N. 337 SENTENZA 8 - 10 ottobre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -  Modalita'  di
  rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate
  ai  pazienti  ad  opera  di  soggetti  accreditati  nell'ambito del
  servizio  sanitario  nazionale  - Eccezione di inammissibilita' per
  difetto  di  rilevanza  della questione poiche' proposta in difetto
  delle  condizioni  per  pronunciare  sentenza  nel giudizio a quo -
  Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -  Modalita'  di
  rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate
  ai  pazienti  ad  opera  di  soggetti  accreditati  nell'ambito del
  servizio  sanitario  nazionale  - Eccezione di inammissibilita' per
  irrilevanza  in  quanto  l'eventuale  accoglimento  della questione
  sarebbe privo di effetti nel giudizio a quo - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -  Modalita'  di
  rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate
  ai  pazienti  ad  opera  di  soggetti  accreditati  nell'ambito del
  servizio  sanitario  nazionale - Ritenuto carattere innovativo, con
  efficacia  retroattiva,  del  criterio  di  rimborso indicato nella
  norma   impugnata   -   Asserita   violazione   dei   principi   di
  ragionevolezza e di tutela dell'affidamento in ordine alla certezza
  dei   rapporti   giuridici  nonche'  incidenza  sulla  liberta'  di
  iniziativa  economica  privata  -  Esclusione - Erroneo presupposto
  interpretativo  -  Mera esplicitazione di un precetto ricavabile da
  una  regola  applicativa  gia' desumibile dagli atti amministrativi
  previgenti - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.43 del 15-10-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo
   Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 21 della
legge  della  Regione  Puglia  21  maggio  2002,  n. 7  (Bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002-2004),  promosso con ordinanza dell'8 gennaio 2008 dal Tribunale
di  Bari  nel  procedimento civile vertente tra la CBH Citta' di Bari
Hospital  S.p.a.  e  la  ASL Puglia 1, iscritta al n. 77 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti  l'atto  di  costituzione  della CBH Citta' di Bari Hospital
S.p.a., nonche' l'atto di intervento della Regione Puglia;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  settembre  2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
   Uditi  gli  avvocati Giuseppe Trisorio Liuzzi per la CBH Citta' di
Bari  Hospital  S.p.a.  e  Vincenzo  Caputi Jambrenghi per la Regione
Puglia.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ordinanza dell'8 gennaio 2008, pervenuta a questa Corte
il   28   febbraio  2008,  il  Tribunale  di  Bari,  in  composizione
monocratica,   ha   sollevato   in   via   incidentale  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  21 della legge della Regione
Puglia  21  maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario  2002  e  bilancio pluriennale 2002-2004), in riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
   La  norma  impugnata  dichiara  di  interpretare  la  delibera del
Consiglio  regionale  29 settembre 1998, n. 346, in punto di rimborso
alle  strutture sanitarie che ne abbiano diritto, da parte delle ASL,
dei  costi  relativi  all'applicazione  di  protesi,  con  effetto «a
decorrere dal 1° gennaio 2001».
   In  particolare,  tale  disposizione, nel consentire la scelta tra
due  distinti  criteri  di  rimborso,  aggiunge, quanto al secondo di
essi,  che  il pagamento puo' avvenire «con la tariffa corrispondente
al  raggruppamento  omogeneo  di  diagnosi  (DRG)  ridotta del 20 per
cento,  maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per
l'acquisto  della endoprotesi. Detto rimborso e' ammesso nella misura
del  minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso
le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del
25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore,
al  netto  di  note  di  credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e
benefici,  di  qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente
correlati a dette forniture».
   Il  rimettente  precisa  che  in tal modo il legislatore regionale
avrebbe  riprodotto  quanto  gia'  deciso  tramite  la determinazione
dirigenziale  n. 171  del  22  marzo  2001,  atto  poi  annullato per
incompetenza  dal  Tribunale amministrativo per la Regione Puglia, in
primo  grado, nel corso di un giudizio conclusosi in grado di appello
con   una  sentenza  di  improcedibilita',  proprio  in  forza  della
sopravvenienza della norma oggetto di censura.
   Il  giudice  a  quo  osserva che, contrariamente a quanto asserito
dalla  lettera  della norma, essa non potrebbe in ogni caso ritenersi
interpretativa,   rispetto   alla  predetta  delibera  del  Consiglio
regionale.
   Quest'ultima,  infatti,  consentiva  di fatturare con «un rimborso
del  costo  della  protesi  ridotto  del  25%  del  prezzo di listino
dell'anno precedente».
   La  disposizione  censurata, nel consentire il rinvio al prezzo di
listino   alla  condizione  che  esso  risulti  inferiore  al  prezzo
risultante   dalle  fatture  emesse  dal  fornitore  della  struttura
sanitaria  avente  diritto al rimborso, avrebbe imposto con efficacia
retroattiva  un  criterio  di  rimborso  meno  favorevole,  in quanto
insensibile  all'eventuale  sconto  sul  listino che l'ente sanitario
avesse ottenuto dal proprio fornitore.
   Nel  giudizio  a  quo,  infatti,  l'attrice  domanda  alla  ASL il
pagamento  della  differenza  tra  quanto  corrisposto  a  titolo  di
rimborso sulla base della norma impugnata, e quanto viceversa sarebbe
spettato,  in  caso  di  applicazione  del  criterio  enunciato dalla
delibera n. 346 del 1998, in ragione dell'applicazione di protesi per
tutto l'anno 2001 e per l'anno 2002, fino all'entrata in vigore della
legge impugnata.
   Nel  corso  del  giudizio,  l'attrice  ha chiesto, in particolare,
l'adozione  dell'ordinanza  di  cui all'art. 186-ter codice procedura
civile, recante ingiunzione a corrispondere il credito azionato.
   Il rimettente - muovendo dalla constatazione secondo cui l'art. 21
della  legge  reg.  n. 7 del 2002 osta espressamente all'accoglimento
dell'istanza, poiche' dichiaratamente applicabile, quanto al criterio
di  rimborso  meno  favorevole,  per  il  2001  e per i mesi del 2002
antecedenti all'entrata in vigore di tale legge - ritiene rilevante e
non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di   legittimita'
costituzionale  promossa  dall'attrice  avverso  siffatta  norma,  in
relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
   Una  volta  escluso,  infatti, che la disposizione impugnata abbia
carattere  interpretativo, non resterebbe, secondo il rimettente, che
attribuirle natura retroattiva.
   Nel   caso  di  specie,  tale  retroattivita'  costituirebbe  «una
evidente    violazione    dei   principi   della   ragionevolezza   e
dell'affidamento   nonche'   di   quello   della   libera  iniziativa
economica», poiche' «la societa' attrice nell'esercizio della propria
attivita'  d'impresa aveva fatto affidamento nell'eseguire le proprie
prestazioni    sul    comportamento    uniforme    e    non    dubbio
dell'amministrazione   tenuto  sulla  base  della  deliberazione  del
Consiglio regionale n. 346 del 1998».
   Quanto  alla  rilevanza, si aggiunge che l'eventuale dichiarazione
di  illegittimita' costituzionale della norma impugnata consentirebbe
l'adozione  dell'ordinanza  sollecitata  ex  art.  186-ter cod. proc.
civ.,  in  quanto il credito «risulterebbe provato sulla scorta delle
fatture allegate».
   Per  tali  ragioni,  il  giudice  a  quo impugna la norma oggetto,
«nella parte in cui estende, retroattivamente a partire dal 1 gennaio
2001,  la sua efficacia a situazioni definite prima della sua entrata
in vigore, ossia prima del 21 maggio 2002».
   2.  - E' intervenuta in giudizio la Regione Puglia, in persona del
Presidente  della  Giunta,  chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  e  comunque infondata nel
merito.
   Quanto al profilo preliminare, la Regione eccepisce che il credito
azionato dall'attrice nel giudizio principale non sarebbe sorretto da
idonea  prova  scritta,  posto  che  non  sarebbero state prodotte le
fatture  rilasciate  dai  fornitori  all'attrice,  ma le sole fatture
emesse da quest'ultima nei confronti dell'ASL convenuta.
   Inoltre,  il  rimettente  avrebbe dovuto motivare la rilevanza con
riguardo  all'esito  del giudizio principale, e non alla sola fase di
decisione sull'istanza ex art. 186-ter cod. proc. civ.
   Nel  merito, la Regione rileva come la norma impugnata sia effetto
della  constatazione  che, «in moltissimi casi», il prezzo di listino
delle   protesi   risultasse   notevolmente   superiore   al   prezzo
effettivamente  corrisposto per esse dalle strutture sanitarie aventi
diritto al rimborso.
   Per  tale  ragione, computare il rimborso delle protesi sulla base
del  listino  finiva  spesso per determinare un indebito «guadagno» a
vantaggio  della  struttura  sanitaria  e  in  danno della ASL, e per
snaturare  la  natura  stessa  di «rimborso» dei costi effettivamente
sostenuti propria del credito vantato verso l'ente pubblico.
   Stanti tali premesse, la norma impugnata si limiterebbe ad imporre
del   tutto   ragionevolmente,   e  per  un  «brevissimo  periodo  di
retroattivita'  di  appena  un  anno,  quattro mesi e ventuno giorni»
«trasparenza  di  comportamenti  nella  documentazione  della spesa»,
senza  incidere  negativamente  sul diritto di credito della societa'
attrice,  giacche'  esso  non  potrebbe  avere per oggetto il maggior
prezzo risultante dal listino delle protesi, anziche' il minor prezzo
effettivamente sostenuto per le stesse, come comprovato dalla fattura
quietanziata del fornitore.
   3.  -  Si  e'  costituita  in giudizio CBH Citta' di Bari Hospital
S.p.a.,  attrice  nel  processo  principale, chiedendo l'accoglimento
della questione.
   Dopo  avere riassunto lo svolgimento del giudizio a quo in termini
coincidenti    con    quanto   gia'   evidenziato   dal   rimettente,
l'interveniente rimarca che la norma impugnata avrebbe introdotto, ai
fini  del rimborso delle protesi, «un sistema del tutto differente da
quello  stabilito  dalla  delibera  di Consiglio regionale n. 346 del
1998».
   Tale  criterio  avrebbe  per  effetto  di  frustrare l'affidamento
maturato   in   senso   contrario  in  capo  all'attrice,  a  seguito
dell'uniforme   comportamento   osservato  dalla  P.A.,  che  avrebbe
liquidato  in  precedenza  le  protesi  con  esclusivo riferimento al
prezzo di listino.
   In  forza  delle considerazioni gia' esposte dal rimettente, parte
interveniente   sollecita   in   conclusione   la   dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della norma impugnata.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale  di  Bari,  II  sezione  civile, dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  21 della legge della Regione
Puglia  21  maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario  2002  e  bilancio pluriennale 2002-2004), in riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
   La  disposizione impugnata reca interpretazione della delibera del
Consiglio regionale 29 settembre 1998, n. 346, indicante i criteri di
rimborso, da parte delle ASL, delle endoprotesi applicate ai pazienti
ad opera dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario.
   In  particolare,  la  norma  stabilisce  che,  ove non si opti per
l'applicazione  della  tariffa «comprensiva del costo della protesi»,
il   rimborso   puo'  avvenire  «con  la  tariffa  corrispondente  al
raggruppamento  omogeneo  di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento,
maggiorata  in  misura  pari  al  rimborso  del  costo  sostenuto per
l'acquisto  della endoprotesi. Detto rimborso e' ammesso nella misura
del  minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso
le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del
25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore,
al  netto  di  note  di  credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e
benefici,  di  qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente
correlati a dette forniture».
   A  propria  volta, la delibera C.R. n. 346 del 1998 riconosceva il
diritto  al  rimborso sulla base «del costo della protesi ridotto del
25% del prezzo di listino dell'anno precedente».
   Nel  giudizio a quo, la societa' attrice ha sollecitato l'adozione
dell'ordinanza  prevista dall'art. 186-ter cod. proc. civ., affinche'
sia  ingiunto  alla  ASL  di  corrispondere il rimborso delle protesi
applicate  dall'anno  2001 al mese di maggio del 2002, sulla base del
criterio  di computo sancito dalla delibera C.R. n. 346 del 1998, con
esclusivo  riferimento  al  prezzo di listino del bene: posto che, di
fatto,   l'attrice   ha   acquistato   da  terzi  le  protesi  ad  un
corrispettivo  inferiore, la pretesa dell'ente pubblico di operare il
rimborso sulla base del minor prezzo fatturato dal fornitore, secondo
quanto  stabilito  dalla  norma  oggetto,  comporterebbe  infatti  un
sensibile pregiudizio economico, in danno del soggetto accreditato.
   Alla  luce  di  cio',  il rimettente reputa di dubbia legittimita'
costituzionale  l'adozione, da parte del legislatore regionale, di un
criterio  di rimborso ritenuto del tutto innovativo rispetto a quanto
garantito all'avente diritto dalla delibera C.R. n. 346 del 1998.
   La  disposizione  impugnata  sarebbe,  infatti, priva di carattere
interpretativo,  giacche'  determinerebbe con effetto retroattivo una
regola  di  calcolo,  ai  fini  del rimborso, in nessun caso traibile
dalla  precedente disciplina amministrativa, «con evidente violazione
dei  principi  della  ragionevolezza  e  dell'affidamento  nonche' di
quello della libera iniziativa economica».
   Il  giudice  a  quo  chiede  pertanto a questa Corte di dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  della norma impugnata, «nella parte
in cui estende retroattivamente, a partire dal 1 gennaio 2001, la sua
efficacia a situazioni definite prima della sua entrata in vigore».
   2.  -  E' intervenuta nel processo incidentale la Regione Puglia e
si e' costituita la societa' CHB Citta' di Bari Hospital S.p.a., gia'
parte del giudizio principale, chiedendo rispettivamente il rigetto e
l'accoglimento della questione.
   La  Regione  Puglia  ha altresi' eccepito l'inammissibilita' della
stessa per difetto di rilevanza. L'interveniente ha infatti sostenuto
che la questione sarebbe prematura, poiche' proposta in difetto delle
condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo, e comunque in
mancanza  della  prova scritta richiesta dall'art. 186-ter cod. proc.
civ.
   L'eccezione  e'  palesemente  infondata,  poiche' il rimettente ha
esaustivamente  motivato  in  ordine alla sussistenza dei presupposti
richiesti ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, esaurendo
in  tal  modo  un  apprezzamento che gli compete in via esclusiva (da
ultimo,  sentenza  n. 219 del 2008), e che e' a sua volta finalizzato
alla necessaria ed immediata applicazione della norma di legge su cui
cade il dubbio di legittimita' costituzionale.
   Parimenti  non  fondata  e'  l'ulteriore  eccezione di irrilevanza
prospettata  dalla  Regione Puglia, sulla base dell'argomento per cui
un  eventuale  accoglimento  della questione sarebbe privo di effetti
concreti   nel   giudizio   a   quo,  ove  «resterebbe  in  vita»  il
provvedimento  dirigenziale  n. 171  del  22  marzo  2001, con cui la
Regione  avrebbe  introdotto  in  via  amministrativa  un criterio di
rimborso   equivalente   a   quello  sancito  legislativamente  dalla
disposizione impugnata.
   Infatti,  quand'anche  sia  corretta  la  premessa da cui muove la
Regione  in  ordine  alla  attuale  operativita' di un atto, quale il
predetto  provvedimento  dirigenziale,  gia'  annullato  dal  giudice
amministrativo in primo grado (mentre in sede di appello il Consiglio
di  Stato  ha  dichiarato improcedibile il ricorso originario), resta
pur  sempre  certo  che  un  effetto concreto sul processo principale
deriverebbe  in  via  immediata dalla cessazione dell'efficacia della
norma  avente forza di legge, con conseguente riespansione dei poteri
dell'Autorita'  giudiziaria  nei  confronti  del  mero  provvedimento
amministrativo, seppur di identico contenuto.
   3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
   Essa  si  basa,  infatti, sull'erroneo convincimento del giudice a
quo in ordine al carattere innovativo, con efficacia retroattiva, del
criterio di rimborso indicato dalla norma impugnata.
   Al  contrario,  la  disposizione  censurata  ha conferito forza di
legge   ad   una   regola  applicativa  gia'  desumibile  dagli  atti
amministrativi  previgenti,  ed  in  particolare  dalla  delibera del
Consiglio regionale n. 346 del 1998.
   Va  infatti  ribadito  che tale delibera ha consentito al soggetto
accreditato  di  optare  per  due differenti criteri di remunerazione
della  prestazione  protesica,  ovvero per un corrispettivo pari alla
tariffa,  «comprensiva  del  costo  della  protesi»,  oppure  per  un
corrispettivo  pari  alla  tariffa,  decurtata in percentuale, ma con
«rimborso» «del costo della protesi».
   In  questo  secondo caso, che e' l'unico a rilevare nel processo a
quo,  e'  reso  evidente  dallo  stesso  senso  letterale dei termini
impiegati, che il costo sopportato dal creditore per l'acquisto della
protesi viene in considerazione non gia' quale componente di profitto
della  prestazione,  ma  come  voce passiva di cui l'ente pubblico e'
tenuto  ad  azzerare  il pregiudizio, tramite il «rimborso» di quanto
effettivamente versato dal soggetto accreditato al terzo fornitore.
   Il rinvio al «prezzo di listino», in tale prospettiva, si limita a
rappresentare  il  costo  della  protesi  secondo ordinari criteri di
verosimiglianza,  ponendo  oltretutto un limite al debito contraibile
dalla  ASL  nei  confronti  del  creditore, affinche' quest'ultimo si
renda  diligente  nel contrattarne l'acquisto: esso non vale, invece,
ad  escludere  che  nell'ipotesi  opposta,  ove  il  creditore  abbia
ottenuto  un  prezzo di favore per le protesi, la misura del rimborso
sia pari a tale prezzo.
   In  base  a tali premesse, appare chiaro che la norma impugnata si
limita  ad  assegnare  alla  disposizione interpretata un significato
gia'  in  essa  contenuto,  riconoscibile  come  una  delle possibili
letture del testo originario: in casi di tale natura, questa Corte ha
costantemente  escluso che la norma possa ritenersi irragionevole (da
ultimo,  sentenze n. 162 del 2008; n. 234 del 2007; n. 274 del 2006),
ovvero   lesiva   dell'affidamento   del   cittadino  nella  certezza
dell'ordinamento  giuridico  (sentenza  n. 172 del 2008), quand'anche
assunta nella prospettiva dell'esercizio dell'impresa.
   Pertanto, la questione proposta va dichiarata non fondata.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  21  della  legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7
(Bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale  2002-2004),  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 10 ottobre 2008.
                       Il cancelliere: Melatti