REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 33 

  Modifica  della  legge  regionale  9  agosto  2004,  n. 13 (Proroga
termine  art.  6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio
1999,   n.  20,  relativo  all'adeguamento  dei  presidi  sanitari  e
socio-sanitari  gia'  autorizzati  al  funzionamento  alla data del 2
settembre 1999).
(GU n.19 del 16-5-2009)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Liguria n. 13
                        dell'8 ottobre 2008)
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13

   1.  Alla  lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale
n.  13/2004, il termine «30 settembre 2008» e' sostituito dal termine
«31 dicembre 2009».
   2. Il termine «31 dicembre 2009», di cui al comma 1, e' sostituito
dal  termine  «31  dicembre  2012»  per  le  strutture interessate da
modifiche   legislative   intervenute   nel  corso  del  procedimento
autorizzativo per l'adeguamento ai requisiti.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 7 ottobre 2008
                              BURLANDO
   (Omissis).