N. 27 SENTENZA 26 gennaio - 6 febbraio 2009
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Consiglio comunale - Elettorato passivo - Ineleggibilita' dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate - Eccezione di inammissibilita' della questione - Reiezione. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, numero 9. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 51, primo comma. Elezioni - Consiglio comunale - Elettorato passivo - Ineleggibilita' dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai dirigenti medici dei presidi sanitari pubblici - Indebita compressione del diritto di elettorato passivo - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, numero 9. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 51, primo comma.(GU n.6 del 11-2-2009 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 20 dicembre 2007 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Mario Pepe e Giovanni Costantino ed altri, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. Visti l'atto di costituzione di Mario Pepe nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2009 il giudice relatore Sabino Cassese; Uditi gli avvocati Lorenzo Lentini e Giuseppe Abbamonte per Mario Pepe e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Salerno ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzionate la sanzione dell'ineleggibilita' a sindaco e consigliere dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate». Espone il rimettente che dinanzi a esso pende il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Salerno, che, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni elettori del Comune di Postiglione, ha dichiarato la decadenza del sindaco dello stesso Comune dalle cariche di sindaco e di consigliere comunale, per ineleggibilita'. Contro la sentenza l'interessato ha presentato appello alla Corte rimettente. Riferisce il giudice a quo che l'attuale ricorrente e' direttore sanitario di una casa di cura accreditata per il Servizio sanitario nazionale e ricadente nel territorio dell'Azienda sanitaria locale nella quale e' compreso il Comune di Postiglione, del quale egli e' stato eletto sindaco. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la carica di direttore sanitario fosse causa di ineleggibilita' ai sensi della disposizione impugnata nel presente giudizio. 2. - In ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il rimettente osserva che i motivi dell'appello si basano sulla prospettazione dell'illegittimita' costituzionale della disposizione che dispone l'ineleggibilita' del direttore sanitario di «struttura convenzionata» (cioe' di casa di cura privata convenzionata con un'azienda sanitaria), che e' l'unico parametro alla cui stregua deve essere valutata la sussistenza della causa di ineleggibilita' riscontrata dal Tribunale di Salerno. 3. - Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, la Corte rimettente ritiene che la disparita' di trattamento tra il direttore sanitario di un singolo presidio ospedaliero pubblico, liberamente eleggibile, e il direttore di una struttura convenzionata, ineleggibile, possa comportare una violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Il giudice a quo ripercorre l'evoluzione della disciplina delle strutture sanitarie, con il superamento del forte legame tra comuni e unita' sanitarie locali e la concentrazione dei poteri dirigenziali delle aziende sanitarie locali in capo a poche figure apicali. Ricorda la parallela evoluzione della disciplina dell'ineleggibilita', che - a seguito dell'abrogazione delle previsioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale) da parte del decreto legislativo n. 267 del 2000 - e' limitata alle tre figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario. Rileva che sono ormai liberamente eleggibili i dirigenti «di secondo livello», cioe' i direttori sanitari o amministrativi dei distretti e presidi ospedalieri pubblici. A fronte di una simile restrizione delle cause di ineleggibilita' nel settore pubblico, secondo la Corte rimettente, la permanenza dell'ineleggibilita' per tutti i dirigenti delle strutture convenzionate determina una disparita' di trattamento tra questi ultimi e i dirigenti delle strutture pubbliche, che viola gli artt. 3 e 51 Cost. Esaminate le varie funzioni dei direttori sanitari delle strutture convenzionate, come definite dalle norme statali, la Corte osserva che esse corrispondono alle funzioni igienico-organizzative riconosciute anche ai direttori medici e ai direttori sanitari dei presidi ospedalieri pubblici, i quali non sono ineleggibili. Osserva infine la Corte che «l'identita' di funzioni svolte e la totale analogia di contesto operativo giustificherebbero una identita' di regime giuridico, ivi compresa la disciplina delle ineleggibilita» e che «l'irragionevole disparita' di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche, soprattutto in quanto limitativa del diritto di ogni cittadino di accedere liberamente alle cariche elettive, si pone quindi in contrasto con gli articoli 3, comma 1, nonche' 51, comma 1, della Carta fondamentale». 4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. La difesa statale eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, derivante dal fatto che la presunta illegittimita' riguarderebbe non la disposizione impugnata, che prevede l'ineleggibilita' dei dirigenti delle strutture convenzionate, bensi' l'assenza di una analoga disposizione relativa ai dirigenti dei presidi ospedalieri pubblici. La pronuncia richiesta dalla Corte rimettente, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, non rimuoverebbe il contrasto con la Carta costituzionale, ma ne introdurrebbe uno ulteriore, estendendo anche ai soggetti privati un'eccezione in ipotesi contraria alla Costituzione. Da cio' deriverebbe l'irrilevanza della questione. Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato afferma l'erroneita' dell'interpretazione della disposizione data dal rimettente. Premesso che le disposizioni in materia di ineleggibilita' non possono essere interpretate analogicamente, ma possono ben essere interpretate estensivamente, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che il regime di ineleggibilita' debba essere esteso anche ai direttori sanitari di presidio ospedaliero pubblico, «pur non espressamente contemplati. Gli stessi, infatti, benche' operino in un bacino di utenza necessariamente piu' ristretto rispetto a quello di una ASL, svolgono attivita' gestionali di supporto perfettamente assimilabili a quelle svolte dagli altri soggetti pubblici e privati contemplati dai numeri 8) e 9) del d.lgs. n. 267/2000». Deve quindi essere esclusa, conclude la difesa statale, la violazione del principio di eguaglianza o del diritto di elettorato passivo. 5. - Si e' costituito anche il ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, con argomenti analoghi a quelli esposti nell'ordinanza di rimessione. La difesa del ricorrente insiste sull'equiparazione e sull'identita' di funzioni tra dirigenti sanitari pubblici e privati e sull'illegittima disparita' di trattamento derivante dal rispettivo regime delle ineleggibilita'. Considerato in diritto 1. - La Corte d'appello di Salerno ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzionate la sanzione dell'ineleggibilita' a sindaco e consigliere dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate». La Corte rimettente, rilevata l'analogia di funzioni e di contesto operativo tra il direttore sanitario di un singolo presidio ospedaliero pubblico e il direttore di una struttura convenzionata, ritiene che la previsione legislativa dell'ineleggibilita' solo per il secondo determini un'irragionevole disparita' di trattamento e un'illegittima limitazione del diritto di accedere alle cariche elettive, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost. 2. - Deve essere disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilita' proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la presunta illegittimita' deriverebbe non dalla previsione dell'ineleggibilita' dei dirigenti sanitari privati, operata dalla disposizione impugnata, ma dalla mancata previsione dell'ineleggibilita' dei dirigenti sanitari pubblici. La Corte rimettente ha impugnato la disposizione applicabile al caso che essa deve decidere, che riguarda un dirigente di una struttura convenzionata. Essa appunta le sue censure sulla disparita' di trattamento e non esprime alcuna preferenza per il regime piu' rigoroso di ineleggibilita', previsto dalla disposizione impugnata: al contrario, essa, invocando la giurisprudenza costituzionale sui limiti alla possibilita' di prevedere cause di ineleggibilita', lamenta la violazione del diritto di elettorato passivo, derivante da un ricorso eccessivo all'ineleggibilita' da parte del legislatore. 3. - Nel merito, la questione e' fondata. Questa Corte ha piu' volte affermato che il diritto di elettorato passivo puo' essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti e che l'eleggibilita' e' la regola, mentre l'ineleggibilita' e' l'eccezione (sentenze n. 25 del 2008, n. 306 e n. 220 del 2003). La previsione di cause di ineleggibilita', da parte del legislatore, per essere conforme all'art. 51 Cost., deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalita'. E' alla luce di questi principi che va valutata la disciplina delle cause di ineleggibilita' dei dirigenti sanitari alle cariche di governo negli enti locali. La disciplina in questione, volta ad assicurare la parita' di trattamento tra i candidati e ad evitare l'inquinamento delle competizioni elettorali, che potrebbe derivare dalla possibilita' di alcuni candidati di condizionare gli elettori, era originariamente ispirata a un parallelismo tra le ipotesi di ineleggibilita' dei dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche e di quelli delle strutture convenzionate. Le previsioni relative ai dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche, peraltro, hanno risentito dell'evoluzione della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, della riforma delle unita' sanitarie locali. Queste ultime, inizialmente configurate come strutture operative dipendenti dai comuni, sono state riformate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale ha configurato le aziende sanitarie locali come strutture dipendenti dalle regioni, strumentali all'erogazione dei servizi sanitari attribuiti alla competenza delle regioni stesse, e ha modificato i rapporti tra le aziende e i comuni. Questi ultimi conservano alcune funzioni in quanto enti esponenziali delle collettivita' locali, ma non in quanto amministrazioni responsabili dei servizi sanitari. Questa evoluzione ha giustificato un riordino delle ipotesi di ineleggibilita', operato con il d. lgs. n. 267 del 2000, che ha limitato l'ineleggibilita' alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario). Coerentemente, con lo stesso decreto legislativo sono state abrogate le previsioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), tranne che per le disposizioni relative ai consiglieri regionali (art. 274, comma 1, lettera l) del d. lgs. n. 267 del 2000). Questa Corte ha gia' dichiarato non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa alla nuova disciplina, che limita l'ineleggibilita' alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali (sentenza n. 220 del 2003). In conseguenza di quanto precede, si deve escludere che il regime di ineleggibilita' sia esteso anche ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici, nei quali possono articolarsi le aziende sanitarie. Si deve riconoscere che la previsione dell'art. 60, comma 1, numero 8), del d.lgs. n. 267 del 2000 e' inequivoca nel limitare l'ineleggibilita' alle tre figure di vertice dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera. A fronte dell'evoluzione descritta, che ha investito i dirigenti sanitari pubblici, le previsioni relative ai dirigenti delle strutture convenzionate sono rimaste invariate. Continua a esservi un parallelismo tra queste strutture e quelle pubbliche, nonostante il processo di riforma che ha investito le seconde. Mentre e' venuta meno l'ineleggibilita' per i dirigenti degli ospedali non costituiti in aziende, i quali sono ora presidi interni alle aziende stesse, e' stata mantenuta la previsione relativa ai dirigenti delle strutture convenzionate, formulata in termini piu' ampi. E' rimasta, in particolare, la previsione dell'ineleggibilita' del direttore sanitario delle strutture convenzionate, che e' figura assimilabile, per contesto e funzioni, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici. Le due figure presentano spiccati tratti di analogia, come e' dimostrato dal raffronto tra l'art. 4, comma 9, del d. lgs. n. 502 del 1999, che definisce i compiti del primo, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1986 (Atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private), che definisce quelli del secondo: al di la' della diversa formulazione, l'uno e l'altro affidano ai due organi la responsabilita' dell'organizzazione igienico-sanitaria delle rispettive strutture. Nonostante questa analogia di compiti, la norma censurata opera una differenziazione in ordine alla possibilita' di accedere alle cariche elettive negli enti locali, producendo una disparita' di trattamento nella materia dell'elettorato passivo, regolata dall'art. 51 Cost. La previsione dell'ineleggibilita' per i direttori sanitari di strutture convenzionate non appare ragionevole ne' proporzionata e, quindi, viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, e l'art. 51 Cost., per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009. Il Presidente: Flick Il redattore: Cassese Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola