N. 379 ORDINANZA 17 - 20 novembre 2008

Filiazione  -  Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o
  maternita'  naturale  -  Premorienza  sia del presunto genitore che
  degli  eredi  - Omessa previsione della possibilita' di nominare un
  curatore  speciale  nei  cui  confronti  promuovere  detta azione -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e  di
  ragionevolezza  -  Asserita  lesione  del  diritto  di  azione  per
  l'accertamento  dello  status  di  figlio  naturale  - Richiesta di
  pronuncia  additiva  non  costituzionalmente  obbligata, rientrante
  nella discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- Cod. civ., art. 276, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.49 del 26-11-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 276, primo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 21 dicembre 2007
dal  Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Maxia
Speranza  e  Tronci  Efisio  in  persona  del  curatore speciale avv.
Maurizio  Sequi,  iscritta  al  n. 145  del registro ordinanze 2008 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie
speciale, dell'anno 2008;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
   Ritenuto  che, con ordinanza del 21 dicembre 2007, il Tribunale di
Cagliari   ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  276, primo comma, del codice civile nella parte in cui non
prevede,  nel  caso  di  morte  del genitore e degli eredi diretti di
questo,  la  possibilita',  per  colui  che  voglia  far accertare la
propria  paternita'  o  maternita'  naturale,  di  agire comunque nei
confronti di un curatore speciale nominato dal giudice, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     che  il  rimettente  afferma  che l'attrice, deducendo di essere
figlia  naturale  di genitore defunto, e manifestando l'intenzione di
proporre  domanda di accertamento del rapporto di filiazione ai sensi
degli  artt.  269  e  seguenti cod. civ., aveva chiesto la nomina, in
assenza  degli  eredi,  di  un  curatore  speciale che potesse essere
convenuto  in  giudizio  in  luogo  del defunto ed il Tribunale aveva
provveduto in conformita';
     che  l'attrice  ha  quindi  convenuto  davanti  al  Tribunale il
predetto  curatore speciale, chiedendo l'accertamento del rapporto di
filiazione naturale;
     che  il  curatore  si  e' opposto all'accoglimento della domanda
proposta  per  la dichiarazione giudiziale della paternita' naturale,
chiedendo  che ne venga dichiarata l'improcedibilita' per inesistenza
in vita degli eredi diretti del defunto;
     che il giudice rimettente ritiene inapplicabile in via analogica
l'art.  274  cod.  civ.,  per  l'insussistenza  di  lacune normative,
poiche'  il  codice  civile prevede la nomina di un curatore speciale
per  l'azione di disconoscimento di paternita' in caso di premorienza
del  legittimato passivo (art. 274, comma 4, cod. civ.), ma non anche
per l'azione di riconoscimento di paternita' (art. 276 cod. civ.);
     che - secondo il rimettente - la formulazione dell'art. 276 cod.
civ.,  nella  parte  in  cui  limita  la  determinazione dei soggetti
passivamente  legittimati nell'azione per la dichiarazione giudiziale
di  paternita'  al genitore ed ai suoi eredi senza ammettere, in caso
di  morte  di  tali  soggetti,  la  possibilita'  della  nomina di un
curatore  speciale indicato dal giudice, si porrebbe in contrasto con
il  principio  di  cui  all'art.  3 Cost., poiche' determinerebbe una
disparita'  di  trattamento  rispetto  a  fattispecie  simili  (quale
l'azione  di disconoscimento della paternita') e si porrebbe altresi'
in  contrasto  con  il  principio di cui all'art. 24 Cost., in quanto
porrebbe  limiti  alla  possibilita'  di  far  valere  in giudizio il
riconoscimento della paternita' o maternita' naturale;
     che  il  rimettente ritiene di dover aderire all'interpretazione
della  norma  adottata  dalle  sezioni  unite  civili  della Corte di
cassazione   con  la  sentenza  n. 21287  del  2005,  secondo  cui  i
contraddittori   necessari   passivamente   legittimati   in   ordine
all'azione  per dichiarazione giudiziale di paternita' naturale sono,
ex  art. 276 cod. civ., in caso di morte dal genitore, esclusivamente
i  «suoi  eredi»,  e  non anche gli eredi degli eredi di lui od altri
soggetti,    comunque    portatori    di   un   interesse   contrario
all'accoglimento  della  domanda,  cui e' invece riconosciuta la sola
facolta'   di   intervenire  in  giudizio  a  tutela  dei  rispettivi
interessi;
     che,  inoltre,  secondo  il giudice a quo, l'azione in esame, in
mancanza  di eredi del defunto genitore si consumerebbe, e, pertanto,
pur  in  presenza  di  esigenze  di  tutela dell'interesse del figlio
naturale   all'accertamento   della   genitorialita',   non   sarebbe
ammissibile  la  nomina di un curatore nominato dal giudice se non in
forza  di  un intervento legislativo ovvero di una pronunzia additiva
della Corte costituzionale;
     che   a   favore   di   tale  scelta  interpretativa  deporrebbe
l'inequivoco  dato  letterale  che  riporta  solo  il termine «i suoi
eredi»  (a  differenza  di  quanto espressamente previsto dall'ultimo
comma  dell'art.  247  cod.  civ.,  che  comprende  tra i legittimati
passivi  anche  il  curatore  nominato  dal  giudice),  ne'  potrebbe
ritenersi   che   la   norma   dettata   in   materia  di  azione  di
disconoscimento  sia connessa, sotto un profilo ermeneutico, a quella
in  materia di dichiarazione giudiziale della paternita' e maternita'
naturale,
     che  la questione sarebbe non manifestamente infondata in quanto
la  giurisprudenza  costituzionale,  gia'  con  la sentenza n. 70 del
1965, avrebbe messo in evidenza, con riguardo all'art. 30 Cost., come
la  ricerca  della  paternita'  debba  essere  considerata  una forma
fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio,
ed  ha  poi  confermato  la  rilevanza costituzionale della tutela di
diritti fondamentali attinenti allo status e alla identita' biologica
(sentenze n. 112 del 1997 e n. 50 del 2006);
     che,  conseguentemente,  in tema di filiazione, la Corte avrebbe
sempre   privilegiato   il   favor   veritatis,  in  funzione  di  un
imprescindibile  esigenza  di  certezza  delle  situazioni giuridiche
soggettive  ed  in  attuazione del diritto della persona ad uno stato
corrispondente alla realta' biologica;
     che   l'accertamento   della   identita'   biologica,   infatti,
costituirebbe  un aspetto fondamentale per l'individuo, contribuendo,
al pari di altri fattori, a formarne la personalita';
     che,  pertanto,  nell'azione  per la dichiarazione giudiziale di
paternita', l'esclusione della possibilita' per il legittimato attivo
di  chiedere  la  nomina di un curatore speciale in caso di morte dei
soggetti    legittimati   passivi   determinerebbe   un'irragionevole
disparita'  di  trattamento  rispetto  a posizioni soggettive simili,
come  quella  del  legittimato  attivo  all'azione di disconoscimento
della paternita';
     che,  inoltre,  la  scelta  del  legislatore di non prevedere la
nomina  del curatore speciale nel disposto dell'art. 276 cod. civ. si
risolverebbe in un sostanziale e definitivo impedimento all'esercizio
del  diritto  di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad
azioni  volte  alla  tutela  di  diritti  fondamentali attinenti allo
status   e  all'identita'  biologica,  dal  momento  che  la  mancata
previsione   della   nomina  del  curatore  sarebbe  suscettibile  di
determinare  l'impossibilita'  di  esercitare un diritto fondamentale
attinente alla propria identita' biologica.
   Considerato che il Tribunale di Cagliari dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art.  276, primo comma, del codice civile, nella
parte  in  cui  non  prevede  la possibilita' di nominare un curatore
speciale  nei  cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento di
paternita'  o  maternita'  naturale,  in  caso di premorienza sia del
presunto padre o madre che degli eredi;
     che  il  giudice  a  quo ravvisa nella disposizione censurata un
vulnus all'art. 3 della Costituzione, poiche' essa determinerebbe una
disparita'   di   trattamento   rispetto   alla  fattispecie  analoga
dell'azione  di  disconoscimento  della  paternita';  e  perche' essa
sarebbe irragionevole, in quanto la ricerca della paternita' dovrebbe
essere  considerata  una  forma  fondamentale di tutela giuridica dei
figli  nati fuori del matrimonio, soprattutto in considerazione della
rilevanza   costituzionale   della  tutela  di  diritti  fondamentali
attinenti allo status e all'identita' biologica;
     che,  inoltre,  la  norma censurata si porrebbe in contrasto con
l'art.  24  Cost.,  in  quanto  impedirebbe  al  figlio  naturale  la
possibilita'  di  adire  l'autorita' giudiziaria per far accertare il
proprio status di figlio naturale;
     che,  contrariamente all'assunto del giudice a quo, la richiesta
di pronuncia additiva non e' costituzionalmente obbligata, ma rientra
nella  discrezionalita' del legislatore ordinario, dal momento che lo
stesso,  allo scopo di realizzare la pretesa del ricorrente, potrebbe
sia indicare quale legittimato passivo della domanda di dichiarazione
giudiziale  di  paternita', in caso di premorienza del genitore e dei
suoi eredi, un curatore speciale, sia individuare i legittimati negli
eredi degli eredi del preteso genitore;
     che  la  questione  cosi'  come  proposta  deve,  quindi, essere
dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 299 e n. 81 del
2008; n. 299 del 2006).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  276, primo comma, del codice
civile,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola