REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2008, n. 284 

  Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione  dell'art. 4 della legge
regionale  7  marzo  2003,  n.  6,  concernente  le  agevolazioni per
l'edilizia  convenzionata,  emanato  con decreto del Presidente della
Regione  13  aprile  2004,  n.  0121/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni.
(GU n.18 del 9-5-2009)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Premesso  che  l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -
«Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica»  -  individua  quali  interventi  di edilizia
convenzionata  quelli  diretti  alla  costruzione,  all'acquisto o al
recupero  di  abitazioni  da  destinare  alla vendita, assegnazione o
locazione  a  favore della generalita' dei cittadini, posti in essere
da  ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni
previsti  da  leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione
europea   o  di  altri  organismi  internazionali,  nonche'  di  enti
pubblici, regolati da apposite convenzioni con i Comuni;
   Visto  il  proprio  decreto  13  aprile 2004, n. 0121/Pres, con il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento di esecuzione dell'art. 4
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni
per l'edilizia convenzionata»;
   Visto  il  proprio  decreto  28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il
quale  e'  stata  approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera
h), del regolamento sopra citato;
   Visto  il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il
quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con
proprio decreto n. 0121/Pres./2004;
   Visto  il  proprio  decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il
quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato
con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;
   Atteso  che  l'art.  9, commi da 30 a 32, della legge regionale 14
agosto  2008,  n.  9  (Assestamento  del bilancio 2008 e del bilancio
pluriennale  per gli anni 2008 - 2010, ha introdotto, con riferimento
al  sostegno  all'acquisizione  della prima casa in proprieta', norme
piu'  favorevoli  per  i  titolari  delle domande di agevolazione sia
relativamente  alle  pratiche con rapporto contributivo in corso, sia
relativamente  alle  domande  che  saranno presentate successivamente
all'entrata in vigore della legge di assestamento medesima;
   Visto  in  particolare  il  comma 35 del citato art. 9 della legge
regionale   n.   9/2008,   che   dispone   il   recepimento  in  sede
regolamentare, tra l'altro, delle disposizioni di cui al citato comma
32  anche  per  le  domande presentate dopo l'entrata in vigore della
legge regionale medesima;
   Visto  l'art.  12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale  stabilisce  che  i  regolamenti  sono  approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
   Vista la deliberazione 11 settembre 2008, n. 1806, con la quale la
Giunta  regionale  ha  approvato  in  via  preliminare il regolamento
recante  «Modifiche  al  regolamento  di esecuzione dell'art. 4 della
legge  regionale  7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per
l'edilizia  convenzionata,  emanato  con decreto del Presidente della
Regione  13  aprile  2004,  n.  0121/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni»  e  ne  ha  disposto  la  contestuale trasmissione alla
Commissione consiliare competente;
   Preso  atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n.  6/2003,  la  IV Commissione consiliare, nella seduta n. 10 del 24
settembre  2008,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo al testo
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n.
2014  con  la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva
le  «Modifiche  al  regolamento di esecuzione dell'art. 4 delle legge
regionale  7  marzo  2003,  n.  6  concernente  le  agevolazioni  per
l'edilizia  convenzionata  emanato  con  decreto del Presidente della
Regione  13  aprile  2004,  n.  0121/Pres,  e successive modifiche ed
integrazioni»;
   Ritenuto  pertanto  di  adottare  le  modifiche  al  sopra  citato
regolamento concernente l'edilizia convenzionata;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

   1.  Sono  approvate  le  «Modifiche  al  regolamento di esecuzione
dell'art.  4  delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le
agevolazioni  per  l'edilizia  convenzionata  emanato con decreto del
Presidente  della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive
modifiche  ed  integrazioni»  di  cui  all'allegato  «A»  quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel  Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione  dell'art.  4  della legge
   regionale  7  marzo  2003,  n.  6, concernente le agevolazioni per
   l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della
   Regione  13  aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed
   integrazioni.
                               Art. 1.

                  Modifiche all'art. 41 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004

   1.  Al  comma  1  dell'art.  41  del  decreto del Presidente della
Regione  13  aprile  2004,  n.  0121/Pres. (Regolamento di esecuzione
dell'art.  4  della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le
agevolazioni per l'edilizia convenzionata), e successive modifiche ed
integrazioni, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole
«duecentosettanta giorni.».
                               Art. 2.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione nel   Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                     Visto, Il Presidente: Tondo