DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2008, n. 91 

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   13 febbraio  1967,  n.  429,  in  materia  di  documenti
caratteristici  degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di
truppa della Guardia di finanza.
(GU n.120 del 23-5-2008)
 
 Vigente al: 7-6-2008  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5  novembre  1962,  n.  1695, recante: "Documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di  finanza", e, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il
modello  dei  documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali
compilarli,  i  periodi  di  tempo  e  gli  altri  casi  in cui vanno
compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione
degli  stessi,  nonche'  quant'altro  occorra  per l'esecuzione della
predetta  legge  sono  stabiliti,  per  la  Guardia di finanza, da un
apposito regolamento;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967,
n.    429,    e   successive   modificazioni,   recante:   "Documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa della Guardia di finanza";
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante:  "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  recante:  "Attuazione  dell'articolo  3 della legge 6
marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni,  recante:  "Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia
di  finanza,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78";
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni,  recante:  "Codice  in  materia di protezione dei dati
personali";
  Considerata la necessita' di razionalizzare e snellire le procedure
di  redazione  dei  documenti  caratteristici del personale del Corpo
della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi
termini  e  delle  autorita'  competenti alla revisione dei documenti
caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non
dirigenti;   Acquisito   il  parere  dell'Autorita'  garante  per  la
protezione  dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154,
comma  4,  del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in data 10
gennaio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza dell'11 febbraio
2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                   Emana il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n.
429, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 5 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque
ricorrano,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: "150
giorni" e: "40 giorni";
    b)  all'articolo  13 le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "40 giorni";
    c) all'articolo 17 e' soppresso il secondo comma;
    d)  all'articolo  19  la lettera b) del terzo comma e' sostituita
dalla seguente:
      "b)  essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende
in  linea  diretta  di servizio e revisionato da quella sovraordinata
posta  nella  stessa  linea  di  servizio.  Autorita' competente alla
compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto
o  capo  del  servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la
sua attivita'.";
    e) all'articolo 20 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque
ricorrano,  sono  sostituite,  rispettivamente  dalle  seguenti: "150
giorni" e: "40 giorni".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2008
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 14
maggio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 363