N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2008
Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 6 novembre 2008. Processo penale - Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - Mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione - Rinnovazione dell'intera udienza preliminare anziche' del solo decreto che dispone il giudizio - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lett. f), del medesimo articolo e all'art. 185, comma 3, stesso codice. - Costituzione, art. 111, comma secondo.(GU n.8 del 25-2-2009 )
IL TRIBUNALE Oggetto: questione di costituzionalita'. Con richiesta di rinvio a giudizio del 29 maggio 2006 il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio, previa celebrazione dell'udienza preliminare, nei confronti di Capasso Nicola, nato a Frattamaggiore il 31 dicembre 1954 e di Serra Elena, nata a Caloria il 31 maggio 1972 per il reato di cui agli artt. 110, 368 c.p. commessi in Afragola il 4 e 5 Ottobre 2004. Celebrata l'udienza preliminare, veniva emesso il decreto che dispone il giudizio, fissandosi l'udienza davanti al giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sede distaccata di Afragola. Il giudice del dibattimento dichiarava la nullita' del predetto decreto che dispone il giudizio per erronea indicazione del luogo della comparizione, essendo stato indicato (per evidente «refuso» nella redazione a stampa) come indirizzo della predetta sede distaccata di Afragola quello della sede centrale di Napoli, realizzandosi cosi' la nullita' prevista dall'art. 429, comma 2 in relazione al comma 1, lett. f) c.p.p. E' pacifico in giurisprudenza che le nullita' che colpiscono la notifica del decreto di citazione o del decreto che dispone il giudizio vanno rinnovate dallo stesso giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 143, disp. attuaz. c.p.p., mentre quelle che colpiscono lo stesso decreto determinano la regressione del processo allo stato o al grado in cui fu compiuto l'atto nullo, salve le eccezioni previste (art. 185, comma 3 c.p.p.). Cosicche', come e' stato correttamente deciso (Cass. s.u. 10 dicembre 1997, Di Battista, in Cass. pen. 1998 m. 950), in tale secondo caso «gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari perche' provveda a tale rinnovazione previa fissazione dell'udienza preliminare a norma degli artt. 418 ss. c.p.p.». A giudizio di questo giudice la normativa in esame, cosi' come correttamente interpretata dalla giurisprudenza, per la sua assolutezza, si pone in insanabile contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Costituzione, laddove impone la ripetizione dell'intera udienza preliminare, a norma dell'art. 185, comma 3 c.p.p., anche quando si siano verificate nullita' del decreto che dispone il giudizio del tutto formali e che colpiscono solo l'atto finale della predetta udienza preliminare, in punti esclusivamente «esterni» al decreto stesso (indirizzo del luogo di comparizione) senza alcun collegamento con valutazioni del merito dei fatti, ai sensi dell'art. 429, comma 2 in relazione al comma 1, lett. f), ne' piu' ne' meno come le nullita' che colpiscono la notifica dello stesso decreto che dispone il giudizio. E' di tutta evidenza che la ripetizione dell'intera udienza preliminare (che talvolta puo' svilupparsi in moltissime e complicatissime udienze, anche al di la' dei cosiddetti maxi-processi) senza che vi sia alcun giustificabile motivo, come si verifica nel caso di specie per quanto prima detto, ostacola gravemente ed ingiustificatamente il rispetto del principio costituzionale prima menzionato. E' anche di tutta evidenza non solo la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' in esame, ma anche la sua rilevanza nel giudizio in oggetto in quanto se menzionate disposizioni verranno dichiarate in contrasto con l'anzidetta norma costituzionale andrebbe rinnovato solo il decreto che dispone il giudizio, non gia' anche l'intera udienza preliminare. Il processo si trova nella fase degli atti introduttivi dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), precisamente tra la richiesta di rinvio a giudizio (art. 415 c.p.p.) e la fissazione dell'udienza preliminare (art. 418 c.p.p.). Il tale fase processuale il g.u.p., com'e' giurisprudenza ormai pacifica (Cass., s.u., 25 gennaio 2005, De Rosa, in Cass. Pen. 2005 m 742), non puo' emettere de plano soltanto provvedimenti «conclusivi», come ad esempio una sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p., ma ben puo' quindi sollevare la questione di costituzionalita' di una disposizione di legge che in quella fase deve applicare, la quale, a norma dell'art. 23 comma 3, legge n. 87 del 1953, puo' essere sollevata «anche di ufficio dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio». Non essendo, poi, la sollevata questione di costituzionalita' una decisione «di merito» sui fatti di causa, non ricorre nemmeno la causa di incompatibilita' per questo giudice prevista dall'art. 34 c.p.p.
P. Q. M. Il giudice delle indagini preliminari, letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 429 comma 2, in relazione al comma 1, lett. F) ed all'art. 185 comma 3 c.p.p., perche' in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111 secondo comma Costituzione, nella parte in cui prevedono la rinnovazione dell'intera udienza preliminare, anziche' del solo del decreto che dispone il giudizio, nel caso di nullita' del decreto predetto per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione. Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 5 Novembre 2008 Il g.u.p.: Morello