N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 - 23 settembre 2008

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria il 23
settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)


Regione  Sardegna  -  Statuto  Regionale  - Promulgazione di delibera
  statutaria  non  approvata  dalla  maggioranza dei voti validamente
  espressi  in sede di referendum regionale, ritualmente richiesto da
  almeno  un  quinto  dei Consiglieri regionali e dichiarato invalido
  dall'autorita' giudiziaria per il mancato raggiungimento del quorum
  costitutivo  di un terzo degli elettori previsto da legge regionale
  -  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione proposto dal Governo -
  Denunciata  lesione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  di
  regolare con legge costituzionale il procedimento di approvazione e
  di  promulgazione  della  legge statutaria della Regione Sardegna -
  Asserita  illegittimita'  dell'esercizio  del potere del Presidente
  della  Regione Sardegna di promulgare la legge statutaria regionale
  per  carenza  del  requisito,  stabilito  con legge costituzionale,
  dell'approvazione della delibera statutaria sottoposta a referendum
  confermativo  da  parte  della  maggioranza  dei  voti  validamente
  espressi  - Richiesta di dichiarazione che non spetta al Presidente
  della  Regione Sardegna il potere di promulgare la legge statutaria
  regionale  10 luglio 2008, n. 1, e di annullare l'impugnato atto di
  promulgazione.
- Atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna
  10 luglio 2008, n. 1.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 15, comma quarto.
(GU n.50 del 3-12-2008 )
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rapp.to e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la cui sede e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della giunta
in  carica,  con sede in Cagliari per la dichiarazione che non spetta
al presidente della Regione Sardegna il potere di promulgazione della
legge  regionale  della  Sardegna  10  luglio  2008  n. 1 «disciplina
riguardante  la  forma  di  governo  e  i  rapporti fra gli organi, i
principi  fondamentali  di  organizzazione  e  di funzionamento della
regione,   l'esercizio   del  diritto  di  iniziativa  popolare  e  i
referendum  regionali,  i  casi di ineleggibilita' e incompatibilita'
alla  carica  di  presidente  della  regione, consigliere regionale e
assessore regionale», pubblicata nel Bollettino ufficiale Sardegna il
18  luglio  2008,  n. 23,  per violazione dell'art. 15, comma 4 dello
statuto  speciale della Regione autonoma della Sardegna approvato con
legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 3 (come modificata dalla
legge  costituzionale  31  gennaio  2001, n. 3), e per il conseguente
annullamento  dell'atto di promulgazione della legge regionale citata
per  violazione  dell'art.  15,  comma  4  dello  statuto speciale di
autonomia della Regione Sardegna.
   1.  -  Nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna  n. 23  del  18  luglio  2008  e'  stata pubblicata la legge
statutaria  della  Regione  autonoma  della  Sardegna 10 luglio 2008,
n. 1,  che  risulta  promulgata  dal  Presidente della regione con la
seguente anomala formula:
     «Visto lo statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le
disposizioni  dell'art.  15, cosi' come modificato dall'art. 13 della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
     Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
     Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20;
     Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;
   Premesso  che:  in  data  7  marzo  2007 il Consiglio regionale ha
approvato,  a  maggioranza  assoluta  ma  inferiore  ai due terzi dei
componenti,  la  legge  regionale  di cui all'articolo 15, comma due,
dello statuto speciale della Sardegna;
     in  data  13  giugno  2007 19 componenti del consiglio regionale
hanno  formulato  la  richiesta  di indizione del referendum popolare
previsto  dall'art. 15, comma 4, dello statuto speciale della Regione
autonoma  della  Sardegna,  cosi'  come  modificato dall'art. 3 della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
     in  data  2 luglio 2007 l'Ufficio regionale per il referendum ha
dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum popolare;
     il  decreto  del  Presidente  della  Regione  sarda n. 69 del 1°
agosto 2007 ha indetto il referendum per il giorno 21 ottobre 2007;
     in  tale  data  la consultazione referendaria si e' regolarmente
svolta;
     in  data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 164,  ha  dichiarato  inammissibili  le  questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art.  15,  comma  uno, della legge della Regione
Sardegna  28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte
d'appello di Cagliari;
     in  data  30  giugno  2008  la  Corte  d'Appello di Cagliari, in
applicazione  dell'art.  14  della  l.r. 17 maggio 1957, n. 20, cosi'
come  richiamato  dalla l.r. 28 ottobre 2002, n. 21, ha dato atto che
la  consultazione  referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto
ed  ha conseguentemente dichiarato non valido il referendum, promulga
la  seguente  legge  regionale  approvata ai sensi e con le modalita'
previste  dall'art.  15,  comma  due,  dello  statuto speciale per la
Sardegna».
   2.  -  La  legge  in questione, approvata in data 7 marzo 2007 dal
Consiglio  regionale  della Sardegna, ai sensi dell'art. 15, comma 2,
dello  statuto  di autonomia (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) era
stata,  dietro richiesta di 19 consiglieri, assoggettata a referendum
confermativo,   ai  sensi  dell'art.  15,  comma  4,  dello  statuto,
referendum che si teneva il successivo 21 ottobre.
   La consultazione vedeva una partecipazione popolare del 15,7%, con
prevalenza   dei  voti  contrari  all'approvazione  (elettori  aventi
diritto   al   voto   1.466.661;  votanti  228.440;  voti  favorevoli
all'approvazione  della  legge  72.606;  voti contrari 153.053) e non
veniva,  secondo la dichiarazione della Corte d'appello, raggiunto il
quorum  previsto  dall'art.  14,  comma 2, della l.r. 17 maggio 1957,
n. 20  (secondo cui il referendum non e' dichiarato valido se «non vi
ha  partecipato  almeno  un terzo degli elettori»), cui faceva rinvio
l'art.  15,  comma  l,  della  l.r.  28 ottobre 2002, n. 21 avente ad
oggetto «Disciplina del referendum sulle leggi statutarie».
   La  Corte  di appello di Cagliari, alla quale, ai sensi del citato
art.  14,  e'  demandato  l'accertamento  del numero dei votanti e la
conseguente  proclamazione  del  risultato  del referendum, sollevava
alla  Corte  costituzionale, tra le altre, la questione relativa alla
legittimita'   dell'art.   15   della   l.r.  n. 21/2002  in  quanto,
richiamando  anche  per  il  referendum  relativo  a legge statutaria
l'art.  14  dalla l.r. n. 20/1957, introduceva un quorum non previsto
dall'art.  15  dello  statuto,  con  il  quale  pertanto si poneva in
contrasto.
   La  Corte  costituzionale, tuttavia, con la decisione n. 164/2008,
dichiarava inammissibile la questione di legittimita' sollevata dalla
Corte  di  appello  di  Cagliari,  affermando  che detto giudice, non
esercitando  nel  caso di specie funzioni giurisdizionali, non poteva
sollevare   la   questione   di   legittimita'   davanti  alla  Corte
costituzionale.
   La  Corte costituzionale, quindi, non si pronunciava nel merito e,
conseguentemente,  la  Corte  di  appello  di Cagliari, applicando il
citato  art.  14,  dichiarava  non  valido  il referendum sulla legge
statutaria per il mancato raggiungimento del quorum strutturale di un
terzo  degli  elettori. Il Presidente della Regione, a sua volta, con
il  provvedimento che qui si impugna, promulgava, con atto in data 10
luglio 2008, pubblicato nel B.U.R. n. 23 del 18 luglio 2008, la legge
in questione.
   3.  -  L'atto  di  promulgazione  della legge statutaria regionale
citata  e' da ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con l'art.
15,  comma  4  dello  statuto  di  autonomia  della  Regione Sardegna
approvato con legge costituzionale.
   Il  Governo  ha  interesse ad impugnare l'atto di promulgazione di
una legge regionale statutaria approvata con procedure non conformi a
quelle  previste  da  una  legge con valore costituzionale (il citato
art. 15, comma 4 dello statuto) al fine di impedire che essa acquisti
efficacia definitiva.
   Invero  la  promulgazione,  da parte del presidente della regione,
della  legge  statutaria in carenza del requisito stabilito dall'art.
15,   comma   4   dello   statuto   di   autonomia  (norma  di  rango
costituzionale)  che consente la promulgazione della legge statutaria
sottoposta  a  referendum soltanto se e' «approvata dalla maggioranza
dei  voti  validi», costituisce invasione dell'attribuzione esclusiva
dello  Stato di stabilire con legge costituzionale il procedimento di
approvazione e promulgazione della legge statutaria della Sardegna.
   Tale  attribuzione  dello  Stato  risulta dalla circostanza che il
procedimento  di  approvazione  e promulgazione e' stato previsto con
legge  costituzionale  (art.  3  della  legge costituzionale n. 2 del
2001)  dello  Stato  e  pertanto  puo'  essere integrato o modificato
soltanto  con  legge  costituzionale,  di  competenza esclusiva dello
Stato  e  non  della  regione.  Ove  tale  procedimento non sia stato
osservato  in  esecuzione  della norma costituzionale che lo prevede,
come  e'  avvenuto  nel caso in esame, rientra nella competenza dello
Stato,   attraverso   il   conflitto   di   attribuzione,  richiedere
l'annullamento  dell'atto  di  promulgazione  della  legge statutaria
facendo dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme, anche
eventualmente quanto alla interpretazione datane, in attuazione delle
quali la promulgazione della legge e' stata effettuata.
   Nel  caso  in  esame,  l'art.  15,  comma  1 della legge regionale
Sardegna  n. 21  del  2002  che  rinviando all'art. 14, comma 2 della
legge  regionale della Sardegna n. 20 del 1957 richiede che il quorum
della   partecipazione  di  un  terzo  degli  elettori  nel  caso  di
referendum  confermativo della legge regionale statutaria, si pone un
evidente  contrasto con l'art. 15, comma 3 della legge cost. n. 3 del
1948  (statuto  della  Sardegna),  che tale quorum non prevede, e che
percio' e' affetto da illegittimita' costituzionale.
   4.  -  L'ammissibilita'  per  il caso in questione del ricorso per
conflitto  di  attribuzione  e'  stato  riconosciuto da codesta Corte
costituzionale (sentenza n. 469/2005) che ha ritenuto la possibilita'
per   il   Governo  di  utilizzare  lo  strumento  del  conflitto  di
attribuzione  per  «impugnare la promulgazione e la successiva vera e
propria   pubblicazione   di   un   testo   statutario   in   ipotesi
incostituzionale  per  vizi non rilevabili tramite il procedimento di
cui  all'art.  123  Cost.  di adozione dello statuto e per vizi anche
successivi  al  primo  eventuale  giudizio della Corte sulla legge in
questione».
   (Per  un  caso  analogo si richiama la decisione della Corte n. 40
del 4 gennaio 1977).
   Al riguardo si osserva che la Corte costituzionale (sent. 3 luglio
2002,  n. 304),  sia  pure in relazione alla disciplina (peraltro sul
punto  analoga  a  quella  in considerazione) delle regioni a statuto
ordinario ha affermato che:
     «L'interpretazione  testuale  induce  dunque  a  ritenere che il
termine  pubblicazione  di cui ai commi secondo e terzo indichi forme
di   pubblicita'  notiziale;  conclusione  non  dissimile  suggerisce
l'architettura  logica  dell'art.  123  Cost. Le diverse disposizioni
delle  quali  la  disciplina  degli statuti regionali si compone sono
poste in una successione che corrisponde pienamente all'articolazione
del  controllo  in  due  fasi procedimentali distinte ed autonome: il
giudizio  di  legittimita' e il referendum. Ad accogliere la tesi che
il  giudizio  della  Corte debba avvenire su deliberazioni statutarie
gia' entrate in vigore, la sequenza procedimentale, che nell'art. 123
ha  un  andamento  logicamente  coerente, ne risulterebbe rovesciata:
sarebbe  infatti  disciplinato prima, nel secondo comma, un controllo
di  legittimita'  temporalmente  successivo, e quindi, nel terzo, una
consultazione  popolare  avente  ad oggetto quello stesso atto la cui
validita'  potrebbe  essere,  in tutto o in parte, negata dalla Corte
costituzionale.  Proprio  quest'ultima  considerazione,  insieme agli
argomenti testuali e sistematici dei quali si e' detto, rende ragione
della  simmetria tra la collocazione topografica delle disposizioni e
la successione temporale delle attivita' in esse previste» (in questo
senso  cfr.  pure  sent.  3  luglio  2002, n. 306, e sent. 13 gennaio
n. 2).
   Nel caso di specie, non si vuole censurare la legge statutaria per
far  valere  vizi  sostanziali di illegittimita' costituzionale della
stessa    bensi'   si   vuole   censurare   il   fatto   sopravvenuto
dell'illegittima,  sotto  il  profilo  costituzionale,  promulgazione
della  legge  statutaria. Ossia si vuole censurare la legge regionale
per vizi della promulgazione, sopravvenuti rispetto alla scadenza del
termine  di  cui  all'art.  15,  comma 3, dello statuto speciale, che
evidentemente non si potevano dedurre in una fase antecedente.
   In  merito  l'unico strumento utilizzabile e' quello del conflitto
di  attribuzione  in relazione al quale sussistono i requisiti per la
proposizione  avendo  la  regione invaso la sfera di competenza dello
Stato.
   5. - Nel merito e' del tutto palese che l'atto di promulgazione e'
illegittimo in quanto adottato in applicazione di una disposizione di
legge  ordinaria  (art.  15, comma 1 della l.r. n. 21/2002 che rinvia
all'art.  14,  comma 2 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20) in contrasto
con l'art. 15, comma 4 dello statuto della Regione Sardegna.
   Invero  l'art.  15,  comma 4 dello statuto speciale per la Regione
Sardegna,  come  modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2 stabilisce testualmente che «la legge regionale di
cui  al  secondo  comma (legge statutaria) e' sottoposta a referendum
regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale,
qualora  entro  tre  mesi  dalla pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti
del  consiglio  regionale.  La  legge  sottoposta a referendum non e'
promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi».
   La  riportata  disposizione  dell'art.  15,  comma 4, e' del tutto
analoga alla previsione dell'art. 138, secondo comma, Cost., relativa
al   referendum  sulle  leggi  costituzionali  o  di  modifica  della
Costituzione.
   In  relazione a quest'ultima disposizione non e' contestato che la
legge   sottoposta   a   referendum  confermativo  non  possa  essere
promulgata  se  non  sia  stata  approvata dalla maggioranza dei voti
validi  non  essendo  previsto  alcun quorum minimo di votanti per la
validita' della consultazione referendaria, come, invece, e' previsto
per il referendum abrogativo di leggi statali ordinarie dall'art. 75,
terzo comma, Cost.
   Tale  principio trova applicazione nel caso di specie in quanto si
deve  ritenere  l'illegittimita'  costituzionale  per  contrasto  con
l'art.  15,  comma 4 dello statuto regionale della norma dell'art. 15
della legge 28 febbraio 2002, n. 21 che rinviando, per lo svolgimento
del referendum, anche all'art. 14, comma 2 della l.r. 17 maggio 1957,
n. 20  e'  stato  interpretato  nel  senso  che  per la validita' del
referendum ci sarebbe voluto il quorum di un terzo degli elettori.
   5.1.  - Al riguardo si deve innanzi tutto precisare che l'art. 15,
comma  1 della l.r. 28 ottobre 2002, n. 21 «disciplina del referendum
sulle  leggi  statutarie»  approvata un attuazione dell'art. 15 dello
statuto  di  autonomia  (legge costituzionale) prevede il rinvio alle
disposizioni degli artt. 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale
17  maggio  1957, n. 20 esclusivamente con riguardo allo «svolgimento
del referendum».
   Tale  rinvio  a  numerose  disposizioni della l.r. n. 20 del 1957,
relative,   tutte   le  altre,  alle  modalita'  di  votazione  e  di
accertamento   dell'esito   del  referendum,  e'  stato  testualmente
limitato,  dal  Legislatore  regionale  del  2002,  soltanto a quanto
concerne  lo  «svolgimento del referendum». Pertanto, tale rinvio non
puo'  estendersi  al comma 2, dell'art. 14 della l.r. n. 20 del 1957,
il  quale, imponendo alla Corte d'appello di dichiarare non valido il
referendum «se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori»,
riguarda  il  referendum  abrogativo  quale  indicazione  del  quorum
strutturale  previsto  dall'art.  32  dello  statuto  speciale per la
Sardegna.
   Il  rinvio  all'art.  14  della legge regionale n. 20/1957 operato
dall'art. 15 della l.r. n. 21/2002 deve giuridicamente interpretarsi,
in  modo  che  sia  costituzionalmente  legittimo,  nel senso che sia
riferito  solo ed esclusivamente al comma 1 e cioe' in relazione alla
modalita' del referendum e non alla sua validita'.
   Ne  deriva che, per espressa disposizione dello statuto, una volta
regolarmente  richiesto  ed indetto il referendum popolare regionale,
come  e'  avvenuto  nel  caso di specie, la legge statutaria non puo'
essere  promulgata  se  non soltanto ed unicamente nel caso che abbia
conseguito  nella consultazione referendaria il voto favorevole della
maggioranza dei voti validi.
   Si  deve  ribadire  che,  essendo  la  condizione di promulgazione
formulata   con   una   proposizione   di   tenore  negativo  non  e'
assolutamente ipotizzabile nessun'altro requisito legale legittimante
la   promulgazione,  se  non  quello  tassativamente  previsto  dalla
disposizione di rango costituzionale contenuta nello statuto speciale
per   la   Sardegna,   come   modificato   con   la  ricordata  legge
costituzionale n. 2 del 2001.
   Ove  si  dovesse  ritenere  diversamente  e  cioe' che la norma in
questione  abbia inteso riferirsi, con il rinvio all'art. 14, comma 2
della l.r. n. 20/1957, anche al quorum di un terzo degli elettori per
il   referendum  di  leggi  regionali  statutarie,  la  stessa  norma
dell'art.   15  della  l.r.  n. 21/2002  non  puo'  non  considerarsi
costituzionalmente  illegittima  perche'  in contrasto con l'art. 15,
comma 4 dello statuto di autonomia.
   Avendo  detta  norma  di  rango  costituzionale non previsto alcun
quorum  strutturale  per  la validita' del referendum, e stabilito un
unico  requisito  legale  che  consente  la promulgazione della legge
statutaria  sottoposta a referendum popolare «l'approvazione da parte
della  maggioranza  dei  voti  validi»,  cio'  che la stessa norma ha
inteso  affidare  al  legislatore  regionale ordinario e' soltanto la
disciplina del procedimento elettorale di svolgimento del referendum,
e  non certo, la previsione di ulteriori requisiti di validita' della
consultazione referendaria ovvero di ulteriori e diversi requisiti di
promulgabilita'   della  legge  statutaria  sottoposta  a  referendum
popolare.
   E  cio'  in linea con la disposizione dell'art. 138, secondo comma
della  Costituzione relativa al referendum sulle leggi costituzionali
o  di modifica della Costituzione, per le quali non e' contestato che
la  legge  sottoposta  a  referendum  confermativo  non  puo'  essere
promulgata,  se  non  sia  stata approvata dalla maggioranza dei voti
validi  non  essendo  previsto alcun quorum minimo dei votanti per la
validita' della consultazione referendaria.
   L'interpretazione  proposta  trova  conferma  nella  volonta'  del
legislatore regionale. Ed infatti, nella relazione illustrativa della
legge  regionale  n. 21  del  2002 si afferma testualmente: «La legge
sottoposta  a  referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla
maggioranza dei voti validi, mentre non e' previsto nessun quorum per
quanto riguarda gli elettori che partecipano al referendum cosi' come
avviene  per  tutte  le  leggi  di  carattere  costituzionale». (cfr.
resoconto M-284 della seduta del 17 ottobre 2002, pagg. 27-28).
   Poiche'  si  deve  ritenere  che  le  disposizioni  richiamate non
prevedevano  alcun  quorum per il referendum confermativo della legge
statutaria regionale in questione ne deriva che nel caso di specie il
presidente  della  regione  non  poteva promulgare la legge regionale
n. 1  del  2008,  avendo avuto, come si e' detto, il referendum esito
negativo essendo prevalsi i voti contrari all'approvazione (conferma)
della legge regionale.
   La  promulgazione  e' da ritenersi illegittima in quanto violativa
dell'art.  15,  comma  4  dello  statuto  di  autonomia della Regione
Sardegna.
   5.2.   -   E'   da  ritenersi  ugualmente  illegittimo  l'atto  di
promulgazione  della  l.r.  n. 1/2008 per contrasto alla disposizione
costituzionale  dell'art.  15, comma 3 dello statuto citato anche nel
caso  di  referendum  confermativo  dichiarato non valido per mancato
raggiungimento del quorum, come nel caso in esame.
   L'art.  15,  comma 4 dello statuto di autonomia, come si e' detto,
prevede che in caso di referendum confermativo di una legge regionale
statutaria «la legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi».
   Il referendum dichiarato non valido per mancanza del quorum non e'
previsto  da nessuna norma costituzionale quale ulteriore fattispecie
idonea  a  permettere  al  presidente  della regione di promulgare la
legge.
   E'  cio' per il semplice motivo che la legge statutaria sottoposta
validamente  a  referendum  confermativo,  una  volta  che  sia stata
dichiarata  non  valida  la  deliberazione  popolare,  non  e'  stata
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
   Se  la legge statutaria non e' stata approvata, ai sensi dell'art.
15,   comma  4  dello  statuto  regionale  citato,  non  puo'  essere
promulgata.
   Il  presidente  della  regione  non ha il potere di promulgare una
legge  che  non  sia  stata approvata per la semplice ragione che una
legge che non sia stata approvata e' del tutto inesistente.
   Se  cosi'  non  fosse  si  arriverebbe  all'assurdo di considerare
l'esito  negativo  del  referendum  e percio' invalido uguale al voto
valido approvativo della legge.
   Cio'  e'  tanto  vero  che  il  presidente  della  regione  non ha
utilizzato  le  formule  tassative  di  promulgazione  previste negli
artt.:
     4  (promulgazione  della  legge  in caso di mancata richiesta di
referendum);
     8  (promulgazione  della  legge  in  caso  di  dichiarazione  di
illegittimita' della richiesta di referendum);
     12  (promulgazione della legge in caso di esito favorevole della
legge),   della   legge  n. 21  del  2002  ma  ha  dato  atto,  della
dichiarazione  di  non  validita' del referendum, ed ha promulgato la
legge regionale in questione.
   Ha  cioe'  creato  un'altra  formula  di promulgazione della legge
regionale statutaria.
   Ma  come  si  e'  detto  la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21
stabilisce  un  sistema  compiuto  di  ipotesi di promulgazione delle
leggi  statutarie regionali che non lascia spazio ad altre ipotesi di
promulgazione,  come  quella  utilizzata  in cui il referendum si sia
svolto senza raggiungere il quorum.
   La  conseguenza  giuridica  della  invalidita' della consultazione
popolare,  in  un  referendum  confermativo  o approvativo, e' che la
legge statutaria sottoposta a referendum non e' stata approvata.
   Essa  non  poteva essere promulgata ai sensi dell'art. 15, comma 4
dello statuto di autonomia della Regione Sardegna.
                              P. Q. M.

   Chiede  che  codesta  ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non
spetta  al  Presidente della Regione Sardegna il potere di promulgare
la  legge  statutaria  regionale  n. 1  del  2008, e conseguentemente
annullare  l'atto  di  promulgazione di tale legge, per contrasto con
l'art.  15,  comma  4  dello  statuto speciale della Regione autonoma
della Sardegna, per le ragioni esposte nel presente ricorso.
     Roma, addi' 12 settembre 2008
        Il vice Avvocato generale dello Stato: Michele Dipace