N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2007

Ordinanza della Commissione tributaria regionale della Campania del 5
dicembre 2007. 
 
Imposte e tasse - Avviso di accertamento -  Diritti  e  garanzie  del
  contribuente  sottoposto  a  verifiche  fiscali  -  Previsione  che
  l'avviso di accertamento non possa essere emanato,  salvo  casi  di
  particolare e motivata urgenza, prima della scadenza del termine di
  sessanta giorni dal rilascio della copia del  processo  verbale  di
  chiusura delle operazioni da parte  degli  organi  di  controllo  -
  Omessa comminatoria  della  sanzione  di  nullita'  per  l'atto  di
  accertamento notificato prima dello spirare del termine di sessanta
  giorni che deve trascorrere tra la data di  consegna  del  processo
  verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento  -
  Incidenza sul diritto  di  difesa  del  contribuente  -  Denunciata
  violazione del principio del contraddittorio. 
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7. 
- Costituzione, artt. 24 e 111. 
(GU n.8 del 25-2-2009 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello   n.   8589/06,
depositato il 5 dicembre 2006, avverso la sentenza n.  284  settembre
2005 emessa  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Caserta
contro Agenzia Entrate Ufficio Caserta, proposto  dal  ricorrente  Le
Magot Club, leg. rappr. Fusco Nicola via Brunelleschi n. 33  -  81100
Caserta, difeso da dott. Battaglia Vincenzo, via Giovanni XXIII n. 21
81020 San Nicola La Strada (Caserta). 
    Atti  impugnati:  Avviso  di  accertamento   n.   RE5040100739/04
IVA+IRPEG+IRAP 2002. 
    Rilevato che l'Agenzia delle Entrate - Ufficio  di  Caserta,  con
avviso di accertamento anno 2002 IVA IRPEG  IRAP,  notificato  il  27
dicembre 2004, ha accertato ai fini IRPEG ex artt. 39 e 42 del d.P.R.
n. 600/73; 108 e 109 e  111-bis  del  TUIR  n.  917/1986  il  reddito
imponibile di € 59.248,00, ai fini IVA,  ex  artt.  23,  54,  56  del
d.P.R. n. 633/72 un volume di affari di € 119.944,00, ai  fini  IRAP,
ex artt. 24 e 25 del d.lgs n. 446/1997  un  valore  della  produzione
imponibile ai IRAP di € 59.248,00. 
    Rilevato   che   il    contribuente    nel    ricorso    deduceva
l'illegittimita' dell'avviso per violazione dell'art.  12,  comma  7,
legge  n.  212/2000,  avendo   l'Ufficio   notificato   l'avviso   di
accertamento prima dello scadere dei 60  giorni  dalla  notifica  del
«processo  verbale  di  accesso»,  impedendo   al   contribuente   di
contestare la pretesa contributiva e comprimendo, di  fatto,  il  suo
diritto alla difesa. 
    Ritenuto che il Collegio giudicante di 1° grado ha  rigettato  il
ricorso motivando che il termine di  60  giorni  dalla  notifica  del
processo verbale prima  dell'emissione  dell'avviso  di  accertamento
riguarda il «processo verbale di constatazione» e  non  il  «processo
verbale di accesso e richiesta di documenti». 
    Ritenuto che la contribuente ha proposto appello,  deducendo  che
erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto  valido  l'avviso  di
accertamento emesso 60  giorni  prima  della  notifica  del  processo
verbale di accesso, mentre la disposizione si applicherebbe  in  caso
di redazione di processo verbale constatazione. 
    Ritenuto che il Collegio giudicante di 1° grado ha  rigettato  il
ricorso dichiarando valido l'avviso notificato  prima  dello  scadere
dei 60 giorni di cui all'art 12, legge n. 212/2000. 
    Ritenuto che la Contribuente ha proposto appello,  deducendo  che
erroneamente i primi giudici  avrebbero  ritenuto  valido  l'atto  di
avviso non ravvisando violazione del  termine  di  cui  all'art.  12,
legge n. 212/2000,  sostenendo,  in  breve,  che  la  sanzione  della
nullita' (prevista dalla richiamata norma in  caso  di  redazione  di
processo verbale di constatazione e  non  in  caso  di  redazione  di
processo verbale di accesso) si configura come un'ipotesi eccezionale
che si determina nei soli casi espressamente previsti dalla legge. 
                            O s s e r v a 
    Preliminarmente occorre puntualizzare che la maggior parte  delle
disposizioni  contenute  nella  legge  27  luglio   2000,   n.   212,
costituiscono  attuazione  di  «principi  generali   dell'ordinamento
tributario» (art. 1). 
    Notevoli  novita'  sono  state  introdotte  dallo   statuto   del
Contribuente in materia del contraddittorio  durante  la  fase  delle
indagini; infatti,  alcune  norme  dello  Statuto  sono  dedicate  ai
diritti del contribuente durante le verifiche fiscali. 
    In particolare, la disposizione che si occupa  della  fase  delle
indagini  e'  l'art.12,  contenente  principi  destinati  a  regolare
l'attivita' di verifica fiscale da parte degli uffici o della Polizia
tributaria presso le sedi del contribuente. 
    Particolare importanza, anche per la fattispecie de  qua,  assume
il comma 7 della citata disposizione, il quale dispone  che  dopo  il
rilascio  della  copia  del  processo  verbale  di   chiusura   delle
operazioni da e' parte degli organi  di  controllo,  il  contribuente
puo' comunicare entro 60 giorni osservazioni  e  richieste  che  sono
valutate dagli uffici impositori. Al fine di  garantire  il  corretto
rispetto di tale procedura, tale disposizione prevede  che,  salvo  i
casi di particolare urgenza, l'avviso di accertamento non puo' essere
emanato prima dello spirare del predetto termine di 60 giorni. 
    Trattasi,  dunque,  di  una  fase  procedimentale  -  diretta   a
garantire  e   incentivare   il   principio   di   cooperazione   tra
amministrazione finanziaria e contribuente - che esalta  la  funzione
propria del contraddittorio. 
    In effetti le regole  introdotte  dalla  richiamata  disposizione
mirano a salvaguardare i  diritti  e  le  garanzie  del  contribuente
attraverso il  rispetto  delle  formalita'  procedimentali  previste,
dando rilievo  e  tutela  al  contraddittorio  quale  fase  che  deve
contraddistinguere il rapporto tributario. 
    Con il termine contraddittorio si indica  un  principio  generale
ricavabile dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione  laddove
e' disposto che il diritto di difesa e' inviolabile in ogni  stato  e
grado  del   procedimento.   In   particolare,   il   principio   del
contraddittorio, sancito dalla  Carta  costituzionale  all'art.  l11,
costituisce l'insieme di  regole  che  presiedono  la  partecipazione
delle  parti  all'interno  di  ogni   procedimento   giurisdizionale,
traducendosi in una possibilita' di tutti i soggetti che  partecipano
al procedimento di  riuscire  a  determinare  una  pronuncia  a  loro
favorevole. 
    Tanto premesso, occorre sottolineare che la norma  in  questione,
pero', cosi' come strutturata presenta alcune lacune. 
    Infatti, il cd. statuto del  contribuente  non  prevede  sanzioni
espresse  in  caso  di  mancato  rispetto  delle  norme  in  esso  in
contenute. 
    In particolare, alcuna sanzione e' prevista nel caso in  cui  non
venga rispettato il termine di 60 giorni che deve intercorrere fra la
data di consegna del processo verbale di contestazione e la  notifica
dell'atto di accertamento. 
    Invero,  l'emissione  dell'avviso  di  accertamento  prima  dello
spirare del termine  previsto  dal  comma  7  dell'art.12,  legge  n.
212/2000 di 60 giorni, sarebbe contrario alla ratio ed  allo  spirito
della norma, tendente, come detto, a tutelare l'esercizio del diritto
di  difesa  del  contribuente,  concretizzandosi  senz'altro  in  una
compressione di tale diritto costituzionalmente garantito all'art. 24
nonche' una violazione del principio del contraddittorio ex art.  111
della Costituzione. 
    Tanto Premesso, questa Commissione, previo  attento  esame  degli
atti e ampia discussione, ritiene dover  sottoporre  all'esame  della
suprema Corte la legittimita' costituzionale dell'art.  12  comma  7,
legge 27 luglio 2000, n. 212, nella  parte  in  cui  non  prevede  la
nullita'  dell'atto  di  accertamento,  qualora  il  medesimo   venga
notificato prima dello spirare del termine  di  60  giorni  che  deve
trascorrere  dalla  data  di  consegna  del   processo   verbale   di
contestazione e la notifica dell'atto di accertamento. 
                              P. Q. M. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 7, legge n.  212/2000
in quanto in contrasto con gli artt.  24  e  111  della  Costituzione
italiana; ed e' altresi' rilevante perche' nel caso  di  accoglimento
conseguirebbe la nullita' dell'accertamento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Napoli, addi' 5 dicembre 2007 
                       Il Presidente: Di Nardo 
                                                   Il relatore: Leone