N. 442 SENTENZA 17 - 29 dicembre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
_Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
  (TARSU)  -  Norme  della   Regione   Siciliana   -   Eccezione   di
  inammissibilita'   per   omessa   indicazione,   nel    dispositivo
  dell'ordinanza di rimessione,  dell'onere  di  comunicazione  della
  stessa  al  Presidente   dell'Assemblea   regionale   Siciliana   -
  Sussistenza dell'onere, in concreto adempiuto, a  carico  del  solo
  cancelliere del giudice a quo - Reiezione. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
  come modificato dall'art. 11, comma 1, della  legge  della  Regione
  Siciliana 26 marzo 2002, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
  per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,
  art. 2; legge 22 marzo 1953, n. 87, art. 23. 
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
  (TARSU)  -  Norme  della   Regione   Siciliana   -   Eccezione   di
  inammissibilita'  per  irrilevanza  della  questione,   stante   la
  sopravvenuta estinzione del rapporto sostanziale nel giudizio a quo
  -  Ininfluenza  di  detta  vicenda  estintiva   sul   giudizio   di
  costituzionalita' - Reiezione. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
  come modificato dall'art. 11, comma 1, della  legge  della  Regione
  Siciliana 26 marzo 2002, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
  per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,
  art.  2;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 22. 
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
  (TARSU)  -  Norme  della   Regione   Siciliana   -   Eccezione   di
  inammissibilita'  per  mancanza  di   precise   argomentazioni   in
  relazione alla ritenuta violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
  lettera e), Cost.  -  Sussistenza  di  adeguata  motivazione  della
  questione in riferimento al parametro evocato - Reiezione. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
  come modificato dall'art. 11, comma 1, della  legge  della  Regione
  Siciliana 26 marzo 2002, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
  per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,
  art. 2. 
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
  (TARSU) - Norme della Regione  Siciliana  -  Imposizione  a  carico
  delle province dell'onere relativo alla tassa e agli accessori  per
  quanto riguarda le istituzioni scolastiche  statali  di  istruzione
  secondaria e gli istituti regionali di cui all'art. 1  della  legge
  regionale n. 34 del 1990 - Modificazione del soggetto passivo della
  TARSU quale individuato dalla legge  statale  (art.  63,  comma  1,
  d.lgs. n. 507 del 1993) - Esorbitanza  dalla  potesta'  legislativa
  statutaria riservata  ai  soli  tributi  deliberati  dalla  Regione
  Siciliana - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello
  Stato  in  materia  di   «sistema   tributario   dello   Stato»   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
  come modificato dall'art. 11, comma 1, della  legge  della  Regione
  Siciliana 26 marzo 2002, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
  per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,
  art. 2. 
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
  (TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Imposizione a carico  dei
  comuni dell'onere relativo alla tassa e agli accessori  per  quanto
  riguarda le scuole materne, elementari e medie statali  -  Analogia
  della   disposizione   rispetto   ad    altra    gia'    dichiarata
  incostituzionale - Illegittimita' costituzionale consequenziale  in
  parte qua. 
- Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 6, comma 2,
  come modificato dall'art. 11, comma 1, della  legge  della  Regione
  Siciliana 26 marzo 2002, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); Statuto speciale
  per la Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,
  art. 2; legge 22 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  comma  2,
della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2001),  come  modificato
dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana  26  marzo
2002, n. 2 (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno
2002), promosso con ordinanza  depositata  il  20  marzo  2007  dalla
Commissione tributaria provinciale di Palermo nel  giudizio  vertente
tra la Provincia regionale di Palermo, il  Comune  di  Bisacquino  ed
altra parte, iscritta  al  n.  158  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visto  l'atto  di  intervento  del   Presidente   della   Regione
Siciliana; 
    Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008  il  giudice
relatore Franco Gallo. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla Provincia  regionale
di Palermo avverso alcune cartelle di pagamento concernenti la  TARSU
relativa agli anni dal 2000 al 2003, emesse nei  suoi  confronti  dal
Comune di Bisacquino in relazione a  locali  adibiti  a  sede  di  un
istituto di istruzione secondaria siti in quel Comune, la Commissione
tributaria provinciale di Palermo, con  ordinanza  depositata  il  20
marzo 2007, ha sollevato - in riferimento  agli  artt.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, 36 dello statuto speciale  per
la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della
Regione siciliana in materia finanziaria) - questione di legittimita'
costituzionale dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Siciliana  3  maggio  2001,  n.  6  (Disposizioni  programmatiche   e
finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'art. 11, comma  1,
della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2002),  nella  parte  in  cui
pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla  tassa  e  agli
accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei  rifiuti  solidi
urbani, «per quanto riguarda le istituzioni  scolastiche  statali  di
istruzione secondaria di secondo grado e gli  istituti  regionali  di
cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990,  n.  34  e
successive modifiche ed integrazioni». 
    1.1. - Il giudice rimettente premette che la Provincia  regionale
ricorrente ha impugnato le suddette cartelle deducendo, tra  l'altro,
il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine  alla  pretesa
impositiva, perche' la tassa in questione, il cui onere e'  addossato
alle province in forza della disposizione denunciata, e' «dovuta,  ai
sensi della legge istitutiva, da coloro che occupano  o  detengono  i
locali o le aree scoperte, e cioe', nel caso di specie, il  Ministero
della pubblica istruzione». 
    1.2. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo afferma  che  la  censurata  disposizione  di  legge
regionale  incide  sull'individuazione  del  soggetto  passivo  della
TARSU, cioe' di un tributo qualificabile come  statale  -  in  quanto
istituito con legge statale - e, pertanto, interviene in una  materia
riservata  alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato.   Il
rimettente  osserva,  al  riguardo  (richiamando,  per  analogia,  la
sentenza n. 75 del 2006, con cui la Corte costituzionale, in tema  di
ICI, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  27
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n.  4),
che  deve  escludersi  che  «la  Regione  Sicilia  abbia   competenza
legislativa per individuare altro soggetto  passivo  dell'imposta  da
quello individuato dalla legislazione statale e  cio'  ne'  in  forza
dell'articolo 117 della  Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale n. 3 del 2001, ne' in forza dello  Statuto  regionale,
con la conseguente violazione dello stesso articolo 117, sia nel  suo
originario contenuto che in quello  determinato  dalla  modifica  del
2001». 
    1.3. - Quanto alla rilevanza, il medesimo giudice osserva che  il
problema  della  «titolarita'  passiva  del  soggetto  obbligato   al
pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani» e' da  considerarsi,
nel giudizio principale, «preliminare ad ogni altro». 
    2. - E' intervenuto  in  giudizio  il  Presidente  della  Regione
Siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata. 
    2.1. - In  via  preliminare,  la  difesa  regionale  propone  tre
eccezioni di inammissibilita' della sollevata questione. 
    In primo luogo, eccepisce che «dal dispositivo dell'ordinanza  di
rimessione non risulta la comunicazione» della medesima ordinanza «al
Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana», ai sensi  del  quarto
comma dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). 
    In secondo luogo, la sollevata  questione  sarebbe  inammissibile
per  difetto   di   rilevanza.   Per   la   difesa   della   Regione,
l'individuazione del soggetto tenuto a sopportare l'onere della TARSU
in relazione a locali adibiti a sede  degli  istituti  di  istruzione
secondaria «e' sempre stata oggetto di  difficolta'  interpretative»,
risolte dalla prassi - sulla base del parere della prima sezione  del
Consiglio di Stato n. 1784 del 25 settembre  1995  -  nel  senso  che
detto onere grava sugli enti locali, in forza dell'art. 3,  comma  2,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica),
secondo cui i comuni, per gli edifici da destinare a sede  di  scuole
materne, elementari e medie,  e  le  province,  per  gli  edifici  da
destinare a sede  di  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore,  provvedono  «alle  spese   varie   di   ufficio   e   per
l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche,  per
la provvista dell'acqua  e  del  gas,  per  il  riscaldamento  ed  ai
relativi impianti» (Ministero delle Finanze, circolare n.  161/E  del
23 luglio 1999; Ministero dell'Interno, circolare n. 3 del 14 gennaio
1999). L'art. 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248
(Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito dall'art. 1,
comma 1, della legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  ha  successivamente
disposto che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni una somma,
concordata in sede di Conferenza Stato-citta' e  autonomie  locali  e
determinata forfetariamente, per il servizio di raccolta, recupero  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La difesa regionale  riferisce
altresi' che, sulla base di tale ultima  disposizione,  nella  seduta
del 20 marzo 2008 della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e'
stato raggiunto un ulteriore accordo tra il Ministero della  pubblica
istruzione e gli enti locali  interessati  «per  quanto  riguarda  la
situazione pregressa, sino all'esercizio finanziario 2006  compreso».
Alla luce di tale accordo,  «lo  stesso  Ministero,  sentita  l'ANCI,
provvedera' a contribuire alla definizione della medesima  sino  alla
concorrenza di euro  58.000.000».  Ad  avviso  della  Regione,  «cio'
comporta, di conseguenza, il venir meno della ragione creditoria  del
comune di Bisacquino nel giudizio  a  quo  e,  quindi,  l'irrilevanza
della questione di legittimita' costituzionale prospettata». 
    In terzo  luogo,  la  questione  sarebbe  inammissibile,  perche'
formulata  in  riferimento   ad   una   disposizione   costituzionale
inconferente, avendo  il  rimettente  evocato  «quale  parametro  una
norma, contenuta nel Titolo V  della  Costituzione,  come  modificata
dalla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  in  assenza  di
precise argomentazioni circa l'applicabilita' alla Regione Siciliana,
ex  art.  10  della  citata  legge  costituzionale  3/2001,  di  tale
disposizione». 
    2.2. - Nel merito, la difesa regionale afferma che  la  questione
non  e'  fondata,   perche'   la   disposizione   denunciata,   lungi
dall'individuare «un soggetto passivo della tassa diverso  da  quello
previsto dalla norma statale istitutiva», si e' limitata a  ripartire
l'onere economico dell'imposizione  tributaria  tra  i  diversi  enti
locali, «a seconda che si tratti di scuole di istruzione  primaria  o
secondaria,  ferma  restando  la  soggettivita'  passiva  di   queste
ultime».  Da  cio'   consegue   che   essa   attiene,   in   realta',
«all'organizzazione degli enti locali, di esclusiva competenza  della
Regione Siciliana ai sensi  dell'art.  14,  lett.  o)  dello  Statuto
speciale». 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Commissione tributaria provinciale di Palermo dubita - in
riferimento  agli  artt.  117,  secondo  comma,  lettera  e),   della
Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e  2
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria) - della legittimita' costituzionale dell'art.  6,  comma
2,  della  legge  della  Regione  Siciliana  3  maggio  2001,  n.   6
(Disposizioni programmatiche e finanziarie  per  l'anno  2001),  come
modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana
26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche  e  finanziarie  per
l'anno 2002), nella parte in  cui  pone  «a  carico»  delle  province
«l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta
e il trasporto dei rifiuti solidi  urbani  «per  quanto  riguarda  le
istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria  di  secondo
grado e gli istituti regionali di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale  5  settembre  1990,  n.  34  e  successive  modifiche   ed
integrazioni». 
    2. - Il giudice rimettente afferma che la denunciata disposizione
di  legge  regionale,  incidendo  sull'individuazione  del   soggetto
passivo della TARSU, cioe' di un tributo da  considerare  statale  in
quanto istituito con legge statale, interviene nella materia «sistema
tributario dello Stato», la  cui  disciplina  sostanziale,  in  forza
degli evocati parametri, e' preclusa alla  Regione  ed  e'  riservata
alla potesta' legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    3. - La difesa regionale ha proposto,  in  via  preliminare,  tre
distinte eccezioni di  inammissibilita'  della  sollevata  questione.
Nessuna di tali eccezioni e' fondata. 
    3.1. - In primo luogo,  la  difesa  della  Regione  Siciliana  fa
derivare  l'inammissibilita'  della  questione  dal  fatto  che  «dal
dispositivo   dell'ordinanza   di   rimessione   non    risulta    la
comunicazione» della medesima ordinanza «al Presidente dell'Assemblea
Regionale Siciliana», ai sensi dell'ultimo periodo del  quarto  comma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    L'eccezione non puo' essere accolta. Come risulta dagli  atti  di
causa, la suddetta comunicazione e' stata effettuata in data 11 marzo
2008, e cio' e' sufficiente  a  far  ritenere  rispettata  la  citata
disposizione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la  quale  pone
l'onere della suddetta comunicazione a  carico  del  cancelliere  del
giudice a quo, senza richiedere  -  come  invece  ritiene  la  difesa
regionale - un previo specifico ordine in tal senso  nel  dispositivo
dell'ordinanza di rimessione. 
    3.2. - In  secondo  luogo,  la  difesa  della  Regione  Siciliana
eccepisce il difetto di rilevanza della sollevata  questione  per  il
sopravvenuto venir  meno  della  ragione  creditoria  del  Comune  di
Bisacquino nel giudizio a  quo.  Al  riguardo,  la  difesa  regionale
riferisce che: a) l'art. 33-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248 (Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito dall'art. 1,
comma 1, della  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  dispone  che,  a
decorrere dall'anno 2008,  il  Ministero  della  pubblica  istruzione
provvede a corrispondere direttamente ai Comuni una somma, concordata
in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali  e  determinata
forfetariamente per il servizio di raccolta, recupero  e  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani; b) in forza della  predetta  disposizione,
nella seduta del  20  marzo  2008  della  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali, il Ministero della pubblica istruzione e  gli  enti
locali interessati hanno raggiunto un accordo «per quanto riguarda la
situazione pregressa, sino all'esercizio finanziario 2006  compreso»;
c) per effetto di tale accordo, «lo stesso Ministero, sentita l'ANCI,
provvedera' a contribuire alla definizione di  tale  situazione  sino
alla concorrenza di euro 58.000.000». 
    Anche tale eccezione  non  e'  fondata.  La  Regione  si  limita,
infatti, a prospettare una futura ed incerta  vicenda  estintiva  del
rapporto sostanziale fatto valere nel  giudizio  principale;  vicenda
che non influisce sul giudizio  di  costituzionalita',  il  quale  e'
autonomo rispetto al giudizio a quo e non si  estingue  «neppure  nel
caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a  cessare  il  giudizio
rimasto  sospeso  davanti  all'autorita'  giurisdizionale,   che   ha
promosso il giudizio di legittimita' costituzionale» (art.  22  delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte). 
    3.3. - Infine, la difesa regionale eccepisce  che  il  rimettente
non ha fornito le «precise argomentazioni»  necessarie  per  ritenere
che l'evocato art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  prevede
forme di autonomia piu' ampie di quelle statutarie e  che,  pertanto,
e' applicabile in luogo dello statuto speciale, ai sensi dell'art. 10
della  legge  costituzionale  n.  3  del  2001.  Di  qui   l'asserita
inconferenza del parametro costituzionale richiamato dal rimettente. 
    Neppure tale eccezione puo' accogliersi, perche' il giudice a quo
ha  espressamente  evocato  a  parametro  lo  statuto  della  Regione
Siciliana. Egli afferma, infatti, che la  Regione  Siciliana  non  ha
competenza legislativa  per  modificare  il  soggetto  passivo  della
TARSU, quale stabilito dalla  legislazione  statale,  «ne'  in  forza
dell'articolo 117 della  Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale n. 3 del 2001, ne' in forza dello Statuto  regionale».
Per il rimettente, la disposizione  denunciata  costituisce,  quindi,
esercizio di una potesta' legislativa che e'  preclusa  alla  Regione
dall'art. 36, primo comma, dello statuto speciale e dall'art.  2  del
d.lgs. n. 1074 del 1965  e  che  e',  al  contempo,  attribuita  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in forza dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. Pertanto,  contrariamente  a  quanto
eccepito dalla difesa regionale, il giudice a  quo  ha  adeguatamente
motivato in  ordine  alla  scelta  del  parametro,  perche'  egli  ha
ritenuto che la disposizione denunciata -  incidendo  su  un  tributo
erariale,  la  cui  disciplina  sostanziale  rientra  nella  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del menzionato art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. - si e' posta in  contrasto  con  lo
statuto  regionale,  che  riserva  alla  Regione  la  sola   potesta'
legislativa in materia di tributi «deliberati dalla medesima»  e  non
attribuisce alla Regione stessa alcuna potesta' legislativa in ordine
ai tributi istituiti con legge statale. 
    4. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    4.1. - Il denunciato art. 6, comma 2, della legge reg. n.  6  del
2001 pone a carico delle Province l'«onere» relativo  alla  tassa  ed
agli accessori dovuti per la raccolta  e  il  trasporto  dei  rifiuti
solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali
di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di
cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990,  n.  34  e
successive modifiche ed integrazioni». Esso, pertanto,  individua  un
soggetto passivo della TARSU diverso da quello indicato dall'art. 63,
comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507  (Revisione
ed armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  del
diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e  delle  province  nonche'  della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma  dell'art.
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino  della
finanza   territoriale)   -   applicabile   ratione   temporis   alla
fattispecie, secondo quanto afferma il giudice rimettente -, il quale
prevede, invece, che la tassa e' dovuta solo «da coloro che  occupano
o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62», e  cioe'
le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, «ad esclusione  delle  aree
scoperte pertinenziali o  accessorie  di  civili  abitazioni  diverse
dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio  comunale  in
cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso  in  maniera
continuativa». Secondo un costante orientamento della  giurisprudenza
di legittimita', tale ultima  disposizione  collega  la  debenza  del
tributo non all'immobile,  ma  all'attivita'  produttiva  di  rifiuti
esercitata  dall'occupante  o  detentore  dell'immobile  medesimo   e
pertanto, nel caso di edifici adibiti a sede di istituti  scolastici,
individua   il   soggetto   passivo    dell'imposizione    tributaria
nell'«Amministrazione della pubblica istruzione» (Corte di cassazione
civile, sentenze  n.  17617  del  2004  e  n.  4944  del  2000).  Con
l'indicato orientamento giurisprudenziale, si e' anche precisato  che
l'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio  1996,  n.  23  (Norme  per
l'edilizia scolastica) - secondo cui i Comuni,  per  gli  edifici  da
destinare a  sede  di  scuole  materne,  elementari  e  medie,  e  le
Province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore,  provvedono  «alle  spese  varie  di
ufficio e per l'arredamento e a quelle per  le  utenze  elettriche  e
telefoniche,  per  la  provvista  dell'acqua  e  del  gas,   per   il
riscaldamento ed ai  relativi  impianti»  -,  costituisce  una  norma
eccezionale e, percio',  di  stretta  interpretazione  in  ordine  ai
criteri di riparto, tra gli enti  locali  e  lo  Stato,  delle  spese
riguardanti  la  gestione  degli  edifici  e   delle   attivita'   di
istruzione; con la conseguenza che tra le «spese varie d'ufficio» non
puo' farsi rientrare, neppure in via analogica od estensiva,  l'onere
della TARSU. 
    Tali plausibili conclusioni esegetiche non  sono  contrastate  da
alcun argomento prospettato dalla difesa regionale e, pertanto, vanno
tenute ferme. La denunciata disposizione modifica, dunque,  nel  caso
di specie, il soggetto passivo della TARSU, quale  individuato  dalla
legge statale, senza che questa abbia attribuito alla legge regionale
tale potere. Ne deriva che il thema decidendum del presente  giudizio
di legittimita' costituzionale resta circoscritto alla verifica della
sussistenza della competenza della Regione Siciliana ad operare detta
modifica. 
    4.2. - La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  non
e' istituita dalla Regione e, quindi, non e' un tributo regionale, ai
sensi dello statuto e delle norme di attuazione statutaria  (art.  36
dello statuto speciale ed art. 2 del d.lgs. n. 1074  del  1965).  E',
invece, un tributo erariale, istituito, nell'ambito della  competenza
legislativa esclusiva statale di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., dalla legge dello Stato (art. 58 del citato d.lgs.
n. 507 del 1993) e da questa disciplinato (si vedano, ex plurimis,  a
proposito dei tributi erariali in generale, le sentenze  n.  168  del
2008 e n. 75 del 2006),  salvo  quanto  espressamente  rimesso  dalla
stessa legge statale all'autonomia dei Comuni. 
    Il denunciato art. 6, comma 2, della legge reg. n. 6 del  2001  -
nel porre a carico delle Province l'«onere»  relativo  alla  tassa  e
agli accessori dovuti per la raccolta  e  il  trasporto  dei  rifiuti
solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali
di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di
cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990,  n.  34  e
successive modifiche ed integrazioni» - interviene,  dunque,  su  una
materia non attribuita dallo statuto alla competenza del  legislatore
regionale e si pone, percio', in contrasto  con  l'evocato  art.  36,
primo comma, dello statuto medesimo e con l'art. 2 del d.lgs. n. 1074
del 1965, i quali, come  si  e'  visto,  riservano  alla  Regione  la
potesta' legislativa nella materia dei soli tributi «deliberati dalla
medesima».  Ne  consegue  che  la   disposizione   censurata   incide
illegittimamente sulla potesta' legislativa esclusiva statale di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    4.3. - Alla conclusione dell'illegittimita' costituzionale  della
disposizione  denunciata  non  puo'  opporsi,  come  fa   la   difesa
regionale, che detta disposizione e' suscettibile di  una  differente
interpretazione, nel senso che essa non individuerebbe  «un  soggetto
passivo della tassa diverso da quello previsto  dalla  norma  statale
istitutiva»,  ma  si  limiterebbe  -  nell'ambito  della   competenza
legislativa  regionale  in  materia  di  «organizzazione  degli  enti
locali» (recte: «regime degli enti locali») prevista dalla lettera o)
dell'art.  14  dello  statuto  -  a   ripartire   l'onere   economico
dell'imposizione tributaria tra i Comuni e le  Province,  «a  seconda
che si tratti di scuole di istruzione primaria  o  secondaria,  ferma
restando la soggettivita' passiva di queste ultime». E  cio'  perche'
detta disposizione non solo non e' riconducibile ad alcun  titolo  di
competenza legislativa statutaria  e,  in  particolare,  all'invocata
materia del regime degli enti locali, ma puo' essere letteralmente  e
logicamente  interpretata  solo  nel  senso  che  essa  individua  un
soggetto passivo della TARSU diverso da quello indicato  dalla  legge
statale. 
    Che  la  suddetta  disposizione  regionale   non   possa   essere
ricondotta a nessuna delle materie di competenza legislativa elencate
nello statuto - e, in particolare, alla materia del regime degli enti
locali - risulta dal fatto che l'attribuzione alle Province regionali
dell'onere economico della TARSU  gravante  sullo  Stato  si  risolve
nella  previsione  di  un'obbligazione  pecuniaria  a  carico   delle
Province stesse, che certamente non incide  sul  «regime  degli  enti
locali»,  perche'  estranea  alla  disciplina  della  loro  struttura
organizzativa e alla connessa regolamentazione delle loro funzioni. 
    Che la norma denunciata debba  interpretarsi  esclusivamente  nel
senso che individua un soggetto passivo della TARSU e non fissa  mere
regole contabili di ripartizione dell'onere economico  risulta  dalla
circostanza che essa  nulla  stabilisce  circa  il  rapporto  tra  la
Provincia  regionale  onerata  e  l'Amministrazione  della   pubblica
istruzione in ordine all'importo corrisposto a titolo  di  TARSU.  In
particolare,  non  precisa  quali  siano   le   modalita'   di   tale
corresponsione, ne'  se  l'onere  economico  del  tributo  sia  posto
definitivamente a carico  della  Provincia  ovvero  se  questa  possa
esercitare (ed eventualmente, in quali  modi  e  termini)  azioni  di
regresso o di rivalsa  nei  confronti  dell'amministrazione  statale.
Tali  gravi  lacune  della  disciplina   denunciata,   attinenti   ai
meccanismi  essenziali  dell'asserita   traslazione   economica   del
tributo,  non   sono   dunque   compatibili   con   l'interpretazione
prospettata dalla difesa della Regione, ma trovano  spiegazione  solo
con l'intenzione  del  legislatore  regionale  di  individuare  nelle
Province  regionali  e  non   nell'amministrazione   della   pubblica
istruzione il soggetto passivo della tassa. 
    5.  -  La  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  del
censurato art. 6, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 6  del  2001
comporta   la   dichiarazione   di   illegittimita'    costituzionale
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87, del medesimo art. 6, comma 2, di detta legge, nella parte in  cui
stabilisce che l'«onere» relativo  alla  stessa  tassa  «e'  posto  a
carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne,  elementari
e medie statali», data l'evidente analogia tra le due disposizioni. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6,  comma  2,
della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2001),  come  modificato
dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana  26  marzo
2002, n. 2 (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno
2002), nella parte in cui pone «a  carico»  delle  province  «l'onere
relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per  la  raccolta  e  il
trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  «per  quanto   riguarda   le
istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria  di  secondo
grado e gli istituti regionali di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale  5  settembre  1990,  n.  34  e  successive  modifiche   ed
integrazioni»; 
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 6, comma  2,  della
legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, nella parte in cui  pone
«a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli  accessori»
dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani  «per
quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008. 
                        Il Presidente: Flick 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2008. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola