N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 - 15 ottobre 2008

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte)

Assistenza  e  solidarieta'  sociale  -  Fondo  speciale destinato al
  soddisfacimento   delle   esigenze  di  natura  alimentare  nonche'
  energetiche  e  sanitarie dei cittadini meno abbienti - Concessione
  ai  residenti  di  cittadinanza  italiana  in condizione di disagio
  economico  di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di beni e
  servizi  - Disciplina del Ministero dell'economia e delle finanze e
  del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali -
  Lamentata   natura   di   dettaglio   delle   norme,   assenza   di
  partecipazione   degli  enti  regionali  -  Ricorso  della  Regione
  Piemonte  - Denunciata lesione della competenza regionale esclusiva
  in  materia  di  politiche  sociali, lesione del principio di leale
  collaborazione.
- Decreto-legge    25    giugno   2008,   n. 112,   convertito,   con
  modificazioni,  nella  legge  6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi
  dal 29 al 38-ter.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.
(GU n.48 del 19-11-2008 )
   Ricorso  per  la Regione Piemonte, in persona della Presidente pro
tempore  della  Giunta  regionale  Mercedes  Bresso,  autorizzata con
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 24-9750 del 6 ottobre 2008,
rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli
avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata
presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
   Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 81, commi
dal 29 al 38-ter, della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in
legge,  con  modificazioni,  del decreto legge 25 giunto 2008, n. 112
recante   disposizioni   urgenti   per   lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica  e  la  perequazione  tributaria;  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195.
                              F a t t o
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 195  del  21  agosto  2008 e' stata
pubblicata la legge conversione, con modificazioni, dei decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
   L'art. 81 di detta legge, ai commi 29, 90, 32, 33, 33-bis, 34, 35,
36,  37, 38 e 38-bis e ter, istituisce un fondo speciale destinato al
soddisfacimento  delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e  successivamente  anche  energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti.
   32.  In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui  sono
sottoposti  i  prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura del gas da privati, al
fine  di  soccorrere  le  fasce  deboli  di  popolazione  in stato di
particolare  bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico,  individuati  ai  sensi  dei  commi 33, una carta acquisti
finalizzata  all'acquisto  di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato.
   33.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
     a)  i  criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio  di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,
dei   trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e
trasferimenti  gia'  ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del  nucleo  familiare,  dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali
ulteriori  elementi  atti  ad  escludere  soggetti  non  in  stato di
effettivo bisogno;
     b) l'ammontare del beneficio unitario;
     c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma.
   33-bis.  Per  favorire  la  diffusione della carta acquisti tra le
fasce  piu'  deboli  della popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione.
   34.  Ai  fini  dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve  essere  conseguito  entro  il  30  settembre 2008, il Ministero
dell'economia    e    delle   finanze   puo'   avvalersi   di   altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.A., di SOGEI
S.p.A o di CONSIP S.p.A.
   35.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
     a)  i  titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita'
alla disciplina di cui al comma 33;
     b)  il  gestore  del  servizio integrato di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione della carta e della gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziativa  di  erogazione  di contributi
pubblici.
   36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di  cui  al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle  leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti  e  ogni  ulteriore  collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia  e  delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
   37. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, con
apposite  convenzioni,  promuove  il  concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari della carta acquisti.
   38.  agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37, si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.
   38-bis.  Entro  sei  mesi  dall'approvazione del decreto di cui al
comma  33  e  successivamente  entro  il 31 dicembre di ogni anno, il
Governo  presenta  al  Parlamento una relazione sull'attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32.
   38-ter.  La  dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di
poli.
   Ad   avviso  della  Regione  Piemonte  tale  disposizione  risulta
costituzionalmente  illegittima  e  lesiva  della  sfera regionale di
competenza per il seguente motivo di
                            D i r i t t o
Violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.
   La  norma istituisce un fondo per interventi di sostegno economico
alle  fasce  deboli  tramite  l'istituzione  di  una  carta  acquisti
finalizzata  all'acquisto  dei  generi  alimentari  e delle forniture
energetiche e di gas da privati.
   La  norma  pretermette  le  competenze  regionali  in  materia  di
politiche  sociali  che  rientra  nella  previsione  del quarto comma
dell'art. 117 Cost.
   Viene  creato un fondo speciale diretto ad interventi di attivita'
che  vedono le Regioni direttamente interessate per le loro funzioni.
Tanto  piu'  che  lo  Stato  definisce  i requisiti di accesso a tali
benefici,  con  riferimento alla «popolazione in stato di particolare
bisogno  residente di cittadinanza italiana» (con evidente disparita'
di trattamento che non considera rilevante il disagio economico senza
lo status di cittadino italiano).
   I  criteri,  le  modalita'  di  individuazione  dei  titolari  del
beneficio e l'ammontare del beneficio stesso, escludono una qualsiasi
forma   di  partecipazione  degli  enti  regionali,  con  conseguente
evidente . violazione anche del principio di leale collaborazione.
   Con  la  sentenza  n. 141/2007  resa in analogo ricorso presentata
dalle  Regioni  Campania,  Piemonte ed Emilia-Romagna in relazione al
comma  330 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2006 (istituzione,
presso  lo  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  del  fondo  per  la  realizzazione  di  interventi  volti a
sostegno   delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo  sviluppo
socio-economico),  codesta  ecc.ma  Corte  dichiaro'  le questioni di
legittimita'  costituzionale  sollevate  inammissibili per carenza di
interesse,  cosi'  motivando  «la disposizione censurata si limita ad
indicare la somma con la quale si intende assicurare la realizzazione
di  interventi  volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta'
per  lo  sviluppo  socio-economico,  riservando  ad altre norme della
presente   legge   la   individuazione   degli   interventi  concreti
riconducibili alle finalita' genericamente enunciate dal comma 330.
   Discende  da  cio'  l'inidoneita' di tale disposizione a ledere le
competenze   regionali,   potendo   la   lesione  derivare  non  gia'
dall'enunciazione  del  proposito  di destinare risorse per finalita'
indicate in modo cosi' ampio e generico, bensi' (eventualmente) delle
norme  sulla  quali  quel  proposito  so concretizza, sia per entita'
delle  risorse  sia  per  modalita'  d'intervento sia, ancora, per le
materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi».
   Caratteristiche,   tutte   queste  ultime,  presenti  nella  norma
contestata   della   quale,   pertanto,   a  contrario,  va  rilevata
l'illegittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
   Si   chiede  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  81,  commi 34, 35, 36, 37, 38, 38-bis e 38-ter della legge
n. 133/2008  di  conversione  in legge con modificazioni, del decreto
legge n. 112/2008 per violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost.
     Torino - Roma, addi' 15 ottobre 2008
            Avv. Giovanna Scollo - Avv. Gabriele Pafundi