N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 ottobre 2008

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in cancelleria  il 28
ottobre 2008 (della Regione Siciliana)

Finanza regionale - Imposte e tasse - Istanze della Regione Siciliana
  tese   a   rivendicare   la   spettanza   del   gettito   derivante
  dall'imposizione   indiretta   sul   consumo   di  taluni  prodotti
  energetici  (gas  naturale,  carbone,  lignite  e  coke  di carbone
  fossile),   nonche'  a  sollecitare  l'emanazione  delle  opportune
  disposizioni   e   l'adozione   dei   provvedimenti  necessari  per
  consentire   l'acquisizione  al  bilancio  regionale  del  relativo
  gettito  -  Diniego  espresso  con  la  Nota  13 agosto 2008, prot.
  n. 14413-2008,   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
  Dipartimento  delle  finanze, Direzione federalismo fiscale, avente
  ad  oggetto:  «Decreto  legislativo  2 febbraio 2007, n. 26 recante
  "Attuazione  della  direttiva  2003/96/CE che ristruttura il quadro
  comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti  energetici  e
  dell'elettricita'". Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007» - Ricorso
  per  conflitto  di  attribuzione  della Regione Siciliana - Mancata
  attribuzione al bilancio regionale di entrate ad esso spettanti per
  effetto  del mutato quadro legislativo che ha configurato le accise
  sui   riferiti  prodotti  energetici  come  imposte  indirette  sul
  consumo,  anziche'  sulla  produzione,  determinando  la cessazione
  della  riserva allo Stato del relativo gettito - Denunciata lesione
  delle  attribuzioni  e  della  autonomia  finanziaria della Regione
  Siciliana  -  Compressione  delle risorse spettanti alla Regione in
  base allo statuto e alle norme di attuazione in materia finanziaria
  -  Richiesta  di  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
  dell'atto  censurato  e  di  conseguente  annullamento dello stesso
  nella  parte  in  cui nega la spettanza regionale del gettito delle
  suddette imposte.
- Nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, Dipartimento
  delle  finanze,  Direzione  federalismo  fiscale,  13  agosto 2008,
  n. 14413-2008.
- Statuto  della  Regione  Siciliana,  artt.  36  e  37;  decreto del
  Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
(GU n.51 del 10-12-2008 )
   Ricorso  della  Regione  Siciliana,  in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati  Michele  Arcadipane  e  Paolo  Chiapparrone,  elettivamente
domiciliato  presso  la  sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in
Roma,  via  Marghera  n. 36,  ed  autorizzato  a proporre ricorso con
deliberazione  della  giunta  regionale  n. 236  del  7  ottobre 2008
(allegato 1);
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
attribuzione  insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto
della   nota  13  agosto  2008,  prot.  n. 14413-2008  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente
ad  oggetto:  «Decreto  Legislativo  2febbraio  2007,  n. 26  recante
"Attuazione  della  direttiva  2003/96/CE  che  ristruttura il quadro
comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti   energetici   e
dell'elettricita'».  Circolare  n. 17/D del 28 maggio 2007» (allegato
2).
                              F a t t o
   Con  la  appena  citata  nota  ministeriale  13 agosto 2008, prot.
n. 14413-2008,  pervenuta  alla  regione ricorrente in data 20 agosto
2008,   sono  state  rigettate  le  istanze  avanzate  dalla  Regione
Siciliana,  Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
Dipartimento  finanze e credito, con note prot. n. 8298 del 29 giugno
2007,  n. 12912  del  26  ottobre 2007, e n. 6991 del 21 maggio 2008,
nonche'  con l'assessoriale prot. n. 9645 del 24 luglio 2008 (all. 3,
4,  5  e  6)  con  le  quali si rivendicava la spettanza alla Regione
Siciliana  del  gettito  derivante  dalla  tassazione  sul consumo di
taluni prodotti energetici, al fine anche di sollecitare l'emanazione
delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari
per  consentire  l'acquisizione  al  bilancio  regionale  del gettito
relativo.
   Infatti,  in  attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione
europea  27  ottobre  2003,  n. 2003/96/CE -  che ha ristrutturato il
quadro  comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti  energetici e
dell'elettricita -  con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
(di  recepimento  nell'ordinamento  interno  della predetta direttiva
comunitaria),  sono  stati  determinati sostanziali cambiamenti nella
disciplina  nazionale  della  tassazione indiretta di alcuni prodotti
energetici (gas naturale e carbone, lignite, coke di carbone fossile)
modificandone  le relative accise da imposte di produzione in imposte
sul consumo.
   Il mancato accoglimento delle richieste formulate lede sicuramente
le  attribuzioni  della  Regione  Siciliana e l'autonomia finanziaria
della stessa, e viene censurato - in relazione anche alle motivazioni
addotte  nella  nota  che  da'  origine al conflitto, che si palesano
inidonee a fondare il diniego opposto e conseguentemente ad escludere
il relativo diritto della regione - per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o
Violazione  degli  articoli  36  e 37 dello statuto siciliano e delle
norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074.
   Negandosi,  invero indebitamente ed illegittimamente, la spettanza
alla  regione  delle entrate tributarie considerate, si determina una
compressione  delle  risorse  alla  stessa attribuite dalla normativa
richiamata   che   costituisce,   nella   fattispecie,  parametro  di
costituzionalita'.
   Va,  infatti,  rilevato  che l'impianto statutario, e l'attuazione
che   alle   relative   disposizioni   e'   stata   data,   determina
l'attribuzione alla Regione Siciliana di tutti i tributi erariali, in
qualsiasi  modo  denominati  -  e  con  le sole eccezioni sancite dal
secondo  comma  dell'articolo  36  dello  statuto,  nonche', ai sensi
dell'articolo  2  del  d.P.R.  26  luglio  1965, n. 1074, delle nuove
entrate  tributarie  il  cui gettito sia destinato con apposite leggi
alla  copertura  di  oneri diretti a soddisfare particolari finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime - il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito
della stessa regione.
   Cio',  in  generale,  premesso,  si  evidenzia  che  le pretese di
spettanza  avanzate  dalla Regione Siciliana, con le richiamate note,
in  relazione alle sopraindicate imposte, hanno un preciso fondamento
in forza delle invocate norme parametro.
   Con  l'art.  1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 sono
state  apportate  sostanziali  modifiche  al  decreto  legislativo 26
ottobre  1995,  n. 504  («Testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative»)  e,  in particolare, sono stati
integralmente  sostituiti  gli  articoli  21  (Prodotti sottoposti ad
accisa)  e  26  (Disposizioni  particolari  per  il gas naturale) del
medesimo testo unico.
   Il  nuovo assetto di tale tipo di imposte indirette, relativamente
a  taluni prodotti energetici, quali il carbone, la lignite e il coke
di  carbon  fossile,  nonche' il gas naturale, ha spostato il momento
impositivo  da quello della produzione a quello della fornitura e del
relativo consumo.
   L'art. 21, comma 6, infatti prevede la sottoposizione dei prodotti
di  cui al comma 2, lettera h), (carbone, lignite e coke) «al momento
della  fornitura»  considerando  «fornitura  anche  l'estrazione o la
produzione  dei  prodotti  di cui al comma 2, lettera h) da impiegare
per uso proprio».
   L'art.  26,  comma 1, prevede che «Il gas naturale (codici NC 2711
11  00  e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per  usi  industriali,  nonche'  all'autotrazione,  e'  sottoposto ad
accisa,  con  l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al
momento  della  fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del
consumo per il gas naturale estratto per uso proprio».
   In   proposito,   anche   l'Agenzia   delle  dogane,  nel  fornire
indicazioni  applicative  a  seguito  delle  novelle  determinate dal
d.lgs.  n. 26  del  2007,  nella circolare n. 17/D del 28 maggio 2007
(all.  7)  ha  ritenuto  di dover «sottolineare l'individuazione, per
molti   di   questi   prodotti,   del  peculiare  momento  generatore
dell'obbligazione  tributaria nell'atto di cessione all'utente finale
(gas naturale, energia elettrica)...» (Paragrafo 2).
   La  medesima  circolare, al paragrafo 8.1, specifica, con riguardo
al  «gas  naturale»,  che  «il  momento  generativo dell'obbligazione
tributaria  coincide  con  il momento della fornitura del prodotto ai
consumatori  finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale
estratto per uso proprio.
   Equesta un'altra novita' nel settore, in quanto per il gas metano,
il  precedente quadro normativo identificava il momento della nascita
dell'obbligazione      tributaria     "nella     fabbricazione"     o
"nell'importazione"»;  e,  per  il  carbone, lignite e coke di carbon
fossile,   al   paragrafo   9,   evidenzia  che  «Per  tali  prodotti
l'esclusione  dal  regime  del  deposito  fiscale, e quindi anche dai
vincoli  comunitari di circolazione in regime sospensivo, e' disposta
per  il  fatto  che  momento  generatore ed esigibilita' dell'imposta
coincidono  con  la  fornitura  del  prodotto stesso all'utilizzatore
finale».
   Pertanto,  in dipendenza delle predette modifiche legislative, non
e'  piu'  ammissibile  configurare  la  tassazione  dei  prodotti  in
questione quale imposta di produzione.
   Il  mutamento  dell'imposizione  indiretta in questione da imposta
sulla  produzione  ad  imposta sul consumo assume particolare rilievo
con  riguardo  al  particolare  impianto  finanziario  della  Regione
Siciliana  che,  ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e delle
correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R.
26  luglio  1965,  n. 1074,  attribuisce  alla stessa la spettanza di
tutte  le  entrate tributarie erariali, dirette e indirette, comunque
denominate,  riscosse  nell'ambito  del  suo territorio, ad eccezione
delle  entrate  derivanti  dalle imposte di produzione, dal monopolio
dei  tabacchi,  dal  lotto e dalle lotterie a carattere nazionale che
sono riservate allo Stato.
   Nessun  rilievo, in proposito, puo' assumere la circostanza che la
tabella  «A»  annessa  al  d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le
norme  di  attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria,
annoveri tra le altre l'«imposta erariale sul gas metano» (punto 11).
   Tale  imposta viene ricompresa, infatti, perche' rientrante fra le
«Imposte  di  produzione» previste come «Entrate tributarie riservate
allo  Stato  in  base all'art. 36 secondo comma dello statuto» (cosi'
testualmente e' specificato nella Tabella in questione).
   Pertanto, la presunta riserva allo Stato (argomento utilizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nella nota qui impugnata) non
e'  stata  mai  prevista  come  assoluta  (e se lo fosse risulterebbe
costituzionalmente  illegittima  per violazione dell'art. 36, secondo
comma,  dello  statuto)  ma  per scopi esplicativi e di chiarezza, in
quanto,  al  momento  della  compilazione  delle  norme di attuazione
l'imposizione  erariale  sul gas metano era configurata quale imposta
di produzione.
   Se,  poi,  si  volessero  utilizzare  argomentazioni  estremamente
formali  e  letterali,  basterebbe  rilevare  che  cio'  che e' stato
rivendicato dalla regione (e denegato dallo Stato con la nota per cui
oggi  e'  causa)  non  e'  un'«imposta  erariale  sul  gas metano» ma
l'imposta sul «gas naturale».
   Meno comprensibili risultano, poi, le argomentazioni del Ministero
utilizzate per denegare la spettanza delle accise sul carbone, carbon
coke e lignite.
   La  circostanza  che, originariamente, le imposte su tali prodotti
vennero  destinate a specifiche esigenze di copertura di spesa di per
se'  e'  ininfluente  sol  che  si  consideri  che,  anche  a seguito
dell'intervento  di  codesta  ecc.ma  Corte (sent. 288 del 2001), con
l'art.  52,  comma  6,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, fu
determinata  la  cessazione  delle  riserve  all'erario  statale gia'
disposte  ai  sensi  del  primo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
   Ne'  pregio puo' avere la constatazione che i tributi in questione
non erano stati istituiti all'epoca della compilazione delle norme di
attuazione statutarie in materia finanziaria.
   Senza addentrarsi in altre considerazioni, basta qui ricordare che
codesta  Corte,  nel  ricostruire l'assetto finanziario della Regione
Siciliana,  come  delineato  con gli articoli 36 e 37 dello statuto e
come  concretamente  attuato  con le relative norme di attuazione, ha
constatato che «la fonte principale di finanziamento della regione e'
divenuto  il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e
regolati  dalle  leggi  dello Stato, pienamente applicabili anche nel
territorio  della  Regione  Siciliana»  (sent. n. 11 del 1999); e che
codesta  Corte con la richiamata sentenza n. 288 del 2001 e con altre
consimili  ha  sostanzialmente riconosciuto la spettanza alla regione
di   proventi   derivanti   da  imposte  sicuramente  istituite  dopo
l'emanazione delle norme di attuazione statutarie.
   Infine,  la  motivazione del Dipartimento ministeriale che afferma
l'«unicita'  del concetto di accisa» per sostenere che la distinzione
tra  imposte  di fabbricazione e imposte di consumo sarebbe di natura
«puramente   concettuale»   e  che  non  consentirebbe  di  sottrarre
all'erario  statale  il gettito della tassazione sul carbone, coke di
carbone   e   lignite,   e'   un'affermazione   solo   assertiva   ed
autoreferenziata.
   Invero  l'art.  1,  comma  2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 da'
solo  la  definizione  dell'«accisa» -  «ai  fini  del presente testo
unico» -  indicandola  come «imposizione indiretta sulla produzione e
sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione
o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo».
   L'art.  7, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 80, poi, sempre
«ai  fini  della  presente  legge» indica solo quelle «accise» il cui
sistema  andava  riformato  mediante  la  delega  recata  dalla legge
stessa.
   Si  tratta,  comunque,  di  definizioni antecedenti al recepimento
della  richiamata  direttiva CE n. 2003/96/CE, operata con il decreto
legislativo  2  febbraio  2007,  n. 26,  e  che non contrastano con i
sostanziali cambiamenti da tale decreto legislativo determinati nella
disciplina della tassazione indiretta (da imposte sulla fabbricazione
ad imposte sul consumo).
   Invero,   cio'   che   accomuna   le   varie   imposizioni,  sulla
fabbricazione  o sui consumi, sotto il termine di «accisa» e' solo la
loro  natura di imposizioni indirette che gravano sulla quantita' dei
beni  prodotti  o  immessi  in  consumo  (esprimendosi  in termini di
aliquote  rapportate  all'unita' di misura) a differenza, ad esempio,
dell'IVA che incide sul loro valore.
   Di contro, l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 attribuisce
alla  regione  la  spettanza di «tutte le entrate tributarie erariali
riscosse   nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,
comunque  denominate»  riservando  allo  Stato, ai sensi dell'art. 36
dello   statuto,   solo   le  entrate  derivanti  «dalle  imposte  di
produzione,  dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a
carattere nazionale».
   Il  quadro  statutario  in materia finanziaria ha, quindi, operato
una ripartizione «dinamica» fra Stato e regione non basato su criteri
quantitativi  ma  sulla  natura dei tributi, salvo che per le imposte
(ed  entrate)  nuove  istituite  dallo Stato per essere espressamente
destinate a determinate spese.
   Pertanto,  indubbia  risulta  la spettanza all'erario regionale, a
termini  degli  articoli  36  e  37  dello  statuto siciliano e delle
relative  norme  di  attuazione  approvate con d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074,  del  gettito  dell'imposizione  derivante  dalla tassazione
indiretta  del  gas  naturale,  carbone,  lignite  e  coke di carbone
fossile,  a termini del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
maturata nell'ambito del territorio della regione.
                              P. Q. M.
   Voglia codesta ecc.ma Corte:
     accogliere  il  presente  ricorso  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale   della   nota   impugnata   in  quanto  lesiva  delle
attribuzioni  regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli
36 e 37 dello statuto e dalle correlate norme di attuazione approvate
con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
     pronunciare  in  conseguenza l'annullamento dell'atto censurato,
nella  parte  in  cui  nega  la spettanza regionale del gettito delle
imposte   individuate   nel  corpo  del  presente  ricorso,  maturate
nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.
   Si depositano con il presente atto:
     1)   Autorizzazione  a  ricorrere  (deliberazione  della  giunta
regionale n. 236 del 7 ottobre 2008).
     2)  Nota  nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008 del Ministero
dell'economia e delle finanze, Direzione federalismo fiscale.
     3, 4 e 5) Note prot. n. 8298 del 29 giugno 2007, n. 12912 del 26
ottobre   2007,  e  n. 6991  del  21  maggio  2008,  dell'Assessorato
regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,  Dipartimento  finanze e
credito.
     6)  Nota  prot.  n. 9645  del  24  luglio  2008,  dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze.
     7)  Circolare  n. 17/D  del  28  maggio  2007 dell'Agenzia delle
dogane  (stralcio.  Il  testo integrale e' stato reperito su Internet
all'indirizzo                                                    web:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JFrame
     Palermo, addi' 10 ottobre 2008
          Avv. Michele Arcadipane - Avv. Paolo Chiapparone