REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2008, n. 274 

  Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di
caccia  in  esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge
regionale  6  marzo  2008,  n.  6 (Disposizioni per la programmazione
faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). Approvazione.
(GU n.18 del 9-5-2009)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista   la   legge   11   febbraio  1992,  n.  157,  e  successive
modificazioni   «Norme   per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»;
   Vista  la  legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la
programmazione    faunistica   e   per   l'esercizio   dell'attivita'
venatoria»;
   Visto  in  particolare  l'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  della
sopraccitata  legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale la Regione
adotta criteri generali per il rilascio di permessi annuali di caccia
per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
   Visto  il  combinato  disposto dell'art. 15, comma 2, lettera g) e
dell'art.  33,  comma 1, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del
quale  l'associazione  della  Riserva  di  caccia  puo'  rilasciare i
permessi  di  caccia  a  cacciatori  non  associati  nel rispetto dei
criteri  individuati  dalle  medesime  norme  nonche' degli ulteriori
criteri individuati dalla Regione;
   Visto l'art. 39, comma 1, lettera g), che prevede l'adozione di un
regolamento  regionale  recante  criteri per il rilascio dei permessi
annuali di caccia;
   Visto   il   regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto lo Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008,
n. 1973;
                              Decreta:

   1.  E' emanato il «Regolamento recante criteri per il rilascio dei
permessi  annuali  di  caccia  in  esecuzione  dell'art. 39, comma 1,
lettera  g),  della  legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni
per  la  programmazione  faunistica  e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Regolamento  recante  criteri per il rilascio dei permessi annuali di
   caccia  in  esecuzione  dell'art.  39,  comma 1, lettera g), della
   legge   regionale   6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
   programmazione   faunistica   e   per  l'esercizio  dell'attivita'
   venatoria).
                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  lI  presente  regolamento disciplina i criteri per il rilascio
del  permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'art. 39, comma 1,
lettera  g),  della  legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni
per  la  programmazione  faunistica  e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria).
                               Art. 2.

                     Permesso annuale di caccia

   1.   Il   permesso   annuale   di   caccia   consente  l'esercizio
dell'attivita'  venatoria  sul territorio di una Riserva di caccia ai
cacciatori  individuati  dall'art.  3  ed e' rilasciato dal Direttore
dell'associazione  della  Riserva di caccia, di seguito denominato il
Direttore, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33, comma 1, della
legge  regionale  n.  6/2008 e con le modalita' previste dal presente
regolamento.
                               Art. 3.

       Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia

   1.  Il  permesso  annuale  di caccia e' rilasciato a cacciatori in
possesso dei seguenti requisiti:
    a)  non essere soci di associazioni delle Riserve di caccia della
regione;
    b)  non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico
venatoria  della  regione  in  qualita'  di  legali  rappresentanti o
conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda o di titolari
di permessi annuali di caccia;
    c)  non  essere  concessionari o consonziati di riserve di caccia
private della regione.
   2.  Il permesso annuale di caccia e' rilasciato dando priorita' ai
cacciatori residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
   3.  Il  permesso  annuale  di  caccia  ha  validita' per un'annata
venatoria.
   4.  Ogni  cacciatore  puo'  essere titolare, nel corso dell'annata
venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora
ottenga  contestualmente  piu'  permessi  per  esercitare l'attivita'
venatoria in piu' Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione
dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare.
   5. Il  Direttore  puo' rilasciare permessi annuali di caccia anche
per  un  periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano
disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi:
    a) rinuncia alla titolarita' del permesso annuale di caccia;
    b)  revoca  del permesso annuale di caccia ai sensi dell'articolo
6;
    c)  decessi,  dimissioni  ed  esclusioni  dall'associazione della
Riserva   di  caccia,  qualora  siano  esaurite  le  graduatorie  per
l'ammissione  e  il  trasferimento  dei  cacciatori  alle  Riserve di
caccia.
                               Art. 4.

                    Procedimento per il rilascio
                   del permesso annuale di caccia

   1.  Fatti  salvi i limiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge
regionale n. 6/2008, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora
posti   disponibili  l'assemblea  dei  soci  dell'associazione  della
Riserva  di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi
annuali per ciascuna annata venatoria.
   2.  La  domanda  di  rilascio  del  permesso  annuale di caccia e'
presentata al Direttore nel corso dell'annata venatoria.
   3.  Qualora  l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole
al  rilascio  dei  permessi  annuali,  il  Direttore,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  di  cui all'art. 3, comma 1, rilascia il
permesso   annuale   di   caccia,  conformemente  al  modulo  di  cui
all'allegato  A  del  presente regolamento, entro trenta giorni dalla
richiesta.
   4.   Ogni   permesso   annuale  di  caccia  rilasciato  nel  corso
dell'annata venatoria e' numerato progressivamente.
   5. Il   Direttore,   contestualmente  al  rilascio  del  permesso,
provvede  ad  annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia
di  fruizione  venatoria  con la dicitura «permesso annuale di caccia
nella  Riserva  di caccia di …». Tale annotazione e' riportata
anche nelle note del tesserino regionale di caccia.
   6.  Entro  dieci  giorni  dal  rilascio del permesso, il Direttore
trasmette  alla  struttura  regionale competente in materia di tutela
degli  ambienti  naturali e della fauna copia del permesso annuale di
caccia.
   7.  Il titolare del permesso annuale di caccia ritira il tesserino
regionale  di  caccia  di  tipologia «altro» presso la provincia e lo
restituisce   al   Direttore,   che   provvede  alla  verifica  degli
abbattimenti.
                               Art. 5.

                         Fruizione venatoria

   1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attivita'
venatoria  con  le  modalita'  previste  dalla  disciplina  statale e
regionale,   dalle  disposizioni  statutarie  e  dal  regolamento  di
fruizione  venatoria della Riserva di caccia di cui all'art. 16 della
legge regionale n. 6/2008.
   2.  Il  regolamento  di  fruizione venatoria disciplina i seguenti
aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia:
    a)  il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e
nella stagione venatoria;
    b)  la  destinazione  delle  spoglie  degli  animali abbattuti in
caccia di selezione;
    c)  eventuali  ulteriori  modalita'  dell'esercizio venatorio dei
titolari dei permessi annuali di caccia.
   3.  Il titolare di permesso annuale non puo' effettuare gli inviti
ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/ 2008.
                               Art. 6.

                               Revoca

   1.  Il  permesso  annuale  di caccia e' revocato dal Direttore nei
seguenti casi:
    a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 1;
    b)  per  ragioni  connesse alla tutela della fauna nel territorio
assegnato alla Riserva di caccia;
    c)  per violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1,
accertate dagli organi competenti.
   2.  Il  Direttore  comunica alla struttura regionale competente in
materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna la revoca del
permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima.
                               Art. 7.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della   sua  pubblicazione nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                     Visto, il Presidente: Tondo

   (Omissis).