributaria;
     trattasi,  dunque, della «sanatoria» di un numero oggettivamente
elevato   di  condotte  penalmente  rilevanti,  sanzionate  con  pene
edittali  elevate,  suscettibili finanche dell'applicazione di misure
cautelari personali detentive (da ricordare che nel giudizio a quo si
contestano reati relativi anche all'anno di imposta 2000);
     non  sono  previsti  limiti  oggettivi  di  evasione, di tal che
possono essere sanate evasioni per miliardi di lire ovvero milioni di
euro;
     la  definizione  si  sostanzia  nel  pagamento  di  una frazione
dell'imposta  (massimo  il  35%  delle  maggiori imposte e contributi
complessivamente   accertati   ovvero   indicati   negli   inviti  al
contraddittorio,  superiori  a  50.000  euro;  ovvero  applicando  un
aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti  negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo
o  riducendo  del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal verbale stesso);
     qualora   gli   importi   da  versare  complessivamente  per  la
definizione  eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro
e,  per  gli  altri  soggetti,  la  somma  di 5.000 euro, gli importi
eccedenti  possono essere versati in due rate successive, ma l'omesso
versamento delle predette eccedenze non determina l'inefficacia della
definizione  (con  la  conseguenza che evasioni miliardarie diventano
immediatamente non punibili pagando poche migliaia di euro).
   Si  e'  dunque  in  presenza di una «sanatoria» la cui portata non
trova il minimo
riscontro nei precedenti provvedimento c.d. «di condono» emessi nella
storia recente, in quanto:
     a)  I condoni edilizi di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994
e  lo  stesso  condono  edilizio di cui al decreto-legge n. 369/2000,
infatti,   da   un   lato   hanno   riguardato  reati  esclusivamente
contravvenzionali,   dall'altro   hanno  tutti  previsto  dei  limiti
oggettivi  ben  precisi  ed  assai  stringenti alla sanabilita' degli
abusi edilizi.
     b) Il condono fiscale di cui al d.lgs. n. 218/1997 ha escluso la
punibilita'  per  i  reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516,   limitatamente   ai   fatti  oggetto  dell'accertamento,  ad
eccezione dei reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo
decreto-legge.  La  non  punibilita'  ha coperto, dunque, nella quasi
totalita',  reati  contravvenzionali,  non e' stata estesa alla frode
fiscale  ed  e'  stata  comunque subordinata al pagamento dell'intera
imposta  accertata  e,  sia  pure  in  misura ridotta, delle sanzioni
tributarie normativamente previste.
     c)  La  delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di   amnistia  per  i  reati  tributari  di  cui  all'art.  67, legge
n. 413/1991  non  ha  escluso  dal novero dei reati sanabili la frode
fiscale  (ma era un'amnistia), ma ha comunque subordinato l'efficacia
dell'estinzione dei reati in essa previsti all'integrale pagamento di
imposte, interessi e sopratasse.
   2.   -  Operato,  dunque,  un  confronto  con  tutti  i  «condoni»
precedenti  e  valutato  il  trattamento  di assoluto favore concesso
(come  mai  prima)  dal  condono  di  cui  alla legge  n. 289/2002 al
cittadino/contribuente  disonesto,  appare  francamente  difficoltoso
ipotizzare  un  vulnus  ai  principi  di eguaglianza dei cittadini di
fronte  alla  legge,  di  eguale concorrenza dei cittadini alle spese
pubbliche  in  ragione della loro capacita' contributiva, di rispetto
della  Costituzione  e delle leggi, di obbligatorieta' dell'esercizio
dell'azione   penale   maggiore  di  quello  posto  in  essere  dalla
citata legge   n. 289/2002.   Una  deroga  cosi'  ampia  di  principi
costituzionali  di rango assolutamente primario puo' trovare, dunque,
una  (comunque  ardua)  giustificazione,  solo nella misura in cui si
valuti  la  presenza di una situazione di assoluta eccezionalita', da
intendersi,   evidentemente,   come   «unicita»  e/o  «inevitabilita'
altrimenti»,   ovvero   un  adeguato  bilanciamento  di  contrapposti
interessi di eguale rilevanza.
   3.  -  Orbene,  con riferimento al condono ex legge n. 47/1985, la
Corte  costituzionale  ha  osservato che «il legislatore... ha inteso
chiudere  un  passato di illegalita' di massa, alla quale aveva anche
contribuito  la  non  sempre  perfetta  efficienza  delle  competenti
autorita'  amministrative  ed ha mirato a porre sicure basi normative
per  la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze
sottese  al  governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio
dell'iniziativa  economica  privata,  il  suo  coordinamento  ai fini
sociali,   la  funzione  sociale  della  proprieta',  la  tutela  del
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico ecc... E questi beni,
secondo   la   discrezionale,   ed   incensurabile  in  questa  sede,
valutazione del legislatore del 1985, non potevano essere validamente
difesi  per  il  futuro,  se  non  con la cancellazione del notevole,
ingombrante  carico  pendente  relativo  alle  passate illegalita' di
massa» (sent. n. 369/1988).
   Successivamente,  con riferimento all'art. 39, legge n. 724/94, la
Corte  ha osservato che «... il carattere dell'art. 39 e' sicuramente
quello  di  norma  del tutto eccezionale in relazione anche a ragioni
contingenti  e  straordinarie  di  natura  finanziaria.  Ne'  a  tale
configurazione  si  oppone...  la considerazione del lungo intervallo
trascorso  dalla  concessione del condono di cui alla legge n. 47 del
1985...  l'entita' delfenomeno di applicazione ed utilizzazione della
norma  impugnata nelle varie regioni induce a ritenere la persistenza
dell'abusivismo,  anche successivamente alle disposizioni di cui alla
legge  n. 47/1985...  e, pertanto, la necessita' di un recupero della
legalita' attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio,
onde  procedere  ad  un  definitivo  riordino  della  materia  (anche
attraverso la normativa collegata richiamata di seguito).
   Certamente,  una  tale soluzione, ove fosse reiterata, soprattutto
con   ulteriore   e  persistente  spostamento  dei  termini  riferiti
all'epoca  dell'abuso  sanabile,  non  troverebbe giustificazione sul
piano  della  ragionevolezza,  in quanto finirebbe col vanificare del
tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha
considerato   illegali   perche'   contrastanti  con  la  tutela  del
territorio...
   Per le medesime ragioni, non puo' ritenersi la sussistenza di quel
contrasto  della  norma  sulla  estinzione  della  punibilita' con le
finalita'  proprie  della pena, cioe' con la difesa degli stessi beni
tutelati  attraverso  l'incriminazione,  che rappresenta un ulteriore
limite  costituzionale al potere di clemenza, sempre sotto il profilo
della  irragionevolezza.  La normativa sul condono presenta, infatti,
aspetti  che  sono  direttamente volti al ripristino della tutela del
controllo   del   territorio,   come   dimostrano,  tra  l'altro,  le
previsioni...  di limiti di cubatura per l'ammissione della sanatoria
e,  in  materia  di  abusi  in  aree  vincolate, l'affermazione della
necessita'    dell'acquisizione    dei    pareri   favorevoli   delle
amministrazioni  preposte alla tutela dei vincoli ritenuti prioritari
dal legislatore... (sent. n. 427/95)».
   4. - E tuttavia, se quelli esposti sono i parametri di valutazione
del rispetto dei vincoli costituzionali del potere di clemenza, e, in
definitiva,  dell'eccezionalita'  giustificante la rinunzia al potere
punitivo dello Stato per un numero indeterminato di reati commessi in
un  definito  periodo  di  tempo,  mediante  un  atto di legislazione
ordinaria  approvato  da  una  contingente  maggioranza parlamentare,
dette condizioni, nel caso di specie, non possono in alcun modo dirsi
realizzate, in quanto:
     a)  Ben due provvedimenti di clemenza in materia tributaria sono
gia'   intervenuti  nel  corso  degli  ultimi  quindici  anni,  prima
dell'odierno  condono,  cosi'  che  il  terzo  provvedimento,  di cui
alla legge  n. 289/2002,  che  ha,  tra  l'altro,  significativamente
ampliato  il  trattamento  di favore rispetto ai precedenti, non puo'
ritenersi  intervento  di  chiusura  con un passato di illegalita' di
massa,  ma ciclica manifestazione di impotenza dello Stato a reperire
adeguate risorse finanziarie e/o a porre in essere un adeguata azione
di contrasto all'evasione.
     b)  Il  riordino  del diritto penale tributario e' gia' avvenuto
con  la legge  n. 516/1982  («manette agli evasori»), mentre il d.lgs
n. 74/2000,  promulgato  peraltro  ben  due  anni  prima  del condono
oggetto  di  trattazione, si e' limitato a restringere le fattispecie
di   reato   in   materia  e  ad  introdurre  soglie  di  punibilita'
estremamente  elevate,  cosi'  che anche sotto tali profili si palesa
inesistente  l'esigenza  di chiudere con un passato di illegalita' di
massa,  in  realta'  non  piu'  ipotizzabile in forza della suesposta
nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 74/2000 cit.
     c)   Unico   «limite»   previsto   dalla legge   n. 289/2002  e'
l'esclusione  dalle  ipotesi  non  punibili  della fattispecie di cui
all'art.  8,  d.lgs.  n. 74/2000;  esclusione  che  appare di per se'
irragionevole,  tenuto conto della prevista non punibilita' dei reati
di  cui agli artt. 2 e 3 (non si punisce chi froda, ma si punisce chi
si limita a fornire gli strumenti elusivi al frodatore).
     d)  Al  contrario,  come  in  precedenza  gia'  evidenziato,  si
rinunzia  alla  punibilita'  di  un numero impressionante di reati di
elevata  gravita', non si prevedono limiti all'entita' dell'evasione,
si  pretende  il  pagamento  di una modesta quota-parte delle imposte
evase, senza sanzioni ulteriori e, cio' che e' piu' grave, in caso di
importi da versare complessivamente per la definizione eccedenti, per
le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti,
la  somma  di 5.000 euro, si consente a che l'effetto estintivo della
punibilita'  scatti  indipendentemente  dal  versamento  delle  somme
eccedenti  i  suesposti (invero irrisori) limiti. Qualora, poi, dette
somme  non  siano  versate,  si  procede con l'ordinaria iscrizione a
ruolo e l'applicazione di una sanzione amministrativa (!).
     e)  E'  da  chiedersi,  quindi,  in qual modo la forte riduzione
delle  somme  da  pagare,  l'immediato  recupero di poche migliaia di
euro,  e  l'affidarsi,  in  caso  di  mancato  versamento delle somme
ulteriori,  all'aleatorieta'  delle  ordinarie  procedure di recupero
coattivo,  sia idoneo a tutelare i medesimi beni-interessi presidiati
dalle  fattispecie  penali  disapplicate  e  giustifichi  la deroga a
principi  aventi  rango  costituzionale primario, quali quelli di cui
agli artt. 3, 53, 54 e 112 Cost.
     f)  Appare,  poi,  opportuno evidenziare, in particolare, che la
definizione  di  cui  all'art.  15  cit.  non discende minimamente da
un'autodenuncia»,  ne'  sostanzia  l'emersione  di evasioni nascoste,
trattandosi   di  condono  in  presenza  di  gia'  emessi  avvisi  di
accertamento,   inviti  al  contraddittorio  o  processi  verbali  di
constatazione,   con  cio'  venendo  sostanzialmente  meno  anche  la
connotazione  del  condono  come  strumento  volto  ad  orientare  la
condotta del reo susseguente al reato, per il raggiungimento, in ogni
caso,  di  fini di cortissimo respiro secondo quanto gia' evidenziato
nel precedente punto c).
     g)  La  conclusione,  evidentemente,  non  puo'  che  essere che
contingenti «esigenze di cassa», costituenti risultante ciclica della
persistente insufficienza dell'azione di contrasto all'evasione e per
il  perseguimento  delle  quali  potevano senz'altro prevedersi altri
interventi tutti pacificamente non lesivi (o meno lesivi) di principi
fondamentali dell'Ordinamento repubblicano (tenuto conto che numerose
manovre  finanziarie  della  medesima  entita',  se  non  di  entita'
maggiore,  di  quella prevista dalla legge finanziaria 2003 non hanno
previsto l'utilizzo dello strumento del condono fiscale), non possono
in  alcun  modo  giustificare,  nel  caso concreto, tutti gli effetti
assolutamente   dirompenti   (sin   qui   descritti)  prodotti  dalla
disciplina posta dall'art. 15, legge n. 289/2002 e, piu' in generale,
dall'intera  normativa  di  condono  fiscale  introdotta dalla citata
legge finanziaria 2003.
   Occorre,  inline,  evidenziare  come  non  possa  che  disporsi la
sospensione dell'intero procedimento, attesa la pacifica strettissima
connessione   probatoria   tra  tutte  le  fattispecie  concretamente
contestate,  risultando,  infatti, contrastante con evidenti esigenze
di   economia   processuale  la  separazione  delle  fattispecie  non
direttamente  interessate dalla soluzione della presente questione di
costituzionalita',  cio'  comportando l'irragionevole duplicazione di
attivita' istruttorie dibattimentali comuni a tutti i reati.
                               P. Q. M.
   Visti gli articoli 1, legge cosituzionale n. 1/1948 e 23, legge n.
87/1953;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 15, comma 7, legge 27 dicembre
2002,  n. 289,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  53,  54, 79, 112
Costituzione,  nella  parte  in  cui prevede la non punibilita' per i
reati commessi in materia tributaria;
   Dispone  la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
procedimento alla Corte costituzionale;
   Dispone la sospensione del procedimento in corso;
   Dispone  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del   Consiglio   dei  ministri,  nonche'  la  sua  comunicazione  al
Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.
   Si allegano:
     processo  verbale di constatazione della G.d.F. del 16 settembre
2002;
     richiesta  di  rinvio  a  giudizio  notificata  a Urbani Paolo e
Urbani   Bruno   unitamente  all'avviso  di  fissazione  dell'udienza
preliminare;
     decreto di rinvio a giudizio;
     note  Ag.  Entrate  di Spoleto 1 luglio 2003, 1 febbraio 2004, 7
dicembre 2004 e 12 novembre 2004.
      Spoleto, addi' 14 febbraio 2008
                       Il Presidente: Pinelli
                                        Il giudice estensore: Avenoso