REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2008, n. 296 

  Regolamento  recante  modalita' per l'applicazione del contrassegno
inamovibile  in  esecuzione  dell'art. 6-bis della legge regionale 17
luglio  1996,  n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi
di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative
in materia venatoria e di pesca di mestiere). Approvazione.
(GU n.18 del 9-5-2009)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 5 novembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista   la   legge   11   febbraio  1992,  n.  157,  e  successive
modificazioni   (Norme   per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
   Vista  la  legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare, l'art. 45 che, dopo l'art. 6 della legge regionale
n.  17  luglio  1996,  n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e
periodi  di  attivita'  venatoria  ed ulteriori norme modificative ed
integrative   in  materia  venatoria  e  di  pesca  di  mestiere)  ha
introdotto  l'art.  6-bis  che  prevede  l'adozione di un regolamento
regionale  recante  modalita'  per  l'applicazione  del  contrassegno
inamovibile per la caccia agli ungulati;
   Richiamato  il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali», emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto lo Statuto di autonomia;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n.
2056;
                              Decreta:

   1. E' emanato il «Regolamento recante modalita' per l'applicazione
del  contrassegno  inamovibile  in  esecuzione  dell'art. 6-bis della
legge  regionale  17  luglio  1996, n. 24 (Norme in materia di specie
cacciabili  e  periodi  di  attivita'  venatoria  ed  ulteriori norme
modificative  ed  integrative  in  materia  venatoria  e  di pesca di
mestiere)»,  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO

Regolamento  recante  modalita'  per  l'applicazione del contrassegno
   inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17
   luglio  1996,  n.  24  (Norme  in  materia  di specie cacciabili e
   periodi  di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed
   integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).
                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.   Il   presente   regolamento   disciplina   le  modalita'  per
l'applicazione  del contrassegno inamovibile ai sensi dell'art. 6-bis
della  legge  regionale  17  luglio  1996, n. 24 (Norme in materia di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative  ed  integrative  in  materia  venatoria  e  di pesca di
mestiere).
                               Art. 2.

        Caratteristiche tecniche del contrassegno inamovibile

   1.    Il    contrassegno    inamovibile   presenta   le   seguenti
caratteristiche:
    a)   il   materiale  e'  plastico  o  metallico  e  comunque  non
deteriorabile;
    b) il meccanismo di chiusura e' irreversibile;
    c) indica il codice identificativo della riserva di caccia;
    d)  la  numerazione  e'  progressiva ed indelebile ed e' indicato
l'anno di emissione;
    e) su un lato sono presenti 12 linguette asportabili indicanti il
numero  dei  mesi  e sull'altro 31 linguette asportabili indicanti il
numero dei giorni del mese;
    f)   dispone   di  un  talloncino  asportabile  con  copia  della
numerazione complessiva e anno di emissione.
                               Art. 3.

                Gestione dei contrassegni inamovibili

   1.   Le  riserve  di  caccia  e  le  aziende  faunistico-venatorie
trasmettono alla struttura regionale competente in materia faunistica
e  venatoria  l'elenco  dei  contrassegni  inamovibili disponibili e,
successivamente,  consegnano i contrassegni inamovibili ai cacciatori
che  esercitano  l'attivita'  venatoria agli ungulati nell'ambito del
territorio assegnato.
   2.  Al  momento  della  consegna  sono trascritte nel registro dei
contrassegni  inamovibili  per  la  caccia agli ungulati, conforme al
modello di cui all'allegato A, le seguenti informazioni:
    a) il numero progressivo di ogni contrassegno;
    b) il nominativo e la firma del cacciatore assegnatario;
    c) la data di consegna al cacciatore;
    d) la data di utilizzo;
    e) la data di consegna dei contrassegni inutilizzati.
   3.  Il  contrassegno  e'  utilizzabile  esclusivamente nell'ambito
territoriale    della    Riserva    di    caccia    o    dell'azienda
faunistico-venatoria che lo ha rilasciato.
   4.  Le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie inviano
al  distretto  venatorio  copia  del  registro  contestualmente  alla
relazione  consuntiva  annuale  di gestione faunistica e venatoria di
cui  all'art.  15,  comma  2,  lettera  c),  della legge regionale n.
6/2008, quale parte integrante della medesima.
   5.  Il  talloncino  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera f), e'
rimosso  al  momento  della  verifica  dell'abbattimento  a  cura del
personale addetto a tale operazione, previa compilazione del registro
degli  abbattimenti.  Il  talloncino e' conservato e reso disponibile
dalle  Riserve  di  caccia  e dalle aziende faunistico-venatorie fino
alla mostra dei trofei dei capi ungulati di cui all'art. 18, comma 1,
lettera g), della legge regionale n. 6/2008.
                               Art. 4.

                        Uso del contrassegno

   1. Il contrassegno inamovibile e' strettamente personale.
   2.  Il  cacciatore,  per esercitare la caccia agli ungulati, porta
con se' i contrassegni inamovibili consegnati dalla riserva di caccia
o  dall'azienda  faunistico-venatoria  nel  rispetto  degli eventuali
limiti quantitativi dei carnieri individuali previsti dal regolamento
di  fruizione  venatoria  di cui all'art. 16 della legge regionale n.
6/2008.
   3. Il contrassegno inamovibile puo' essere sostituito nei seguenti
casi:
    a)  smarrimento  o  furto,  qualora il cacciatore provveda a dare
tempestiva comunicazione scritta alla riserva di caccia o all'azienda
faunistico-venatoria,   allegando   copia  della  denuncia  inoltrata
all'autorita' competente;
    b)  qualora  il  contrassegno sia reso inutilizzabile per errore,
purche'  il  cacciatore  provveda  a  dare  tempestiva  comunicazione
scritta  alla  riserva  di caccia o all'azienda faunistico-venatoria,
specificandone dettagliatamente le circostanze.
   4.  I  contrassegni inamovibili sono restituiti, integri e aperti,
alla   riserva  di  caccia  o  all'azienda  faunistico-venatoria  nei
seguenti casi:
    a)  al  termine  della stagione venatoria, qualora non utilizzati
dal cacciatore;
    b) a seguito di trasferimento o di decadenza dall'ammissione alla
riserva di caccia del cacciatore;
    c)  a  seguito  di sospensione o revoca della licenza di porto di
fucile per uso di caccia;
    d)  a  seguito di ritiro o sospensione del tesserino regionale di
caccia.
                               Art. 5.

                      Modalita' di applicazione

   1.  Il  contrassegno  e' applicato su tutti gli ungulati abbattuti
durante   l'esercizio   dell'attivita'  venatoria  con  le  modalita'
previste dal comma 2.
   2. Il cacciatore, prima di spostare il capo abbattuto dal luogo di
abbattimento  e  prima  di  procedere  all'eviscerazione, effettua le
prescritte  annotazioni  sul tesserino regionale di caccia e provvede
ad applicare il contrassegno inamovibile con le seguenti modalita':
    a) asporta dal contrassegno la linguetta corrispondente al mese e
al giorno dell'abbattimento;
    b)  applica il contrassegno infilandolo ad un arto posteriore tra
il  tendine  e l'osso, verificando la perfetta chiusura dello stesso.
Per  le  specie  cervo  e  cinghiale,  per  il cui trasporto si rende
necessario  il  sezionamento dell'ungulato abbattuto, il contrassegno
e' applicato attorno ad un'emimandibola.
                               Art. 6.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                     Visto, il Presidente: Tondo

   (Omissis).