Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). Approvazione.(GU n.18 del 9-5-2009)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria»; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, lettera e), della sopraccitata legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per il rilascio di permessi annuali di caccia per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati; Visto il combinato disposto dell'art. 15, comma 2, lettera g) e dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale l'associazione della Riserva di caccia puo' rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati nel rispetto dei criteri individuati dalle medesime norme nonche' degli ulteriori criteri individuati dalla Regione; Visto l'art. 39, comma 1, lettera g), che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1973; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). Art. 1. Finalita' 1. lI presente regolamento disciplina i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). Art. 2. Permesso annuale di caccia 1. Il permesso annuale di caccia consente l'esercizio dell'attivita' venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall'art. 3 ed e' rilasciato dal Direttore dell'associazione della Riserva di caccia, di seguito denominato il Direttore, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 e con le modalita' previste dal presente regolamento. Art. 3. Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia 1. Il permesso annuale di caccia e' rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere soci di associazioni delle Riserve di caccia della regione; b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della regione in qualita' di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda o di titolari di permessi annuali di caccia; c) non essere concessionari o consonziati di riserve di caccia private della regione. 2. Il permesso annuale di caccia e' rilasciato dando priorita' ai cacciatori residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 3. Il permesso annuale di caccia ha validita' per un'annata venatoria. 4. Ogni cacciatore puo' essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente piu' permessi per esercitare l'attivita' venatoria in piu' Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare. 5. Il Direttore puo' rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi: a) rinuncia alla titolarita' del permesso annuale di caccia; b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'articolo 6; c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia. Art. 4. Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia 1. Fatti salvi i limiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili l'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria. 2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia e' presentata al Direttore nel corso dell'annata venatoria. 3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all'allegato A del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nel corso dell'annata venatoria e' numerato progressivamente. 5. Il Direttore, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura «permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di …». Tale annotazione e' riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia. 6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore trasmette alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna copia del permesso annuale di caccia. 7. Il titolare del permesso annuale di caccia ritira il tesserino regionale di caccia di tipologia «altro» presso la provincia e lo restituisce al Direttore, che provvede alla verifica degli abbattimenti. Art. 5. Fruizione venatoria 1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attivita' venatoria con le modalita' previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2008. 2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia: a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria; b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione; c) eventuali ulteriori modalita' dell'esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia. 3. Il titolare di permesso annuale non puo' effettuare gli inviti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/ 2008. Art. 6. Revoca 1. Il permesso annuale di caccia e' revocato dal Direttore nei seguenti casi: a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 1; b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia; c) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, accertate dagli organi competenti. 2. Il Direttore comunica alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo (Omissis).