N. 345 ORDINANZA 20 - 23 ottobre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Credito  agrario  -  Norme  della  Regione  siciliana - Proroga delle
  cambiali  agrarie - Denunciata difformita' dai principi del diritto
  civile   in   tema  di  completo  e  tempestivo  adempimento  delle
  obbligazioni  e  di responsabilita' contrattuale, nonche' lamentato
  contrasto   con   il   principio   di  uguaglianza -  Insufficiente
  motivazione  sulla  rilevanza  della questione - Omessa indicazione
  dei  parametri  costituzionali  o statutari asseritamente violati -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28, art. 1.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
(GU n.45 del 29-10-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo
   Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  siciliana  23  dicembre  2000,  n. 28  (Proroga delle
cambiali  agrarie  ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in
materia di usi civici), promossi con due ordinanze del 19 luglio 2007
dalla   Corte   d'appello   di   Milano   nei   procedimenti   civili
rispettivamente  vertenti  tra De Gregorio Massimo e la Barclays Bank
PLC  e  tra  De  Gregorio  Giovanni  e  la  stessa Barclays Bank PLC,
iscritte  ai  nn.  55  e  56 del registro ordinanze 2008 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 12,  1ª prima serie
speciale, dell'anno 2008.
   Visti gli atti di costituzione della Barclays Bank PLC nonche' gli
atti di intervento della Regione siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  settembre  2008 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
   Uditi  gli  avvocati Bruno Andreozzi, Susanna Buonvino e Fulvio Di
Domenico  per la Barclays Bank PLC e Beatrice Fiandaca per la Regione
siciliana.
   Ritenuto che, con due distinte ordinanze, aventi tuttavia identico
tenore,  la  Corte  di  appello  di  Milano ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della legge della Regione
siciliana  23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed
altre  norme  in  materia  di  agricoltura.  Norme  in materia di usi
civici),  nella  parte  in  cui  prevede che «gli istituti e gli enti
esercenti  il  credito  agrario  prorogano  al  31  dicembre  2001 le
passivita'  di  carattere  agricolo,  ivi compresi i ratei relativi a
prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali,
gia'  scadute  o  che  andranno  a  scadere  entro il 30 giugno 2001,
ancorche'  gia'  prorogate, purche' contratte anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
     che   la   Corte  rimettente  riferisce  di  essere  chiamata  a
giudicare,  in  sede  di gravame, in ordine alle opposizioni proposte
dai due titolari di un'azienda agricola avverso il decreto ingiuntivo
emesso  nei  loro  confronti  dal  Tribunale  di  Milano, sul ricorso
presentato  da  un  istituto  di  credito,  col  quale  e' stato loro
ingiunto  il  pagamento  di una somma di danaro in restituzione di un
«prestito» ricevuto;
     che  il  giudice  a quo, nel sintetizzare le precedenti fasi dei
giudizi,  precisa: che le opposizioni si basano sull'avvenuta proroga
delle  passivita'  di  carattere agricolo prevista dalla disposizione
normativa  censurata; che esse sono state rigettate in primo grado in
quanto  il  tribunale  ha ritenuto la inapplicabilita' di questa alle
fattispecie  al suo esame; che, nell'impugnare le sentenze di rigetto
delle opposizioni, gli appellanti hanno contestato tale affermazione,
rilevando  che,  essendo  stato  concluso  in Palermo il contratto di
mutuo,   ad  esso  va  applicata  la  legge  regionale  siciliana  in
riferimento al luogo dove e' stato concluso l'accordo;
     che,   osserva  ancora  la  Corte  rimettente  onde  fondare  la
rilevanza  nei giudizi a quibus del dubbio di costituzionalita' della
norma censurata, l'assunto posto a base della sentenza del giudice di
prime cure «appare suscettibile di differente valutazione»;
     che,  sempre secondo la Corte lombarda, assume percio' rilevanza
la  questione  relativa alla conformita' dell'art. 1 della legge reg.
n. 28 del 2000 ai principi dell'ordinamento statale, in particolare a
quelli  del  diritto  civile  in  tema  di  «regole  sul  completo  e
tempestivo adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilita' per
inadempimento»,  oltre  che  al  «contrasto  fra la citata norma e il
principio sancito dall'art. 3 della Costituzione»;
     che,   ad  avviso  del  rimettente,  la  disposizione  censurata
«integra,  nella sua assolutezza ed indiscriminata omnicomprensivita'
una  vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con
la disciplina dei diritti soggettivi», in specie con quella avente ad
oggetto  l'adempimento  delle  obbligazioni,  tanto piu' ove si tenga
presente  che  e'  principio  riconosciuto e condiviso che il diritto
privato  costituisce materia a se' stante in relazione alla quale non
sono consentite intromissioni, neppure ove esse siano connesse con la
cura di «interessi pubblici» concernenti «materie regionali»;
     che   si   e'   costituita   nei  due  giudizi  di  legittimita'
costituzionale  la  Barclays  Bank PLC, concludendo per la fondatezza
della questione;
     che,  secondo  la  parte  privata,  la  norma  censurata sarebbe
incostituzionale  in  quanto violerebbe sia il limite territoriale di
applicazione  delle leggi regionali, potendo queste disciplinare solo
«fattispecie che si esauriscono nel territorio della Regione stessa»,
sia   quello   relativo  alla  competenza  materiale  delle  Regioni,
interferendo  con  la  materia  del  diritto  civile,  cosa  che, per
costante  giurisprudenza  della  Corte, e' preclusa alla legislazione
regionale;
     che  e', altresi', intervenuta nei giudizi la Regione siciliana,
contestando  sia  la ammissibilita' che la fondatezza della questione
di legittimita' costituzionale;
     che,  in particolare, la difesa regionale osserva che il giudice
rimettente  non  ha  esperito alcun tentativo volto ad assegnare alla
disposizione   censurata  un  significato  conforme  a  Costituzione,
potendo  questo  essere  rinvenuto  ove,  come  opinato  dalla difesa
medesima,  essa  fosse  interpretata  nel senso di costituire un mero
«invito  a  porre in essere la prevista proroga» onde realizzare, nel
rispetto  della  volonta'  delle  parti, l'interesse generale sotteso
alla disposizione stessa;
     che  la  questione  sarebbe,  altresi', inammissibile sia per la
genericita' delle censure formulate dalla Corte di appello di Milano,
sia  perche'  nella ordinanza, a fronte del preciso dettato dell'art.
23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), mancherebbe la indicazione
delle disposizioni di rango costituzionale che si assumono violate;
     che,  aggiunge  la  difesa  siciliana,  non varrebbe a sanare il
predetto  vizio la mera citazione dell'art. 3 della Costituzione, non
essendo   stato   utilizzato   tale  parametro,  unico  espressamente
richiamato    nell'ordinanza,   quale   profilo   per   la   puntuale
prospettazione di un'ipotesi di illegittimita' costituzionale;
     che  il  vizio di inammissibilita' neppure sarebbe sanato ove si
ritenesse  che  il  richiamo alla violazione dei principi civilistici
valga  quale  evocazione  dell'art.  117,  secondo comma, lettera l),
della  Costituzione,  in  quanto  il rimettente, il quale invochi nei
confronti  di  una  Regione  a  statuto speciale il contrasto con una
disposizione  contenuta  nella  Costituzione,  dovrebbe  motivare  in
ordine  alla  applicazione  alla  Regione  di tale parametro ai sensi
dell'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
     che,  riguardo  al  merito,  la  Regione  ritiene  che il tenore
letterale della disposizione censurata non induce a ritenere che essa
stabilisca  un  obbligo  di  prorogare  le  passivita'  di  carattere
agricolo, avendo, invece, il legislatore regionale rimesso alle parti
di  assumere  le  determinazioni  al riguardo, gravando gli eventuali
costi sul debitore;
     che  non sarebbe neppure violato il principio di eguaglianza, in
quanto,  per un verso, tale violazione ricorre ove siano diversamente
trattate  situazioni  identiche  e  non  ove  le  diverse  discipline
corrispondono a situazioni differenti, ed in quanto, per altro verso,
il   rimettente  non  ha  preso  in  considerazione  la  ratio  della
disposizione  censurata, volta ad agevolare gli imprenditori agricoli
siciliani, oberati da notori problemi legati alla siccita' e da altri
eventi calamitosi che ne ostacolano la ripresa produttiva;
     che,  nell'imminenza della udienza, sia la Regione siciliana che
la  Barclays  Bank  PLC  hanno depositato brevi memorie illustrative,
nelle quali hanno insistito nelle loro rispettive conclusioni.
   Considerato  che,  nel  corso  di due giudizi in grado di appello,
aventi  ad  oggetto  opposizione  a  decreto  ingiuntivo, la Corte di
appello  di  Milano,  con altrettante ordinanze, peraltro di identico
tenore,  dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 1 della
legge  della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle
cambiali  agrarie  ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in
materia  di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti
e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001
le  passivita' di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a
prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali,
gia'  scadute  o  che  andranno  a  scadere  entro il 30 giugno 2001,
ancorche'  gia'  prorogate, purche' contratte anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
     che,  tenuto conto della evidente connessione fra i due giudizi,
se  ne  deve  disporre  la riunione affinche' essi siano definiti con
unica decisione;
     che  il  rimettente  motiva  in maniera assai generica in ordine
alla  effettiva  rilevanza  nei  giudizi  a  quibus  della  sollevata
questione di legittimita' costituzionale, motivazione che, viceversa,
appare  tanto piu' necessaria attesa la peculiarita' costituita dalla
affermata  applicabilita'  di  una disposizione legislativa regionale
siciliana  in  ordinari  giudizi  civili  di  cognizione  in corso di
svolgimento   di   fronte  ad  un  organo  giudiziario  lombardo,  e,
nell'argomentare  riguardo  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione  stessa, non precisa quali siano i parametri costituzionali
che  egli  ritiene  violati  dalla disposizione legislativa medesima,
limitandosi  ad  una  vaga evocazione dell'art. 3 della Costituzione,
senza affatto chiarire in quale senso sarebbe violato il principio di
eguaglianza a presidio del quale esso e' posto;
     che,   d'altra  parte,  il  rimettente,  il  quale  pur  solleva
questione di legittimita' costituzionale di una legge adottata da una
Regione  a  statuto  speciale  lamentando  violazioni  del riparto di
competenze  tra  Stato  e Regioni, non individua un preciso parametro
normativo  che  possa  essere  preso a riferimento per procedere alla
valutazione  della  questione sottoposta a questa Corte, ne' fornisce
elementi  riguardo  alla  possibile  estensione  anche  alla  Regione
siciliana,  nella  materia de qua, delle disposizioni contenute nella
Costituzione in ordine alla suddivisione delle competenze legislative
tra  lo Stato e le Regioni ordinarie, ne' si esprime - anche solo per
negarne,   con   formulazione   sintetica,  la  presenza -  circa  la
sussistenza  di  disposizioni  statutarie  che  vengano,  nel caso in
oggetto, a derogare a tale riparto;
     che, viceversa, l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87 (Norme
sulla  costituzione  e sul funzionamento della Corte costituzionale),
espressamente   prescrive  che  l'ordinanza  di  rimessione  contenga
l'indicazione  delle  «disposizioni  della Costituzione e delle leggi
costituzionali, che si assumono violate»;
     che  dalle  descritte  omissioni  deriva,  quale conseguenza, la
inammissibilita' della questione.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della legge della Regione
siciliana  23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed
altre  norme  in  materia  di  agricoltura.  Norme  in materia di usi
civici), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con le ordinanze
in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola