N. 6 ORDINANZA 12 - 16 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento  civile  -  Giudizio  di  opposizione  all'esecuzione  -
  Inappellabilita'  della  sentenza  pronunciata  in  primo  grado  -
  Denunciata violazione dei principi  di  eguaglianza  e  del  giusto
  processo, nonche' del diritto di difesa  -  Questione  identica  ad
  altra gia' dichiarata inammissibile  -  Mancata  prospettazione  di
  nuovi motivi di  censura,  diversi  da  quelli  gia'  scrutinati  -
  Sussistenza  delle  medesime  lacune  argomentative  in  precedenza
  riscontrate - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Cod.  proc.  civ.,  art.  616,  ultimo  periodo,  come   sostituito
  dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  616,  ultimo
periodo, del codice di procedura civile (come sostituito dall'art. 14
della legge 24 febbraio  2006,  n.  52  -  Riforma  delle  esecuzioni
mobiliari), promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Caltanissetta  nel
procedimento civile vertente fra G. V. A. e A. S., con ordinanza  del
14 gennaio 2008 iscritta al n. 213  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Francesco Amirante. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel corso di un
giudizio di appello avverso una sentenza di  rigetto  di  opposizione
all'esecuzione, pubblicata il 6 luglio 2007, contro  un  pignoramento
presso terzi, ha  sollevato,  con  ordinanza  del  14  gennaio  2008,
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli  artt.
3,  primo  comma,  24  e  111,  secondo  comma,  della  Costituzione,
dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura  civile  (come
sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - Riforma
delle  esecuzioni  mobiliari),  nella  parte  in  cui  ha   soppresso
l'appellabilta'   della   sentenza   che   definisce    l'opposizione
all'esecuzione; 
        che per la  Corte  remittente  da  tale  soppressione  deriva
l'inammissibilita' del gravame e dell'inibitoria con  esso  proposta,
pur sussistendo il fumus boni iuris; 
        che, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,
il  giudice  a  quo  afferma   di   fare   proprie   le   motivazioni
dell'ordinanza di rimessione, integralmente trascritta, con la  quale
la Corte  d'appello  di  Salerno  ha  sollevato  identica  questione,
sottolineando come, con la soppressione di un grado  di  giudizio  di
merito e l'equiparazione delle opposizioni  all'esecuzione  a  quelle
agli  atti  esecutivi  nonostante  la   ontologica   diversita'   dei
presupposti e degli  oggetti  rispettivamente  delle  prime  e  delle
seconde, risulti limitata la tutela del debitore; 
        che  il  remittente  osserva,  in  particolare,   come,   con
l'inclusione tra i titoli esecutivi  stragiudiziali  delle  scritture
private autenticate e  con  la  conseguente  agevolazione  dell'avvio
della procedura esecutiva a favore del titolare  del  credito,  anche
prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul  contenuto
del  titolo,  si  riducano  le  possibilita',  per  il  debitore,  di
contestare il merito del rapporto, sostenendo, inoltre,  la  mancanza
di  tutela  costituzionale  del  principio  del   doppio   grado   di
giurisdizione; 
        che, secondo l'atto di promovimento fatto proprio dalla Corte
d'appello di Caltanissetta,  la  tutela  del  diritto  di  difesa  va
coordinata  con  l'esigenza,  di  pari  livello  costituzionale,   di
disciplinare i modi e i limiti del suo esercizio in concreto, al fine
di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine, non
sembrando altresi'  giustificato  il  diverso  trattamento  che  alle
ragioni del debitore  deriva  con  «il  dimezzamento»  dei  gradi  di
cognizione di merito riservato alle opposizioni all'esecuzione; 
        che, infine, il  principio  di  eguaglianza  sarebbe  violato
anche sotto il profilo dell'incongrua equiparazione delle opposizioni
all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime hanno
ad  oggetto  diritti  soggettivi,  mentre   le   seconde   riguardano
irregolarita' formali di atti della procedura e difficilmente possono
riverberare effetti sul diritto posto a base dell'esecuzione; 
        che il denunciato contrasto con gli artt. 24 e  111,  secondo
comma, della Costituzione, deriverebbe anche dalla  compressione  del
diritto del debitore  alla  piena  tutela  delle  proprie  situazioni
giuridiche soggettive in un processo equo e giusto, ancorche'  a  suo
danno siano aumentate l'efficienza del  processo  esecutivo  nel  suo
complesso e le ipotesi di aggressione del suo patrimonio in forza  di
titoli esecutivi non giudiziali, emessi, quindi, senza un  preventivo
controllo da parte del giudice; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per  la  manifesta  infondatezza  della  questione
sulla base  della  sentenza  di  questa  Corte  n.  53  del  2008,  e
rilevando, in una memoria depositata successivamente, l'esperibilita'
nella fattispecie del ricorso per cassazione ai sensi  dell'art.  111
della Costituzione e la conseguente inammissibilita' della  questione
medesima. 
    Considerato che la Corte d'appello di Caltanissetta dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice
di procedura civile, come sostituito  dall'art.  14  della  legge  24
febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui, dichiarando non appellabile
la sentenza conclusiva del giudizio  di  opposizione  all'esecuzione,
risulterebbe lesiva degli artt. 3, primo comma,  24  e  111,  secondo
comma, della Costituzione; 
        che identica questione e' stata dichiarata  inammissibile  da
questa Corte con la sentenza n. 53 del 2008; 
        che il giudice a quo si limita  a  trascrivere  integralmente
l'atto di promovimento del  giudizio  definito  con  detta  sentenza,
senza aggiungere argomenti diversi o ulteriori; 
        che ricorrono percio' le medesime lacune argomentative, a suo
tempo  rilevate,  circa  la  natura  del  titolo  su  cui  si   fonda
l'opposizione all'esecuzione ed anche  le  stesse  contraddizioni  in
ordine alla richiesta di una sentenza  totalmente  caducatoria  della
norma impugnata; 
        che  altrettanto   va   detto   in   riferimento   all'omessa
considerazione della discrezionalita' legislativa nell'individuare le
differenti rationes di inappellabilita', modulandola di conseguenza; 
        che la  questione,  pertanto,  va  dichiarata  manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli  artt.  3,  primo
comma, 24 e 111,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dalla  Corte
d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: Amirante 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola