N. 8 ORDINANZA 12 - 16 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del  d.lgs.
  n. 40 del 2006, dell'appellabilita' delle  ordinanze  di  convalida
  del provvedimento opposto nei giudizi di opposizione  ad  ordinanza
  ingiunzione applicativa di  sanzione  amministrativa  -  Denunciato
  eccesso  di  delega,  per  estraneita'  all'oggetto  della   delega
  conferita con la legge n. 80  del  2005  -  Inapplicabilita'  della
  norma impugnata nel giudizio a  quo  -  Manifesta  inammissibilita'
  della questione. 
- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lettera a). 
- Costituzione, art. 76; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2
  e 3. 
Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del  d.lgs.
  n. 40 del 2006, dell'appellabilita' delle sentenze rese nei giudizi
  di opposizione ad ordinanza  ingiunzione  applicativa  di  sanzione
  amministrativa - Denunciato  eccesso  di  delega,  per  estraneita'
  all'oggetto della delega conferita con la legge n. 80  del  2005  -
  Questione   identica   ad   altra   dichiarata   non   fondata   e,
  successivamente,  manifestamente  infondata  -   Proposizione   dei
  medesimi  argomenti  di  censura  e  di  un  argomento  diverso  ma
  inconferente - Manifesta infondatezza della questione. 
- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lettera b). 
- Costituzione, art. 76; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2
  e 3. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del  decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di  procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  14
maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 18 dicembre 2006  dal
Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento civile  vertente  tra
Faggiani Franco ed il Comune di  Camogli,  iscritta  al  n.  189  del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Genova, con ordinanza  del
18 dicembre 2006, ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  76  della
Costituzione ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge  14
maggio 2005, n. 80 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  recante  disposizioni  urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e
territoriale. Deleghe al  Governo  per  la  modifica  del  codice  di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato
nonche' per la riforma  organica  della  disciplina  delle  procedure
concorsuali), questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  26
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche  al  codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione in  funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80),  «nella  parte  in  cui  ha  introdotto
l'appello avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace ex art. 23,
legge n. 689/1981 ed avverso le sentenze di tale  giudice,  abrogando
l'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 689/1981»; 
        che il giudizio a quo ha ad oggetto l'appello di una sentenza
pronunciata  dal  Giudice  di  pace   di   Recco,   di   rigetto   di
un'opposizione ex art. 22  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale) avverso il verbale  di  irrogazione  di
una sanzione amministrativa, per violazione di una norma del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 
        che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, commi 2 e 3, lettere
a) e b), della legge n. 80 del 2005 non avrebbe attribuito al Governo
il potere  di  modificare  la  disciplina  delle  impugnazioni  delle
ordinanze e delle sentenze pronunciate ai sensi  dell'art.  23  della
legge n. 689 del 1981; 
        che,  pertanto,   la   norma   censurata,   avendo   previsto
l'appellabilita'  sia  dell'ordinanza  resa  all'esito  della   prima
udienza, nel caso di mancata presentazione dell'opponente  (art.  23,
quinto comma, della legge n. 689 del 1981), sia  della  sentenza  che
definisce detto giudizio (art. 23, ultimo comma, della legge  n.  689
del 1981), violerebbe l'art. 76 Cost., anche in quanto ha  introdotto
un  secondo  grado  di   merito,   in   contrasto   con   la   scelta
precedentemente operata dal legislatore ordinario; 
        che, inoltre,  la  mancata  indicazione  delle  modalita'  da
osservare per l'instaurazione del giudizio di secondo grado - e cioe'
della necessita' di proporre l'appello con ricorso, ovvero  con  atto
di citazione - comporterebbe il  rischio  di  oneri  a  carico  dello
Stato, qualora si ritenga preferibile la prima  opzione,  poiche'  in
detta  ipotesi  la  notificazione  dell'atto  introduttivo   dovrebbe
avvenire a cura della cancelleria; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. 
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale ha ad
oggetto,  in  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,  ed  in
relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n.  80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito  del  Piano  di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe  al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia  di
processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali), l'art.  26,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.  40
(Modifiche al codice di procedura civile in materia  di  processo  di
cassazione  in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80); 
        che il citato  art.  26,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  ha,
rispettivamente, modificato il  quinto  comma  ed  abrogato  l'ultimo
comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il  quale  disciplina
il giudizio di opposizione avverso l'atto  che  irroga  una  sanzione
amministrativa, rendendo impugnabili con  l'appello  sia  l'ordinanza
che convalida il provvedimento opposto, qualora  alla  prima  udienza
l'opponente o il suo procuratore  non  si  presentino  senza  addurre
alcun legittimo impedimento, sia la sentenza che decide l'opposizione
all'esito del giudizio, prima entrambe impugnabili esclusivamente con
ricorso per cassazione; 
        che la stessa ordinanza di rimessione espone che il  giudizio
principale ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa da  un
Giudice di pace all'esito del giudizio di opposizione; quindi,  nella
specie non e' applicabile l'art. 23, quinto comma, legge n.  689  del
1981, nel testo modificato dall'art. 26, comma  1,  lettera  a),  del
d.lgs. n. 40 del 2006, con  conseguente  manifesta  inammissibilita',
per  difetto  di  rilevanza,  della  questione  avente   ad   oggetto
quest'ultima norma; 
        che, relativamente alle censure concernenti l'art. 26,  comma
1, lettera b), del d.lgs. n.  40  del  2006,  va  osservato  che  una
questione identica, sollevata in riferimento anche all'art. 76 Cost.,
e sotto gli stessi profili, e' stata dichiarata da questa  Corte  non
fondata  con  la  sentenza  n.  98  del  2008   e,   successivamente,
manifestamente infondata con le ordinanze n. 396 e n. 281 del 2008; 
        che, secondo  dette  pronunce,  la  corretta  interpretazione
dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005,  alla  luce  della  finalita'
della legge delega di  disciplinare  il  processo  di  cassazione  in
funzione nomofilattica (comma 3, lettera a) e del significato assunto
da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, permettevano
al legislatore delegato di adottare una norma diretta  a  limitare  i
casi di immediata ricorribilita' per cassazione delle  sentenze  rese
all'esito del giudizio di opposizione  avverso  il  provvedimento  di
irrogazione  di  una  sanzione  amministrativa,   anche   modificando
disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente
infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega; 
        che l'ulteriore argomento svolto in riferimento  all'art.  76
Cost., concernente la modalita' di proposizione dell'appello, pone un
problema  meramente  interpretativo  e,  indipendentemente  da   ogni
ulteriore considerazione, e'  palesemente  inconferente  al  fine  di
confortare il denunciato vizio di eccesso di delega; 
        che, pertanto, la questione  avente  ad  oggetto  l'art.  26,
comma 1,  lettera  b),  del  d.lgs.  n.  40  del  2006,  deve  essere
dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche  al  codice  di
procedura civile in materia di processo  di  cassazione  in  funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento  all'art.  76
della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2  e  3,  della
legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni  urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e
territoriale. Deleghe al  Governo  per  la  modifica  del  codice  di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato
nonche' per la riforma  organica  della  disciplina  delle  procedure
concorsuali), dal  Tribunale  ordinario  di  Genova  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, sollevata, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e
3, della legge 14 maggio 2005, n.  80,  dal  Tribunale  ordinario  di
Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                        Il redattore: Tesauro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola