REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 271 

  Regolamento  per  l'assegnazione  agli  enti  gestori  del Servizio
sociale  dei  comuni  delle  risorse  del  «Fondo per il contrasto ai
fenomeni  di  poverta' e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma
9, della legge regionale 14 agosto2008, n. 9 - Approvazione.
(GU n.18 del 9-5-2009)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista  la  legge  regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del
bilancio  2008  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);
   Visto  in  particolare  l'art. 9, commi 5 e 9, dove si prevede che
l'amministrazione  regionale  concorre  a perseguire il contrasto dei
fenomeni  di  poverta' e disagio sociale nel territorio regionale con
il sostegno agli interventi attuati dai comuni mediante l'istituzione
del  «Fondo  per  il  contrasto  ai  fenomeni  di  poverta' e disagio
sociale»;
   Visto  inoltre  che il comma 8 del succitato art. 9 prevede che le
disponibilita'  del  Fondo  sono  assegnate ai comuni secondo criteri
fissati con deliberazione della Giunta regionale;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008,
n.  1851  con  la  quale  sono  stati  approvati in via preliminare i
criteri  di assegnazione delle risorse del «Fondo per il contrasto ai
fenomeni  di  poverta'  e  disagio  sociale»  agli  enti  gestori del
Servizio sociale dei comuni;
   Vista  la  deliberazione 22 settembre 2008, n. 12, con la quale la
Conferenza  permanente  per  la  programmazione  sanitaria, sociale e
sociosanitaria  regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d),
della  legge  regionale  9  marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in
attuazione  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato  dal  decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229 e altre
disposizioni  in materia di sanita' e politiche sociali) e successive
modificazioni,   ha   espresso   parere  favorevole  sui  criteri  di
assegnazione  agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle
disponibilita'  del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e
disagio sociale», come approvati in via preliminare con deliberazione
della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1851;
   Visto il verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali
del   25   settembre  2008,  dal  quale  risulta  che,  esaminata  la
deliberazione giuntale 18 settembre 2008, n. 1851, sulla medesima, ai
sensi  dell'art.  34,  comma  2,  lettera b), della legge regionale 9
gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione
-  autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia  Giulia),  tale  organo  ha
espresso parere favorevole;
   Visto  l'art.  30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso) che prevede che i criteri e le modalita' ai quali
l'amministrazione  regionale  deve  attenersi  per  la concessione di
incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia'
previsti dalla legge;
   Vista  la  deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2008, n.
1976   con   la  quale  e'  stato  approvato  in  via  definitiva  il
«Regolamento  per  l'assegnazione  agli  enti  gestori  del  Servizio
sociale  dei  comuni  delle  risorse  del  «Fondo per il contrasto ai
fenomeni  di  poverta' e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma
9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

   1. E' emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori
del  Servizio  sociale  dei  comuni  delle risorse del ''Fondo per il
contrasto  ai  fenomeni  di  poverta'  e  disagio  sociale'' previsto
dall'art.  9,  comma  9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Regolamento per l'assegnazione agli enti gestori del Servizio sociale
   dei  comuni  delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni
   di  poverta'  e  disagio  sociale»  previsto dall'art. 9, comma 9,
   della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
                               Art. 1.

                Criteri di assegnazione delle risorse

   1.  Le risorse disponibili del «Fondo per il contrasto ai fenomeni
di  poverta'  e disagio sociale» previsto dall'art. 9, comma 9, della
legge  regionale 9/2008 sono assegnate agli enti gestori del Servizio
sociale dei comuni secondo i seguenti criteri:
    a)  il  43% sulla base della popolazione residente in ogni ambito
distrettuale;
    b)  il  25% sulla base della popolazione anziana presente in ogni
ambito distrettuale;
    c)  il  20%  sulla  base  dei  minori  presenti  in  ogni  ambito
distrettuale;
    d)  il  7% sulla base della dispersione territoriale e del numero
di comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito
distrettuale;
    e) il 5% sulla base della popolazione straniera residente in ogni
ambito distrettuale.
                               Art. 2.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della   sua  pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                     Visto, il Presidente: Tondo