Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalita' e istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie»).(GU n.20 del 17-5-2008)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalita' e istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie») e' sostituito dal seguente: «2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con: a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalita' organizzata ed assegnati ai comuni; b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta; c) riconoscimento delle priorita', nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 febbraio 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)