N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2008

Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 6 novembre 2008. 
 
Processo penale -  Udienza  preliminare  -  Decreto  che  dispone  il
  giudizio - Mancanza o insufficiente  indicazione  del  luogo  della
  comparizione  -  Rinnovazione   dell'intera   udienza   preliminare
  anziche' del solo decreto che dispone il giudizio -  Contrasto  con
  il principio della ragionevole durata del processo. 
- Codice di procedura penale, art. 429,  comma  2,  in  relazione  al
  comma 1, lett. f), del medesimo articolo e all'art. 185,  comma  3,
  stesso codice. 
- Costituzione, art. 111, comma secondo. 
(GU n.8 del 25-2-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    Oggetto: questione di costituzionalita'. 
    Con richiesta di rinvio a giudizio del 29  maggio  2006  il  p.m.
chiedeva l'emissione del decreto  che  dispone  il  giudizio,  previa
celebrazione  dell'udienza  preliminare,  nei  confronti  di  Capasso
Nicola, nato a Frattamaggiore il 31 dicembre 1954 e di  Serra  Elena,
nata a Caloria il 31 maggio 1972 per il reato di cui agli artt.  110,
368 c.p. commessi in Afragola il 4 e 5 Ottobre 2004. 
    Celebrata l'udienza preliminare, veniva  emesso  il  decreto  che
dispone  il  giudizio,  fissandosi  l'udienza  davanti   al   giudice
monocratico del Tribunale di Napoli, sede distaccata di Afragola. 
    Il giudice del dibattimento dichiarava la nullita'  del  predetto
decreto che dispone il giudizio per  erronea  indicazione  del  luogo
della comparizione, essendo stato  indicato  (per  evidente  «refuso»
nella  redazione  a  stampa)  come  indirizzo  della  predetta   sede
distaccata  di  Afragola  quello  della  sede  centrale  di   Napoli,
realizzandosi cosi' la nullita' prevista dall'art. 429,  comma  2  in
relazione al comma 1, lett. f) c.p.p. 
    E' pacifico in giurisprudenza che le nullita' che  colpiscono  la
notifica del decreto di  citazione  o  del  decreto  che  dispone  il
giudizio vanno rinnovate dallo stesso  giudice  del  dibattimento  ai
sensi  dell'art.  143,  disp.  attuaz.  c.p.p.,  mentre  quelle   che
colpiscono lo stesso decreto determinano la regressione del  processo
allo stato o al grado in cui  fu  compiuto  l'atto  nullo,  salve  le
eccezioni previste (art. 185, comma 3 c.p.p.). 
    Cosicche', come e' stato  correttamente  deciso  (Cass.  s.u.  10
dicembre 1997, Di Battista, in Cass.  pen.  1998  m.  950),  in  tale
secondo caso «gli atti devono essere  trasmessi  al  giudice  per  le
indagini preliminari perche'  provveda  a  tale  rinnovazione  previa
fissazione dell'udienza preliminare  a  norma  degli  artt.  418  ss.
c.p.p.». 
    A giudizio di questo giudice la normativa in  esame,  cosi'  come
correttamente  interpretata  dalla   giurisprudenza,   per   la   sua
assolutezza, si pone in insanabile contrasto con il  principio  della
ragionevole durata  del  processo,  sancito  dall'art.  111,  secondo
comma,  Costituzione,  laddove  impone  la  ripetizione   dell'intera
udienza preliminare, a norma dell'art. 185,  comma  3  c.p.p.,  anche
quando si siano  verificate  nullita'  del  decreto  che  dispone  il
giudizio del tutto formali e che colpiscono solo l'atto finale  della
predetta udienza preliminare, in punti  esclusivamente  «esterni»  al
decreto stesso (indirizzo del  luogo  di  comparizione)  senza  alcun
collegamento con valutazioni del merito dei fatti, ai sensi dell'art.
429, comma 2 in relazione al comma 1, lett. f),  ne'  piu'  ne'  meno
come le nullita' che colpiscono la notifica dello stesso decreto  che
dispone il giudizio. 
    E' di tutta  evidenza  che  la  ripetizione  dell'intera  udienza
preliminare  (che  talvolta  puo'   svilupparsi   in   moltissime   e
complicatissime   udienze,   anche   al   di   la'   dei   cosiddetti
maxi-processi) senza che vi sia alcun giustificabile motivo, come  si
verifica  nel  caso  di  specie  per  quanto  prima  detto,  ostacola
gravemente  ed  ingiustificatamente   il   rispetto   del   principio
costituzionale prima menzionato. 
    E' anche di tutta evidenza non solo la non manifesta infondatezza
della questione di  costituzionalita'  in  esame,  ma  anche  la  sua
rilevanza  nel  giudizio  in  oggetto   in   quanto   se   menzionate
disposizioni verranno dichiarate in contrasto con  l'anzidetta  norma
costituzionale andrebbe rinnovato solo  il  decreto  che  dispone  il
giudizio, non gia' anche l'intera udienza preliminare. 
    Il  processo  si  trova  nella  fase  degli   atti   introduttivi
dell'udienza preliminare  (art.  419  c.p.p.),  precisamente  tra  la
richiesta di rinvio a giudizio (art.  415  c.p.p.)  e  la  fissazione
dell'udienza preliminare (art. 418 c.p.p.). 
    Il tale fase processuale il g.u.p., com'e'  giurisprudenza  ormai
pacifica (Cass., s.u., 25 gennaio 2005, De Rosa, in Cass. Pen. 2005 m
742), non puo' emettere de plano soltanto provvedimenti «conclusivi»,
come ad esempio una sentenza a norma dell'art.  129  c.p.p.,  ma  ben
puo' quindi  sollevare  la  questione  di  costituzionalita'  di  una
disposizione di legge che in quella fase deve applicare, la quale,  a
norma dell'art. 23 comma  3,  legge  n.  87  del  1953,  puo'  essere
sollevata «anche di ufficio  dall'autorita'  giurisdizionale  davanti
alla quale verte il giudizio». 
    Non essendo, poi, la sollevata questione di costituzionalita' una
decisione «di merito» sui fatti di  causa,  non  ricorre  nemmeno  la
causa di incompatibilita' per questo giudice  prevista  dall'art.  34
c.p.p. 
                              P. Q. M. 
    Il giudice delle indagini preliminari, letto l'art. 23, legge  11
marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli  artt.
429 comma 2, in relazione al comma 1, lett. F) ed all'art. 185  comma
3 c.p.p., perche' in contrasto con il principio di ragionevole durata
del processo previsto dall'art. 111 secondo comma Costituzione, nella
parte  in  cui  prevedono   la   rinnovazione   dell'intera   udienza
preliminare, anziche' del solo del decreto che dispone  il  giudizio,
nel  caso  di  nullita'  del  decreto   predetto   per   mancanza   o
insufficiente indicazione del luogo della comparizione. 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  trasmettersi  gli  atti
alla Corte costituzionale. 
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  questa  ordinanza   sia
notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente  del
Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Napoli, addi' 5 Novembre 2008 
                         Il g.u.p.: Morello