N. 18 SENTENZA 26 - 30 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Trasporto -  Legge  della  Regione  Lombardia  -  Trasporto  aereo  -
  Attribuzione alla Regione di competenze e poteri  sull'assegnazione
  delle bande orarie e sul rilascio  delle  concessioni  di  gestione
  degli aeroporti «coordinati» presenti nel territorio  regionale  ma
  non destinati ai voli di mero cabotaggio  regionale  -  Connessione
  inscindibile delle disposizioni  denunciate  con  tutti  gli  altri
  articoli  della  legge  regionale  -  Violazione  della  competenza
  statale in materia di sicurezza del  traffico  aereo  e  di  tutela
  della concorrenza - Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento
  degli ulteriori profili. 
- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett.  e)  ed  h),  e  terzo
  (art. 117, comma primo); d.lgs. 4 ottobre 2007,  n.  172,  art.  3;
  d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 704; regolamento CEE  18  gennaio
  1993, n. 95, art. 5, comma 1; regolamento CEE 21  aprile  2004,  n.
  793, artt. 4, comma 5, e 6. 
(GU n.5 del 4-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Lombardia 9 novembre 2007, n.  29  (Norme  in  materia  di  trasporto
aereo,  coordinamento  aeroportuale   e   concessioni   di   gestione
aeroportuali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio  dei
ministri, notificato il 17 gennaio 2008, depositato in cancelleria il
22 gennaio 2008 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    Uudito nell'udienza pubblica  del  2  dicembre  2008  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto
per la Regione Lombardia. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso, notificato in data 17 gennaio 2008,  depositato
il successivo 22 gennaio, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale, in via principale,
della legge della Regione Lombardia del 9 novembre 2007, n. 29 (Norme
in  materia  di  trasporto  aereo,   coordinamento   aeroportuale   e
concessioni di gestione aeroportuali), ed in particolare degli  artt.
3, 4 e 9. 
    1.1. - Il ricorrente premette che, con la legge n. 29  del  2007,
la  Regione   Lombardia   ha   dettato   norme   che   incidono   sia
sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati,  sia
sulle  procedure  di   rilascio   delle   concessioni   di   gestione
aeroportuale, in una prospettiva di coordinamento  con  le  politiche
nazionali e comunitarie, di valorizzazione  delle  potenzialita'  del
territorio  lombardo  e  dell'economia  della  Regione   nonche'   di
sostenibilita' sociale ed ambientale. Essa, infatti, attribuisce alla
Regione una serie di poteri e competenze sia in tema di coordinamento
aeroportuale (poteri consultivi nei  confronti  del  coordinatore  in
ordine a decisioni inerenti all'accesso ai nodi  infrastrutturali  ed
incidenti, fra l'altro, sull'utilizzo della  capacita'  aeroportuale:
art. 2;  poteri  di  concorso  nella  definizione  dei  parametri  di
coordinamento:  art.  4;  poteri   di   acquisizione   periodica   di
informazioni  dal   coordinatore   finalizzate   a   verificare   che
l'attivita' di coordinamento abbia rispettato  i  parametri,  nonche'
poteri di promozione di accordi e intese con  lo  Stato  al  fine  di
garantire  l'adeguato  coinvolgimento  regionale  nelle  funzioni  di
controllo e vigilanza dell'attivita' del coordinatore: art. 5; potere
di segnalazione alla  Commissione  Europea  di  eventuali  violazioni
delle disposizioni comunitarie di cui sia venuta a  conoscenza  e  di
informazione  delle  competenti  autorita'  nazionali  in   caso   di
violazione  dei  parametri   integrativi   o   delle   regole   della
concorrenza: art. 6; competenze in tema di cooperazione  fra  sistemi
aeroportuali: art. 7; poteri in materia di ripartizione del  traffico
aereo: art. 8); sia  in  ordine  al  rilascio  delle  concessioni  di
gestioni  aeroportuali  (prevedendo  che  la  Regione  emana  proprie
direttive relative alle nuove convenzioni  sottoscritte  fra  gestore
aeroportuale ed Ente Nazionale Aviazione Civile -  ENAC  e  che  tali
direttive costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni tra
gestore aeroportuale ed ENAC: art. 9; che la stessa Regione «esprime,
ai  competenti  organi  statali,  il  proprio  parere  sul   rilascio
definitivo della concessione, verificata la rispondenza del piano  di
sviluppo aeroportuale promosso dal gestore», «con gli  obiettivi  del
territorio regionale»: art. 10; e che «la Giunta regionale  avvia  la
procedura per l'adozione delle direttive  relative  alle  convenzioni
tra gestore aeroportuale ed ENAC, di cui all'articolo  10,  comma  3,
entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge»:
art. 11). 
    Secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  l'ambito  di
operativita' della citata legge regionale sarebbe costituito da tutti
gli   aeroporti   situati   nel   territorio   regionale    lombardo,
uniformemente considerati  e  disciplinati  in  funzione  della  loro
qualificazione come «nodi essenziali di una rete  strategica  per  la
mobilita', per il governo del territorio lombardo  e  per  l'economia
intera della regione». 
    - Essa,  pertanto,  recherebbe  una  serie  di  disposizioni  che
eccederebbero i limiti in cui puo' essere  legittimamente  esercitata
la  potesta'  legislativa  regionale  concorrente   in   materia   di
aeroporti, ponendosi in contrasto, oltre che con i vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario - e precisamente con le norme  contenute
nei regolamenti 95/93/CEE (Regolamento del Consiglio relativo a norme
comuni per l'assegnazione  di  bande  orarie  negli  aeroporti  della
Comunita') e 793/2004/CE (Regolamento del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che modifica il  regolamento  n.  95/93/CEE  del  Consiglio
relativo a norme comuni per  l'assegnazione  di  bande  orarie  negli
aeroporti della Comunita') finalizzati a garantire lo sviluppo  della
rete trans-europea dei trasporti, a tutela della concorrenza -  anche
con  i  principi  e  le  regole  costituzionalmente  riservate   alla
competenza dello Stato, contenuti nel decreto  legislativo  9  maggio
2005, n. 96 (Revisione  della  parte  aeronautica  del  Codice  della
navigazione, a norma dell'articolo 2 della L.  9  novembre  2004,  n.
265), e nel decreto legislativo 4 ottobre 2007,  n.  172  (Disciplina
sanzionatoria in  materia  di  assegnazione  di  bande  orarie  negli
aeroporti italiani relativamente  alle  norme  comuni  stabilite  dal
regolamento CE n. 793/2004 che modifica il regolamento CEE  n.  95/93
in  materia  di  assegnazione  di  bande   orarie   negli   aeroporti
comunitari), in una prospettiva sottesa alla unitaria  valutazione  e
tutela di interessi di rilievo  nazionale  che  trascendono  la  mera
dimensione regionale. 
    1.2. - Il ricorrente censura, in modo particolare, l'art. 3 della
legge regionale n. 29 del 2007, nella parte in  cui  prevede  che  la
Regione  nomini  una   propria   rappresentanza   nel   comitato   di
coordinamento degli aeroporti e  nella  parte  in  cui  determina  un
rafforzamento della posizione del rappresentante regionale (commi 3 e
4). Tale norma violerebbe il  disposto  dell'art.  5,  comma  1,  del
suindicato regolamento comunitario n. 95/93/CE che,  tra  i  soggetti
ammessi a partecipare a  tale  strumento  consultivo,  non  inserisce
rappresentanti del governo regionale o locale, e, nella parte in  cui
determina  un  rafforzamento  della  posizione   del   rappresentante
regionale (commi 3 e 4), contrasterebbe con il  predetto  regolamento
che,  invece,  non  prevede  nella  composizione  del   comitato   di
coordinamento la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri. 
    Viene,  altresi',  impugnato  l'art.  4  della   medesima   legge
regionale sotto  svariati  profili.  In  particolare,  il  ricorrente
sostiene che detta norma, nella parte in cui  (comma  2)  attribuisce
alla  Regione -  in   riferimento   all'obbligo   di   garantire   il
perseguimento anche degli interessi regionali in sede  di  fissazione
dei criteri di  assegnazione  delle  bande  orarie -  il  compito  di
concorrere a definire i parametri  di  coordinamento,  contrasterebbe
con l'art. 6 del regolamento 793/2004/CEE  che,  invece,  attribuisce
tale ruolo allo Stato membro, e con l'art. 3 del d.lgs.  n.  172  del
2007 che  istituisce  un  organismo  nazionale,  l'ENAC,  chiamato  a
fissare  i  parametri  di  coordinamento,  in   quanto   responsabile
dell'applicazione  del  citato  regolamento.  Il  predetto   articolo
violerebbe altresi'  il  principio  generale  posto  dal  legislatore
statale all'art. 3 del d.lgs. n. 172 del 2007,  nella  parte  in  cui
(comma 2, lettera e) attribuisce alla Regione il compito di prevedere
sanzioni a carico del  vettore,  compito  viceversa  assegnato  dalla
normativa statale all'ENAC. Esso, infine, contrasterebbe  con  l'art.
4, comma 5, del regolamento comunitario n. 793/2004, che definisce il
coordinatore come unico responsabile  dell'assegnazione  delle  bande
orarie allo scopo di  garantirne  la  neutralita'  e  l'indipendenza,
nella parte in cui (comma  4)  prescrive  che,  in  caso  di  mancato
rispetto dei parametri definiti dagli organi  regionali,  la  Regione
possa diffidare il  coordinatore  e  possa  proporne  la  revoca,  in
difformita' peraltro anche  con  l'art.  8,  comma  5,  del  predetto
regolamento, che stabilisce che  il  coordinatore  puo'  tener  conto
anche delle direttrici locali purche' non ostino all'indipendenza del
coordinatore stesso, siano  conformi  alla  normativa  comunitaria  e
siano finalizzate ad un  utilizzo  piu'  efficiente  della  capacita'
dell'aeroporto. 
    Per le ragioni suddette,  la  disposizione  in  esame  violerebbe
anche l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,  che
attribuisce allo  Stato  la  competenza  legislativa  in  materia  di
sicurezza, dal momento che la determinazione della banda  oraria  non
puo'  essere  condizionata  da  interessi  locali,  ma  concerne   la
sicurezza, l'efficienza e la regolamentazione tecnica  del  trasporto
aereo di stretta competenza dell'ENAC. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine,  l'art.
9 della  legge  regionale  n.  29  del  2007,  nella  parte  in  cui,
disciplinando le concessioni di gestione aeroportuale, si porrebbe in
contrasto con l'art. 704 del  codice  della  navigazione,  in  quanto
prescrive che la Regione emani proprie direttive relative alle  nuove
convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC (comma 3) e
che tali  direttive  costituiscono  linee  guida  vincolanti  per  le
convenzioni tra gestore aeroportuale  ed  ENAC  (comma  4),  laddove,
invece, il citato art. 704 del codice della  navigazione  attribuisce
al Ministero dei trasporti  la  competenza  a  rilasciare  il  titolo
concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali
di rilevanza nazionale e  all'ENAC  la  stipulazione  della  relativa
previa convenzione nel rispetto delle  direttive  del  Ministero  dei
trasporti, prevedendo un ruolo meramente consultivo della Regione nel
cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. 
    In conclusione, il ricorrente osserva che l'intero impianto della
legge regionale n.  29  del  2007  «appare  strutturato  in  funzione
dell'esercizio  da  parte  della  Regione  Lombardia  di  poteri  che
l'ordinamento statale riserva  unitariamente  all'autorita'  centrale
(Ministero dei Trasporti ed ENAC), quando non risultino resi omogenei
al livello europeo attraverso il regolamento comunitario»  e  chiede,
pertanto, di valutare se  debba  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'intera legge regionale n. 29 del 2007. 
    2. - Con memoria depositata in  data  11  febbraio  2008,  si  e'
costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che  la  Corte
dichiari inammissibile ed infondato il ricorso, «previo, se del caso,
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Comunita'  europea
ex art. 234 TCE relativamente al regolamento comunitario 93/95/CEE». 
    La resistente  premette  che  la  legge  impugnata  dal  Governo,
dettando  norme  in  materia  di  «trasporto   aereo,   coordinamento
aeroportuale   e   concessioni   di   gestioni   aeroportuali»,    e'
riconducibile alla materia «porti ed aeroporti civili» che  la  legge
costituzionale  n.  3  del  2001  ha  espressamente  attribuito  alla
competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, in  linea  con
la considerazione che gli aeroporti  costituiscono  un'infrastruttura
strategica per lo sviluppo economico  della  Regione  e  per  il  suo
inserimento nel sistema dei trasporti, per lo sviluppo del turismo ed
in generale per l'accessibilita' del territorio. Considerato  che  il
nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione ha notevolmente ampliato
gli  spazi  di  autonomia   regionale,   estendendo   la   competenza
legislativa delle regioni  in  ordine  a  materie  che  assumono  una
spiccata rilevanza non solo sul piano nazionale, ma anche  su  quello
comunitario ed internazionale, la Regione osserva che  la  dimensione
ormai sovranazionale del sistema del trasporto e, in particolare,  di
quello aeroportuale, mette in evidenza la necessita', da un lato,  di
una legislazione statale di principio e, dall'altro, soprattutto  del
rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione fra  i
diversi  livelli  di  governo,  imponendo  la  partecipazione   della
medesima Regione. 
    In questa prospettiva sarebbero - ad avviso della Regione - tutte
infondate le censure sollevate nei confronti delle disposizioni della
legge regionale n. 29 del 2007 specificamente impugnate. 
    Infatti, l'art. 3 della  predetta  legge  regionale  non  sarebbe
affatto in contrasto con l'art.  5  del  regolamento  95/93/CEE,  dal
momento che anche quest'ultimo  stabilirebbe  che  il  coinvolgimento
regionale e' uno  strumento  indispensabile  per  l'efficienza  nella
gestione aeroportuale. 
    Quanto alle censure sollevate nei  confronti  dell'art.  4,  esse
sarebbero tutte da  rigettare,  dal  momento  che  il  richiamo  alla
materia della sicurezza di cui alla  lettera  h)  del  secondo  comma
dell'art.  117  della  Costituzione,  sarebbe,  oltre  che  generico,
inconferente, mentre non sarebbe possibile ravvisare alcun  contrasto
ne' con le norme del regolamento comunitario (artt. 4 e 6),  ne'  con
l'art. 3 del d.lgs.  n.  172  del  2007.  Infine,  anche  il  preteso
contrasto dell'art. 9 con l'art.  704,  comma  1,  del  codice  della
navigazione  in  tema  di  rilascio  delle  concessioni  di  gestione
aeroportuale dovrebbe ritenersi escluso,  considerato  che -  con  la
predetta norma - la Regione, lungi dal sostituire le competenze degli
organi statali con poteri regionali, si sarebbe limitata ad integrare
ed orientare la disciplina statale verso il rispetto della competenza
legislativa concorrente prevista dalla Costituzione. 
    3. -  All'udienza  pubblica  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri ha insistito per l'accoglimento del  ricorso,  sottolineando
che le  norme  della  legge  regionale  in  esame,  nel  disciplinare
l'assegnazione  delle  bande  orarie  nonche'   il   rilascio   delle
concessioni di gestione aeroportuale,  intervengono  illegittimamente
in materie che appartengono alla competenza statale esclusiva. 
    La Regione ha  insistito  per  l'accoglimento  delle  conclusioni
formulate nelle difese scritte. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale della legge  della  Regione  Lombardia  9
novembre  2007,  n.  29  (Norme  in  materia  di   trasporto   aereo,
coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali), e
in particolare degli artt. 3, 4 e 9, sull'assunto che esse, incidendo
sia sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti  coordinati,
sia  sulle  procedure  di  rilascio  delle  concessioni  di  gestione
aeroportuale,   complessivamente   eccederebbero   i   limiti   della
competenza legislativa  regionale,  ponendosi  in  contrasto  «con  i
principi e le regole  costituzionalmente  riservate  alla  competenza
dello Stato», contenute nel decreto legislativo 9 maggio 2005, n.  96
(Revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  a
norma dell'articolo 2 della L.  9  novembre  2004,  n.  265),  e  nel
decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 (Disciplina  sanzionatoria
in materia di assegnazione di bande orarie negli  aeroporti  italiani
relativamente alle norme  comuni  stabilite  dal  regolamento  CE  n.
793/2004 che modifica il regolamento  CEE  n.  95/93  in  materia  di
assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari),  competenza
che si fonda  sull'esigenza  di  unitaria  valutazione  e  tutela  di
interessi di rilievo nazionale, che trascendono  la  mera  dimensione
regionale e che ineriscono alla sicurezza del traffico aereo  nonche'
alla tutela della concorrenza. 
    Le medesime disposizioni sarebbero, inoltre, anche  in  contrasto
con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  e  precisamente
con le norme contenute nei  regolamenti  95/93/CEE  (Regolamento  del
Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande  orarie
negli aeroporti  della  Comunita')  e  793/2004/CE  (Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio che  modifica  il  regolamento  n.
95/93/CEE del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di
bande orarie negli aeroporti della Comunita'), finalizzate peraltro a
garantire lo sviluppo della rete  trans-europea  dei  trasporti,  nel
rispetto della concorrenza. 
    Il ricorrente deduce che l'intera legge reca  disposizioni  che -
incidendo in materia di coordinamento aeroportuale  (Titolo  II),  di
cooperazione fra sistemi aeroportuali (Titolo III), nonche'  in  tema
di procedure di concessioni di gestioni  aeroportuali  (Titolo  IV) -
«eccedono i limiti in cui puo' essere  legittimamente  esercitata  la
potesta'  legislativa  regionale,  ponendosi  in  difformita'  e   in
contrasto  -  oltre  che  con  i   vincoli   derivanti   in   materia
dall'ordinamento  comunitario  -  con  i   principi   e   le   regole
costituzionalmente riservate alla competenza dello Stato». 
    In questa prospettiva, sarebbe censurabile, in modo  particolare,
l'art. 3 della citata legge regionale, nelle parti in cui dispone che
la  Regione  nomina  un  proprio  rappresentante  nel   comitato   di
coordinamento degli aeroporti (comma 1); determina  un  rafforzamento
della posizione del rappresentante  regionale  in  seno  al  predetto
comitato,  prevedendo  l'obbligo  di   motivazione   da   parte   del
coordinatore  che   si   discosti   dal   parere   obbligatorio   del
rappresentante regionale reso su decisioni del predetto comitato  che
incidano  direttamente  su  interessi  regionali  e  stabilendo  che,
qualora  le  predette  decisioni  siano  difformi   dagli   interessi
rappresentati   dalla   Regione,   quest'ultima   possa    sottoporre
direttamente al coordinatore le proprie determinazioni (commi 3 e 4). 
    La norma  contrasterebbe  anche  con  l'art.  5  del  regolamento
95/93/CEE, il quale, tra i soggetti  ammessi  a  partecipare  a  tale
strumento  consultivo,  non  indica  i  rappresentanti  del   governo
regionale  o  locale,  «al  fine  di  evitare  la  proliferazione  di
normative  locali,  che  si   oppongono   al   gioco   della   libera
concorrenza», e non  prevede,  in  relazione  alla  composizione  del
comitato di coordinamento, la prevalenza di alcuni membri rispetto ad
altri. 
    L'art.    4    della    medesima    legge    regionale    sarebbe
costituzionalmente illegittimo nella  parte  in  cui  riconosce  alla
Regione la  possibilita'  di  concorrere  a  definire  una  serie  di
parametri  di  coordinamento  nell'assegnazione  delle  bande  orarie
(comma 1), secondo precisi  criteri  direttamente  individuati  dalla
medesima norma (comma 2), prevedendo altresi' che  la  Regione  possa
diffidare il coordinatore ove quest'ultimo non rispetti  i  parametri
indicati, assegnando  un  termine  entro  il  quale  provvedere  alla
corretta applicazione degli stessi, e possa anche - ove la situazione
di inadempienza permanga - segnalare il fatto al Governo,  proponendo
la revoca del coordinatore stesso (comma 4). 
    Tale norma contrasterebbe con l'art. 3  del  d.lgs.  n.  172  del
2007, il  quale  istituisce  un  organismo  nazionale,  l'ENAC  (Ente
Nazionale  Aviazione  Civile),  responsabile  dell'applicazione   del
regolamento comunitario 793/2004/CE, competente a fissare i parametri
di  coordinamento  e  a  prevedere  sanzioni  a  carico  del  vettore
inadempiente.  Inoltre,  essa   sarebbe,   comunque,   lesiva   della
competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, dal momento
che la determinazione della banda oraria non puo' essere condizionata
da interessi locali, concernendo  la  sicurezza,  l'efficienza  e  la
regolamentazione tecnica del trasporto aereo  di  stretta  competenza
dell'ENAC. Il predetto art. 4 contrasterebbe altresi'  con  l'art.  6
del regolamento 793/2004/CEE, che attribuisce allo  Stato  membro  il
compito di definire i parametri per l'assegnazione delle bande orarie
e con l'art. 4, comma 5, del medesimo regolamento, che  definisce  il
coordinatore come unico responsabile  dell'assegnazione  delle  bande
orarie allo scopo di garantirne la neutralita' e l'indipendenza. 
    Analoghe  censure  sono  proposte  nei  confronti  dell'art.   9,
impugnato  nella  parte  in  cui,  disciplinando  le  concessioni  di
gestione aeroportuale, si porrebbe in contrasto con  l'art.  704  del
codice della navigazione. Mentre,  infatti,  la  citata  disposizione
regionale prescrive che la Regione emani proprie  direttive  relative
alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed  ENAC
(comma 3), che tali direttive costituiscano  linee  guida  vincolanti
per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed  ENAC  (comma  4),  il
citato art. 704 del codice della navigazione attribuisce al Ministero
dei trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio  della
gestione degli aeroporti e  dei  sistemi  aeroportuali  di  rilevanza
nazionale  e  all'ENAC  la   stipulazione   della   relativa   previa
convenzione nel rispetto delle direttive del Ministero dei trasporti,
prevedendo un  ruolo  meramente  consultivo  della  Regione  nel  cui
territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. 
    In conclusione, il ricorrente ritiene che l'intero impianto della
legge  regionale  n.  29  del  2007  sia  finalizzato  a   consentire
l'esercizio,  da   parte   della   Regione,   di   poteri   riservati
unitariamente all'autorita'  centrale  (Ministero  dei  Trasporti  ed
ENAC) in ragione del rilievo nazionale, ove non sovranazionale, degli
interessi ad essi  sottesi  e  chiede  pertanto  che  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge regionale in esame. 
    2. - In linea con quanto gia' affermato da questa Corte (sentenza
n. 368 del 2008), devono essere esaminate prioritariamente le censure
dirette a contestare il potere della  Regione  di  emanare  le  norme
impugnate, in base alle regole che disciplinano  il  riparto  interno
delle competenze, avendo esse carattere preliminare, sotto il profilo
logico-giuridico, rispetto a quelle che ineriscono all'osservanza dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    2.1. - Le predette questioni sono fondate. 
    Gli artt. 3, 4 e 9 della legge della Regione Lombardia n. 29  del
2007 attribuiscono alla Regione una serie di competenze e  poteri  in
ordine  ad  ambiti  inerenti  all'assegnazione  delle  bande   orarie
(mediante  la  previsione  di  peculiari  modalita',   assistite   da
procedure rinforzate, di  concorso  regionale  alla  definizione  dei
parametri di coordinamento, sulla cui base  il  coordinatore  procede
all'assegnazione delle predette bande, e di  specifici  strumenti  di
controllo del rispetto  dei  medesimi:  artt.  3  e  4);  nonche'  al
rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti  «coordinati»,
presenti nel territorio regionale ma non destinati ai  voli  di  mero
cabotaggio regionale (con la previsione  della  partecipazione  della
Regione  alla  procedura  di  rilascio  delle  predette   concessioni
realizzata mediante l'elaborazione di proprie direttive relative alle
nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC,  che
costituiscono linee guida vincolanti  per  le  medesime  convenzioni:
art. 9). 
    Le  citate   disposizioni   sono,   peraltro,   strettamente   ed
inscindibilmente connesse con tutti gli altri  articoli  della  legge
regionale n. 29 del  2007.  Infatti,  alcuni  di  essi  espressamente
rinviano alle norme fatte oggetto di specifiche censure  (artt.  5  e
6). Le altre disposizioni non specificamente impugnate della medesima
legge, pur non contenendo un richiamo espresso agli artt. 3, 4 e 9, o
ne presuppongono in ogni caso l'applicazione (artt. 2, 10 ed  11),  o
ne disciplinano potenziali sviluppi applicativi (artt.  7  ed  8),  o
sono volte a determinare  l'ambito  di  operativita'  e  la  data  di
entrata in vigore della legge regionale in esame (artt. 1 e 12). 
    Per valutare le  censure  sollevate  nei  confronti  della  legge
regionale,  relativamente  alla  pretesa   violazione   delle   norme
costituzionali inerenti  al  riparto  delle  competenze  legislative,
occorre preliminarmente identificare la materia alla quale esse  sono
riconducibili,  alla  luce  dell'oggetto  delle  medesime   e   delle
finalita' perseguite dagli interventi legislativi nel cui ambito esse
si  collocano,  anche  al  fine  di  individuare  correttamente   gli
interessi tutelati (sentenza n. 165 del 2007). 
    Tale materia e' stata oggetto di numerosi interventi normativi. 
    Il  legislatore  comunitario,  dapprima  con  il  regolamento  n.
95/93/CEE del Consiglio, poi con il regolamento  n.  793/2004/CE,  ha
introdotto  norme  comuni  per  l'assegnazione  delle  bande  orarie,
inerenti al permesso di utilizzare l'intera gamma  di  infrastrutture
aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo ad una  data  e
in  un  orario  specifici,  assegnati  da  un  coordinatore  al  fine
dell'atterraggio  e  del  decollo  degli  aeromobili.  L'assegnazione
riguarda   gli   aeroporti    comunitari    cosiddetti    coordinati,
contraddistinti da un elevato traffico aereo e da  serie  carenze  di
capacita', nei quali  e'  necessario,  quindi,  che  ai  vettori  sia
assegnata una banda oraria da parte di un  coordinatore,  sulla  base
dei fattori  tecnici,  operativi  e  ambientali  che  incidono  sulle
prestazioni  dell'infrastruttura  aeroportuale  e   dei   suoi   vari
sottosistemi   (i   parametri   di   coordinamento).   Dalla   stessa
formulazione testuale dei predetti regolamenti comunitari  si  desume
che la disciplina da essi recata e' essenzialmente volta al  fine  di
garantire l'accesso al mercato di  tutti  i  vettori  secondo  regole
trasparenti,  imparziali  e  non   discriminatorie,   di   promuovere
un'effettiva  apertura  delle  rotte  nazionali  alla  concorrenza  a
beneficio  dell'utenza  e  di  garantire  fondamentali  esigenze   di
sicurezza del traffico aereo, in  una  prospettiva  unitaria  gia'  a
livello comunitario. 
    In  attuazione  della  richiamata   normativa   comunitaria,   il
legislatore statale ha provveduto a modificare la  parte  aeronautica
del codice della navigazione, in specie con il d.lgs. n. 96 del  2005
(successivamente modificato dal d.lgs.  n.  151  del  2006,  entrambi
adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano).
Si e' stabilito,  fra  l'altro,  che  «la  partenza  e  l'approdo  di
aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla  normativa
comunitaria, sono subordinati all'assegnazione  della  corrispondente
banda  oraria  ad  opera   del   soggetto   allo   scopo   designato.
L'assegnazione  delle  bande  orarie,  negli  aeroporti   coordinati,
avviene  in  conformita'  delle  norme  comunitarie  e  dei  relativi
provvedimenti attuativi [...]» (art. 807 cod. nav.). 
    Con il successivo d.lgs. n 172 del 2007, il  legislatore  statale
delegato  ha  ulteriormente  adeguato  la  normativa   interna   alla
normativa comunitaria, in particolare sanzionatoria, ed ha attribuito
all'ENAC - gia' titolare delle funzioni di  controllo  e  regolazione
dell'intero sistema aeroportuale, in base alla legge 9 novembre 2004,
n. 265 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 settembre
2004, n. 237, recante interventi urgenti nel  settore  dell'aviazione
civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive
ed integrative del codice della navigazione), a fini di  garanzia  di
adeguati livelli di sicurezza e  di  efficienza  del  traffico  aereo
negli  aeroporti  della  Comunita' -   il   ruolo   di   responsabile
dell'applicazione delle norme comunitarie  e  dell'irrogazione  delle
sanzioni amministrative ivi previste. 
    Dall'esame della normativa comunitaria e  di  quella  interna  di
attuazione emerge che la  disciplina  dell'assegnazione  delle  bande
orarie negli aeroporti coordinati risponde, da un lato,  ad  esigenze
di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela
della concorrenza, le quali corrispondono  ad  ambiti  di  competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo,  lettere  e)  ed  h),
Cost). 
    La  legge  regionale  impugnata  nel   presente   giudizio,   pur
riguardando sotto un  profilo  limitato  ed  in  modo  indiretto  gli
aeroporti, non puo' essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti
civili», di competenza regionale  concorrente.  Tale  materia -  come
questa Corte ha gia' affermato (sentenza n. 51 del  2008) -  riguarda
le infrastrutture e la loro collocazione  sul  territorio  regionale,
mentre la normativa impugnata attiene all'organizzazione  ed  all'uso
dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento  fra
piu'  sistemi  aeroportuali.  La  distribuzione  delle  bande  orarie
richiede, infatti, almeno una corrispondenza tra i due aeroporti  del
volo,  quello  di  partenza  e  quello  di  arrivo,  oltre   che   il
coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato. 
    Le  norme  in   esame,   pertanto,   incidono   direttamente   ed
immediatamente sulla  disciplina  di  settori  (l'assegnazione  delle
bande orarie, il rilascio delle concessioni  aeroportuali)  che  sono
stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore  comunitario,
e poi del  legislatore  statale,  riconducibili  alle  materie  sopra
indicate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   della
Regione Lombardia 9  novembre  2007,  n.  29  (Norme  in  materia  di
trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione
aeroportuali). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                        Il redattore: Tesauro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola