Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.18 del 9-5-2009)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008) IL PRESIDENTE Premesso che art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali; Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata»; Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0214/Pres, con il quale e' stata approvata la modifica dell'art. 7, comma 2, lettera h), del regolamento sopra citato; Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0290/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0124/Pres./2004; Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 039/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0124/Pres./2004; Atteso che l'art. 9, commi da 30 a 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010), ha introdotto, con riferimento al sostegno all'acquisizione della prima casa in proprieta', norme piu' favorevoli per i titolari delle domande di agevolazione sia relativamente alle pratiche con rapporto contributivo in corso, sia relativamente alle domande che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima; Visto in particolare il comma 35 del citato art. 9 della legge regionale n. 9/2008, che dispone il recepimento in sede regolamentare delle disposizioni di cui ai commi da 32, 33 e 34 anche per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale medesima; Ritenuto altresi' di apportare ulteriori modifiche finalizzate anche alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione della normativa; Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; Vista la deliberazione 11 settembre 2008, n. 1807 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 10 del 24 settembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione 11 settembre 2008, n. 1807; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2013 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»; Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente l'edilizia agevolata; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole «al momento della concessione del contributo» sono sostituite dalle parole «al momento della determinazione del contributo». Art. 2. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «al nucleo familiare definito all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «al nucleo familiare definito all'art. 9 esistente alla data di presentazione della domanda». 2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, le parole «al nucleo familiare definito all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «al nucleo familiare definito all'art. 9 esistente alla data di presentazione della domanda». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente: «5-bis. In caso di domanda presentata con riferimento ad un nucleo familiare di cui all'art. 9 nel quale sia intervenuta la nascita di uno o piu' figli antecedentemente alla data della domanda, il requisito di cui al comma 1, lettera d), puo' essere accertato sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda, anche se riferito alla composizione familiare antecedente la nascita, purche' sia comprovato con successiva documentazione che la nascita non ha comportato, alla data della domanda, variazioni all'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare esistente alla data della domanda.». Art. 3. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente: «4-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 4-bis, la titolarita' della domanda puo' essere regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la determinazione del contributo, su presentazione dell'apposita documentazione di regolarizzazione della titolarita'. La verifica dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare previsto dall'art. 9 alla data di presentazione della domanda.». 2. Al comma 6 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli artt. 24 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4-ter e agli artt. 24 e 25». Art. 4. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppressa. Art. 5. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' inserita la seguente lettera: «c) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilita' o l'agibilita' dell'immobile.». Art. 6. Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004 1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole «duecentosettanta giorni.». Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Tondo