N. 27 SENTENZA 26 gennaio - 6 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Elezioni - Consiglio comunale - Elettorato passivo -  Ineleggibilita'
  dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli
  dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o
  ospedaliera   con   cui   sono   convenzionate   -   Eccezione   di
  inammissibilita' della questione - Reiezione. 
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, numero 9. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 51, primo comma. 
Elezioni - Consiglio comunale - Elettorato passivo -  Ineleggibilita'
  dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli
  del  comune  il  cui  territorio   coincide   con   il   territorio
  dell'azienda  sanitaria  locale  o   ospedaliera   con   cui   sono
  convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono  a
  costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con  cui  sono
  convenzionate - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai
  dirigenti  medici  dei  presidi  sanitari   pubblici   -   Indebita
  compressione del diritto di  elettorato  passivo  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, numero 9. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 51, primo comma. 
(GU n.6 del 11-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO,  Alfio  FINOCCHIARO,
  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,
  Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  60,  comma  1,
numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  promosso   con
ordinanza del 20 dicembre 2007 dalla Corte d'appello di  Salerno  nel
procedimento civile vertente tra Mario Pepe e Giovanni Costantino  ed
altri, iscritta al n. 283 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Visti l'atto di costituzione di  Mario  Pepe  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi gli avvocati Lorenzo Lentini e Giuseppe Abbamonte per Mario
Pepe e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - La Corte d'appello di Salerno ha sollevato, con  riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 51,  primo  comma,  della  Costituzione,
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  comma  1,
numero 9), del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),  «nella  parte
in cui estende ai direttori  sanitari  delle  case  di  cura  private
convenzionate  la   sanzione   dell'ineleggibilita'   a   sindaco   e
consigliere  dei  comuni  che  concorrono  a   costituire   l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate». 
    Espone il rimettente che dinanzi a esso pende il  ricorso  contro
la sentenza del  Tribunale  di  Salerno,  che,  in  accoglimento  del
ricorso proposto da alcuni elettori del  Comune  di  Postiglione,  ha
dichiarato la decadenza del sindaco dello stesso Comune dalle cariche
di sindaco e di consigliere comunale, per ineleggibilita'. Contro  la
sentenza l'interessato ha presentato appello alla Corte rimettente. 
    Riferisce il giudice a quo che l'attuale ricorrente e'  direttore
sanitario di una casa di cura accreditata per il  Servizio  sanitario
nazionale e ricadente nel territorio  dell'Azienda  sanitaria  locale
nella quale e' compreso il Comune di Postiglione, del quale  egli  e'
stato eletto sindaco. Il giudice di primo grado ha  ritenuto  che  la
carica di direttore sanitario fosse causa di ineleggibilita' ai sensi
della disposizione impugnata nel presente giudizio. 
    2. - In ordine alla rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, il rimettente osserva che i  motivi  dell'appello  si
basano sulla prospettazione dell'illegittimita' costituzionale  della
disposizione che dispone l'ineleggibilita' del direttore sanitario di
«struttura  convenzionata»   (cioe'   di   casa   di   cura   privata
convenzionata con un'azienda sanitaria),  che  e'  l'unico  parametro
alla cui stregua deve essere valutata la sussistenza della  causa  di
ineleggibilita' riscontrata dal Tribunale di Salerno. 
    3. - Per quanto riguarda  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione,  la  Corte  rimettente  ritiene  che  la   disparita'   di
trattamento  tra  il  direttore  sanitario  di  un  singolo  presidio
ospedaliero pubblico, liberamente eleggibile, e il direttore  di  una
struttura   convenzionata,   ineleggibile,   possa   comportare   una
violazione degli artt. 3 e 51 Cost. 
    Il giudice a quo ripercorre l'evoluzione della  disciplina  delle
strutture sanitarie, con il superamento del forte legame tra comuni e
unita' sanitarie locali e la concentrazione dei  poteri  dirigenziali
delle aziende sanitarie  locali  in  capo  a  poche  figure  apicali.
Ricorda     la     parallela     evoluzione     della      disciplina
dell'ineleggibilita',  che  -  a   seguito   dell'abrogazione   delle
previsioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme  in  materia  di
ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  alle  cariche  di  consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in  materia  di
incompatibilita' degli addetti al Servizio  sanitario  nazionale)  da
parte del decreto legislativo n. 267 del 2000 - e' limitata alle  tre
figure del direttore generale, del  direttore  amministrativo  e  del
direttore sanitario. Rileva che sono ormai liberamente  eleggibili  i
dirigenti  «di  secondo  livello»,  cioe'  i  direttori  sanitari   o
amministrativi dei distretti e presidi ospedalieri pubblici. 
    A fronte di una simile restrizione delle cause di ineleggibilita'
nel settore pubblico, secondo  la  Corte  rimettente,  la  permanenza
dell'ineleggibilita'  per   tutti   i   dirigenti   delle   strutture
convenzionate determina una  disparita'  di  trattamento  tra  questi
ultimi e i dirigenti delle strutture pubbliche, che viola gli artt. 3
e 51 Cost. Esaminate le varie funzioni dei direttori  sanitari  delle
strutture convenzionate, come definite dalle norme statali, la  Corte
osserva che esse corrispondono alle  funzioni  igienico-organizzative
riconosciute anche ai direttori medici e ai  direttori  sanitari  dei
presidi ospedalieri pubblici, i quali non sono ineleggibili.  Osserva
infine la Corte che «l'identita'  di  funzioni  svolte  e  la  totale
analogia di contesto operativo giustificherebbero  una  identita'  di
regime giuridico, ivi compresa la disciplina delle ineleggibilita»  e
che  «l'irragionevole  disparita'  di   trattamento   di   situazioni
sostanzialmente  identiche,  soprattutto  in  quanto  limitativa  del
diritto di  ogni  cittadino  di  accedere  liberamente  alle  cariche
elettive, si pone quindi in contrasto con gli articoli  3,  comma  1,
nonche' 51, comma 1, della Carta fondamentale». 
    4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato. 
    La difesa statale  eccepisce  preliminarmente  l'inammissibilita'
della questione di legittimita' costituzionale, derivante  dal  fatto
che la presunta  illegittimita'  riguarderebbe  non  la  disposizione
impugnata,  che  prevede  l'ineleggibilita'   dei   dirigenti   delle
strutture convenzionate, bensi' l'assenza di una analoga disposizione
relativa ai dirigenti dei presidi ospedalieri pubblici. La  pronuncia
richiesta dalla  Corte  rimettente,  prosegue  l'Avvocatura  generale
dello  Stato,  non   rimuoverebbe   il   contrasto   con   la   Carta
costituzionale, ma ne introdurrebbe uno ulteriore,  estendendo  anche
ai  soggetti  privati  un'eccezione   in   ipotesi   contraria   alla
Costituzione. Da cio' deriverebbe l'irrilevanza della questione. 
    Nel   merito,   l'Avvocatura   generale   dello   Stato   afferma
l'erroneita'  dell'interpretazione  della   disposizione   data   dal
rimettente.   Premesso   che   le   disposizioni   in   materia    di
ineleggibilita' non possono essere  interpretate  analogicamente,  ma
possono ben essere interpretate estensivamente, l'Avvocatura generale
dello Stato ritiene che il regime  di  ineleggibilita'  debba  essere
esteso anche ai direttori sanitari di presidio ospedaliero  pubblico,
«pur non espressamente  contemplati.  Gli  stessi,  infatti,  benche'
operino  in  un  bacino  di  utenza  necessariamente  piu'  ristretto
rispetto a quello  di  una  ASL,  svolgono  attivita'  gestionali  di
supporto perfettamente  assimilabili  a  quelle  svolte  dagli  altri
soggetti  pubblici  e  privati  contemplati  dai  numeri  8)   e   9)
del d.lgs. n. 267/2000». Deve  quindi  essere  esclusa,  conclude  la
difesa statale, la violazione del  principio  di  eguaglianza  o  del
diritto di elettorato passivo. 
    5. - Si e' costituito anche il ricorrente  nel  giudizio  a  quo,
chiedendo   l'accoglimento   della    questione    di    legittimita'
costituzionale,   con   argomenti   analoghi   a    quelli    esposti
nell'ordinanza  di  rimessione.  La  difesa  del  ricorrente  insiste
sull'equiparazione  e  sull'identita'  di  funzioni   tra   dirigenti
sanitari  pubblici  e  privati  e  sull'illegittima   disparita'   di
trattamento derivante dal rispettivo regime delle ineleggibilita'. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Corte d'appello di Salerno ha sollevato, con  riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 51,  primo  comma,  della  Costituzione,
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  comma  1,
numero 9), del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),  «nella  parte
in cui estende ai direttori  sanitari  delle  case  di  cura  private
convenzionate  la   sanzione   dell'ineleggibilita'   a   sindaco   e
consigliere  dei  comuni  che  concorrono  a   costituire   l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate». La  Corte
rimettente, rilevata l'analogia di funzioni e di  contesto  operativo
tra  il  direttore  sanitario  di  un  singolo  presidio  ospedaliero
pubblico e il direttore di una struttura convenzionata,  ritiene  che
la previsione legislativa dell'ineleggibilita' solo  per  il  secondo
determini un'irragionevole disparita' di trattamento e un'illegittima
limitazione del  diritto  di  accedere  alle  cariche  elettive,  con
conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost. 
    2. -  Deve  essere  disattesa,   innanzitutto,   l'eccezione   di
inammissibilita'  proposta  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
secondo la quale la presunta  illegittimita'  deriverebbe  non  dalla
previsione  dell'ineleggibilita'  dei  dirigenti  sanitari   privati,
operata dalla disposizione impugnata,  ma  dalla  mancata  previsione
dell'ineleggibilita'  dei  dirigenti  sanitari  pubblici.  La   Corte
rimettente ha impugnato la disposizione applicabile al caso che  essa
deve  decidere,  che  riguarda  un   dirigente   di   una   struttura
convenzionata. Essa  appunta  le  sue  censure  sulla  disparita'  di
trattamento e non  esprime  alcuna  preferenza  per  il  regime  piu'
rigoroso di ineleggibilita', previsto dalla  disposizione  impugnata:
al contrario, essa, invocando la  giurisprudenza  costituzionale  sui
limiti alla  possibilita'  di  prevedere  cause  di  ineleggibilita',
lamenta la violazione del diritto di elettorato passivo, derivante da
un ricorso eccessivo all'ineleggibilita' da parte del legislatore. 
    3. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che il diritto di elettorato
passivo  puo'  essere   compresso   solo   in   vista   di   esigenze
costituzionalmente rilevanti e  che  l'eleggibilita'  e'  la  regola,
mentre l'ineleggibilita' e' l'eccezione (sentenze n. 25 del 2008,  n.
306 e n. 220 del 2003). La previsione di cause di ineleggibilita', da
parte del legislatore, per essere conforme all'art.  51  Cost.,  deve
rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalita'.  E'  alla
luce di questi principi che va valutata la disciplina delle cause  di
ineleggibilita' dei dirigenti sanitari alle cariche di governo  negli
enti locali. 
    La disciplina in questione, volta ad  assicurare  la  parita'  di
trattamento  tra  i  candidati  e  ad  evitare  l'inquinamento  delle
competizioni elettorali, che potrebbe derivare dalla possibilita'  di
alcuni candidati di condizionare gli  elettori,  era  originariamente
ispirata a un parallelismo tra  le  ipotesi  di  ineleggibilita'  dei
dirigenti delle strutture  sanitarie  pubbliche  e  di  quelli  delle
strutture convenzionate. 
    Le previsioni relative ai  dirigenti  delle  strutture  sanitarie
pubbliche, peraltro, hanno risentito dell'evoluzione della disciplina
in materia sanitaria e, in particolare, della  riforma  delle  unita'
sanitarie  locali.  Queste  ultime,  inizialmente  configurate   come
strutture operative dipendenti dai comuni, sono state  riformate  dal
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre  1992,  n.  421),  il  quale  ha  configurato  le  aziende
sanitarie locali come strutture dipendenti dalle regioni, strumentali
all'erogazione dei servizi sanitari attribuiti alla competenza  delle
regioni stesse, e ha modificato i rapporti tra le aziende e i comuni.
Questi ultimi conservano alcune funzioni in quanto enti  esponenziali
delle  collettivita'  locali,  ma  non  in   quanto   amministrazioni
responsabili dei servizi sanitari. 
    Questa evoluzione ha giustificato un riordino  delle  ipotesi  di
ineleggibilita', operato con il d. lgs.  n.  267  del  2000,  che  ha
limitato l'ineleggibilita' alle tre cariche di vertice delle  aziende
sanitarie locali  (direttore  generale,  direttore  amministrativo  e
direttore  sanitario).   Coerentemente,   con   lo   stesso   decreto
legislativo sono state abrogate le previsioni della legge  23  aprile
1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita'
alle  cariche  di  consigliere  regionale,  provinciale,  comunale  e
circoscrizionale e in materia di incompatibilita'  degli  addetti  al
Servizio  sanitario  nazionale),  tranne  che  per  le   disposizioni
relative ai consiglieri regionali (art. 274, comma 1, lettera l)  del
d. lgs. n. 267 del 2000). Questa Corte ha gia' dichiarato non fondata
una questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  alla  nuova
disciplina, che limita l'ineleggibilita' alle tre cariche di  vertice
delle aziende sanitarie locali (sentenza n. 220 del 2003). 
    In conseguenza di quanto precede, si deve escludere che il regime
di ineleggibilita' sia esteso anche ai direttori sanitari dei singoli
presidi  ospedalieri  pubblici,  nei  quali  possono  articolarsi  le
aziende sanitarie. Si deve riconoscere che  la  previsione  dell'art.
60, comma 1, numero 8), del d.lgs. n. 267 del 2000 e' inequivoca  nel
limitare l'ineleggibilita' alle tre figure  di  vertice  dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera. 
    A fronte dell'evoluzione descritta, che ha investito i  dirigenti
sanitari  pubblici,  le  previsioni  relative  ai   dirigenti   delle
strutture convenzionate sono rimaste invariate. Continua a esservi un
parallelismo tra queste strutture e quelle pubbliche,  nonostante  il
processo di riforma che ha investito le  seconde.  Mentre  e'  venuta
meno l'ineleggibilita' per i dirigenti degli ospedali non  costituiti
in aziende, i quali sono ora presidi interni alle aziende stesse,  e'
stata mantenuta la previsione relativa ai dirigenti  delle  strutture
convenzionate,  formulata  in  termini  piu'  ampi.  E'  rimasta,  in
particolare,  la  previsione   dell'ineleggibilita'   del   direttore
sanitario delle strutture convenzionate, che e' figura  assimilabile,
per contesto e funzioni, a quella del dirigente  medico  dei  presidi
sanitari pubblici.  Le  due  figure  presentano  spiccati  tratti  di
analogia, come e' dimostrato dal raffronto tra l'art. 4, comma 9, del
d. lgs. n. 502 del 1999, che definisce i compiti del primo, e  l'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno  1986  (Atto
di indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  delle
regioni in materia di requisiti delle  case  di  cura  private),  che
definisce quelli del secondo: al di la' della  diversa  formulazione,
l'uno  e  l'altro  affidano  ai   due   organi   la   responsabilita'
dell'organizzazione igienico-sanitaria delle rispettive strutture. 
    Nonostante questa analogia di compiti, la norma  censurata  opera
una differenziazione in ordine alla  possibilita'  di  accedere  alle
cariche elettive negli enti  locali,  producendo  una  disparita'  di
trattamento nella materia dell'elettorato passivo, regolata dall'art.
51 Cost. La previsione dell'ineleggibilita' per i direttori  sanitari
di strutture convenzionate non appare ragionevole  ne'  proporzionata
e, quindi, viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di
trattamento, e l'art.  51  Cost.,  per  l'indebita  compressione  del
diritto di elettorato passivo. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
  
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60,  comma  1,
numero 9), del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in
cui prevede l'ineleggibilita' dei direttori sanitari delle  strutture
convenzionate per i consigli del comune il  cui  territorio  coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con  cui  sono
convenzionate. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                        Il redattore: Cassese 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola