N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 ottobre 2008
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 28 ottobre 2008 (della Regione Siciliana) Finanza regionale - Imposte e tasse - Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare la spettanza del gettito derivante dall'imposizione indiretta sul consumo di taluni prodotti energetici (gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile), nonche' a sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del relativo gettito - Diniego espresso con la Nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: «Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'". Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007» - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Mancata attribuzione al bilancio regionale di entrate ad esso spettanti per effetto del mutato quadro legislativo che ha configurato le accise sui riferiti prodotti energetici come imposte indirette sul consumo, anziche' sulla produzione, determinando la cessazione della riserva allo Stato del relativo gettito - Denunciata lesione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria della Regione Siciliana - Compressione delle risorse spettanti alla Regione in base allo statuto e alle norme di attuazione in materia finanziaria - Richiesta di dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'atto censurato e di conseguente annullamento dello stesso nella parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle suddette imposte. - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, 13 agosto 2008, n. 14413-2008. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.(GU n.51 del 10-12-2008 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparrone, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 236 del 7 ottobre 2008 (allegato 1); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto della nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: «Decreto Legislativo 2febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'». Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007» (allegato 2). F a t t o Con la appena citata nota ministeriale 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, pervenuta alla regione ricorrente in data 20 agosto 2008, sono state rigettate le istanze avanzate dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, con note prot. n. 8298 del 29 giugno 2007, n. 12912 del 26 ottobre 2007, e n. 6991 del 21 maggio 2008, nonche' con l'assessoriale prot. n. 9645 del 24 luglio 2008 (all. 3, 4, 5 e 6) con le quali si rivendicava la spettanza alla Regione Siciliana del gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni prodotti energetici, al fine anche di sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito relativo. Infatti, in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE - che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita - con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di recepimento nell'ordinamento interno della predetta direttiva comunitaria), sono stati determinati sostanziali cambiamenti nella disciplina nazionale della tassazione indiretta di alcuni prodotti energetici (gas naturale e carbone, lignite, coke di carbone fossile) modificandone le relative accise da imposte di produzione in imposte sul consumo. Il mancato accoglimento delle richieste formulate lede sicuramente le attribuzioni della Regione Siciliana e l'autonomia finanziaria della stessa, e viene censurato - in relazione anche alle motivazioni addotte nella nota che da' origine al conflitto, che si palesano inidonee a fondare il diniego opposto e conseguentemente ad escludere il relativo diritto della regione - per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Negandosi, invero indebitamente ed illegittimamente, la spettanza alla regione delle entrate tributarie considerate, si determina una compressione delle risorse alla stessa attribuite dalla normativa richiamata che costituisce, nella fattispecie, parametro di costituzionalita'. Va, infatti, rilevato che l'impianto statutario, e l'attuazione che alle relative disposizioni e' stata data, determina l'attribuzione alla Regione Siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati - e con le sole eccezioni sancite dal secondo comma dell'articolo 36 dello statuto, nonche', ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime - il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa regione. Cio', in generale, premesso, si evidenzia che le pretese di spettanza avanzate dalla Regione Siciliana, con le richiamate note, in relazione alle sopraindicate imposte, hanno un preciso fondamento in forza delle invocate norme parametro. Con l'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 sono state apportate sostanziali modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative») e, in particolare, sono stati integralmente sostituiti gli articoli 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) e 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale) del medesimo testo unico. Il nuovo assetto di tale tipo di imposte indirette, relativamente a taluni prodotti energetici, quali il carbone, la lignite e il coke di carbon fossile, nonche' il gas naturale, ha spostato il momento impositivo da quello della produzione a quello della fornitura e del relativo consumo. L'art. 21, comma 6, infatti prevede la sottoposizione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), (carbone, lignite e coke) «al momento della fornitura» considerando «fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h) da impiegare per uso proprio». L'art. 26, comma 1, prevede che «Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio». In proposito, anche l'Agenzia delle dogane, nel fornire indicazioni applicative a seguito delle novelle determinate dal d.lgs. n. 26 del 2007, nella circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 (all. 7) ha ritenuto di dover «sottolineare l'individuazione, per molti di questi prodotti, del peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria nell'atto di cessione all'utente finale (gas naturale, energia elettrica)...» (Paragrafo 2). La medesima circolare, al paragrafo 8.1, specifica, con riguardo al «gas naturale», che «il momento generativo dell'obbligazione tributaria coincide con il momento della fornitura del prodotto ai consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. Equesta un'altra novita' nel settore, in quanto per il gas metano, il precedente quadro normativo identificava il momento della nascita dell'obbligazione tributaria "nella fabbricazione" o "nell'importazione"»; e, per il carbone, lignite e coke di carbon fossile, al paragrafo 9, evidenzia che «Per tali prodotti l'esclusione dal regime del deposito fiscale, e quindi anche dai vincoli comunitari di circolazione in regime sospensivo, e' disposta per il fatto che momento generatore ed esigibilita' dell'imposta coincidono con la fornitura del prodotto stesso all'utilizzatore finale». Pertanto, in dipendenza delle predette modifiche legislative, non e' piu' ammissibile configurare la tassazione dei prodotti in questione quale imposta di produzione. Il mutamento dell'imposizione indiretta in questione da imposta sulla produzione ad imposta sul consumo assume particolare rilievo con riguardo al particolare impianto finanziario della Regione Siciliana che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, attribuisce alla stessa la spettanza di tutte le entrate tributarie erariali, dirette e indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale che sono riservate allo Stato. Nessun rilievo, in proposito, puo' assumere la circostanza che la tabella «A» annessa al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria, annoveri tra le altre l'«imposta erariale sul gas metano» (punto 11). Tale imposta viene ricompresa, infatti, perche' rientrante fra le «Imposte di produzione» previste come «Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello statuto» (cosi' testualmente e' specificato nella Tabella in questione). Pertanto, la presunta riserva allo Stato (argomento utilizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota qui impugnata) non e' stata mai prevista come assoluta (e se lo fosse risulterebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 36, secondo comma, dello statuto) ma per scopi esplicativi e di chiarezza, in quanto, al momento della compilazione delle norme di attuazione l'imposizione erariale sul gas metano era configurata quale imposta di produzione. Se, poi, si volessero utilizzare argomentazioni estremamente formali e letterali, basterebbe rilevare che cio' che e' stato rivendicato dalla regione (e denegato dallo Stato con la nota per cui oggi e' causa) non e' un'«imposta erariale sul gas metano» ma l'imposta sul «gas naturale». Meno comprensibili risultano, poi, le argomentazioni del Ministero utilizzate per denegare la spettanza delle accise sul carbone, carbon coke e lignite. La circostanza che, originariamente, le imposte su tali prodotti vennero destinate a specifiche esigenze di copertura di spesa di per se' e' ininfluente sol che si consideri che, anche a seguito dell'intervento di codesta ecc.ma Corte (sent. 288 del 2001), con l'art. 52, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fu determinata la cessazione delle riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Ne' pregio puo' avere la constatazione che i tributi in questione non erano stati istituiti all'epoca della compilazione delle norme di attuazione statutarie in materia finanziaria. Senza addentrarsi in altre considerazioni, basta qui ricordare che codesta Corte, nel ricostruire l'assetto finanziario della Regione Siciliana, come delineato con gli articoli 36 e 37 dello statuto e come concretamente attuato con le relative norme di attuazione, ha constatato che «la fonte principale di finanziamento della regione e' divenuto il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana» (sent. n. 11 del 1999); e che codesta Corte con la richiamata sentenza n. 288 del 2001 e con altre consimili ha sostanzialmente riconosciuto la spettanza alla regione di proventi derivanti da imposte sicuramente istituite dopo l'emanazione delle norme di attuazione statutarie. Infine, la motivazione del Dipartimento ministeriale che afferma l'«unicita' del concetto di accisa» per sostenere che la distinzione tra imposte di fabbricazione e imposte di consumo sarebbe di natura «puramente concettuale» e che non consentirebbe di sottrarre all'erario statale il gettito della tassazione sul carbone, coke di carbone e lignite, e' un'affermazione solo assertiva ed autoreferenziata. Invero l'art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 da' solo la definizione dell'«accisa» - «ai fini del presente testo unico» - indicandola come «imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo». L'art. 7, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 80, poi, sempre «ai fini della presente legge» indica solo quelle «accise» il cui sistema andava riformato mediante la delega recata dalla legge stessa. Si tratta, comunque, di definizioni antecedenti al recepimento della richiamata direttiva CE n. 2003/96/CE, operata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e che non contrastano con i sostanziali cambiamenti da tale decreto legislativo determinati nella disciplina della tassazione indiretta (da imposte sulla fabbricazione ad imposte sul consumo). Invero, cio' che accomuna le varie imposizioni, sulla fabbricazione o sui consumi, sotto il termine di «accisa» e' solo la loro natura di imposizioni indirette che gravano sulla quantita' dei beni prodotti o immessi in consumo (esprimendosi in termini di aliquote rapportate all'unita' di misura) a differenza, ad esempio, dell'IVA che incide sul loro valore. Di contro, l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 attribuisce alla regione la spettanza di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate» riservando allo Stato, ai sensi dell'art. 36 dello statuto, solo le entrate derivanti «dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale». Il quadro statutario in materia finanziaria ha, quindi, operato una ripartizione «dinamica» fra Stato e regione non basato su criteri quantitativi ma sulla natura dei tributi, salvo che per le imposte (ed entrate) nuove istituite dallo Stato per essere espressamente destinate a determinate spese. Pertanto, indubbia risulta la spettanza all'erario regionale, a termini degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, del gettito dell'imposizione derivante dalla tassazione indiretta del gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile, a termini del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e maturata nell'ambito del territorio della regione.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte: accogliere il presente ricorso dichiarando l'illegittimita' costituzionale della nota impugnata in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli 36 e 37 dello statuto e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto censurato, nella parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle imposte individuate nel corpo del presente ricorso, maturate nell'ambito del territorio della Regione Siciliana. Si depositano con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 236 del 7 ottobre 2008). 2) Nota nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione federalismo fiscale. 3, 4 e 5) Note prot. n. 8298 del 29 giugno 2007, n. 12912 del 26 ottobre 2007, e n. 6991 del 21 maggio 2008, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito. 6) Nota prot. n. 9645 del 24 luglio 2008, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. 7) Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane (stralcio. Il testo integrale e' stato reperito su Internet all'indirizzo web: http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JFrame Palermo, addi' 10 ottobre 2008 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Paolo Chiapparone