N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 - 23 settembre 2008
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 23 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Regione Sardegna - Statuto Regionale - Promulgazione di delibera statutaria non approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi in sede di referendum regionale, ritualmente richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri regionali e dichiarato invalido dall'autorita' giudiziaria per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo di un terzo degli elettori previsto da legge regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato di regolare con legge costituzionale il procedimento di approvazione e di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna - Asserita illegittimita' dell'esercizio del potere del Presidente della Regione Sardegna di promulgare la legge statutaria regionale per carenza del requisito, stabilito con legge costituzionale, dell'approvazione della delibera statutaria sottoposta a referendum confermativo da parte della maggioranza dei voti validamente espressi - Richiesta di dichiarazione che non spetta al Presidente della Regione Sardegna il potere di promulgare la legge statutaria regionale 10 luglio 2008, n. 1, e di annullare l'impugnato atto di promulgazione. - Atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1. - Statuto della Regione Sardegna, art. 15, comma quarto.(GU n.50 del 3-12-2008 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della giunta in carica, con sede in Cagliari per la dichiarazione che non spetta al presidente della Regione Sardegna il potere di promulgazione della legge regionale della Sardegna 10 luglio 2008 n. 1 «disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale», pubblicata nel Bollettino ufficiale Sardegna il 18 luglio 2008, n. 23, per violazione dell'art. 15, comma 4 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (come modificata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 3), e per il conseguente annullamento dell'atto di promulgazione della legge regionale citata per violazione dell'art. 15, comma 4 dello statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 23 del 18 luglio 2008 e' stata pubblicata la legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, che risulta promulgata dal Presidente della regione con la seguente anomala formula: «Visto lo statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le disposizioni dell'art. 15, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20; Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21; Premesso che: in data 7 marzo 2007 il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, la legge regionale di cui all'articolo 15, comma due, dello statuto speciale della Sardegna; in data 13 giugno 2007 19 componenti del consiglio regionale hanno formulato la richiesta di indizione del referendum popolare previsto dall'art. 15, comma 4, dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; in data 2 luglio 2007 l'Ufficio regionale per il referendum ha dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum popolare; il decreto del Presidente della Regione sarda n. 69 del 1° agosto 2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007; in tale data la consultazione referendaria si e' regolarmente svolta; in data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma uno, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte d'appello di Cagliari; in data 30 giugno 2008 la Corte d'Appello di Cagliari, in applicazione dell'art. 14 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20, cosi' come richiamato dalla l.r. 28 ottobre 2002, n. 21, ha dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il referendum, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 15, comma due, dello statuto speciale per la Sardegna». 2. - La legge in questione, approvata in data 7 marzo 2007 dal Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello statuto di autonomia (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) era stata, dietro richiesta di 19 consiglieri, assoggettata a referendum confermativo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello statuto, referendum che si teneva il successivo 21 ottobre. La consultazione vedeva una partecipazione popolare del 15,7%, con prevalenza dei voti contrari all'approvazione (elettori aventi diritto al voto 1.466.661; votanti 228.440; voti favorevoli all'approvazione della legge 72.606; voti contrari 153.053) e non veniva, secondo la dichiarazione della Corte d'appello, raggiunto il quorum previsto dall'art. 14, comma 2, della l.r. 17 maggio 1957, n. 20 (secondo cui il referendum non e' dichiarato valido se «non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori»), cui faceva rinvio l'art. 15, comma l, della l.r. 28 ottobre 2002, n. 21 avente ad oggetto «Disciplina del referendum sulle leggi statutarie». La Corte di appello di Cagliari, alla quale, ai sensi del citato art. 14, e' demandato l'accertamento del numero dei votanti e la conseguente proclamazione del risultato del referendum, sollevava alla Corte costituzionale, tra le altre, la questione relativa alla legittimita' dell'art. 15 della l.r. n. 21/2002 in quanto, richiamando anche per il referendum relativo a legge statutaria l'art. 14 dalla l.r. n. 20/1957, introduceva un quorum non previsto dall'art. 15 dello statuto, con il quale pertanto si poneva in contrasto. La Corte costituzionale, tuttavia, con la decisione n. 164/2008, dichiarava inammissibile la questione di legittimita' sollevata dalla Corte di appello di Cagliari, affermando che detto giudice, non esercitando nel caso di specie funzioni giurisdizionali, non poteva sollevare la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, quindi, non si pronunciava nel merito e, conseguentemente, la Corte di appello di Cagliari, applicando il citato art. 14, dichiarava non valido il referendum sulla legge statutaria per il mancato raggiungimento del quorum strutturale di un terzo degli elettori. Il Presidente della Regione, a sua volta, con il provvedimento che qui si impugna, promulgava, con atto in data 10 luglio 2008, pubblicato nel B.U.R. n. 23 del 18 luglio 2008, la legge in questione. 3. - L'atto di promulgazione della legge statutaria regionale citata e' da ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con l'art. 15, comma 4 dello statuto di autonomia della Regione Sardegna approvato con legge costituzionale. Il Governo ha interesse ad impugnare l'atto di promulgazione di una legge regionale statutaria approvata con procedure non conformi a quelle previste da una legge con valore costituzionale (il citato art. 15, comma 4 dello statuto) al fine di impedire che essa acquisti efficacia definitiva. Invero la promulgazione, da parte del presidente della regione, della legge statutaria in carenza del requisito stabilito dall'art. 15, comma 4 dello statuto di autonomia (norma di rango costituzionale) che consente la promulgazione della legge statutaria sottoposta a referendum soltanto se e' «approvata dalla maggioranza dei voti validi», costituisce invasione dell'attribuzione esclusiva dello Stato di stabilire con legge costituzionale il procedimento di approvazione e promulgazione della legge statutaria della Sardegna. Tale attribuzione dello Stato risulta dalla circostanza che il procedimento di approvazione e promulgazione e' stato previsto con legge costituzionale (art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 2001) dello Stato e pertanto puo' essere integrato o modificato soltanto con legge costituzionale, di competenza esclusiva dello Stato e non della regione. Ove tale procedimento non sia stato osservato in esecuzione della norma costituzionale che lo prevede, come e' avvenuto nel caso in esame, rientra nella competenza dello Stato, attraverso il conflitto di attribuzione, richiedere l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria facendo dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme, anche eventualmente quanto alla interpretazione datane, in attuazione delle quali la promulgazione della legge e' stata effettuata. Nel caso in esame, l'art. 15, comma 1 della legge regionale Sardegna n. 21 del 2002 che rinviando all'art. 14, comma 2 della legge regionale della Sardegna n. 20 del 1957 richiede che il quorum della partecipazione di un terzo degli elettori nel caso di referendum confermativo della legge regionale statutaria, si pone un evidente contrasto con l'art. 15, comma 3 della legge cost. n. 3 del 1948 (statuto della Sardegna), che tale quorum non prevede, e che percio' e' affetto da illegittimita' costituzionale. 4. - L'ammissibilita' per il caso in questione del ricorso per conflitto di attribuzione e' stato riconosciuto da codesta Corte costituzionale (sentenza n. 469/2005) che ha ritenuto la possibilita' per il Governo di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione per «impugnare la promulgazione e la successiva vera e propria pubblicazione di un testo statutario in ipotesi incostituzionale per vizi non rilevabili tramite il procedimento di cui all'art. 123 Cost. di adozione dello statuto e per vizi anche successivi al primo eventuale giudizio della Corte sulla legge in questione». (Per un caso analogo si richiama la decisione della Corte n. 40 del 4 gennaio 1977). Al riguardo si osserva che la Corte costituzionale (sent. 3 luglio 2002, n. 304), sia pure in relazione alla disciplina (peraltro sul punto analoga a quella in considerazione) delle regioni a statuto ordinario ha affermato che: «L'interpretazione testuale induce dunque a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicita' notiziale; conclusione non dissimile suggerisce l'architettura logica dell'art. 123 Cost. Le diverse disposizioni delle quali la disciplina degli statuti regionali si compone sono poste in una successione che corrisponde pienamente all'articolazione del controllo in due fasi procedimentali distinte ed autonome: il giudizio di legittimita' e il referendum. Ad accogliere la tesi che il giudizio della Corte debba avvenire su deliberazioni statutarie gia' entrate in vigore, la sequenza procedimentale, che nell'art. 123 ha un andamento logicamente coerente, ne risulterebbe rovesciata: sarebbe infatti disciplinato prima, nel secondo comma, un controllo di legittimita' temporalmente successivo, e quindi, nel terzo, una consultazione popolare avente ad oggetto quello stesso atto la cui validita' potrebbe essere, in tutto o in parte, negata dalla Corte costituzionale. Proprio quest'ultima considerazione, insieme agli argomenti testuali e sistematici dei quali si e' detto, rende ragione della simmetria tra la collocazione topografica delle disposizioni e la successione temporale delle attivita' in esse previste» (in questo senso cfr. pure sent. 3 luglio 2002, n. 306, e sent. 13 gennaio n. 2). Nel caso di specie, non si vuole censurare la legge statutaria per far valere vizi sostanziali di illegittimita' costituzionale della stessa bensi' si vuole censurare il fatto sopravvenuto dell'illegittima, sotto il profilo costituzionale, promulgazione della legge statutaria. Ossia si vuole censurare la legge regionale per vizi della promulgazione, sopravvenuti rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 15, comma 3, dello statuto speciale, che evidentemente non si potevano dedurre in una fase antecedente. In merito l'unico strumento utilizzabile e' quello del conflitto di attribuzione in relazione al quale sussistono i requisiti per la proposizione avendo la regione invaso la sfera di competenza dello Stato. 5. - Nel merito e' del tutto palese che l'atto di promulgazione e' illegittimo in quanto adottato in applicazione di una disposizione di legge ordinaria (art. 15, comma 1 della l.r. n. 21/2002 che rinvia all'art. 14, comma 2 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20) in contrasto con l'art. 15, comma 4 dello statuto della Regione Sardegna. Invero l'art. 15, comma 4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 stabilisce testualmente che «la legge regionale di cui al secondo comma (legge statutaria) e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi». La riportata disposizione dell'art. 15, comma 4, e' del tutto analoga alla previsione dell'art. 138, secondo comma, Cost., relativa al referendum sulle leggi costituzionali o di modifica della Costituzione. In relazione a quest'ultima disposizione non e' contestato che la legge sottoposta a referendum confermativo non possa essere promulgata se non sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi non essendo previsto alcun quorum minimo di votanti per la validita' della consultazione referendaria, come, invece, e' previsto per il referendum abrogativo di leggi statali ordinarie dall'art. 75, terzo comma, Cost. Tale principio trova applicazione nel caso di specie in quanto si deve ritenere l'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 15, comma 4 dello statuto regionale della norma dell'art. 15 della legge 28 febbraio 2002, n. 21 che rinviando, per lo svolgimento del referendum, anche all'art. 14, comma 2 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20 e' stato interpretato nel senso che per la validita' del referendum ci sarebbe voluto il quorum di un terzo degli elettori. 5.1. - Al riguardo si deve innanzi tutto precisare che l'art. 15, comma 1 della l.r. 28 ottobre 2002, n. 21 «disciplina del referendum sulle leggi statutarie» approvata un attuazione dell'art. 15 dello statuto di autonomia (legge costituzionale) prevede il rinvio alle disposizioni degli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 esclusivamente con riguardo allo «svolgimento del referendum». Tale rinvio a numerose disposizioni della l.r. n. 20 del 1957, relative, tutte le altre, alle modalita' di votazione e di accertamento dell'esito del referendum, e' stato testualmente limitato, dal Legislatore regionale del 2002, soltanto a quanto concerne lo «svolgimento del referendum». Pertanto, tale rinvio non puo' estendersi al comma 2, dell'art. 14 della l.r. n. 20 del 1957, il quale, imponendo alla Corte d'appello di dichiarare non valido il referendum «se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori», riguarda il referendum abrogativo quale indicazione del quorum strutturale previsto dall'art. 32 dello statuto speciale per la Sardegna. Il rinvio all'art. 14 della legge regionale n. 20/1957 operato dall'art. 15 della l.r. n. 21/2002 deve giuridicamente interpretarsi, in modo che sia costituzionalmente legittimo, nel senso che sia riferito solo ed esclusivamente al comma 1 e cioe' in relazione alla modalita' del referendum e non alla sua validita'. Ne deriva che, per espressa disposizione dello statuto, una volta regolarmente richiesto ed indetto il referendum popolare regionale, come e' avvenuto nel caso di specie, la legge statutaria non puo' essere promulgata se non soltanto ed unicamente nel caso che abbia conseguito nella consultazione referendaria il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. Si deve ribadire che, essendo la condizione di promulgazione formulata con una proposizione di tenore negativo non e' assolutamente ipotizzabile nessun'altro requisito legale legittimante la promulgazione, se non quello tassativamente previsto dalla disposizione di rango costituzionale contenuta nello statuto speciale per la Sardegna, come modificato con la ricordata legge costituzionale n. 2 del 2001. Ove si dovesse ritenere diversamente e cioe' che la norma in questione abbia inteso riferirsi, con il rinvio all'art. 14, comma 2 della l.r. n. 20/1957, anche al quorum di un terzo degli elettori per il referendum di leggi regionali statutarie, la stessa norma dell'art. 15 della l.r. n. 21/2002 non puo' non considerarsi costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 15, comma 4 dello statuto di autonomia. Avendo detta norma di rango costituzionale non previsto alcun quorum strutturale per la validita' del referendum, e stabilito un unico requisito legale che consente la promulgazione della legge statutaria sottoposta a referendum popolare «l'approvazione da parte della maggioranza dei voti validi», cio' che la stessa norma ha inteso affidare al legislatore regionale ordinario e' soltanto la disciplina del procedimento elettorale di svolgimento del referendum, e non certo, la previsione di ulteriori requisiti di validita' della consultazione referendaria ovvero di ulteriori e diversi requisiti di promulgabilita' della legge statutaria sottoposta a referendum popolare. E cio' in linea con la disposizione dell'art. 138, secondo comma della Costituzione relativa al referendum sulle leggi costituzionali o di modifica della Costituzione, per le quali non e' contestato che la legge sottoposta a referendum confermativo non puo' essere promulgata, se non sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi non essendo previsto alcun quorum minimo dei votanti per la validita' della consultazione referendaria. L'interpretazione proposta trova conferma nella volonta' del legislatore regionale. Ed infatti, nella relazione illustrativa della legge regionale n. 21 del 2002 si afferma testualmente: «La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi, mentre non e' previsto nessun quorum per quanto riguarda gli elettori che partecipano al referendum cosi' come avviene per tutte le leggi di carattere costituzionale». (cfr. resoconto M-284 della seduta del 17 ottobre 2002, pagg. 27-28). Poiche' si deve ritenere che le disposizioni richiamate non prevedevano alcun quorum per il referendum confermativo della legge statutaria regionale in questione ne deriva che nel caso di specie il presidente della regione non poteva promulgare la legge regionale n. 1 del 2008, avendo avuto, come si e' detto, il referendum esito negativo essendo prevalsi i voti contrari all'approvazione (conferma) della legge regionale. La promulgazione e' da ritenersi illegittima in quanto violativa dell'art. 15, comma 4 dello statuto di autonomia della Regione Sardegna. 5.2. - E' da ritenersi ugualmente illegittimo l'atto di promulgazione della l.r. n. 1/2008 per contrasto alla disposizione costituzionale dell'art. 15, comma 3 dello statuto citato anche nel caso di referendum confermativo dichiarato non valido per mancato raggiungimento del quorum, come nel caso in esame. L'art. 15, comma 4 dello statuto di autonomia, come si e' detto, prevede che in caso di referendum confermativo di una legge regionale statutaria «la legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi». Il referendum dichiarato non valido per mancanza del quorum non e' previsto da nessuna norma costituzionale quale ulteriore fattispecie idonea a permettere al presidente della regione di promulgare la legge. E' cio' per il semplice motivo che la legge statutaria sottoposta validamente a referendum confermativo, una volta che sia stata dichiarata non valida la deliberazione popolare, non e' stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge statutaria non e' stata approvata, ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello statuto regionale citato, non puo' essere promulgata. Il presidente della regione non ha il potere di promulgare una legge che non sia stata approvata per la semplice ragione che una legge che non sia stata approvata e' del tutto inesistente. Se cosi' non fosse si arriverebbe all'assurdo di considerare l'esito negativo del referendum e percio' invalido uguale al voto valido approvativo della legge. Cio' e' tanto vero che il presidente della regione non ha utilizzato le formule tassative di promulgazione previste negli artt.: 4 (promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum); 8 (promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimita' della richiesta di referendum); 12 (promulgazione della legge in caso di esito favorevole della legge), della legge n. 21 del 2002 ma ha dato atto, della dichiarazione di non validita' del referendum, ed ha promulgato la legge regionale in questione. Ha cioe' creato un'altra formula di promulgazione della legge regionale statutaria. Ma come si e' detto la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 stabilisce un sistema compiuto di ipotesi di promulgazione delle leggi statutarie regionali che non lascia spazio ad altre ipotesi di promulgazione, come quella utilizzata in cui il referendum si sia svolto senza raggiungere il quorum. La conseguenza giuridica della invalidita' della consultazione popolare, in un referendum confermativo o approvativo, e' che la legge statutaria sottoposta a referendum non e' stata approvata. Essa non poteva essere promulgata ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello statuto di autonomia della Regione Sardegna.
P. Q. M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non spetta al Presidente della Regione Sardegna il potere di promulgare la legge statutaria regionale n. 1 del 2008, e conseguentemente annullare l'atto di promulgazione di tale legge, per contrasto con l'art. 15, comma 4 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, per le ragioni esposte nel presente ricorso. Roma, addi' 12 settembre 2008 Il vice Avvocato generale dello Stato: Michele Dipace