Regolamento recante modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere). Approvazione.(GU n.18 del 9-5-2009)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 45 che, dopo l'art. 6 della legge regionale n. 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) ha introdotto l'art. 6-bis che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile per la caccia agli ungulati; Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali», emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2056; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO Regolamento recante modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per l'applicazione del contrassegno inamovibile ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere). Art. 2. Caratteristiche tecniche del contrassegno inamovibile 1. Il contrassegno inamovibile presenta le seguenti caratteristiche: a) il materiale e' plastico o metallico e comunque non deteriorabile; b) il meccanismo di chiusura e' irreversibile; c) indica il codice identificativo della riserva di caccia; d) la numerazione e' progressiva ed indelebile ed e' indicato l'anno di emissione; e) su un lato sono presenti 12 linguette asportabili indicanti il numero dei mesi e sull'altro 31 linguette asportabili indicanti il numero dei giorni del mese; f) dispone di un talloncino asportabile con copia della numerazione complessiva e anno di emissione. Art. 3. Gestione dei contrassegni inamovibili 1. Le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie trasmettono alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria l'elenco dei contrassegni inamovibili disponibili e, successivamente, consegnano i contrassegni inamovibili ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria agli ungulati nell'ambito del territorio assegnato. 2. Al momento della consegna sono trascritte nel registro dei contrassegni inamovibili per la caccia agli ungulati, conforme al modello di cui all'allegato A, le seguenti informazioni: a) il numero progressivo di ogni contrassegno; b) il nominativo e la firma del cacciatore assegnatario; c) la data di consegna al cacciatore; d) la data di utilizzo; e) la data di consegna dei contrassegni inutilizzati. 3. Il contrassegno e' utilizzabile esclusivamente nell'ambito territoriale della Riserva di caccia o dell'azienda faunistico-venatoria che lo ha rilasciato. 4. Le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie inviano al distretto venatorio copia del registro contestualmente alla relazione consuntiva annuale di gestione faunistica e venatoria di cui all'art. 15, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 6/2008, quale parte integrante della medesima. 5. Il talloncino di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), e' rimosso al momento della verifica dell'abbattimento a cura del personale addetto a tale operazione, previa compilazione del registro degli abbattimenti. Il talloncino e' conservato e reso disponibile dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie fino alla mostra dei trofei dei capi ungulati di cui all'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 6/2008. Art. 4. Uso del contrassegno 1. Il contrassegno inamovibile e' strettamente personale. 2. Il cacciatore, per esercitare la caccia agli ungulati, porta con se' i contrassegni inamovibili consegnati dalla riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria nel rispetto degli eventuali limiti quantitativi dei carnieri individuali previsti dal regolamento di fruizione venatoria di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2008. 3. Il contrassegno inamovibile puo' essere sostituito nei seguenti casi: a) smarrimento o furto, qualora il cacciatore provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria, allegando copia della denuncia inoltrata all'autorita' competente; b) qualora il contrassegno sia reso inutilizzabile per errore, purche' il cacciatore provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria, specificandone dettagliatamente le circostanze. 4. I contrassegni inamovibili sono restituiti, integri e aperti, alla riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria nei seguenti casi: a) al termine della stagione venatoria, qualora non utilizzati dal cacciatore; b) a seguito di trasferimento o di decadenza dall'ammissione alla riserva di caccia del cacciatore; c) a seguito di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia; d) a seguito di ritiro o sospensione del tesserino regionale di caccia. Art. 5. Modalita' di applicazione 1. Il contrassegno e' applicato su tutti gli ungulati abbattuti durante l'esercizio dell'attivita' venatoria con le modalita' previste dal comma 2. 2. Il cacciatore, prima di spostare il capo abbattuto dal luogo di abbattimento e prima di procedere all'eviscerazione, effettua le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di caccia e provvede ad applicare il contrassegno inamovibile con le seguenti modalita': a) asporta dal contrassegno la linguetta corrispondente al mese e al giorno dell'abbattimento; b) applica il contrassegno infilandolo ad un arto posteriore tra il tendine e l'osso, verificando la perfetta chiusura dello stesso. Per le specie cervo e cinghiale, per il cui trasporto si rende necessario il sezionamento dell'ungulato abbattuto, il contrassegno e' applicato attorno ad un'emimandibola. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo (Omissis).