N. 342 SENTENZA 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Energia  - Legge della Regione Abruzzo - Modalita' per la costruzione
  e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facolta' attribuita
  ai  soli  soggetti  pubblici  di costruire impianti ad una distanza
  minima  di  500  m.  da  ogni  abitazione  -  Ricorso del Governo -
  Sopravvenuta  abrogazione  della  disposizione censurata - Rinuncia
  parziale  al  ricorso  accettata  dalla controparte, concernente la
  medesima disposizione - Estinzione del giudizio.
- Legge della Regione Abruzzo, 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a),
  e), i), e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
  costituzionale,  art.  25;  (legge  23 agosto 2004, n. 239, art. 1,
  comma  7, lettere c) e d); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7
  e  10,  comma  3;  decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
  luglio  2005;  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico 6
  febbraio  2006;  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 19
  febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con
  legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
  2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006).
Edilizia  e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione
  di  depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  (GPL) di capacita'
  complessiva  non superiore a 13 m.c. - Necessita' della denuncia di
  inizio  attivita' corredata della relativa documentazione - Divieto
  di  prosecuzione  dell'attivita'  e  rimozione dei suoi effetti per
  mancanza   di   tale   documentazione   -  Ricorso  del  Governo  -
  Sopravvenuta   sostituzione,   con   effetto   retroattivo,   della
  disposizione  censurata,  medio  tempore  non  attuata - Cessazione
  della materia del contendere.
- Legge  della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2
  (testo originario).
- Costituzione,  artt.  3,  41,  97,  117, secondo comma, lettera e);
  d.lgs.  22  febbraio  2006,  n. 128,  art. 17; legge 7 agosto 1990,
  n. 241, art. 1, comma 2.
Edilizia  e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione
  di  depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  (GPL) di capacita'
  complessiva   non   superiore   a   13   m.c.  -  Necessita'  della
  comunicazione all'ufficio urbanistico del Comune di competenza, con
  allegazione  di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione   dei   principi   di   buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione e di semplificazione dell'attivita' amministrativa,
  nonche' disparita' di trattamento rispetto al regime vigente per il
  restante territorio nazionale, lesione del principio di liberta' di
  iniziativa  economica  e  della  competenza  statale  in materia di
  concorrenza    -   Doglianza   basata   su   inesatto   presupposto
  interpretativo - Non fondatezza della questione.
- Legge  della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2
  (testo  sostituito  dalla  legge  della  Regione Abruzzo 1° ottobre
  2007, n. 34, art. 39).
- Costituzione,  artt.  3,  41,  97 e 117, comma secondo, lettera e);
  d.lgs.  22  febbraio  2006,  n. 128,  art. 17; legge 7 agosto 1990,
  n. 241, art. 1, comma 2.
Energia  -  Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio
  liquefatto  (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c. - Controlli
  dell'assessorato  regionale della sanita' tramite le competenti ASL
  -  Disciplina  delle modalita' e del contenuto di dette verifiche -
  Ricorso  del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la
  disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale
  in  materia  di energia, nonche' disparita' di trattamento rispetto
  al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione
  - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione,  artt.  3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1,
  comma 7, lettere c) e d).
(GU n.45 del 29-10-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo
   Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, e
4,  comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16,
recante  «Monitoraggio  dei  depositi  di  gas di petrolio liquefatto
(GPL)  con  capacita' commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti
misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al
decreto  ministeriale  23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti
dal  decreto  del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004» e
degli  artt.  39  e  74  della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre
2007,  n. 34, recante «Disposizioni di adeguamento normativo e per il
funzionamento  delle  strutture», promossi con ricorsi del Presidente
del  Consiglio dei ministri notificati il 7 settembre e il 3 dicembre
2007, depositati in cancelleria il 17 settembre e il 10 dicembre 2007
ed iscritti ai nn. 38 e 48 del registro ricorsi 2007.
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  settembre  2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
   Udito  l'avvocato  dello  Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 7 settembre 2007 e depositato in
cancelleria il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 38 del 2007), il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2, comma 2, e 4, comma 2,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  25 giugno 2007, n. 16, recante
«Monitoraggio  dei  depositi  di gas di petrolio liquefatto (GPL) con
capacita'  commerciale  non  superiore  a  13 mc e conseguenti misure
applicative  dei  principi  di  salvaguardia  e  controllo  di cui al
decreto  ministeriale  23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti
dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004».
   L'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva  che, ai sensi degli
artt.  2, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale, i depositi di
gas  di  petrolio  liquefatto  (d'ora  in  poi  anche  GPL)  di nuova
istallazione  sono  soggetti  alla  denuncia,  corredata  da  corposa
documentazione,   di   inizio   attivita'   per  la  posa  in  opera,
l'istallazione e l'esercizio del deposito, mentre la mancanza di tale
comunicazione   puo'   comportare   il   divieto   di   proseguimento
dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.
   Tali  disposizioni, ad avviso della difesa erariale, si porrebbero
in   contrasto   con  la  normativa  statale,  costituente  principio
fondamentale  dell'ordinamento, che tutta la Pubblica Amministrazione
e' tenuta ad osservare, in attuazione del principio di buon andamento
di   cui   all'art.   97   Cost.  e  di  semplificazione  dell'azione
amministrativa.
   La  normativa  statale vigente in materia - osserva l'Avvocatura -
ha infatti eliminato l'obbligo della denuncia di inizio attivita' per
i  serbatoi  di  GPL  di capacita' complessiva non superiore a 13 mc,
nonche'   l'obbligo  della  redazione  del  progetto  ai  fini  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi. In particolare, l'art. 17 del
decreto   legislativo   22  febbraio  2006,  n. 128  (Riordino  della
disciplina  relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti
di  riempimento,  travaso  e  deposito  di GPL, nonche' all'esercizio
dell'attivita'  di  distribuzione  e vendita di GPL, in recipienti, a
norma  dell'articolo  1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 2),
ha  previsto  che  l'installazione  dei  depositi  di gas di petrolio
liquefatto  di  capacita'  complessiva  non  superiore  a  13  mc  e'
considerata,  ai  fini  urbanistici  ed  edilizi,  attivita' edilizia
libera,  e  dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia
di inizio attivita'.
   L'assoggettamento  a  denuncia di inizio attivita', in aggiunta al
normale   iter  amministrativo  previsto  dalla  specifica  normativa
statale  vigente, si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 17 del
decreto  legislativo  n. 128  del  2006,  ma  anche con il generale e
fondamentale  principio  del  divieto di aggravio del procedimento di
cui  all'articolo  1,  comma  2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  provocando una lesione dell'art. 97 della
Costituzione.
   Secondo  la  difesa  erariale,  l'ampia documentazione da allegare
alla  denuncia  di  inizio  attivita' comporterebbe oneri burocratici
gravosi  per  i  soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo,
con  evidente  disparita'  di  trattamento  rispetto alle aziende che
distribuiscono  GPL  nelle  altre  zone  del territorio nazionale, in
violazione  sia  dell'art.  3 della Costituzione, sia dei principi di
liberta'   di   iniziativa   economica   di  cui  all'art.  41  della
Costituzione  e,  conseguentemente,  di concorrenza, la cui tutela e'
riservata  alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
   Con  riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge regionale in esame, relativa alla redazione del «progetto
esecutivo»,   la   Presidenza  ricorrente  evidenzia  che  in  ambito
nazionale il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l'obbligo di
tale  adempimento  ai fini della normativa di prevenzione incendi dei
serbatoi   di   GPL,   tenendo   conto   di  evidenti  necessita'  di
semplificazione  e  snellimento  amministrativo,  in  coerenza  con i
principi  affermati  gia'  dalla  legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni,  e con la specifica normativa nazionale del settore di
recente emanazione.
   Anche  l'art. 4 della legge regionale, il quale detta disposizioni
in materia di verifiche, presenterebbe violazioni delle norme statali
di riferimento, nonche' di principi costituzionali.
   Al riguardo, l'Avvocatura fa presente che la legge 23 agosto 2004,
n. 239  (Riordino  del  settore energetico, nonche' delega al Governo
per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia),
ha  fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo
all'art.  1,  comma 7, lettere c) e d), la competenza dello Stato sia
per  la  determinazione  dei  criteri  generali tecnico-costruttivi e
delle   norme  tecniche  essenziali  degli  impianti  di  produzione,
trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione  dell'energia, nonche' delle
caratteristiche  tecniche  e  merceologiche  dell'energia  importata,
prodotta,  distribuita  e consumata; sia per l'emanazione delle norme
tecniche  volte  ad  assicurare  la  prevenzione  degli infortuni sul
lavoro  e  la  tutela  della  salute  del  personale  addetto  a tali
impianti.  Secondo la difesa erariale, «la citata norma regionale non
tiene   adeguatamente   conto  di  quanto  disposto  dalle  normative
nazionali  in  materia,  soprattutto in relazione a cio' che e' stato
stabilito  dal decreto ministeriale 29 agosto 1988 in tema di esonero
delle  verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale
che   gia'  prevede  apposite  verifiche  periodiche».  La  normativa
regionale, ad avviso della Presidenza ricorrente, non puo' derogare a
quanto  previsto  dalle  disposizioni  tecniche  emanate dallo Stato,
proprio  per  non  creare  disparita'  di  trattamento  nelle diverse
realta' regionali, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   1.1.  - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una
memoria illustrativa.
   2.  -  Con  successivo  ricorso,  notificato  il 3 dicembre 2007 e
depositato  il  10  dicembre  2007  (reg.  ric.  n. 48  del 2007), il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  39 e 74 della legge della
Regione  Abruzzo  1°  ottobre  2007,  n. 34, recante «Disposizioni di
adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture».
   L'art.  39  della  legge  regionale  apporta  modifiche alla legge
regionale 25 giugno 2007, n. 16.
   L'art.  39  della legge regionale n. 34 del 2007, con le modifiche
apportate   all'art.   2   della  legge  regionale  n. 16  del  2007,
sostituisce   l'obbligo  di  denuncia  di  inizio  dell'attivita'  di
installazione  di  nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione.
Esso,  tuttavia,  lascerebbe assolutamente uguali il numero e il tipo
di  dichiarazione  e  di  documenti che e' necessario allegare a tale
dichiarazione.
   L'art.  39,  pertanto,  mentre  recepisce  il  rilievo  in  merito
all'incostituzionalita'  dell'obbligo  della  denuncia  di  inizio di
attivita',  per  altro verso non alleggerisce l'onerosa necessita' di
produrre una corposa documentazione.
   Ad  avviso  della  difesa  erariale,  la modifica normativa non si
sottrae ai dubbi di illegittimita' nella parte in cui non modifica la
documentazione  richiesta a corredo della comunicazione. Anche per il
comma  1  dell'art. 39 varrebbe, quindi, l'osservazione formulata nei
confronti  dell'art. 2 della gia' impugnata legge regionale n. 16 del
2007,  ossia  che tale disposizione si pone in contrasto con principi
fondamentali   della   normativa   statale  e  con  l'art.  97  della
Costituzione,  il quale prevede che tutta la pubblica amministrazione
deve  operare  in  attuazione  del  principio  di buon andamento e di
semplificazione dell'azione amministrativa.
   Sarebbe  riscontrabile un evidente contrasto sia con l'art. 17 del
d.lgs.  n. 128  del  2006,  il  quale dispone che l'installazione dei
depositi  di  GPL  e'  considerata,  ai  fini urbanistici ed edilizi,
un'attivita'  edilizia libera, sia con l'art. 1, comma 2, della legge
n. 241 del 1990, che prevede il generale e fondamentale principio del
divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Inoltre, l'ampia
documentazione  richiesta comporterebbe oneri burocratici gravosi per
i soggetti operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparita' di
trattamento  rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre
zone  del  territorio nazionale, in violazione sia dell'art. 3 Cost.,
sia  dei principi di liberta' di iniziativa economica di cui all'art.
41 Cost., sia, conseguentemente, del principio di concorrenza, la cui
tutela  e'  riservata  alla  competenza  esclusiva  statale  ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
   Per  quanto  concerne, in particolare, l'art. 39, comma 1, lettera
c),   della   legge   regionale,   relativo  al  progetto  esecutivo,
l'Avvocatura sottolinea che «in ambito nazionale il d.P.R. n. 214 del
2006 ha eliminato l'obbligo di adempimento ai fini della normativa di
prevenzione  incendi  di  serbatoi  di GPL, tenendo conto di evidenti
necessita'   di  semplificazione  e  snellimento  amministrativo,  in
coerenza  con  i  principi  affermati  dalla  legge n. 241 del 1990 e
successive  modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del
settore   di   recente  emanazione».  Di  qui  il  contrasto  con  la
legislazione  nazionale e la conseguente lesione dei sottesi principi
costituzionali.
   La  ricorrente  impugna,  inoltre,  l'art. 74 della medesima legge
regionale,  il  quale  disciplina  le  modalita' per la costruzione e
l'esercizio   degli  impianti  solari  fotovoltaici.  Ai  fini  della
salvaguardia di talune finalita' di conservazione dei luoghi urbani e
rurali  richiamate  nella prima parte dello stesso articolo, la norma
consente,  per  i  soggetti  pubblici,  la  realizzazione di impianti
fotovoltaici,  purche'  a  una  distanza  minima  di  0,5 Km. da ogni
abitazione.  Per  gli  altri  soggetti,  non  sarebbe prevista alcuna
disciplina:  pertanto  ai  soggetti privati sembrerebbe integralmente
preclusa la realizzazione degli impianti.
   Secondo  la  difesa  erariale,  tale  irragionevole ed irrazionale
esclusione  dei  soggetti  privati  da  coloro che possono realizzare
impianti fotovoltaici configurerebbe una ingiustificata disparita' di
trattamento,  violando  gli  articoli  3  e  97  della  Costituzione;
inoltre,  contrasterebbe  con  l'art. 117, secondo comma, lettera e),
della  Costituzione, poiche' limiterebbe il libero accesso al mercato
dell'energia,  creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi
modi di produzione della stessa.
   La  disposizione  censurata  introdurrebbe  una  moratoria  per la
realizzazione   di   tali   impianti   in   tutti   i  centri  urbani
(verosimilmente,  perche' in questi risulta di difficile applicazione
la condizione della distanza di 0,5 Km da ogni abitazione).
   In  ogni caso, la materia in cui ricade la disciplina dell'art. 74
della   legge  regionale  -  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia  -  rientrerebbe nella competenza concorrente
regionale, in cui lo Stato deve emanare i principi fondamentali.
   Con  riferimento  alla  produzione  di  energia derivante da fonti
rinnovabili,  i  principi  fondamentali  sarebbero rintracciabili nel
decreto  legislativo  29  dicembre  2003, n. 387, recante «Attuazione
della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno  dell'elettricita».  Tale  decreto,  oltre  a  promuovere  un
maggior   contributo   delle   fonti   energetiche  rinnovabili  alla
produzione   di   elettricita'   nel   relativo  mercato  italiano  e
comunitario,  favorisce  lo  sviluppo di impianti di microgenerazione
elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili.  L'art. 7 dello stesso
decreto  detta disposizioni specifiche per l'energia solare e prevede
che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti
uno  o  piu'  decreti  con  i  quali  sono  definiti  i  criteri  per
l'incentivazione  della  produzione  di energia elettrica dalla fonte
solare.
   In attuazione di tale disposizione - prosegue la difesa erariale -
e'  stata  emanata  una  serie  di decreti ministeriali, l'ultimo dei
quali, il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, prevede che: gli
impianti  fotovoltaici  possono  essere realizzati anche disponendo i
relativi  moduli  sugli edifici; gli impianti fotovoltaici con moduli
collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale
su  elementi  di  arredo  urbano  e  viario,  superfici esterne degli
involucri  di  edifici,  fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette, non
sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale in
ragione   dei  predetti  criteri  di  integrazione;  e'  privilegiata
l'incentivazione   di   impianti   fotovoltaici  i  cui  moduli  sono
posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici  e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia
conto  anche  dei  maggiori  costi degli impianti di piccola potenza,
nonche'  di alcune applicazioni specifiche; possono beneficiare delle
tariffe  agevolate  le  persone  fisiche,  le  persone  giuridiche, i
soggetti pubblici e i condomini di unita' abitative o di edifici.
   Tali   disposizioni,   ad  avviso  dell'Avvocatura,  costituiscono
principi  fondamentali  in  materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
   L'art.  10,  comma  3,  del  d.lgs.  n. 387 del 2003, inoltre, con
riferimento  agli  obiettivi  regionali, prevede espressamente che le
Regioni  possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo
di  elettricita'  da  fonti  rinnovabili  nei  rispettivi  territori,
aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
   Viceversa,  l'impugnata norma introdotta dal legislatore regionale
si muoverebbe in senso limitativo e riduttivo rispetto alla normativa
nazionale vigente.
   Cosi' come formulata, invero, la norma regionale inciderebbe sulla
materia    «produzione,    trasporto    e   distribuzione   nazionale
dell'energia»,  rientrante  nella  competenza legislativa concorrente
delle   Regioni,   ai   sensi   dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, violando i principi fondamentali in materia di cui agli
artt.  7  e  10  del  d.lgs.  n. 387  del  2003,  nonche'  i  decreti
ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.
   La  norma  censurata,  inoltre, contrasterebbe con l'articolo 117,
primo  e  secondo  comma,  lettera  a),  della  Costituzione, perche'
impedirebbe  di  fatto il raggiungimento dell'obiettivo di incremento
della   produzione   di   energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,
perseguito   dallo   Stato   in   attuazione   di  specifici  impegni
internazionali  (protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, reso esecutivo
con  la legge di autorizzazione alla ratifica 1° giugno 2002, n. 120)
e    comunitari    (direttive    n. 2001/77/CE,    n. 2006/32/CE,   e
n. 2006/32/CE).  In  particolare,  la moratoria introdotta porterebbe
alla  mancata realizzazione degli impianti fotovoltaici, previsti per
concorrere  al  raggiungimento  dell'obiettivo di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 387 del 2003.
   Infine,  secondo  la  Presidenza  ricorrente, la norma della legge
regionale,  consentendo  ai  soggetti pubblici di realizzare impianti
per  la  produzione ad energia tramite la conversione fotovoltaica ad
una  distanza  minima  di 500 m. da ogni abitazione (intesa, ai sensi
dello   stesso   articolo,   quale  ambiente  interno),  istituirebbe
implicitamente  la  disciplina  di una servitu' di «fotovoltaico». La
norma,   infatti,   distingue  tra  ambiente  interno,  inteso  quale
abitazione,  ed  ambiente  esterno,  inteso  quale  luogo circostante
l'abitazione,  e  autorizza  i  soggetti  pubblici  ad  installare  i
suddetti  impianti  a  una  distanza  minima  di  500  metri  da ogni
abitazione,   nel  rispetto  delle  normative  vigenti.  Il  soggetto
pubblico   quindi  potrebbe,  di  fatto,  incidere  sulla  proprieta'
privata,  obbligando  a dare il passaggio sulla proprieta' altrui. La
norma impugnata finirebbe cosi' con il disciplinare materie, quali la
proprieta'  e  la servitu', riservate in via esclusiva dall'art. 117,
secondo   comma,   lettera  i),  della  Costituzione  al  legislatore
nazionale.
   2.1.  -  Con  successivo atto, notificato il 2 aprile e depositato
l'8   aprile   2008,   l'Avvocatura   generale  dello  Stato,  previa
deliberazione  assunta  nella seduta del Consiglio dei ministri nella
seduta  del 19 marzo 2008, ha rinunciato all'impugnativa dell'art. 74
della  legge  della  Regione  Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34. Cio' in
quanto la Regione Abruzzo - recependo i rilievi governativi in merito
alla  lamentata illegittimita' costituzionale - ha abrogato il citato
art.  74  con  l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47
(Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008
e  pluriennale  2008-2010  della  Regione Abruzzo - legge finanziaria
2008).
   3. - In data 23 settembre 2008 la Regione Abruzzo ha depositato un
atto  di accettazione della rinuncia parziale al ricorso formalizzata
dall'Avvocatura generale dello Stato.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Con  due  distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha impugnato disposizioni della legge della Regione Abruzzo
25  giugno  2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di
petrolio  liquefatto  (GPL) con capacita' commerciale non superiore a
13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e
controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonche' di
quelli   introdotti   dal   decreto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  n. 329/2004»  e  della  legge  della  Regione  Abruzzo 1°
ottobre  2007,  n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il
funzionamento delle strutture).
   Le norme impugnate con il primo ricorso (reg. ric. n. 38 del 2007)
sono  gli  artt.  2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione
Abruzzo  n. 16 del 2007: l'uno prevede che i depositi di GPL di nuova
istallazione    sono    soggetti    alla   denuncia,   corredata   da
documentazione,   di   inizio   attivita'   per  la  posa  in  opera,
l'istallazione  e  l'esercizio del deposito, e che, in mancanza della
prescritta  documentazione,  le  amministrazioni  comunali comunicano
all'interessato  il  divieto  di  proseguimento  dell'attivita'  e la
rimozione  dei suoi effetti; l'altro detta disposizioni in materia di
verifiche e controlli.
   L'Avvocatura erariale prospetta il contrasto dell'art. 2, comma 2,
con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione e dell'art. 4, comma
2, con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.
   Mentre l'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128,
considera  l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti
di  capacita'  complessiva  non  superiore a 13 mc attivita' edilizia
libera  ai  fini urbanistici ed edilizi, e dunque soggetta a semplice
comunicazione  e  non  a  denuncia  di  inizio  attivita',  la  legge
regionale  assoggetterebbe  detta  installazione a denuncia di inizio
attivita',   in  contrasto  anche  con  il  generale  e  fondamentale
principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1,
comma   2,   della   legge   7  agosto  1990,  n. 241,  e  successive
modificazioni.
   Inoltre,  l'ampia  documentazione  da  allegare  alla  denuncia di
inizio attivita' - e, tra essa, il progetto esecutivo con dettagliata
indicazione dei presidi di protezione, laddove in ambito nazionale il
d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l'obbligo della redazione
del progetto esecutivo ai fini della normativa di prevenzione incendi
dei  serbatoi  di GPL - comporterebbe oneri burocratici gravosi per i
soggetti  interessati  operanti  nella  Regione Abruzzo, con evidente
disparita'  di  trattamento  rispetto alle aziende che distribuiscono
GPL  nelle  altre  zone  del  territorio nazionale, in violazione sia
dell'art.  3  della  Costituzione,  sia  dei  principi di liberta' di
iniziativa  economica  di  cui  all'art.  41  della  Costituzione  e,
conseguentemente,  di  concorrenza,  la  cui tutela e' riservata alla
competenza  esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione.
   Infine,  la  disciplina  delle  verifiche  si  sovrapporrebbe alla
normativa  nazionale, che gia' prevede apposite verifiche periodiche,
e  derogherebbe a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate
dallo  Stato,  cosi'  creando disparita' di trattamento nelle diverse
realta' regionali.
   Le  norme  impugnate  con  il secondo ricorso (reg. ric. n. 48 del
2007)  sono gli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34
del 2007.
   L'art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, modificando l'art.
2  della  legge  regionale n. 16 del 2007, ha sostituito l'obbligo di
denuncia  di inizio dell'attivita' di installazione di nuovi depositi
di  GPL  con  quello di comunicazione, ma - lamenta il Presidente del
Consiglio  ricorrente  -  avrebbe  lasciato  assolutamente  uguali il
numero  e  il  tipo di dichiarazione e di documenti che e' necessario
allegare  a  tale  dichiarazione,  non  alleggerendo cosi' l'onere di
produrre  una  corposa  documentazione  e  mantenendo  l'obbligo  del
progetto   esecutivo   ai   fini  del  rispetto  della  normativa  di
prevenzione incendi.
   Di  qui  la  prospettata  violazione  degli artt. 3, 41, 97 e 117,
primo comma, secondo comma, lettere a), e) e l), e terzo comma, della
Costituzione.
   L'art.  74  della medesima legge regionale disciplina le modalita'
per  la costruzione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici.
Di tale norma la difesa erariale prospetta il contrasto con gli artt.
3, 97 e 117 della Costituzione.
   2.  -  Poiche'  i  ricorsi  coinvolgono  questioni almeno in parte
connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
con unica pronuncia.
   3.  -  Successivamente  alla  proposizione del ricorso iscritto al
n. 48  del  registro ricorsi del 2007, la Regione Abruzzo ha abrogato
l'art.  74  della  legge  regionale n. 34 del 2007 con l'art. 2 della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per
la  redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della
Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2008).
   L'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 2 aprile
2008 e depositato l'8 aprile 2008, ha quindi dichiarato di rinunciare
all'impugnativa  del  citato  art.  74,  secondo la conforme delibera
della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2008.
   La  rinuncia  parziale  al  ricorso,  accettata dalla controparte,
comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
dinanzi  a  questa Corte, l'estinzione del giudizio avente ad oggetto
l'art. 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007.
   4.  -  Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere
in  ordine  alla questione di legittimita' costituzionale concernente
il  testo  originario dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione
Abruzzo  n. 16  del  2007, impugnato con il ricorso iscritto al n. 38
del registro ricorsi del 2007.
   Difatti,  successivamente  alla  proposizione dell'impugnativa, la
disposizione  censurata,  che inizialmente assoggettava i depositi di
GPL  di  nuova installazione alla denuncia di inizio attivita' per la
posa  in  opera, l'installazione e l'esercizio del deposito, e' stata
sostituita  ad  opera  dell'art.  39  della legge n. 34 del 2007, che
prevede  l'obbligo  di  inoltrare  semplice comunicazione all'ufficio
urbanistico  del  comune  di  competenza per i soggetti che intendono
installare  nuovi  depositi  di  GPL  con  capacita'  complessiva non
superiore ai 13 mc.
   Per  effetto  della  sopravvenienza  di  tale disposizione, la cui
efficacia  retroagisce  al  momento  di entrata in vigore della legge
novellata, sono venuti meno i motivi della controversia e l'interesse
del  Presidente  del Consiglio dei ministri ad ottenere una pronuncia
di  questa  Corte con riguardo al testo originario del citato art. 2,
comma 2, tanto piu' che non consta che esso abbia avuto medio tempore
applicazione.
   5. - La questione avente ad oggetto l'art. 2, comma 2, della legge
regionale  n. 16  del  2007,  nel testo risultante dalla sostituzione
operata  dall'art.  39  della  legge regionale n. 34 del 2007, non e'
fondata.
   La   disposizione   novellata  sostituisce,  per  i  soggetti  che
intendono  installare nuovi depositi di GPL con capacita' complessiva
non superiore ai 13 mc, l'obbligo di denuncia di inizio attivita' con
quello  di  semplice  comunicazione.  Essa  risulta, pertanto, non in
contrasto  con  la  disciplina  dettata  dal d.lgs. 22 febbraio 2006,
n. 128,  il quale, nel dettare norme sull'installazione e l'esercizio
degli  impianti  di  riempimento,  travaso e deposito di GPL, nonche'
sull'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione e vendita, prevede,
all'art.   17,   che   l'installazione   dei  depositi  di  capacita'
complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici
ed  edilizi,  attivita'  edilizia  libera,  ai  sensi dell'art. 6 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
   La doglianza del ricorrente, secondo cui la disposizione novellata
lascerebbe  comunque  intatta  l'onerosa  necessita'  di produrre una
corposa  documentazione  a  corredo  della comunicazione, muove da un
inesatto presupposto interpretativo.
   Invero,  per  un  verso,  la  comunicazione da inviare all'ufficio
urbanistico  del  comune  di  competenza deve essere bensi' corredata
dalla   documentazione   relativa   alla   indicazione  del  soggetto
installante,   alla   localita'  ed  ubicazione  del  deposito,  alla
dichiarazione   che   il  manufatto  rientra  nella  tipologia  degli
apparecchi  di  cui  al  d.lgs.  25  febbraio  2000,  n. 93, relativo
all'attuazione  della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione,  nonche' al progetto esecutivo con indicazione dei presidi
di  protezione;  ma -  contrariamente  a quanto ritenuto dalla difesa
erariale -  l'incompletezza  della  documentazione  a  corredo  o  il
mancato  invio della stessa non comporta il divieto per l'interessato
di  prosecuzione  dell'attivita',  giacche',  per espressa previsione
(comma 3 dell'art. 2), in caso di omessa comunicazione, l'Assessorato
regionale  alla  sanita' procede d'ufficio per il tramite del proprio
servizio ispettivo a reperire i dati necessari.
   Per  altro  verso, ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lettera
c),  il  progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione
posti  a  tutela  del  manufatto  non e' piu' necessario per serbatoi
fissi  di  capacita'  complessiva  non  superiore a 5 mc: anche sotto
questo  aspetto,  pertanto,  la disciplina regionale si conforma alle
linee di semplificazione delle procedure di prevenzione degli incendi
relative  ai  depositi  di GPL, dettate con il d.P.R. 12 aprile 2006,
n. 214.
   6.  -  Non  fondata e' la questione concernente l'art. 4, comma 2,
della legge regionale n. 16 del 2007.
   La  norma  denunciata -  collocata  in  un piu' ampio contesto che
attribuisce  all'Assessorato  regionale  alla  sanita'  il compito di
eseguire,  per  il  tramite  delle  ASL  competenti per territorio, i
controlli  relativi alla esecuzione delle verifiche di cui al decreto
ministeriale  23  settembre  2004 -  prevede  in  particolare che, in
occasione  di  ogni  ispezione,  sono  controllati tutti i presidi di
sicurezza  e  le  protezioni  attive e passive di ciascun deposito, e
sono  verificate  l'effettiva esistenza e funzionalita' e, in caso di
nuova  installazione,  la rispondenza ai dati di cui all'art. 2 della
medesima  legge;  e  che la ASL competente valuta, nel rispetto della
normativa  di  settore, l'adozione di ogni ed opportuno provvedimento
anche   relativo   al  divieto  di  prosecuzione  dell'esercizio  del
serbatoio.
   La  disposizione impugnata non deroga alle norme tecniche previste
dalla   disciplina   statale.  Innanzitutto,  l'art.  2  della  legge
regionale  impone  alla  ASL  competente di osservare la normativa di
settore  che,  evidentemente,  e'  anche  quella  statale; in secondo
luogo,  la  stessa legge regionale non tocca il potere dello Stato di
emanare,  a  norma  dell'art. 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004,
n. 239,  le regole di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul
lavoro  e  la tutela della salute del personale addetto agli impianti
di  deposito  di  GPL,  ne'  pone una disciplina diversa ed ulteriore
rispetto a quella fissata, in tema di sicurezza per la progettazione,
l'installazione  e  l'esercizio  dei  depositi  di  GPL,  dal decreto
ministeriale  29 febbraio 1988 e dal decreto ministeriale 23 febbraio
2004,  che  del  primo  costituisce  modifica.  Piuttosto,  la  norma
denunciata -  la  quale  si  muove  nel  quadro delle regole tecniche
dettate dai citati decreti ministeriali, che gia' prevedono verifiche
di  omologazione  di  primo  o nuovo impianto e verifiche decennali -
mira  a  rendere effettiva l'esecuzione delle prescritte verifiche: a
tal  fine  essa demanda alle ASL competenti il compito di controllare
tutti  i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove
il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalita', di emanare
le opportune misure conformative e inibitorie.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  Dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 74 della legge
della  Regione  Abruzzo  1°  ottobre  2007,  n. 34  (Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento  delle  strutture),
promosso  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri con il ricorso,
indicato  in  epigrafe,  iscritto  al  n. 48 del registro ricorsi del
2007;
   2)  Dichiara  la cessazione della materia del contendere in ordine
alla  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  25 giugno 2007, n. 16, recante
«Monitoraggio  dei  depositi  di gas di petrolio liquefatto (GPL) con
capacita'  commerciale  non  superiore  a  13 mc e conseguenti misure
applicative  dei  principi  di  salvaguardia  e  controllo  di cui al
decreto  ministeriale  23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti
dal  decreto  del  Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004»,
promossa,   in   riferimento  agli  artt.  3,  41,  97  e  117  della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il
ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi
del 2007;
   3) Dichiara    non    fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma  2,  della  legge  della Regione
Abruzzo  25  giugno  2007,  n. 16,  nel  testo  sostituito  ad  opera
dell'art.  39  della  legge  della  Regione  Abruzzo 1° ottobre 2007,
n. 34,  promossa,  in  riferimento  agli  artt. 3, 41, 97 e 117 della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il
ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi
del 2007;
   4)   Dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  4,  comma  2,  della  legge  della Regione
Abruzzo  25 giugno 2007, n. 16, promossa, in riferimento agli artt. 3
e  117  della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con  il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro
ricorsi del 2007.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola