N. 410 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 - 12 maggio 2008
Ordinanza del 12 maggio 2008 emessa dal Tribunale dei minorenni di Ancona nel procedimento relativo a R. M. Procedimento civile - Provvedimenti in materia di potesta' genitoriale - Ipotesi di urgente necessita' di tutela del minore e di mancato esercizio della potesta' da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del pubblico ministero - Possibilita' per il Tribunale di nominare d'ufficio un curatore legittimato a proporre azione nell'interesse del minore - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi di tutela e protezione del minore. - Codice civile, art. 336. - Costituzione, artt. 3, 30 e 31.(GU n.53 del 24-12-2008 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Visti gli atti del procedimento inerente la minore R. M. Viste le richieste del p.m. Rilevato che in data 25 settembre 2007 il p.m., chiedeva aprirsi procedimento amministrativo nei confronti della minore R. M., per sue condotte gravemente irregolari. Rilevato che in data 7 novembre 2007 il tribunale disponeva di ufficio, ex art. 336 c.c., il collocamento della minore R. M. in idonea comunita', alla luce delle condotte gravemente devianti dalla stessa tenute e della incapacita' dei genitori di fare fronte alle stesse. Rilevato che, nel dettaglio, dalla relazione del s.s. 19 settembre 2007, emergeva come: la giovine si sottraeva all'obbligo scolastico, rientrava a casa in ore notturne, aveva amicizie legate al mondo della droga e della devianza, appariva fare verosimilmente uso di droghe; la madre aveva abbandonato nel 1998 il nucleo familiare, senza piu' dare notizie di se'; il padre aveva delegato, per motivi di lavoro, la cura della minore ai nonni paterni, che non avevano mai accettato ne' il legame dello stesso con la madre della minore ne' la nascita della figlia M. Rilevato che in data 9 novembre 2007 la minore era inserita dai s.s., su richiesta del padre, in idonea comunita' educativa. Rilevato che in data 2 febbraio 2008 il p.m. chiedeva la archiviazione degli atti in relazione al procedimento in cui il tribunale aveva proceduto ex officio, ritenendo ingiustificata e fondata su presupposti di merito errati la emanazione da parte del tribunale di provvedimento ex art. 336 c.c. nei confronti dei genitori della minore. Rilevato che con nota 11 febbraio 2008 il g.d. chiedeva al p.m. di rivalutare le proprie richieste, alla luce delle emergenze di cui sopra nonche' di verbale di audizione della minore, nel corso della quale la stessa dichiarava «fin da subito mio padre mi faceva crescere con i suoi genitori ... forse per attirare l'attenzione di quest'uomo che non riusciva ad abbracciarmi ed a dirmi che mi voleva bene ho iniziato a comportarmi all'opposto di come mi veniva chiesto ... ». Rilevato che il p.m., con nota 15 febbraio 2008, dopo aver ritenuto che le condotte dei genitori non fossero obbiettivabili in gravi carenze o violenze o prevaricazioni «ma fossero assimilabili a mere inadeguatezze genitoriali o contrasti generazionali», ribadiva la propria richiesta di archiviazione del procedimento. O s s e r v a Ritiene questo tribunale la possibile incostituzionalita' dell'art. 336 c.c. (per come interpretati dalla giurisprudenza e, pertanto, diritto vivente) la' ove prevede che legittimati a proporre azione nell'interesse del minore siano solo le parti private o il p.m., riservando al tribunale la sola possibilita' di intervento in via di urgenza e provvisoria, con iniziativa destinata ad essere caducata ove alcuna delle dette parti ritenga di proporre azione ai sensi degli artt. 330 ss c.c. Devesi, infatti, rilevare che la Costituzione (art. 30-31) prevede la piu' ampia tutela per i soggetti in eta' minore, con norme che trovano poi riscontro nelle normativa penale minorile (d.P.R. n. 488/88), univocamente improntata alla rieducazione dei minori che abbiano commesso illeciti ed al favore nei confronti dell'indagato/imputato minorenne, nonche' nelle numerose convenzioni internazionali recepite nel sistema giuridico italiano ed intese a tutelare i diritti dei minori (vedansi tra le altre la Convenzione di New York 20 novembre 1989, recepita con legge n. 176/1991, la Convenzione di Strasburgo 25 novembre 1996, recepita con legge n. 77/2003 ...). Passando al profilo che oggi occupa, appare evidente che la tutela del minore puo' restare priva di concreto riscontro, ove nessuna delle parti eserciti azione avanti al tribunale o, ove tale organo abbia agito di ufficio in via di urgenza e cautela, ritenga di non dare seguito a tale attivita'. Devesi, infatti, rilevare che: quanto alle parti private, non merita di spendere parole sulla possibilita' che siano esse stesse le responsabili di situazioni pregiudizievoli al minore, talche' nessuna garanzia possono offrire di esercitare responsabilmente azione a tutela del suddetto (si pensi alla ipotesi di genitori maltrattanti provenienti da Paesi stranieri: la collusione tra le figure genitoriali, in uno con la assenza di altri riferimenti parentali in luogo, rende chiaramente irrealistica la possibilita' che parte privata agisca tutela del minore); quanto al p.m., e' bensi' vero che lo stesso ha potere e dovere di intervenire a tutela del minore, ma il sistema non appresta alcun rimedio in caso di suo mancato tempestivo intervento. Due annotazioni sul punto. Innanzi tutto devesi osservare la particolarita' di un sistema che offre le piu' ampie garanzie contro decisioni errate (audizione delle parti, richieste di revoca, proposizione del ricorso in appello ...) ma nulla prevede per la ipotesi di mancata apertura del procedimento (situazione che, chiaramente, puo' essere gravemente nociva al minore, privato delle necessarie tutele e sprovvisto di soggetto che si faccia portatore delle sue fondamentali esigenze ad idoneo e positivo ambiente familiare). Secondariamente, nel caso che oggi occupa, non puo' soccorrere la giurisprudenza, su altre ipotesi formatasi, che sottolinea la possibile responsabilita' disciplinare del magistrato quale rimedio in caso di sua inattivita' che sia contrastante con le risultanze in atti (vedasi, ad esempio, la ipotesi di p.m. che rifiuti di iscrivere nominativo o notizia di reato, ovvero quella di stallo procedimentale dovuto ad irresolubile contrasto tra organi giudiziari). Tale profilo, ancorche' estraneo al caso che oggi concretamente occupa, viene evidenziato per sottolineare che la eventuale responsabilita' disciplinare e' elemento del tutto inidoneo a fornire effettiva tutela al minore: partendo dal presupposto che il p.m. che rifiuta di esercitare azione di potesta' si muova nella convinzione della correttezza del proprio operato, e' evidente che lo non stesso ritiene tale condotta passibile di sanzioni disciplinari, talche' tale profilo non puo', chiaramente, avere alcun effetto deterrente. La eventuale successiva apertura di procedimento sanzionatorio, peraltro, sarebbe, poi, del tutto inidonea ad apprestare tutela al minore ove questi necessiti - per gravi ed urgenti situazioni familiari - di immediato intervento della AG; intervento non certo vicariabile da eventuali future decisioni che, comunque, sarebbero destinate a ripercuotersi su altra figura e non in sua tutela. Non determinante sarebbe, infine, il richiamo all'art. 403 c.c., la' ove prevede l'intervento della autorita' amministrativa a tutela del minore «moralmente o materialmente abbandonato». Devesi, infatti, rilevare che tale intervento per un verso e' strettamente provvisorio («sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione») e, per altro, prevede un solo tipo di intervento («lo colloca in luogo sicuro»); attivita' che puo' non essere necessaria a fronte di complesse situazioni che richiedono ben piu' ampio ed articolato intervento. Appare, pertanto, necessario, ad avviso di questo tribunale, a pena di inammissibile e incostituzionale vuoto di tutela, che in tali casi il tribunale, quale organo super partes, abbia potere di nominare curatore (ipotesi ben gia' nota al sistema - v. art. 320, 90, 165, 247, 248 ... c.c.) che, valutato l'interesse del minore, possa proporre ricorso alla autorita' giurisdizionale nell'interesse di quest'ultimo. Alla luce di quanto sopra dubita questo tribunale che la disciplina di cui all'art. 336 c.c. sia in possibile contrasto con gli artt. 30 e 31 della Costituzione (intesi come norme di tutela e protezione del minore) e con l'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralita' di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza) nella parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessita' di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potesta' da parte dei genitori, dei parenti entro IV grado o del p.m., possa d'ufficio nominare curatore al minore affinche' tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo. La questione appare, infine, rilevante nel presente procedimento, atteso che: ritiene questo tribunale del tutto non condivisibili le asserzioni del p.m. che affermano non integrare gravi carenze genitoriali l'allontanamento della madre da oltre 10 anni, senza piu' farsi sentire o vedere dalla minore e causando alla stessa gravissimi traumi psicologici, ovvero l'affido da parte del padre ad avi che non hanno mai accettato la bimba come parte della famiglia; appare necessario garantire idonea tutela alla minore nei confronti di genitori (in particolare la madre) che hanno mostrato gravi limiti educativi ed affettivi, assicurandole idonea collocazione in ambito etrofamiliare; la apertura di procedimento amministrativo nei confronti della minore e' elemento che non elide la validita' delle considerazioni di cui sopra. Per un verso, infatti, tale azione non e' in grado di porre rimedio alle carenze genitoriali suddette, essendo rivolta alla sola minore e, per altro, comporta una stigmatizzazione della suddetta a causa di condotte che appaiono avere loro prima causa in un contesto familiare per piu' profili carente e inadeguato.
P. Q. M. Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 336 c.c. per possibile contrasto con gli artt. 30 e 31 della Costituzione (intesi come norme di tutela e protezione del minore) e con l'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralita' di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza) nella parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessita' di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potesta' da parte dei genitori, dei parenti entro IV grado o del p.m., possa d'ufficio nominare curatore al minore affinche' tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo. Sospende il procedimento nelle more delle determinazioni della Corte adita; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazioni di legge. Ancona, addi' 7 maggio 2008 Il Presidente: Capezza