DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008, n. 122 

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso
del   personal   computer   nello  svolgimento  della  prova  scritta
dell'esame  di idoneita' professionale per l'accesso alla professione
di giornalista.
(GU n.164 del 15-7-2008)
 
 Vigente al: 30-7-2008  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3  febbraio  1963,  n. 69, sull'ordinamento della
professione di giornalista;
  Vista   la   legge   16  gennaio  2008,  n.  16,  recante  modifica
all'articolo  32  della  legge  3  febbraio 1963, n. 69. Introduzione
dell'uso   dell'elaboratore  elettronico  (personal  computer)  nello
svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneita' professionale
per l'accesso alla professione di giornalista;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n.  115,  recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
  Vista  la  legge  9  gennaio  2004, n. 4, recante: Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   44,   comma   1,   lettera   a),  le  parole:
"dattiloscritte  (da  60  battute  ciascuna)"  sono  sostituite dalle
seguenti: "di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri
compresi gli spazi";
    b)  all'articolo  44,  comma  1,  lettera c), secondo periodo, le
parole:  "una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute
ciascuna"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  45  righe  da  60
caratteri  ciascuna  per  un  totale  di 2.700 caratteri compresi gli
spazi";
    c) dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente:
  "Art.  44-bis.  - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di elaboratori elettronici (personal computer).
  1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e'
consentito  l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
nella  disponibilita'  dei  candidati,  o  eventualmente  forniti dal
Consiglio  nazionale  dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito
l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita'
dell'elaboratore  necessarie per l'effettuazione della prova, nonche'
a  qualunque  dispositivo  di  comunicazione  con  l'esterno e il cui
programma  di  videoscrittura,  fornito dalla commissione su supporto
informatico  privo  di  qualsiasi  altro  dato  al  fine di garantire
l'anonimato  dell'elaborato,  assicuri  uniformita' di carattere e di
spaziatura.
  2.  Le  modalita'  tecniche richieste per gli adempimenti di cui al
comma  1  sono  indicate  dal  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
giornalisti,   sentito   il   Ministero   della  giustizia  ai  sensi
dell'articolo  32,  quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16".
    d) all'articolo 46 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  I  candidati  che  intendono  sostenere  la  prova scritta
mediante  l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.";
    e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "I candidati" sono
inserite  le  seguenti:  ",  ove  non  si avvalgono della facolta' di
utilizzo  dell'elaboratore  elettronico  (personal  computer)  per lo
svolgimento della prova scritta,";
    2)  al  comma  6, secondo periodo, dopo la parola: "memorie" sono
aggiunte  le  seguenti: ", ad eccezione degli elaboratori elettronici
(personal computer) di cui all'articolo 44-bis;
    3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  "6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori  elettronici  (personal computer) la commissione consegna
al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il
programma   da   inserire   nell'elaboratore   elettronico  (personal
computer).  Il  sistema  operativo ad ogni avvio registra sulla penna
USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al fine
di  caricare  il  sistema  operativo nella memoria RAM, e di attivare
automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare
e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di
videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun
  elaborato  relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma
  1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche  tramite  un  incaricato,  controlla che nessun candidato abbia
riavviato   il   sistema   operativo   e  che  consulti  altre  fonti
documentali.
  6-quater.  In  caso  di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico   (personal  computer)  la  commissione  ne  fornisce  al
candidato  uno  di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'articolo  44-bis,  nel rispetto delle modalita' operative di cui
al  comma  7.  In  ogni  caso  non  e' concesso il recupero del tempo
trascorso dall'inizio della prova.".
    f) l'articolo 49, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  49  (Termine  della  prova  e  consegna  dei lavori). -1. Il
candidato,  compiuto  il  proprio  lavoro  lo  chiude,  senza apporvi
sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra
busta  contenente  un foglio nel quale avra' indicato il proprio nome
cognome e residenza.
  2.  In  caso  di  utilizzo  dell'elaboratore  elettronico (personal
computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a
ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul
comando  "concludi"  del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal
computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di
un  documento  di  riconoscimento.  Un  incaricato  della Commissione
identifica  il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti
con  la  chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa
utilizzando  il  supporto  cartaceo  di cui all'articolo 48, comma 6,
primo  periodo.  Terminata  la procedura di stampa dell'elaborato, lo
stesso  viene  riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto  della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le
disposizioni di cui al primo comma.
  3.  Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile
ad  una  irregolare  sostituzione  della  penna  USB, la stessa viene
consegnata  dal  candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente
al   CD,  sigillata  e  siglata  dal  Presidente  della  Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai
sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
  4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei componenti della commissione,
il  quale  appone  sulla  busta  esterna  e  sui margini incollati la
propria sottoscrizione.
  5.  Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario,
previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi sigillati con cera lacca
e  firmati  all'esterno  da  due  componenti  della commissione e dal
segretario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 giugno 2008

                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
 Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147