Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto2008, n. 9 - Approvazione.(GU n.18 del 9-5-2009)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21); Visto in particolare l'art. 9, commi 5 e 9, dove si prevede che l'amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di poverta' e disagio sociale nel territorio regionale con il sostegno agli interventi attuati dai comuni mediante l'istituzione del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale»; Visto inoltre che il comma 8 del succitato art. 9 prevede che le disponibilita' del Fondo sono assegnate ai comuni secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1851 con la quale sono stati approvati in via preliminare i criteri di assegnazione delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale» agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni; Vista la deliberazione 22 settembre 2008, n. 12, con la quale la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali) e successive modificazioni, ha espresso parere favorevole sui criteri di assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle disponibilita' del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale», come approvati in via preliminare con deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1851; Visto il verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 25 settembre 2008, dal quale risulta che, esaminata la deliberazione giuntale 18 settembre 2008, n. 1851, sulla medesima, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), tale organo ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1976 con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del ''Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale'' previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9. Art. 1. Criteri di assegnazione delle risorse 1. Le risorse disponibili del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 9/2008 sono assegnate agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo i seguenti criteri: a) il 43% sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; b) il 25% sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale; c) il 20% sulla base dei minori presenti in ogni ambito distrettuale; d) il 7% sulla base della dispersione territoriale e del numero di comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito distrettuale; e) il 5% sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale. Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo