N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2008
del 14 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Urbani Paolo ed altri Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilita' per determinati reati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi - Violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento tra cittadini - Violazione del principio di capacita' contributiva - Incidenza sul dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi - Lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 7. - Costituzione, artt. 3, 53, 54, 79 e 112.(GU n.43 del 15-10-2008 )
il TRIBUNALE Decidendo sulla sollevata questione di costituzionalita', osserva Sulla rilevanza Con particolare riferimento ai reati fiscali contestati agli imputati Urbani Paolo e Urbani Bruno, quali legali rappresentanti della ditta «Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani s.n.c.», inerenti l'evasione Iva e quella delle II. DD. per gli anni di imposta 1998 (capi F, H, I3, L3, M3, L4), 1999 (capi F, H, H3, I3, A4, C4, M4), 2000 (capi F, H, I, L, D3, E3, H3, I3, T3, Z3, A4, B4, I4, M4, N4), non coperti da prescrizione, i difensori hanno chiesto emettersi immediata declaratoria di non doversi procedere in forza di intervenuta definizione, ex art. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, del processo verbale di constatazione della G.d.F. Comando nucleo provinciale della Polizia tributaria di Perugia, n. 107 del 16 settembre 2002. Si riportano di seguito per esteso gli indicati capi d'imputazione (si allega, ad ogni buon conto, copia integrale del decreto di rinvio a giudizio): «omissis Urbani Paolo, Urbani Bruno, Urbani Gianluca (per il quale si e' proceduto separatamente), Massaroni Laura, Mancini Stefano, Strinati Roberto, Viceconte Pietro Paolo, Spagliccia Achille (per il quale si e' proceduto separatamente), Guidarelli Rodolfo, Massarini Lello e Massarini Rocco, inoltre: omissis F) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), in concorso tra loro, i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 5, emesse dalla ditta individuale "Galli Luciano", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1997, per L. 3.256.925.907, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 647.950.608; per l'anno 1998, per L. 7.994.493.600, cui corrisponde un'l.V.A. pari a L. 1.597.898.720; per l'anno 1999, per L. 5.662.876.200, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 1.132.575.240; per l'anno 2000, per L. 6.290.660.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 1.258.132.000; In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001. omissis H) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 7 emesse dalla "Ancaral di C. De Risio & C." S.a.s., elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1998, per L. 494.090.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 98.818.000; per l'anno 1999, per L. 1.066.392.300, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 213.278.460; per l'anno 2000, per L. 1.120.241.450, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 224.048.290. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001. omissis I) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4 lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n.8 emesse dalla ditta individuale "La Foresta" di Orsini Paolo, elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 12.600.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 2.520.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. L) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 9 emesse dalla "Inter.Pro.Sys." S.p.A., elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 13.585.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 2.717.000. In Sant'Anatolia di Nasco (Perugia), nel 2001. omissis D3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma primo d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della Societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 66, emesse dalla ditta individuale "Pinna Antonio Angelo", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 19.200.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 3.840.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. E3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 67, emesse dalla ditta individuale "Sottobosco" di Forletta Roberto, elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 555.727.500, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 111.145.500. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. omissis H3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n.70, emesse da Marcone Antonio, a nome della propria ditta individuale "Agri zoo 56", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1999, per L. 135.955.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 27.191.000; per l'anno 2000, per L. 186.965.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 37.393.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001. I3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n.71, emesse da Rupalti Maurizio, a nome della ditta individuale «Bartolomeoli Annamaria», elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1995, per L. 151.636.638, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 28.810.961; per l'anno 1996, per L. 172.446.638, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 32.764.861; per l'anno 1997, per L. 119.766.639, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 23.303.791; per l'anno 1998, per L. 124.946.667, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 24.989.333; per l'anno 1999, per L. 111.267.167, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 22.253.433; per l'anno 2000, per L. 73.206.667, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 14.641.333. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001. L3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 72, emesse dalla ditta individuale "Corsi Maddalena", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1998, per L. 45.000.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 9.000.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 1999. M3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 73, emesse dalla ditta individuale "Paparozzi Maris", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1996, per L. 2.201.680, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 418.320; per l'anno 1997, per L. 750.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 150.000; per l'anno 1998, per L. 2.000.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 400.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 1999. omissis T3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 80, emesse dalla ditta individuale "El.Cas." di Castagno Elisa Margherita, elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 190.430.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 38.086.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. omissis Z3) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 83, emesse dalla ditta individuale "Drago" di Drago Emilia Bruna, elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 72.470.000, cui corrisponde un'I.VA. pari a L. 14.494.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. A4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 84, emesse dalla ditta individuale "Giovannini Luigi", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1999, per L. 40.260.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 8.052.000; per l'anno 2000, per L. 87.620.000, cui corrisponde un'I.VA. pari a L. 17.254.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001. B4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 85, emesse dalla ditta individuale "Molinari Augusta", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 60.820.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 12.164.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. C4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4 lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 86, emesse dall'azienda agricola "Di Martino Pasquale", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1999, per L. 258.615.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 51.723.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2000. omissis I4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 92, emesse da Milazzo Francesco, a nome della propria ditta individuale "Valverde", elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 47.715.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 9.543.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001. L4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lettera d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 93, emesse dalla "Agricola Sud" S. Coop. a r.l., elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1998, per L. 694.398.500, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 138.879.700. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 1999. M4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lett. d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 94, emesse da Milazzo Francesco e Forletta Maurizio, a nome della "Tuber House" S.r.l, elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 1999, per L. 2.045.957.000, cui corrisponde un'I.V.A. pari a L. 409.191.400; per l'anno 2000, per L. 507.100.000, cui corrisponde un'I.VA. pari a L. 101.420.000. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), fino al 2001. N4) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 4, lettera d) ed f), legge n. 516/1982, 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 perche', nelle qualita' di cui sub A), i primi due quali autori materiali, gli altri nei ruoli specificati nel capo A), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovute dalla "Urbani Tartufi di Paolo e Bruno Urbani" s.n.c., indicavano nelle dichiarazioni annuali ai fini I.R.Pe.F. ed I.V.A. della societa', avvalendosi delle fatture relative ad operazioni inesistenti di cui all'allegato n. 95, emesse da Milazzo Francesco e Cipollone Enrica, a nome della "Cipollone Tartufi di Cipollone Enrica" S.n.c., elementi passivi fittizi di reddito, tutti relativi ad acquisti di tartufi, per le somme di seguito indicate: per l'anno 2000, per L. 1.556.327.000, cui corrisponde un'I.VA. pari a L. 311.265.400. In Sant'Anatolia di Narco (Perugia), nel 2001». I suindicati reati rientrano tutti nell'elencazione tassativa prevista dall'art. 15, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289. In proposito, la competente amministrazione finanziaria ha attestato l'avvenuto versamento dell'importo di legge per la definizione (nota 7 dicembre 2004 in atti, allegata in copia alla presente ordinanza) e l'assenza di carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria (nota 1 luglio 2003, prot. 10608 in atti, allegata in copia alla presente ordinanza). L'esame da parte del Collegio del processo verbale di constatazione 16 settembre 2002 (allegato alla presente ordinanza) non ha evidenziato elementi (assenza di corrispondenza con i dati contenuti nel processo verbale) per far ritenere non perfezionata la definizione, in quanto le maggiori imposte in esso contestate corrispondono a quelle indicate nelle note Ag. Entrate di Spoleto 1 febbraio 2004, 7 dicembre 2004 e 12 novembre 2004 in atti, allegate in copia alla presente ordinanza ed il calcolo delle percentuali appare corretto. Va, altresi', evidenziato che il perfezionamento del condono (per gli anni di imposta dal 1998 al 2000 che qui interessano) risulta essere avvenuto (note Ag. Entrate di Spoleto 1 febbraio 2004 e 12 novembre 2004 in atti, allegate in copia alla presente ordinanza): ai sensi dell'art. 15, legge n. 289/2002, in data 4 marzo 2003, per quel che concerne la societa' "Urbani Tartufi s.n.c. di Paolo e Bruno Urbani"; ai sensi dell'art. 9, legge n. 289/2002 (definizione automatica), in data 15 marzo 2003, per quel che concerne i soci Urbani Paolo e Urbani Bruno. In proposito, l'azione penale risulta essere stata esercitata in data 15 novembre 2002 (emissione della richiesta di rinvio a giudizio), notificata ad Urbani Paolo e Urbani Bruno unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in data 7 aprile 2003 e 19 marzo 2003. La proponenda questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, fermo restando il potere dell'adita Corte (ai sensi dell'art. 27, legge n. 87/1953) di declaratoria dell'illegittimita' conseguenziale di parte o dell'intera ulteriore normativa in tema di condono, si palesa, quindi, rilevante ai fini della decisione da emettere nel presente procedimento. Sulla non manifesta infondatezza Violazione dell'art. 79 Cost. A questo tribunale non sfugge che l'adita Corte (sent. n. 369/88), pronunziando in materia di condono edilizio, ha evidenziato che i «moderni condoni penali», sostanziandosi in una complessa fattispecie estintiva (che si compone della domanda di condono, del pagamento delle rate di legge, della verifica amministrativa della definizione) non possono essere ricondotti ai «tradizionali (forse arcaici) istituti di clemenza o, comunque, estintivi del reato», perche' presuppongono una propria particolare ragion d'essere e, in particolare, «una netta distinzione, se non una separazione, tra reato e punibilita», utilizzando quest'ultima quale «mezzo per orientare condotte susseguenti all'illecito», utili a fini spesso estranei alla tutela del bene offeso dal reato, «sotto il miraggio del premio dell'estinzione del reato». Non sfugge, parimenti, che (sent. n. 427/95) «esiste nell'ordinamento vigente tutta una serie di atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio, e per i quali, a differenza di quanto accade nel caso dell'amnistia, non sono previste procedure legislative diverse da quelle ordinarie» (es. oblazione ex artt. 162 e 162-bis c.p.; oblazioni introdotte dalla legge n. 689/1981; previsione di estinzione di reati collegata ad adempimenti richiesti agli autori degli stessi). Occorre tuttavia evidenziare che i condoni penali, a differenza delle altre fattispecie estintive da ultimo citate (che concernono limitatissime ipotesi di reati contravvenzionali con comminatoria di una sanzione anticipata o, semmai, ipotesi, generali e speciali, di ravvedimento operoso, rigorosamente delimitate, dal punto di vista spaziale e temporale, dal legislatore), appaiono essere gli unici casi di procedimento estintivo (ovvero di rinunzia all'esercizio della potesta' punitiva nei confronti) di tutti i reati riconducibili a determinate fattispecie astratte, commessi sino ad una data prefissata, subordinato al pagamento di somme e/o ad altre condotte del reo. Al di la' di qualsiasi espediente definitorio, ed al di la' dell'esistenza o meno di una mediazione fattuale tra norma ed effetto estintivo, non e' dato, dunque, distinguere alcuna diversita' tra gli effetti concretamente determinati da un'amnistia condizionata e quelli a sua volta determinati da un condono penale: in entrambi i casi viene in rilievo un generale effetto estintivo (o di rinunzia all'esercizio della potesta' punitiva), limitato ad una determinata «finestra temporale», connesso al pagamento di somme e/o altre condotte del reo. E tuttavia, la Costituzione ha previsto che la produzione concreta di un siffatto generale effetto, comportando una eclatante eccezione al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, sia affidata ad un (solo) istituto, appunto l'amnistia, in forza di una particolare procedura deliberativa parlamentare, richiedente una maggioranza qualificata. Nel caso di specie, l'avvenuta previsione, a maggioranza parlamentare semplice, della rinunzia alla punibilita' di un numero impressionante di condotte penalmente rilevanti, sanzionate con pene edittali elevate, suscettibili finanche dell'applicazione di misure cautelari personali detentive, mai prima nella storia della Repubblica attuata da un qualsiasi provvedimento c.d. «di condono», si pone pacificamente al di fuori dei rigorosi confini che la Carta fondamentale, con l'art. 79, ha, in concreto, posto all'esercizio di tale rinunzia. Violazione degli artt. 3 (sotto il profilo della irragionevolezza e della disparita' di trattamento tra cittadini), 53, 54 e 112 Cost. Ferma restando la questione di cui al punto precedente, osserva questo Collegio che, la stessa Corte costituzionale, pur operando una (non condivisibile alla luce di quanto in precedenza esposto) netta distinzione tra le figure dell'amnistia e del condono penale, ha, in ogni caso, ritenuto dette figure come «specie» di una generale nozione di «misura di clemenza», che, comportando la rinunzia al potere punitivo dello Stato, e' comunque soggetta a precisi vincoli costituzionali. La Corte ha, quindi, evidenziato con chiarezza che «tutte le volte in cui si rompe il nesso costante tra reato e punibilita' e quest'ultima viene utilizzata per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, nell'incidere negativamente sul principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., deve trovare la sua giustificazione nel quadro costituzionale, che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato. La non punibilita' o la non procedibilita' dovuta a situazioni successive al commesso reato deve comunque essere valutata in funzione delle finalita' proprie della pena: ove l'estinzione della punibilita' irrazionalmente contrastasse con tali finalita', ove risultasse variante arbitraria, tale ... da svilire il senso stesso della comminatoria edittale e della punizione, non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima». Ne consegue l'eccezionalita' dei provvedimenti di clemenza e la «necessita' di contenere nei piu' ristretti limiti l'esercizio della relativa potesta», tanto piu' «quando l'effetto estintivo debba spiegarsi nei confronti di reati che, direttamente o indirettamente, violano precetti, costituzionalmente sanciti, posti a tutela di fondamentali esigenze della comunita». Cio' posto, sulla totale non corrispondenza del c.d. condono fiscale di cui alla legge n. 289/2002 ai parametri sopra evidenziati, giova evidenziare quanto segue. 1. - Il condono di cui alla legge n. 289/2002 presenta le seguenti caratteristiche (art. 15, ma non dissimili sono i meccanismi previsti dall'art. 9): il perfezionamento della definizione delle varie ipotesi di accertamento fiscale comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; trattasi, dunque, della «sanatoria» di un numero oggettivamente elevato di condotte penalmente rilevanti, sanzionate con pene edittali elevate, suscettibili finanche dell'applicazione di misure cautelari personali detentive (da ricordare che nel giudizio a quo si contestano reati relativi anche all'anno di imposta 2000); non sono previsti limiti oggettivi di evasione, di tal che possono essere sanate evasioni per miliardi di lire ovvero milioni di euro; la definizione si sostanzia nel pagamento di una frazione dell'imposta (massimo il 35% delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro; ovvero applicando un aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo o riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso); qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate successive, ma l'omesso versamento delle predette eccedenze non determina l'inefficacia della definizione (con la conseguenza che evasioni miliardarie diventano immediatamente non punibili pagando poche migliaia di euro). Si e' dunque in presenza di una «sanatoria» la cui portata non trova il minimo riscontro nei precedenti provvedimento c.d. «di condono» emessi nella storia recente, in quanto: a) I condoni edilizi di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 e lo stesso condono edilizio di cui al decreto-legge n. 369/2000, infatti, da un lato hanno riguardato reati esclusivamente contravvenzionali, dall'altro hanno tutti previsto dei limiti oggettivi ben precisi ed assai stringenti alla sanabilita' degli abusi edilizi. b) Il condono fiscale di cui al d.lgs. n. 218/1997 ha escluso la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge. La non punibilita' ha coperto, dunque, nella quasi totalita', reati contravvenzionali, non e' stata estesa alla frode fiscale ed e' stata comunque subordinata al pagamento dell'intera imposta accertata e, sia pure in misura ridotta, delle sanzioni tributarie normativamente previste. c) La delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari di cui all'art. 67, legge n. 413/1991 non ha escluso dal novero dei reati sanabili la frode fiscale (ma era un'amnistia), ma ha comunque subordinato l'efficacia dell'estinzione dei reati in essa previsti all'integrale pagamento di imposte, interessi e sopratasse. 2. - Operato, dunque, un confronto con tutti i «condoni» precedenti e valutato il trattamento di assoluto favore concesso (come mai prima) dal condono di cui alla legge n. 289/2002 al cittadino/contribuente disonesto, appare francamente difficoltoso ipotizzare un vulnus ai principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di eguale concorrenza dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva, di rispetto della Costituzione e delle leggi, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale maggiore di quello posto in essere dalla citata legge n. 289/2002. Una deroga cosi' ampia di principi costituzionali di rango assolutamente primario puo' trovare, dunque, una (comunque ardua) giustificazione, solo nella misura in cui si valuti la presenza di una situazione di assoluta eccezionalita', da intendersi, evidentemente, come «unicita» e/o «inevitabilita' altrimenti», ovvero un adeguato bilanciamento di contrapposti interessi di eguale rilevanza. 3. - Orbene, con riferimento al condono ex legge n. 47/1985, la Corte costituzionale ha osservato che «il legislatore... ha inteso chiudere un passato di illegalita' di massa, alla quale aveva anche contribuito la non sempre perfetta efficienza delle competenti autorita' amministrative ed ha mirato a porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze sottese al governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata, il suo coordinamento ai fini sociali, la funzione sociale della proprieta', la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico ecc... E questi beni, secondo la discrezionale, ed incensurabile in questa sede, valutazione del legislatore del 1985, non potevano essere validamente difesi per il futuro, se non con la cancellazione del notevole, ingombrante carico pendente relativo alle passate illegalita' di massa» (sent. n. 369/1988). Successivamente, con riferimento all'art. 39, legge n. 724/94, la Corte ha osservato che «... il carattere dell'art. 39 e' sicuramente quello di norma del tutto eccezionale in relazione anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria. Ne' a tale configurazione si oppone... la considerazione del lungo intervallo trascorso dalla concessione del condono di cui alla legge n. 47 del 1985... l'entita' delfenomeno di applicazione ed utilizzazione della norma impugnata nelle varie regioni induce a ritenere la persistenza dell'abusivismo, anche successivamente alle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985... e, pertanto, la necessita' di un recupero della legalita' attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio, onde procedere ad un definitivo riordino della materia (anche attraverso la normativa collegata richiamata di seguito). Certamente, una tale soluzione, ove fosse reiterata, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini riferiti all'epoca dell'abuso sanabile, non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perche' contrastanti con la tutela del territorio... Per le medesime ragioni, non puo' ritenersi la sussistenza di quel contrasto della norma sulla estinzione della punibilita' con le finalita' proprie della pena, cioe' con la difesa degli stessi beni tutelati attraverso l'incriminazione, che rappresenta un ulteriore limite costituzionale al potere di clemenza, sempre sotto il profilo della irragionevolezza. La normativa sul condono presenta, infatti, aspetti che sono direttamente volti al ripristino della tutela del controllo del territorio, come dimostrano, tra l'altro, le previsioni... di limiti di cubatura per l'ammissione della sanatoria e, in materia di abusi in aree vincolate, l'affermazione della necessita' dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ritenuti prioritari dal legislatore... (sent. n. 427/95)». 4. - E tuttavia, se quelli esposti sono i parametri di valutazione del rispetto dei vincoli costituzionali del potere di clemenza, e, in definitiva, dell'eccezionalita' giustificante la rinunzia al potere punitivo dello Stato per un numero indeterminato di reati commessi in un definito periodo di tempo, mediante un atto di legislazione ordinaria approvato da una contingente maggioranza parlamentare, dette condizioni, nel caso di specie, non possono in alcun modo dirsi realizzate, in quanto: a) Ben due provvedimenti di clemenza in materia tributaria sono gia' intervenuti nel corso degli ultimi quindici anni, prima dell'odierno condono, cosi' che il terzo provvedimento, di cui alla legge n. 289/2002, che ha, tra l'altro, significativamente ampliato il trattamento di favore rispetto ai precedenti, non puo' ritenersi intervento di chiusura con un passato di illegalita' di massa, ma ciclica manifestazione di impotenza dello Stato a reperire adeguate risorse finanziarie e/o a porre in essere un adeguata azione di contrasto all'evasione. b) Il riordino del diritto penale tributario e' gia' avvenuto con la legge n. 516/1982 («manette agli evasori»), mentre il d.lgs n. 74/2000, promulgato peraltro ben due anni prima del condono oggetto di trattazione, si e' limitato a restringere le fattispecie di reato in materia e ad introdurre soglie di punibilita' estremamente elevate, cosi' che anche sotto tali profili si palesa inesistente l'esigenza di chiudere con un passato di illegalita' di massa, in realta' non piu' ipotizzabile in forza della suesposta nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 74/2000 cit. c) Unico «limite» previsto dalla legge n. 289/2002 e' l'esclusione dalle ipotesi non punibili della fattispecie di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74/2000; esclusione che appare di per se' irragionevole, tenuto conto della prevista non punibilita' dei reati di cui agli artt. 2 e 3 (non si punisce chi froda, ma si punisce chi si limita a fornire gli strumenti elusivi al frodatore). d) Al contrario, come in precedenza gia' evidenziato, si rinunzia alla punibilita' di un numero impressionante di reati di elevata gravita', non si prevedono limiti all'entita' dell'evasione, si pretende il pagamento di una modesta quota-parte delle imposte evase, senza sanzioni ulteriori e, cio' che e' piu' grave, in caso di importi da versare complessivamente per la definizione eccedenti, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, si consente a che l'effetto estintivo della punibilita' scatti indipendentemente dal versamento delle somme eccedenti i suesposti (invero irrisori) limiti. Qualora, poi, dette somme non siano versate, si procede con l'ordinaria iscrizione a ruolo e l'applicazione di una sanzione amministrativa (!). e) E' da chiedersi, quindi, in qual modo la forte riduzione delle somme da pagare, l'immediato recupero di poche migliaia di euro, e l'affidarsi, in caso di mancato versamento delle somme ulteriori, all'aleatorieta' delle ordinarie procedure di recupero coattivo, sia idoneo a tutelare i medesimi beni-interessi presidiati dalle fattispecie penali disapplicate e giustifichi la deroga a principi aventi rango costituzionale primario, quali quelli di cui agli artt. 3, 53, 54 e 112 Cost. f) Appare, poi, opportuno evidenziare, in particolare, che la definizione di cui all'art. 15 cit. non discende minimamente da un'autodenuncia», ne' sostanzia l'emersione di evasioni nascoste, trattandosi di condono in presenza di gia' emessi avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio o processi verbali di constatazione, con cio' venendo sostanzialmente meno anche la connotazione del condono come strumento volto ad orientare la condotta del reo susseguente al reato, per il raggiungimento, in ogni caso, di fini di cortissimo respiro secondo quanto gia' evidenziato nel precedente punto c). g) La conclusione, evidentemente, non puo' che essere che contingenti «esigenze di cassa», costituenti risultante ciclica della persistente insufficienza dell'azione di contrasto all'evasione e per il perseguimento delle quali potevano senz'altro prevedersi altri interventi tutti pacificamente non lesivi (o meno lesivi) di principi fondamentali dell'Ordinamento repubblicano (tenuto conto che numerose manovre finanziarie della medesima entita', se non di entita' maggiore, di quella prevista dalla legge finanziaria 2003 non hanno previsto l'utilizzo dello strumento del condono fiscale), non possono in alcun modo giustificare, nel caso concreto, tutti gli effetti assolutamente dirompenti (sin qui descritti) prodotti dalla disciplina posta dall'art. 15, legge n. 289/2002 e, piu' in generale, dall'intera normativa di condono fiscale introdotta dalla citata legge finanziaria 2003. Occorre, inline, evidenziare come non possa che disporsi la sospensione dell'intero procedimento, attesa la pacifica strettissima connessione probatoria tra tutte le fattispecie concretamente contestate, risultando, infatti, contrastante con evidenti esigenze di economia processuale la separazione delle fattispecie non direttamente interessate dalla soluzione della presente questione di costituzionalita', cio' comportando l'irragionevole duplicazione di attivita' istruttorie dibattimentali comuni a tutti i reati.
P. Q. M. Visti gli articoli 1, legge cosituzionale n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, per contrasto con gli artt. 3, 53, 54, 79, 112 Costituzione, nella parte in cui prevede la non punibilita' per i reati commessi in materia tributaria; Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Si allegano: processo verbale di constatazione della G.d.F. del 16 settembre 2002; richiesta di rinvio a giudizio notificata a Urbani Paolo e Urbani Bruno unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; decreto di rinvio a giudizio; note Ag. Entrate di Spoleto 1 luglio 2003, 1 febbraio 2004, 7 dicembre 2004 e 12 novembre 2004. Spoleto, addi' 14 febbraio 2008 Il Presidente: Pinelli Il giudice estensore: Avenoso