N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 - 14 ottobre 2008

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 ottobre 2008 (della Regione Calabria). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Divieto  assoluto  di  stipula  di
  contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di  ricorso
  all'indebitamento  in  forme  diverse  da   quelle   definite   con
  regolamento ministeriale - Lamentata compressione del  ruolo  della
  Regione, esclusione della facolta' di  ricorrere  all'indebitamento
  per  spese  di  investimento,   compressione   delle   attribuzioni
  regionali attraverso una fonte regolamentare, assenza  di  adeguato
  coinvolgimento della Regione - Ricorso  della  Regione  Calabria  -
  Denunciato abuso della  decretazione  d'urgenza,  violazione  della
  potesta' legislativa della Regione nella  materia  concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria e
  della autonomia amministrativa regionale, esorbitanza  dello  Stato
  dai  limiti  della  sua  potesta'  regolamentare,  violazione   del
  principio di buon andamento della pubblica  amministrazione  e  del
  principio di leale collaborazione - Istanza di sospensione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 62. 
- Costituzione, artt. 70, 77, 117, commi terzo e sesto,  97,  118,  e
  119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Interventi del Fondo per  le  aree
  sottoutilizzate - Revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il
  periodo 2000-2006, nel  limite  dell'ammontare  delle  risorse  non
  ancora impegnate o programmate al 31 maggio  2008,  nell'ambito  di
  accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima  data  -
  Dichiarata finalita' di rafforzare la concentrazione su  interventi
  di  rilevanza  strategica  nazionale   -   Lamentato   effetto   di
  congelamento di  atti  deliberati  dalla  Regione,  ma  non  ancora
  stipulati  dalle  amministrazioni  centrali  competenti,  lamentata
  efficacia retroattiva, incidenza con norme di dettaglio in  materie
  di  legislazione  concorrente   quali   governo   del   territorio,
  istruzione, tutela della salute, valorizzazione dei beni  culturali
  ed ambientali, nonche' assenza di coinvolgimento  della  Regione  -
  Ricorso  della  Regione  Calabria  -  Denunciata  violazione  della
  potesta'  legislativa  regionale,  dell'autonomia   finanziaria   e
  amministrativa  della  Regione,  lesione  del  principio  di   buon
  andamento della pubblica amministrazione, nonche' dei  principi  di
  leale collaborazione, dell'affidamento, della certezza del  diritto
  e del generale canone di ragionevolezza delle leggi  -  Istanza  di
  sospensione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 6-quater. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Istituzione  del  Fondo  per  il
  finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete
  infrastrutturale di livello nazionale - Assegnazione al Fondo degli
  stanziamenti  nazionali  per  l'attuazione  del  Quadro  Strategico
  Nazionale per il  periodo  2007-2013  in  favore  di  programmi  di
  interesse strategico nazionale, di progetti speciali e  di  riserve
  premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
  siano state vincolate all'attuazione di  programmi  gia'  esaminati
  dal CIPE o  destinate  al  finanziamento  del  meccanismo  premiale
  disciplinato dalla delibera CIPE  n.  82  del  2007  -  Obbligo  di
  concentrazione da parte delle Regioni  delle  risorse  del  QSN  su
  infrastrutture  di  interesse  strategico  regionale,  in  sede  di
  predisposizione  dei   programmi   finanziati   dal   FAS,   e   di
  ridefinizione  dei  programmi  finanziati  dai  Fondi   strutturali
  comunitari - Lamentata incidenza su vincoli e rapporti antecedenti,
  incidenza  con  norme  di  dettaglio  in  materie  di  legislazione
  concorrente quali governo del territorio, grandi reti di  trasporto
  e navigazione, porti e aeroporti civili, trasporto e  distribuzione
  nazionale dell'energia, e in materie residuali quali turismo e rete
  regionale di trasporto, vincolo di destinazione nell'utilizzo delle
  risorse, limite all'autonomia  di  spesa,  compressione  del  ruolo
  regionale nella negoziazione di  intese  con  lo  Stato  e  con  la
  Comunita' - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata  violazione
  della potesta' legislativa regionale, dell'autonomia finanziaria  e
  amministrativa  della  Regione,  lesione  dei  principi  di   leale
  collaborazione, dell'affidamento, della certezza del diritto e  del
  generale canone di ragionevolezza delle leggi, del  buon  andamento
  della  pubblica  amministrazione,  contrasto   con   la   normativa
  comunitaria - Istanza di sospensione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 6-quinquies. 
- Costituzione, artt. 3, 11, 97, 117, commi primo,  terzo,  quarto  e
  quinto, 118 e 119; trattato CE, art. 249; regolamento del Consiglio
  europeo 11 luglio 2006, n. 1083/2006, artt. 9, 13, 15, 32 e 33. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Programmazione statale e regionale
  e Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo
  2007-2013  -  Ricognizione  delle  risorse  generate  da   progetti
  originariamente finanziati con fonti di finanziamento  diverse  dai
  Fondi strutturali europei ed inseriti nei  programmi  cofinanziati,
  che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio  comunitario  e
  del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della  legge  n.  183  del
  1987, in particolare individuazione delle risorse non  impegnate  e
  delle modalita' per evitare il disimpegno automatico delle  risorse
  impegnate sul bilancio comunitario - Adozione, previa intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, del piano
  di riprogrammazione -  Lamentata  introduzione  di  meccanismi  che
  privano il bilancio regionale dei  rimborsi  ad  essi  direttamente
  destinati dalla  normativa  comunitaria  -  Ricorso  della  Regione
  Calabria - Denunciata violazione dell'autonomia  finanziaria  della
  Regione - Istanza di sospensione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 6-sexies. 
- Costituzione, art. 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Patto  di  stabilita'  interno  -
  Partecipazione delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi  di
  finanza  pubblica  per  il  triennio  2009/2011,  in   termini   di
  fabbisogno e indebitamento netto, per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni,
  rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011 - Lamentata  assenza
  di meccanismi di compensazione tra le varie Regioni  e  conseguente
  discriminazione delle  Regioni  meno  «progredite»,  incidenza  con
  norme di dettaglio  nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica, carenza di coinvolgimento delle  Regioni  -
  Ricorso  della  Regione  Calabria  -  Denunciata   violazione   del
  principio  di  eguaglianza,  lesione  della  potesta'   legislativa
  regionale  concorrente,   dell'autonomia   finanziaria   regionale,
  lesione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77. 
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Patto di stabilita' interno  delle
  regioni e delle province autonome -  Previsione  che  il  complesso
  delle spese finali di ciascuna Regione ordinaria non  possa  essere
  superiore per gli  anni  2009,  2010  e  2011  al  complesso  delle
  corrispondenti spese  finali  dell'anno  precedente  opportunamente
  corretto - Determinazione del complesso delle  spese  finali  quale
  somma delle spese correnti ed in conto  capitale,  al  netto  delle
  spese per la sanita' e delle spese per la concessione di crediti  -
  Mancata  esclusione  anche  delle  spese  per  l'impiego  di  aiuti
  internazionali, non considerate «spese» al  fine  del  calcolo  del
  disavanzo secondo le norme comunitarie  -  Sospensione  del  potere
  delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali,
  delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad
  esse attribuiti dallo Stato - Lamentata  parificazione  di  Regioni
  ammesse ad aiuti di diversa  qualita'  e  ammontare,  irragionevole
  interferenza  nella   spesa   dei   fondi   comunitari   assegnati,
  compressione  immotivata  del  potere  della  Regione  di  reperire
  risorse per finanziare le funzioni  attribuitele  -  Ricorso  della
  Regione  Calabria  -   Denunciata   violazione   della   competenza
  legislativa   delle   Regioni   nella   materia   concorrente   del
  coordinamento della finanza  pubblica,  lesione  dell'autonomia  di
  entrata e di spesa della Regione, lesione del criterio  di  riparto
  di   competenze   legislative   nell'attuazione   degli    obblighi
  comunitari, contrasto  con  il  diritto  comunitario,  lesione  del
  criterio di ragionevolezza delle leggi. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77-ter. 
- Costituzione, artt. 3, 11, 117, commi primo e terzo, e  119,  comma
  quinto; trattato CE, Protocollo n. 20, artt. 32  s.s,  158,  159  e
  104; risoluzione del Consiglio, adottata ad  Amsterdam,  17  giugno
  1997; regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96; regolamento CE  10
  luglio 2000, n. 1500/2000. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Abolizione per gli anni 2009, 2010
  e 2011 della quota (c.d. ticket) di partecipazione al costo per  le
  prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  per  gli
  assistiti non esentati -  Adozione  di  misure  compensative  della
  risorsa  soppressa  -  Utilizzo  delle  risorse   derivanti   dalla
  riduzione dei compensi ad alti funzionari e dalla  riduzione  degli
  oneri   di   funzionamento   degli   organi    rappresentativi    e
  amministrativi -  Incremento  dell'efficienza  e  razionalizzazione
  della spesa - Reintroduzione da  parte  della  Regione  del  ticket
  abolito  o  di  altra  forma  di  partecipazione  dei  cittadini  -
  Lamentata incidenza con norme  di  dettaglio  nelle  materie  della
  tutela della salute e del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
  assenza di adeguato coinvolgimento  delle  Regioni,  disomogeneita'
  del regime di compartecipazione economica dei cittadini  -  Ricorso
  della Regione Calabria -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa concorrente della Regione,  dell'autonomia  finanziaria
  regionale, del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,  art.  61,  commi
  19, 20, 21 e commi 14 e 16, richiamati dai commi 20,  lett.  b),  e
  21. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
    Ricorso per la Regione Calabria, in persona del l.r. pro  tempore
Presidente della Giunta regionale on. Agazio Loiero, rappresentata  e
difesa, giusta delibera G.R. n. 693 del 6 ottobre  2008  e  correlato
decreto dirigenziale  di  incarico,  nonche'  in  virtu'  di  procura
speciale a margine del presente atto, dal prof. avv. Massimo Luciani,
e dagli avvocati Mariano Calogero e  Giuseppe  Naimo  dell'Avvocatura
regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca  di  Leone
n. 78, presso lo studio del primo difensore; 
    Contro Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del
Presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale,   previa   sospensione,   degli    artt.    6-quater,
6-quinquies, 6-sexies, 61, 62,  77  e  77-ter  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147  del  25
giugno 2008 - Supplemento ordinario  n.  152;  come  convertito,  con
modifiche, della legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata in  Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto, 2008 - Supplemento ordinario n. 196. 
    Cosi' indicate le norme avverso  le  quali  si  intende  svolgere
censure,  questa  difesa  intende  ora  evidenziare   l'interesse   a
ricorrere della Regione Calabria in relazione  al  parametro  di  cui
all'art. 117, primo comma, Cost. e, per il suo  tramite,  alle  norme
comunitarie che verranno in seguito indicate. 
    L'ammissibilita' di censure che assumono quale  parametro  l'art.
117, primo comma, Cost., integrandolo con il  richiamo,  quali  norme
interposte, alle norme comunitarie,  e'  ormai  saldamente  affermata
nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte  costituzionale  (cosi',
da ultimo, sent. n. 102 del 2008). 
    Come sara' meglio dimostrato, poi, nei singoli motivi di ricorso,
la dedotta violazione delle norme comunitarie e' lamentata in  quanto
essa lede direttamente ed indirettamente le  attribuzioni  regionali.
Cio' precisato, possono essere esposti, qui  di  seguito,  i  singoli
motivi del presente ricorso. 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 62 del d.l. n. 112 del
2008, conv. con modif. in legge n. 133 del 2008, per violazione degli
artt. 70, 77, 117, terzo comma, 97, 118 e 119 Cost., e per violazione
del principio di effettiva e leale collaborazione. 
    1.1.) L'art. 62 del d.l. n. 112/2008, al comma 1, pone un divieto
assoluto di stipula di contratti relativi agli  strumenti  finanziari
derivati e di ricorso all'indebitamento in forme  diverse  da  quelle
ivi previste. Innanzi tutto, poiche' le norme introdotte dalla  legge
di conversione sono sostanzialmente conformi a quelle introdotte  dal
d.l. n. 112/2008  nella  versione  originaria,  deve  denunciarsi  la
contrarieta' dei commi 1 e 2 all'art. 77 Cost. (e,  conseguentemente,
all'art. 70 Cost., che riserva la funzione legislativa  alle  Camere,
espropriate  delle  loro  prerogative,  in   forza   dell'illegittimo
esercizio della decretazione  d'urgenza),  per  palese  mancanza  dei
requisiti di straordinaria necessita' ed urgenza  (cfr.,  da  ultimo,
sent. n. 128/2008, par. 6). 
    Infatti, come ricavabile dai lavori preparatori,  l'adozione  del
d.l. in questione discende esclusivamente dalla scelta di «anticipare
a giugno  un  provvedimento  legislativo  contenente  le  misure  che
tendono a concretizzare la manovra di bilancio triennale  sulla  base
degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati  nel  DPEF
2009-2013». Nessuna straordinaria necessita' ed urgenza,  quindi,  ma
una semplice scelta «di lungo periodo»: si legge nel DPEF  2009-2013,
al punto 1)  dell'introduzione,  che  «per  questo  interrompiamo  la
tradizione di discussioni che sulle ''finanziarie'', per  prepararle,
per farle, per controllarne infine gli effetti, occupavano ogni  anno
mediamente  9  mesi  su  12.  All'opposto,  il  nostro  piano   sara'
anticipato entro l'estate e stabilizzato proiettandolo sull'arco  del
triennio», mentre al  punto  3)  si  legge  che  «la  prossima  legge
finanziaria viene anticipata nella  sua  parte  sostanziale  a  prima
dell'estate da un provvedimento legislativo che affianca e da'  corpo
al DPEF». 
    Cio' detto, e' evidente lo snaturamento dello  strumento  scelto:
le norme qui censurate, per  esplicito  riconoscimento  dello  stesso
Governo, hanno intenzioni e ambizioni  di  lungo  periodo  e  non  si
collegano  in  alcuna  misura  ad  esigenze  immediate,  che  possano
integrare la fattispecie di quei casi «straordinari di  necessita'  e
d'urgenza», che sono menzionati dall'art. 77 Cost. Ne' ovviamente, la
conversione in legge puo' sanare il vizio,  poiche'  la  carenza  dei
presupposti e' un vizio in procedendo del decreto-legge  (sentt.  nn.
360 del 1996; 171 del 2007; 128 del 2008), che non viene meno con  la
sua conversione (inoltre, la legge di conversione  e'  caratterizzata
nel  suo  percorso  parlamentare  da  una  situazione   assolutamente
peculiare: artt. 96-bis del Regolamento della Camera e art. 78, comma
4, di quello del Senato). 
    Invero, «la preesistenza di una situazione di  fatto  comportante
la necessita' e l'urgenza di provvedere  tramite  l'utilizzazione  di
uno strumento eccezionale, quale  il  decreto-legge,  costituisce  un
requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione  del  predetto
atto» (sent. n. 128 del 2008, cui adde sentt. nn. 29 del 1995  e  171
del 2007). Nella specie, nessuna «situazione di fatto»,  come  si  e'
visto, «preesisteva» alla  scelta  normativa  censurata,  radicata  -
semplicemente - in un astratto indirizzo di politica economica. 
    La censura di violazione dell'art. 77 Cost., e'  bene  precisare,
e' proposta in una con quelle relative alla  violazione  degli  altri
parametri costituzionali indicati in epigrafe, in quanto  il  ricorso
al decreto-legge lede direttamente  le  competenze  regionali,  anche
risolvendosi nell'omissione di qualunque procedura di  confronto  con
la regione, tale da impedire  il  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    1.2) Il divieto totale di  cui  al  comma  1  della  disposizione
impugnata, in combinato disposto con il comma 01, viola gli artt. 97;
117, terzo comma; 118; 119 Cost. 
    Come chiarito da  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 376 del 2003,  «La  disciplina  delle  condizioni  e  dei
limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato  dei  capitali
rientra principalmente  nell'ambito  di  quel  ''coordinamento  della
finanza pubblica'' che l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione
attribuisce alla  potesta'  legislativa  concorrente  delle  regioni,
vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato». I poteri di coordinamento «devono essere configurati in
modo consono all'esistenza di sfere di autonomia,  costituzionalmente
garantite, rispetto a cui l'azione  di  coordinamento  non  puo'  mai
eccedere i limiti, al di la' dei quali si trasformerebbe in attivita'
di direzione o in indebito condizionamento dell'attivita' degli  enti
autonomi». 
    E' evidente, quindi, che il totale divieto imposto  dalla  norma,
comprendente anche la possibilita' di rinegoziare contratti  gia'  in
essere, lede la sfera di  competenza  concorrente  riconosciuta  alla
Regione Calabria, la quale, infatti, con l'art.  27,  commi  6  e  7,
della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8, ha  disciplinato  normativamente  -
per la parte di sua competenza - la materia. 
    Non e' il caso di sottacere come il divieto di  cui  al  comma  1
collida con l'ultimo comma dell'art.  119  Cost.:  infatti  la  Carta
costituzionale   consente   il   ricorso   all'indebitamento   (senza
limitazione alcuna, quanto agli strumenti utilizzabili) per spese  di
investimento,  mentre  la  norma  sopra  citata  preclude  in  radice
l'accesso anche per tale finalita'. 
    Violati, poi,  sono  gli  artt.  97  e  118  della  Costituzione.
L'astratta e generale previsione  normativa  statale  di  divieto  di
certe  tipologie  contrattuali  impedisce  la  considerazione   delle
peculiarita' delle singole regioni e appare in frontale contrasto con
l'esigenza    del    puntuale    apprezzamento     delle     esigenze
dell'amministrazione  regionale,  sottesa  al  principio   del   buon
andamento della  pubblica  amministrazione.  Inoltre,  determina  una
diretta invasione nel  dominio  dell'amministrazione  regionale,  che
l'art. 118 Cost. riserva alle regioni stesse. 
    1.3)  Anche  il  comma  2,  in  combinato  disposto  coni   commi
precedenti, determina la  sopra  lamentata  lesione  della  sfera  di
competenza  regionale,  nella  parte  in  cui  rimanda  ad  un   atto
esclusivamente  statale  (regolamento  ministeriale)  la  dettagliata
determinazione delle tipologie di contratti  che  la  regione  potra'
stipulare, e la fissazione unilaterale di criteri e condizioni  della
stipula. 
    Il comma 2, come sopra accennato, prevede  che,  con  regolamento
emanato dal Ministro dell'economia, vengano individuate le  tipologie
dei contratti relativi a strumenti finanziari che la  Regione  potra'
stipulare, nonche' i criteri e le condizioni per la conclusione delle
relative operazioni. 
    Tale norma lede gravemente  le  attribuzioni  regionali  per  una
pluralita' di ragioni. 
    Innanzi tutto, e' violato l'art. 117, sesto comma, Cost., a tenor
del quale il regolamento statale non  e'  ammesso  nelle  materia  di
legislazione concorrente. Si aggiunga che il regolamento ministeriale
e' ammesso solo nelle materie di competenza del  Ministro  (art.  17,
comma 3, legge n. 400 del 1988), cio' che qui non e'. 
    In secondo luogo, e' violato l'art. 117, terzo comma, poiche'  si
stabiliscono (asseriti)  principi  fondamentali,  vincolanti  per  le
regioni, con una fonte diversa dalla legge. Non solo: il d.l. n.  112
del 2008 non indica al  regolamento  ministeriale  alcun  criterio  o
limite, con la conseguenza  che  l'autonomia  regionale  finisce  per
essere condizionata da una fonte di rango terziario. 
    Violato, poi, e' l'art.  119  Cost.,  in  quanto  al  regolamento
ministeriale si consente - addirittura! - di dilazionare  nel  tempo,
senza limite alcuno (e  quindi,  potenzialmente,  ad  infinitum),  la
possibilita'  per  le  regioni  di  stipulare  contratti  relativi  a
strumenti  finanziari  derivati.  Anche  qui,  l'autonomia  regionale
finisce per essere affidata alle mani del Ministro dell'economia. 
    E' il caso di rimarcare, anche alla luce  di  quanto  gia'  sopra
dedotto, che le violazioni appena indicate in ordine all'uso  e  alla
tipologia  dello  strumento  regolamentare  ledono  direttamente   le
competenze della regione, quale titolare di autonomia  finanziaria  e
di competenza legislativa concorrente in materia. 
    Infine, deve essere dedotta la violazione del principio di  leale
e fattiva  collaborazione:  nessuna  consultazione  e'  avvenuta  ne'
direttamente con le regioni, ne'  per  il  tramite  della  Conferenza
unificata, malgrado la  riferibilita'  della  materia  trattata  alla
disciplina dettata dai commi da 2  a  5,  (spec.  lettere  a)  e  b),
dell'art. 12 della legge n. 400/1988,  ne'  la  norma  prevede  alcun
modulo concertativo (v., invece, sulla necessita' di tale previsione,
ex plurimis, Corte cost. 16 marzo 2007, n. 88;  11  maggio  2007,  n.
165). 
    2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-quater del  d.l.  n.
112 del 2008, conv.  con  modif.  in  legge  n.  133  del  2008,  per
violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., e per  violazione
dei  principi  di  leale  collaborazione,  dell'affidamento  e  della
certezza del diritto, nonche' del generale canone  di  ragionevolezza
delle leggi. 
    L'art. 6-quater del d.l. n. 112 del 2008 (introdotto in  sede  di
conversione), al comma 1, prevede che, in relazione al Fondo  per  le
Aree Sottoutilizzate (FAS), siano revocate le  relative  assegnazioni
operate  dal  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica  (CIPE)   per   il   periodo   2000-2006   in   favore   di
amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre
2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la  data  del
31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito  di
accordi di programma quadro (hinc inde: APQ)  sottoscritti  entro  la
medesima data, con esclusione  delle  assegnazioni  per  progetti  di
ricerca,  anche  sanitaria,  mentre  il  comma  2  dispone   che   le
disposizioni di cui al comma 1,  per  le  analoghe  risorse  ad  esse
assegnate, costituiscono norme di  principio  per  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Al fine di  chiarire  i  vizi  della  normativa  censurata,  deve
necessariamente richiamarsi lo status quo ante. 
    Le somme di cui all'art.  6-quater  del  d.l.  n.  112  del  2008
afferiscono  non  solo  a  fondi  (€   91.830.000,   comprensivi   di
assegnazioni originarie,  accantonamenti  ed  economie)  revocati  ai
Ministeri e destinati ad interventi da  realizzare  in  Calabria,  ma
anche ai fondi assegnati direttamente alla  regione  e  da  impegnare
all'interno APQ in Calabria per complessivi € 301.083.804 entro il 31
dicembre 2009 (Delibere CIPE nn. 3/2006 e 14/2006, punto  5.1)  ed  €
324.389.000 entro il 31 dicembre 2008 (delibere CIPE  nn.  35/2005  e
14/2006, punto 5.1), come comunicato allarRegione dal  ministero  per
lo sviluppo economico con la nota del 31 gennaio 2008, prot. n. 2619,
per gli APQ da stipulare. 
    Inoltre, in ordine  alla  distinzione  tra  «somme  impegnate»  e
«somme  programmate»  deve  rilevarsi  come  la  programmazione,   in
realta', sia gia' insita  nella  stipula  di  APQ,  mentre  l'impegno
deriva dall'assunzione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV),
che - ai sensi del punto  5.1.  della  Delibera  CIPE  n.  14/2006  -
possono essere formalizzati entro 3  anni  dalla  programmazione:  ed
infatti,  con  APQ  stipulato  in  data  10  aprile  2008,  risultano
disponibili per la Regione  Calabria  €  5.000.000  per  Sicurezza  e
Legalita', ancora non  impegnati  per  le  ragioni  giuridiche  sopra
espresse, in ordine ai termini per l'assunzione degli IGV. 
    Non vi e' dubbio, quindi, che alla data di adozione  della  norma
non vi fosse alcuna inadempienza da parte della regione. 
    Va poi considerata la  circostanza  che,  nel  periodo  temporale
intercorso tra l'adozione del d.l. n.  112/2008  (che  non  conteneva
nessuna norma in materia)  e  l'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione (che ha apportato la modifica qui censurata),  la  Giunta
regionale ha deliberato  14  APQ  per  un  valore  complessivo  di  €
331.236.848,34, proponendone la stipula al Ministero  dello  sviluppo
economico ed  alle  altre  amministrazioni  centrali  competenti.  Di
questi solo 4 APQ o atti integrativi ad APQ sono stati stipulati fino
alla data del 1° agosto 2008 per l'importo  di  €  70.009.888,34  (in
particolare,  APQ  Bonifica  Siti  Inquinati -  I  Atto  Integrativo,
stipulato  il  3  luglio  2008;  APQ  Sport  e  Politiche  Giovanili,
stipulato il 1° agosto 2008; APQ Beni Culturali - IV Atto Integrativo
(Cultura/Teatri  e  Musei),  stipulato  il  1°   agosto   2008;   APQ
Istruzione,  stipulato  il  1°  agosto  2008);  i  restanti  10   APQ
(approvati con le delibere G.R. nn. 467, 486,  487,  489,  517,  598,
600, 602, 603 e 604 del 2008, tutte antecedenti alla data di  entrata
in vigore della norma impugnata)  risultano  formalmente  inviati,  a
seguito dell'ultima seduta di Giunta regionale avente ad  oggetto  le
Proposte di  Accordo  (8  agosto  2008),  alla  competente  Direzione
generale del Mi.S.E., ma per 5  APQ  non  sono  ancora  pervenute  le
risultanze istruttorie propedeutiche alla stipula. 
    Tutti gli atti in  questione,  ivi  compresi  quelli  ritualmente
stipulati, sono stati «congelati» (come indicato nella  nota  del  10
ottobre 2008,  prot.  20958,  a  firma  del  dirigente  generale  del
Dipartimento politiche sviluppo del MI.S.E.) a  seguito  dell'entrata
in vigore della norma impugnata. 
    Cio' posto, i primi due commi  della  previsione  censurata  sono
evidentemente illegittimi. 
    2.1) Innanzi tutto, la  retroattivita'  del  comma  1  (norma  di
principio per la  regione,  in  forza  del  comma  2),  e'  priva  di
qualunque  ragionevolezza.  Invece,  il  legislatore  puo'  approvare
«norme   innovative   con   efficacia   retroattiva,    purche'    la
retroattivita'  trovi  adeguata  giustificazione  sul   piano   della
ragionevolezza  e  non  contrasti  con  altri  valori  ed   interessi
costituzionalmente protetti» (ex plurimis, Corte cost. sent.  n.  274
del 2006). 
    E' evidente che la retroattivita', nel caso di specie,  e'  priva
di  qualunque  ragionevolezza:  andare  ad   incidere   su   rapporti
contrattuali consolidatisi in data antecedente all'entrata in  vigore
della norma, senza alcun motivo  (quale,  ad  esempio,  un  eventuale
inadempimento regionale) che ne giustifichi l'adozione, e' di palmare
irragionevolezza, gravemente lesiva del  principio  di  certezza  del
diritto. 
    E' il caso di evidenziare, a tal proposito, che, nel  periodo  31
maggio 2008-30 giugno 2008 (solo per  fare  un  esempio)  la  Regione
Calabria, all'interno degli  Accordi  gia'  stipulati  sulle  risorse
della  delibera  CIPE  n.  35/05,  e'  passata,  quanto  ad   impegni
giuridicamente vincolanti, legittimamente assumibili alla luce  della
disciplina vigente, da € 38.369.000 ad € 54.628.000. Su tali  impegni
la norma censurata va irragionevolmente ad incidere. 
    Violato,   poi,   e'   il   connesso   principio   della   tutela
dell'affidamento (che vale - ovviamente - per qualunque soggetto  del
nostro  ordinamento,  anche   istituzionale):   l'affidamento   nella
sicurezza   giuridica   costituisce    «elemento    fondamentale    e
indispensabile dello Stato di diritto» (sent. n. 349 del 1985) ed  e'
un «principio che, quale elemento essenziale dello Stato di  diritto,
non puo' essere leso da norme con effetti  retroattivi  che  incidano
irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti»  (sent.
n. 525 del 2000). 
    2.2) Le norme censurate, poi, violano gli artt. 97,  117,  118  e
119 Cost., nonche' il principio di leale collaborazione: infatti esse
incidono retroattivamente, ed in modo  del  tutto  irragionevole,  su
accordi gia' conclusi ed impegni gia'  assunti  in  data  antecedente
alla loro entrata in vigore  e  sviano  fondi  ancora  legittimamente
programmabili e soprattutto, impegnabili, comportando variazioni  nel
bilancio  regionale   che   vulnerano   l'autonomia   amministrativa,
l'autonomia finanziaria della regione ricorrente e la  sua  capacita'
di spesa, garantite dall'art. 119 Cost., nonche' incidono  con  norma
di  estremo  dettaglio  (obbligo  di  concentrazione  dei  fondi   su
interventi  di  rilevanza  strategica  nazionale)   in   materie   di
legislazione concorrente (ad esempio, per restare ai  soli  APQ  gia'
approvati, governo del territorio, istruzione, tutela  della  salute,
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali). 
    Tale illegittimita' e' confermata proprio dalla finalita' sottesa
al comma  1  (e,  quale  norma  di  principio,  anche  al  comma  2):
«rafforzare la concentrazione su interventi di  rilevanza  strategica
nazionale» significa non  solo  sconvolgere  l'intera  programmazione
gia' effettuata, senza  garanzia  alcuna  che  ogni  Regione,  ed  in
particolare la regione Calabria, avra' ancora tutte le  risorse  gia'
assegnatele,  ma  anche  impedire  qualunque  azione  della   regione
mediante un vincolo specifico in materia di competenza concorrente (e
invece «La finalizzazione a scopi rientranti in materia di competenza
residuale delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la
illegittimita'  costituzionale  delle  norme   statali»:   cfr.,   ex
plurimis, sentt. nn. 118 del 2006; 231 del 2005; 424  del  2004;  370
del 2003). 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale  ha  ritenuto  infondata  una
questione di legittimita'  di  norme  solo  apparentemente  simili  a
quelle censurate (art.  1,  commi  310  -  311,  legge  n.  266/2005)
unicamente  in  quanto  esse  (v.,  in  particolare,  comma  310)  si
limitavano  a  prendere  atto  «dell'inattivita'  di  alcune  regioni
nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio  dello
Stato ed oggetto di accordi di programma stipulati in modo  libero  e
paritario con il Governo nazionale [...] Il congelamento  di  ingenti
somme gia' destinate, secondo moduli di cooperazione orizzontale  tra
Stato e regioni, all'attuazione di programmi  di  edilizia  sanitaria
non giova all'autonomia regionale  e  sottrae  per  tempi  indefiniti
risorse per la realizzazione del diritto alla salute  dei  cittadini.
Prevedere la risoluzione di accordi di programma, rispetto  ai  quali
si sia registrato  un  inadempimento  da  parte  di  alcune  regioni,
significa porre le condizioni per una incentivazione di comportamenti
efficienti e  virtuosi  delle  amministrazioni  regionali,  favorendo
anche, sempre secondo  il  metodo  dell'accordo,  la  riutilizzazione
aggiornata, per le medesime finalita', dei  finanziamenti  revocati».
Quanto, in particolare, al comma 311, pur rilevando che  «L'autonomia
regionale non viene incisa negativamente, giacche' saranno le  stesse
regioni a rinegoziare i finanziamenti residui, che non vengono quindi
sottratti alla loro  disponibilita'.  In  altre  parole,  le  regioni
rimangono in possesso della facolta' di concordare  con  lo  Stato  i
tempi e  i  modi  dell'impiego  dei  fondi  disponibili,  secondo  il
principio  di  leale   collaborazione»   ne   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale «in quanto vincola, unilateralmente e
per finalita' specifiche e dettagliate, la destinazione di  fondi  in
una materia di competenza concorrente» . 
    Nel  caso  che  qui  ne  occupa,  non  solo  non  vi  e'   alcuna
inadempienza (ne' nella programmazione, ne' nella stipula)  da  parte
della ricorrente, che vede il proprio bilancio privato di somme  gia'
rese disponibili, ma, anche in  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione: a) non  e'  stato  previsto  alcun  procedimento  per
l'eventuale  messa  in  mora  delle  Regioni   (che   solo   potrebbe
giustificare l'adozione di  misure  cosi'  penalizzanti  come  quelle
censurate); b) non e' stato previsto  alcun  modulo  «partecipativo»,
per determinare, in  collaborativo  confronto  con  le  regioni,  gli
eventuali riutilizzi. 
    Evidente, infine, il  profilo  di  violazione  dell'art.  97  (in
combinato disposto con gli artt. 118 e  119)  Cost.,  atteso  che  la
disciplina censurata sconvolge la gia' stabilita programmazione delle
attivita' amministrative delle regioni, vulnerando il  principio  del
buon andamento dell'amministrazione e  incidendo  direttamente  sulle
attribuzioni della ricorrente in ordine all'Amministrazione regionale
e al finanziamento delle attivita' ad essa spettanti. 
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-quinquies  del  d.l.
n. 112 del 2008, conv. con modif. in  legge  n.  133  del  2008,  per
violazione degli artt. 3, 11, 97, 117, 118 e 119 Cost.; dei  principi
di  leale  collaborazione,  dell'affidamento  e  della  certezza  del
diritto, nonche' del generale canone di ragionevolezza  delle  leggi;
dell'art. 249 del Trattato CE; degli artt. 9, 13, 15, 32  e  33  Reg.
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006. 
    L'art. 6-quinquies del d.l. n. 112 del 2008, al comma 1,  prevede
l'istituzione di un fondo per il finanziamento, in  via  prioritaria,
di   interventi   finalizzati    al    potenziamento    della    rete
infrastrutturale di  livello  nazionale,  ivi  comprese  le  reti  di
telecomunicazione e quelle energetiche, il quale  e'  alimentato  con
gli stanziamenti nazionali (Fondo Aree Sottoutilizzate) assegnati per
l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013
in favore di programmi di interesse strategico  nazionale  (PAN),  di
progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse  che,
alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di
programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate  al  finanziamento  del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3  agosto  2007,
n. 82. 
    3.1) Tale norma si espone alle stesse censure mosse, al paragrafo
2.1. del presente ricorso, all'art.  6-quater,  nella  parte  in  cui
incide su vincoli e rapporti sodi in data  antecedente  alla  propria
entrata in vigore senza ragionevolezza alcuna, ed in  violazione  dei
principi di affidamento e di certezza del diritto. Si debbono  dunque
invocare i medesimi parametri costituzionali, violati per i  medesimi
profili. 
    Anche qui, la retroattivita' del comma 1 (la quale non e' neanche
definita come norma  di  principio  per  le  regioni),  e'  priva  di
qualunque  ragionevolezza:  andare  ad  incidere  su   fondi   ancora
legittimamente programmabili, senza alcun motivo (quale, ad  esempio,
un eventuale inadempimento regionale) che ne giustifichi  l'adozione,
e' di palmare irragionevolezza, gravemente lesiva  del  principio  di
certezza del diritto e del principio di affidamento. 
    3.2) Il comma sopra indicato, poi, viola gli artt. 97, 117, terzo
comma, 118 e 119 Cost., nonche' il principio di leale collaborazione,
anche qui per ragioni simili a  quelle  gia'  indicate  nel  presente
paragrafo al quale si rinvia. Basta considerare,  infatti,  che  esso
incide retroattivamente, ed  in  modo  del  tutto  irragionevole,  su
stanziamenti gia' effettuati prima della sua  entrata  in  vigore,  e
svia   fondi   ancora   legittimamente   programmabili,   comportando
variazioni  nel  bilancio  regionale,   che   vulnerano   l'autonomia
amministrativa e l'autonomia  finanziaria  della  Regione,  garantite
dagli artt. 118 e 119 Cost., nonche'  incide  con  norma  di  estremo
dettaglio (obbligo di  concentrazione  dei  fondi  sul  potenziamento
della rete infrastrutturale  di  livello  nazionale)  in  materie  di
legislazione concorrente (ad esempio, governo del territorio,  grandi
reti di trasporto e navigazione; porti e aeroporti civili;  trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia). 
    3.3) Il comma 3 impone - sotto forma di principio fondamentale  -
la concentrazione da parte delle regioni  delle  risorse  del  Quadro
Strategico Nazionale (hinc inde: QSN) su infrastrutture di  interesse
strategico  regionale  in  sede  di  predisposizione  dei   programmi
finanziati dal FAS, e di ridefinizione dei programmi  finanziati  dai
Fondi strutturali comunitari. 
    Tale disposizione incide sia su materie di competenza concorrente
(in particolare, porti ed aeroporti, governo del  territorio,  tutela
della salute; trasporto e distribuzione di energia)  che  su  materie
riservate alla regione (in particolare, turismo;  rete  regionale  di
trasporto); inoltre, pone  un  vincolo  di  destinazione  sull'intero
ammontare delle risorse residue, ivi compresi i Fondi  comunitari  (a
differenza del comma 1 della medesima norma),  che  non  lascia  alle
Regioni alcun margine di autonomia sia  per  determinare  le  proprie
scelte sia per negoziare eventuali intese  con  lo  Stato  e  con  la
Comunita', con conseguente  violazione  anche  dell'art.  117,  commi
terzo  e  quinto,  Cost.,  nonche'  dell'art.  118,  che   conferisce
autonomia   amministrativa   alle   regioni,   con   la   conseguente
attribuzione di discrezionalita' nell'impiego delle  risorse  (almeno
negli spazi lasciati liberi dalla legge regionale). Tanto, di  nuovo,
in ragione della rigidita' determinata dalla norma  censurata,  anche
con violazione del principio del buon andamento della  p.a.,  sancito
nell'art. 97 Cost. 
    Infatti, in forza del QSN, i Programmi  attuativi  FAS  Regionali
sono a  titolarita'  delle  amministrazioni  regionali,  responsabili
della loro definizione e attuazione, e destinatarie delle risorse FAS
assegnate con la delibera CIPE di riferimento. 
    Cio' comporta, come gia' dedotto al  paragrafo  2.  del  presente
ricorso, l'illegittimita' della norma impugnata  (v.  le  gia'  citt.
sentt. nn. 118 del 2006; 231 del 2005; 424 del 2004; 370 del 2003). 
    I commi 2 e 3 pongono inoltre un limite diretto all'autonomia  di
spesa della regione, con conseguente  lesione  dell'art.  119  Cost.:
vengono  infatti  definanziati  Programmi  di  Interesse   Strategico
Nazionale (all'interno dei quali la quota di spettanza della  Regione
Calabria e' pari  al  10,34%),  quali  l'istruzione,  l'ambiente,  la
sicurezza, l'inclusione sociale, le risorse naturali, le  reti  ed  i
servizi per la mobilita', l'internazionalizzazione,  per  complessivi
9.451,440 milioni di euro  (dei  quali  977,279  relativi  alla  sola
Calabria); viene inoltre definanziato il Progetto  speciale  relativo
alla salute nelle Regioni del Mezzogiorno (all'interno del  quale  la
quota di spettanza della Regione Calabria e' pari al 10,34%), per una
somma pari a 1.550 milioni  di  euro  (dei  quali  155  per  la  sola
Calabria); viene inoltre definanziata la  Riserva  di  programmazione
(all'interno della quale la quota di spettanza della Regione Calabria
e' pari al 10,34%) per 7.923,346 milioni di euro (dei quali 8.129,274
per la sola Calabria), stravolgendo le regole fissate per lo svincolo
di tali risorse fissate dal punto 7.3 della Delibera CIPE 166/07. 
    L'attentato all'autonomia finanziaria  regionale  e'  addirittura
devastante, risolvendosi nella privazione di  risorse  e  nel  totale
sconvolgimento  della  programmazione  regionale,  gia'  in   essere,
dell'impiego delle risorse. 
    Deve, inoltre, essere lamentata la violazione  del  principio  di
leale e fattiva collaborazione: infatti, con  l'art.  1,  comma  864,
legge n. 269/2006 - previa intesa con la Conferenza unificata - si e'
stabilito che l'approvato (all'epoca, approvando) QSN «costituisce la
sede  della  programmazione  unitaria   delle   risorse   aggiuntive,
nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate,
il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie
in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia». 
    Con  la  norma  impugnata  non  solo  viene  disattesa   l'intesa
raggiunta  in  sede  di  Conferenza  unificata,  nella  quale  si  e'
riconosciuto espressamente il ruolo  regionale  nella  programmazione
(di fatto, azzerato dal vincolo di  destinazione  posto  dalla  norma
censurata) e la funzione del QSN nel definire strategie ed  obiettivi
per il periodo di riferimento (funzione elusa e stravolta dal vincolo
di  destinazione  imposto  dalla  norma  censurata)   senza   neanche
prevedere  il  raggiungimento  di  nuova  intesa,  ma  limitando   il
meccanismo «partecipativo»  alla  mera  necessita'  di  «sentire»  la
Conferenza stessa. 
    3.4) La previsione della generica concentrazione nel  Mezzogiorno
almeno dell'85% degli stanziamenti, indicata dal comma 2, poi,  viola
l'art. 119,  commi  1  e  5,  Cost.:  infatti  tale  previsione,  non
richiamando anche la necessaria applicazione della chiave di  riparto
valida  per  il  ciclo  2007-2013  e  della  metodologia   utilizzata
nell'istruttoria tecnica curata dal Dipartimento per le politiche  di
sviluppo e coesione, diffusa con nota del 5 aprile 2006, e richiamata
nell'allegato al QSN gia' sopra menzionato, non garantisce a ciascuna
regione il volume di stanziamenti gia' indicato in precedenza  -  con
conseguente lesione dell'autonomia finanziaria  della  regione  -  e,
soprattutto, non garantisce il mantenimento dell'equilibrio raggiunto
in sede di QSN quanto  alla  finalita'  di  «riequilibrio»  garantita
dall'art.  119,  comma  5,  Cost,  proprio   considerando   che   nel
Mezzogiorno d'Italia coesistono regioni (come la  Calabria)  inserite
integralmente nell'Obiettivo «Convergenza» - gia' Obiettivo  1  -  ed
ammesse agli aiuti di Stato di carattere regionale per  l'Italia  (la
relativa Carta e' stata approvata  con  decisione  della  Commissione
europea: v. Nota 28 novembre 2007, C(2007)5618  def.  cor).)  con  il
massimale di aiuto piu' alto di tutte (40%) per  il  periodo  dal  1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 (il che dimostra la necessita' di un
piu' ampio  riequilibrio  in  favore  della  regione  ricorrente),  e
regioni (come Molise ed Abruzzo), selezionate per l'estinzione  degli
aiuti, all'interno delle quali solo alcuni comuni hanno  ottenuto  di
essere ammessi a tali aiuti  per  un  periodo  limitato,  o  come  la
Basilicata, ammessa fino al 2001 e soggetta a revisione. 
    Inoltre,  il   mero   riferimento   alla   concentrazione   degli
stanziamenti nel Mezzogiorno non garantisce il  rispetto  dell'altro,
fondamentale impegno assunto in sede di QSN (v. nota n. 272, p. 247),
e cioe' la concentrazione nel  Mezzogiorno  (e  quindi,  anche  nella
regione ricorrente) di una quota pari al 45% del totale  della  spesa
in conto capitale, proprio al fine di «conseguire  una  significativa
accelerazione  nell'accumulazione  del  capitale   pubblico   e,   di
conseguenza, nei tassi di  crescita»,  il  che  determina  violazione
dell'art. 119, comma 5, Cost. 
    3.5) La sostanziale ridefinizione del QSN,  ed  il  vicolo  nella
predisposizione e ridefinizione dei vari programmi,  per  il  tramite
dei tre commi che compongono la disposizione impugnata,  viola  anche
l'art. 117, quinto comma, Cost.: malgrado il detto riconoscimento  in
sede di predisposizione del QSN del ruolo «programmatico»  regionale,
tale  articolo,  di  fatto,  impedisce  sia  la  partecipazione  alla
formazione,  che  l'attuazione  e  l'esecuzione   dei   provvedimenti
comunitari, che competono alle regioni  proprio  in  forza  del  cit.
comma 5. 
    3.6) Anche in relazione alla lesione della capacita' di spesa  di
cui all'art. 119 cost. e delle competenze regionali di  cui  all'art.
117, quinto comma, Cost, sopra  lamentate,  deve  essere  dedotta  la
violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e degli artt. 249
del Trattato e 9, 13, 15,32 e 33 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell'11 luglio 2006. 
    Infatti,  l'articolo  censurato  (in  particolare,  il  comma  2)
prevede che, nel  rispetto  del  Reg.  CE  n.  1083/06,  i  Programmi
operativi  nazionali   finanziati   con   risorse   comunitarie   per
l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013
possono essere ridefiniti in  coerenza  con  i  principi  di  cui  al
presente articolo. 
    Il QSN 2007-2013, cui si riferisce la norma, e'  stato  approvato
con decisione della Commissione 3uropea n. 3339 del 13  luglio  2007,
ed i relativi POR sono stati approvati: come noto, ai sensi dell'art.
249, par. 4, del Trattato «La decisione e' obbligatoria  in  tutti  i
suoi elementi per i destinatari da essa designati». La normativa  qui
censurata viola tale previsione, cozzando anche con la Carta italiana
degli aiuti di Stato a finalita' regionale per il periodo  2007-2013,
sopra menzionata. 
    L'art. 32 del Reg. 1083/06 prevede che la Commissione  adotti  il
Piano Operativo; l'art. 33 prevede i casi in cui  i  Piani  operativi
possono essere riesaminati, e cioe':  a)  a  seguito  di  cambiamenti
socioeconomici significativi;  al  fine  di  tener  conto  in  misura
maggiore  o  differente  di  mutamenti  di  rilievo  nelle  priorita'
comunitarie, nazionali o regionali; c) alla luce della valutazione di
cui all'articolo 48, paragrafo 3; d) a seguito di difficolta' in fase
di attuazione. 
    Pare evidente l'insussistenza di  alcuna  delle  ipotesi  cui  la
normativa comunitaria consente di  richiedere  alla  Commissione  una
decisione in merito, con conseguente inammissibile scostamento  dalla
normativa comunitaria di riferimento quanto alle ipotesi di riesame. 
    La norma censurata, poi, altera  il  principio  di  aggiuntivita'
delle risorse comunitarie di cui agli artt.  9,  13  e  15  del  Reg.
1083/06, in base al quale e' stato concepito  ed  approvato  in  sede
comunitaria il QSN. 
    Tale  violazione,  quando  uno  Stato  membro  non  rispetta  gli
obblighi di cui all'art. 15, par. 4, del  Regolamento  1083/2006,  fa
si' che la Commissione possa, in relazione al grado di  inadempimento
di tale obbligo, procedere ad una rettifica  finanziaria  sopprimendo
la  totalita'  o  un  parte  del  contributo  a  titolo   dei   Fondi
Strutturali, con conseguente danno diretto per la regione ricorrente. 
    4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-sexies del  d.l.  n.
112 del 2008, conv.  con  modif.  in  legge  n.  133  del  2008,  per
violazione dell'art. 119 Cost. 
    L'art. 6-sexies del d.l. n. 112 del 2008,  al  comma  1,  prevede
che,  al  (presunto)  fine  di  promuovere  il  coordinamento   della
programmazione statale e regionale ed in  particolare  per  garantire
l'unitarieta'  dell'impianto  programmatico  del  Quadro   strategico
nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e  favorire
il tempestivo  e  coordinato  utilizzo  delle  relative  risorse,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, effettua la ricognizione delle  risorse  generate
da progetti originariamente finanziati  con  fonti  di  finanziamento
diverse dai Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti  nei  programmi
cofinanziati che siano oggetto di  rimborso  a  carico  del  bilancio
comunitario e del fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le  risorse
che non siano state impegnate attraverso obbligazioni  giuridicamente
vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi  2000-2006
e alla rendicontazione delle annualita' 2007  e  2008  dei  Programmi
Operativi 2007-2013, anche  individuando  modalita'  per  evitare  il
disimpegno automatico delle relative risorse impegnate  sul  bilancio
comunitario. All'esito, il comma 2  prevede  che  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotti la riprogrammazione che definisce le modalita'  di
impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le  modalita'  di
attuazione degli interventi che consentano di assicurare la  qualita'
della  spesa  e  di  accelerarne  la  realizzazione  anche   mediante
procedure sostitutive nei  casi  di  inerzia  o  inadempimento  delle
amministrazioni responsabili.  L'intesa,  tenuto  conto  del  vincolo
delle  precedenti  assegnazioni  alle  amministrazioni   centrali   e
regionali,  in  attuazione  dell'art.  119,   quinto   comma,   della
Costituzione, individua gli interventi  speciali  per  promuovere  lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con
priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della  rete
infrastrutturale  di  livello  nazionale  e  regionale  di   cui   e'
riconosciuta la valenza strategica ai  fini  della  competitivita'  e
della coesione. 
    Per  dimostrare  la   denunciata   illegittimita'   della   norma
censurata, e' indispensabile individuare il meccanismo sul  quale  la
stessa  incide.  La  normativa  di   riferimento   per   l'inclusione
nell'ambito  di  programmi  cofinanziati  dall'Unione   europea   (in
particolare, per i Programmi del periodo 2000-2006) di progetti  gia'
finanziati con altre fonti nazionali e' riconducibile  alle  seguenti
fonti: Delibera CIPE n. 189/97 e QCS per le regioni italiane dell'Ob.
1 2000-2006, approvato con decisione della Commissione C(2000) 2050. 
    La  delibera  CIPE  n.  189/97   nel   dettare   «Indirizzi   per
l'armonizzazione e  l'accelerazione  delle  procedure  attuative  dei
programmi cofinanziati dalla  Commissione  europea»  ha  previsto  in
particolare che, «Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo  delle
risorse nazionali e comunitarie, i soggetti  titolari  dei  programmi
cofinanziati dalla Commissione europea procedono ad una  ricognizione
di tutti gli  interventi,  comunque  attivati  a  livello  nazionale,
regionale,  locale  dai  diversi  soggetti  pubblici  e   privati   e
finanziati con risorse nazionali, pubbliche e private, riconducibili,
per settore e/o territorio, al programma cofinanziati Ai  fini  della
suddetta ricognizione i  soggetti  pubblici  e  privati  responsabili
degli interventi sono tenuti a fornire il  quadro  dettagliato  degli
interventi  di  propria  competenza,  programmati  ed  in  corso   di
attuazione, con indicazione delle relative  fonti  di  finanziamento,
del relativo  stato  di  attuazione,  degli  impegni  assunti,  delle
erogazioni effettuate e dei tempi di realizzazione  stabiliti.  Sulla
base della suddetta ricognizione, i soggetti titolari  dei  programmi
cofinanziati   individuano   gli   interventi    da    ammettere    a
cofinanziamento, previa verifica, con le amministrazioni  competenti,
che gli  stessi  non  risultino  gia'  inseriti  in  altro  programma
cofinanziato e che  siano  coerenti  con  i  programmi  approvati  in
termini di: a) rispetto degli obiettivi dei  suddetti  programmi;  b)
ammissibilita'  degli  impegni  e  delle  spese;  c)  rispetto  della
normativa comunitaria. 
    Le spese relative  agli  interventi  cosi'  individuati  potranno
essere rendicontate, nell'ambito dei programmi cofinanziati, anche  a
titolo di anticipazione sulla quota nazionale e su quella comunitaria
stabilita dal piano finanziario del programma». 
    Il QCS, al paragrafo 2.2, assume quale riferimento e orientamento
per i programmi operativi alcuni principi di base fra i quali  quello
dell'urgenza, in merito al quale il documento prevede quanto segue: 
    «I tempi stretti di conseguimento dell'obiettivo impongono che la
strategia del QCS tenga conto di questa  urgenza  attraverso:  1)  la
definizione celere in ogni territorio  degli  obiettivi  puntuali  da
conseguire e delle tipologie di opere  su  cui  si  intende  puntare,
attuando  da  subito  alcuni  interventi  caratterizzati  da  elevati
livelli di qualita' ed efficacia; 2) utilizzare subito e  valorizzare
i progetti esistenti. In  quest'ambito  sara'  necessario  prevedere,
almeno  per  i  primi  due  anni,  una   sorta   di   ''ponte''   fra
programmazione in corso e nuova programmazione. Il  che  implica  che
gia' in sede di programmazione operativa si prevede di integrare, per
i primi anni di attuazione, obiettivi, linee di  intervento  e  anche
singoli progetti  di  sviluppo  emersi  come  prioritari  gia'  nella
precedente fase di programmazione, nella misura in cui essi esprimano
livelli adeguati  di  coerenza,  convergenza  e  omogeneita'  con  la
strategia di sviluppo delineata per il nuovo  e  con  il  sistema  di
obiettivi globali e  specifici  che  ne  e'  alla  base»,  mentre  al
paragrafo 6.3.6. stabilisce che le risorse  rinvenienti  alle  A.d.G.
dai rimborsi comunitari e nazionali relativi  ai  progetti  di  prima
fase (oggetto della ricognizione effettuata dalle A.d.G. entro il  30
giugno 2002), nonche'  a  tutti  gli  altri  progetti  imputati  alla
programmazione comunitaria e originariamente coperti da  altre  fonti
di finanziamento (cosiddette «risorse liberate») vengono totalmente e
tempestivamente reinvestite dalle stesse A.d.G., per la realizzazione
di progetti coerenti con i contenuti delle misure  e  rispondenti  ai
requisiti previsti  dai  criteri  di  selezione  dei  complementi  di
programmazione. 
    Le regole attraverso le  quali  tali  condizioni  possono  essere
anche concretamente poste a verifica sono poi definite come segue. 
    1) Quantificazione - il meccanismo  del  reimpiego  si  manifesta
come possibile  nel  momento  in  cui,  a  seguito  dell'avvio  delle
rendicontazioni, scattano i presupposti  del  rientro  dei  fondi  di
cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle  risorse  da
riprogrammare,  definite  «risorse  liberate»,   non   e'   inferiore
all'importo riferito al «costo del  progetto  imputato  al  QCS  come
''costo pubblico dell'operazione'' - al netto  dell'autofinanziamento
regionale, cofinanziato da risorse comunitarie e statali». 
    La quantificazione delle  risorse  liberate,  conformemente  alle
esigenze dei casi concreti, e' realizzata attraverso le  informazioni
tratte dal sistema di monitoraggio nazionale, avendo a riferimento la
data di avvio del progetto e la loro  identificazione  come  progetti
che liberano risorse, puntualmente indicati sulla scheda progetto. Il
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  ragioneria
generale dello Stato  -  IGRUE  rende  disponibile  all'Autorita'  di
gestione del QCS un report  predefinito,  contenente,  per  programma
operativo e misura, l'elenco e  l'ammontare  dei  progetti  coerenti,
selezionati e certificati alla Commissione europea. 
    2) La destinazione  territoriale  delle  risorse  liberate  -  La
disponibilita' del dato  quantitativo  delle  risorse  potenzialmente
liberate  costituisce  il  primo  presupposto  su  cui  costruire  la
verifica  della  relativa  destinazione:  quella  territoriale,   che
costituisce  elemento  essenziale  di  verifica   per   i   programmi
nazionali, ma non per i programmi regionali e quella  per  obiettivi,
che costituisce viceversa elemento centrale per entrambi i livelli di
programmazione. 
    In tale contesto e' di assoluta, primaria, importanza  monitorare
le decisioni  sulla  destinazione  dei  rientri  dei  PON  che  hanno
giurisdizione su territori piu' ampi di quelli ammissibili all'ob. 1,
per evitare fuoriuscite di risorse da tali territori a  vantaggio  di
altri  ed  assicurare  una  equilibrata  allocazione  delle   risorse
liberate tra le diverse regioni  in  considerazione  degli  specifici
fabbisogni settoriali. 
    3) La  finalizzazione  settoriale  e  per  misura  delle  risorse
liberate  -  La  riallocazione  «per  misura  e  azione»  avviene   a
discrezione delle Autorita' di Gestione, purche' assicuri un  apporto
diretto agli obiettivi, sia effettuata all'interno dello stesso  Asse
prioritario che ha generato i rimborsi  e  sia  aderente  ai  criteri
previsti,  nei  programmi  operativi  2000/2006,  per  le  misure  di
riferimento,   cosi'   come   dettagliati    nei    complementi    di
programmazione,   fermo   restando   che   l'identificazione    degli
assi/settori/misure destinatari delle  risorse  liberate  non  potra'
prescindere  da  una  preventiva  ricognizione  della   progettazione
disponibile e dalla tempistica  di  utilizzo  di  tali  risorse,  per
privilegiare  la  realizzazione  di  progetti  che   possiedono   una
tempistica di attuazione quanto piu' possibile parallela  al  periodo
di  programmazione  2000-2006.  Nei  casi  eccezionali  in   cui   la
riallocazione puo' comportare una attribuzione  di  risorse  ad  Assi
diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, essa  dovra'  essere
chiaramente esplicitata e motivata dalle singole  A.d.g.  e  formera'
oggetto di informativa al  Comitato  di  sorveglianza  del  programma
operativo interessato. 
    4) La continuita' degli interventi nella successione dei cicli di
programmazione comunitaria - il  sempre  maggiore  avvicinamento  tra
obiettivi e regole  della  programmazione  comunitaria  e  di  quella
nazionale  finanziata  con  risorse  aggiuntive  rende  sempre   piu'
concreta la possibilita' di indifferenza delle fonti di copertura  di
progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche  in  vista
delle esigenze di tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione. 
    Sulla base della preventiva quantificazione dell'ammontare  delle
risorse liberate, le Autorita' di gestione  dei  programmi  operativi
inviano annualmente, a partire dal 2004 ed entro  il  31  ottobre  di
ogni  anno,  all'Autorita'  di  gestione  del  QCS  per   l'eventuale
informativa al Comitato di sorveglianza del QCS,  apposite  relazioni
nelle quali sono specificati: le misure  i  cui  obiettivi  specifici
sono rafforzati dai progetti  finanziati  con  le  risorse  liberate;
l'elenco dei progetti finanziati  con  le  risorse  liberate  con  la
specifica del titolo, importo e tempistica di attuazione  di  ciascun
progetto; i  criteri  di  ammissibilita'  e  selezione  previsti  dai
rispettivi Complementi di programmazione, sulla base dei  quali  sono
stati selezionati e finanziati i suddetti progetti. 
    Il  rispetto  di  questi  requisiti   costituira'   elemento   di
valutazione in sede di determinazione delle  allocazioni  finanziarie
relative al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali. 
    L'inclusione di progetti gia' avviati e finanziati nel  Programma
operativo 2000-2006, e la loro  rendicontazione  nell'ambito  di  una
certificazione  di  spesa  determina  il  rimborso  da  parte   della
Commissione della corrispondente quota comunitaria e da  parte  dello
Stato della quota di cofinanziamento statale garantita dal  Fondo  di
Rotazione, secondo le regole previste dal piano finanziario del POR. 
    I rientri finanziari sono assegnati ai bilanci regionali a titolo
di rimborso e si  rendono  disponibili  per  l'impiego  in  ulteriori
operazioni. 
    Gia' la delibera del CIPE n. 189/97  prevedeva  che:  «I  rientri
finanziari messi a disposizione dei soggetti titolari  dei  programmi
cofinanziati per effetto della inclusione negli stessi di  interventi
finanziati con le risorse nazionali, dovranno essere  utilizzati  per
interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi  di  sviluppo
individuati dalla programmazione territoriale e settoriale,  in  modo
da garantire  il  rispetto  del  principio  di  addizionalita'  delle
risorse comunitarie». Tale previsione e' stata precisata con il  cit.
Paragrafo 6.3.6 del QCS e con documento del  Mi.S.E.  del  25  luglio
2008, trasmesso a tutte le regioni dell'Obiettivo 1, ciclo 2000-2006,
con nota prot. 0016293. 
    In particolare, per i progetti finanziati con i rimborsi  di  cui
sopra, gli impegni giuridicamente vincolanti  non  ancora  effettuati
dovranno essere assunti entro 12 mesi dal 30 giugno 2009. Nel caso di
progetti finanziati con i rimborsi  ricevuti  successivamente  al  31
dicembre 2008, gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno  essere
assunti, entro 12 mesi dalla data di ricezione dei rimborsi, mentre i
pagamenti dovranno essere ultimati e i progetti conclusi e  operativi
entro i 36 mesi successivi a decorrere  dall'assunzione  dell'impegno
giuridicamente vincolante. 
    Nel caso in cui i termini di impegno,  pagamento,  conclusione  e
operativita' dei progetti, nonche' la loro  coerenza  con  i  vincoli
tematici e territoriali cosi' come stabiliti nel QCS, non siano stati
rispettati, gli ammontari corrispondenti al valore degli impegni  non
assunti ed al valore dei progetti non conclusi o  operativi,  saranno
dedotti, su proposta del DPS, dalle  assegnazioni  e/o  erogazioni  a
valere sulle risorse del Fondo aree  sottoutilizzate  spettanti  alle
amministrazioni responsabili dell'attuazione del progetto. 
    Cosi' ricostruito il meccanismo, deve  rilevarsi  come  la  norma
violi l'art. 119 Cost.: infatti, per come congegnata, la stessa tende
ad «deviare» i rimborsi dalla naturale  destinazione  -  e  cioe'  il
bilancio  regionale   -   fissata   dalla   normativa   regolamentare
comunitaria (Reg. CE 1260/99 e 1083/06), con  conseguente  violazione
dell'autonomia finanziaria della Regione, privata di  fondi  ad  essa
direttamente destinati. 
    5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 77 del d.l. n. 112 del
2008, conv. con modif. in legge n. 133 del 2008, per violazione degli
artt. 3, 117 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. 
    L'art. 77 del d.l. n. 112 del 2008, al comma 1, impone al settore
regionale il concorso alla realizzazione degli obiettivi  di  finanza
pubblica per il  triennio  2009/2011,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento   netto,   per   1.500,   2.300   e   4.060    milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. La norma, cosi' come
formulata, viola anzitutto l'art. 3 Cost. 
    Simile indiscriminata previsione, accomunando  l'intero  comparto
regionale, discrimina regioni come la ricorrente, molto svantaggiate,
rispetto a regioni  molto  piu'  «progredite»,  non  prevedendo,  tra
l'altro, alcun meccanismo di «compensazione» tra le varie regioni. 
    La norma, inoltre, viola gli artt. 117 e 119  Cost.  Infatti,  in
materia di  legislazione  concorrente  (coordinamento  della  finanza
pubblica),  fissa  con  norma  di  estremo   dettaglio   il   vincolo
complessivo per l'intero «settore regionale» in termini di fabbisogno
ed indebitamento netto, con una progressione anno per anno  priva  di
qualunque ragionevolezza e per un  periodo  irragionevolmente  ampio,
ponendo  quindi,  senza  alcun  bilanciamento   tra   gli   interessi
potenzialmente   concorrenti   della   stabilita'    finanziaria    e
dell'autonomia  degli  Enti,  vincoli  eccessivi,   irragionevolmente
rigidi e uniformi. 
    Infine, tale vincolo viene posto senza neanche  prevedere  alcuna
«stanza di compensazione» atta a concordare tra le varie  Regioni  le
modalita' di concorso di ciascuna di esse. 
    6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 77-ter del d.l. n. 112
del 2008, conv. con modif. in legge n. 133 del 2008,  per  violazione
degli  artt.  3,  117  e  119  Cost.  e  del   generale   canone   di
ragionevolezza delle leggi; degli artt. 32 sgg., 158, 159 e  104  del
Trattato CE, del Protocollo n. 20 annesso al Trattato  stesso;  della
risoluzione del Consiglio relativa al patto di stabilita' e  crescita
adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997, nonche' del  Regolamento  CE
n. 2223/96 del Consiglio  del  25  giugno  1996,  che  disciplina  il
sistema europeo di  conti  economici  integrati  (c.d.  SEC  95;  del
Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione del 10  luglio  2000,
di applicazione  del  Reg.  n.  2223/96  e  dei  Regolamento  CE  nn.
1290/2005, 1260/1999, 1083/06. 
    L'art. 77-ter del d.l. n. 112 del 2008, introdotto dalla legge di
conversione, fissa il patto di stabilita' per le regioni.  Dopo  aver
delineato al comma 1 la finalita' della norma («Ai fini della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica»), al comma 3, prevede che  il
complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4,  non  puo'  essere  superiore,  per
l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali  determinate
sulla base dell'obiettivo programmatico  per  l'anno  2008  diminuito
dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010  e  2011,  non  puo'  essere
rispettivamente superiore al  complesso  delle  corrispondenti  spese
finali dell'anno precedente, calcolato assumendo  il  pieno  rispetto
del patto di stabilita' interno, aumentato  dell'1,0  per  cento  per
l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011.,  mentre
al comma 4 prevede che il complesso delle spese finali e' determinato
dalla somma delle spese correnti  ed  in  conto  capitale,  al  netto
delle:  a)  spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la  specifica
disciplina di settore; b) spese per la concessione di crediti. 
    Al comma 19, infine, viene confermata per il triennio  2009-2011,
ovvero sino all'attuazione  del  federalismo  fiscale  se  precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di  deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero  delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti dallo Stato. 
    Il comma 19 viola  gli  artt.  117  e  119  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 3 Cost.: tale sospensione, del tutto  immotivata,
incide indiscriminatamente  sul  potere  della  regione  di  reperire
risorse per finanziare le funzioni attribuitele, limitandola  per  un
periodo (tre anni) oggettivamente e irragionevolmente troppo lungo. 
    Il comma 4 (e, di conseguenza il comma 3) include  tra  le  spese
anche l'impiego delle  somme  derivanti  da  interventi  cofinanziati
dall'Unione europea, e quindi di trasferimenti in denaro derivanti da
aiuti internazionali, il che e' palesemente illegittimo. 
    Anzitutto, tale previsione viola gli artt.  3  e  119,  comma  5,
della Costituzione: infatti, pone sullo stesso piano regioni (come la
ricorrente) che lo stesso Stato italiano - nella citata  Carta  degli
aiuti - ha ritenuto, con il consenso della Commissione, di  rientrare
integralmente tra le Regioni ammesse ad aiuti ex  art.  87,  par.  3,
lettera a), del Trattato CE con la percentuale  nazionale  piu'  alta
(40%), e regioni - come ad esempio, il Piemonte  -  che  hanno  visto
ammesse ad aiuti una sola zona e con percentuale minima (10%). 
    Inoltre tale inclusione porta ad una manifesta illogicita'  della
norma, con conseguente ulteriore profilo di violazione degli artt.  3
e 119, quinto comma, cost. e del generale criterio di  ragionevolezza
delle leggi: se, infatti, la  regione  «spende»  i  fondi  comunitari
assegnatile come da Progetti approvati, nonche' le relative quote  di
parte nazionale, rischia di restare fuori  dal  Patto  di  stabilita'
nazionale, con  le  conseguenti  sanzioni,  pur  avendo  adempiuto  a
precisi obblighi assunti in tal senso; se non li spende  per  restare
entro tale patto (pur trattandosi di fondi esplicitamente finalizzati
al riequilibrio delle disuguaglianze fra Regioni, come da  previsione
dell'art.  119,  quinto  comma,  Cost.),  rischia  la  censura  della
Comunita' europea (e dello stesso Stato) con il disimpegno dei  fondi
non spesi, vanificando cosi' la finalita' "equilibratrice" che ne  ha
motivato la concessione. 
    Tale disposizione viola, inoltre, gli  artt.  117  e  119  Cost.:
infatti, con norma  di  estremo  dettaglio,  dettata  in  materia  di
legislazione concorrente (coordinamento della finanza  pubblica),  lo
Stato pone un vincolo all'autonomia  di  entrata  e  di  spesa  della
regione. 
    La legge  infatti  impone,  senza  alcun  bilanciamento  tra  gli
interessi potenzialmente concorrenti della stabilita'  finanziaria  e
dell'autonomia  degli  enti,  vincoli  eccessivi,   irragionevolmente
rigidi e uniformi, che non tengono conto  della  concreta  situazione
finanziaria degli enti e  della  loro  capacita'  fiscale,  che  sono
irragionevolmente  parametrati  alla  spesa  dell'anno  2008,  e  che
riguardano anche somme (appunto, i fondi comunitari)  non  rivenienti
da trasferimenti statali. 
    Altra violazione dell'art. 117 Cost. si rinviene in relazione  al
riparto di  competenze  legislative  nell'attuazione  degli  obblighi
comunitari. 
    Infatti, il patto di stabilita' interno, nato con l'art. 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e  ulteriormente  disciplinato  dalle
norme  (quale  quella  impugnata)   susseguitesi   negli   anni,   ha
l'obiettivo di imporre  agli  enti  territoriali  il  rispetto  degli
obblighi di bilancio assunti dall'Italia in sede comunitaria. 
    In realta', l'attuazione degli impegni comunitari, nelle  materie
di propria competenza, e' riservata alla regione (come confermato, ad
esempio,  dalla  legge  n.  11  del  4  febbraio  2005),  sicche'  e'
radicalmente illegittimo che sia la  legge  dello  Stato  ad  imporre
obiettivi e mezzi proprio alla regione per raggiungere tale scopo  in
relazione a fondi, quali quelli comunitari, la cui  «spesa»  comporta
solo benefici  per  le  popolazioni  di  regioni  disagiate  come  la
Calabria. 
    Anche in relazione a tale norma, deve evidenziarsi la  violazione
degli artt. 11 e 117, primo comma, in ragione della violazione  degli
artt. 158, 159 e 104 Trattato,  del  protocollo  n.  20  al  Trattato
stesso,  della  risoluzione  del  Consiglio  relativa  al  patto   di
stabilita' e crescita  adottata  ad  Amsterdam  il  17  giugno  1997,
nonche' del Regolamento CE 2223/96 del Consiglio del 25 giugno  1996,
che disciplina il Sistema europeo di conti economici integrati  (c.d.
SEC 95) e del regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10
luglio 2000, di applicazione del Reg. 2223/96. 
    Come noto, il patto di stabilita' interno dettaglia  il  concorso
degli enti territoriali, tra i quali le regioni,  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica  che  il  paese  ha  fissato  con
l'adesione al patto di stabilita' e  crescita  definito  in  sede  di
Unione europea. 
    L'art. 104 del Trattato  impone  di  evitare  disavanzi  pubblici
eccessivi, individuando al par.  2  i  criteri  di  valutazione,  poi
sviluppati dal protocollo n. 20:  in  tale  protocollo,  quanto  alle
definizioni,  si  rinvia  al  Sistema  europeo  di  conti   economici
integrati, approvato col Regolamento n. 2223/96 sopra richiamato. 
    Il  punto  4.122  (D.74)  prevede  che  la   definizione   «aiuti
internazionali correnti» comprenda anche i trasferimenti correnti che
le amministrazioni pubbliche possono ricevere, tra gli  altri,  dalle
istituzioni comunitarie, mentre il punto 4.124 prevede  come  debbano
essere registrate tali somme. 
    Da tali norme, nonche' dalle modalita' di  calcolo  di  spese  ed
entrate della Amministrazioni pubbliche  dettate  dal  Reg.  1500/00,
discende la non inclusione, tra le «spese»  computabili  al  fine  di
calcolare il disavanzo, dell'impiego dei fondi comunitari di cui agli
articoli 32 ss., 158 e 159 del Trattato ed ai  correlati  Regolamenti
(ad esempio, 1290/2005, 1260/1999, 1083/06). 
    L'inclusione, al presunto fine di rispettare i vincoli comunitari
(in realta', per espressa indicazione normativa - v. comma  1  -  per
finalita' meramente interne), di somme non considerate come «spese» a
livello comunitario, determina  l'insanabile  contrasto  della  norma
interna col diritto comunitario e quindi con  gli  artt.  11  e  117,
primo comma Cost. 
    7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 61 del d.l. n. 112 del
2008, conv. con modif. in legge n. 133 del 2008, per violazione degli
artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. 
    L'art. 61, del d.l. n. 112/2008, come modificato dalla  legge  di
conversione n. 133/2008, dispone, al comma 19, l'abolizione, per  gli
anni 2009, 2010 e 2011, della quota (c.d. ticket)  di  partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera
p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    I successivi commi  20,  lettera  b),  e  21  dispongono  che  le
regioni, al fine di far fronte ai maggiori oneri scaturenti dal venir
meno della risorsa soppressa dal comma 19: 
        destinino, ciascuna al proprio servizio sanitario  regionale,
le  risorse  provenienti  dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  14
(riduzione del 20%, rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
30  giugno  2008,  dei  compensi  relativi  ai  nuovi  incarichi  dei
direttori generali,  direttori  sanitari,  direttori  amministrativi,
componenti  dei  collegi  sindacali   delle   aziende   sanitarie   e
ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, II.RR.CC.SS.  e
istituti  zooprofilattici)   e   16   (riduzione   degli   oneri   di
funzionamento  degli  organi   rappresentativi   e   degli   apparati
amministrativi) del medesimo articolo; 
        adottino ulteriori misure di incremento dell'efficienza e  di
razionalizzazione  della  spesa,  dirette  a  realizzare   la   parte
residuale della copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione  del
comma 19; 
        oppure, in alternativa agli interventi di cui ai commi  14  e
16,  introducano,  in  misura  integrale  o  ridotta,  la  quota   di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre  forme  di
partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa  sanitaria   di   effetto
finanziario equivalente. Le  disposizioni  in  esame  afferiscono  in
maniera trasversale alle materie della «tutela della  salute»  e  del
«coordinamento della finanza  pubblica»,  entrambe  rientranti  nella
potesta' legislativa concorrente di cui all'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    E' nota ed e'  stata,  del  resto,  costantemente  affermata,  in
particolare  da  codesta  ecc.ma  Corte,  l'intima  connessione   che
caratterizza i  due  predetti  ambiti  normativi  in  relazione  agli
interventi legislativi volti a contemperare  le  esigenze  correlate,
rispettivamente,  all'attuazione  del  diritto  alla  salute  e  alla
razionalizzazione della spesa pubblica a tale fine destinata.  Ed  e'
altrettanto noto  che,  proprio  in  considerazione  dell'evidenziata
stretta correlazione  tra  materie  di  legislazione  concorrente,  i
margini dell'intervento legislativo statale devono rimanere contenuti
entro i limiti della  predeterminazione  dei  principi  fondamentali,
come dispone l'ultimo periodo del cit. art. 117, terzo comma,  Cost.,
e dell'indicazione degli obiettivi da perseguire, rimanendo riservato
alle  regioni  il  concreto  esercizio  della  potesta'  legislativa,
mediante l'adozione  delle  norme  contenenti  le  specifiche  misure
dirette al raggiungimento dei fini  indicati  dalle  disposizioni  di
principio.  Le  sopra  enumerate  norme  introdotte  dalla  legge  n.
133/2008, invece, si presentano invasive, in violazione del parametro
costituzionale  appena   ricordato,   della   sfera   di   competenza
legislativa regionale, in quanto recano disposizioni  puntuali  e  di
dettaglio, tali da comportare una vera e propria  sostituzione  della
potesta' legislativa dello  Stato  a  quella  delle  regioni,  ed  in
particolare dell'odierna ricorrente. 
    Ne' la prospettata lesione della sfera  regionale  potrebbe,  per
ipotesi,  ritenersi  esclusa  in   virtu'   della   previsione,   nei
summenzionati commi 14, 16, 20,  21,  di  una  pluralita'  di  misure
alternative rimesse alla scelta della regione: e', infatti, lo stesso
qui contestato intervento legislativo statale in materia di  potesta'
concorrente a concretizzare, in quanto unilaterale e dettagliato,  la
lesione  della  competenza  regionale;   anzi,   proprio   l'ampiezza
dell'intervento  in  parola  acuisce,  anziche'  ridimensionare,   la
portata della ripetuta invasione. 
    Sotto altro profilo, le qui impugnate norme statali violano anche
l'autonomia finanziaria regionale  sancita  dall'art.  119  cost.  In
particolare, la lesione e' prodotta dal cit. comma 19, che incide, in
pregiudizio della ricorrente, su una  fonte  di  finanziamento  -  la
compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli  assistiti  non
esentati (peraltro gia' abolita, per il solo 2008, dall'art. 2, comma
376,  della  legge  n.  244  del  2007,  con  contestuale,  pero',  e
direttamente correlato,  incremento,  disposto  dal  comma  377,  del
livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre ordinariamente lo Stato) -  destinata  all'erogazione  delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, e dagli  altri
commi   indicati,   che   fissano   in   maniera   estremamente    ed
irragionevolmente puntuale le misure finanziare  per  il  reperimento
delle  risorse  sostitutive  della  fonte  predetta,  soppressa.   In
particolare, per la Regione Calabria, l'incidenza dei maggiori  oneri
a carico del bilancio scaturenti dal comma 19, e ai quali occorre far
fronte, assume  la  consistenza  annua  di  14.620.000  euro,  ed  il
sopraggiungere  di  tali  nuovi  oneri  costringe   la   Regione   ad
intervenire con una apposita manovra attuando le misure stabilite nel
dettaglio dai commi 14, 16,  20,  lettera  b),  e  21,  con  evidente
invasione dell'autonomia finanziaria  regionale,  la  quale  involge,
ovviamente, anche la lesione dell'autonomia nell'individuazione delle
determinazioni da assumere. 
    V'e', infine, da considerare un terzo,  ma  non  meno  rilevante,
profilo  di  illegittimita'  costituzionale,  correlato  alla   sopra
evidenziata afferenza a materie di legislazione concorrente,  che  si
concretizza nella violazione del principio di  leale  collaborazione,
che,  per  costante  giurisprudenza,  esige  la  predisposizione   di
meccanismi di confronto tra Stato e regione e  di  coinvolgimento  di
queste ultime (cosi', ex plurimis, sentt. nn. 422 del 2002 ; 219  del
2005; 58 del 2007). 
    Nella   presente   fattispecie    il    suddetto    profilo    di
incostituzionalita'  non  viene  meno,  anche  in  virtu'  del   gia'
evidenziato coinvolgimento trasversale  di  materie  di  legislazione
concorrente, neppure se si considera che le contestate norme di legge
statale presentano alcuni elementi di attinenza con  la  materia,  di
legislazione esclusiva statale, di cui all'art. 117,  secondo  comma,
Cost., della determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da garantire uniformi su tutto
il territorio nazionale. 
    In materia di prestazioni di assistenza sanitaria, codesta ecc.ma
Corte costituzionale (sent. n. 98 del 21 marzo 2007) ha avuto modo di
affermare,  sul  piano  generale,  che  nel  caso  dei  LEA  «sia  le
prestazioni che le regioni sono tenute a garantire in  modo  uniforme
sul  territorio  nazionale,  sia   il   corrispondente   livello   di
finanziamento sono oggetto di concertazione tra lo Stato e le regioni
stesse». 
    Anche la definizione della ripartizione  degli  oneri  finanziari
legati ai LEA tra i vari soggetti - lo Stato, le regioni, gli  stessi
beneficiari delle prestazioni - deve, quindi, coinvolgere le regioni,
non potendo promanare unilateralmente dalla  Stato,  in  ossequio  al
principio di leale collaborazione. Piu' in particolare,  proprio  con
riferimento al c.d. ticket sulla cui disciplina incidono le norme  di
legge statale gravate col presente ricorso, codesta ecc.ma Corte, nel
pronunciarsi, con la sent. n.  203/2008,  sulla  stessa  disposizione
istitutiva della quota di compartecipazione  -  art.  1,  comma  796,
lettera  p),  primo  periodo,  legge  n.  296/2006  -  ha  dichiarato
infondata la questione di legittimita' della norma che ha  introdotto
il ticket fisso, sol perche' la lamentata violazione del principio di
leale  collaborazione  non  si  configurava,  atteso  che   a   monte
dell'impugnata disposizione vi era un'intesa intervenuta, con il c.d.
«patto per la salute», tra Stato e regioni. 
    Ed infatti, come evidenziato nella sent. n. 203/2008, il predetto
art. 1, comma  796,  legge  n.  296/2006  enuncia  espressamente,  in
apertura, quale propria finalita', l'«attuazione  del  protocollo  di
intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano per  un  patto  nazionale  per  la  salute  sul  quale  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome [...] ha  espresso
la propria condivisione». 
    Orbene,  se  e'  stata  ritenuta   costituzionalmente   legittima
l'introduzione del ticket, ma  in  quanto  basata  su  una  specifica
intesa  tra  Stato  e  regioni  e  conforme  ad  essa,   l'intervento
realizzato  con  i  sopra  precisati  commi  dell'art.  61,  d.l.  n.
112/2008,  avendo  modificato,  ed  in  maniera  profonda,  tanto  da
abolirlo e disporre puntuali misure sostitutive poste a carico  delle
regioni,  il  regime  originario,  si  rivela,  invece,  viziato   da
illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di  leale
collaborazione,  in  quanto  non  sorretto   da   alcuna   forma   di
coinvolgimento delle regioni analoga a quella posta alla base di quel
precedente intervento del 2006, che, per  tale  ragione,  ha  passato
indenne il vaglio di costituzionalita'. 
    Si   tratta,   dunque,   del   medesimo    principio    applicato
specularmente: cosi' come l'art 1, comma 796, legge  n.  296/2006  e'
stato   giudicato   non   contrastante   col   principio   di   leale
collaborazione perche' preceduto da intesa con  le  regioni,  per  lo
stesso motivo i commi 19-21, e quelli in essi  richiamati,  dell'art.
61 d.l. n. 112/2008 (come modif. dalla legge n.  133/2008),  che  nel
detto comma 796 hanno inciso in radice, violano il predetto principio
poiche' adottati senza una previa analoga intesa. 
    A cio' si aggiunga che, come affermato nella sent.  n.  203/2008,
quale motivazione delle dichiarata infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale, il c.d. «patto per la salute» stabilisce
con chiarezza che i  criteri  di  compartecipazione  devono  assumere
carattere omogeneo - cosi' come era nel regime introdotto  dal  comma
796 censurato in quel giudizio - nel senso che l'offerta concreta  di
una prestazione sanitaria rientrante nei LEA non potrebbe presentarsi
in modo diverso nelle varie  regioni,  anche  sotto  l'aspetto  delle
soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei  cittadini  alla
loro fruizione. 
    Per effetto delle qui  impugnate  disposizioni  introdotte  dalla
legge n. 133/2008, invece, la  quota  di  partecipazione  alla  spesa
posta a carico degli assistiti quale soglia di accesso alla fruizione
del medesimo servizio di cui al ripetuto comma 796, legge n. 296/2006
non  ha  piu'  carattere  omogeneo;  infatti  ciascuna  regione  puo'
sostituire i proventi del ticket o con risorse rivenienti da economie
generate da riduzioni di, particolari  voci  di  spesa  (relative  ai
compensi per gli  organi  delle  aziende  sanitarie  e  ai  costi  di
funzionamento   degli   organi   rappresentativi   e    dell'apparato
amministrativo delle regioni stesse), confermando, in  tal  modo,  la
soppressione   della   compartecipazione,   oppure,   al   contrario,
reintrodurla con propria determinazione, anche mediante «altre  forme
di partecipazione dei  cittadini  alla  spesa  sanitaria  di  effetto
finanziario equivalente». 
    E' palese  come  le  contestate  norme  statali  determinino  una
disomogeneita', da regione a regione, del regime di compartecipazione
economica   per   le   prestazioni   di   assistenza    specialistica
ambulatoriale, situazione, questa, opposta rispetto a quella  che  ha
condotto codesta ecc.ma Corte costituzionale ad escludere  violazioni
della Costituzione da parte del cit. comma 796. 
    In conclusione, appare evidente  l'illegittimita'  costituzionale
dei commi 19,  20,  21  dell'art.  61,  del  di.  n.  112/2008,  come
modificato dalla legge di conversione  n.  133/2008,  per  violazione
dell'art. 117, terzo  comma,  e  dell'art.  119  Cost.,  nonche'  del
principio di leale collaborazione. 
    Analoga declaratoria non potra' che investire anche i commi 14  e
16 del medesimo art. 61, richiamati dai commi 20, lettera  b),  e  21
quale fonte di finanziamento sostitutiva delle  risorse  venute  meno
per  effetto  del   comma   19,   stante   l'evidente   rapporto   di
strumentalita' tra i commi 19-21 e i commi 14 e 16. 
    Tale rapporto  di  strumentalita'  emerge,  in  particolare,  con
riferimento all'ultimo periodo del comma 16, il che rende  meritevole
di specifica declaratoria di incostituzionalita' il periodo predetto. 
                       Istanza di sospensione 
    Il  ricorso  e'  assistito  dal  fumus  boni  iuris.  Quanto   al
periculum, la sospensione, ex art. 35  della  legge  n.  87/1953,  e'
indispensabile  in  relazione  agli  artt.   6-quater,   6-quinquies,
6-sexies e 62, in quanto vi e' la ragionevole certezza,  nelle  more,
di veder  conformare  rapporti  in  base  ad  una  normativa  la  cui
legittimita' e' contestata, e cio' determinerebbe una  situazione  di
fatto non rimediabile. 
    In particolare, quanto all'art. 62, la regione  entro  fine  anno
dovra' rinegoziare funditus un contratto svvap  gia'  in  essere  con
Banca Nomura, ed ora rilevato da Dresdner Bank e BNL/BNP Paribas:  il
divieto imposto portera' ad un esborso, alla luce  delle  pattuizioni
contrattuali vigenti (e non rinegoziabili), superiore a €  5.000.000,
tale da determinare il tracollo finanziario  dell'Ente;  quanto  agli
artt.  6-quater,  6-quinquies  e  6-sexies,  l'incidenza  su  impegni
giuridicamente vincolanti,  e  lo  sviamento  di  rimborsi  spettanti
direttamente  alla  regione,  concorrerebbero   al   tracollo   sopra
paventato. Ricorrono, dunque, tutti e tre i presupposti della cautela
enunciati   dal   ricordato   art.   35:   sarebbe   irreparabilmente
pregiudicato l'interesse pubblico, perche' l'applicazione delle norme
censurate determinerebbe un insanabile pregiudizio  per  la  regione;
sarebbe compromesso l'ordinamento giuridico della Repubblica, perche'
sarebbe consentito allo  Stato  di  compromettere  unilateralmente  e
irreparabilmente  l'autonomia  (specie  finanziaria)  della  regione;
sarebbero lesi  i  diritti  dei  cittadini,  perche'  il  pregiudizio
arrecato alle finanze regionali ridonderebbe  in  pregiudizio  per  i
cittadini della Calabria, ai quali non sarebbe  possibile  erogare  i
servizi nella misura prevista dai  gia'  vigenti  atti  programmatori
regionali. 
                              P. Q. M. 
    Pertanto si insiste perche' l'affila Corte costituzionale voglia,
previo accoglimento della  richiesta  di  sospensione  dell'efficacia
delle  norme  impugnate,  dichiarare  le  stesse   costituzionalmente
illegittime per le ragioni sopra espresse. 
    Con  riserva  di  articolare  eventuali  questioni  ex  art.  234
Trattato in ordine alle lamentate violazioni del diritto comunitario. 
    Salvis juribus. 
        Catanzaro-Roma, addi' 14 ottobre 2008 
Prof. Avv. Massimo Lucani - Avv. Mariano  Calogero  -  Avv.  Giuseppe
                                Naimo